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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OR.2018.37 (azione di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 9 ottobre 2018 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 , AP 3 e AP 4 |
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giudicando sull'appello del 30 agosto 2021 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 luglio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 giugno 1988 S__________ __________ (1930), sua moglie R__________ nata __________ (1932) e i figli AO 1 (1959),AP 1 (1961) e AP 2 (1967) hanno sottoscritto un contratto (istromento n. 648 dal notaio __________ __________ G__________) con cui S__________ __________ ha donato al figlio AP 1 la particella n. 1738 RFD di __________ e alla figlia AP 2 la particella n. 1205 del medesimo Comune. Contestualmente AP 1 ha costituito un diritto d'abitazione vita na-tural durante in favore dei genitori sull'appartamento da loro occupato nell'immobile appena acquisito (clausola n. 6). Il contratto prevedeva inoltre quanto segue (clausola n. 5):
Onde porre i tre figli su un piano di parità i signori AP 1 e AP 2, s'impegnano a versare al fratello AO 1 – il quale non riceve in assegnazione nessun bene immobile – la somma di fr. 40 000.– in ragione di fr. 20 000.– cadauno. Detto importo dovrà essere pagato entro 10 anni in rate annuali di fr. 2000.– cadauna a carico di AP 1 e AP 2 da versarsi. Con ciò il signor AO 1 dichiara già sin d'ora di rinunciare a qualsiasi pretesa di natura successoria nei confronti del padre S__________ __________ e segnatamente a qualsiasi pretesa di collazione per rapporto al presente contratto di donazione immobiliare.
AP 1 e AP 2 s'impegnano pure a mettere a disposizione del fratello AO 1 un appartamento conforme alle sue esigenze nel caso in cui il beneficiario non abitasse più, come attualmente, presso i genitori: ciò a titolo gratuito.
B. Con “atto di annullamento di donazione e di retrocessione immobiliare” del 1° luglio 1991 (rogito n. 985 dello stesso notaio) S__________ __________ e la figlia AP 2 hanno annullato la donazione del 16 giugno 1988, prevedendo il subingresso del padre alla figlia “nell'impegno di cui al patto n. 5 del contratto 16 giugno 1988 nel senso che, d'ora innanzi, S__________ __________ s'impegnerà a versare al figlio AO 1 la somma annua di fr. 2000.– da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno fino a concorrenza dell'importo di fr. 20 000.–”. AO 1, da parte sua, ha riconosciuto “di avere a tutt'oggi ricevuto dalla sorella AP 2 la somma di fr. 6000.– per cui v'è un residuo di fr. 14 000.–, totalmente a carico del signor S__________ __________”. Con rogito n. 1643 del 29 luglio 2000, del medesimo notaio, S__________ __________ ha poi nuovamente donato alla figlia AP 2la particella n. 1205 RFD di __________.
C. Il 2 agosto 2001 AO 1 ha escusso il padre S__________ per la somma di fr. 14 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 1999 dovuta in esecuzione del contratto del 16 giugno 1988. S__________ __________ ha sollevato opposizione al precetto esecutivo. Statuendo con sentenza del 27 settembre 2001, il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud ha rigettato
in luogo e vece del Pretore l'opposizione in via provvisoria (inc. EF.2001.337).
D. Un'azione promossa il 17 luglio 2001 da AO 1 per ottenere dal padre S__________ e dal fratello AP 1 il pagamento di fr. 1000.– mensili dal 1° maggio 1995 come contropartita per la mancata messa a disposizione di un appartamento come prevedeva la clausola n. 5 del contratto 16 giugno 1998 è stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza dell'11 agosto 2003 (inc. OA.2001.107).
E. S__________ __________, con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il 5 marzo 2018. Davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud sono stati pubblicati il 9 aprile 2018 tre testamenti olografi sostanzialmente identici del 18 febbraio 2004 in cui egli istituiva suoi unici eredi gli abiatici AP 3 e AP 4. Su istanza di AO 1, il Pretore ha poi ordinato il 23 maggio 2018 la confezione di un inventario assicurativo dell'eredità, allestito il 29 agosto successivo dal notaio __________ P__________ (inc. SO.2018.420).
