Incarti n.
11.2021.142

11.2021.143

Lugano

14 marzo 2024        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

cancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2020.101 (assistenza tra parenti: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 aprile 2020 da

 

 

 AP 1, ,

per sé e in rappresentanza del figlio N__________ (2014)

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

  e  AO 1  

(patrocinati dall'  PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 25 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte: decreto cautelare) emanata dal Pretore aggiunto l'11 ottobre 2021 (inc. 11.2021.142) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.143);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 23 aprile 2014 AP 1 (1973) ha dato alla luce un figlio, N__________, che è stato riconosciuto da A__________ (1984). L'autorità parentale è congiunta e al padre sono garantiti ampi diritti di visita. In esito a un'azione di mantenimento presentata da N__________ il 6 novembre 2014, all'udienza di conciliazione del 23 dicembre 2014 i genitori hanno raggiunto un accordo, omologato seduta stante dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, secondo cui A__________ si impegnava a versare un contributo alimentare per N__________ di fr. 40.– mensili, oltre agli assegni familiari, le parti riservandosi di adeguare tale contributo non appena il reddito del padre avrebbe raggiunto fr. 3000.– mensili (inc. CM.2014.711). Una successiva istanza cautelare presentata prima dell'azione di merito da AP 1 il 25 settembre 2019 davanti allo stesso Pretore è culminata con l'omologazione il 3 dicembre 2019 di un accordo in liquidazione ‟dell'intero procedimentoˮ che prevedeva – tra l'altro – un contributo alimentare di A__________ di fr. 100.– mensili (senza cenno ad assegni familiari), più la metà delle spese del figlio per il tennis e quelle dell'asilo prolungato, lasciando a carico di N__________ uno scoperto di fr. 700.– mensili, senza considerare l'accudimento (inc. CA.2019.374).

 

                                  B.   Il 18 aprile 2020 AP 1 ha promosso davanti al medesi­mo Pretore, per sé e in rappresentanza del figlio N__________, un'istanza cautelare prima della pendenza della causa volta a ottenere dai genitori di A__________, AO 1 (1953) e AO 2, 1952), un contributo alimentare per N__________ di fr. 900.– mensili dal 18 aprile 2020. Essa ha chiesto inoltre una provvigione ad litem di fr. 4500.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Nelle loro osservazioni del 3 giugno 2020 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'istan­za in ordine, subordinatamente nel merito, e si sono opposti allo stanziamento della provvigione ad litem. In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive domande.

 

                                  C.   A un'udienza istruttoria del 14 settembre 2020 sono stati accertati – tra l'altro – i redditi e i fabbisogni del minore, di sua madre e dei convenuti. L'istruttoria è cominciata seduta stante, ma è stata tosto sospesa per trattative. Rivelatesi queste ultime infruttuose e riattivata la procedura, il 6 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha delegato l'ascolto di N__________ a un consultorio familiare. L'audizione è avvenuta a cura della psicologa __________.

                                         L'istruttoria si è chiusa il 17 dicembre 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 marzo 2021 AP 1 ha chiesto per il figlio un contributo alimentare di fr. 969.– mensili e una provvigio­ne ad litem di fr. 10 619.– o, in subordine, ha instato per il gratuito patrocinio. Nelle loro conclusioni del 25 marzo 2021 i convenuti hanno mantenuto il loro punto di vista.

 

                                  D.   Con decreto cautelare (“sentenza”) dell'11 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha rifiutato a AP 1 il beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 1680.– (compresi i costi dell'ascolto di fr. 680.–) sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 4500.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1, per sé e in rappresentanza del figlio N__________, è insorta a questa Camera con un appello del 25 ottobre 2021 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del decreto cautelare in questione nel senso di accogliere la propria istanza. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La decisione impugnata non è una “sentenza” (come indica il

