Incarto n.
11.2021.101
11.2021.105
11.2021.106

Lugano

8 settembre 2022/jh            

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Giamboni e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2021.272 (filiazione: spese straordinarie per il figlio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 marzo 2021 da

 

 

 AO 1 (2006),  

(rappresentato dalla madre D__________ ,
e patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  (Sondrio)

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 16 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 luglio 2021 (inc. 11.2021.101),

 

come pure sull'appello del 22 luglio 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2021.105) e sulla contestuale istanza di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.106);

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 24 febbraio 2006 D__________ (1979), cittadina italiana, ha dato alla luce a __________ un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1967), anch'egli cittadino italiano. In esito a un tentativo di conciliazione tenutosi il 16 maggio 2007 davanti al presidente del Tribunale ordinario di Sondrio, AP 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare per il figlio di € 1000.00 mensili, ridotti a € 800.00 mensili dal mese successivo all'inizio della scuola elementare, e a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per il suo mantenimento. Con decisione del 25 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha poi affidato in via esclusiva AO 1 alla madre e ha disposto quanto segue:

                                         che il padre versi per il mantenimento del figlio la somma di 1035.00 € mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (1° aumento a marzo 2010), somma comprensiva delle spese straordinarie fino al compimento della scuola primaria;

                                         che dopo la conclusione della scuo­la primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa.

                                         Per effetto dell'adeguamento al rincaro AP 1 ha iniziato a versare dal dicembre 2018 contributi rivalutati in € 1103.61 mensili.

 

                                  B.   Trasferitasi in Ticino, D__________ ha convenuto il 3 luglio 2019 AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore del figlio. La procedura è attualmente in fase d'istruttoria (inc. SE.2019.32). Il 30 marzo 2021 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore perché ordinasse al padre di versargli, già in via cautelare, fr. 11 169.08 quale partecipazione alle spese straordinarie sostenute dalla madre. Con decisione dell'indomani il Pretore ha respinto l'istanza cautelare (inc. CA.2021.29). Adita con appello del 9 aprile 2021 da AO 1, con sentenza del 12 luglio 2021 questa Camera ha confermato la decisione pretorile (inc. 11.2021.46).  

 

                                  C.   Nel frattempo, nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2021, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza di merito. In una replica spontanea del 25 maggio 2021 AO 1 ha ribadito la sua domanda chiedendo inoltre la rifusione di ulteriori fr. 1898.50 per la partecipazione a un corso di lingue estivo e di fr. 2000.– per una psicoterapia. Contestualmente egli ha instato per il gratuito patrocinio in favore della madre. Il convenuto ha duplicato spontaneamente il 2 giugno 2021 avversando le nuove richieste. Con disposizione ordinatoria del 18 giugno 2021 il Pretore, dopo avere respinto le prove offerte dalle parti nei loro allegati, ha preannunciato l'emanazione della decisione.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 5 luglio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando AP 1 a versare per il figlio le somme di € 2864.94 e di fr. 1300.– quale contributo “speciale” secondo le seguenti modalità:

                                         cinque rate mensili di € 500.–, la prima volta “alla crescita in giudicato della presente decisione”;

                                         – una rata di € 364.94 e fr. 200.–,

                                         – due rate mensili di fr. 550.–.

 

                                         Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto al quale

                                         l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 150.– per ripetibili ridotte. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da D__________ è stata respinta.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 luglio 2021 per ottenere che il contributo speciale chiesto dal figlio sia respinto riformando di conseguenza la decisione impugnata (inc. 11.2021.101). Con decreto del 21 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha dichiarato priva di portata pratica la richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello. Il 22 luglio 2021 AO 1 ha appellato a sua volta la decisione del Pretore chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la sua istanza, o quanto meno di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio previo istruttoria (inc. 11.2021.105). Contestualmente egli ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio per sé e per la madre in quanto sua rappresentante legale “in primo grado, limitatamente all'attività svolta” dall'avv. PA 1 e “in sede di appello per tutta la procedura” (inc. 11.2021.106). I ricorsi non sono stati notificati per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

 

                                   2.   Le decisioni dei Pretori in materia di versamento di contributi speciali per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC) sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo speciale in discussione davanti al Pretore (oltre fr. 15 000.–). Quanto alla tempestività dei due rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notifica­ta al legale del convenuto il 6 luglio 2021 e a quello dell'istante il 12 luglio 2021 (tracciamenti degli invii n. 98.__________, agli atti). Cominciati per ognuno a decorrere l'indomani, i termini di ricorso sarebbero scaduti così il 16 luglio 2021 per il primo e il 22 luglio successivo per il secondo. Introdotti entrambi il rispettivo ultimo giorno utile (timbro postale sulle buste d'invio), gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.  

