Incarto n.
11.2021.13

Lugano

19 gennaio 2023/jh                                                           

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

Gaggini

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2016.164 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 luglio 2016 da

 

 

 AO 1 ora in

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv. . PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 1° febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 dicembre 2020

 

e sull'appello incidentale dell'11 maggio 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1973) e AO 1 (1968) si sono sposati nel Comune di __________ il 27 luglio 2000. Dal matrimonio è nata E__________, il 25 giugno 2004. Il marito è consulente aziendale e finanziario per la A__________, __________. Impiegata di commercio, durante la vita in comune la moglie ha lavorato a metà tempo per la __________ SA di __________. I coniugi si sono separati nell'estate del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 652 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2013 da AO 1 davanti al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, è terminata con un accordo omologato il 10 dicembre 2014 in virtù del quale E__________ è stata affidata alla madre, cui è stata attribuita l'abitazione coniugale, AO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.– mensili fino al 31 dicembre 2014, ridotti in seguito a fr. 2750.– mensili, e un contributo per la figlia di fr. 1800.– mensili (assegni familiari non compresi). Il marito ha assunto inoltre l'ammortamento indiretto del debito ipotecario acceso sull'abitazione familiare, mentre la moglie si è fatta carico degli interessi ipotecari e delle spese ordinarie gravanti il medesi­mo (inc. SO.2013.4901). Il 1° febbraio 2017 AP 1 ha locato un appartamento a __________ e il 9 febbraio successivo AO 1 ha cominciato a lavorare a metà tempo per l'impresa T__________ SA di __________.

 

                                  C.   Nel frattempo, il 22 luglio 2016, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento di E__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, e offrendo un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 1753.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 2015.– mensili fino alla maggiore età. In esito alla liquidazione del regime matrimoniale egli ha rivendicato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante vendita a trattative private con suddivisione del ricavo a metà, la restituzione da parte della moglie di fr. 34 475.– che questa avrebbe prelevato senza giustificazione dal conto bancario intestato ai coniugi, il rimborso della metà dell'ammortamento indiretto annuo di fr. 5100.– a decorrere dal gennaio del 2015 e, qualora l'abitazione coniugale non fosse stata venduta entro il 31 dicembre 2017, la metà delle imposte arretrate sino al 31 dicembre 2013. Infine egli ha postulato la divisione a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio (inc. DM.2016.164). Contestualmente egli ha sollecitato in via cautelare – già inaudita parte – la soppressione del contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, la riduzione di tale contributo a fr. 1344.– mensili e di quello per la figlia a fr. 860.– mensili (assegni familiari non compresi). Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare” (inc. CA. 2016.279).

                                  D.   All'udienza del 28 settembre 2016, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio e per il contraddittorio cautelare, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, sull'affidamento della figlia alla madre con il più ampio diritto alle relazioni personali paterne, sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale, su un contributo alimentare per E__________ di fr. 2015.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età e sulla divisione a metà degli averi previdenziali. Le parti non si sono intese per contro sullo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale, né sulla liquidazione del regime dei beni, né sul contributo alimentare per la moglie, né sulla ripartizione delle spese giudiziarie. Il marito ha contestualmente ritirato l'istanza cautelare, che è stata stralciata dal ruolo. Il Pretore ha assegnato infine a AO 1 un termine per motivare la petizione. Scaduto infruttuoso il termine, il 13 dicembre 2016 egli ha assegnato un termi­ne alla moglie per presentare il memoriale di risposta.

 

                                  E.   Il 30 marzo 2017 AP 1 ha adito a sua volta il Pretore per ottenere l'aumento in via cautelare del contributo alimentare per sé a fr. 1874.60 mensili e di quello per la figlia a fr. 3759.85 mensili o, quanto meno, a complessivi fr. 5634.45 mensili, assegni familiari non compresi (inc. CA.2017.99). Nella sua risposta di merito del 2 maggio 2017 essa ha poi postulato un contributo alimentare per la figlia di fr. 3781.15 mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, e uno di fr. 1721.30 mensili fino al termine di un'adeguata formazione, come pure un contributo per sé di fr. 1904.– mensili fino alla maggiore età della figlia, di fr. 3963.85 mensili fino al termine della formazione adeguata di quest'ultima e di fr. 4439.15 mensili vita natural durante. Essa ha rivendicato altresì un diritto di abitazione sull'alloggio coniugale fino al 25 giugno 2029, mentre allo scadere di tale diritto si sarebbe sciolta la comproprietà immobiliare mediante vendita e divisione a metà del ricavo netto. Infine la convenuta ha instato per il pagamento di fr. 163 102.75 con interessi in liquidazione del regime dei beni.

 

                                  F.   All'udienza del 18 maggio 2017, indetta per le prime arringhe e per il contradditorio cautelare, AP 1 ha ridotto la sua pretesa cautelare, limitandosi a postulare un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3534.40 mensili. Il marito ha proposto di respingere l'istanza. Per quanto attiene alla causa di merito, con replica prodotta seduta stante AO 1 ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste, salvo modificare il contributo alimentare offerto per la figlia in fr. 3052.75 mensili fino al 16° compleanno, assegni familiari non compresi, e in
fr. 1379.75 mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, precisando in fr. 19 511.– l'importo prete­so dalla moglie per imposte arretrate. Egli si è opposto altresì al diritto di abitazione postulato dalla moglie, ribaden­do la sua richiesta di sciogliere la comproprietà. Il Pretore ha così assegna­to alla moglie un termine per presentare la duplica e ha rinviato le prime arringhe.

 

                                  G.   Con decreto cautelare del 20 giugno 2017 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 e ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per lei di fr. 3396.– mensili dal 1° aprile 2017. Un appello presentato il 3 luglio 2017 da AO 1 contro tale decreto è stato respinto con sentenza del 27 novembre 2018 da questa Camera, che ha confermato il decreto cautelare (inc. 11.2017.66).

 

                                  H.   Il 4 settembre 2017 la moglie ha presentato il memoriale di duplica in cui ha adeguato le sue pretese, aumentando il contributo alimentare rivendicato per sé a fr. 2474.– mensili fino alla maggiore età della figlia, a fr. 4534.– mensili dalla maggiore età al termine della formazione adeguata di quest'ultima e a fr. 5009.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Inoltre essa ha aumentato la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale a fr. 243 137.– con interessi. Su richiesta dei coniugi, il Pretore ha sospeso il 24 novembre 2017 la procedura per trattative.

 

                                    I.   Riattivata la causa il 5 febbraio 2018, alle prime arringhe del 12 aprile 2018 le parti si sono riconfermate nelle loro domande e hanno notificato le prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante. Nel corso della stessa l'arch. __________ __________ è stato chiamato a rilasciare una perizia sul valore venale dell'immobile a __________. Il 16 gennaio 2020 il Pretore ha sentito la figlia E__________ e il 27 gennaio successivo i medici curanti della moglie. A quest'ultima udienza, indetta per le audizioni testimoniali e le arringhe finali, i coniugi hanno chiesto di lasciare loro tempo per valutare la possibilità di raggiungere un accordo, rinunciando alle arringhe finali in favore di conclusioni scritte. Essi si sono visti assegnare così un termine fino al 2 mar­zo 2020 per comunicare l'esito delle discussioni. Decorso infruttuoso il termi­ne, il Pretore ha assegnato ai coniugi il 13 marzo 2020 un nuovo termi­ne per inoltrare i memoriali conclusivi.

 

                                  L.   Nel suo memoriale conclusivo del 18 maggio 2020 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, salvo aggiornare i contributi alimentari proposti per la figlia a fr. 3393.85 mensili (assegni familiari e contributo di accudimento compresi) fino al 16° compleanno e a fr. 1840.– mensili fino alla maggiore età o al termine di “una prima formazione adegua­ta” (assegni familiari compresi).  Egli ha rivendicato altresì fr. 59 375.55 in liquidazione del regime dei beni e il pagamento di metà dell'ammortamento indiretto, pari a fr. 2550.– annui dal 1° gennaio 2020 fino al giorno della vendi­ta del fondo.

