Incarti n.

11.2020.112

11.2021.  37

11.2021.129

 

Lugano

15 luglio 2022/jh                 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2020.6 (azione di manutenzione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 10 febbraio 2020 da

 

 

 AP 1

(patrocinata dall'avv.   )

 

 

contro

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

come pure nelle cause CA.2020.15 (azione negatoria: provvedimenti cautelari) e SE.2020.11 (azione negatoria) della medesima Pretura promosse con istanze del 2 aprile e del 23 luglio 2020 e con petizione del 18 settembre 2020 dal AO 1 nei confronti di AP 1 (non patrocinata in tali procedure);

 

giudicando sull'appello del 24 agosto 2020 presentato dal AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 6 agosto 2020 nella causa CA.2020.15 (inc. 11.2020.112),

 

così come sull'appello del 17 marzo 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal medesimo Pretore il 5 marzo 2021 nella causa CA.2020.6 (inc. 11.2021.37)

 

e sull'appello del 19 settembre 2021 presentato dalla stessa AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 agosto 2021 nella causa SE.2020.11 (inc. 11.2021.129);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Negli anni 19931995 AP 1, che gestisce a __________ un'azienda agricola, ha concluso con il AO 1 tre contratti di affitto agricolo relativi a porzioni delle particelle n. __________95 e __________34 RFD di quel Comune. Il primo contratto, stipulato il 23 aprile 1993, riguardava una superficie di 18 630 m² (“particelle C, E, F, G” in località __________to) e prevedeva un canone annuo di fr. 375.– per una durata di sei anni (dal 1° maggio 1993 al 1° maggio 1999), rinnovabile per altri sei anni in difetto di una disdetta entro un anno dalla scadenza. Il secondo contratto, stipulato nel novembre del 1994, aveva per oggetto una superficie di 18 500 m² in località __________ne nord e prevedeva anch'esso una durata di sei anni (dall'11 novembre 1993 al 10 novembre 1999), rinnovabile per altri sei anni in caso di mancata disdetta entro un anno dalla scadenza, dietro un corrispettivo annuo di fr. 832.–. Il terzo contratto si è perfezionato il 22 giugno 1995 riguardo a un'area di 3780 m² in località __________ne sud e prevedeva un canone annuo di fr. 75.– per una durata, anch'essa rinnovabile di altri sei anni, dall'11 novembre 1995 al 10 novembre 2001.

 

                                  B.   Visto il piano d'espropriazione del progetto A__________, il AO 1 ha disdetto cautelativamente il 22 maggio 1996 i contratti con AP 1. Adito da quest'ultima, il 9 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Riviera ha protratto il contratto per la zona __________to fino al 1° maggio 2008, ma solo per la “particella G” (confermando per il resto la scadenza del 1° maggio 2005) e fino al 10 novembre 2008 il contratto per la zona __________ne nord. Non ha protratto invece il contratto per la località __________ne sud, che sarebbe scaduto il 10 novembre 2007. Il Pretore ha riservato infine l'applicazione per analogia dell'art. 20 della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr: RS 221.213.2) in caso di raggruppamento, ricomposizione particellare, cambiamento di zona, espropriazione o di altre circostanze non imputabili al AO 1 che avrebbero reso oggettivamente impossibile la prosecuzione dei contratti.  

 

                                  C.   Nel frattempo, la particella n. __________34 è stata in parte espropriata con effetto dal 1° ottobre 2003 e per circa 80 000 m² occupata temporaneamente dalla A__________ SA. La particella n. __________95 è stata occupata temporaneamente a sua volta per circa 6000 m². Anche le zone __________to e __________ne interessate dai contratti di affitto agricolo con AP 1 sono state occupate temporaneamente e destinate per la maggior parte al cantiere. L'esecuzione dell'opera A__________ è stata suddivisa in lotti, appaltati a varie ditte e consorzi. Inizialmente il lotto __________1, assegnato al “Consorzio E__________ SA – D__________ SA c/o E__________ SA”, e poi il lotto __________3, assegnato al “Consorzio E__________ SA – C__________ SA c/o E__________ SA”, sono stati incaricati, fra l'altro, di gestire le citate aree prative da sfalciare.

 

                                  D.   Il 17 settembre 2007 AP 1 si è vista affidare dal Consorzio lotto __________1 D__________ SA ‒ E__________ SA, __________, ‟la gestione della manutenzione per lo sfalcio (tre colte annue)” su parte della zona occupata, e più recisamente “sul terreno in zona riale D__________ al sottopasso del depuratore di __________ di circa 16 000 m², dei terrapieni DE/21A, DE/21B e delle quattro parcel­le al sottopasso a __________”, e ciò “fino alla fine del nostro contratto con A__________ (31 dicembre 2012)”. Il 24 marzo 2011 la E__________ SA ha affidato poi a AP 1 la manutenzione per lo sfalcio di altre aree (Bacini di infiltrazione 3704, 3717, 4334, 5210 e 5225 [galleria-sottopasso ai P__________]; scarpate sottopasso __________ [2 zone]; interspazio km 161.400–162.080 D__________], interspazio km 162.100-163.100 [__________], per i due interspazi la gestione […] riguardo alle zone piane prima e dopo i vari depositi, la zona triangolare presso il sottopasso __________”), con l'avvertenza che nel caso in cui non fossero state rispettate determinate regole, ovvero 3 colte annue a regola d'arte (maggio-giugno, luglio, agosto), taglio di fino (…), asporto immediato delle rotoballe”, la manutenzione sarebbe stata attribuita ad altri.

