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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2021.3330 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 luglio 2021 da
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CO 1 |
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contro |
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RE 1 |
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giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2021 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 marzo 2018, emanata in una causa di divorzio promossa da CO 1 nei confronti di RE 1 (entrambi del 1968), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disposto la liquidazione delle particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno, nel seguente modo (inc. DM.2013.150);
– al più presto mediante vendita all’asta pubblica con le modalità degli art. 229 segg. CO, con un piede d’asta minimo, per il primo incanto, di fr. 2 600 000.–;
– in caso d’insuccesso, vendita a una seconda asta pubblica, con un piede d’asta inferiore, concordato direttamente tra le parti, ritenuto che in caso di disaccordo lo stesso sarà pari al valore dei debiti gravanti gli immobili (oneri ipotecari, eventuali ipoteche legali, oneri LPP ecc.);
– gli incanti di cui ai punti che precedono saranno organizzati e diretti da un pubblico notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa, dallo scrivente Pretore;
– il ricavato della vendita, dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l’onorario del notaio, l’eventuale TUI, le eventuali provvigioni e il rimborso della LPP andrà suddiviso a metà tra i comproprietari.
B. I dispositivi che precedono non sono stati impugnati. Adita con appello dell'8 maggio 2018 da RE 1 riguardo ad altri dispositivi della sentenza di divorzio, mediante decisione del 6 luglio 2020 questa Camera ha stabilito quanto segue (inc. 11.2018.59):
5.5 In liquidazione dei rapporti di dare e avere AO 1 è condannato a versare ad AP 1 fr. 80 400.–, più interessi di mora al 5% dal 31 dicembre 1997 su fr. 60 000.– e dal 16 maggio 2013 su fr. 9900.–.
5.6 In liquidazione del regime dei beni AO 1 è condannato a versare ad AP 1 fr. 112 870.. Ad AP 1 è assegnata inoltre la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 16 maggio 2013, della polizza n. __________ intestata a AO 1 presso la P__________.
7. AO 1 è condannato a versare alla figlia A__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine della formazione universitaria.
Un ricorso in materia civile presentato da CO 1 il 14 settembre 2020 contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale federale nella misura in cui era ammissibile con sentenza 5A_764/2020 del 13 settembre 2021.
C. Il 21 luglio 2021 CO 1 si è rivolto al Pretore perché designasse un notaio incaricato di eseguire lo scioglimento della comproprietà sulle citate particelle n. 458 e 459. Statuendo il 7 ottobre 2021, il Pretore ha accolto l'istanza e ha così deciso:
L’avv. __________ C__________, __________, è designato quale notaio incaricato dell’organizzazione e della direzione dei pubblici incanti ai sensi del dispositivo n. 4 della sentenza 28 marzo 2018 (DM.2013.150), ovvero:
– al più presto mediante vendita all’asta pubblica con le modalità degli art. 229 segg. CO, con un piede d’asta minimo, per il primo incanto, di fr. 2 600 000.–;
– in caso d’insuccesso, vendita a una seconda asta pubblica, con un piede d’asta inferiore, concordato direttamente tra le parti, ritenuto che in caso di disaccordo lo stesso sarà pari al valore dei debiti gravanti gli immobili (oneri ipotecari, eventuali ipoteche legali, oneri LPP ecc.);
– il ricavato della vendita, dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l’onorario del notaio, l’eventuale TUI, le eventuali provvigioni e il rimborso della LPP andrà suddiviso a metà tra i comproprietari.
Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro la sentenza appena menzionata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2021 per ottenere che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati ”alla Pretura competente“ per nuovo giudizio. Subordinatamente essa chiede che dalla spettanza di CO 1 una volta eseguiti i pubblici incanti il notaio trattenga la somma di fr. 362 248.20 complessivi in garanzia della pretesa di lei in liquidazione dei rapporti di dare e avere (fr. 80 400.–), in garanzia degli interessi moratori al 5% dal 31 dicembre 1997 maturati su fr. 60 000.– (fr. 71 000.–), in garanzia degli interessi moratori al 5% dal 16 maggio 2013 maturati su fr. 9900.– (fr. 3609.40), in garanzia del suo credito in liquidazione del regime dei beni (fr. 112 870.–), oltre che per il riscatto della polizza assicurativa P__________ il 16 maggio 2013 (fr. 26 718.80), e in garanzia di contributi alimentari in favore della figlia dall'aprile del 2018 fino a oggi (fr. 67 650.–). Preliminarmente essa chiede che al reclamo sia conferito effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2021 CO 1 dichiara di “contestare totalmente la richiesta di rinvio della messa all'asta, idem che il ricorso abbia effetto sospensivo”.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione,
il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta l'8 ottobre 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 18 ottobre 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2. La reclamante contesta anzitutto la competenza per materia del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. A suo parere la nomina del notaio chiamato a realizzare la comproprietà sulle particelle n. 458 e 459 RFD è una questione “che nulla ha più a che vedere con il diritto di famiglia e che è stata trattata nella sentenza di divorzio per una questione di unità della materia”. Essa chiede perciò di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti “alla Pretura competente” per nuovo giudizio. Ora, a parte il fatto che nemmeno la reclamante indica quale sarebbe a mente sua “la Pretura competente”, la tesi è manifestamente infondata. Lo scioglimento delle comproprietà sulle particelle n. 458 e 459 RFD mediante vendita all'asta è stata pattuita dai coniugi stessi il 30 settembre 2013 all'udienza di conciliazione nella causa di divorzio. La spettanza di ognuno di loro è poi stata considerata nella liquidazione del regime dei beni matrimoniali e le modalità dell'incanto sono state fissate dal Pretore a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC nella sentenza del 28 marzo 2018 (sopra, lett. A). Pretendere in simili circostanze che il giudice del divorzio non sia più competente per nominare il notaio preposto all'esecuzione della vendita, notaio che il giudice medesimo si è riservato di designare in caso di disaccordo fra le parti, non è serio. Poco importa che nel frattempo la pronuncia del divorzio sia passata in giudicato. L'esecuzione dell'asta continua a essere retta dal diritto di famiglia che governa lo scioglimento delle comproprietà. Su questo punto il reclamo manca di consistenza.
3. In secondo luogo la reclamante reputa giustificato prescrivere
al notaio di far sì che l'immissione in possesso delle particelle n. 458 e 459 RFD avvenga non prima di sei mesi dall'avvenuta vendita, sia perché in tal modo lei sa quando sgomberare la casa sia perché altrimenti in caso di disaccordo le parti dovranno nuovamente rivolgersi al Pretore. Così argomentando, nondimeno, essa tenta di far passare per una semplice modalità d'esecuzione quella che in realtà è una condizione materiale supplementare per l'aggiudicazione dei beni, condizione che sarebbe stata da inserire – se mai – nel capitolato d'asta. E al giudice del divorzio RE 1 non pretende di avere proposto nulla del genere. L'impossibilità di entrare in possesso per sei mesi dei beni acquistati potrebbe distogliere del resto più di un interessato dal partecipare alla gara, influendo sull'esito dell'incanto. La condizione andava ponderata a suo tempo perciò dal giudice del divorzio e non può essere introdotta surrettiziamente adesso, al momento di eseguire la sentenza. Quanto al fatto che la reclamante debba sapere quando liberare l'immobile, essa sa fin d'ora che al momento in cui le particelle n. 458 e 459 RFD saranno aggiudicate al migliore offerente essa dovrà sgomberare lo stabile senza indugio. Non può dunque dirsi sorpresa in buona fede dagli eventi. Ne discende che al proposito il reclamo è destinato una volta ancora all'insuccesso.