 

                                         Nel suo allegato conclusivo del 4 maggio 2020 AP 1 ha modificato in parte le proprie richieste, postulando un contributo alimentare di fr. 2015.– mensili per la figlia fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, e uno per sé di fr. 5859.– mensili fino alla maggiore età di E__________, ridotto a fr. 5709.– mensili dopo di allora. Inoltre essa ha ridotto la pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr. 162 938.25 con interessi, precisando le modalità per lo scioglimento della comproprietà

                                         immobiliare nel senso di fissare un prezzo di vendita minimo di fr. 1 250 000.–, pari al valore venale stimato dal perito, e riconfermandosi per il resto nelle proprie domande.

 

                                   M.   Statuendo con sentenza del 18 dicembre 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolato gli effetti come segue:

                                         –   affidamento della figlia E__________ alla madre con autorità parentale congiunta;

                                         –   “ampio diritto alle relazioni personali” tra padre e figlia, da concordare direttamente tra genitori, con regolamentazione mini­ma in caso di disaccordo;

                                         –   scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale differito al 30 giugno 2023; in seguito, vendita del fondo a trattative private per almeno fr. 1 250 000.– con suddivisione del ricavo netto a metà, ogni coniuge facendosi carico del rimborso alla cassa pensione del proprio prelievo anticipato, mentre i debiti gravanti la quota di comproprietà del marito restano a carico di quest'ultimo;

                                         –   iscrizione di un diritto d'abitazione in favore di AP 1 fino al 30 giugno 2023 sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________, con obbligo per la medesima di assumere gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione;

                                         –   liquidazione del regime dei beni nel senso che ogni coniuge rimane proprietario di quanto in suo possesso, con obbligo per AO 1 di versare alla moglie una liquidazione di fr. 106 477.50 con interessi del 5%;

                                            suddivisione del “secondo pilastro” a metà “come di legge” e trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per determinare il capitale soggetto a divisione;

                                         –   condanna di AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili finché la figlia percepirà un contributo alimentare e di fr. 2050.– mensili da allora in poi, fino al pensionamento della beneficiaria;

                                         –   condanna di AO 1 a versare un contributo alimentare per la figlia E__________ di fr. 1590.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale, assegni familiari non compresi.

                                         Le spese processuali di fr. 15 000.– sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  N.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder differire lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al termine del liceo da parte della figlia E__________ o, in subordine, fino al 30 giugno 2024, con costituzione di un diritto di abitazione in suo favore nei medesimi termini dietro assunzione, da parte sua, dell'intero onere ipotecario e dei costi di manutenzione ordinaria. Essa postula inoltre il versamento di fr. 149 113.05 in liquidazione del regime dei beni e un contributo alimentare per sé di fr. 4151.55 mensili fino al proprio pensionamento. Per il calcolo preciso del contributo alimentare in favore di lei dopo il pensionamento essa chiede che la sentenza sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previa integrazione dell'istruttoria.

 

                                  O.   Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello o, in via subordinata, di obbligare la moglie ad assumere come indennità per la costituzione del diritto di abitazione anche la metà dell'ammortamento annuo relativo all'abitazione coniugale. Con appello incidentale egli chiede poi lo scioglimento immediato della comproprietà sull'abitazione coniugale con suddivisione del ricavo netto a metà e riduzione a fr. 40 048.80 di quanto dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni o, qualora tale importo non venisse riconosciuto, deduzione di fr. 19 000.– (la metà dell'importo di fr. 38 000.– di cui il debito ipotecario è diminuito con l'escussione della polizza vita data in garanzia) dalla quota del ricavo della moglie dalla vendita dell'abitazione coniugale.

 

                                         L'appellante sollecita inoltre la soppressione del contributo alimentare per la moglie o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 300.– mensili fino alla riscossione di contributi alimentari da parte della figlia e a fr. 150.– mensili dopo di allora fino al più tardi al pensionamento della moglie oppure, in via ancor più subordinata, a fr. 1400.– mensili o a fr. 1250.– mensili fino al pensionamento ove fosse confermata un'incapacità lucrativa del 50% che comporterebbe l'aggiunta al reddito ipotetico di fr. 1900.– di una rendita d'invalidità ipoteticapari ad almeno fr. 800.– mensili. AO 1 chiede infine che le spese processuali di primo grado siano poste per due terzi a carico della moglie. Con le osservazioni del 5 luglio 2021 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale.

 

                                  P.   Il 22 dicembre 2021 AP 1 ha comunicato a questa Camera che con decisione del 21 dicembre 2021 l'Ufficio assicurazione invalidità ha accertato un'incapacità lavorativa da parte sua del 100% dal 23 aprile 2019 e del 50% dal gennaio del 2021. Su tale base le è stata concessa una mezza rendita di invalidità con grado al 59% dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021. Il 3 gennaio 2022 AO 1 ha prodotto a sua volta una lettera 6 dicembre 2021 in cui Banca __________ di __________ confermerebbe l'escussione della citata polizza assicurativa G.__________. Il 10 gennaio 2022 la moglie ha contestato la produzione di quest'ultimo documento, ritenendolo inammissibile, così come le considerazioni del marito.

 

                                  Q.   Il 18 agosto 2022 AP 1 ha trasmesso a questa Camera una sentenza dell'11 agosto 2022 in cui Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quantificato in fr. 97 191.94 oltre interessi compensativi dal 22 luglio 2016 l'importo che l'istituto di previdenza del marito deve versare al suo, soggiungendo che in mancanza di un contratto previdenziale essa non avrà diritto ad alcuna rendita quando raggiungerà l'età pensionabile.

 

                                  R.   Il 23 settembre 2022 la giudice delegata della Camera ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni sul metodo di calcolo (“a due fasi”) per determinare i contributi alimentari nel diritto di famiglia. Mediante allegato del 27 ottobre 2022 AP 1 ha prodotto nuovi documenti e ha quantificato il contributo alimentare a suo favore in fr. 4226.40 mensili fino al dicembre del 2022 e in fr. 4071.65 mensili dopo di allora e quello a favore della figlia in fr. 1598.55 mensili fino al dicembre del 2022 e in fr. 1908.10 mensili dal gennaio del 2023, assegni familiari non compresi. Da parte sua AO 1 con un memoriale di quello stesso 27 ottobre 2022, dopo avere premesso che il contributo alimentare per E__________ non è stato impugnato, si è opposto – qualora fosse respinto il suo appello incidentale – al riconoscimento in favore della moglie della quota di eccedenza che risulterebbe dall'applicazione del nuovo metodo di calcolo del contributo alimentare. Il 3 novembre 2022 egli si è poi opposto all'assunzione di taluni documenti prodotti il 27 ottobre 2022 da AP 1.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione impugna­ta (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione del regime dei beni e dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 dicembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2021 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto il 1° febbraio 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato all'attore il 26 marzo 2021. Il termine di riscorso è rimasto sospeso tuttavia fino all'11 aprile 2021 (incluso) conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Inoltrato l'11 maggio 2021, ultimo giorno utile, sotto questo profilo anche tale rimedio giuridico è ammissibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude la pagella scolastica della figlia relativa al­l'anno scolastico 2019/2020 (con l'indicazione “non promossa” di E__________), un attestato 22 gennaio 2021 del Liceo cantonale di __________ che confermava la frequenza del primo anno di liceo da par­te della figlia, un certificato del premio inerente alla cassa malati di AP 1 per la copertura 2021 secondo la LAMal emesso il 5 ottobre 2020, una polizza d'assicurazione complementare concernente la stessa AP 1 della __________ Assicurazioni SA datata 7 ottobre 2020, una fattura del giardiniere “__________” B__________ __________ del 1° luglio 2020, una polizza di versamento per il leasing dell'automobile della moglie con scadenza 2 dicembre 2019 e una fattura 23 novembre 2020 dei premi 2021 dell'assicurazione stabili riferita all'abitazione coniugale. Con le osservazioni all'appello

                                         incidentale essa produce inoltre una “lettera di dimissione” del­l'Ospedale Civico di __________ del 27 giugno 2021 (doc. B delle osservazioni all'appello incidentale). AO 1 allega a sua volta alle proprie osservazioni e all'appello incidentale una lettera 6 aprile 2021 del patrocinatore della moglie (doc. I dell'appello incidentale) e una lettera 23 marzo 2021 della Banca __________ (doc. II dell'appello incidentale). Il 22 dicembre 2021 AP 1 ha fatto seguire la citata decisione 21 dicembre 2021 dell'Ufficio assicurazione invalidità e il 18 agosto 2022 la sentenza 11 agosto 2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni. AO 1 ha prodotto il 3 gennaio 2022 una lettera datata 6 dicembre 2021 della Banca __________ di __________. Con le sue osservazioni del 27 ottobre 2022 AP 1 ha trasmesso infine la fattura dell'11 maggio 2022 dell'__________ SA relativa alla fornitura di elettricità per il periodo 5 maggio 2021 al 26 aprile 2022, fatture del 28 ottobre 2022 e del 27 maggio 2021 della __________ e della __________, come pure una polizza della cassa malati __________ relativa alla figlia E__________ per il 2023.