 

                                  E.   La gestione delle misure ambientali relative al lotto __________1 è terminata nel settembre del 2014. Il 30 maggio 2015 il Consorzio lotto __________3 E__________ SA – C__________ SA ha comunicato a AP 1 che “al più tardi con lo scadere del prossimo 31 dicembre 2018, la gestione di tali terreni non le sarà più rinnovata”. Le aree occupate di tale lotto sono state restituite l'11 marzo 2019 al AO 1. Il __________ 2019 il AO 1 ha pubblicato un concorso di affitto agricolo per varie particelle, tra cui le n. __________95 e __________34. Statuendo su ricorso di AP 1, il Consiglio di Stato ha annullato nondimeno tale concorso con risoluzione del 21 agosto 2019.

 

                                  F.   In esito alla nuova pubblicazione del bando di concorso di affitto agricolo, il 24 gennaio 2020, AP 1 si è rivolta il 10 febbraio 2020 al Pretore del Distretto di Riviera per un tentativo di conciliazione nei confronti del AO 1 volto a ottenere il divieto per quest'ultimo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di disporre in qualsiasi modo (contratto di affitto agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34 e __________95, dando seguito al concorso pubblico pubblicato il __________ 2020 e quindi di impedirle la gestione e il possesso di tali particelle. Identiche richieste essa ha presentato già in via cautelare inaudita parte. Con decreto cautelare dell'11 febbraio 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha accolto tali richieste. Chiamato a esprimersi, nelle sue osservazioni cautelari del 21 febbraio 2020 il AO 1 ha segnalato la nuova revoca del bando di concorso e ha chiesto di dichiarare senza oggetto l'istanza di

                                         AP 1. Le parti hanno replicato (il 2 marzo 2020) e duplicato (il 25 marzo 2020), mantenendo le rispettive posizioni.

                                         L'istruttoria cautelare è terminata il 21 aprile 2020. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 4 e 20 maggio 2020 esse hanno ribadito il loro punto di vista, non senza postulare il AO 1 – in subordine – di limitare l'eventuale divieto di disporre della superficie effettivamente coltivata da AP 1 alla sola particella n. __________95.

 

                                  G.   Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 20 maggio 2020 (inc. CM 2020.30), sicché il Segretario assessore ha rilasciato l'autorizzazione ad agire a AP 1, la quale ha promosso contro il AO 1 un'azione possessoria volta a ottenere quanto chiesto in sede conciliativa (inc. OR.2020.1). Pendente causa, il 6 agosto 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di AP 1, vietando al AO 1 di disporre in qualsiasi modo (contratto di affitto agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34 e __________95 e di impedire all'interessata la gestione e il possesso di tali particelle. Le spese processuali del decreto, di fr. 700.–, sono state poste per tre quarti a carico del AO 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale il AO 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2020.6).

 

                                  H.   Contro il decreto appena citato il AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 agosto 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di limitare il divieto di disporre alla superficie effettivamente coltivata da AP 1 sulla sola particella n. __________95. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'appello.

 

                                    I.   Nel frattempo, il 2 aprile 2020, il AO 1 si è rivolto esso medesimo al Pretore per un tentativo di conciliazione affinché fosse vietato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di gestire e possedere le particelle n. __________34 e __________95. Identiche richieste esso ha formulato in un'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni la convenuta ha postulato il rigetto della domanda. Le parti hanno replicato (l'11 maggio 2020) e duplicato (il 25 maggio 2020), riaffermando i rispettivi punti di vista. Il 23 luglio 2020 il AO 1 ha ripetuto le proprie richieste in un'identica istanza cautelare. All'udienza del 26 novembre 2020, indetta per il contraddittorio sulla nuova domanda, il Pretore ha congiunto le due istanze cautelari, avversate da AP 1. L'istruttoria, iniziata il 3 febbraio 2021, si è chiusa l'11 febbraio 2021. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi una volta ancora a conclusioni scritte in cui, con memoriali del 1° marzo 2021, hanno mantenuto le loro richieste.

 

                                  L.   Statuendo con decreto cautelare unico del 5 marzo 2021, il Pretore ha vietato a AP 1 la gestione e il possesso delle particelle n. __________34 e __________95. Le spese processuali di fr. 1000.– so­no state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere al AO 1 fr. 3500.– per ripetibili (inc. CA.2020.15).

 

                                  M.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 marzo 2021 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la decisione sia annullata. Con decreto del 25 marzo 2021 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2021 il AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello (inc.11.2021.37).

 

                                  N.   Frattanto, il 20 maggio 2020, si è tenuta l'udienza di conciliazione nella procedura promossa il 24 gennaio 2020 da AP 1 (sopra, lett. F), nell'ambito della quale il Segretario assessore ha trattato anche la conciliazione chiesta il 2 aprile successivo dal AO 1 (sopra, lett. I). Constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa, il Segretario assessore ha rilasciato anche al AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 30.– sono state poste a carico di quest'ultimo, riservata una diversa regolamentazione nel giudizio di merito (inc. CM.2020.6). Il 18 settembre 2020 il AO 1 ha convenuto così AP 1 davanti al Pretore con un'azio­ne negatoria, sollecitando anch'esso quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 13 aprile 2021 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 10 giugno 2021 le parti hanno ribadito le rispettive richieste. Non dovendosi assumere mezzi istruttori oltre ai documenti già prodotti o richiamati, l'istruttoria è stata chiusa quello stesso giorno. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi una volta di più a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 giugno 2021 il AO 1 ha ribadito la propria richiesta. In un allegato del 1° luglio 2021 AP 1 ha instato per il rigetto della petizione e per l'annullamento del divieto di gestione e possesso delle particelle n. __________95 e __________34.

