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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2021.1471 (già CA.2020.246: esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 agosto 2020 da
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RE 1
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contro |
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CO 1 |
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giudicando sul reclamo del 24 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 16 settembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 luglio 2020, emanata in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da CO 1 nata __________ (1982) nei confronti di RE 1 (1976), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo che conteneva le seguenti clausole (inc. SO.2019.5505):
I figli D__________ (6 aprile 2014) e Da__________ (31 ottobre 2015) sono affidati alla madre per cura ed educazione.
Per i mesi di luglio 2020 e agosto 2020 il padre avrà con sé i figli:
– dal 30 luglio 2020 ore 19.30 al 31 luglio 2020 fino alle 15.00;
– dal 2 agosto 2020 ore 19.30 all'8 agosto 2020 ore 18.00;
– dal 12 agosto 2020 ore 19.30 al 14 agosto 2020 ore 15.00;
– dal 26 agosto 2020 ore 19.30 al 28 agosto 2020 e portandoli all'appuntamento dell'SMP.
A partire dal mese di settembre 2020 al padre è riservato il seguente assetto dei diritti di visita:
– un mercoledì ogni 15 giorni dalle 11.30 alle 18.30;
ed inoltre
– fino al 30 settembre 2021:
- una volta dal venerdì sera alle ore 18.00 a sabato sera alle ore 19.30 (dopo aver cenato) e la settimana successiva dal sabato sera alle ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.30;
– dal 1° ottobre 2021:
- un fine settimana ogni 15 giorni, da venerdì sera ore 18.00 a domenica sera ore 18.30;
- una sera infrasettimanale, con la cena, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
– due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo;
– una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;
– la settimana di Carnevale;
– regolari contatti telefonici, un giorno sì e un giorno no durante la fascia oraria della cena;
– avrà con sé i figli nei giorni in cui ci saranno eventi di scacchi, per un massimo di 8 eventi annui di al massimo di una giornata e qualora gli eventi dovessero cadere nelle giornate di pertinenza della madre, quest'ultima recupererà la giornata la giornata successiva.
B. Adito il 25 agosto 2020 da RE 1 con una domanda di esecuzione per l'esercizio del suo diritto di vista, con sentenza del 2 settembre 2020 il medesimo Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile e ha posto le spese processuali di fr. 600.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili (inc. CA.2020.246). Un appello presentato il 7 settembre 2020 da RE 1 contro tale decisione è stato parzialmente accolto con sentenza del 18 marzo 2021 da questa Camera, che ha annullato il dispositivo sull'irricevibilità dell'istanza e quello sulle spese processuali (inc. 11.2020.122).
C. Ripristinata la litispendenza di primo grado, il 24 marzo 2021 il Pretore ha aperto un nuovo incarto (SO.2021.1471) e ha assegnato a CO 1 un termine di 20 giorni (poi prorogato) per formulare osservazioni. In un memoriale del 10 maggio 2021 l'interessata ha proposto di respingere l'istanza. Interpellate dal Pretore, le parti hanno comunicato di non opporsi all'emanazione del giudizio. Analoga posizione esse hanno assunto il 27 agosto 2021, dopo che il Pretore ha sollecitato la curatrice educativa, __________ __________, a presentare un rapporto sulla situazione dei figli e sull'andamento delle visite. Statuendo il 16 settembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere a CO 1 fr. 1200.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 settembre 2021 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere la sua istanza di esecuzione. Nelle proprie osservazioni del 22 ottobre 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione,
il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da introdurre – trattandosi di procedura sommaria – entro dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro decisioni del giudice dell'esecuzione riguardanti il diritto di famiglia competono alla prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8 LOG). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 17 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 24 settembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che nell'estate del 2020 erano effettivamente sorte difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, riconducibili secondo la convenuta alla renitenza dei figli, tanto da necessitare l'intervento dell'Autorità regionale di protezione. Nondimeno – egli ha soggiunto – allo stato attuale delle cose le parti riconoscono che le visite si svolgono in modo regolare e senza difficoltà, ciò che ha confermato anche la curatrice. Non sussistendo motivi per paventare un cambiamento di situazione, il primo giudice ha ritenuto che l'istante non avesse più interesse a ottenere la misura esecutiva richiesta. Né, a suo avviso, si potevano condividere le preoccupazioni di lui, stando al quale la comminatoria penale non poteva nuocere alla convenuta se questa avesse rispettato il diritto di visita, poiché semplici timori non giustificano un simile mezzo di coercizione. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.