                                         Pretore aggiunto), bensì un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è dato, visto l'ammontare e la durata dei contributi alimentari richiesti (fr. 969.– mensili presumibilmente fino alla maggiore età del figlio). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 13 ottobre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00087237, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 23 ottobre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 25 ottobre 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude la pubblicazione della sospensio­ne del fallimento di A__________ del 13 luglio 2018, una lettera 17 settembre 2021 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezio­ne, settore delle famiglie e dei minorenni, copia di una sua lettera 2 settembre 2021 all'Ufficio di tassazione di Lugano e copia di una lettera 14 luglio 2021 dell'Ufficio di tassazione di Lugano. La pubblicazione della sospensio­ne del fallimento tuttavia è già agli atti (recto del doc. V lato dietro), di modo che la sua produzione è superflua. Quanto agli altri documenti, successivi al memoriale di conclusioni, essi sono nuovi e come tali ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

                                   3.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto che i procedimenti di assistenza tra parenti sono disciplinati dalla procedura ordinaria (art. 329 cpv. 3 CC). Ciò premesso, egli ha lasciato irrisolta la questione di sapere se in simili procedimenti sia lecito postulare provvedimenti cautelari che consistano in pagamenti in denaro (art. 262 lett. e CPC), come nel caso di assistenza tra parenti concernente figli minorenni (art. 303 cpv. 1 CPC), poiché a mente sua difettano già in concreto i presupposti per ottenere provvedimenti cautelari in

                                         genere (art. 261 cpv. 1 CPC). Fra tali presupposti rientra infatti – ha continuato il primo giudice – la parvenza di buon diritto insita nella causa di merito (fumus boni iuris), parvenza che nella fattispecie non è data. L'obbligo di assistenza tra parenti degli art. 328 segg. CC – egli ha proseguito – è sussidiario rispetto al mantenimento dei genitori nei confronti dei figli giusta l'art. 276 CC e in concreto manca una sentenza di merito che obblighi un genitore (o entrambi) al pagamento di contributi alimentari. La decisione omologata dal Pretore il 3 dicembre 2019 che condanna A__________ a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 100.– mensili è un semplice decreto cautelare al quale non è seguito alcun giudizio di merito, emanato con pieno potere cognitivo. Né AP 1 spiega perché non ha avviato contro A__________ la causa di merito, limitandosi a dare per scontato che costui non sarebbe in grado di far fronte al contributo alimentare per il figlio. Se non che – ha concluso il Pretore aggiunto – così facendo essa ha violato il principio di sussidiarietà. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.

 

                                   4.   L'appellante sostiene che è possibile chiedere contributi di mantenimento già in via cautelare a norma dell'art. 262 lett. e CPC anche nel caso di assistenza tra parenti riguardante figli minorenni, seppure finora il Tribunale federale abbia confermato tale possibilità solo per maggiorenni. Quanto alla parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito, scartata dal Pretore aggiunto, essa reputa che nel caso in esame i genitori abbiano dimostrato la loro indigenza, A__________ essendo a carico dell'assisten­za pubblica, come si evince dalla procedura CA.2019.374 in esi­to alla quale costui è stato tenuto a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 100.– mensili. E nell'ambito di tale procedura l'accordo omologato dal Pretore in liquidazione ‟dell'intero procedimentoˮ comprendeva anche il merito, tant'è che il primo giudice non ha assegnato termini per introdurre l'azione di mantenimen­to. Per di più, soggiunge l'appellante, l'indigenza di A__________ è notoria, oltre che accertata “nei precedenti procedimenti”.

                                         L'istante ripete in seguito che A__________ guadagna soltanto fr. 1412.– mensili e si trova in condizioni economiche precarie, come attestano le sue tassazioni, e si duole che il Pretore aggiunto non l'abbia interpellata al proposito né abbia applicato il principio inquisitorio illimitato. A suo parere poi in concreto il principio di sussidiarietà non è disatteso e il Pretore aggiunto, ponendo esigenze troppo severe alla parvenza di buon fondamento in materia cautelare, ha emesso in pratica un giudizio di merito cadendo in un diniego di giustizia formale. Per gli altri requisiti dell'art. 261 CPC non esaminati dal Pretore aggiunto, l'appellante rinvia ai memoriali di prima sede, riaffermando che tali presupposti sono adempiuti e che sussiste in particolare l'urgen­za di ottenere in tempi rapidi un contributo di mantenimento per il figlio senza dover attendere il termine dell'azione di merito.