 

                                         Ora, nella misura in cui sono successivi alla chiusura dell'istruttoria e alla presentazione dei memoriali conclusivi, i documenti elencati dianzi sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla rilevanza di simili documenti ai fini del giudizio, essa sarà esaminata in appresso, mentre la questione legata all'ammissibilità della lettera 6 aprile 2021 del patrocinatore della moglie può rimanere aperta, la stessa essendo ininfluente per la decisione.

 

                                   3.   Litigiosi rimangono, in questa sede, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale e la costituzione del diritto di abitazione, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie e le spese processuali di primo grado. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Altrettanto vale per il contributo alimentare in favore della figlia (fr. 1590.– oltre assegni familiari), che non è stato contestato e che, essendo E__________ divenuta maggiorenne in pendenza di appello, questa Camera non può rivedere d'ufficio. Ricordato ciò, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà e le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40/48 del 19 ottobre 2021 consid. 3). Non v'è ragione in concreto per procedere diversamente.

 

                                    I.   Sul diritto di abitazione e sullo scioglimento della

                                         comproprietà immobiliare

 

                                   4.   Per quanto concerne lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________, il Pretore ha accertato che le parti concordano sulla vendita dell'immobile a trattative private e sul riparto a metà dell'utile netto. Egli ha analizzato poi la possibilità di attribuire alla convenuta il diritto di abitazione da lei rivendicato fino al 26 giugno 2029 (25° complean­no della figlia). Visto che E__________, sedicenne, desiderava continuare a vivere nell'abitazione di __________ almeno fino al termine del liceo e vagliati gli argomenti prettamente economici evocati dal padre, il primo giudice ha ritenuto di concedere a AP 1 e alla figlia un diritto di abitazione fino alla presumibile conclusione degli studi liceali da parte di E__________, ovvero fino al 30 giugno 2023. Circa l'indennizzo spettante a AO 1, il Pretore ha accolto la proposta della moglie di assumere l'intero onere ipotecario e i costi della manutenzione ordinaria, considerato anche come su tale questione il marito fosse rimasto silente.

 

                                   5.   Nel suo appello AP 1 fa valere che E__________ non è stata promossa al secondo anno di liceo e chiede che il diritto di abitazione sia accordato fino al termine del liceo da parte della figlia, senza fissare scadenze, ma almeno fino al 30 giugno 2024, postulando negli stessi termini un differimento dello scioglimento della comproprietà. Nell'appello incidentale l'attore contesta il diritto di abitazione concesso alla moglie, chiedendo che la comproprietà sia sciolta senza indugio con la vendita immediata dell'immobile. Nelle osservazioni all'appello egli adduce che la dilazione sollecitata dalla convenuta non è nemmeno motivata, né è dato di sapere quando e se la figlia terminerà il liceo. Egli soggiunge inoltre che, fosse confermato il diritto di abitazione, la moglie sareb­be tenuta a coprire anche un indennizzo semestrale di fr. 1285.– per la metà dell'ammortamento dovuto dal 1° maggio 2021 fino alla vendita del fondo.

 

                                   6.   Per quanto attiene al diritto di abitazione, l'art. 121 cpv. 3 CC prevede che qualora l'alloggio familiare appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra parte un diritto di abita-zione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento, “quando lo giustifichi­no la presenza di figli o altri gravi motivi” (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare se un tale diritto sia giustificato, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (RtiD II-2015 n. 6c pag. 789 consid. 3d con rinvii). Identico principio è applicabile anche alle comproprietà fra coniugi (I CCA sentenza inc. 11.2017.15 del 14 novembre 2018 consid., 7 con rinvio; v. anche Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Basilea 2021, n. 312), come in concreto. Se soccorrono le premesse dell'art. 121 cpv. 1 CC, il diritto di abitazione è attribuito come misura transitoria per consentire al coniuge beneficiario di trovare un altro alloggio. È esclusa ad ogni modo l'assegnazione di un diritto di abitazione di lunga durata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 191 n. 224d e 224e).  

 

                                         a)   Il principio appena enunciato vale per figli minorenni. Non è chiaro invece se valga anche per maggiorenni (affermativi: Scyboz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 121, nota 22; Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de dé­sunion in: FamPra.ch 2009 pag. 348 e riferimenti; Breitschmid in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ª edizione, n. 2 ad art. 121 CC). Comunque sia, l'età dei figli concorre a determinare il loro grado di attaccamento all'abitazione familiare e l'esigenza di prossimità agli edifici scolastici o di formazione, giacché più grandi essi sono meno importante è tale legame (cfr.: I CCA, sentenza inc. 11.2017.15 del 14 novembre 2018 consid. 7a con rinvii). Oltre a quello dei figli, per ottenere un diritto di abitazione il coniuge richiedente può invocare interessi propri, legati in particolare alla sua salute, alla sua attività professionale, come pure alla sua situazione finanziaria o sociale (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., nota piè di pagina 531; Barrelet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 9 ad art. 121 CC con riferimenti; Scyboz, loc. cit.; Blaser/ Kohler-Vaudaux, loc. cit.), analogamente a quanto avviene per l'attribuzione dell'abitazione coniugale pendente causa giusta l'art. 176 CC (criteri: RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA, inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid. 11a).

 

                                         b)   Nel caso specifico la figlia E__________, divenuta maggiorenne in pendenza di appello, frequenta il liceo. Davanti al Pretore essa ha dichiarato di soffrire d'ansia, soprattutto per il timore di non ottenere buoni risultati scolastici, precisando che la permanenza nell'abitazione dove è cresciuta le garantirebbe maggiore sicurezza, così come vivere nello stesso Comune. Essa non dimostra però un peculiare attaccamento alla casa di __________ e l'ansia da lei dichiarata sembra essere dovuta non tanto alla necessità di un trasferimento, bensì al rischio di conseguire un insuccesso scolastico (com'è effettivamente avvenuto, non essendo essa stata promossa in seconda liceo), per tacere del fatto che ogni trasloco genera inevitabilmente una certa ansia. Quanto al fatto di non voler lasciare il Comune di __________, ciò non significa che E__________ debba necessariamente abitare nella frazione di __________, dove essa non risulta intrattenere particolari legami personali o affettivi. Ne segue che la figlia non consta poter vantare interessi prevalenti a quelli – in sé legittimi – del padre, il quale intende liquidare il regime dei beni matrimoniali e vendere la comproprietà. Seppure valesse anche per figli maggiorenni, l'art. 121 cpv. 1 CC non può dunque trovare applicazione a E__________.

 

                                         c)   Nemmeno AP 1 adduce un proprio interesse personale che potrebbe giustificare il diritto di abitazione litigioso, né gli atti processuali sono di aiuto al riguardo. Nel memoriale conclusivo essa aveva fatto valere che, data la situazione, incontrerebbe gravi difficoltà nel reperire un alloggio simile nella zona di __________ (pag. 13). Il tutto si esaurisce nondimeno in affermazioni, non essendo dato di sapere quante e quali ricerche essa avrebbe intrapreso. Tanto meno essa prospetta motivi di età, di salute o di natura professionale che giustificherebbero la necessità di rimanere nel quartiere di __________. In condizioni del genere non può esserle riconosciuto un diritto di abitazione nell'alloggio coniugale. Va ordinato così lo scioglimento della comproprie­tà sulla particella n. 652 RFD e a AP 1 dev'essere impartito un termine entro cui liberare lo stabile. Visto il considerevole numero di abitazioni vuote nel Cantone Ticino, città di __________ compresa, si può ragionevolmente pretendere che essa lasci la casa entro il 31 marzo 2023. La sentenza del Pretore va pertanto modificata di conseguenza.

