Incarti n.
11.2021.102

11.2021.103

Lugano,

18 luglio 2023/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2020.392 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 24 novembre 2020 da

 

 

  AO 1 e  AO 2

  

 (patrocinati dall'avv.  PA 2 )

 

 

 contro

 

 

 AP 1  

 (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 19 luglio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 6 luglio 2021 dal Pretore (inc. 11.2021.102);

 

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.103);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 14 febbraio 2002 AP 1 (1978), cittadina italiana residente in Italia, ha dato alla luce una figlia, E__________, che è stata riconosciuta il 2 maggio 2008 da AO 2 (1965), anch'egli cittadino italiano allo­ra residen­te in Italia. Questi si è domiciliato il 1° ottobre 2013 nel Cantone Ticino e intorno al 2015 ha allacciato una relazione con AO 1 (1982), cittadina italiana, che ha poi sposato a __________ il 18 marzo 2017. Dal matrimonio è nata V__________, il 7 giugno 2018. Dal 2016 i rapporti tra AP 1, da un lato, e AO 1 e AO 2, dall'altro, si sono viepiù deteriorati, fino a comportare interventi della polizia, oltre che l'avvio di procedimenti penali in Svizzera e in Italia.

 

                                  B.   Con istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari del 24 novembre 2020, introdotta prima della pendenza della causa, AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 1, chiedendo in virtù dell'art. 28b CC quanto segue, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– per violazione di ciascun divieto:

                                         –   si ordina alla signora AP 1 di cessare ogni contatto, per iscritto, telefonico, via messaggio, internet o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione con il signor AO 2 e con la signora AO 1;

                                         –   è fatto divieto a AP 1 di trattenersi, accedere o avvicinarsi al domicilio del signor AO 2 e della signora AO 1, in __________, via __________, per un perimetro minimo di 200 metri;

                                         –   è fatto divieto a AP 1 di accedere o avvicinarsi:

a)  ai luoghi di lavoro e agli uffici del signor AO 2 e della signora AO 1 in __________, via __________, per un perimetro minimo di 200 metri;

b)  a qualsiasi luogo, all'aperto oppure all'interno, in cui avvenga un evento privato o pubblico, personale o professionale, al quale partecipa il signor AO 2 e/o la signora AO 1;

                                         –   è fatto divieto alla signora AP 1 di importunare in qualsiasi altro modo, in qualsiasi luogo, la signora AO 1 e il signor AO 2.

                                       

                                  C.   Mediante decreto cautelare emesso il 25 novembre 2020 senza contraddittorio il Pretore ha impartito a AP 1 gli ordini e i divieti richiesti, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5000.– in caso di trasgressio­ne, fissando alla convenuta un termine per formulare osservazio­ni scritte (inc. CA.2020.392). Nel suo memoriale del 14 dicembre 2020 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. In una repli­ca spontanea del 23 dicembre 2020 e in una duplica spontanea del 7 gennaio 2021 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Una triplica spontanea presentata il 21 gennaio 2021 dagli istanti è stata dichiarata inammissibile dal Pretore il 22 gennaio 2021.

 

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 6 luglio 2021, il Pretore ha confermato il provvedimento emesso inaudita parte, soggiungen­do che il termine per convalidare il provvedimento cautelare con l'azione di merito sarebbe stato fissato, su richiesta, una volta passato in giudicato il decreto. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 2500.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 luglio 2021 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere respinta

                                         l'istan­za e revocato il provvedimento cautelare. In subordine essa postula l'annullamento del decreto appellato e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa istruttoria. Una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera il 24 luglio 2021. Invitati a esprimersi sull'appello, nelle loro osservazioni del 1° giugno 2023 AO 1 e AO 2 ne propongono la reiezione, compresa la richiesta di gratuito patrocinio. L'appellante ha replicato il 15 giugno 2023, ribaden­do le proprie conclusioni. AO 1 e AO 2 hanno duplicato il 28 giugno successivo, reiterando il contenuto delle loro osservazioni scritte.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima dell'avvio della causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). In concreto non si