F. Nel frattempo, 17 maggio 2018, AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 davanti al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud per un tentativo conciliazione volto a ottenere quanto segue:
1. È constatato che, secondo l'inventario degli attivi e passivi di data …, il valore della successione del defunto S__________ __________, deceduto a __________ in data 5 marzo 2018, ammonta a fr. ….
2. È constatato che la quota legittima (riserva) dell'erede AO 1 ammonta a 3/12 della successione fu S__________ __________.
3. È fissato il valore della successione al momento del decesso dopo il computo delle liberalità sottoposte alla riduzione.
4. Sulla base del risultato ottenuto, è fissato il valore della quota legittima di 3/12 così come la quota disponibile della successione.
5. È ridotta ad un valore minimo di fr. 200 000.–, somma che sarà precisata dopo l'assunzione delle prove utili (art. 85 CPC), proporzionalmente al loro valore (art. 525 n. 1 CC), la donazione tra vivi di fr. … concessa al convenuto AP 1, la donazione tra vivi di fr. … concessa alla convenuta AP 2 nata __________, quanto disposto nei testamenti olografi di data 18 febbraio 2004, pubblicati in data 9 aprile 2018, dal defunto S__________ __________ __________ a favore del convenuto AP 3 e a favore del convenuto AP 4 in modo tale da ricostituire la quota legittima a favore dell'istante.
6. Pertanto il convenuto AP 1 è condannato a pagare all'istante la somma di fr. … con interessi al 5% all'anno a partire dal 16 maggio 2018, la convenuta AP 2 nata __________ è condannata a pagare all'istante la somma di fr. … con interessi al 5% all'anno a partire dal 16 maggio 2018, il convenuto AP 3 è condannato a pagare all'istante la somma di fr. … con interessi al 5% all'anno a partire dal 16 maggio 2018, il convenuto AP 4 è condannato a pagare all'istante la somma di fr. … con interessi al 5% all'anno a partire dal 16 maggio 2018; gli importi dovuti saranno precisati una volta assunte le prove ex art. 85 CPC.
Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 12 giugno 2018 e quello stesso giorno il Segretario assessore ha rilasciato a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione nel quadro del giudizio di merito (inc. CM.2018.47).
G. Il 9 ottobre 2018 AO 1 ha promosso davanti al Pretore un'azione di riduzione nei confronti di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 per ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. Nella loro risposta del 9 novembre 2018 i convenuti hanno concluso per la reiezione della petizione, offendo in via subordinata il versamento fr. 12 693.55, pari alla di lui quota legittima di 3/12, e hanno chiesto in via ancor più subordinata di fissare il valore della successione al momento del decesso dopo il computo delle liberalità sottoposte a riduzione (comprese quelle ricevute dall'attore), di procedere alla riduzione “sulla base di chi ha ricevuto di più”, previo accertamento di “quanto ricevuto dai convenuti (tramite perizie) e quanto ricevuto dall'attore”, condannando l'attore a versar loro un importo indeterminato “qualora dovesse risultare che egli ha ricevuto più di quanto hanno ricevuto gli altri eredi”. In una replica del 12 dicembre 2018 l'attore ha confermato le proprie domande, postulando inoltre l'accertamento della nullità della clausola n. 5 “in quanto concerne la sua rinuncia ereditaria” contenuta nel contratto del 16 giugno 1988. Con duplica del 18 gennaio 2019 i convenuti hanno ribadito il loro punto di vista.
H. Alle prime arringhe del 21 marzo 2019 le parti hanno riaffermato le loro domande e hanno notificato prove. Il Pretore ha deciso il 25 marzo 2019 di limitare il procedimento “alla questione della portata e validità formale della clausola contenuta nel doc. 1 (rogito n. 648 dal notaio __________ __________ G__________)” e con sentenza del 1° settembre 2020 ha dichiarato nulla la clausola n. 5 secondo paragrafo contenuta nel contratto di donazione immobiliare del 16 giugno 1988 “in quanto rinuncia ereditaria”, mentre ne ha accertato la validità quale “dispensa/rinuncia alla collazione delle donazioni oggetto del contratto”. Tale sentenza è passata in giudicato.