 

                                   7.   Riguardo allo scioglimento della comproprietà immobiliare, il Pretore ha riepilogato i criteri applicabili, rilevando che le parti concordano di vendere il fondo a trattative private con suddivisione del ricavo a metà, mentre litigiose restano la fissazione di un valore minimo e le somme da porre in deduzione delle rispettive spettanze (sentenza impugnata, consid. 7.1). Per quanto attiene al prezzo di base, il primo giudice l'ha quantificato, come chie-deva la moglie, in fr. 1 250 000.–, conformemente alla stima del perito, mentre il marito era rimasto silente. In merito ai rispettivi anticipi previdenziali immessi nell'acquisto del fondo (fr. 57 730.– il marito, fr. 50 000.– la moglie), il Pretore li ha reintegrati nelle corrispondenti quote di comproprietà, come postulava AO 1. Quanto al pignoramento gravante la quota intestata al marito, il Pretore ha deciso che, trattandosi di oneri fiscali arretrati per il mantenimento corrente della famiglia che incombeva al marito, il relativo importo andrà dedotto dal ricavo della vendita della quo­ta gravata.

 

                                         a)   Nell'appello incidentale l'attore chiede che, qualora non fosse accolta la richiesta di porre a carico della moglie la metà del­l'ammortamento indiretto dal 1° gennaio 2015 nell'ambito del­la liquidazione del regime matrimoniale, dal ricavo della vendita immobiliare siano dedotti fr. 19 000.–, corrispondenti alla metà della somma di cui il debito ipotecario si sarebbe ridotto in seguito all'escussione della polizza G__________ (memoria­le, pag. 9). La richiesta non può essere accolta, già per il fatto che – come si vedrà oltre (consid. 10) – il marito non ha dimostrato l'asserita riduzione del debito ipotecario.

 

                                         b)   Nelle circostanze descritte lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 652 RFD andrà eseguita, come ha disposto il Pretore, mediante vendita del fondo a trattative private per almeno fr. 1 250 000.– con suddivisione del ricavo netto a metà, ogni coniuge facendosi carico del rimborso alla cassa pensione del proprio prelievo anticipato, mentre il debito gravante la quota di comproprietà del marito rimane a carico di lui. Fino al momento in cui lascerà l'abitazione, la moglie dovrà assumere da parte sua gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione e, in qualità di comproprietaria e debitrice solidale, un mezzo del pagamento dell'ammortamento diretto (art. 646 cpv. 3 CC). Anche al proposito la sentenza del Pretore va riformata nel senso che, oltre all'assunzione degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione, alla moglie andrà imputata (e dedotta dal contributo alimentare: sotto, consid. 20), la metà dell'ammortamento (fr. 214.– mensili). Dal momento in cui moglie e figlia lasceranno l'abitazione familiare e fino al momento della vendita effettiva, i coniugi dovranno suddividere tutte le spese relative all'alloggio (interessi ipotecari, ammortamento, manutenzione ordinaria) in ragione di metà ciascuno, secondo le regole sulla comproprietà.

 

                                   II.   Sulla liquidazione del regime dei beni

 

                                   8.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rammentato che i coniugi hanno acquistato la particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________, il 25 aprile 2003 in ragione di metà ciascuno. Il fondo, che come detto ha un valore peritale di fr. 1 250 000.–, è stato comperato grazie a un anticipo dall'avere previdenziale del marito di fr. 57 730.–, a un anticipo dall'avere previdenziale della moglie di fr. 50 000.– e a denaro della madre della moglie stessa, donato a quest'ultima a titolo di anticipo ereditario di fr. 50 000.–. Ne ha desunto, il primo giudice, che la quota di comproprietà di AP 1 costituisce un bene proprio di lei, mentre quel­la del marito va inserita negli acquisti di lui. Il Pretore ha poi accertato che la compravendita del fondo e la costruzione della casa con i finanziamenti appena citati e l'accensione di un credito ipotecario di fr. 730 000.– sono costati complessivamente fr. 887 730.– (sentenza impugnata, consid. 9.1).

 

                                   9.   Circa la partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), nella senten­za impugnata il primo giudice ha accertato che AP 1 non ha preteso la restituzione della somma investita, ma si è limitata a chiedere la partecipazione al maggior valore generato dai suoi beni propri. Pertanto le ha riconosciuto solo il plusvalore calcolato in fr. 10 246.30 (recte: fr. 10 234.15; 5.65% di fr. 181 135.– [fr. 1 250 000.– meno fr. 887 730.–, diviso due]: consid. 9.2). Nell'appello la convenuta rivendica l'intera somma di fr. 42 613.65, come in prima sede, somma che ‒ essa fa valere ‒ è composta del credito iniziale e del plusvalore. In effetti, a ragione essa sostiene di avere indicato negli allegati preliminari l'importo di fr. 42 613.65 sicco­me comprensivo del credito iniziale (fr. 30 000.–) e del plusvalore (memoriale conclusivo, pag. 15). Essa non si è limitata quindi a rivendicare la partecipazione al plusvalore generato dai suoi beni propri. AO 1 eccepisce che la cifra in discussione non è quella chiesta dalla moglie, ma non contesta il maggior valore quantificato dal Pretore in fr. 10 246.30 (recte: fr. 10 234.15). Alla convenuta va quindi riconosciuto il plusvalore calcolato in fr. 10 246.30 (recte: fr. 10 234.15), più il credito iniziale di fr. 25 000.– (e non di fr. 30 000.–, il primo giudice non avendo riconosciuto la donazione mista di una zia), per un totale di fr. 35 234.– (arrotondati).

 

                                10.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la pretesa del marito volta a ottenere la restituzione di metà dell'ammortamento indiretto dal 1° gennaio 2015 per fr. 5100.– annui fino alla vendita dell'immobile, poiché il debito concerne lui soltanto (consid. 9.3). Nell'appello incidentale AO 1, vista l'escussione della polizza G__________ della A__________ SA per fr. 38 000.– (doc. U, pag. 4 e documento datato 6 dicembre 2021 prodotto il 3 gennaio 2022) e la conseguente riduzione del debito ipotecario per tale importo, che andrà a beneficio anche della moglie al momento della vendita del fondo, chie­de che costei partecipi al pagamento dell'ammortamento, come egli ha chiesto in prima sede, per fr. 15 300.– fino al 1° maggio 2021. In realtà dalla documentazione prodotta in appello nulla risulta circa l'asserita riduzione del debito ipotecario. La banca si è limitata a prospettare alternativamente un ammortamento straordinario di fr. 38 000.– oppure l'escussione della polizza assicurativa G__________ (doc. II). Questa è stata ritornata al marito il 18 agosto 2021, previa cancellazione dei diritti sulla stessa contestualmente alla modifica del piano di ammortamen­to, passato da indiretto a diretto (lettera 6 dicembre 2021 della Banca __________, prodotta il 3 gennaio 2022). La pretesa dell'attore non si rivela di conseguenza sufficientemente documentata e su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

 

                                11.   AP 1 contesta altresì la decisione del primo giudice di non considerare negli acquisti del marito il valore di riscatto di tre polizze assicurative, di cui essa rivendica la metà. Le tre polizze vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Il Pretore non ha riconosciuto la pretesa della moglie fondata sulla polizza della __________ Vita n. __________ (doc. U, pag. 5 seg.), ritendendola tardiva poiché formulata solo nel memoriale conclusivo, mentre essa avreb­be potuto integrarla nel proprio scritto del 6 novembre 2018, quan­do ha aggiornato le richieste di giudizio. L'appellante reitera la pretesa, facendo valere che nella lettera del 6 novembre 2018 essa lamentava come il marito avesse prodotto in corso di causa i dati relativi alle proprie assicurazioni del “terzo pilastro” e i rispettivi valori di riscatto a spizzichi e bocconi. Ora, il doc. U è stato prodotto dal marito con lettera del 14 maggio 2018, unitamente ad altre polizze assicurative, e il Pretore ha assunto agli atti tali documenti con ordinanza del 17 maggio 2018. In una lettera del 18 maggio 2018 la convenuta ha espresso le proprie lamentele, censurando la mancanza dei valori di riscatto delle polizze. Il Pretore ha accertato nondimeno che con successiva lettera del 6 novembre 2018 essa non ha adeguato le proprie richieste di giudizio, pur avendone i dati. Il doc. U attesta infatti un valore di riscatto della citata polizza per fr. 10 705.–, cifra che la moglie ha poi rivendicato nel memoriale conclusivo indicando proprio il doc. U come riferimento (memoriale, pag. 14). Con tale accertamento l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.