 

                                   5.   Secondo l'art. 328 cpv. 1 CC chi vive in condizioni agiate è tenu­to a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quan­do senza di ciò essi cadessero nel bisogno. L'azione di assisten­za è proposta contro gli obbligati, secondo l'ordine dei loro diritti ereditari, e ha per oggetto le prestazioni necessarie per il mantenimento dell'istante, compatibilmente con le condizioni dell'obbligato (art. 329 cpv. 1 CC). All'assistenza tra parenti si applicano per analogia le disposizioni sull'azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all'ente pubblico (art. 329 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire in DTF 139 III 368 che nel­l'ambito di un'azione di assistenza tra parenti promossa da un maggiorenne non si applicano gli art. 295 segg. CPC, di modo che in tal caso, a dipendenza del valore litigioso, si applica la procedura ordinaria (art. 219 segg. CPC) o quella semplificata (art. 243 segg. CPC).

 

                                         Il problema è che qualora si tratti della procedura applicabile a un'azio­ne di assistenza promossa da un figlio minoren­ne (questione non trattata dal Tribunale federale nella sentenza testé citata), sussiste una divergenza di dottrina. Per taluni autori si applicano gli art. 295 segg. CPC (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen ZGB, 7a edizione, pag. 498 n. 1544; Mazan/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 295; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 24 ad art. 295; Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 3 ad art. 295). Altri autori ritengono per contro che il rinvio del­l'art. 329 cpv. 3 CC non concerne gli art. 295 segg. CPC (Koller/Egger in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 32 ad art. 328/329; Eigenmann in: Commentaire Romand, Code civil I, 2ª edizione, n. 43 ad art. 328/329; Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 560 n. 07.100; Escher/ Levante, Drei Jahre ZPO in Familiensachen in: FamPra.ch 2014 pag. 67; Schweig-hauser in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 4ª edizione, n. 5 ad art. 296 CC; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2ª edizione, § 30 n. 9).

                                        

                                         Nel caso in esame, come detto, l'attrice ha chiesto per il figlio un contributo di mantenimento in via cautelare prima di promuovere l'azione di merito del­l'art. 328 CC. Vista la diatriba dottrinale, si pone la questione di sapere se tale richiesta si fondi sulla norma generale dell'art. 263 CPC (“provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa”) o su quella speciale dell'art. 303 cpv. 1 CPC (provvedimenti cautelari in materia di filiazione). In concreto il quesito può nondimeno rimanere indeciso. Come si vedrà in appresso, per vero, sia che si applichino gli art. 261 segg. CPC (consid. 6) sia che si ammetta l'applicazione del­l'art. 303 CPC (consid. 7), l'appello si rivela destinato all'insuccesso.  

 

                                   6.   Secondo la prassi di questa Camera, un genitore che chiede contributi alimentari all'altro già prima della pendenza della cau­sa o un figlio che chiede simili contributi ai nonni in via cautelare già prima della pendenza della causa deve spiegare perché debba agire con tanta sollecitudine da non potersi ragionevolmente esigere che egli postuli, contestualmente al provvedimento cautelare, il tentativo di conciliazione ai fini del merito (RtiD II-2023 pag. 707 n. 33c). Una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa (art. 263 CPC) non deve tradursi infatti in una scelta di comodo, contando sul fatto che in caso di accoglimento dell'istanza il giudice fisserà un termine entro cui promuovere l'azione di merito (art. 265 cpv. 2 CPC), evitando così il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC).

 

                                         Nel caso in esame l'appellante non dà alcuna motivazione al riguardo e invano si cercherebbe una giustificazione nei suoi scritti. Egli ha affermato che le sue gravi difficoltà economiche imponevano una richiesta di contributo alimentare in via cautelare (memoriale conclusivo, pag. 8 n. 4.3), ma non preten­de che fosse necessario agire già prima della pendenza della causa. Quando evoca la probabile durata della procedura di merito egli sembra trascurare poi che è possibile chiedere provvedimenti cautelari anche dopo avere introdotto la causa di merito. Quanto al fatto che l'emergenza sanitaria rallentasse le procedure, mal si intravede in che modo la sospensione dei termini fino al 19 aprile 2020 prevista all'art. 1 dell'ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) potesse influire al riguardo, l'istanza cautelare essendo del 18 aprile 2020. Pertanto, anche se fosse stata presentata contestualmente al merito, l'istanza non sarebbe stata rallentata in virtù del citato decreto.