I. L'istruttoria di merito, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul valore venale delle particelle n. 1205 e 1738 RFD di __________, è terminata il 2 giugno 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 giugno 2021 AO 1 ha chiesto di accogliere la petizione come segue:
2. È constatato che il valore della successione del defunto S__________ __________ __________ ammonta a fr. 1 198 914.–.
3. È constatato che la quota legittima dell'erede AO 1 ammonta a 3/12 della successione, cioè fr. 299 728.–.
4. È accertato che la quota disponibile della successione ammonta a
fr. 899 186.–.
5. È ridotto a fr. 0.– l'importo di fr. 50 558.20 disposto nei testamenti olografi di data 18 febbraio 2004 del defunto S__________ __________ a favore dei convenuti AP 3 e AP 4 in ragione di un mezzo ciascuno.
‒ Di conseguenza il convenuto AP 3 è condannato a pagare all'attore la somma di fr. 25 279.– oltre a interessi al 5% a partire dal 16 maggio 2018.
‒ Di conseguenza il convenuto AP 4 è condannato a pagare all'attore la somma di fr. 25 279.– oltre a interessi al 5% a partire dal 16 maggio 2018.
6. Considerato l'importo dovuto dai convenuti AP 3 e AP 4 di complessivi fr. 50 558.20 di cui al punto sopra, è accertato che ai fini di reintegrare la quota legittima dell'attore occorrono altri
fr. 249 170.– (fr. 299 728.– meno fr. 50 558.–), importo che costituisce la riduzione della donazione immobiliare concessa alla convenuta AP 2 in data 28 luglio 2000 per un valore stimato dal perito in fr. 554 601.–.
7. Dall'importo di fr. 249 170.– ex azione di riduzione deve essere dedotto l'importo di fr. 40 000.– che l'attore ha ricevuto dai convenuti AP 1 e AP 2.
8. Di conseguenza la convenuta AP 2 è condannata a pagare all'attore la somma di fr. 209 170.– oltre interessi al 5% a far tempo dal 16 maggio 2018.
9. Le spese processuali, tasse e ripetibili, comprese quelle della procedura di conciliazione, della procedura preliminare e dell'inventario sono a carico in solido dei convenuti.
10. Le domande di controparte sono integralmente respinte.
Nel loro allegato conclusivo AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno proposto di accogliere la petizione in questi termini:
1. a) È constatato che la quota legittima (riserva) dell'erede AO 1 ammonta a 3/12 della successione fu S__________ __________ __________;
b) Il valore della successione al momento del decesso, dopo il computo delle liberalità, è fissato a fr. 1 098 392.80 ed è constatato che l'attore ha già ricevuto fr. 40 000.– in contanti e fr. 360 000.– come prestazione in natura (messa a disposizione dell'appartamento dai fratelli che va in compensazione), oltre che quanto ricevuto per il sostentamento, spese di divorzio, automobili, mantenimento figlio etc.
c) È constatato che l'attore ha ricevuto fr. 125 401.80 in più di quanto era di sua spettanza, sia a livello di successione che da parte dei convenuti. Pertanto l'attore è debitore verso AP 1 e AP 2 della somma di fr. 125 401.80 che vanno restituiti.
d) Il signor AO 1 è condannato a versare ai signori AP 1 e AP 2 la somma di fr. 125 401.80 oltre interessi al 5% a far conto dal 16 maggio 2018 ed entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
L. Statuendo con sentenza del 9 luglio 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione come segue:
1.1 È accertato che il valore della successione fu S__________ __________ ammonta a fr. 1 183 612.80.
1.2 È accertato che la quota legittima dell'erede AO 1 ammonta a 3/12 del valore della successione, ovvero a fr. 295 903.20, di cui egli ha già ricevuto fr. 40 000.–.
1.3 È ridotto a fr. 0.– l'importo di fr. 50 558.20 disposto nei testamenti olografi di data 18 febbraio 2004 del defunto S__________ __________ a favore di AP 3 e AP 4 in ragione di un mezzo ciascuno.
1.3.1 Di conseguenza AP 3 è condannato al pagamento di fr. 25 279.10 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2018 in favore di AO 1.
1.3.2 Di conseguenza AP 4 è condannato al pagamento di
fr. 25 279.10 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2018 in favore di AO 1.