                                         pongono requisiti di valore (a norma dell'art. 308 cpv. 2 CPC),

                                         un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD

                                         II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii; da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.152 del 23 dicembre 2022 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore della convenuta il 7 luglio 2021. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 17 luglio 2021, salvo protrarsi al lune­dì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta il 19 luglio 2021 (traccia dell'invio n. 98.34.__________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Il 3 gennaio 2023 AP 1 ha inoltrato a questa Camera copia di una sentenza con cui il Tribunale penale __________ l'ha assolta il 13 dicembre 2022 dall'imputazione di stalking nei confronti di AO 1 per fatti occorsi dal 12 novembre 2016 fino al marzo del 2017. Il 18 gennaio 2023 AO 1 ha presentato da parte sua copia di un appello da lei introdotto il 14 gennaio 2023 alla Corte di appello penale __________ contro la senten­za di assoluzione. La produzione di simili documenti, successivi alla decisione impugnata, è tempestiva e di conseguenza ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

                                   3.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunte le premes­se che disciplinano le misure previste all'art. 28b CC a protezio­ne della personalità, ha ritenuto non evincersi dai documenti prodotti dagli istanti che, come preten­deva la convenuta, le discussioni tra le parti fossero state accese, ma civili. A mente sua erano intervenuti reiterati insulti, minacce e affermazioni volgari. Poco importa che gli istanti possa­no avere ingiuriato anch'essi la convenuta, costei non avendo proceduto nei loro confronti. Anzi – ha soggiunto il Pretore – la convenuta non ha nemmeno interesse a opporsi all'istan­za cautelare, profittando anche a lei che i rapporti tra le parti cessino.

 

                                         Ad ogni modo, per il Pretore i messaggi agli atti non denotano una mera dialettica di attacco e difesa, ove si consideri che la convenuta non si è limitata a reagire alle offese, ma ha attaccato gli istanti a sua volta, tanto che essa non contesta di essersi presentata di sua iniziativa al loro matrimonio il 18 marzo 2017 per infastidirli. Di conseguenza, viste le risultanze degli atti e un rapporto di polizia del 6 aprile 2018, secondo il Pretore i presupposti dell'art. 28b CC sussistono. E siccome si ravvisano anche i requisiti del­l'art. 261 CPC, in particolare una lesione della personalità degli istanti, l'urgenza, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e la proporzionalità delle misure adottate, la domanda cautelare merita accoglimento. Onde la conferma del decreto supercautelare.

 

                                   4.   In ordine l'appellante sostiene che il decreto impugnato è carente di motivazione, poiché non indica quali sarebbero le affermazioni lesive della personalità cui si riferisce il Pretore, e ciò imporrebbe l'annullamento della decisione. Inoltre essa rimprovera al primo giudice di avere sorvolato sulla sua richiesta di assumere i certificati di domicilio degli istanti per chiarire dove costoro si trovasse­ro quan­do hanno ricevuto determinati messaggi di posta elettronica. La prima censura non può essere condivisa, il nugolo di affermazioni volgari, minacciose, prolisse, da una parte e dall'altra” evocate dal Pretore essendo noto all'appellante, già per il fatto ch'essa contesta di avere spedito quei messaggi (memoriale, pag. 9 in alto). Quanto alla citata richiesta di edizione, il Pretore ha rilevato che in concreto gli istanti hanno promosso un procedimento cautelare, per il quale determinante è il luogo in cui il provvedimento ad personam esplica i suoi effetti, ossia Lugano, domicilio degli istanti (DTF 138 III 555 consid. 2)”. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Dal profilo formale non giova pertanto di diffondersi oltre.