 

                                         b)   Nel calcolo degli acquisti del marito il Pretore non ha computato la polizza di previdenza vincolata pilastro 3a G__________ della A__________ SA (doc. U, pag. 4), data in pegno quale ammortamento indiretto per l'immobile di __________, sicché il contraente avrebbe potuto disporne liberamente. L'appellan­te contesta quest'ultimo accertamento, indicando come la polizza non abbia una clausola beneficiaria irrevocabile a terzi, ma sia una polizza assicurativa 3a che al momento della scadenza del debito ipotecario sarà a libera disposizione dell'interessato. Sta di fatto che il giorno della presentazione della petizione la polizza era costituta in pegno in garanzia del mutuo ipotecario. Ceduta a terzi (la banca), essa non rientrava nel regime matrimoniale, poiché a quel momento il marito non ne poteva disporre. A prescindere dalla motivazione, nel risultato la decisione del Pretore non è quindi censurabile.

                                               

                                         c)   Per quanto si riferisce alla polizza sulla vita della __________ Assicurazioni n. __________ intestata al marito, ma di cui risulta essere beneficiaria la figlia (doc. DD), l'appellante si limita a contestazioni meramente generiche. Non motivato a sufficienza (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela una volta ancora inammissibile.

 

                                12.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la richiesta del marito intesa alla rifusione di fr. 34 475.–, pari alla metà degli averi che la moglie avrebbe prelevato poco dopo la separazione da un conto intestato ai coniugi (doc. H). Il primo giudice ha ritenuto che il marito non avesse indicato su quale base fondasse la pretesa e non ha dimostrato che la moglie avesse elargito liberalità senza il suo consenso, giustificando i prelievi con l'esigenza di far fronte a debiti della carta di credito e di imposta (consid. 11). Nell'appello incidentale AO 1 sostiene che chiedere ad un coniuge di dimostrare che uso abbia fatto l'altro coniuge di averi prelevati dai conti comuni è una prova pressoché impossibile” e che spettava alla moglie dimostrare l'uso del denaro prelevato. Ciò non basta tuttavia per ottenere quanto preteso. Incombe al coniuge che fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la sussistenza dei beni invocati al momento dello scioglimento del regime (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_326/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 3.2.2). Spettava così all'attore provare che la moglie ha elargito liberalità senza il suo consenso nei cinque anni precedenti (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o che le alienazioni sono avvenute con l'intenzio­ne di sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC; v. I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 7). Nella fattispecie i coniugi avevano convenuto che l'interessata si sarebbe occupata delle questioni amministrative e dei pagamenti familiari, la medesima dichiarando da parte sua che i prelevamenti erano destinati a coprire le spese della famiglia (verbale del 10 dicembre 2014, doc. C). L'attore non pretende che ciò non sia vero. In simili condizioni non risulta che la moglie abbia usato indebitamente tali importi né che abbia agito per sminuire la partecipazione del marito agli acquisti. Su questo punto l'appello incidentale manca di consistenza.

 

                                13.   Dagli acquisti del marito il primo giudice ha dedotto l'importo di fr. 19 023.65, pari al debito fiscale residuo dei coniugi (consid. 12). AP 1 obietta che davanti al Pretore il marito ha chiesto solo il rimborso di fr. 19 511.80, pari alla metà delle imposte arretrate dovute prima della separazione, senza pretendere la deduzione della somma dai propri acquisti. Nelle osservazioni all'appello e nell'appello incidentale l'attore è rimasto silente al riguardo. Ed effettivamente nel memoriale conclusivo il marito ha chiesto il mero rimborso delle imposte arretrate dovute prima della separazione, senza esigere la deduzione del debito fiscale residuo dai propri acquisti (pag. 7). Il Pretore ha dunque statuito oltre le conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'appello risulta provvisto perciò di buon diritto.

 

                                14.   In definitiva gli acquisti del marito ammontano a fr. 266 647.60 (fr. 260 000.– di comproprietà immobiliare, più fr. 3352.80 dalla polizza __________ Vita, più fr. 3294.80 dalla polizza Rendita). Tale massa è gravata da un debito complessivo di fr. 92 964.– (fr. 57 730.– per l'anticipo LPP e fr. 35 234.– per un credito giusta l'art. 206 CC), onde un attivo di fr. 173 683.60. Ciò posto, alla moglie spettano fr. 86 841.80, più fr. 35 234.– (sopra, consid. 9), più fr. 2157.40 (spese straordinarie relative alla figlia: consid. 14 della sentenza impugnata, non contestate), più fr. 4250.– (contributi alimentari arretrati: consid. 16 della sentenza impugnata, non contestati), per un totale di fr. 128 484.– (arrotondati).

 

                                  III.   Sul contributo alimentare per la moglie

 

                                15.   Per determinare il contributo di mantenimento in favore di AP 1 il Pretore ha accertato anzitutto il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1480.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo della madre e deducendo gli assegni familiari (vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 125.–, alloggio pari a un terzo di quello della madre fr. 530.– [doc. 45], premio della cas­sa malati fr. 115.–, costi della salute fr. 185.–, telefono e internet fr. 65.–, tempo libero fr. 360.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–), mentre ha scartato l'ipotesi di un contributo di accudimento, E__________ avendo già compiuto 16 anni. Dato tuttavia che nel memoriale conclusivo il padre offriva un contributo alimentare per la figlia di fr. 1840.– mensili (assegni familiari compresi), il Pretore ha fissato il contributo alimentare per E__________ in tale cifra (sentenza impugnata, consid. 19).

 

                                         Ciò posto, il primo giudice ha esaminato la questione del contributo alimentare per la moglie, ravvisando nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12 anni) dal quale è nata una figlia, di modo che AP 1 ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunio­ne domestica. Il Pretore ha escluso nondimeno la suddivisione di un'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, poiché la moglie non ha provato il tenore di vita raggiunto in costanza di matrimonio, limitandosi a esporre il proprio fabbisogno attuale. Riguardo a quest'ultimo, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 4151.55 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 1066.90 [già dedotta le quota per il costo dell'alloggio compresa nel fabbisogno in denaro di E__________], premio della cassa malati fr. 540.35, elettricità fr. 243.50, acqua potabile fr. 29.–, uso delle canalizzazioni fr. 6.50, assicurazione stabili fr. 76.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 103.30, imposta di circolazione fr. 24.10, leasing dell'automobile fr. 231.50, assicurazione RC privata e del­l'economia domestica fr. 40.10, imposte fr. 440.20). A AP 1 il Pretore ha imputato poi un reddito di fr. 1950.– mensili per un'attività al 50%, onde un ammanco di fr. 2200.– mensili (arrotondati). Egli ha ritenuto pertanto di fissare il contributo alimentare di conseguenza, deducendo nondimeno fr. 150.– mensili dopo la fine del diritto di E__________ al contributo alimentare, il minimo esistenziale del diritto esecutivo della convenuta riducendosi dopo di allora da fr. 1350.‒ a fr. 1200.‒ mensili.

 

                                          Quanto all'attore, il primo giudice ne ha calcolato il reddito medio in fr. 10 317.30 mensili netti (assegni familiari compresi) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3539.25 mensili (recte: fr. 3537.55) così composto: metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo siccome convivente fr. 850.–, pigione fr. 1075.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 251.85, assicurazione RC automobile fr. 72.70, imposta di circolazione fr. 35.–, protezione giuridica fr. 21.70, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 12.–, ammortamento indiretto fr. 423.30, “terzo pilastro” fr. 296.–, imposte fr. 400.–). Ne ha concluso, il Pretore, che con un margine disponibile di fr. 6778.05 (recte: fr. 6779.75) mensili il marito è in grado di erogare i contributi alimentari fissati per la moglie (fr. 2200.– mensili) e la figlia (fr. 1840.– mensili).