1.4 La donazione immobiliare dell'immobile part. 1205 RFD di __________ di data 28 luglio 2000 in favore di AP 2 è ridotta in ragione di fr. 205 345.–.
1.4.1 Di conseguenza AP 2 è condannata al pagamento di fr. 205 345.– oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2018 in favore di AO 1.
2. Le spese processuali, in complessivi fr. 12 000.–, assieme alle spese di conciliazione di fr. 1000.–, sono poste a carico dei convenuti in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno all'attore fr. 20 000.– per ripetibili.
M. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello del 30 agosto 2021 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accertare che AO 1 “ha già ottenuto l'integrale pagamento della sua quota legittima (incontestata), tramite liberalità direttamente ricevute dal padre oltre che pagamenti da parte dei fratelli, e pertanto nulla gli è più dovuto a nessun titolo” e di non procedere pertanto ad alcuna riduzione. Nelle sue osservazioni dell'11 ottobre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso di un'azione di riduzione corrisponde a quanto toccherebbe all'attore in caso di vittoria (I CCA, sentenza inc. 11.2019.127 del 17 settembre 2020 consid, 1 con rinvio; v. anche Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 33 n. 16). Nella fattispecie tale valore, come ha accertato il Pretore, ammonta a fr. 259 728.– (porzione legittima pretesa dall'attore fr. 299 278.– ./. fr. 40 000.– già ricevuti dai fratelli). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 12 luglio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 30 agosto 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Gli appellanti chiedono a questa Camera di ordinare l'interrogatorio di AO 1, che si è rifiutato di deporre in prima sede, e ciò per evitare “una situazione giuridicamente errata, ove l'attore avvia una vertenza senza poi presentarsi dinanzi al giudice”. Essi sostengono che costui, oltre a confermare di “essere stato trattato equamente” e di avere ricevuto dal padre “aiuti economici superiori ai valori immobiliari del 1988, donati ai due fratelli”, dovrebbe esprimersi sulla questione dell'appartamento messogli a disposizione e sul perché ha promosso le precedenti cause nei confronti del padre. A loro avviso, nell'apprezzamento delle prove il Pretore avrebbe dovuto tenere conto dell'indebito rifiuto dell'attore di cooperare.
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che il rifiuto dell'attore di sottoporsi a interrogatorio non ha avuto “alcun impatto sulla prova della concessione d'uso dell'appartamento in discussione, la quale a ben vedere non poteva essere comprovata mediante l'interrogatorio di una parte, bensì necessitava, di natura tecnica, di un accertamento peritale” (pag. 9 primo paragrafo). Con tale argomentazione gli appellanti non si confrontano neppure di scorcio, di modo che non è dato a divedere come l'interrogatorio dell'attore gioverebbe ai fini del giudizio. Quanto agli asseriti aiuti economici di cui l'attore avrebbe beneficiato, il primo giudice ha rimproverato ai convenuti di non avere minimamente quantificato simili liberalità (sentenza impugnata, pag. 9 secondo paragrafo). In appello i convenuti non contestano ciò, sicché nemmeno al proposito si ravvisa l'utilità della prova. Riguardo alla parità di trattamento, gli interessati disconoscono che non è necessario accertare se AO 1 si sia ritenuto trattato equamente, la sproporzione tra quanto lui ha ricevuto e quanto hanno ricevuto i fratelli risultando manifesta, come si vedrà oltre (consid. 7). Ne segue che in concreto non si giustifica di assumere la prova, senza dimenticare che i convenuti nemmeno spiegano quale incidenza sull'esito della lite avrebbero i motivi suscettibili di avere indotto AO 1 a promuovere le precedenti azioni nei confronti del padre. Nulla osta quindi, in definitiva, alla trattazione dell'appello.