 

                                   3.   Al proprio appello AO 1 acclude un'attestazione del 31 maggio 2021 concernente lo svolgimento di un periodo di pratica legale svolta dalla madre, il di lei conteggio di stipendio del giugno 2021, una schermata di un cellulare relativa a movimenti di un conto bancario in Italia intestato alla madre e l'attestazione dei saldi di altri suoi tre conti bancari in Svizzera, una lettera 6 maggio 2021 indirizzata alla medesima concernente due canoni di locazione e un conguaglio spese accessori scoperti e la fattura per un suo soggiorno e corso di lingue in Inghilterra dell'8 luglio 2021 con la conferma del relativo ordine bancario di pagamento (doc. D-H). Egli postula altresì il richiamo degli incarti SE.2019.32, SO.2021.272 e CA.2021.21 della Pretura, come pure i fascicoli n. 11.2021.46 e 11.2021.101 di questa Camera, proponendo inoltre di sentire il dentista L__________ T__________ e il dott. N__________ M__________. Nelle motivazioni del suo rimedio, inoltre, egli lamenta il rifiuto del Pretore di esperire determinate prove peritali “nella procedura di merito” (da parte della Guardia di finanza italiana o dell'Agenzia delle entrate italiane volta a verificare la contabilità di due “società di famiglia del convenuto”, sul valore di mercato e di reddito di due immobili delle medesime, sulla “sostenibilità della contabilità” delle due ditte e sulla sostenibilità dell'utile derivante al convenuto da tali imprese), chiedendo di assumerle d'ufficio in questa sede, rispettivamente di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al primo giudice affinché assuma tali prove ed emani un nuovo giudizio.

 

                                         In un secondo tempo – il 2 agosto 2021, il 16 novembre 2021 e il 13 aprile 2022 – egli ha trasmesso a questa Camera una lettera 26 luglio 2021 dello psichiatra e psicoterapeuta D__________ B__________, una e-mail 15 novembre 2021 indirizzato al suo legale dal prof. G__________ C__________, una nota d'onorario 20 settembre emessa dallo psicologo e psicoterapeuta dott. A__________ F__________ di __________, una fattura emessa il 10 novembre 2021 dal Servizio naturalizzazioni di Bellinzona, due avvisi di parcella della psicologa psicoterapeuta M__________ C__________ S__________ di __________ e una lettera 19 novembre 2021 del suo patrocinatore a quello del convenuto con documentate spese scolastiche per complessivi fr. 9335.95. Il 27 aprile 2022 AP 1 ha contestato la ricevibilità di quei documenti.

 

                                         La documentazione testé descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Quanto al richiamo dei carteggi delle procedure pendenti davanti al Pretore, tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al richiamo dei fascicoli di questa Camera, a parte il fatto che procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 3 con rinvii), l'incarto relativo all'appello di AP 1 (11.2021.101) è stato congiunto ai fini del presente giudizio (sopra, consid. 1). Come si vedrà in appresso (consid. 11 e 12), poi, l'assunzione degli altri mezzi di prova invocati (testimoni e perizia) non è di rilievo ai fini del giudizio. In proposito non è il caso perciò di attardarsi oltre.                    

                                     

                                   4.   Nella decisione impugnata il Pretore ha precisato anzitutto che l'assenza di un interpello previo al padre sulla partecipazione alle spese straordinarie del figlio, per quanto deplorevole, non giustifica di per sé il rifiuto di ogni partecipazione da parte del convenuto al contributo speciale chiesto dall'istante. Premesso ciò, egli ha valutato che il contributo di mantenimento stabilito il 25 novembre 2010 dal Tribunale per i minorenni di Milano già comprende un certo margine per consentire alla madre di far fronte alle spese straordinarie del figlio ma non esenta il padre dal partecipare a quelle importanti, imprevedibili e necessarie per la sua salute e il suo sviluppo. Il primo giudice ha così riconosciuto la rifusione di complessivi € 2864.94 a copertura di spese per cure ortodontiche e di fr. 1300.– per un corso di formazione alla cittadinanza, compresa la tassa per la concessione dell'attinenza comunale. Egli ha invece negato il rimborso dei costi per le attività sportive, di alcune spese mediche, degli esborsi per ottenere la licenza di condurre per ciclomotore e il pagamento della tassa di circolazione del medesimo così come dei costi per corsi linguistici, sia perché già compresi nel contributo ordinario sia perché non provati o non necessari e decisi unilateralmente dalla madre. Ciò posto, il Pretore dopo avere appurato che la madre non ha mezzi per far fronte alle spese straordinarie, ha ricordato che il padre già in passato era stato in grado di versare € 500.00 mensili in aggiunta al contributo alimentare a copertura di arretrati per mancato adeguamento al rincaro del contributo. In tali circostanze, per il primo giudice, risulta pertanto sostenibile per il convenuto provvedere con analoga modalità a contribuire ai bisogni straordinari del figlio. In definitiva egli ha così messo a carico di AP 1 la totalità delle spese speciali ammesse disponendone il pagamento rateale.

                                     

                                   5.   I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1 e 2). Al proposito basti ricordare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire (sentenza del Tribunale federale 5A_364/2020 del 14 giugno 2021 consid. 8.2.2). Se l'esigenza è già nota o prevista al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa rientra in quel­l'ambito. Inoltre un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso dal­l'altro. Al contrario: dandosi una spe­sa straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando opposizioni, rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2019.4/ 11.2020.84 del 12 agosto 2020 consid. 8a con rimando).