 

                                         A parere dell'interessato l'urgenza del procedimento era dovuta anche alla necessità di verificare la situazione finanziaria dei nonni paterni per decidere se inoltrare la causa di merito. Dimentica però che quanto chiesto in via provvisionale non è un accertamento sulla situazione finanziaria dei nonni paterni né l'assunzione cautelare di prove a tal fine, ma è la condanna in via cautelare e prima della causa di merito dei nonni paterni a versare un contributo alimentare per lui. Ne segue che, secondo la prassi di questa Camera, la reiezione dell'istanza cautelare da parte del Pretore aggiunto per difetto di urgenza resiste alla critica.

 

                                   7.   La giurisprudenza del Tribunale federale regola ora la questione legata alla ricevibilità di provvedimenti cautelari già prima della pendenza della causa in tema di mantenimento, a cominciare dai contributi alimentari, seguendo un altro indirizzo. Accertato che tale questione era controversa, esso ha dapprima precisato che la richiesta di provvedimenti cautelari può essere combinata con l'azione di mantenimento o depositata allo stesso tempo (sentenza 5A_1006/2020 del 16 marzo 2021 consid. 3.2 e 3.3, in: RSPC 2021 pag. 352). In seguito esso ha affermato che provvedimenti cautelari fondati sull'art. 303 cpv. 1 CPC possono essere chiesti soltanto dal momento in cui è inoltrata la causa principale (sentenza 5A_1025/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3, in:

                                         FamPra.ch 2021 pag. 1140, commentata da Stadler in: FamPra.ch 2022 pag. 548). Ne deriva che, pur applicando al caso

                                         in rassegna l'odierna prassi del Tribunale federale, l'istanza cautelare risulta destinata all'insuccesso, giacché essa non è stata presentata contestualmente all'azione di merito, la quale non risulta essere stata ancora promossa.

 

                                   8.   L'appellante insorge altresì contro il rifiuto del gratuito patrocinio. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rifiutato tale beneficio poiché, sebbene la madre dell'appellante fosse indigente, l'istanza era verosimilmente priva di esito favorevole fin dall'inizio. Per l'appellante il ragionamento del Pretore aggiunto porterebbe a respingere ogni richiesta di gratuito patrocinio in cause che si concludono con la reiezione di richieste da parte di chi postula tale beneficio. L'opinione non può essere condivisa.

                                         Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due presupposti sono cumulativi. Il Pretore aggiunto ha reputato che nel caso specifico l'istanza cautelare fosse destituita di buon esito, e ciò a prescindere dalla questione di sapere se l'omologazione dell'accordo concluso con A__________ nell'ambito di provvedimenti cautelari chiesti prima della pendenza della procedura di merito concernesse effettivamente anche il merito e se il principio della sussidiarietà tra l'assistenza tra parenti e l'obbligo di mantenimento dei genitori sia stato violato. Non si disconosce che egli ha impiegato 18 mesi per emanare il decreto cautelare con cui ha respinto la richiesta cautelare, ma tale circostanza nulla muta al fatto che nelle condizioni descritte il provvedimento chiesto prima della causa di merito non potesse entrare in linea di conto. Pur ammettendo – con il Pretore aggiunto – le gravi ristrettezze in cui versano i genitori dell'appellante, quest'ultimo non poteva dunque fare assegnamento sul beneficio del gratuito patrocinio. Anche su questo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

 

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istan­te (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

                                         Il gratuito patrocinio postulato dall'appellante davanti a questa Camera non può entrare in considerazione. È possibile che essa versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC). L'impugnazione tuttavia appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo, tanto da non essere stata notificata ai convenuti per osservazioni (art. 117 lett. b CPC). Delle difficoltà economiche in cui si trova l'appellante si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente l'ammontare delle spese processuali.

 

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF sembra raggiungere agevolmente la soglia di fr. 30 000.– (sopra, consid. 1), benché nell'appello sia quantificato senza spiegazioni in fr. 16 200: pag. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

 

decide:                      1.  L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                                    2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                    3.  La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).