 

                                          Per quel che attiene infine alla durata del contributo alimentare, il Pretore ha constatato che la moglie postulava un contributo alimentare vita natural durante nei suoi allegati di risposta e di duplica, ma non nel memoriale conclusivo. Ha limitato pertanto il contributo alimentare al pensionamento di lei, considerato inoltre che spettava a quest'ultima raccogliere i dati necessari per accertare la propria situazione dopo di allora.

 

                                16.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimen­ti). Al proposito basti ricordare che se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

 

a)     Riguardo al criterio da adottare per il calcolo dei contributi alimentari dopo il divorzio, in tre sentenze recenti, in parte successive alla decisione del Pretore, il Tribunale federale ha deciso che applicabile a livello svizzero per il calcolo di un contributo alimentare è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza con i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 301).

 

                                         b)   Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei mini­mi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti del­l'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). Il mini­mo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).

 

                                               A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del dirit­to di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4a).

 

                                17.   Dovendosi applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre accertare perciò i redditi di entrambi i coniugi e definire il rispettivo fabbisogno minimo secondo i criteri testé illustrati. Relativamente ai redditi, quello del marito, accertato dal Pretore in fr. 10 317.30 mensili, non è contestato. Esso va tuttavia calcolato al netto degli assegni familiari, ovvero in fr. 10 067.30. Circa il guadagno della moglie, il Pretore ha imputato a quest'ultima un reddito ipotetico di fr. 1950.– mensili per un'attività al 50%. In pendenza di appello AP 1 ha trasmesso a questa Camera una decisione del 21 dicembre 2021 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino attesta un'incapacità lavorativa del 100% dal 23 aprile 2019 e del 50% dal gennaio del 2021. Sulla base di tali elementi essa ha ottenuto una mezza rendita di invalidità con grado al 59% dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021. Afferma di conseguenza che non le può essere imputato un reddito per un'attività lucrativa oltre il 50%. Nell'appello incidentale AO 1 chiede invece che sia imputato alla moglie un reddito per un'attività a tempo pieno di almeno fr. 3800.– mensili, non avendo costei provato di essere inabile al lavoro in modo permanente.

 

                                         a)   Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se il soggetto abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40/48 del 19 ottobre 2021 consid. 10a).

 

                                                Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una recente sentenza il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a cominciare dall'età, lo stato di salute del soggetto, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche DTF 147 III 258 consid. 3.4.4).

 

                                         b)   Nel caso in esame il Pretore ha accertato che la convenuta, di formazione impiegata di commercio, al momento della separazione avvenuta nel luglio del 2012 aveva 44 anni e lavorava al 50%. Negli anni successivi essa ha continuato a svolgere un'attività lucrativa a tempo parziale, salvo alcuni periodi di disoccupazione, mentre attualmente non lavora più per problemi di salute. Dalle audizioni testimoniali dei medici curanti il primo giudice non ha desunto tuttavia che problemi di salute risultino pregiudicare in modo permanente la capacità lucrativa di lei, ma ha concluso anzi da tali deposizioni che una ripresa graduale della capacità lucrativa è possibile, almeno a tempo parziale. Egli ha ascritto di conseguenza alla moglie un reddito ipotetico di fr. 1950.– mensili, fondato sull'ultimo guadagno conseguito, per un'attività al 50%.

 

                                         c)   Dalla nuova documentazione agli atti risulta ora che AP 1 ha percepito dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 una rendita AI di fr. 905.– mensili (in media) e che attualmen­te, con una capacità lucrativa del 50%, essa ha una potenzialità di guadagno residua di fr. 2570.– lordi mensili (fr. 30 835.05 lordi annui). Invocando tale documentazione il marito chiede perciò che le sia imputato tale introito e non solo fr. 1950.– mensili, come ha accertato il Pretore. La moglie eccepisce che tale argomentazione è tardiva perché non è stata allegata in prima sede, mentre nell'appello incidentale AO 1 non contesta il reddito imputatole dal Pretore, ma adduce unicamente che essa può esercitare un'attività lucrativa di oltre il 50%. L'obiezione è pertinente, nell'appello incidentale il marito non contestando il reddito stimato dal primo giudice, bensì il solo grado di occupazione. E gli atti documentano un'inabilità lavorativa del 50%. Nelle circostanze descritte non soccorrono motivi, in ultima analisi, per scostarsi della valutazione del Pretore, che ha accertato il reddito ipotetico in fr. 1950.– netti mensili.

 

                                         d)   Vista la situazione economica delle parti, i cui redditi sono sufficienti per finanziare il fabbisogno della famiglia, non si pone, per lo meno fino al pensionamento dei coniugi, la questione di sapere se costoro debbano essere tenuti ad attingere alla rispettiva sostanza (capitale che la moglie percepirà in liquidazione del regime matrimoniale e provento della vendita dell'abitazione coniugale). Per contro, quando fissa i contributi di mantenimento il giudice del divorzio considera anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del reddito da attività lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 5 luglio consid. 8.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). E in mancanza di dati oggettivi sul reddito da capitali questa Camera suole riferirsi, per costante giurisprudenza, al saggio previsto dall'art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), il quale ammonta attualmente all'1% (art. 12 lett. j OPP 2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.201.135 del 10 agosto 2022 consid. 12 con rinvii).

 

                                         e)   In concreto ogni coniuge recupererà verosimilmente dalla vendita dell'abitazione coniugale fr. 168 635.– (valore peritale della particella n. 652 RFD fr. 1 250 000.–, meno i passivi di fr. 887 730.– [v. sopra, consid. 8], meno le spese di realizzazione stimabili nel 2% del valore peritale, ossia fr. 25 000.–, diviso due [imposte e tassa sugli utili immobiliari non sono da contabilizzare perché vengono differite]). L'1% corrisponde dunque a fr. 1686.35 annui. L'importo di fr. 140.– mensili andrà aggiunto così ai redditi di entrambi i coniugi dopo la vendita dell'immobile. Il reddito del capitale che la moglie riceverà in liquidazione del regime matrimoniale (fr. 128 484.–: consid. 14) andrà parimenti aggiunto, nella misura di fr. 107.– mensili.

 

                                18.   In merito al proprio fabbisogno minimo, AP 1 chiede

                                         di portarlo da fr. 4151.55 a fr. 4517.55 mensili, riconoscendole fr. 60.50 mensili per la manutenzione della termopompa e fr. 133.35 mensili per la spesa del giardino (fattura del 1° luglio 2020 prodotta con l'appello). Essa chiede altresì di riconoscerle l'aumento del premio della cassa malati, passato a fr. 640.74 mensili (certificato 2021 della __________ e polizza assicurativa del __________ prodotti con l'appello), l'aumento del leasing dell'automobile, lievitato a fr. 299.75 mensili (polizza di versamento prodotta con l'appello) e l'aumento del premio per l'assicurazione stabili, passato a fr. 79.60 mensili (fattura del 23 novembre 2020 prodotta con l'appello). Con le osservazioni del 27 ottobre 2022, AP 1 quantifica poi il proprio fabbisogno minimo in fr. 5048.30 sulla scorta della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, in considerazione altresì dei maggiori costi dell'elettricità e delle spese di comunicazione (fatture 11 maggio 2022 dell'__________ SA, 28 ottobre 2022 della __________ e 27 maggio 2021 della __________).

                                       

                                         Intanto la riduzione da fr. 1350.‒ a fr. 1200.‒ mensili del minimo esistenziale del diritto esecutivo inserito nel fabbisogno della convenuta a partire dal momento in cui cessa “il diritto al contributo alimentare per la figlia” considerato dal Pretore non è contestato.

