Incarto n.
11.2021.122

Lugano

7 agosto 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

cancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2018.27 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 13 dicembre 2018 da

 

 

AP1, S______ V______

(patrocinato dall'avv. PA1, Be______)

 

 

contro

 

 

 

AO1, ora AO1, B______

(patrocinata dall'avv. PA2, Be______),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 10 settembre 2021 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 5 agosto 2021 e sull'appello incidentale del 5 novembre 2021 presentato da AO1 contro la medesima sentenza;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP1 (1968) e AO1 (1959), cittadini italiani, si sono sposati a B______ il 14 maggio 1993. Dal matrimonio sono nati L______ (il 26 settembre 1993) e An______ (il 26 maggio 1997), ora maggiorenni e indipendenti. Il marito, idraulico, è montatore di impianti sanitari e di riscaldamento per la M______SA di B______. La moglie, casalinga, non svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal novembre del 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1968 RFD di B______, proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento a B______, poi a G______ e infine nell'agosto del 2019 a S______ V______.

 

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 25 settembre 2017 da AO1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera, al contraddittorio del 22 ottobre 2020 i coniugi hanno raggiunto un accordo in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie fino allo scioglimento della comproprietà e il canone di locazione di fr. 1000.– versato da C______ V______ (madre di AO1 e conduttrice di un appartamento dell'abitazione stessa) è stato riconosciuto di spettanza della moglie a copertura degli oneri legati all'immobile. AP1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 2550.– per la moglie. Alla luce di ciò, il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo seduta stante per transazione (inc. SO.2017.300).

 

                                  C.   Nel frattempo, il 12 dicembre 2018 AP1 ha intentato azione di divorzio (non motivata) davanti al medesimo Pretore, chiedendo in liquidazione del regime dei beni di sciogliere la comproprietà sulla particella n. 5341 mediante vendita a trattative private o in via subordinata ai pubblici incanti con suddivisione a metà del ricavo netto, come pure di dividere i beni mobili secondo le richieste delle parti in corso di procedura e di lasciare ogni coniuge proprietario della relazioni bancarie e/o postali a lui intestate. Inoltre egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 2100.– mensili per la moglie fino al compimento dei 64 anni e ha proposto la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.

 

                                  D.   All'udienza di conciliazione dell'8 maggio 2019 AO1 ha aderito al principio del divorzio, ma non ai relativi effetti, di modo che il Pretore ha assegnato a AP1 un termine per motivare la petizione. In un memoriale del 26 agosto 2019 l'atto­re ha confermato le proprie domande, salvo postulare l'attribuzione dell'abitazione coniugale dietro assunzione dell'onere ipotecario e pagamento della quota di comproprietà della moglie per fr. 56 200.–. In subordine egli ha postulato la vendita a trattative private (o, in via ancor più subordinata, ai pubblici incanti) con suddivisione a metà del ricavo netto previa deduzione del debito ipotecario e rimborso del prelievo anticipato dalla cassa pensio­ne del marito, oltre al rimborso di fr. 30 000.– alla moglie. Egli ha preteso altresì il versamento da parte della moglie di fr. 5000.– a valere quale suddivisione dei beni mobili in comproprietà tra i coniugi.

                                  E.   Nella sua risposta del 1° ottobre 2019 AO1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili fino al pensionamento del marito e di fr. 1500.– mensili in seguito vita natural durante, con riserva di adeguare tali importi alle risultanze istruttorie. In liquidazione del regime dei beni essa non si è opposta all'attribuzione dell'abitazione coniugale al marito dietro assunzione del debito ipotecario (composto di due cartelle ipotecarie registrali di fr. 95 000.– e fr. 495 000.– del Credit S______ S______), ma ha rivendicato un conguaglio di almeno fr. 90 000.– oltre l'eventuale plusvalore congiunturale e metà “del provento netto della vendita del fondo, cautelativamente stimato in almeno fr. 200 000.–”, riservandosi di mutare tale importo secondo le risultanze istruttorie con differimento dell'imposta sugli utili immobiliari. In via subordinata essa ha consentito alla vendita a trattative private e alla suddivisione a metà del ricavo, al netto dell'onere ipotecario, più fr. 90 000.– e l'eventuale plusvalore congiunturale in suo favore, riservando parimenti una mutazione dell'importo in seguito all'istruttoria. Essa ha preteso altresì a titolo di liquidazione del regime dei beni (averi bancari, risparmi di ogni genere e polizze assicurative sulla vita) “almeno” fr. 40 000.– con interessi del 5% dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

 

                                  F.   Con replica dell'8 novembre 2019 l'attore ha ribadito le sue richieste, tranne rinunciare all'attribuzione esclusiva dell'abitazione coniugale e postulando di conseguenza lo scioglimento della comproprietà mediante vendita a trattative private o subordinatamente ai pubblici incanti, con suddivisione a metà del ricavo netto previa deduzione del debito ipotecario, rimborso del prelievo anticipato dalla sua cassa pensione e rimborso di fr. 38 200.– alla moglie. A valere quale riparto dei beni mobili egli ha chiesto di “suddividere a metà il valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita AXA”, l'assegnazione di una serie di beni mobili (“divano in pelle, tavolo e sedie sala, attrezzi vari da giardino”) e ribadendo che “ogni coniuge rimane proprietario delle relazioni bancarie e/o postali a lui intestate”. In una duplica del 13 gennaio 2020 AO1 ha preso atto della rinuncia del marito all'abitazione e di conseguenza ha reiterato la domanda da lei formulata in subordine nella risposta, confermando le sue altre richieste.

 

                                  G.   Alle prime arringhe del 10 marzo 2020 le parti hanno ribadito i loro punti di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 3 febbraio 2021. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.

                                  H.   Nel suo allegato conclusivo del 25 marzo 2021 AP1 ha postulato in liquidazione dei beni lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante vendita e suddivisio­ne del ricavo in ragione di metà ciascuno fra i coniugi, previa deduzione del debito ipotecario e restituzione dei beni propri impiegati dalla moglie (fr. 38 200.–) e del prelievo anticipato della cassa pensione di lui (fr. 73 800.–), compresa, per questi ultimi due, la partecipazione al plusvalore. A valere quale riparto dei beni mobili in comproprietà egli ha rivendicato il versamento di fr. 5000.– o in alternativa la consegna di vari beni mobili (fornelloni a gas, attrezzatura da cucina industriale, macchina elettrica passa pomodori), più fr. 3500.– a titolo quale conguaglio. Egli ha chiesto inoltre che le polizze di assicurazione sulla vita AXA siano riscattate con valuta 31 dicembre 2018 e il loro valore di riscatto suddiviso a metà. A titolo di contributo alimentare per la moglie egli ha offerto fr. 2075.– mensili fino all'incasso dell'utile derivante dallo scioglimento della comproprietà, in seguito fr. 2400.– mensili fino al pensionamento a 64 o 65 anni della moglie e più nulla da allora in poi. Infine egli ha sollecitato la suddivisione degli averi pensionistici a metà tra i coniugi, da effettuare in due momenti distinti, ovvero il versamento in favore della moglie degli importi di fr. 42 056.60 subito e fr. 36 900.– ad avvenuto scioglimento della comproprietà e conseguente reintegro del prelievo anticipato.