3. Secondo RE 1 l'eccezione di adempimento della prestazione che la parte convenuta può far valere in sede esecu-
tiva va riferita a un obbligo di fare, mentre in caso di impedimenti all'esercizio di diritti di visita “non è decisivo se a seguito dell'istanza, inizialmente giustificata, i diritti di visita si sono poi svolti regolarmente, fondamentale essendo “la questione di sapere se all'inoltro dell'istanza vi siano stati problemi e se questi possono ripresentarsi”. A suo avviso, poi, lo scopo della comminatoria penale è di prevenire manchevolezze, evitando che un periodo di “pacifico esercizio delle visite” basti per far decadere la procedura, permettendo così all'altro genitore di ostacolare nuovamente le visite. L'interessato ribadisce che se allo stato attuale delle cose egli può esercitare il proprio diritto, ciò si deve alla presenza della curatrice, alla procedura di esecuzione pendente e al rischio per la moglie di incorrere nella sanzione penale. Sanzione che, egli ripete, non nuoce alla medesima “se essa rispetterà i suoi diritti di visita”.
Il reclamante sostiene inoltre che il rapporto della curatrice dà atto del suo impegno e della sua costanza nell'esercizio delle visite, smentendo le affermazioni della convenuta, riprese acriticamente dal Pretore, secondo cui gli incontri sono avvenuti in modo pacifico. Tra i genitori sussiste tuttora – egli sottolinea – un clima conflittuale, come dimostrano le richieste all'autorità di protezione volte alla modifica delle relazioni personali. Ad ogni modo, egli soggiunge, fino a una sua modifica l'assetto vigente rimane valido. Per il reclamante, infine, il Pretore avrebbe dovuto tenere conto della situazione al momento della domanda di esecuzione, ciò che lo avrebbe condotto ad accogliere l'istanza.
4. Le obiezioni che “la parte soccombente” è abilitata a sollevare nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) sono già state riassunte dal Pretore e diffusamente illustrate da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 4). Contrariamente all'opinione del reclamante, anche l'esecuzione di un diritto di visita è regolata dagli art. 338 segg. CPC, sicché la “parte soccombente” può opporre che dopo la comunicazione della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di ostare all'adempimento della prestazione (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 con richiami, in: FamPra.ch 2018 pag. 570), dovendosi intendere per “adempimento” la corretta esecuzione dell'obbligo (sentenza del Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3).
a) In concreto il reclamante non contesta che oggi gli è possibile esercitare regolarmente il diritto di vista (si vedano anche le osservazioni 27 agosto 2021 dell'istante: sopra, lett. C), come conferma la curatrice educativa __________ __________, secondo cui dal 1° febbraio 2021 RE 1, tranne in un'occasione per motivi di salute, non ha mai saltato un diritto di visita e ha potuto avere con sé i figli durante i periodi di vacanza accordatigli (relazione del 28 luglio 2021, pag. 2). Che il clima tra genitori rimanga conflittuale è possibile. Non si disconosce nemmeno che davanti all'Autorità di protezione sono pendenti reciproche richieste volte a modificare l'assetto delle visite. Ciò non impedisce al reclamante tuttavia di incontrare i figli come prevede la decisione che egli chiede di eseguire. E in presenza di una decisione correttamente e spontaneamente adempiuta non sussistono i presupposti per una domanda di esecuzione. Altra è la questione di sapere se il corretto adempimento dell'obbligo sia intervenuto solo dopo l'introduzione della domanda di esecuzione da parte del reclamante. Tale questione sarà esaminata in appresso.
b) Certo è che allo stato attuale delle cose non si giustifica di comminare a CO 1 l'applicazione dell'art. 292 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). È vero che tale mezzo di coercizione indiretta tende a promuovere l'esecuzione di un obbligo (sentenza del Tribunale federale 5A_839/2010 del 9 agosto 2011 consid. 6.3; Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 343). Una simile comminatoria non va applicata però in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine del giudice (RtiD I-2015 pag. 936 consid. 5c con riferimenti). In concreto è verosimile che in un primo tempo si sono manifestati problemi nell'esercizio delle visite. Sta di fatto che almeno dal febbraio del 2021 gli incontri si svolgono regolarmente e nulla induce a presumere che la convenuta abbia a disattendere nuovamente i propri doveri (RtiD I-2015 pag. 936, consid. 5c con riferimenti). Un mero rischio astratto come quello che adombra l'interessato non è dunque sufficiente per prospettare l'applicazione dell'art. 292 CP. Dovesse la moglie comportarsi nuovamente in modo scorretto, il reclamante potrà ancora rivolgersi al Pretore con una domanda di esecuzione.