4. Gli eredi che non ottengono l'importo della legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC) e che il beneficato sia condannato a rifondere quanto ha ricevuto in eccesso (I CCA, sentenza inc. 11.2019.127 del 17 settembre 2020 consid. 2 con rinvio). I presupposti dell'azione di riduzione sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 e 6). Nel caso in esame basti ricordare che, come le disposizioni a causa di morte, anche le liberalità eseguite in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni soggiacciono a riduzione qualora non siano soggette a collazione (art. 527 n. 1 CC). Sono suscettive di riduzione, pertanto, anche liberalità che per loro natura sarebbero sottoposte a collazione in forza dell'art. 626 cpv. 2 CC, ma che ne sono dispensate – come in concreto – per espressa volontà del defunto (DTF 145 III 4 consid. 3.1 con rinvio DTF 126 III 173 consid. 3a; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_472/2020 del 25 febbraio 2021 consid, 9.1.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.127 del 17 settembre 2020 consid. 2 con richiami).
5. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la portata della clausola n. 5 del noto contratto di donazione del 16 giugno 1988 è già stata chiarita con la decisione incidentale del 1° settembre 2020, passata in giudicato. Egli ha accertato poi la tempestività dell'azione di riduzione, constatando che le parti concordavano sia sull'ammontare del compendio ereditario (fr. 50 558.20) sia sul fatto che le donazioni immobiliari da riunire a tale compendio sono soggette a riduzione in virtù dell'art. 527 n. 1 CC. Posto ciò, egli ha stabilito il “valore contabile” della particella n. 1205 in fr. 593 300.40 (valore venale all'apertura della successione fr. 614 000.–./. investimenti di fr. 39 999.60 ./. valore effettivo del debito ipotecario al momento della donazione di fr. 34 700.–) e quello della particella n. 1738 in fr. 593 754.20 (valore venale all'apertura della successione di fr. 684 000.– ./. inve-stimenti di fr. 40 245.80 ./. onere ipotecario al momento della donazione di fr. 50 000.–). Nelle circostanze descritte egli ha calcolato l'entità della successione in complessivi fr. 1 183 612.80
(fr. 539 754.20 + fr. 539 300.40 + fr. 50 558.20) e ha fissato la porzione legittima di AO 1 di 3/12 in fr. 295 903.20. Da tale spettanza egli ha dedotto fr. 40 000.– già versati dai fratelli, onde un saldo in favore dell'attore di fr. 255 903.20.
Per quel che attiene alla pretesa dei convenuti di dedurre dalla spettanza di AO 1 il valore dell'appartamento a lui concesso in uso conformemente al contratto di donazione del 16 giugno 1988, indicato dal medesimo AO 1 in fr. 1000.– mensili per 30 anni nella procedura oggetto della sentenza 11 agosto 2003 (inc. OR 2001.107), il Pretore ha rilevato che in quella sentenza AO 1 non aveva dimostrato il valore di fr. 1000.– mensili. Per di più, egli ha soggiunto, nell'attuale procedura i convenuti hanno dichiarato che “il calcolo da loro esposto era una mera ipotesi”. Oltre a ciò, a suo parere, il calcolo non tiene conto del fatto che l'attore, dopo avere lasciato l'abitazione nel maggio del 1995, ha abitato nell'appartamento messogli a disposizione dai fratelli solo per un breve periodo e che l'alloggio è stato infine dato in locazione a terzi.
Ad ogni modo, per il Pretore il contratto del 16 giugno 1988 conteneva un onere che “influiva tutt'al più sul valore venale del bene donato”, sicché, avessero inteso sostenere l'esistenza di una liberalità soggetta a riduzione, i convenuti avrebbero dovuto chiedere al perito di tenerne conto e di accertare il valore di tale diritto d'uso, “ciò che tuttavia non hanno fatto”. Egli ha respinto così la pretesa siccome non comprovata. A suo avviso, poi, il rifiuto indebito di cooperare dell'attore “non ha avuto alcun impatto” sulla prova di tale valore, poiché “in quanto di natura tecnica, questo necessitava di un accertamento peritale”.
Infine il Pretore, rilevando che i convenuti non avevano quantificato né tanto meno dimostrato le liberalità ricevute dall'attore, ha azzerato le disposizioni testamentarie in favore degli abiatici AP 3 e AP 4 e ha ridotto di fr. 205 345.– la liberalità tra vivi concessa da S__________ __________ alla figlia AP 2, in modo da reintegrare completamente la porzione legittima dell'attore.