 

                                    I.   Sull'appello di AP 1

 

                                   6.   L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere ignorato la portata della decisione 25 novembre 2010 del Tribunale per i minorenni di Milano, sostenendo – in sintesi – che il contributo alimentare ivi fissato è comprensivo di tutte le spese straordinarie con l'unica eccezione di quelle scolastiche da ripartirsi a metà fra i genitori. Ciò risulta, a suo parere, dall'interpretazione letterale della decisione (in ragione del riferimento alle “sole” spese scolastiche e dell'esclusione di ogni partecipazione per il periodo fino al completamento della scuola primaria), da quella storica (data la richiesta di giudizio della madre volta a ottenere la partecipazione anche a spese sanitarie e di svago) e da quella teleologica (visto lo scopo di evitare futuri diatribe fra le parti). Egli assevera poi che il concetto di “prevedibilità” della spesa straordinaria è proprio del diritto svizzero e che non è quindi stato considerato dall'autorità italiana. Per l'appellante l'attuale regolamentazione delle spese straordinarie può essere riesaminata solo nell'ambito della procedura di modifica del contributo ordinario, sicché fino a quel momento il Pretore è vincolato dalla disciplina prevista dalla decisione italiana.

 

                                         a)   In realtà, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, anche nel diritto italiano le spese straordinarie sono definite come quelle spese che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” (Ordinanza n. 40281 del 15 dicembre 2021 della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione civile). Non è quindi dato a divedere come il Tribunale per i minorenni di Milano potesse escludere a priori una partecipazione del padre a futuri e imprevisti bisogni del figlio. Che la decisione del 25 novembre 2010 vada interpretata nel senso preteso dall'interessato appare pertanto più che dubbio. Sia come sia, la questione è che – come correttamente esposto dal Pretore – alla fattispecie è applicabile il diritto svizzero (art. 4 par. 1 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari: RS 0.211.213.01). E come si è detto, un contributo speciale si giustifica in caso di necessità transitorie e imprevedibili del figlio al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento mentre cambiamenti sostanziali e duraturi delle circostanze giustificano tutt'al più una modifica del contributo ordinario (art. 286 cpv. 2 CC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_364/2020 del 14 giugno 2021 consid. 8.2.2; v. anche Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 963 n. 1457 con rinvii alla nota 3414). Le due azioni non si confondono.  

 

                                         b)  Anzi, trattandosi di spese straordinarie è possibile richiedere solo il versamento di una determinata somma a copertura di esigenze specifiche documentate e quantificate (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020 consid. 8 con rinvio). Una preventiva azione di modifica della disciplina stabilita nella decisione del 25 novembre 2010, peraltro in concreto già pendente, non solo non era necessaria, ma il figlio non avrebbe potuto ottenere – nel quadro di tale procedura – una regolamentazione anticipata della partecipazione alle spese straordinarie. Ciò avrebbe costituito un'inammissibile autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per il figlio di cui esigere poi il rimborso (integrale o parziale) dall'altro genitore (loc. cit.). In definitiva quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni di Milano non osta alla richiesta di rimborso delle spese straordinarie fatte valere in Svizzera.

 

                                   7.   L'appellante obietta altresì che, ad ogni modo, le spese per cure dentarie riconosciute dal primo giudice non hanno carattere straordinario giacché erano prevedibili ed erano già state previste al momento della fissazione del contributo ordinario. A sostegno della sua tesi egli assevera che quale contropartita per l'aumento del contributo alimentare ordinario deciso nel 2010 era stata decisa la soppressione della partecipazione alle spese straordinarie prevista nella regolamentazione precedente. Tanto più, egli soggiunge, che D__________ medesima aveva chiesto invano al Tribunale di Milano una partecipazione alle spese sanitarie “a dimostrazione che esse erano prevedibili”. Sottolineato che le cure dentarie sono state eseguite in Italia, egli contesta infine che i relativi costi siano stati provati o che sia stata dimostrata la loro necessità, lamentando di non essere stato previamente interpellato.

 

                                         a)   Ora che tra le “spese sanitarie” rivendicate dalla madre davanti al Tribunale di Milano figurassero anche costi per cure ortodontiche non appare verosimile ove si pensi che la necessità e rilevanza delle stesse non può essere prevista in astratto tanto meno in concreto se si considera che a quel momento il figlio aveva quattro anni. Per il resto, come ricordato anche dal Pretore, le spese per correzioni dentarie sogliono essere imprevedi­bili e temporanee e costituiscono tipiche spese straordinarie (cfr. messaggio del Consiglio federale, in: FF 1996 I pag. 177; Meier/Stettler, op. cit., pag. 963 alle note 3413 e 3414; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 12b con rinvio). Il fatto che gli interventi siano stati eseguiti all'estero non ne muta evidentemente la natura e decisivo sotto questo profilo non è tanto il fornitore della prestazio­ne, quanto il fatto che la cura fosse già nota o prevista al momento in cui è stato fissato il contributo alimentare ordinario e che tale contributo permetta di coprirla. Ciò che, come si è visto, non è il caso in concreto. Per di più, l'appellante non pretende che qualora siffatte cure fossero state prestate in Ticino l'assicurazione malattia le avrebbe rimborsate.