                                         Il costo dell'alloggio invece va rivalutato da fr. 1066.90 a fr. 1443.– mensili (interessi ipotecari fr. 1590.–, più la metà dell'ammortamen­to diretto di fr. 214.–: doc. II), la dottrina e la prassi di questa Camera relativa al metodo di calcolo “a due fasi” prevedendo di stimare nel 20% la quota da conteggiare nel fabbisogno in denaro di un figlio unico (I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022, consid. 12b; v. anche Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/ Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260). Vanno altresì aggiornati il premio della cassa malati di fr. 640.74, il premio del­l'assicurazione stabili di fr. 79.60, il leasing dell'automobile di fr. 299.75, il marito non essendosi confrontato con l'argomentazione del primo giudice circa il periodo determinante per il calcolo del fabbisogno (sentenza impugnata, consid. 20.3) e aggiunto un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione (fr. 150.– mensili). Inoltre vanno considerate le spese per la manutenzione del giardino di fr. 133.35, per la termopompa di fr. 60.50 (che il marito non contesta in appello) e il costo per l'elettricità di fr. 312.50 (correlato alla termopompa: sentenza impugnata, pag. 19) queste ultime tuttavia solo fino al 31 marzo 2023, le stesse non essendo in seguito più giustificate o essendo già comprese nel minimo esistenziale. Gli interessi ipotecari (fr. 1590.–), l'ammortamento diretto (fr. 428.–), il premio dell'assicurazione stabili (fr. 79.60) e la tassa per le canalizzazioni (fr. 6.50) devono invece essere posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno (fr. 1052.–) e inseriti nei rispettivi fabbisogni minimi dal 1° aprile 2023, fino alla vendita della casa. Parimenti, dal 1° aprile 2023, in assenza di allegazioni al riguardo, può essere ragionevolmente riconosciuto nel fabbisogno della moglie un importo di fr. 1600.– mensili per i costi dell'alloggio (pigione circa fr. 1800.– stimata in base ad annunci di appartamenti di 3.5 locali nel quartiere di __________ [www.homegate.ch/affittare] più fr. 200.– di spese accessorie [tenuto conto che l'abitazio­ne coniugale era 4.5 locali più giardino], meno la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia).

                                         Per concludere, il fabbisogno minimo “allargato” di AP 1 va calcolato in fr. 5113.– (arrotondati) mensili fino al 31 marzo 2023, in fr. 5729.– (arrotondati) mensili fino alla vendita della casa e in fr. 4677.– (arrotondati) mensili dalla vendita della casa in poi. Queste ultime due poste andranno aumentate al termine della formazione adeguata di E__________ di fr. 250.– (il maggior onere legato ai costi abitativi di fr. 400.– [20% di fr. 2000.–] e la diminuzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 150.–, come si è visto).

 

                                19.   Per quanto concerne il fabbisogno minimo del marito, l'importo calcolato dal Pretore in fr. 3539.25 (recte: fr. 3538.– arrotondati) non è sostanzialmente contestato alle parti, se non in relazione alla posta dell'ammortamento indiretto di fr. 423.50 messa in discussione dalla moglie (appello, pag. 15). A esso va aggiunto il forfait per le spe­se di telefonia e di comunicazione (fr. 150.– mensili) e metà dell'ammortamento (che nel frattempo è passato da indiretto a diretto) di fr. 214.– fino al 31 marzo 2023 (consid. 7b) con il conseguente stralcio dell'importo originario di fr. 425.– considerato dal primo giudice. Il fabbisogno minimo del marito risulta quindi di fr. 3327.– mensili, mentre dal 1° aprile 2023 fino alla vendita del-l'abitazione coniugale andrà aumentato di fr. 1052.– mensili (metà degli oneri legati all'immobile) e fissato in fr. 4379.– mensili.

 

                                20.   Alla luce di quanto precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare, fermo restando che, maggiorenne, la figlia non partecipa al riparto dell'eccedenza (DTF 147 III 283 consid. 7.3; I CCA sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 3b):

 

                                         Finché madre e figlia occuperanno l'abitazione coniugale

                                         (31 marzo 2023 al più tardi)

                                         Reddito del marito                                                  fr. 10 067.‒  

                                         Reddito della moglie                                               fr.   2 057.‒ 

                                                                                                                     fr. 12 124.‒ mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.   3 327.‒      

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.   5 113.

                                                                                                                      fr.   8 440.‒ mensili

                                         Eccedenza                                                             fr.   3 684.‒ mensili

                                         ./. contributo alimentare per la figlia                         fr.   1 590.‒ mensili

                                         Eccedenza da dividere                                           fr.   2 094.‒ mensili

                                         Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.   1 047.‒ mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3327.‒ + fr. 1047.‒ =                                          fr.   4 374.‒ mensili,

                                              deve versare per la figlia: fr. 1 590.‒ mensili, assegni familiari non compresi   

                                         e deve versare per la moglie:

                                         fr. 5113.‒ + fr. 1047.‒ ./. fr. 2057.‒

                                         ./. fr. 214.‒ (consid. 7b) =                                        fr.   3 889.‒ mensili

                                         arrotondati a                                                          fr.   3 890.mensili

 

                                         Dal 1° aprile 2023 fino alla vendita dell'abitazione coniugale

a) Fino al termine della formazione adeguata da parte della figlia

                                         Reddito del marito                                                  fr. 10 067.‒  

                                         Reddito della moglie                                               fr.   2 057.‒ 

                                                                                                                     fr. 12 124.‒ mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.   4 379.‒      

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.   5 729.

                                                                                                                     fr. 10 108.‒ mensili

                                        

                                         Eccedenza                                                             fr.   2 016.‒ mensili

                                         ./. contributo alimentare per la figlia                         fr.   1 590.‒ mensili

                                          Eccedenza da dividere                                           fr.      426.‒ mensili

                                         Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.      213.‒ mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4379.‒ + fr. 213.‒ =                                            fr.   4 592.‒ mensili,     

                                              deve versare per la figlia: fr. 1590.‒ mensili, assegni familiari non compresi

                                         e deve versare per la moglie:

                                         fr. 5729.‒ + fr. 213.‒ ./. fr. 2057.‒ =                         fr.   3 885.‒ mensili.

                                        

b) Dal termine della formazione adeguata della figlia in poi

                                         Reddito del marito                                                  fr. 10 067.‒  

                                         Reddito della moglie                                               fr.   2 057.‒ 

                                                                                                                     fr. 12 124.‒ mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.   4 379.‒      

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.   5 979. (consid. 18)

                                                                                                                     fr. 10 358.‒ mensili

                                         Eccedenza da dividere                                           fr.   1 766.‒ mensili

                                         Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.      883.‒ mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4379.‒ + fr. 883.‒ =                                            fr.   5 262.‒ mensili

                                         e deve versare per la moglie:

                                         fr. 5979.‒ + fr. 883.‒ ./. fr. 2057.‒ =                         fr.   4 805.‒ mensili.

                                                                                 

                                        


 

                                         Dalla vendita dell'abitazione coniugale fino al pensionamento

a) Fino al termine della formazione adeguata da parte della figlia

                                         Reddito del marito                                                  fr. 10 207.‒ (consid. 17e)

                                         Reddito della moglie                                               fr.   2 197.‒ (consid. 17e)

                                                                                                                     fr. 12 404.‒ mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.   3 327.‒      

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.   4 677.

                                                                                                                     fr.   8 004.‒ mensili

                                        

                                         Eccedenza                                                             fr.   4 400.‒ mensili

                                         ./. contributo alimentare per la figlia                         fr.   1 590.‒ mensili

                                          Eccedenza da dividere                                           fr.   2 810.‒ mensili

                                         Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.   1 405.‒ mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3327.‒ + fr. 1405.‒ =                                          fr.   4 732.‒ mensili,     

                                              deve versare per la figlia fr. 1590.‒ mensili, assegni familiari non compresi

                                         e deve versare per la moglie:

                                         fr. 4677.‒ + fr. 1405.‒ ./. fr. 2197.‒ =                       fr.   3 885.‒ mensili.

                                        

                                         b) Dal termine della formazione adeguata della figlia in poi

                                         Reddito del marito                                                  fr. 10 207.‒ 

                                         Reddito della moglie                                               fr.   2 197.‒ 

                                                                                                                     fr. 12 404.‒ mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.   3 327.‒      

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.   4 927. (consid. 18)

                                                                                                                     fr.   8 254.‒ mensili

                                         Eccedenza da dividere                                           fr.   4 150.‒ mensili

                                         metà eccedenza                                                     fr.   2 075.‒ mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3327.‒ + fr. 2075.‒ =                                          fr.   5 402.‒ mensili

                                         e deve versare per la moglie:

                                         fr. 4927.‒ + fr. 2075.‒ ./. fr. 2197.‒ =                       fr.   4 805.‒ mensili.