6. Gli appellanti, riassunta la cronistoria, si dolgono di accertamenti errati, rimproverando al Pretore di non avere tenuto conto di quanto segue:
– che, sottoscrivendo l'atto notarile del 16 giugno 1988 quantunque la sua presenza non fosse necessaria, l'attore concordava sulla “piena parità di trattamento tra i tre fratelli”; di conseguenza, se la rinuncia di lui alla successione paterna non era formalmente valida “non si può trarre medesima conclusione da tale dichiarazione;
– che, sottoscrivendo l'atto notarile di annullamento di donazione del 1° luglio 1991 quantunque una volta di più la sua presenza non fosse necessaria, l'attore riconosceva il pagamento di fr. 40 000.– previsti nel precedente atto come avvenuto da parte del padre in luogo della sorella;
– che nel gennaio del 2017 l'attore aveva comunicato al notaio __________ __________ G__________ il suo accordo affinché il padre donasse nuovamente la particella n. 1205 alla figlia AP 2 “allegando pure un foglio prefirmato in bianco”.
A mente loro, sulla base dei citati elementi il Pretore avrebbe dovuto esaminare, senza più mettere in discussione la rinuncia ereditaria, se al momento delle donazioni uno o più eredi fossero svantaggiati e se le donazioni immobiliari fossero state eseguite con il solo scopo di eludere la porzione legittima. E ciò a maggior ragione, visto che per l'attore le donazioni violavano proprio la sua porzione legittima. Per di più, soggiungono gli appellanti, il primo giudice avrebbe dovuto considerare a loro favore anche l'ostinata opposizione dell'attore all'accertamento del perito sul valore degli immobili al momento delle donazioni e non solo al momento della morte di S__________ __________. A loro parere, tale resistenza era dovuta al fatto che con tali accertamenti “vi sarebbe stata ampia conferma delle dichiarazioni dell'attore davanti al notaio (parità di trattamento)”. Essi lamentano pertanto che la sentenza impugnata si fonda su fatti errati, i tre figli essendo stati messi sullo stesso piano senza che la porzione legittima di AO 1 sia stata lesa, avendo egli ricevuto altri beni dal padre.
7. In concreto è fuori discussone che la rinuncia ereditaria formulata da AO 1 nel contratto del 16 giugno 1988 (clausola n. 5 secondo paragrafo) sia nulla. Né sono litigiosi il valore della successione di fr. 1 183 612.80, la porzione legittima dell'attore di 3/12 (per complessivi fr. 295 903.20) o la ricezione da parte del medesimo di complessivi fr. 40 000.–. È incontestato altresì che le parti concordano sulla riducibilità delle donazioni immobiliari elargite da S__________ __________ ai figli AP 1 e AP 2. Ai fini del giudizio occorre dipartirsi così da tali presupposti.
a) Relativamente
alla “piena” parità di trattamento tra fratelli, è pacifico che nel
sottoscrivere il contratto di donazione del 16 giugno
1988 l'attore ha preso atto del relativo contenuto. Non è chiaro per
contro quali conseguenze gli appellanti intendano trarre dalle loro asserzioni.
Intanto essi non revocano in dubbio che al momento della donazione sussistesse
una manifesta sproporzione tra il valore dei beni ricevuti da AP 1 (valore
venale dell'immobile fr. 385 000.–) e da AP
2 (valore venale dell'immobile fr. 325 000.–),
come risulta dalle perizie dell'arch. A__________ G__________ del 15 febbraio
2021, rispetto a quanto ha ricevuto l'attore
(fr. 40 000.–). Che ciò costituisse la
contropartita per la rinuncia da parte di lui ai suoi diritti nella successione
paterna è possibile (sul carattere sinallagmatico di un tale accordo: Grundmann in: Abt/Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 5 ad art. 495 CC; Abbet in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 5 ad art. 495), così com'è plausibile che l'accordo non
mirasse a eludere la porzione legittima di AO 1.