 

                                         b)   Quanto alla necessità della cura e all'ammontare dei costi, l'appellante non si confronta con gli accertamenti del Pretore, il quale dopo avere esaminato i preventivi, le note d'onorario e i bollettini di pagamento prodotti dall'istante ha riconosciuto l'esigenza per un adolescente di simili cure ammettendone il rimborso per complessivi € 2864.94. Del tutto generica, la censura si rivela finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CC). Si aggiunga ad ogni modo che la necessità dell'intervento è resa verosimile, oltre che dalle indicazioni di due dentisti, dalla natura della cura medesima cui non sarebbe immaginabile sottoporsi senza motivi (“apparecchio fisso superiore e inferiore per grave affollamento su entrambe le arcate”: doc. G 1° foglio). I costi della cura, poi, risultano dai preventivi e dalle note d'onorario dei dentisti L__________ T__________ e A__________ S__________, così come dai relativi bollettini di pagamento (doc. G, pagine da 5 a10 e doc. H). Certo, a ragione il padre lamenta di non essere stato previamente interpellato sull'entità dei costi. Egli non pretende tuttavia che, alla luce delle indicazioni mediche, non avrebbe acconsentito a tali interventi. Per quanto deplorevole possa apparire la mancata informazione da parte di D__________, ciò non giustifica dunque un rifiuto a detrimento del ragazzo (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 12b).  

 

                                   8.   In merito al rimborso dei costi, di complessivi fr. 1300.–, per il corso di formazione alla cittadinanza e la tassa di concessione dell'attinenza comunale, il Pretore li ha ammessi poiché la cittadinanza svizzera comporterà per il figlio vantaggi in ambito sportivo e un miglior accesso al mercato del lavoro (sentenza impugnata, consid. 5.4.2). Secondo l'appellante “anche volendo ammettere che l'ottenimento della cittadinanza rientri nell'interesse del minore”, l'onere è coperto dal contributo ordinario e non costituisce una spesa scolastica, cui in ogni modo egli deve partecipare unicamente per la metà. Egli ribadisce inoltre che spettava semmai alla madre chiedere la modifica della decisione del Tribunale di Milano. Ora, che tali costi fossero già noti e prevedibili al momento in cui è stato fissato il contributo alimentare ordinario non può seriamente essere affermato. Si tratta di un'esigenza specifica che denota carattere straordinario. Quanto alla necessità della spesa, a prescindere dal fatto che l'appellante non pare contestare che essa sia stata affrontata nell'interesse del minore, egli non si confronta in ogni caso con la motivazione del Pretore né spiega perché si dovrebbe negare al ragazzo la facoltà di partecipare alla vita democratica del luogo in cui abita. Al proposito non occorre dilungarsi.

                                   9.   AP 1 contesta infine gli accertamenti del Pretore sulla situazione economica dei due genitori e, di conseguenza, la chiave di riparto delle spese straordinarie. Al proposito, il primo giudice dopo avere accertato innanzitutto che D__________ non è in grado di contribuire alle spese straordinarie del figlio, ha preso atto che in passato il convenuto oltre al contributo alimentare ordinario aveva corrisposto arretrati per il suo mancato adeguamento al rincaro con pagamenti rateali di € 500.00 mensili. A suo avviso, quindi, è “sostenibile per il padre provvedere con analoga modalità” a contribuire ai bisogni straordinari del figlio.

 

                                         a)   Relativamente alla capacità contributiva di D__________ l'appellante fa valere che vi è una manifesta discordanza fra l'asserito stato d'indigenza e le scelte di lei per il ragazzo, che è stato iscritto a un “prestigioso” liceo privato e a una “costosa” squadra di calcio oltre a svolgere “lussuosi” soggiorni linguistici all'estero. Se non che, per essere ricevibili pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2; 142 III 107 consid. 5.3.1 con riman­di; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto 2021 consid. 3.1). E ciò vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). Le perplessità dell'appellante circa le scelte della madre per il figlio sono senz'altro comprensibili, ma per finire, i suoi dubbi si esauriscono in recriminazioni di carattere generale non indicando nemmeno per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero le entrate di lei o quantificando un eventuale reddito ipotetico. Per il resto, l'impossibilità per la madre di far fronte alle spese straordinarie del figlio è stata accertata dal Pretore sulla scorta della documentazione presentata in relazione alla richiesta di gratuito patrocinio, che il convenuto non rimette in discussione.

 

                                         b)   In merito alla propria situazione economica, l'appellante rimprovera al primo giudice di non avere considerato che il versamento del contributo alimentare ordinario e dell'arretrato per mancato adeguamento al rincaro è stato possibile solo grazie all'aiuto dei propri genitori rispettivamente a un prestito del padre. Egli ribadisce di non essere in grado, con il suo reddito e il suo fabbisogno, di far fronte alle spese straordinarie senza contrarre ulteriori debiti. Se non che, una volta di più, egli omette di cifrare il proprio reddito e quantificare il proprio fabbisogno minimo, limitandosi a rinviare a documenti di causa e a quanto esposto davanti al Pretore, ciò che in appello è tuttavia inammissibile (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 10c). In proposito l'argomentazione sfugge così a ulteriore disamina.