 

                                    I.   Nel proprio memoriale del 26 marzo 2021 AO1 ha ribadito le proprie domande, precisando che la vendita a terzi dell'abitazione coniugale avvenga con ripartizione del ricavo netto della vendita in ragione di “almeno fr. 99 971.– per sé a titolo di ripresa dei beni propri investiti nell'immobile e partecipazione al plusvalore” e la metà del provento netto residuo in almenofr. 150 014.50.

 

                                  L.   Statuendo con sentenza del 5 agosto 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio e, in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 5341 RFD di B______ mediante vendita a terzi a trattive private con suddivisio-ne a metà del ricavo netto, previo rimborso del debito ipotecario ancora gravante l'immobile, di fr. 73 800.– di prelievo anticipato LPP del marito e di fr. 98 328.35 a titolo di beni propri e partecipazione al plusvalore della moglie, alla quale il Pretore ha riconosciuto altresì, in divisione delle polizze di “terzo pilastro” intestate al marito, un credito di fr. 33 911.45, autorizzando il marito a prelevare dall'abitazione coniugale i fornelloni a gas, l'attrezzatura da cucina industriale e la macchina elettrica passa pomodo-ri, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati. Il Pretore ha ordinato poi all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 78 956.60 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie e ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili “fino alla vendita della casa”, di fr. 2878.– mensili fino al 28 febbraio 2023, di fr. 1600.– mensili fino al 30 novembre 2033 e di fr. 370.– mensili in seguito, vita natural durante del-la moglie. Le spese processuali di fr. 2400.– sono stati poste per tre quarti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, con obbligo per il marito di rifondere a quest'ultima fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  M.   Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 settembre 2021 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di dividere il ricavo netto della vendita riguardante l'immobile di B______ a metà tra i coniugi, previo rimborso del debito ipotecario ancora gravante l'immobile, di fr. 73 800.– di prelievo anticipato LPP del marito e di fr. 26 654.– di beni propri della moglie, compresa la partecipazione al plusvalore congiunturale, considerando che l'immobile “sta per essere venduto” a fr. 960 000.– o, subordinatamente, di fr. 27 084.– se fosse applicato il valore dell'immobile stabilito con la sentenza e non quello effettivo della vendita. Egli chiede anche di essere autorizzato a prelevare, oltre ai mobili indicati dal Pretore, il divano in pelle, il tavolo e le sedie di sala o in via subordinata di condannare la moglie a versargli fr. 5000.–. Infine l'attore propone un contributo alimentare per la moglie di fr. 2250.– mensili “fino alla vendita della casa”, di fr. 2400.– mensili fino al 28 febbraio 2023 e di fr. 690.– mensili fino al 30 novembre 2033 o in subordine di fr. 2400.– mensili fino al 28 febbraio 2023 e fr. 750.– mensili fino al 30 novembre 2033. Da ulti­mo egli chiede di porre le spese processuali di primo grado integralmente a carico della moglie, tenuta a rifondergli “ampie ripetibili”.

 

                                         Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2021 AO1, ora AO1, comunica che l'immobile è stato effettivamente venduto a terzi il 21 ottobre 2021 per fr. 960 000.– e conclude per la reiezione dell'appello. Con appello incidentale essa postula dipoi la divisione del ricavo della vendita dell'immobile in ragione di fr. 324 424.40 per sé e il resto al marito. Mediante osservazioni dell'11 febbraio 2022 AP1 propone per il rigetto dell'appello incidentale. Il 12 aprile 2024 egli ha chiesto anche di poter versare agli atti una decisione del 10 maggio 2023 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPS che quantifica in fr. 1921.– la rendita AVS in favore della moglie. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2024 AO1 propone di respingere la richiesta dell'appellante.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione del regime dei beni in discussione davanti al Preto­re. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'attore il 6 agosto 2021 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 10 settembre 2021 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), l'appello in esame è pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice dell'attrice il 6 ottobre 2021 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), sicché il memoriale, inoltrato il 5 novembre 2021 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, è ricevibile.

 

                                   2.   Alle osservazioni del 5 novembre 2021  AO1 acclude copia del rogito n. ___ del 21 ottobre 2021 rogato dalla notaia O______ N______ relativo alla compravendita della particella n. 5341 RFD di B______. Il 12 aprile 2024 AP1 ha allegato da parte sua la decisione 10 maggio 2023 dell'Istituto delle assicurazioni sociali che quantifica la rendita di vecchiaia spettante a AO1 in fr. 1921.– mensili. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successiva alla sentenza impugnata ed esibita senza indugio in appello, la copia dell'atto di compravendita è pertanto ricevibile e nella misura in cui appare di rilievo sarà considerata ai fini del giudizio. Quanto alla decisione del 10 maggio 2023 inerente alla rendita AVS di AO1, la sua produzione va ammessa, trattandosi di un documento necessario per il giudizio sul contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio che questa Camera avrebbe ad ogni modo chiamato la moglie a esibire giusta ­l'art. 277 cpv. 2 CPC (RtiD I-2021 n. 31c pag. 732 consid. 7a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 8d).

 

                                   3.   Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compre­so il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni legate ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024 consid. 4). Non v'è ragione nel caso specifico di scostarsi da tale principio.

 

                                    I.   Sulla liquidazione del regime dei beni

 

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che i coniugi hanno concordato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 5341 di B______ mediante vendita a trattative private per fr. 990 000.– e che l’immobile costituisce un acquisto dei coniugi in ragione di metà ciascuno siccome finanziato principalmente con prestiti da terzi. In base alle allegazioni delle parti e ai documenti agli atti il Pretore ha concluso che il fondo è stato acquistato per complessivi fr. 127 260.– (fr. 70 000.– mediante debito ipotecario, più fr. 57 260.– versati in contanti) e che l'investimen­to complessivo per l'edificazione del fondo è stato di complessivi fr. 737 000.–, di cui fr. 590 000.– tramite accensione di un mutuo ipotecario presso la Banca R______, fr. 73 800.– da un prelievo anticipato dal “secondo pilastro” del marito e fr. 73 200.– da beni propri della moglie. In tali circostanze egli ha quantificato il plus-valore dell'immobile in fr. 253 000.– (fr. 990 000.– ./. fr. 737 000.–) e, di conseguenza, un plusvalore spettante ai beni propri della moglie di fr. 25 128.35 (fr. 73 200.– per fr. 253 000.–, diviso fr. 737 000.–), determinato nelle modalità proposte dalla convenuta, il marito non essendosi avventurato in calcoli”. Il primo giudice ha pertanto stabilito che la moglie ha diritto di riprendere complessivamente fr. 98 328.35 (fr. 73 200.– di beni propri, più fr. 25 128.35 di partecipazione al plusvalore). Per fini­re il Pretore ha deciso che il provento netto della vendita dell'immobile, una volta rimborsati il debito ipotecario, il prelievo anticipato LPP del marito (fr. 73 800.–) e i beni propri della moglie (fr. 98 328.35), andrà diviso a metà fra i coniugi.