 

                                   5.   Nel merito l'appellante contesta in primo luogo di avere insolentito AO 1 il giorno del matrimonio e rimprovera al Pretore di avere frainteso un rapporto di polizia del 6 aprile 2018, oltre che di essersi limitato a un'istruttoria poco approfondita. Essa sostiene poi che il decreto impugna­to è sproporzionato perché anticipa il giudizio di merito e perché gli istanti non hanno alcun timore nei suoi confronti, e ciò esclude una lesione della personalità. Anzi, AO 2 l'ha aggredita verbalmente e minacciata più volte, né ha mai bloccato sul suo cellulare il numero di telefono di lei, fosse pure per continuare a ricevere informazioni sulla figlia E__________. Inoltre – prosegue l'appellante – nel caso in esame non sussiste urgenza né il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile che giustifichi il provvedimento cautelare. Per di più – essa soggiunge – al momento del giudizio non sussisteva più alcuna lesione attua­le né imminente, i messaggi prodotti dagli istanti risalendo al 2016 e 2017. E anche quei messaggi – essa conclu­de – erano un atto di legittima dife­sa, una reazione alla cattiveria e ai gravissimi insul­ti degli istan­ti, tant'è che per finire entrambe le parti hanno desistito dalle reciproche querele penali. In ogni modo, non fosse accolto l'appello nel merito, AP 1 chiede che il decreto impugnato sia annullato e che gli atti siano rinviati al Pretore affinché proceda a ulteriori accertamenti (in specie con un'ispezione e una perizia) sui telefoni cellulari degli istanti.

 

                                   6.   Per ottenere provvedimenti cautelari un istante deve rendere verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 lett. b). La dottrina ha esplicitato l'enunciazione telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace a cinque presupposti cumulativi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.34 del 13 febbraio 2023 consid. 7 con richiamo a Bovey/Favrod-Coune in: Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinz­mann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4 segg. ad art. 261 con rinvii):

a)  la parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale,

b)  la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,

c)   il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

d)  l'urgenza e

e)  il rispetto del principio della proporzionalità.

 

                                         Il primo requisito (lett. a) prescrive che la causa deve avere probabilità di successo (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 261 con citazioni). Il secondo (lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da un lato – i fatti a sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che la pretesa fonda presumibilmente un diritto. L'istante deve rendere verosimile, in altri termini, che il diritto invocato esiste. Il primo requisito è così legato al secondo.

 

                                   7.   Nella misura in cui sostiene che gli istanti non hanno reso verosimile una lesione o la minaccia di una lesione dei loro diritti, l'appellante fa valere che il Pretore ha disatteso il secondo requisito posto dall'art. 261 CPC (sopra, lett. b). Ora, in materia di prote­zione della personalità l'art. 28b cpv. 1 CC dispone che ognuno ha il diritto di tutelarsi da violenze, minacce o insidie. Le “violen­ze” consistono in una lesione diretta dell'integrità fisica di una persona. La lesione deve denotare un certo grado di intensità, qualsiasi comportamento socialmente scorretto non costituendo una lesione della personalità. Per “minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC intende situazioni nelle quali si prevedono intimidazioni serie, che facciano temere la vittima per la sua integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o per quella di persone che le sono vicine (per esempio i suoi figli) e non una minaccia innocua. Le “insidie” infine sono persecuzioni ossessive di una persona su un lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esista una relazione tra l'autore e la vittima. Caratteristiche tipiche delle insidie sono lo spiare, la ricerca della prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in particolare la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una persona. Il che deve incutere nell'interessato grande paura e verificarsi in modo ripetuto (cfr. I CCA sentenza inc. 11.2022.152 del 23 dicembre 2022 con rinvio).