 

                                  O.   Con sentenza del 13 agosto 2021 il Pretore ha accolto la petizione del AO 1, vietando a AP 1 di gestire e possedere le particelle n. __________95 e n. __________34. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al AO 1 fr. 3500.– per ripetibili (inc. SE.2020.11).

 

                                  P.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 settembre 2021 in cui chiede che il giudizio impugnato sia annullato e sia confermato nel merito il decreto cautelare del 6 agosto 2020 (sopra, lett. G; inc. 11.2021.129). Con osservazioni del 21 gennaio 2022 il AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   I rimedi giuridici in esame si fondano sul medesimo complesso di fatti e concernono decisioni (cautelari e di merito) emanate nel quadro di cause strettamente connesse fra le stesse parti. Si giustifica così, per unità della materia ed economia di giudizio, di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).              

 

                                   2.   I provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito, sempre che – fattispecie estranea al caso specifico – il giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). E siccome il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza avviene già al momento della sua notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), conviene esaminare prioritariamente l'appello di AP 1 contro la decisione che ha accolto nel merito l'azione negatoria del AO 1 (inc. 11.2021.129), la relativa trattazione rendendo senza oggetto l'appello contro il decreto cautelare (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 seg. ad art. 268; Bovey/ Favrod-Coune in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 8 seg. ad art. 268; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 2, n. 50 segg. ad art. 268).

 

                                    I.   Sull'appello 19 settembre 2021 di AP 1

 

                                   3.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secon­do l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 30 000.–, come ha indicato l'attore il 28 settembre 2020 (sentenza impugnata, pag. 14), importo che non è contestato e che non appare d'acchito inverosimile. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP 1 il 21 agosto 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Introdotto il 20 settembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   4.   All'appello AP 1 acclude il suo memoriale di ricorso del 17 marzo 2021 nella causa inc. 11.2021.37 (doc. C), un estratto relativo a un'ispezione avvenuta il 29 agosto 2007 da parte dell'ufficio federale di agricoltura e della sezione cantonale dell'agricoltura sui terreni occupati dal cantiere di A__________ (doc. D) e una sua lettera del 27 giugno 2014 alla E__________ SA in relazione al lotto __________1 (doc. E). Si tratta tuttavia di documenti già agli atti, sicché la loro produzione risulta superflua.

 

                                   5.   Riassunta la cronistoria della fattispecie, il Pretore ha riepilogato i presupposti di un'azione negatoria giusta l'art. 641 cpv. 2 CC. Assodato che il AO 1 è proprietario delle particelle n. __________95 e __________34, egli ha esaminato se AP 1 – cui incombe l'onere della prova al riguardo – possa prevalersi di un diritto contrattuale su parte di quei fondi. Accertato che la A__________ SA è subentrata a norma dell'art. 14 LAAgr nei contratti di affitto agricolo tra il AO 1 e AP 1, egli ha rilevato che tali contratti sono definitivamente terminati, con la loro protrazione, al più tardi il 10 novembre 2008. Tant'è che AP 1 medesima reputa i rapporti sorti con la A__________ SA dal 2007 come ‟nuovi contrattiˮ. Contrariamente a quanto essa adduce, per altro solo nel memoriale conclusivo (e quindi tardivamente), anche la superficie della particella n. __________95 è stata occupata temporaneamente dalla A__________ SA e sottratta perciò al potere di disposizione del AO 1, che non poteva rivendicarne la restituzione al termine della protrazione. Nemmeno per questi terreni – solo in mini­ma parte lasciati prativi – poteva dunque entrare in linea di con­to, secondo il Pretore, un rinnovo tacito degli originari contratti di affitto agricolo. Anche perché i terreni occupati cambiavano continuamente con l'avanzamento del progetto, di modo che gli accordi fra i consorzi appaltatori e i contadini della zona non vertevano sempre sul medesimo oggetto.

 

                                         Quanto agli accordi del 2007, rinnovati nel 2011, tra la convenuta e il Consorzio Lotto __________1/__________3, il Pretore ha constatato anzitutto che le parti non si erano accordate sulle rispettive volontà. AP 1 intendeva concludere contratti agricoli, come dimostrano le sue annotazioni manoscritte sulla lettera del 17 settembre 2007, che però non risultano essere state notificate al Consorzio. Quest'ultimo perseguiva invece una semplice ‟collaborazioneˮ. Interpretando gli accordi sulla base del loro testo, il Pretore ha stabilito che l'oggetto, chiaro e delimitato (‟Manutenzione sfalcio terreni A__________ a __________), consisteva nel semplice incarico di tagliare l'erba con determinate scadenze e obblighi di risultato per AP 1.

 

                                         Considerato l'incarico ricevuto dal committente (gestione dello sfalcio delle zone prative), è verosimile – ha soggiunto il primo giudice – che il Consorzio abbia inteso subappaltare tale compito e non stipulare altri contratti. Di ciò doveva avvedersi in buona fede anche AP 1, la quale sapeva che il progetto A__________ aveva comportato la disdetta degli originari contratti di affitto agricolo e avrebbe avuto una durata determinata. Inoltre essa sapeva che le zone da sfalciare mutavano secondo le esigenze di cantiere, sicché non poteva considerare in buona fede che gli incarichi di ‟manutenzioneˮ ottenuti di volta in volta, alla stregua di un ‟precarioˮ, potessero rispettare le rigide condizioni di un contratto di affitto agricolo. Per di più, a AP 1 era noto che i terreni dati all'A__________ sarebbero tornati al AO 1 e sarebbero stati concessi in affitto agricolo solo previo pubblico concorso. Sapeva pertanto che la A__________ non avrebbe potuto vincolare i terreni con simili contratti. Interpretati secondo la buona fede – ha concluso il Pretore – quegli accordi andavano intesi così, se mai, come contratti di subappalto e non come affitti agricoli.  