 

                                         c)   Per il resto è vero che il conto da cui il convenuto ha versato i contributi di mantenimento ordinari e le rate di € 500.00 mensili a conguaglio degli arretrati risulta essere alimentato, anche, da due bonifici di € 2500.00 riconducibili al di lui padre (doc. 7 nell'inc. SE.2019.32). Dagli atti risulta nondimeno che AP 1, oltre al reddito di € 2000.00 mensili netti percepito quale amministratore unico dalla T__________ S.R.L (doc. R), può contare sulla sua quota di utili della medesima società, di cui detiene il 20% del capitale sociale, e sulla sua quota degli utili della L__________ S.R.L., di cui detiene il 25% del capitale sociale (doc. T e S, pag. 25). E solo la prima società ha generato un utile di € 45 052.00 nel 2018 e di € 39 205.00 nel 2019 (doc. S, pag. 3). Non si trascura che per il 2019 i soci hanno deliberato di non distribuire dividendi (doc. S, pag. 26), ma l'appellante non accenna a spiegazioni sui motivi di tale decisione. Una simile rinuncia non appare dunque giustificabile, tantomeno alla luce delle pretese fatte valere dal figlio già nel corso di quell'anno. Non vi sono motivi di dubitare che, destinando anche solo una parte di utile annuo ricavato mediamente da quella società, egli sarà verosimilmente in grado di finanziare a rate le spese straordinarie di complessivi € 2864.94 e fr. 1300.–. Ne segue che, in definitiva, l'appello di AP 1 vede la sua sorte segnata.

 

                                   II.   Sull'appello di AO 1

 

                                10.   L'istante, ripercorsi diffusamente gli antefatti e i procedimenti giudiziari fra le parti, lamenta – in sintesi – che il Pretore avrebbe dovuto accertare d'ufficio la situazione economica del convenuto e se del caso imputargli un reddito ipotetico. A suo parere, poi, dato il suo affidamento esclusivo alla madre e visto il pessimo rapporto con il padre, non gli si può rimproverare di non aver richiesto l'accordo di quest'ultimo prima di affrontare le spese litigiose. Egli ribadisce inoltre che il contributo stabilito nel 2010 dal Tribunale per i minorenni di Milano comprende unicamente una partecipazione alle usuali spese per attività sportive, culturali, ricreative o mediche, ma non quelle straordinarie ad eccezione di quelle scolastiche. Passate puntualmente in rassegna le poste di spesa rifiutate dal primo giudice, egli chiede che gli siano riconosciuti complessivi fr. 11 169.08 quale rimborso per spese già sostenute, fr. 3884.– quale partecipazione alle spese di un corso estivo in Inghilterra nel 2021 e fr. 2000.– per le spese di una psicoterapia.

 

                                11.   Visto l'esito dell'appello di AP 1, sulla possibilità di lui di rimborsare le spese straordinarie per il figlio riconosciute dal Pretore non occorre dilungarsi. Giovi pertanto esaminare previamente se in esito al rimedio giuridico di AO 1 altri costi speciali vanno posti a carico del padre. Solo in questa evenienza si pone la questione della capacità di quest'ultimo di provvedervi. Premesso ciò, non resta che vagliare le singole poste di spesa ancora litigiose.

 

                                         a)   In relazione al rimborso delle spese per cure dentarie, che il primo giudice ha ammesso nella misura di € 2864.94 in luogo di fr. 4099.68 richiesti, l'appellante fa valere che la riduzione dell'importo è dovuta a “una valutazione circa le prove documentali presentate e […] chiede a questa Camera di verificare a sua volta”. Egli afferma che in Svizzera i costi dell'intervento sarebbero stati più alti, che per motivi fiscali in Italia non vengono emesse fatture se non dopo pagamento e che le prestazioni, anche se non fatturate, restano dovute. Al riguardo egli postula l'audizione del dentista curante “a conferma di quanto segue”. Se non che, un appellante deve spiegare perché il pri­mo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3; 138 III 375 consid. 4.3.1). Nella fattispecie l'interessato neppure indica quali poste della spesa non ammesse dal primo giudice sarebbero state rese verosimili dalla documentazione agli atti né spiega come egli giunga al totale di fr. 4099.68. Chiedere una “verifica” da parte di questa Camera non adempie, e da lungi, ai requisiti minimi di motivazione. L'appello sfuggendo pertanto a ogni esame di merito (art. 311 cpv. 1 CPC), l'assunzione di nuove prove su tale aspetto non entra in linea di conto.

 

                                         b)   Per quel che è del rimborso di complessivi fr. 1850.– per i costi sostenuti in relazione all'attività sportiva (tasse sociali di
fr. 850.– del __________ per la stagione 2019/20 e di fr. 1000.– del __________ del __________ per la stagione 2020/21), il Pretore non l'ha ammesso poiché tali spese sono già incluse nel contributo ordinario, non si tratta di un esborso necessario, il padre non era stato interpellato e perché le società sportive assumono i costi di ragazzi particolarmente talentuosi in difficoltà economiche (sentenza impugnata, consid. 5.2). L'appellante obietta che il suo talento sportivo non poteva essere stato previsto quando aveva 4 anni e che non si giustifica di imporgli di rinunciare a giocare in una selezione di élite accontentandosi di una squadra locale. Contesta altresì che vi siano concrete possibilità di ottenere l'esenzione dalla tassa sociale. Spiega che la spesa di fr. 154.– mensili gli consente di praticare uno sport che giova alla sua salute fisica e mentale, aiutandolo ad integrarsi e a canalizzare in modo positivo la rabbia e il dolore causato dal rifiuto paterno come attestato dai rapporti dei suoi terapisti. Dato il reale reddito del padre, epiloga, la spesa non è un lusso.