 

                                         a)   Nella fattispecie, a parere della convenuta gli istanti non hanno reso verosimile che essa fosse la mittente dei messaggi WhatsApp incriminati. Se non che, in una dichiarazione acclusa al suo memoriale di risposta costei aveva ammesso di avere inviato quelle comunicazioni (‟mette a disposizione messaggi fra me e luiˮ), seppure si trattasse di messaggi selezionati (doc. 2). Che poi a un esa­me di verosimiglianza quanto messo in atto dalla convenuta nei confronti degli istanti integri evidenti insidie e minac­ce si desume dal contenuto e dalla ripetitività dei messaggi, minatori e reiterati. Basti ricordarne il contenuto ingiurioso e offensivo, come quan­do essa definisce AO 1 una ‟brutta perso­naˮ, una ‟cozza di silico­neˮ, una ‟putanella di alta classeˮ, una ‟sciacquata che l'ha data a tutti a __________ e non soloˮ, ammonendo il di lei marito, dicendogli ‟non penserai mica che questo io lo perdono o lo dimenticoˮ, ‟io sono una che reagisce prima o poiˮ, ‟questa qua prima o poi smetterà di avvicinarsi a nostra figliaˮ, ‟vado fino in fondo e userò tutti i mezzi che hoˮ, ‟userò i giornalisti e i media per difendermi è per far capire che raz­za di donna èˮ, ‟fidati che lo faccio senza pietà per nessunoˮ, ‟e non preoccuparti che [la] Svizzera è solo a un'ora di macchina e nessuno mi può impedire di venireˮ (plico doc. C), minacciando finanche di pubblicare un referto medico relativo a AO 2 contenente notizie confidenziali sul di lui stato di salute (v. anche plico doc. F).

 

                                         b)   L'appellante rimprovera al Pretore di avere frainteso un rapporto di polizia del 6 aprile 2018, quel giorno lei non avendo inveito contro AO 1. Non contesta però di essere comparsa di sua iniziativa quel giorno al matrimonio di AO 1 con AO 2 solo per importunare gli sposi. Che poi il Pretore avrebbe condotto un'istruttoria poco approfondita si deve alla circostanza che l'interessata confonde una procedura sommaria con un rito ordinario, in cui i fatti sono accertati sulla scorta di un'istruttoria completa e con pieno potere cognitivo. Né il decreto cautelare impugna­to anticipa il merito, la convenuta potendo sempre chiedere al Pretore – ciò che in realtà il primo giudice avrebbe dovuto disporre d'ufficio (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 263 con rinvii) – l'assegnazione agli istanti di un termine entro cui procedere in via ordinaria (art. 263 CPC). Infine la convenuta si vale a torto della “legittima difesa” per giustificare i suoi atti, che non si riconducono a un interesse pubblico preponderante né tanto meno a previsioni di legge (art. 28 cpv. 2 CC). Sotto questo profilo l'appellante contesta invano che i fatti recati dagli istanti a sostegno della pretesa fondino verosimilmente un diritto.

 

                                         c)   Più delicata è la controversia legata all'attualità delle lesioni censurate dagli istanti, che l'appellante fa notare essere vecchie e superate, gli episodi documentati risalendo dal 2016 al 2018, mentre l'istanza cautelare è del 24 novembre 2020. In realtà agli atti figurano ancora sei messaggi di posta elettronica diretti a AO 2, tra il 25 marzo e il 5 agosto 2019 (doc. F), ma dopo di allora più nulla. In un suo memoriale del 20 novembre 2020 presentato al Ministero pubblico nell'ambito di una querela sporta dalla convenuta contro AO 1, AO 2 deplora in effetti i comportamenti tenuti dalla convenuta tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, riconoscendo che al momento dell'istanza cautelare, il 24 novembre 2020, i contatti con lei erano ormai “estremamente sporadici”, legati a mere ‟comunicazioni di servizioˮ riguardanti la figlia E__________ (divenuta poi maggiorenne il 14 febbraio 2020), tanto da evocare il periodo trascorso come “un ricor­do” che quando si ripresenta riapre ferite (doc. E).