c) Il reclamante sostiene che al momento in cui ha introdotto la domanda di esecuzione il diritto di visita previsto nella decisione da eseguire non era rispettato. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato invero che durante l'estate del 2020 RE 1 ha incontrato difficoltà nell'esercizio delle visite, ciò che la moglie non contestava (pag. 4 in basso e pag. 5 a metà). Egli ha rilevato altresì che secondo la convenuta i figli mostravano renitenza nei confronti del padre, ciò che quest'ultimo contestava. Vista l'età (6 e 4 anni), ci si può domandare se i ragazzi fossero in grado di esprimere una chiara e ferma volontà o se ciò si riconducesse ad apprensioni materne. Ad ogni modo, nell'istanza all'Autorità di protezione regionale del 12 agosto 2020 CO 1 aveva ammesso chiaramente di non voler più consegnare i figli al marito (doc. 4, pag. 5 nell'inc. CA.2020.246). Ne discende che non a torto, quando si è rivolto al Pretore il 25 agosto 2020, RE 1 chiedeva l'esecuzione della decisione del 30 luglio 2020, tant'è che il Pretore aveva accolto la richiesta in via supercautelare. Poi, in pendenza di procedura, le cose si sono accomodate. Al momento della decisione RE 1 non aveva più, quindi, un interesse concreto e attuale a ottenere un giudizio di esecuzione. Ma ciò non significa che la sua istanza andasse respinta. Andava invece dichiarata caduca (cfr. Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 22. ad art. 339). Al proposito la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
5. Relativamente agli oneri processuali, il Pretore ha ritenuto l'istante soccombente, di modo che ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 500.–, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1200.– per ripetibili. Il reclamante contesta tale dispositivo, chiedendo di addebitare tutti gli oneri processuali alla moglie o, quanto meno, di tenere conto della situazione al momento in cui è stata introdotta la domanda di esecuzione, divenuta senza interesse solo in pendenza di procedura.
a) Nella misura in cui l'interessato chiede di addebitare le spese giudiziarie di primo grado alla convenuta perché essa si rivela integralmente soccombente, la richiesta non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento del reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
b) Per il resto, come detto, il Pretore avrebbe dovuto stralciare il procedimento dal ruolo perché la causa era divenuta senza oggetto (art. 242 CPC). Avrebbe dovuto perciò ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine avrebbe dovuto considerare, segnatamente, quale parte avesse provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte era all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c con rinvii). In concreto è vero che al momento in cui si è rivolto al Pretore, il 25 ago-sto 2020, RE 1 non poteva esercitare debitamente il diritto di visita previsto nella decisione del 30 luglio 2020. Non solo però per responsabilità della moglie, la quale per sapere dove egli si trovasse con i figli all'inizio di agosto 2020 in occasione di un diritto di visita ha dovuto addirittura far capo alla polizia. In seguito a ciò CO 1 ha adito il 12 agosto 2020 l'Autorità regionale di protezione per ottenere che il diritto di visita fosse sospeso o, quanto meno, esercitato sotto sorveglianza. Il reclamante non ha sollecitato l'Autorità di protezione a statuire, anche solo per respingere l'istanza. Ha adito il Pretore perché il diritto di visita fosse eseguito come se nulla fosse accaduto.
Nelle circostanze descritte appare arduo prevedere come il giudice dell'esecuzione avrebbe deciso allorché la procedura di esecuzione è stata introdotta. Anche perché in pendenza di una procedura di modifica delle relazioni personali davanti all'Autorità di protezione un'esecuzione forzata del diritto di visita poteva temporaneamente essere sospesa o finanche rifiutata per tenere conto del bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 in: FamPra.ch 2018 pag. 570; v. anche Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 699 n. 1073 e pag. 701 n. 1074). Se si considera poi che la procedura di esecuzione verteva su una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), tutto ponderato e visto l'esito incerto cui sarebbe andata incontro l'istanza di esecuzione appare legittimo suddividere equitativamente le spese processuali di primo grado a metà e di compensare le ripetibili. Il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.
6. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). RE 1 consegue una parziale modifica del riparto degli oneri processuali di prima sede, senza però ottenere la pronuncia di una decisione esecutiva. Si giustifica così che egli sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è dichiarata priva d'oggetto ed è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto il reclamo è respinto.
II. Le spese del reclamo, di fr. 800.–, sono poste per tre quarti a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).