 

                                   5.   Nel suo appello AP1 contesta in particolare il calco­lo per definire il finanziamento dell'edificazione del fondo, facendo valere che il costo totale è ammontato a complessivi fr. 737 000.– finanziati con l'accensione di un mutuo ipotecario di fr. 590 000.– presso la Banca R______, oltre che con versamenti di  fr. 60 000.– (di cui fr. 23 460.– provenienti da beni propri della moglie e fr. 33 800.– da una parte del prelie­vo anticipato del suo “secondo pilastro”), di fr. 35 000.– di sue prestazio­ni proprie, di fr. 40 000.– dall'altra parte del suo “secondo pilastro” e di fr. 12 000.– dal riscatto di una sua polizza assicurativa AXA (arrotondati per difetto a fr. 12 800.–). A suo dire, dunque, il prestito dei genitori della moglie (di complessivi fr. 57 260.–) è sta­to utilizzato solo nella misura di fr. 23 460.– per l'acquisto del terreno, mentre il resto è servito per il mantenimento della famiglia.

 

                                         Riguardo alla quantificazione del plusvalore, l'appellante reputa che questo vada calcolato considerando il prezzo di vendita del fondo, allora in procinto di essere alienato per fr. 960 000.–, e non il valore accettato dalle parti di fr. 990 000.–. Ritenuto un plusvalo­re effettivo di fr. 223 000.– (fr. 960 000.– ./. fr. 737 000.–) e dedot­ta l'imposta sugli utili immobiliari del 10% (fr. 22 300.–), il plusvalore determinante risulta così di fr. 200 700.– e va suddiviso a metà tra i coniugi. A mente sua, solo sulla metà va poi calcolata la partecipazione proporzionale della moglie. La partecipazione al plusvalore della moglie risulta perciò di fr. 3194.– (fr. 23 460.– di beni propri per fr. 100 350.–, pari a mezza quota del plusvalore, diviso fr. 737 000.–, pari agli investimenti complessivi) e a costei spetta di conseguenza una restituzione di complessivi fr. 26 654.– (fr. 23 460.– di beni propri, più fr. 3194.– di partecipazione al plus­valore). In via subordinata, qualora si considerasse il plusvalore calcolato dal primo giudice di fr. 253 000.– e dedotta l'imposta sugli utili immobiliari, la moglie avrebbe diritto a una partecipazione di fr. 3624.– e a una restituzione di complessivi fr. 27 084.–.

 

                                   6.   Dal canto suo AO1 avversa il calcolo proposto dal marito, sostenendo che esso è inammissibile poiché diverso da quello riconosciuto in prima sede. Essa conferma che il fondo è stato venduto in pendenza di appello per fr. 960 000.–, circostanza che tuttavia nulla muta, giacché determinante per stabilire il valore degli acquisti è il momento della liquidazione, quando il giudice emana la sentenza di divorzio. Nel suo appello incidentale l'interessata prende atto che il marito ammette in questa sede – per la pri­ma volta – che essa ha ricevuto dai propri genitori fr. 57 260.– per l'acquisto del terreno e che negli acquisti dei coniugi devono rientrare fr. 33 800.– (differenza tra fr. 73 800.– del prelievo anticipato della cassa pensioni del marito e fr. 40 000.– immessi nel fondo). Ciò comporta, a suo dire, una “mutazione radicale riguardo alla liquidazione del fondo”, la cui acquisizione (per fr. 127 260.–) è stata sovvenzionata con i soli beni propri di lei (fr. 57 260.–), oltre che con il credito ipotecario (fr. 70 000.–), mentre l'edificazio­ne per complessivi

                                         fr. 609 740.– (fr. 737 000.– ./. fr. 127 260.–) è stata finanziata con il credito ipotecario di fr. 520 000.– (fr. 590 000.–./. fr. 70 000.– usati per pagare l'ipoteca gravante il fondo non edificato), con beni propri di lei per fr. 15 940.– (fr. 73 200.– accertati dal Pretore, ./. fr. 57 260.– per l'acquisto del fondo) e – come ammes-so dal marito – con il di lui prelievo anticipato per fr. 40 000.– e con acquisti dei coniugi per fr. 33 800.–.

 

                                         Di conseguenza, secondo la moglie, la sua quota di comproprietà rientra nei beni propri di lei, mentre quella del marito ricade nei di lui acquisti. Per l'interessata, la massa dei suoi beni propri ha così diritto a un compenso variabile a norma dell'art. 206 CC di fr. 49 199.40 verso la massa degli acquisti del marito (fr. 28 630.– dell'investimento iniziale per l'acquisto della sua quota di comproprietà + fr. 7970.– per l'edificazione pari alla metà di fr. 15 940.– [beni propri della moglie di fr. 73 200.– ./. fr. 57 260.–] oltre a fr. 12 599.40 di plusvalore) e ha un debito nei confronti della massa degli acquisti di lei nel senso dell'art. 209 cpv. 3 CC di fr. 49 550.– (fr. 16 900.– pari alla metà degli acquisti di lui di fr. 33 800.–, più fr. 20 000.– pari alla metà del prelievo LPP del marito di fr. 40 000.–, oltre a fr. 12 650.– di plusvalore).

 

                                         Sulla scorta della “ammissione giudiziale esplicita” del marito l'appellante incidentale quantifica così la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni (immobiliari) in fr. 324 424.40, composta del valore della sua quota di proprietà (bene proprio) di fr. 150 450.– (fr. 495 000.– pari alla metà del prezzo di vendita di fr. 990 000.–, ./. fr. 295 000.– pari alla metà del debito ipotecario di fr. 590 000.– ./. fr. 49 550.–), del compenso variabile secondo l'art. 206 cpv. 1 CC di fr. 49 199.40 e della metà dell'aumento degli acquisti del marito secondo l'art. 215 cpv. 1 CC, pari a fr. 124 775.– (metà di fr. 249 550.– [fr. 495 000.– pari a metà del prezzo di vendita, ./. fr. 295 000.– metà del debito ipotecario, più fr. 49 550.–]).

 

                                   7.   Litigiosa è anzitutto la questione di sapere se, come sostiene AO1, la sua quota di comproprietà di un mezzo della particella n. 5341 RFD di B______ appartenga ai suoi beni propri oppure se, come stabilito il Pretore, essa costituisca un acquisto.

a)    Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime (art. 197 cpv. 1 CC), compresi i beni acquisiti in sostituzione di acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC). Sono beni propri per legge – tra l'altro – i beni appartenenti a un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità o altro titolo gratuito (art. 198 cifra 2 CC). In virtù del­l'art. 200 cpv. 1 CC, ancorché ciò non risulti esplicitamente dalla norma, chiunque affermi che un bene rientri nei suoi beni propri deve fornirne la prova, fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge essendo considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC; Guillod, Commentaire pratique: Droit matrimonial: Fond et procédure, Basilea 2016, ad art. 200 CC, n. 18 segg.). 