 

                                               D'altro canto è vero che la convenuta difende tuttora il proprio comportamento, il che potrebbe anche lasciar supporre che essa sia pronta a reiterare (DTF 128 III 96 consid. 2e con richiamo), in particolare dopo che gli istanti hanno appellato la sentenza con cui il Tribunale di __________, II sezione penale, l'ha assolta il 13 dicembre 2022 dall'imputazione di stalking nei confronti di AO 1 “perché il fatto non sussiste”. Tale sentenza tuttavia non è definitiva e su essa la convenuta non può (ancora) fare assegnamento. Sta di fatto che dopo quasi un anno e mezzo di assoluta calma rispetto all'ulti­ma turbativa (per quanto si desume dagli atti), intervenuta nell'agosto del 2019, occorreva almeno un indizio concreto che inducesse a suppor­re la convenuta in procinto, quel 24 novembre 2020, di ricominciare con il suo comportamento. Il decreto cautelare è silente in proposito. Ad ogni modo, sul problema si tornerà in appresso, al momento di esaminare il requisito dell'urgenza (consid. 10).

 

                                         d)   Ancora più spinosa è la questione correlata ai timori che il comportamento della convenuta avrebbe destato negli istan­ti. Si è visto infatti che la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una persona cui si riferisce l'art. 28b cpv. 1 CC deve incutere nella vittima “grande paura”, oltre che verificarsi in modo ripetuto. Al riguardo il Pretore non ha accertato alcun particolare timore in capo agli istanti. Dagli atti si evince che ai tempi in cui risiedevano ancora in Italia costoro avevano chiamato tre volte i carabinieri e che in Svizzera si sono rivolti una volta alla polizia, ma null'altro. Se mai AO 1 ha prodotto un certificato medico in cui la dott. __________ __________ di __________ attesta­va il 12 dicembre 2020 una pre­sa a carico psicoterapica per una sindrome depressivo-ansiosa dovuta alle “condotte vessatorie e persecutorie” della convenu­ta (doc. L), senza accennare però a sgomento o paure, tanto meno per quanto riguarda il marito AO 2.

 

                                         e)   Gli interrogativi che precedono possono ad ogni buon conto, per il momento, rimanere irrisolti. Come detto, l'appellante si duole altresì che il Pretore abbia ravvisato a torto nella fattispecie il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come pure il presupposto dell'urgenza e il rispetto del principio della proporzionalità (sopra, consid. 6 lett. c, d ed e). Giovi di conseguenza passare in rassegna simili requisiti. Dovesse fare difetto l'uno o l'altro, l'appello andrebbe accolto già per tale ragione, le condizioni dell'art. 261 CPC essendo cumulative.

 

                                   8.   Sul requisito del pregiudizio difficilmente riparabile non soccorre attardarsi, ove appena si consideri che lesioni della personali­tà sogliono essere difficili da rimediare (Steinauer/Fountoulakis, Droits des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna, 2014, n. 574; Jeandin in: Commentaire romand, CC I, n. 8 ad art. 28c con rinvii). Del resto l'appellante mette in discussione quel presupposto non perché le lesioni a lei imputate non sarebbero suscettive di arrecare un pregiudizio difficilmente riparabile, ma perché non sussiste a suo avviso alcuna violazione della personalità. La doglianza è quindi fuori argomento.

 

                                   9.   Sul rispetto della proporzionalità l'appello cade una volta ancora nel vuoto. I provvedimenti decretati dal Pretore rispecchiano i divieti previsti dall'art. 28b cpv. 1 CC e l'appellante non spiega perché sarebbero sproporzionati, trascendendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e le restrizioni imposte. La convenuta si limita a criticarli perché infondati. Anche su questo punto l'appello è destinato dunque all'insuccesso.

 

                                10.   Diversa è la situazione per quanto attiene al presupposto dell'urgenza. La quale è data, in generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi inconvenienti il cui sussistere, duran­te la causa di merito, potrebbe alterare una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (RtiD II-2022 pag. 692 n. 32c consid. 6a con rinvii). Se è possibile attendere la decisione di merito senza rischi maggiori, non sussiste urgenza. Nondimeno, anche in ca­so di urgenza, chi troppo indugia nel chiedere un provvedimento cautelare pur essendo consapevole del possibile danno o di una possibile lesione del suo diritto può dare a vedere che una protezione cautelare non sia più necessaria o sia addirittura contraria al precetto della buona fede (RtiD II-2022 pag. 693 consid. 6b con rinvii).

