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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DI.2018.168 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 giugno 2018 da
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AP 1 (Livorno)
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e |
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AO 1
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giudicando sull'appello del 17 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2021 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 ottobre
2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra AO 1 (1963) e AP 1 (1971), ha ordinato
il riparto a metà degli averi di previdenza professionale maturati dai coniugi
durante il matrimonio (“valuta 21 giugno 2018”), disponendo la trasmissione
degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per l'esecuzione del
riparto, ha sciolto la comproprietà dei coniugi sulla particella n. 1785 RFD di __________,
alla quale è correlata la quota “A” di 1/5 della particella coattiva n. 1848, ordinandone la vendita ai pubblici incanti e suddivisione
a metà del ricavato netto, previo rimborso di beni propri del marito per
fr. 188 000.– e della moglie per fr. 21 721.50, ha attribuito al marito i mobili
dell'abitazione di __________ e ha riconosciuto ogni coniuge proprietario dei
beni in suo possesso. Oltre a ciò, il Pretore ha respinto la richiesta di
contributo alimentare formulata dalla moglie e ha revocato una trattenuta du
stipendio a carico del marito decretata in pendenza di procedura. Le
spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 novembre 2021 per ottenere in riforma del giudizio impugnato il rimborso dal ricavato netto della vendita dell'immobile di __________ di beni propri per fr. 121 721.50, la metà del valore di riscatto di una polizza assicurativa presso la __________ assicurazioni SA, un contributo alimentare di fr. 2209.15 mensili fino al pensionamento del marito e il ripristino della trattenuta di stipendio. L'appello non è ancora stato oggetto di notificazione a AO 1.
C. Il 2 febbraio 2022 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo trovato un accordo sulle conseguenze del divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di
oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante va tenuto così a farsi carico
dei costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto,
agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG).
Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stato chiamato dalla Camera a
formulare osservazioni.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
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– avv. dott. ; – avv. dott. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).