4. Sostiene poi la reclamante che, impregiudicato quanto precede, il notaio va invitato a trattenere dalla spettanza di CO 1, una volta incassato il provento dell'asta, la somma di fr. 362 248.20 complessivi in garanzia della sua pretesa in liquidazione dei rapporti di dare e avere (fr. 80 400.–), in garanzia degli interessi
moratori al 5% dal 31 dicembre 1997 maturati su fr. 60 000.– (fr. 71 000.–), in garanzia degli interessi moratori al 5% dal 16 maggio 2013 maturati su fr. 9900.– (fr. 3609.40), in garanzia del suo credito in liquidazione del regime dei beni (fr. 112 870.–), oltre che per il valore di riscatto della polizza assicurativa P__________ il 16 maggio 2013 (fr. 26 718.80), e in garanzia di contributi alimentari per la figlia dall'aprile del 2018 fino a oggi (fr. 67 650.–). Essa adduce che qualora il marito ricevesse quanto gli compete in esecuzione dell'asta le sue pretese sarebbero a rischio, poiché la quota di comproprietà immobiliare di lui (in pratica l'unico suo attivo) è già gravata da pignoramenti.
Nelle osservazioni al reclamo CO 1 contesta “totalmente la richiesta di rinvio della messa all'asta”, ma “per quanto riguarda la cifra pretesa dall'ex moglie da trattenere direttamente dal notaio e poi rifusa all'ex moglie” – egli prosegue – “sono di principio d'accordo”, tranne per quel che è dei contributi alimentari in favore della figlia, maggiorenne sin dal 2 settembre 2017, tali contributi dovendo essere riscossi dalla figlia stessa e non dalla madre (memoriale, punto 3). Ciò premesso, CO 1 dichiara opporsi al reclamo, ma non a che il notaio trattenga in favore della convenuta la spettanza di lui derivante dalla vendita all'asta fino a concorrenza di fr. 294 598.20 (il complessivo di fr. 362 248.20 rivendicato dall'ex moglie, meno fr. 67 650.– per i contributi alimentari dovuti alla figlia maggiorenne). Di ciò va preso atto ai fini del presente giudizio. È vero inoltre che la convenuta non è legittimata a far valere in proprio nome contributi di mantenimento in favore della figlia maggiorenne (nemmeno se si riferissero al periodo della minore età: DTF 142 III 78). Infine va ricordato che l'importo trattenuto del notaio dipenderà dall'ammontare dell'incasso netto, dedotti gli oneri menzionati dal Pretore nella sentenza di divorzio (sopra, lett. A), giacché la convenuta non è una creditrice prioritaria rispetto ai titolari di altre pretese nei confronti di CO 1. Entro tali limiti il reclamo merita perciò accoglimento e la decisione impugnata va modificata.
5. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene causa parzialmente vinta nella misura in cui il notaio preposto all'esecuzione dell'asta va invitato a trattenere in favore di lei quanto spetta all'ex marito dalla vendita fino a concorrenza di fr. 294 598.20. Soccombe invece per la differenza di fr. 67 650.–, come pure sul postulato annullamento della decisione impugnata per difetto di competenza e sulla pretesa di consentire l'immissione in possesso delle particelle n. 458 e 459 RFD al migliore offerente non prima di sei mesi dall'aggiudicazione. Dal profilo equitativo si giustifica così di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno. L'indennità per ripetibili spettante alla convenuta, che ha presentato reclamo tramite un patrocinatore, va commisurata al grado di parziale vittoria. CO 1 non essendo rappresentato da un patrocinatore, non risultano infatti indennità da compensare (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020 consid. 7; sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con rinvio). Le spese e le ripetibili di primo grado seguono identica sorte.
6. L'emanazione dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF nella prospettiva di un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così completato (ultimo capoverso):
– il notaio __________ C__________ è invitato a trattenere in favore RE 1 quanto spetterà a CO 1 dalla vendita all'asta delle particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, fino a concorrenza di fr. 294 598.20. L'importo effettivo andrà definito in base al provento netto dei pubblici incanti.
Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato inoltre come segue:
Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare da CO 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. CO 1 rifonderà ad RE 1 un'indennità di fr. 750.– per ripetibili ridotte.
Per il resto il reclamo è respinto.
2. Le spese del reclamo di fr. 1000.–, da anticipare da RE 1, sono poste per metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà a carico di CO 1, che rifonderà ad RE 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
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– avv. – – avv. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).