Sta di fatto che la rinuncia dell'attore è stata dichiarata nulla dal Pretore con sentenza del 1° settembre 2020. Tale decisione non è stata impugnata dai convenuti ed è passata in giudicato, acquisendo carattere definitivo. La posizione di AO 1 equivale dunque a quella di chi non ha rinunciato, di modo che, riottenuta la sua vocazione ereditaria (art. 495 cpv. 2 CC a contrario), egli può far valere tutte le sue aspettative (cfr. Abt in: Abt/Weibel, op. cit., n. 79 ad art. 519 CC; Seiler/Sutter-Somm/Ammann in: Berner Kommentar, edizione 2023, n. 146 segg. ad art 519 CC; Grundler, Willensmängel des Gegenkontrahenten beim entgeltlichen Erbvertrag, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 393 segg.; Seiler, Die erbrechtliche Ungültigkeit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, pag. 187 n. 417 segg.). Un'altra questione, sulla quale si tornerà in appresso, è sapere se quest'ultimo avesse già o abbia poi ricevuto altre liberalità, come affermano gli appellanti.
b) Nella sentenza incidentale del 1° settembre 2011 il Pretore ha escluso per altro che il comportamento dell'attore denoti un agire contraddittorio, contrario alla buona fede, nessun elemento lasciando intendere che quegli sapesse del vizio di forma (pag. 6). Al riguardo gli appellanti non muovono contestazioni, di modo che nel far valere pretese di riduzione AO 1 non incorre in un abuso di diritto nel senso dell'art. 2 cpv. 2 CC. Che poi egli si sia opposto al quesito peritale volto a far accertare il valore venale degli immobili al momento delle donazioni per impedire la conferma del “pieno trattamento economico” è una congettura degli appellanti priva di riscontro agli atti. Né si può trarre conclusioni, men che meno nel senso voluto dagli appellanti, dal fatto che al momento della seconda donazione della particella n. 1205 alla sorella AP 2, AO 1 non si sia opposto e abbia rispedito al notaio rogante un foglio bianco con la propria firma. Del resto, l'attore non ha mai voluto beneficiare degli immobili appartenenti al padre. Poco importa infine che nei loro interrogatori AP 1 e AP 2 abbiano dichiarato ritenersi i figli del defunto “posti in totale equità”. L'allegazione, contestata dall'attore, andava corroborata da altri mezzi di prova. In difetto di ciò, l'appello è destinato all'insuccesso.
8. Gli appellanti contestano
altresì di non avere dimostrato, come rimprovera loro il Pretore, gli aiuti prestati
da S__________ __________ al figlio AO 1. Quanto alla messa a disposizione di
un appartamento a __________, essi ribadiscono
che il valore locativo di fr. 1000.– mensili da loro proposto corrisponde
“pari pari” alla richiesta formulata
dell'attore nella causa OA.2001.107. A loro avviso, pertanto, nemmeno sarebbe
stata necessaria una determinazione peritale. Inoltre, essi soggiungono, da una
dichiarazione scritta di S__________ __________ del 23 luglio 2000 si desume che
l'appartamento in questione, oltre a essere stato occupato dall'attore per un
certo periodo, era a sua disposizione anche dopo la sua partenza per __________
nel settembre del 1996. Per i convenuti, quindi, l'importo di fr. 360 000.–
(fr. 1000.– mensili per 30 anni) “semmai eventualmente diminuito”, deve essere posto
in compensazione con quanto dovuto all'attore.
a) Nella misura in cui riprendono integralmente l'importo proposto dall'attore nella procedura da lui avviata il 17 luglio 2001 (inc. OA.2001.107; sopra consid. D), gli appellanti perdono di vista che nella sentenza dell'11 agosto 2003 il Pretore ha respinto l'azione di AO 1 anche perché egli non aveva “portato alcuna prova che il danno richiesto corrisponderebbe alla somma mensile di fr. 1000.– domandata nella petizione” (consid. 3.1). Per di più, lo stesso AP 1 aveva definito l'importo di fr. 1000.– “arbitrario” (duplica del 6 dicembre 2001, pag. 4, nell'inc. OA.2001.107 richiamato). La rivendicazione nella precedente procedura non costituisce ora un'ammissione, già per il fatto che, vista la caducità della rinuncia, le condizioni sono diverse. Perché l'indennità di fr. 1000.– mensili sarebbe adesso legittima e dimostrata non si intravede. Senza dimenticare che negli allegati preliminari AO 1 ha contestato l'importo in questione, di modo esso che andava – per l'appunto – dimostrato dai convenuti.