 

                                         In concreto i comportamenti lesivi della personalità ascritti alla convenuta sono intervenuti fra il 2016 e il 2018. Nel 2019 risultano essere seguiti ancora ‒ come detto ‒ sei messaggi di posta elettronica (per altro anodini) da parte sua a AO 2, tra il 25 marzo e il 5 agosto 2019 (doc. F), dopo di che agli atti non figu­ra più nulla. E l'istan­za cautelare è del 24 novembre 2020. Perché gli istanti abbiano atteso quasi un anno e mez­zo prima di adire il giudice non è dato di sapere, men che meno ove si pensi che nel citato memoriale del 20 novembre 2020 (sopra, consid. 7c) AO 2 definiva gli atti persecutori della convenuta ormai come un “ricordo”. Nelle loro osservazioni all'appello gli istanti sostengono che il requisito dell'urgenza va apprezzato “all'epoca in cui venne pronunciata la decisione qui impugnata” (pag. 6, punto 23). Se non che, si prendesse come riferimento il giorno in cui il Pretore ha statuito (6 luglio 2021), il periodo di attesa risulterebbe addirittura di due anni.

 

                                         Invano si cercherebbe di capire perciò quale urgenza imponesse agli istanti di procedere in via cautelare, e finanche prima di promuovere causa. Nell'istan­za costoro hanno sorvolato sulla questione e nel decreto cautelare impugnato il Pretore non dà la benché minima spiegazione. Anche nelle osservazioni all'appello il requisito dell'urgenza è dato semplicemente per scontato. Che sussista rischio di reiterazione da parte della convenuta, al punto che sia impellente intervenire giudizialmente pur dopo un anno e mezzo (o quasi) di calma, non è reso verosimile dagli istanti nemmeno nella duplica. A parte i dubbi circa i reali timori che il comportamento della convenuta dovrebbe avere destato in loro (sopra, consid. 7d), nella fattispecie non si riscontrano neppure sotto traccia estremi di urgen­za. Ne discende che su questo punto l'appello si rivela fondato, il che comporta già di per sé la riforma del decreto cautelare impugnato nel sen­so di respingere l'istanza.

 

                           11.   Quanto alle spese dell'attuale giudizio, le procedure nelle controversie per violenze, minacce o insidie a norma dell'art. 28b CC sono gratuite (art. 114 lett. f CPC), tranne in caso di malafe­de, di temerarietà processuale oppure nel caso in cui sia stato ordinato contro il soccombente un divieto a norma dell'art. 28b CC o una sorveglianza elettronica secondo l'art. 28c CC. Il che non si verifica in concreto. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1, l'attribuzione di adeguate ripetibili rende la richiesta senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2).

 

                                   Relativamente alle ripetibili di primo grado, l'appellante rivendica un'indennità di fr. 3000.. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aveva riconosciuto agli istanti un'indennità di fr. 2500.‒, stimando in nove ore il dispendio orario profuso dal loro legale per assolvere il mandato. La convenuta non pretende né che il suo avvocato abbia dedicato più di nove ore al patrocinio né che un'indennità di fr. 2500.‒ per nove ore di lavoro sia inadeguata. Non è il caso dunque di scostarsi da tale valutazione.

 

                           12.   In merito ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

                                         2.  L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso il 25 novembre 2020 senza contraddittorio è revocato.

                                         4.  Non si riscuotono spese. AO 1 e AO 2 rifonderanno solidalmente all'appellante fr. 2500. complessivi per ripetibili.

                                         Il dispositivo n. 3 del decreto cautelare impugnato è annullato.

 

                                   II.   Non si riscuotono spese di appello. AO 1 e AO 2 rifonderanno solidalmente all'appellante fr. 1500. complessivi per ripetibili.

 

                                  III.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è dichiarata senza oggetto.

 

                                 IV.   Notificazione:

 

– avv. ;

– avv. .

                                        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).