 

b)   In concreto la moglie sostiene che il marito ammette per la prima volta in appello che per l'acquisto del terreno sono stati usati fr. 57 260.– ricevuti dai genitori di lei e che, di conseguenza, l'acquisto dell'intero fondo, accanto all'assunzione di un credito ipotecario, è stato finanziato con i soli beni propri di lei. A suo dire, la sua quota di comproprietà va così attribuita ai suoi beni propri, mentre sulla quota di comproprietà del marito, finanziata anch'essa con beni propri di lei, essa ha diritto a un compenso variabile a norma dell'art. 206 CC.  

 

Ora, fermo restando che un'ammissione giudiziaria di una parte dev'essere manifestata chiaramente (Schweizer in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 150) e riconoscere esplicitamente un'asserzione di fatto dell'avversario (Lardelli/Vetter in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 33a ad art. 8), non si può certo dire che la frase del marito “l'unica parte versata in realtà attingendo ai soldi ricevuti dai genitori della moglie è l'importo di fr. 57 260.– per l'acquisto del terreno” seguita dal­le aggiunte “dallo stesso va in un secondo tempo dedotto il saldo del prelievo anticipato del signor AP1 di fr. 33 800.–” e “il contributo della moglie riconducibile ai suoi beni propri è stato dunque di fr. 23 460.–” costituisca una chiara ammissione dell'utilizzo di fr. 57 260.– di beni propri della moglie per l'acquisto del fondo. Si tratta se mai di un'allegazione contenuta nel calcolo per giungere alla quantificazione del plusvalore.

 

c)    Ciò premesso, la richiesta della moglie di considerare ora la sua quota di comproprietà nella massa dei suoi beni propri rappresenta un cambiamento dei fatti su cui essa poggia la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Il che configura una mutazione dell'azione, la quale in appello è ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b). Non soccorrendo palesemente tali condizioni, su questo punto l'appello incidentale si rivela d'acchito irricevibile. 

 

                                   8.   Rimane da determinare la pretesa della moglie in liquidazione del regime matrimoniale (abitazione coniugale), fermo restando che in questa sede AP1 non rivendica più la partecipazione al plusvalore del prelievo anticipato dalla sua cassa pensione. Premesso ciò, non sono controversi né il rimborso di

                                         fr. 73 800.– alla cassa pensione del marito, così come l'onere ipotecario di fr. 590 000.– da dedurre dal prezzo di vendita e l'investimento complessivo di fr. 737 000.– calcolato dal Pretore. Litigiosi sono invece l'entità dei beni propri della moglie investiti nell'abitazione coniugale e la determinazione del plusvalore congiunturale.

 

                                   9.   Riguardo ai beni propri della moglie provenienti dalla donazione dei genitori, che il Pretore ha quantificato in fr. 73 200.–, AP1 rimprovera al primo giudice di avere trascurato nel finanziamento dell'edificazione l'importo di fr. 35 000.– di “prestazioni proprie” e l'impiego di “altri mezzi propri” per    fr. 12 000.–.

 

                                         a)   Già con lo scambio negli allegati preliminari il marito aveva sostenuto che la banca aveva stimato le prestazioni proprie di lui in fr. 35 000.– (petizione motivata, pag. 2; replica, pag. 3). La moglie si era limitata a rilevare che il conteggio della banca aveva un “valore di massima”, senza confutare tuttavia l'allegazione del marito (duplica, pag. 2 in fondo), che egli ha riproposto con le conclusioni (pag. 3). Sebbene nemmeno in questa sede egli abbia precisato in che cosa consistessero tali prestazioni proprie, in occasione della sua deposizione del 22 ottobre 2020 l'attore, idraulico, ha invero dichiarato di avere eseguito nell'edificazione della casa i lavori che gli competevano “come professione”, imbiancando la casa internamente e realizzando unitamente al fratello elettricista – senza alcuna remunerazione – tutto l'impianto elettrico (deposizione del 22 ottobre 2020, verbali pag. 2). Contrariamente all'opinione del Pretore, il marito aveva quindi sufficientemente dimostrato un suo contribuito all'edificazione della stabile con prestazioni proprie (in natura) per un impor­to – rimasto incontestato – di fr. 35 000.– e che conseguentemente non è stato versato in contanti. 

 

                                         b)   AP1 sostiene inoltre di avere comprovato l'investimento di fr. 12 000.–, corrispondenti al valore di riscatto del suo “terzo pilastro” (doc. S). Da quest'ultimo documento, da lui prodotto alle prime arringhe del 10 marzo 2020, egli parreb­be in effetti avere ottenuto il 3 settembre 2010 fr. 12 820.20 riscattando una polizza a suo nome. Davanti al Pretore egli non ha mai tratto però alcuna conclusione da tale documen­to, cui non ha accennato nemmeno nel memoriale conclusivo del 25 marzo 2021 laddove espone il calcolo del piano di finanziamento rinviando al doc. C. L'appellante non può quindi essere seguito in questa sede sulla base di una nuova richiesta non fondata su fatti nuovi né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC).

 

                                         c)   Ne segue che l'importo proveniente dalla donazione dei genitori della moglie e investito nell'abitazione coniugale va quantificato in fr. 38 200.– (fr. 73 200.– ./. fr. 35 000.–).

 

                                10.   Quanto alla determinazione del plusvalore congiunturale, AP1 critica il primo giudice per avervi fatto partecipare appieno la moglie. A suo dire, essendo le parti comproprietarie in ragione di metà ciascuno, la partecipazione proporzionale della moglie va calcolata solo sulla metà di tale plusvalore. Egli fa valere poi che il valore determinante è quello per cui il fondo sareb-be stato venduto e non quello su cui le parti si erano accordate per evitare una nuova perizia, ciò che la moglie contesta, sostenendo come il prezzo della vendita, nel frattempo avvenuta, nulla muti, determinante essendo il valore al momento dell'emanazione della sentenza.

 

                                         a)  Gli art. 206 e art. 209 cpv. 3 CC stabiliscono il riparto del plusvalore congiunturale tra i coniugi da un lato e tra le mas­se dall'altro, vale a dire il plusvalore che deriva dal mercato senza investimenti da parte del proprietario (Burgat in: Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, op. cit., n. 19 ad art. 206 CC). L'art. 206 cpv. 1 CC riguarda il caso in cui un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro coniuge e ha diritto quindi alla partecipazione al plusvalore. Quanto all'art. 209 cpv. 3 CC, esso disciplina il compenso tra acquisti e beni propri di un medesimo coniuge qualora una massa abbia contribuito al­l'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra massa e ne sia derivato un plusvalore. In entrambi i casi i crediti (contributo variabile e compenso) sono proporzionali al contributo prestato e sono calcolati secondo il valore dei beni al momento della liquidazione (Burgat, op. cit., n. 4 ad art. 206 CC, e n. 7 ad art. 209 CC).