b) A nulla rileva poi che AO 1 abbia beneficiato dell'appartamento e che questo sia sempre stato messo a sua disposizione. In mancanza di elementi che rendano attendibile un riscontro tra la cifra indicata dai convenuti e il valore dell'onere gravante le donazioni (nel senso dell'art. 245 cpv. 1 CO) o il valore del diritto d'uso dell'appartamento “laddove ritenessero [i convenuti] che lo stesso costituisse una liberalità soggetta a riduzione”, come rileva il Pretore, la pretesa del tutto indeterminata di “porre in compensazione la cifra da loro indicata semmai eventualmente diminuita” con la spettanza dell'attore non può trovare ascolto. Anche nell'impossibilità di cifrare una pretesa pecuniaria determinata occorre infatti addurre almeno un valore approssimativo (sentenza del Tribunale federale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4, in: RSPC 2023 pag. 50). Al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.
9. In merito agli ulteriori aiuti economici di cui AO 1 avrebbe beneficiato, gli appellanti rimproverano al Pretore di non avere considerato i documenti e le dichiarazioni dell'attore medesimo. Essi, pur dando atto che “non è stato possibile quantificare nel dettaglio quanto ricevuto dall'attore direttamente dal padre”, ritengono che ciò sia stato causato dall'indebito rifiuto dell'attore di presentarsi all'interrogatorio davanti al Pretore. A loro avviso, ad ogni modo è “certo e assodato” che l'attore non ha ricevuto unicamente i fr. 40 000.– “ma pure diversi ed innegabili aiuti economici”.
a) Che l'attore abbia ricevuto dal genitore altre liberalità è possibile. Se non che, nella misura in cui tali liberalità erano contestate, spettava ai convenuti (che se ne prevalevano), dimostrare – o almeno rendere verosimile – quanto S__________ __________ aveva versato in favore del figlio. Certo, oltre all'“ammissione” di AO 1, il quale riconosce di “avere dovuto chiedere ai miei genitori di saldare una bella fetta delle spese del divorzio”, in una dichiarazione scritta del 23 luglio 2000 S__________ __________ affermava di avere aiutato il figlio “in tutti i modi, con soldi, vendendogli le nostre auto a basso prezzo che alla fine abbiano ancora pagato noi” per poi ribadire di averlo aiutato “a mie spese per diversi anni” (doc. 10). Gli appellanti non hanno mai indicato tuttavia, nemmeno per ordine di grandezza, a quanto sarebbero ammontate le liberalità ricevute dall'attore. La questione sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.
b) Non si disconosce che l'attore non si è presentato all'interrogatorio del 14 maggio 2020, onde un suo indebito rifiuto di collaborare nel senso dell'art. 164 CPC. Contrariamente a quanto sembrano credere gli appellanti, nondimeno, da tale comportamento non può desumersi automaticamente la veridicità delle loro allegazioni (cfr. DTF 140 III 266 consid. 2.3). Perché il giudice raggiunga un simile convincimento occorre che la controparte appaia recalcitrante nel rispondere su fatti puntuali allegati dall'altra parte. Né una parte può contare di vincere una causa facendo assegnamento sulla collaborazione dell'altra, per tacere del fatto che gli appellanti non hanno minimamente cifrato – una volta ancora – la loro rivendicazione. Comunque sia, si volesse anche reputare provato, o almeno reso verosimile, che AO 1 ha beneficiato delle liberalità pretese dai convenuti, agli atti non figura alcun elemento che permetta di quantificarle. Tanto meno nell'importo equivalente alla quota ereditaria dell'attore. Ne discende che l'appello vede, anche su questo punto, la sua sorte segnata.
10. Da ultimo gli appellanti chiedono di dedurre dalle disposizioni testamentarie di complessivi fr. 50 558.20 in favore di AP 3 e di AP 4 il conguaglio dell'imposta cantonale del 2017 e del 2018, quello dell'imposta federale del 2017 e le spese funerarie, l'attore avendo autorizzato lo sblocco parziale del conto __________ con scritto del 6 novembre 2018. Il problema è che la richiesta (non cifrata) è presentata per la prima volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Essa si risulta perciò irricevibile.
11. Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
12. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).