 

                                         Poco importa sotto questo profilo, ha continuato il Pretore, l'eventuale diversa interpretazione – non comprovata dall'interessata – che la Sezione dell'agricoltura avrebbe attribuito a tali accordi, come pure il fatto che quest'ultima avrebbe riconosciuto alla sua azienda una superficie agricola utile (SAU) sui fondi in questio­ne. Anche perché per ottenere i pagamenti diretti l'ordinanza federale in materia prevede che il beneficiario, salvo casi estranei alla fattispecie, non deve dimostrare di essere proprietario o affittuario delle superfici, ma solo di averne la gestione, foss'anche in virtù di un contratto di comodato. In difetto di un contratto di affitto agricolo fra AP 1 e il Consorzio A__________ che non poteva essere ripreso dal AO 1, il Pretore ha dunque inteso l'accordo di manutenzione quale contratto di subappalto, scaduto il 31 dicembre 2018 come è stato notificato con largo anticipo all'interessata.

 

                                         Quand'anche si seguisse la tesi della convenuta – ha nondimeno proseguito il Pretore – in ogni modo nulla muterebbe. Pur ammettendo che il ‟nuovoˮ contratto di affitto agricolo avesse una durata iniziale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, il ‟rinnovoˮ del 2011 avrebbe avuto validità dal 1° gennaio 2013 per altri sei anni (art. 7 seg. LAAgr), ovvero fino al 31 dicembre 2018. Ciò posto, contrariamente a quanto invocava solo nel memoriale conclusivo (ovvero tardivamente) la convenuta, la lettera del 30 maggio 2015, confermata il 25 luglio 2017, non costituiva un ulteriore rinnovo, bensì una regolare disdetta (nel senso del­l'art. 16 LAAgr) per il prossimo termine contrattuale, disdetta che l'interessata non ha impugnato. Fino al memoriale conclusivo infatti – ha epilogato il Pretore – AP 1 non ha mai preteso che l'avvicendamento dei consorzi abbia comportato ‟soluzioni di continuità nei rapporti contrattuali esistentiˮ, che lei stes­sa ha sempre fatto risalire al 2007 con rinnovo nel 2011. Essa non può quindi pretendere in buona fede, ora, che nel 2015 la controparte abbia inteso stipulare un nuovo contratto. Né si comprende come i contratti, secondo la previsione della convenuta, giungerebbero a scadenza nel 2025. Da ultimo – ha concluso il Pretore – la dichiarazione del Consorzio del 30 maggio 2015 potrebbe anche considerarsi come una valida disdetta del locatore nel senso dell'art. 20 LAAgr in vista della restituzione delle zone interessate al AO 1 alla fine dei lavori. E in tal caso l'affittuario avrebbe potuto chiedere la protrazione entro nove mesi, ciò che AP 1 non ha fatto. Non potendo valersi di un diritto su quei fondi, l'interessata non poteva così rivendicarne il possesso né la relativa gestione.

 

                                   6.   Nel suo memoriale, inutilmente prolisso (42 pagine), ripetitivo, a tratti fuori tema e non sempre di facile comprensione, l'appellante non contesta che il AO 1 ha disdetto gli originari contratti di affitto agricolo, né che il Pretore li ha protratti fino al novembre del 2008. Obietta però che con la messa a disposizione dei fondi alla A__________ SA (e per delega ai Consorzi) i contratti di affitto agricolo non sono ‟cessatiˮ e nessuno le ha comunicato di non gestire più quei terreni. Anzi, il 17 settembre 2007, prima della scadenza di quei contratti, il Consorzio ha rinnovato il fitto agricolo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2012, il che poi – con la conferma del 24 marzo 2011 – in assenza di disdetta si è protratto dal 1° gennaio 2013 per altri sei anni in forza dell'art. 8 cpv. 1 lett. b LAAgr. E non avendo essa ricevuto disdetta neppure dopo che le superfici sono ritornate a disposizione del AO 1, a mente sua il contratto si è rinnovato per altri sei anni il 31 dicembre 2018, di modo che la prossima scadenza sarà il 31 dicembre 2024. Essa respinge inoltre il rimprovero mossole dal primo giudice di non avere chiesto lo scioglimento del contratto di affitto secondo l'art. 20 LAAgr o un'indennità in vista della ricomposizione particellare al termine dei lavori. Senza contare che il richiamo a tale norma dimostra, a suo parere, l'esistenza di un contratto di affitto agricolo e il fatto che esso non è stato disdetto.

 

                                         Dopo alcune precisazioni (sulle dimensioni della superficie occupata, sul fatto che il lotto fosse sempre uno perché, pur cambian­do il numero, la ditta responsabile e la zona erano le medesime, l'appellante ribadisce che i contratti con il Consorzio sono di affitto agricolo. Essa contesta che la lettera 30 maggio 2015 del Consorzio integri una disdetta da lei non impugnata, tale lettera essendo ‟un rinnovo di un contratto agricolo per la durata di 3 anniˮ, per altro formulato in violazione dell'art. 8 cpv. 2 LAAgr e quindi, in difetto di approvazione dell'autorità competente, da rinnovare per altri sei anni. A parte ciò, l'appellante si domanda come il Consorzio lotto __________3 abbia potuto inviare il 30 maggio 2015 una disdetta per i terreni in questione se quelle aree non erano di sua competenza. Infine essa definisce poco attendibile revocare in dubbio la qualifica del contratto dopo che il 27 giugno 2014 essa aveva precisato alla ditta E__________ SA trattarsi di contratti agricoli. E poiché, come ha rilevato il Pretore, i terreni in questione avevano vincoli ambientali sia prima sia dopo la loro restituzione al AO 1, gli stessi dovevano essere per forza agricoli.