 

                                                Da quest'ultimo argomento giova sgombrare subito il campo, giacché anche un'agiata situazione finanziaria del genitore non affidatario non giustifica di per sé una qualsiasi spesa straordinaria. Premesso ciò, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni analoghe costituiva un costo compreso nella posta “altre spese” prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid. 6c). Non v'è ragione per ritenere che un esborso simile non rientri nell'importo di base del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, da cui ci si diparte ora per determinare il fabbisogno di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4; analogamente: I CCA, sentenza 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 8), che comprende appunto spese per sva­go, tempo libero, attività culturali. Non si disconosce che l'ammontare delle quote sia superiore a quelle usualmente percepite dalle associazioni sportive. Si tratta fors'anche di un costo imprevisto ma non può tuttavia ritenersi straordinario. Ciò avrebbe quindi potuto giustificare semmai una modifica del contributo ordinario.

 

                                         c)   Relativamente alle spese mediche di complessivi fr. 1359.40, il Pretore ha accertato che le note dei medici sono assunte dalla cassa malati (fr. 591.50 e fr. 88.05) e che la franchigia e la partecipazione ai costi, per prestazioni di cui tutto si ignora, data la loro entità (fr. 767.90 complessivi su due anni) rientrano nel contributo ordinario. Quanto ai costi di una psicoterapia di € 2000.00 egli ha rimproverato all'istante di non averli resi verosimili.

                                               L'appellante ribadisce che la nota di fr. 591.50 emessa dal dottor N__________ M__________ riferita alla cura di una falange rotta durante una partita di calcio (doc. L) non è stata assunta dalla cassa malati. Ora i costi per cure consecutive a un infortunio prestate da un medico FMH specialista in medicina interna e reumatologia sono notoriamente assunti dall'assicurazione malattia di base, tanto più in concreto ove l'interessato risulta essere coperto dal rischio infortuni (cfr. polizza assicurativa del 2019; doc. C6 nell'inc. SE.2019.32). Che l'assicuratore malattia non abbia assunto tale costo non è quindi verosimile. Nel caso in cui il paziente si fosse rivolto a uno specialista senza passare dal medico di famiglia “come primo interlocutore” (come prevede la sua copertura assicurativa: doc. C6 nell'inc. SE.2019.32), con conseguente rifiuto dell'assicuratore di coprire il caso, spetterebbe comunque all'interessato assumersene le conseguenze senza far ricadere sul padre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. In entrambe le ipotesi l'esborso non può pertanto essere riconosciuto. E la testimonianza dello specialista non è quindi di rilievo ai fini del giudizio. Sul mancato riconoscimento della spesa attestata dalla nota d'onorario di fr. 88.05 emessa dal dottor M__________ M__________, specialista nelle malattie degli occhi (doc. M, 3° foglio), l'appellante non spende una parola sicché al riguardo l'appello è finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                         d)  Per quel che è dei costi della salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese non coperte dalla cassa malati, fr. 286.20 nel 2019 e

                                               fr. 393.65 nel 2020 (doc. M 1° e 2° foglio), essi fanno di regola parte del fabbisogno minimo di un assicurato, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). Trattandosi di costi riferiti a regolari controlli medici dello sviluppo di un adolescente (cfr. doc. M 1° e 2° foglio), essi non costituiscono una spesa straordinaria e la loro copertura va chiesta nell'ambito della determinazione (o modifica) del contributo alimentare ordinario.

 

                                         e)   Per quanto attiene ai costi della psicoterapia rivendicati con la replica spontanea del 25 maggio 2021 è pacifico che davanti al Pretore l'esborso di € 2000.00 non è stato reso verosimile. In questa sede AO 1 ha per contro prodotto una nota d'onorario di € 2040.00 emessa il 20 settembre 2021 dallo psicologo e psicoterapeuta A__________ F__________ di __________, una comunicazione email 15 novembre 2021 in cui lo psicologo G__________ C__________ ha indicato “le proprie competenze” in € 800.00, e due “avvisi di parcella” per complessivi € 4247.20 trasmessi a D__________ il 13 febbraio e 3 marzo 2022 dalla dottoressa M__________ C__________ S__________, psicologa e psicoterapeuta a __________.