 

                                         b)   A ragione il marito fa valere che la partecipazione proporzionale della moglie al plusvalore ai sensi dell'art. 206 CC va calcolata sulla metà del plusvalore del fondo, ovvero unicamente sull'aumento relativo alla quota di comproprietà di lui. È anche vero però che sull'altra quota, appartenente agli acquisti della moglie, i beni propri di lei hanno diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 3 CC. Nel risultato il metodo di calcolo applicato dal primo giudice, che ha determinato la pretesa della moglie sull'intero plusvalore dell'immobile di fr. 253 000.– (sentenza, pag. 10 in basso e pag. 11 in alto) anziché suddividerlo a metà tra le due masse degli acquisti, calcolando su quella del marito la partecipazione al plusvalore dell'art. 206 CC e su quella della moglie il compenso tra acquisti e beni propri dell'art. 209 CC, si rivela dunque – come si vedrà ancora – corretto.

 

                                         c)   In relazione al valore del fondo, come riconosce la moglie, per stabilire l'entità degli acquisti è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC), ovvero in caso di divorzio il momento in cui il giudice emana la sentenza oppure il momento che più si avvicina al giorno della sentenza

                                               (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 7c con rimandi; Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 214 CC). La circostanza che il fondo è stato venduto per fr. 960 000.– dopo l'emanazione della decisione da parte del primo giudice costituisce un fatto nuovo, tempestivamente addotto dalle parti in appello (sopra, consid. 2). Per quantificare il plusvalore congiunturale va dunque considerato il prezzo effettivo di realizzazione del fondo, tanto più che il 21 ottobre 2021 AO1 ha sottoscritto congiuntamente al marito il rogito di compravendita e non pretende che il prezzo ottenuto non rifletta il valore dell'immobile al giorno della liquidazione.

 

                                         d)   Ne segue che, in definitiva, il plusvalore congiunturale dell'immobile risulta di fr. 223 000.– (fr. 960 000.– ./.

                                               fr. 737 000.–), dal quale va dedotta – come rileva il marito – l'imposta sugli utili immobiliari di fr. 20 000.– arrotondati (aliquota del 9%, vista la durata della proprietà tra i 12 e i 13 anni: https://www4. ti.ch/dfe/dc/sportello/calcolatori-dimposta/isui; cfr. DTF 125 III 54 consid. 2a, 121 III 305 consid. 3b; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2001.124 del 9 agosto 2002 consid. 8). Il plusvalore determinante per il calcolo della pretesa della moglie è dunque di fr. 203 000.–, cioè fr. 101 500.– per ogni massa di pertinenza dei coniugi. Tenu-to conto che i beni propri della moglie di fr. 38 200.– (sopra, consid. 9c) sono stati impiegati per metà (fr. 19 100.–), nella quota di comproprietà del marito (beni acquisti), con un plusvalore del 27.5% (fr. 101 500.– / fr. 368 500.–, ovvero la metà dei costi di investimento), la partecipazione al plusvalore dell'interessata è quindi di fr. 5250.– arrotondati (27.5% di fr. 19 100.–), onde un credito variabile in suo favore giusta l'art. 206 CC di fr. 24 350.– (fr. 5250.– + fr. 19 100.–), identico al compenso tra beni propri e acquisti della moglie previsto dall'art. 209 cpv. 3 CC.

 

                                         e)   Se ne conclude che la pretesa della moglie in restituzione dei suoi beni propri e del plusvalore congiunturale va ridotta a complessivi fr. 48 700.– (fr. 24 350.– di credito variabile in favore dei suoi beni propri e fr. 24 350.– di compenso tra la massa dei suoi acquisti e quella dei suoi beni propri) rispetto ai fr. 98 328.35 fissati dal Pretore. Entro tali limiti l'appello principale merita quindi accoglimento.

                                     

                                11.   Relativamente al mobilio domestico il Pretore ha accertato che il marito ha rivendicato la consegna di “alcuni precisi mobili” e fatto valere un credito “pari al valore di quan­to lasciato alla moglie”. Costei non essendosi opposta alla divisione in natura, il primo giudice ha così accolto la richiesta del marito riguardo ai fornelloni a gas, all'attrezzatura da cucina industriale e alla macchina elettrica passa pomodori, ma ha respinto la pretesa “a titolo di liquidazione del restante mobilio”, poiché non “sostanziata da alcuna prova circa l'eventuale valore residuo dei beni mobili in comproprietà rimasti alla moglie” (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 12). Nel proprio appello il marito lamenta che il Pretore ha sorvolato gli altri mobili, ovvero il divano in pelle, il tavolo e le sedie della sala, di cui chiede l'assegnazione. Subordinatamente egli postula un importo ‟simbolico” di fr. 5000.– in ‟sostituzione di tutto l'elenco di beni richiesto”.  

 

                                12.   Nel memoriale conclusivo il marito aveva rivendicato unicamen-te, per finire, i fornelloni a gas, l'attrezzatura da cucina industriale e la macchina elettrica passa pomodori (che ha poi ottenuto), ma per quanto attiene al divano in pelle, al tavolo e alle sedie della sala egli aveva indicato espressamente di preferire ‟ricevere il rimborso in denaro, quantificato in fr. 3000.–” (memoriale conclusivo del 25 marzo 2021, pag. 6 in alto). La richiesta in appello di vedersi assegnare tali oggetti raffigura perciò un comportamento contraddittorio che non può essere tutelato. Riguardo al suo credito, il marito si confronta poco o punto con la motivazione del Pretore, il quale ha reputato la pretesa non sufficientemente sostanziata. E con tale motivazione AP1 non si confronta.

 

                                   II.   Sul contributo alimentare per la moglie

 

                                13.   Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i contributi alimentari in favore dei coniugi, ha rilevato l'esistenza di un matrimonio durato più di 25 anni caratterizzato dalla nascita di due figli e da una ripartizione classica dei ruoli che ha influito concretamente sulla situazione finanziaria della moglie, di modo che quest'ultima ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Il primo giudice ha rilevato come in mancanza di dati per stabilire il tenore di vita conviene affidarsi a quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale, come fa valere la moglie. E in tale ambito egli ha constatato che la moglie si limitava a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo, onde la rinuncia alla suddivisione di un'eventuale eccedenza (sentenza impugnata, pag. 13 a 15).