 

                                         L'appellante ripete poi che gli accordi intercorsi rispettano tutte le norme della LAAgr (in particolare quelle sulla durata del contrat­to, sul suo rinnovo e sul pagamento, in natura, di un corrispettivo) e connotano pertanto un contratto di affitto agricolo. Viste le modalità pattuite (durata, rinnovo e pagamento in natura), non poteva sussistere divergenza sulla natura dei negozi giuridici che le parti intendevano stipulare. Nessuno ha preteso inoltre di non avere ricevuto le sue annotazioni manoscritte sul contratto del 17 settembre 2007 in cui essa precisava – come ha fatto anche successivamente il 27 giugno 2014 senza suscitare reazione alcuna – la qualifica dell'accordo. A suo dire è evidente che il taglio dell'erba e la raccolta facciano parte di una gestione agricola e non di un subappalto. In caso contrario, gli agricoltori avrebbero dovuto essere pagati per i lavori di sfalcio, il che non è stato. Né, in siffatta eventualità, la Sezione dell'agricoltura le avrebbe versato contributi che potevano essere erogati solo per contratti di affitto agricolo. Riguardo alla qualifica – sostenuta dalla controparte – di comodato, la convenuta eccepisce che un tale contratto non dovrebbe accordare guadagni al ‟locatoreˮ, come si è verificato invece per il Consorzio. L'interessata contesta che gli incarichi di sfalcio fossero ottenuti di volta in volta, essendo stabiliti contrattualmente nel 2007 e nel 2011. Che lei sapesse come i terreni sarebbero stati messi a concorso pubblico una volta restituiti al AO 1 è inoltre una mera supposizione del primo giudice.  

 

                                         Quanto all'interpretazione data al contratto dalla Sezione dell'agricoltura, AP 1 sottolinea l'autorevolezza di quell'autorità, cui spetta l'esame di conformità alla legge dei contratti di affitto agricolo. A suo parere anche il doc. 12 relativo all'ispezione compiuta dalla Sezione medesima e l'erogazione dei contributi da parte di quest'ultima confermano la sua tesi. Contrariamente all'opinione del Pretore, secondo l'interessata l'estratto (doc. 12) dimostra che le zone indicate (dalla tecnica ferroviaria nella zona industriale) erano quelle a lei concesse. Che poi per l'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD, RS 910.13) il gestore di un terreno agricolo debba dimostrare di essere proprietario o affittuario solo per le superfici per la promozione della biodiversità, come ha rilevato il Pretore, è smentito dal ricordato rapporto d'ispezione, nelle cui conclusioni si è ricordato alla Sezione dell'agricoltura che ove le particelle si trovino fuori dalla zona agricola (come in concreto le superfici situate nella zona industriale e quelle fra il tracciato A__________ e l'autostrada N2) il gestore deve presentare un contratto conforme alla LAAgr.

 

                                         Dovendosi di conseguenza concludere per un contratto di affitto agricolo con il Consorzio che il AO 1 ha ripreso in virtù dell'art. 14 seg. LAAgr, l'appellante fa valere che in ogni modo un subappalto non sarebbe a titolo gratuito. A parte ciò, il contratto relativo alla particella n. __________34 non sarebbe stato disdetto, giacché lo stesso Consorzio ha dichiarato il 19 febbraio 2018 di non avere in gestione quella particella, sicché tale contratto è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2024. Ciò posto, non v'era necessità di impugnare la disdetta per la particella n. __________34. Né la disdetta poteva ritenersi valida per la particella n. __________95, che era di competenza altrui. Come non può ritenersi una valida rescissione contrattuale la dichiarazione 30 maggio 2015 del Consorzio in vista di una ricomposizione particellare (art. 20 LAAgr), che non si è verificata. A prescindere dal fatto che quella dichiarazione sarebbe da considerare se mai come un rinnovo per tre anni (contrario alla LAAgr, che ne prevede sei in difetto di approvazione dell'autorità), il Consorzio lotto __________3 e la ditta C__________ SA non gestivano allora quei terreni, di modo che la disdetta esulava dalla loro competenza.

 

                                   7.   L'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di un fondo di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo diritto reale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.33 del 12 agosto 2021 consid. 4 con rinvio). In linea di principio ogni ingerenza diretta sulla proprietà è da considerare illecita, a meno che l'autore dimostri di agire in conformità alla legge o a un accordo con il proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2008.10 del 27 ottobre 2011, consid. 5 con richiami). Il convenuto può oppor­si così all'azione dimostrando l'eventuale motivo giustificativo dell'ingerenza, ovvero un suo diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o obbligatoria (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 3.3.1; Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 41 n. 30 e 31). Nella fattispecie è pacifico che il AO 1 è proprietario delle particelle n. __________34 e __________95. Controversa è la questione di sapere se AP 1 possa valersi di un diritto prevalente di natura obbligatoria che le permetta di gestire e possedere parte – non certo l'interezza, come lascia intendere la sua richiesta di giudizio n. 2 – dei citati fondi.