 

                                               Tale documentazione rende fors'anche verosimile i costi delle prestazioni di psicologi e psicoterapeuti. La questione è che l'appellante non spiega perché fosse necessario rivolgersi a tre diversi specialisti all'estero, il cui intervento non è verosimilmente riconosciuto dalla cassa malati, allorquando egli è già seguito in Ticino dallo psichiatra e psicoterapeuta D__________ B__________ di __________ (cfr. lettera 26 luglio 2021 prodotta in appello il 2 agosto 2021). Dal profilo terapeutico, in mancanza di ogni giustificazione, la scelta di rivolgersi a specialisti all'estero non può essere tutelata. Né basta l'accenno, vago, formulato nella lettera del 13 aprile 2022 a questa Camera, in merito a prestazioni specialistiche svolte nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nel corso di un procedimento giudiziario in Italia avente per oggetto “le relazioni personali fra padre e minore”. Per tacere del fatto che l'appellante non ha modificato la domanda di giudizio di
€ 2000.00 formulata in seconda sede, egli non spiega minimamente i contorni di tale vertenza, né perché in tale procedimento non possa chiedere la rifusione di tali spese al padre. Senza dimenticare che la competenza del giudice italiano appare più che dubbia visto che la Svizzera e l'Italia hanno ratificato entrambe la Convenzione del­l'Aia sulla competenza, la leg­ge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzio­ne e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), la quale prevede la competenza del giudice alla residenza abituale del minore per tutto quanto attiene all'affidamento e al diritto di visita (art. 3 lett. b in relazione con l'art. 5 n. 1; cfr. RtiD II-2018 pag. 682 consid. 3). Anche da tale profilo la necessità dell'esborso non è dunque stata resa verosimile.

 

                                12.   Per quel che è delle spese di formazione, il Pretore ha riconosciuto unicamente l'esborso per il corso di preparazione alla cittadinanza svizzera e quello della tassa per la concessione dell'attinenza comunale di complessivi fr. 1300.–. Per contro, egli ha ritenuto che, data la loro esiguità, i costi per l'ottenimento della licenza di condurre per il ciclomotore e per la tassa di circolazione (fr. 130.– complessivi) erano coperti dal contributo ordinario, che i costi per i corsi estivi “lingue e sport” (fr. 2430.– complessivi) costituiscono in parte spese di formazione, la cui necessità non è stata resa verosimile dato il buon rendimento scolastico in tali materie e in parte spese per vitto, alloggio e svago che rientrano nel contributo ordinario, e che non possono essere ammessi senza l'accordo del padre. Analoghe considerazioni egli ha espresso anche per i costi del soggiorno linguistico in Inghilterra, ritenendo in ogni modo la domanda di giudizio formulata con la replica spontanea inammissibile. L'appellante chiede di riconoscere integralmente tali spese di fr. 3860.– oltre a quelle di fr. 3884.– per un corso estivo in Inghilterra.

 

                                         a)  Sull'esborso di fr. 130.– versato per ottenere la nota licenza di condurre e pagare la tassa di circolazione, l'appellante “si rimette al giudizio di questa Camera” sostenendo nondimeno che l'esiguità dell'importo non è un criterio pertinente. A prescindere dalla dubbia ricevibilità di una siffatta domanda di giudizio, la concessione di un contributo straordinario presuppone (anche) spese che comportano un onere finanziario che il contributo ordinario non consente di coprire (Meier/ Stettler, op. cit., pag. 963 n. 1457). Ora, agli atti figurano una fattura di fr. 20.– per il rilascio della licenza di circolazione ciclomotore, una di fr. 20.– quale “tassa apertura incarto” e una polizza di versamento per fr. 90.– intestata alla Sezione della circolazione senza alcuna causale (doc. O). Posto che il contributo ordinario comprende anche i costi di trasporto, si può ritenere che le spese in esame rientrino nella norma e possano reputarsi comprese in tale posta.

 

                                         b)   In relazioni ai costi per i corsi estivi, l'appellante ribadisce l'ammissibilità della domanda volta alla copertura delle spese del soggiorno linguistico in Inghilterra formulata con la replica spontanea. Egli sostiene inoltre di aver previamente interpellato il padre per la partecipazione ai costi ottenendo un rifiuto, deducendone che egli avrebbe reagito in modo analogo per i corsi di “lingua e sport” frequentati negli anni precedenti. A suo avviso, simili spese sono motivate non tanto da finalità scolastiche ma sono volte a “migliorare la sua autostima scalfita dal rifiuto paterno e a favorire l'integrazione fra coetanei” tanto più che il padre consegue risparmi dal mancato esercizio del diritto di visita.

 

                                              Ora, che i costi per attività extrascolastiche, come la partecipazione a corsi estivi, possano ritenersi straordinari è vero (I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid. 13b con rinvio). Premesso ciò, già si è detto che nemmeno un'agiata situazione finanziaria del genitore non affidatario giustifica, per ciò solo, di ammettere spese straordinarie imposte unilateralmente dall'altro genitore senza essere motivate da esigenze specifiche del minore. ll pagamento di specifici costi deve ispirarsi a principi educativi e non dipendere da sfizi del figlio o da impulsi dei genitori. E in concreto, l'appellante non ha addotto alcuna reale necessità, limitandosi a sostenere di trarre giovamento da tali corsi che lo aiutano “a non isolarsi e chiudersi in casa” (cfr. lettera 26 luglio 2021 dottor B__________ prodotta in appello il 2 agosto 2021). Il che sarà anche possibile, ma un mero desiderio del figlio, foss'anche comprensibile, non giustifica tuttavia l'iscrizione a un oneroso corso di lingue all'estero. Nulla, per altro, rende verosimile che un simile obiettivo non potesse essere raggiunto con attività meno dispendiose in Svizzera. Né l'interessato discute la motivazione del Pretore secondo cui i corsi non erano dettati da necessità di rendimento scolastico. Che AP 1 non eserciti il diritto di visita non è, infine, un criterio per riconoscere un contributo straordinario. In definitiva anche da tale profilo il giudizio impugnato resiste alla critica, ciò che esime dall'esaminare la capacità contributiva di AP 1.