 

                                         Il Pretore ha accertato così il reddito del marito in complessivi fr. 6100.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3222.– mensili arrotondati. Quanto alla moglie, egli ha accertato un'entrata di fr. 1000.– mensili corrispondente alla locazione dell'alloggio coniugale fino alla vendita, mentre ha rinunciato a computarle un reddito ipotetico. Circa il fabbisogno minimo di lei, il pri­mo giudice lo ha calcolato in fr. 3600.– mensili arrotondati fino alla vendita della casa e in fr. 3500.– dopo di allora. Ne ha desunto, il Pretore, che AO1 registra un ammanco di fr. 2500.– mensili fino alla vendita della casa e di fr. 3500.– mensili da allora in poi. Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto così che con un margine disponibile di fr. 2878.– mensili AP1 è in grado di erogare a AO1 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino alla vendita della casa e di fr. 2878.– mensili in seguito, fino al pensionamento di lei (28 febbraio 2023: sentenza impugnata, pag. 15 a 19).

 

                                         Quanto alla situazione dopo il pensionamento della moglie, il Pretore ha constatato che essa potrà contare su una rendita AVS di fr. 1431.– mensili, su una rendita del “secondo pilastro”

                                         di fr. 300.– mensili derivante dal conguaglio previdenziale di fr. 78 965.60 e sul reddito di fr. 170.– mensili generato dalla sua sostanza (di almeno fr. 203 000.–). Egli ha accertato che al momento del pensionamento le entrate di lei ammonteranno così a fr. 1900.– mensili, sicché l'ammanco si ridurrà a fr. 1600.– mensili (fabbisogno minimo fr. 3500.– meno le entrate complessive di fr. 1900.–), somma che il marito sarà in grado di coprire grazie a un margine disponibile di fr. 2878.– mensili senza dover intaccare la propria sostanza. Dopo il pensionamento di lui, per il primo giudice AO1 dovrà prelevare invece dalla propria sostanza fr. 1400.– mensili circa, di modo che essa accuserà un ammanco di fr. 370.– mensili (fabbisogno minimo di fr. 3500.–, meno la rendita AVS di fr. 1431.–, meno la rendita LPP fr. 300.–, meno l'erosione di fr. 1400.– della sostanza). AP1 per contro, con un reddito al momento del pensionamento (1° dicembre 2033) di fr. 4122.– mensili (rendita AVS stimata di fr. 2400.–, più la rendita LPP stimata di fr. 1722.– [fr. 20 672.– annui]), avrà un margine disponibile di fr. 900.– mensili circa (entrate di fr. 4122.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3222.–). In simili condizioni il Pretore ha stabilito un contributo alimentare per la moglie vita natural durante, dopo il pensionamento del marito di fr. 370.– mensili (sentenza impugnata, pag. 19 a 22).

 

                                14.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare come, ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispo­ne di una adeguata capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii).

 

                                         Riguardo al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentare dopo il divorzio, il Tribunale federale ha stabilito che il criterio applicabile a livello svizzero è il sistema “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). E in ossequio a tale metodo di calcolo il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte. Non fanno parte del minimo esistenziale “allargato” (o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso da dipor­to di un'automobile o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 13a).

 

                                         Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita in comune consistesse nella sola copertura dei rispettivi fabbisogni minimi “allargati”. Egli ha rinunciato pertanto a determinare e a suddividere un'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, per altro non richiesta dalla convenuta (sentenza impugnata, pag. 15). Nei loro appelli le parti non contestano il metodo di calcolo applicato dal Pretore per la definizione del contributo alimentare destinato alla moglie. Non v'è ragione dunque di distanziarsene, tanto meno ove si pensi che non vi sono più figli minorenni in famiglia.

 

                                15.   Premesso ciò, in seguito alla vendita dell'abitazione familiare e al pensionamento della moglie avvenuto il 28 febbraio 2023 la questione dei contributi alimentari a lei dovuti per quei periodi è ormai superata. Di norma infatti un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli continuano dunque a essere disciplinati dal­l'assetto cautelare o – come in concreto – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 5a). Di conseguenza, nella misura in cui si riferisce al contributo alimentare dovuto fino al 28 febbraio 2023 (dispositivo n. 4 della sentenza impugnata), l'appello è divenuto privo d'oggetto.

 

                                16.   Per quel che attiene al contributo alimentare dovuto fino al pensionamento del marito (30 novembre 2033), l'appellante sostiene che a quel momento le entrate della moglie ammonteranno a fr. 2044.– mensili complessivi (fr. 1431.– di rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP e fr. 163.– dalla sostanza) anziché a fr. 1900.– mensili come ha accertato il Pretore, per rapporto a un fabbisogno minimo ridotto a fr. 2732.– mensili invece dei fr. 3500.– mensili considerati dal primo giudice, onde un ammanco di fr. 688.– mensili. Pertanto egli offre un contributo alimentare per la moglie di fr. 690.– mensili fino al di lui pensionamento.

                                     

a)    Per principio un contributo alimentare dopo il divorzio è dovuto fino al pensionamento del coniuge debitore (DTF 147 III 260 consid. 3.4.5). A quel momento in effetti diminuiscono i mezzi a disposizione di lui, ma si contrae anche il debito mantenimento dell'art. 125 cpv. 1 CC (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, Losanna 2021, pag. 366). D'altra parte, la capacità del beneficiario di sopperire da sé al proprio debito mantenimento cambia al momento del di lui pensionamento in considerazione delle prestazioni pensionistiche del primo e del secondo pilastro. Se – come in concreto – raggiunge per primo l'età pensionabile, il creditore alimentare ha il diritto di conservare di norma il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune o, almeno, di poter vivere allo stesso livello dell'altro coniuge che continua a svolgere un'attività lavorativa. Determinante in ogni modo non è il raggiungimento dell'età pensionabile del creditore alimentare, quanto la modifica effettiva dei redditi (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1). Se poi il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1, sentenza del Tribunale federale 5A_202/2022 del 24 maggio 2023 consid. 6.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10 giugno 2024 consid. 8b).

 

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha presunto che dopo il pensionamento AO1 disporrà di complessivi fr. 1900.– mensili (fr. 1431.– di rendita AVS, fr. 300.– di rendita LPP e fr. 170.– dalla sostanza). L'appellante chiede di portare la rendita LPP della moglie a fr. 450.– mensili, come costei ammette, tant'è che stima la prestazione fr. 5370.– annui, dato il riparto degli averi previdenziali già passato in giudicato.

 

                                               Per quanto attiene al reddito della sostanza, esso è legato a quanto la moglie riceverà in esito alla liquidazione del regime dei beni. Ora, come si è visto AO1 recupererà anzitutto fr. 48 700.– di beni propri investiti e di partecipazione al plusvalore (sopra, consid. 10e), mentre tutto si ignora circa il provento netto dalla vendita della casa in pendenza di appello. Verosimilmente in ogni modo essa riceverà almeno fr. 113 750.– (metà di fr. 227 500.– [fr. 960 000.– dal prezzo di vendita ./. fr. 20 000.– di imposta sugli utili immobiliari (sopra, consid. 10d), fr. 590 000.– di ipoteca, fr. 73 800.– di prelievo anticipato LPP del marito, fr. 48 700.– di beni propri e di plusvalore suoi]). A tali importi si aggiungono, come rileva il Pretore, fr. 33 911.– in suddivisione dei valori di riscat­to delle polizze a vita intestate al marito, che in penden­za di appello essa ha già ricevuto (rogito citato, clausola n. 4.2.5; sopra, consid. 8). La sostanza di lei ammonta dunque ad almeno fr. 196 361.–, ciò che genererà un reddito di fr.  1963.– annui (saggio dell'1% previsto dall'art. 12 lett. j OPP 2; I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 12), ovvero circa fr. 163.– ogni mese.