 

                                   8.   Per quel che è degli accordi originari tra le parti, l'appellante sostiene che i contratti di affitto agricolo stipulati a suo tempo, e ai quali la A__________ SA è pacificamente subentrata, non sono cessati perché il 17 settembre 2007 tali contratti sarebbero stati ‟rinnovatiˮ dal Consorzio Lotto __________1. Sta di fatto che a quei negozi giuridici il Lotto __________1 non era parte e non poteva quindi procedere a un rinnovo. Quello stipulato fra il Lotto __________1 e AP 1 riguardava però – come si vedrà oltre ‒ il mero sfalcio del terreno e non era un contratto di affitto agricolo (sotto, consid. 11). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

 

                                   9.   Circa la qualifica del menzionato accordo del 17 settembre 2007, ‟rinnovatoˮ il 24 marzo 2011 (sopra, lett. D), l'appellante contesta che vi fosse divergenza sulla reale volontà delle parti. Essa non spiega tuttavia perché l'accertamento del Pretore, stando al qua­le ‟il Consorzio (quindi A__________) ha inteso instaurare semplici rapporti di ‛collaborazione' (…) e le parti non si sono intese sulle rispettive volontàˮ (sentenza impugnata, pag. 10, consid. 12), sarebbe erroneo. Per l'appellante ‟la durata del contratto, il rinnovo e il pagamento in naturaˮ dimostrerebbero l'esistenza di un contratto di fitto agricolo (memoriale, pag. 29). Ma tale argomentazione riguarda, se mai, l'interpretazione oggettiva dell'accordo – che sarà vagliata in appresso – e non l'effettiva volontà della controparte. Quanto all'annotazione manoscritta dell'interessata sull'accordo (doc. 2 nell'inc. SE.2020.11), in cui essa precisa­va trattarsi di un ‟contratto affitto agricolo dal 1.2017 al 31.12.12 rinnovabile x altri 6 anni, disdetta 1 anno prima della scadenzaˮ, l'appellante perde di vista di avere prodotto il medesimo documento anche nella procedura CA.2020.6 (doc. D), dove però – inspiegabilmente – la scritta non figura. In simili circostanze la conclusione del Pretore, stando al quale non consta che l'annotazione manoscritta da AP 1 sia stata notificata al Consorzio né che quest'ultimo sapesse della sua reale volontà contrattuale e l'avesse accettata, resiste alla critica.

 

                                         Poco o punto muta al riguardo l'esistenza di non meglio precisati vincoli ambientali o la mancata reazione della ditta E__________ SA, che per ammissione dell'appellante gesti­va l'amministrazione dei lotti n. __________1 e __________3, alla lettera del 27 giugno 2014 in cui AP 1 specificava di essere parte a un contratto di affitto agricolo (doc. 13 nell'inc. SE.2020.11). La mancata reazione a tale precisazione, formulata quando tra le parti erano già in corso discussioni sull'adempimento degli accordi, non basta certo per attestare una concorde volontà sulla natura del contratto. Che in condizioni del genere il Pretore abbia deciso di accertare la presunta volontà delle parti sulla base di un'interpretazione oggettiva dell'accordo non è pertanto criticabile.

 

                                10.   Circa l'interpretazione del ripetuto accordo in base al principio dell'affidamento (art. 18 cpv. 1 CO), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 144 III 98 consid. 5.2.1), l'appellante contesta che il negozio giuridico possa qualificarsi come contratto di subappalto. A suo dire, se il Consorzio intendeva subappaltare i terreni da sfalcio avrebbe dovuto pagare gli agricoltori che eseguivano i lavori. Ciò che non è avvenuto, come ha confermato M__________ __________, responsabile dei lotti ambientali per il Consorzio D__________ dal 2004 al 2010 (deposizione dell'11 febbraio 2021, verbali pag. 12 seg. nell'inc. CA.2020.15). Per di più, la Sezione dell'agricoltura non avrebbe versato i contributi federali e cantonali se i contratti non fossero stati agricoli. In terzo luogo – essa prosegue – se per il Consorzio quei contratti erano di comodato, essi non potevano arrecare dei guadagni al locatoreˮ, come invece è stato perché, stando al citato M__________ __________, il Consorzio risparmiava facendo eseguire gli sfalci dagli agricoltori. Né essa poteva attendersi, in buona fede, che un eventuale accordo non avrebbe potuto rispettare le rigide norme della LAAgr.

 

                                         a)   Nella misura in cui sostiene che la Sezione dell'agricoltura non le avrebbe versato i contributi federali e cantonali se i contratti non fossero stati agricoliˮ, l'appellante non si confronta con quanto ha spiegato il Pretore, e cioè che per ottenere pagamenti diretti l'ordinanza federale in materia preve­de che il beneficiario, salvo casi estranei alla fattispecie, non deve dimostrare di essere proprietario o affittuario delle superfici, ma solo di averne la gestione, foss'anche in virtù di un contratto di comodato (sopra, consid. 5). L'argomentazione non giova pertanto a confortare la tesi di un affitto agricolo.

 

                                         b)   Riguardo all'assunto secondo cui, se intendeva subappaltare i terreni da sfalcio, il Consorzio avrebbe dovuto retribuire gli agricoltori che eseguivano i lavori, l'appellante dimentica che gli esecutori potevano tenere per sé il fieno tagliato. Come ha dichiarato D__________ __________ (responsabile, fra l'altro, di tali aspetti per la A__________ SA dal settembre del 2016), gli interessati si erano rivolti al Consorzio per essere autorizzati a usare il raccolto (deposizione del 3 febbraio 2021, verbali pag. 7 seg.). E nulla impediva alle parti, nell'ambito della loro libertà contrattuale, di accomodarsi di una remunerazione in natura (sulla qualifica, in siffatta ipotesi, di contratto misto cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 48 n. 111, pag. 143 n. 318 e pag. 150 n. 326; v. inoltre Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 6 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 363).