 

                                13.   L'appellante postula infine una diversa ripartizione degli oneri processuali di primo grado “in base anche all'esito del presente gravame”. Per tacere del fatto che la domanda non è cifrata e quindi di dubbia ricevibilità, essa non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

 

                                14.   AO 1 insorge altresì contro il rifiuto del gratuito patrocinio. Nella sentenza impugnata il Pretore ha negato tale beneficio poiché D__________, giurista e praticante legale dall'aprile del 2019, quale rappresentante legale del figlio ha redatto autonomamente l'istanza del 30 marzo 2021 (di 17 pagine), rispettandone i requisiti di forma, facendo ampio riferimento a giurisprudenza e dottrina pertinente, producendo la relativa documentazione e notificando i mezzi di prova ritenuti idonei. A suo parere, pertanto, essa ha dimostrato di essere capace di rappresentare il figlio senza l'assistenza di un altro legale, il quale del resto nel suo successivo intervento si è limitato a redigere una replica spontanea (di 5 pagine) in cui si è sostanzialmente limitato a confermare le precedenti argomentazioni. L'istante, oltre a far valere un peggioramento della situazione finanziaria della madre, sostiene che quest'ultima è emotivamente troppo coinvolta nella vertenza giudiziaria per svolgere adeguatamente i compiti di patrocinio. Per di più, egli soggiunge, la madre dispone di una licenza italiana ma non ha ancora conseguito il brevetto di avvocato ragione per cui necessita dell'assistenza di un legale svizzero per trattare una vertenza con connotazioni internazionali e in cui occorre distinguere fra “contributi ordinari, straordinari e speciali”.

 

                                         a)  Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Tale pretesa ha natura altamente personale, sicché ha diritto al beneficio esclusivamente la parte al processo che ne adempie i presupposti (sulla natura altamente personale del gratuito patrocinio: RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami). Nella misura in cui l'istante postula l'ammissione al gratuito patrocinio in favore della madre, sua rappresentante legale, la sua domanda è quindi destinata all'insuccesso.

 

                                         b)   Ciò premesso, l'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenne comprende – per principio – anche le spese processuali, in particolare il costo di una causa volta a ottenere lo stanziamento di contributi alimentari, compresa quella volta alla copertura di eventuali spese straordinarie. La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non appaia senza possibilità di buon esito. Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario (DTF 127 I 206 consid. 3d in fine; più recentemente: sentenza 5A_52/2021 del 25 ottobre 2021 consid. 9.3). Il Cantone interviene anticipando i costi del processo, in altri termini, solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.120 del 14 settembre 2020 consid. 2).

 

                                         c)   Nella fattispecie l'istante fa valere che la madre, genitore affidatario, è priva di mezzi, non pretende tuttavia che il padre sia sprovvisto delle risorse necessarie per finanziare i costi della presente procedura. Anzi, afferma che egli ha grandi disponibilità. Inoltre dagli atti appare verosimile che il padre disponga quantomeno di risorse sufficienti a garantire non solo i costi straordinari riconosciuti in questa sede ma anche quelli della procedura avviata per ottenerne la copertura (sopra, consid. 9c). In simili circostanze, foss'anche D__________ sfornita di risorse indispensabili e incapace – dal profilo psicologico o professionale – di condurre la causa senza l'ausilio di un altro legale, nulla impediva all'istante di chiedere la condanna del padre a elargire una congrua indennità che gli consentisse di finanziare le spese di patrocinio. Ciò preclude, già di primo acchito, il conferimento del beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC). La decisione del Pretore merita dunque conferma. 

 

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

 

                                15.   Gli oneri di entrambi gli appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, i rimedi non essendo stati oggetto di notificazione. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio chiesto da AO 1 per la procedura di appello, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, il suo appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Inoltre, come spiegato poc'anzi (consid. 14c), simile beneficio non entra in considerazione quando – come in concreto – un genitore è in grado di sovvenzionare le spese del processo del figlio. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui il richiedente si trova si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando – del tutto eccezionalmente – al prelievo di spese.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                16.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF davanti a questa Camera non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile. L'impugnabilità dei dispositivi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

                                     

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Le cause 11.2021.101, 11.2021.105 e 11.2021.106 sono congiunte.

 

                                   2.   Nella misura in cui sono ricevibili gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata confermata. 

 

                                   3.   Le spese dell'appello di AP 1 di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   4.   Non si riscuotono spese per l'appello di AO 1.

                                     

                                   5.   La richiesta di gratuito presentata da AO 1 in appello è respinta.

 

                                   6.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).