 

                                               Le entrate complessive di AO1, tenuto altresì conto della rendita AVS da lei effettivamente percepita (decisione 10 maggio 2023 dell'Istituto delle assicurazioni sociali prodotta dal marito il 12 aprile 2024) risulteranno dunque di fr. 2535.– mensili arrotondati (fr. 1921.– dalla rendita AVS, fr. 450.– dalla rendita LPP e fr. 163.– dalla sostanza).

 

                                         c)   Quanto al fabbisogno minimo della moglie, il Pretore l'ha determinato in fr. 3500.– mensili anche dopo il pensionamento (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 935.–, costi di manutenzione fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 428.25, premio della cassa malati complementare fr. 39.55, costi della salute fr. 100.–, contributi paritetici AVS fr. 55.35, elettricità fr. 180.–, “vignetta verde” fr. 10.85, tassa dei rifiuti fr. 15.90, tassa acqua potabile fr. 45.50, assicurazio­ne stabili ed economia domestica fr. 125.–, abbonamento arcobaleno fr. 80.–, onere fiscale fr. 200.– meno la partecipazione ai costi dell'alloggio del figlio An______ fr. 100.–). L'appellante chiede di ridurlo a fr. 2732.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 412.05, assicurazione stabili ed economia domestica fr. 20.–, onere fiscale fr. 100.–).

 

                                         d)   Con l'appellante si conviene che dal fabbisogno minimo della moglie andranno decurtati i contributi paritetici AVS di fr. 55.35 (decaduti) e l'abbonamento “arcobaleno” di fr. 80.– (trattandosi di una spesa meramente virtuale; sentenza del Tribunale federale 5A_638/2023 del 23 febbraio 2024 consid. 4.1 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 13g). Per quanto attiene all'onere fiscale, il marito chiede di riconoscerle solo fr. 100.– mensili, ma – ancora una volta – non spiega come giunga a tale cifra. L'accertamento del Pretore, il quale appare verosimile, merita pertanto conferma. Per il resto è vero che la moglie non ha recato tutti i documenti a comprova dei suoi esborsi. D'altro canto però, come rileva il Pretore, il marito ha sollevato contestazio-ni solo tardivamente, nel memoriale conclusivo. Se ne conclude che il fabbisogno minimo della moglie dopo il pensionamento risulta di fr. 3365.– mensili arrotondati.

 

                                         e)   Riguardo al fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3222.– mensili (recte: fr. 3205.85: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, locazione fr. 962.50, elettricità e riscaldamento fr. 84.65, imposte fr. 280.30, premio della cassa malati fr. 232.05, assicurazione di previdenza fr. 532.35, assicurazione RC dell'automobile fr. 159.50, imposta di circolazione fr. 55.50, TCS e protezione giuridica fr. 24.65, pompieri fr. 6.65, assicurazione dell'economia domestica fr. 17.70). In appello il marito chiede di aumentare tale fabbisogno a fr. 3600.– mensili, riconoscendogli la spesa per il leasing di fr. 377.70 mensili. Il Pretore non l'ha ammessa, poiché agli atti il leasing risulta scaduto dopo la separazione e non risulta esserne stato stipulato uno nuovo (sentenza impugnata, pag. 16). AP1 non nega che il leasing sia scaduto, ma sostiene che sarà costretto a sottoscriverne uno nuovo perché il suo veicolo è ormai “vetusto”. Sta di fatto che, come si è detto, nel calcolo del fabbisogno minimo di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, escluse spese ipotetiche per le quali non si sa se alla fine esse esisteranno – e per quale importo – e se saranno poi pagate (sopra consid. d). Né la parità di trattamento o esigenze meramente virtuali giustificano spese cui l'interessato potrebbe anche avere diritto, ma che all'atto pratico non sopporta (analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 27 luglio 2023 consid. 6). Il fabbisogno minimo del marito va pertanto confermato in fr. 3205.– mensili arrotondati.

 

                                         f)    AP1 non discute nell'appello le conclusioni del Pretore in merito al suo reddito accertato di complessivi fr. 6100.– mensili, né AO1 muove contestazioni. Al riguardo non occorre dunque attardarsi.

 

                                         g)   Ne discende che con un margine disponibile di fr. 2895.– mensili (fr. 6100.– di entrate, meno fr. 3205.– di fabbisogno minimo) il marito potrà coprire l'ammanco della moglie, di arrotondati fr. 830.– mensili (fr. 3365.– di fabbisogno minimo, meno fr. 2535.– di entrate). Il contributo alimentare per la moglie fino al pensionamento del marito (30 novembre 2033) andrà pertanto modificato in tal senso.

 

                                17.   Da ultimo AP1 postula la soppressione del contribu­to alimentare a suo carico dopo il proprio pensionamento (dal 1° dicembre 2033), adducendo che a quel momento AO1 accuserà un ammanco di fr. 223.– mensili a fronte di entrate per complessivi fr. 2509.– mensili (fr. 1896.– di rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP, fr. 163.– dalla sostanza) e di un fabbisogno minimo di fr. 2732.– mensili. L'appellante ritiene che la moglie potrà far capo alla propria sostanza, mentre la situazione di lui dopo il pensionamento è ancora imprevedibile e un contributo alimentare vitalizio deve rimanere un'eccezione.

 

                                         a)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che dopo il pensionamento del marito la moglie può attingere alla propria sostanza per fr. 1400.– mensili (tenuto conto di un capitale di fr. 203 000.–, come pure di un'aspettativa di vita a 75 anni di 12 anni). Egli ha accertato così che al momento del pensio-namento del marito AO1 avrà entrate per complessivi fr. 3131.– mensili (fr. 1431.– di rendita AVS, fr. 300.– di rendita LPP, fr. 1400.– dalla sostanza), onde un ammanco di fr. 370.– mensili (entrate di fr. 3131.– meno il fabbisogno minimo di fr. 3500.–). Quanto al marito, il primo giudice ha stimato, in mancanza di dati, entrate per fr. 4122.– mensili (rendita AVS stimata fr. 2400.–, rendita LPP stimata fr. 1723.– [fr. 20 677.– annui]), fabbisogno minimo di fr. 3222.–, per un margine disponibile di fr. 900.– mensili. E siccome AP1 potrà verosimilmente contare su una rendita del “terzo pilastro” mantenendo le polizze a lui intestate, il Pretore ha ritenuto giustificato fissare in favore della moglie un contribu­to alimentare vita natural durante dopo il pensionamento del marito di fr. 370.– mensili (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).