 

                                         c)   Quanto al fatto che essa avrebbe dovuto avvedersi in buona fede che non sussisteva un contratto di affitto agricolo, l'appellante rimprovera al Pretore di fondarsi su mere supposizioni. Il primo giudice ha accertato nondimeno che AP 1 sapeva come il progetto A__________ avesse comportato la disdetta degli originari contratti di affitto agricolo e avrebbe avuto una durata determinata, sicché di principio un accordo di gestione non avrebbe potuto rispettare le rigide norme della LAAgr (sopra, consid. 5). E con tale argomentazione, come pure con la circostanza – addotta dal primo giudice a ulteriore sostegno della sua conclusione – che l'oggetto degli accordi era ‟precarioˮ perché le zone da sfalciare (come le era noto) mutavano a dipendenza del cantiere, l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio, di modo che al riguar­do la sentenza impugnata sfugge alla critica.

 

                                        d)   Nemmeno può essere considerata una semplice congettura l'accertamento del Pretore, stando al quale la convenuta sapeva che al termine dell'occupazione da parte della A__________ SA i terreni patriziali dovevano essere aggiudicati mediante pubblico concorso prima di essere concessi in affitto agricolo. L'appellante perde di vista che a sostegno di ciò il primo giudice ha richiamato il consid. 5 della sentenza del 9 ottobre 2006 con cui ha protratto il contratto per la zona __________to fino al 1° maggio 2008, ma solo per la “particella G” (doc. C nell'inc. CA.2020.6). Non può dunque farsi questione di semplice congettura.

 

                                11.   Non si disconosce che, come fa valere l'appellante, il fitto agricolo può consistere anche in una prestazione in natura (art. 35a cpv. 1 LAAgr), per esempio nell'obbligo per il fittavolo di preparare e consegnare al proprietario del fondo una determinata quantità di fascine del suo bosco o quello di occuparsi della manutenzione di un sentiero estraneo al bene affittato (CCR, sentenza inc. 16.2016.33 del 12 settembre 2018 consid. 7a con richiamo). Ma un compenso in natura (in concreto: il diritto di tenere per sé l'erba tagliata) non connota necessariamente un contratto di affitto agricolo. Determinante a tal fine è che il fondo in oggetto sia concesso in uso agricolo (nel senso dall'art. 4 cpv. 1 LAAgr). Nel caso specifico, per contro, AP 1 si è vista conferire unicamente l'autorizzazione di tagliare l'erba. Che poi essa potesse tenere per sé il prodotto dello sfalcio poco giova.

 

                                12.   L'appellante ribadisce che la stessa Sezione cantonale dell'agricoltura ha riconosciuto all'accordo del 17 settembre 2007 tra lei e il Consorzio, ‟rinnovatoˮ il 24 marzo 2011 (sopra, lett. D), la qualifica di affitto agricolo. Il doc. 12 nell'inc. SE.2020.11, per altro non datato né firmato e in cui figura un passaggio isolato di un testo di cui si ignorano il mittente e il destinatario, così come

                                         l'ispezione 29 agosto 2007 dell'Ufficio federale di agricoltura e della Sezione cantonale ivi menzionata, non basta tuttavia per confortare la tesi. Quanto all'erogazione dei citati pagamenti diretti, già si è visto che il relativo stanziamento, salvo casi estranei alla fattispecie, non avviene necessariamente al proprietario o all'affittuario del terreno, ma anche al semplice gestore (sopra, consid. 5).

 

                                13.   Si aggiunga ad ogni buon conto che, seppure si volesse seguire per ipotesi nel caso precipuo la tesi dell'affitto agricolo, per finire l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. L'appellante non contesta infatti di non avere mai preteso, fino al memoriale conclusivo, “che l'avvicendamento dei consorzi abbia comportato soluzioni di continuità nei rapporti contrattuali esistentiˮ (sentenza impugnata, pag. 13). Le disquisizioni – di non facile lettura – circa le diverse competenze per la gestione dei lotti risultano dunque infruttuose. Esse si rivelano addirittura contraddittorie, avendo l'interessata indicato a più riprese, anche in questa sede, che la ditta responsabile di amministrare i lotti era sempre la E__________ SA. Ciò posto, l'opinio­ne del primo giudice, il quale ha considerato il contratto del 24 marzo 2011 (doc. E nell'inc. CA.2020.6), nell'eventualità di un affitto agricolo, come un ‟rinnovoˮ di quello del 2007 (che scadeva il 31 dicembre 2012: sopra, lett. D) per altri sei anni in virtù dell'art. 8 LAAgr, ovvero fino al 31 dicembre 2018, è sicuramente difendibile.

 

                                         Da quanto precede si desume legittimamente la conclusione del Pretore, ossia che la lettera del 30 maggio 2015 (in cui figurava che “al più tardi con lo scadere del prossimo 31 dicembre 2018 la gestione di tali terreni non le sarà più rinnovata”: doc. Q nell'inc. CA.2020.15) poteva essere interpretata soltanto come disdetta secondo l'art. 16 LAAgr per il prossimo termine contrattuale (il 31 dicembre 2018 appunto), disdetta che AP 1 non ha impugnato. Non poteva invece essere considerata un ‟ulteriore rinnovoˮ (il Consorzio assicurava all'interessata la gestione fino a quella data) per un termine di tre anni, che la convenuta reputava non valido poiché inferiore a quello di legge e non autorizzato dall'autorità (art. 8 cpv. 2 LAAgr). Comunque li si esamini, gli accordi di lei con il Consorzio sono terminati così il 31 dicembre 2018. E siccome l'appellante non può più dimostra­re, dopo di allora, un diritto prevalente sul fondo, la decisione del Pretore di accogliere l'azione negatoria del AO 1 merita in ogni modo conferma.