                                          

                                         Ne discende che la moglie ha diritto a un contributo alimentare di fr. 3890.‒ mensili fino al 31 marzo 2023, di fr. 3885.‒ mensili dal 1° aprile 2023 fino alla vendita della casa (somma che aumenterebbe a fr. 4805.‒ qualora la figlia dovesse terminare in tale periodo una formazione appropriata) e di fr. 3885.‒ mensili dalla vendita della casa fino al di lei pensionamento (somma che aumenterà a fr. 4805.‒ mensili il giorno in cui la figlia avrà concluso una formazione appropriata).

                                      

                                21.   Quanto alla durata del contributo alimentare, il Pretore ha constatato che negli allegati di risposta e duplica la convenuta ne postulava uno vita natural durante, ma che nel memoriale conclusivo non precisava più nulla sulla durata. In ogni caso, secon­do il Pretore, spettava alla moglie raccogliere i dati necessari per illustrare la propria situazione finanziaria dopo il pensionamento, ciò che essa ha trascurato. Di conseguenza il primo giudice ha limitato la durata del contributo alimentare, facendolo decadere al pensionamento di lei.

 

a)     L'appellante contesta tale conclusione, indicando di avere chiesto nel memoriale conclusivo un contributo alimentare suddiviso in due periodi: il primo fino ai 18 anni della figlia E__________ e il secondo “in seguito”, cioè senza limiti di tempo. Visto il matrimonio di lunga durata (oltre 20 anni) e il suo stato di salute che influenza negativamente la capacità lucrativa, essa esclude inoltre di poter sopperire a sé medesima con mezzi propri dopo l'età della pensione. Infine essa cita due sentenze di questa Camera (inc. 11.2018.50 del 20 gennaio 2019 e inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020), sostenendo che il Pretore era tenuto ad accertare di propria iniziativa il prevedibile ammontare della sua spettanza AVS e LPP. Chiede così che gli atti siano rinviati al primo giudice perché accerti il prevedibile ammontare di tali rendite.

 

                                         b)   Di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto per il tempo necessario finché il coniu­ge creditore riacquisti la propria autonomia finanziaria, compre­sa un'adeguata previdenza professionale. La durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di coprire da sé il proprio debito mantenimento. Il sistema dello splitting e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997), e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola, di evitare lacune previdenziali nel periodo anteriore al divorzio. In linea di principio, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario. Se il creditore alimentare non è in grado tuttavia di provvedere da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18 settembre 2020 consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 8).

 

c)    Nella fattispecie il Pretore non può essere seguito quando interpreta come rinuncia a un contributo alimentare dopo il pensionamento il fatto che la convenuta non abbia usato esplicitamente la locuzione “vita natural durante” nel memoriale conclusivo. In quel memoriale AP 1 postulava effettivamente un contributo alimentare scaglionato in due periodi: il primo fino ai 18 anni della figlia e il secondo “in seguito”, cioè senza limiti di tempo. Nulla induce a concludere perciò che essa abbia rinunciato a un contributo alimentare dopo il pensionamento.

 

                                         d)   Oltre a ciò, la sentenza impugnata non può essere condivisa nemmeno nella misura in cui il Pretore ha rinunciato a chiarire la situazione della convenuta dopo il pensionamento. Certo, per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché incombe anzitutto alle parti allegare i fatti su cui poggiano le loro doman­de e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC). Il giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per statuire sulle richieste di giudizio (RtiD I-2021 pag. 732 n. 31c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.21 del 15 ottobre 2022 consid. 3).

 

                                         e)   È vero che in concreto AP 1 nulla ha addotto circa la sua situazione previdenziale dopo il pensionamento. È altrettanto vero però che il Pretore non l'ha nemmeno invitata a documentarla. In realtà, egli avrebbe dovuto impartire un termine all'interessata perché si rivolgesse alla Cassa cantonale di compensazione AVS e agli istituti di previdenza cui la convenuta è affiliata (la A__________ Fondazione previdenza professionale __________, presso la quale è confluito l'importo di fr. 97 191.94 con interessi, la Fondazio­ne collettiva __________ __________ e la Fondazione Istituto collettore LPP: sentenza citata del Tribunale cantonale delle assicurazioni dell'11 agosto 2022) e si facesse quantificare una stima della sua presumibile rendita AVS, come pure della presumibile rendita LPP, tenendo conto di un attuale reddito ipotetico di fr. 1950.‒ mensili (consid. 17c). Avesse poi la convenuta disatteso l'invito nonostante una diffida, il Pretore avrebbe potuto rimetterla alle sue responsabilità.

 

                                         f)    Visto quanto precede, in concreto i fatti da porre alla base del giudizio vanno completati in punti essenziali. Non spetta a questa Camera pronunciare essa medesima sulla scorta di nuovi accertamenti, quasi fosse una giurisdizione di primo gra­do, anche perché occorrerà ancora stimare quanto l'interessata potrà prelevare mensilmente, per far fronte al proprio mantenimento, dal ricavo netto della vendita dell'abitazione coniugale e dalla sua spettanza in liquidazione del regime dei beni. Su tali questioni non rimane perciò che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio (analogamente: RtiD I-2021 pag. 733 consid. 7c). Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili 

 

                                22.   Il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 15 000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Nell'appello incidentale AO 1 censura tale chiave di riparto, chiedendo di addebitare due terzi degli oneri alla moglie. Come giudicherà il Pretore sul rinvio inerente al contributo ali-mentare dopo il pensionamento della moglie non è dato di prevedere. Sulle spese processuali e le ripetibili egli giudicherà pertanto al momento in cui emanerà la nuova sentenza.

 

                                23.   Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta sul contributo alimentare, ma solo parzialmente sulla liquidazione del regime dei beni e soccombe riguardo al diritto di abitazione e allo scioglimento della comproprietà. Nel complesso quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) e che l'esito è stato determinato essenzialmente da un cambio di giurisprudenza da parte del Tribunale federale, si giustifica di porre equitativamente le spese del suo appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

 

                                         Per quel che è dell'appello incidentale, AO 1 ottiene ragione sul diritto di abitazione e sullo scioglimento della comproprietà, ma è per lo più soccombente sulla liquidazione del regime dei beni e sul contributo alimentare per la moglie. Nel complesso si giustifica perciò di porre equitativamente le spese del suo appello una volta ancora a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                24.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche alla figlia E__________.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         5.   È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________. Dal 1°aprile 2023 ogni coniuge potrà adoperarsi autonomamente per mettere in vendita a trattative private il fondo a un prezzo minimo di fr. 1 250 000.–.

                                               Il ricavo della vendita (previa restituzione ai coniugi dei rispettivi prelievi anticipati LPP immessi nell'acquisto del fondo, dedotti gli oneri ipotecari, tasse, imposte e ogni altra spesa connessa alla compravendita) andrà suddiviso tra le parti in ragione di metà ciascuno. Ognuna di loro si farà carico del rimborso alla propria cassa pensione del prelievo anticipato. I debiti gravanti la quota di comproprietà di AO 1 restano a carico di lui.

                                         6.   La richiesta intesa a ottenere un diritto di abitazione sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________, è respinta. AP 1 è tenuta a lasciare l'abitazione entro il 31 marzo 2023.

                                         7.   Il regime dei beni è liquidato nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1 la somma di fr. 128 484.–. Gli interessi del 5% decorrono dal passaggio in giudicato del presente dispositivo. Per il resto ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati.

                                         9.   AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

                                              fr. 3890.‒ mensili fino al 31 marzo 2023 (al più tardi),

                                              fr. 3885.‒ mensili dal 1° aprile 2023 fino alla vendita della casa, somma che aumenterà a fr. 4805.‒ se il diritto al contributo alimentare per la figlia doves­se terminare nel frattempo,

                                              fr. 3885.‒ mensili dalla vendita della casa fino alla scadenza del diritto al contributo alimentare per la figlia,

                                              fr. 4805.‒ mensili in seguito, fino al pensionamento di AP 1.      

 

                                   II.   Il dispositivo n. 9 seconda frase e il dispositivo n. 11 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                  III.   Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                 IV.   Le spese dell'appello principale, di fr. 9000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  V.   Le spese dell'appello incidentale, di fr. 9000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                 VI.   Notificazione:

 

    ;

    ;

    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).