 

                                         b)   Come si è ricordato, di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio, sempre che il coniuge in questione sia in grado di sovvenire con propri mezzi al mantenimento dopo la pensione (sopra, consid. 16a). Nell'appello AP1 fa valere che la moglie può far capo alla propria sostanza per coprire l'ammanco da lui quantificato

                                               in fr. 223.– mensili (reddito fr. 2509.–, fabbisogno minimo fr. 2732.–), tant'è che il Pretore l'ha obbligata a erodere la propria sostanza per fr. 1400.– mensili. Non giustificandosi più di conteggiarle il reddito della sostanza di fr. 170.– mensili, per il primo giudice la convenuta avrà in ogni modo un ammanco di fr. 370.– mensili. Ora, riguardo alla rendita AVS dalla documentazione prodotta in appello è risultata per finire una rendita AVS di fr. 1921.– mensili (sopra, consid. 15b). Con un'entrata di fr. 3771.– mensili complessivi (fr. 1921.– di rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP e fr. 1400.– dalla sostanza) il fabbisogno di AO1 di fr. 3365.– mensili (sopra, consid. 16d) risulterà dunque coperto. Ne deriva che dopo il pensionamento del marito la moglie potrà far fronte al proprio fabbisogno minimo con il proprio reddito, sicché non si giustifica un contributo alimentare da parte del marito. Anche su questo punto la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

 

                                  III.   Sulle spese processuali di primo grado

 

                                18.   Il Pretore ha posto le spese processuali (fr. 2400.– complessivi) per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per il primo di rifondere a quest'ultima fr. 4000.– per ripetibili ridotte. L'appellante principale chiede che le spese processuali e le ripetibili siano addebitate alla convenuta. Nell'appello incidentale la convenuta protesta spese processuali e le ripetibili.   

 

                                         Ora, davanti al primo giudice l'attore postulava, in seguito al divorzio, la metà dell'utile netto della vendita della casa, previa restituzione del prelievo anticipato di fr. 73 800.– alla sua cassa pensione e dei beni propri della moglie di fr. 38 200.–, oltre al plusvalore “per queste due posizioni”. Egli chiedeva altresì il versamento di fr. 5000.– o, in alternativa, l'attribuzione di taluni oggetti e un conguaglio di fr. 3500.– per la suddivisione dei mobili, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2075.– mensili fino all'incasso dell'utile dello scioglimento della comproprietà e di fr. 2400.– dopo di allora, fino al pensionamento di lei, rifiutando in seguito ogni contributo alimentare. Egli prospettava infine la suddivisione a metà del valore di riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita e degli averi pensionistici. La convenuta ha aderito al divorzio, come pure alla suddivisione del ricavo netto della vendita, ma ha sollecitato il versamento di fr. 99 971.– per la ripresa dei beni propri e la partecipazione al plusvalore, come pure di almeno fr. 40 000.– per la liquidazione dei beni mobili, compreso il valore di riscatto delle polizze sulla vita intestate al marito.  Essa ha chiesto inoltre un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili fino al pensionamento del marito e di fr. 1500.– dopo di allora, oltre alla suddivisione delle prestazioni previdenziali.

 

                                         In esito all'attuale giudizio la convenuta si vede riconoscere un importo di fr. 48 700.– per la restituzione dei beni propri e la partecipazione al plusvalore, oltre alla metà dell'utile netto della vendita della casa, oltre a un contributo di mantenimento di fr. 830.– mensili fino al 30 novembre 2033, mentre il dispositivo del primo giudice che le ha riconosciuto fr. 33 911.45 non è stato contesta­to in appello. Quanto al marito, egli si vede riconoscere la metà del provento netto della vendita della casa e i beni mobili decisi dal Pretore. Nel complesso si giustifica così di suddividere equitativamente le spese processuali a metà, tenuto conto anche della circostanza che in una causa del diritto di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Visto il grado di reciproca soccombenza, le ripetibili di primo grado vanno compensate.

 

                                 IV.   Sulle spese processuali di appello

 

                                19.   Le spese di appello seguono il vicendevole grado di soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera il marito ha chiesto di ridurre quanto dovuto alla moglie in liquidazione dei beni da fr. 98 325.35 a fr. 26 654.– o, in subordine, a fr. 27 084.–, così come l'attribuzione di ulteriori beni mobili o, eventualmente, il versamento di fr. 5000.–, oltre alla riduzione del contributo alimentare da fr. 2500.– a fr. 2250.– mensili fino alla vendita della casa, da fr. 2878.– a fr. 2400.– mensili fino al 28 febbraio 2023, da fr. 1600.– a fr. 690.– mensili fino al 30 novembre 2033 e la soppressione del medesimo dopo di allora (fr. 370.–) con addebito delle spese processuali di primo grado alla convenuta. Egli ottiene la riduzione da fr. 98 325.35 a fr. 48 700.– della somma dovuta alla moglie in restituzione dei suoi beni propri con la partecipazione al plusvalore ed esce parzialmente vittorioso sul contributo alimentare da versare alla moglie (ridotto da fr. 1600.– a fr. 830.– fino al 30 novembre 2033 e soppresso dopo di allora) e sulle spese di primo grado. Esce sconfitto invece sull'attribuzione di ulteriori oggetti e sulla relativa pretesa creditoria. Nel comples­so si giustifica così che egli sopporti due quinti degli oneri, mentre il resto va a carico della convenuta, la quale ha proposto di respingere integralmente il ricorso. Patrocinato da una legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c), valutabile in fr. 500.– per il memoriale di appello di quindici pagine presentato a questa Camera.

 

                                20.   Quanto all'appello incidentale, irricevibile, le spese processuali vanno a carico della convenuta, che rifonderà all'attore, patrocinato da un legale, un'equa indennità per ripetibili (fr. 700.– per le ultime quattro pagine del memoriale presentato a questa Came­ra nelle osservazioni all'appello incidentale).

 

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                21.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmen­te la soglia di fr. 30 000.– (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.    Il regime dei beni matrimoniali è così liquidato:

2.1   Il ricavo netto della vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 1968 RFD di B______) va diviso a metà tra i coniugi, una volta rimborsato il debito ipotecario gravante l'immobile, come pure l'importo di fr. 73 800.– relativo al prelievo anticipato LPP del marito e quello di fr. 48 700.– a titolo di beni propri della moglie.

4.    AP1 verserà a AO1 un contributo alimentare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, di fr. 830.– fino al 30 novembre 2033.

5.    Le spese processuali di fr. 2400.– sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

                                         Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Le spese dell'appello principale, di fr. 2000.–, sono poste per un due quinti a carico a carico di AP1 e per il resto a carico di AO1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   L'appello incidentale è irricevibile.

 

                                 IV.   Le spese dell'appello incidentale di fr. 2000.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà a AP1 fr. 700.– per ripetibili.

 

                                  V.   Notificazione:

 

avv. PA1, Be______;

avv. PA2, Be______.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).