 

                             II.  Sull'appello 17 marzo 2021 di AP 1

 

                                14.   La reiezione dell'appello presentato da AP 1 contro la sentenza sull'azione negatoria rende senza oggetto l'appello da lei introdotto contro il decreto cautelare del 5 marzo 2021, decaduto con l'emanazione della sentenza di merito (sopra, consid. 2). Tale causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).

                                     

                                  III.   Sull'appello 24 agosto 2020 del AO 1

                                     

                                15.   L'emanazione del giudizio di merito nell'azione negatoria rende senza interesse anche l'appello presentato dal AO 1 contro il decreto cautelare del 6 agosto 2020 correlato all'azione possessoria (art. 928 CC).

 

                                         IV.  Sulle spese processuali e le ripetibili

 

                                16.   Le spese processuali dell'appello presentato da AP 1 contro la sentenza sull'azione negatoria seguono la soccombenza dell'interessata (art. 106 cpv. 1 CPC). Quest'ultima rifonderà inoltre al AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                17.   Le spese giudiziarie riguardanti lo stralcio dell'appello presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 5 marzo 2021, divenuto senza oggetto, vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Occorre considerare così quale parte ha provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti). In concreto la caducità della procedura è dovuta all'emanazione della sentenza di merito ed è estranea al comportamento delle parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il presumibile esito dell'appello. Ora, gli argomenti addotti dall'appellante contro il decreto cautelare ricalcano in sostanza quelli sollevati contro la decisione di merito. Ciò posto, non v'è motivo per ritenere che in ambito cautelare l'esito sarebbe stato verosimilmente diverso. Ne segue che le spese dello stralcio vanno poste a carico di AP 1, la quale rifonderà inoltre al AO 1, il quale ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. La tassa di giustizia va in ogni modo sensibilmente moderata, la procedura di ricorso in materia cautelare terminando senza sentenza (art. 21 LTG).

 

                                18.   Riguardo alle spese giudiziarie per lo stralcio dell'appello presentato dal AO 1 contro il decreto cautelare del 6 agosto 2020, vale una volta ancora quanto si è appena spiegato. Anche in questo caso la caducità dell'appello non si ricollega al comportamento delle parti, di modo che occorre apprezzare quale sarebbe stato il presumibile esito del ricorso. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il AO 1, pur contestando il diritto al possesso di AP 1 sulle aree in questione, ammetteva che una porzione della particella n. __________34 era adibita a scopo agricolo e non negava che questa fosse utilizzata dall'interessata. Quanto alla richiesta di precisare o limitare nel dispositivo le porzioni dei fondi di cui AP 1 aveva il possesso, il Pretore ha reputato che ciò era superfluo, essendo evidente che la tutela invocata si riferiva alle parti destinate a scopo agricolo, in particolare allo sfalcio (decreto impugnato, pag. 2). Il Pretore ha così vietato al AO 1 di disporre in qualsiasi modo (contratto di affitto agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34 e __________95 e, quindi, di impedire a AP 1 la gestione e il possesso di tali fondi.

 

                                         Nel suo appello il AO 1 obiettava che AP 1 non aveva dimostrato di possedere l'intera particella n. __________34, come pure che le aree rivendicate dall'interessata erano state eliminate e occupate dalla tecnica ferroviaria dell'A__________ SA. Onde la richiesta di limitare il divieto litigioso alla superficie effettivamente coltivata della sola particella n. __________95. Come rileva anche AP 1, tuttavia, il AO 1 non mancava di contraddirsi, poiché davanti al Pretore esso non aveva contestato che una – seppur piccola – porzione della particella n. __________34 fosse adibita a uso agricolo (memoriale conclusivo, pag. 2). Né esso spiegava che cosa ne fosse stato della superficie ‟Gˮ – ai tempi assegnata a AP 1 – che non rientrava, per l'appellante, fra quelle soppresse (‟Cˮ, ‟Eˮ, ‟Fˮ) e integrate nella nuova linea ferroviaria (appello, pag. 3). Quanto alla richiesta di limitare il divieto alla sola parte del fondo effettivamente coltivata, su questo punto l'appellante non si confrontava minimamente con l'argomentazione del Pretore. In proposito l'appello sarebbe risultato così, in definitiva, destinato all'insuccesso. Ne segue che le spese di tale ricorso vanno poste a carico del AO 1, che rifonderà a AP 1, la quale ha presentato osservazioni tramite un legale, un'indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale. La tassa di giustizia va in ogni modo sensibilmente moderata, la presente procedura terminando una volta ancora senza senten­za (art. 21 LTG).

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                19.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso degli appelli raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 3).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Le cause inc. 11.2020.112, 11.2021.37 e 11.2021.129 sono congiunte.

 

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 19 settembre 2021 di AP 1 (inc. 11.2021.129) è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   3.   Le spese processuali di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

 

                                   4.   L'appello 17 marzo 2021 di AP 1 (inc. 11.2021.37) è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   5.   Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   6.   L'appello 24 agosto 2020 del AO 1 (inc. 11.2020.112) è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   7.   Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico del AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   8.   Notificazione:

 

  ;

avv.    (in estratto: consid. 1, 2, 15, 18 e 19 dispositivi n. 1, 6 e 7);

avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).