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Incarto n. |
Lugano 1° ottobre 2023
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OR.2015.157 (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 18 giugno 2015 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2 AO 3 , e AO 4 , |
giudicando sull'appello del 22 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. F__________ (1935), coniugato con AO 1 (1941), senza figli, è deceduto il 9 gennaio 2014 a __________, suo ultimo domicilio. Con testamento olografo recante la data ‟3/10/2011ˮ, pubblicato il 14 febbraio 2014 dal notaio E__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. SO.2014.482), egli ha disposto quanto segue:
F__________
__________
__________
__________, 3/10/2011
Testamento
Affido alla mia morte tutto a mia moglie AO 1 erede unifersale [sic]
lascio Fr. 10 000.– a AO 2
Fr. 10 000.– a AO 3 Tenero
Fr. 10 000.– aAO 4 Pregassona
In fede F__________
Il testatore dichiarava così di lasciare tutti i suoi averi alla moglie e prevedeva tre legati di fr. 10 000.– ciascuno in favore di AO 2, AO 3 e AO 4.
B. Il notaio E__________ ha instato il 24 marzo 2014 davanti al medesimo Pretore per l'emissione di un certificato ereditario in cui figurasse come unica erede di F__________ la moglie AO 1. Al rilascio dell'attestato si è opposta il 17 marzo 2014 AP 1 (1936), sorella del testatore, sicché la procedura è rimasta sospesa (inc. SO.2014.1200). Un'assunzione di prove a titolo cautelare chiesta dalla stessa AP 1 è stata respinta dal Pretore con decisione del 16 settembre 2014 (inc. SO.2014.2720) e un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato senza interesse il 28 ottobre 2015 da questa Camera, che ha stralciato la causa dal ruolo (inc. 11.2014.87).
C. Nel frattempo, il 16 febbraio 2015, AP 1 ha convenuto AO 1, AO 2, AO 3 e la AO 4 per un tentativo di conciliazione dinanzi al Segretario assessore della medesima Pretura al fine di far accertare la nullità del testamento olografo. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 18 marzo 2015 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico di AO 1, riservata una diversa regolamentazione nel giudizio di merito (inc. CM.2015.111).
D. Il 18 giugno 2015 AP 1 ha promosso davanti al Pretore un'azione di nullità volta a ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. AO 1 ha proposto il 6 ottobre 2015 di respingere la petizione, mentre AO 2, AO 3 e la AO 4 sono rimasti silenti. AP 1 ha postulato il 10 novembre 2015 l'assunzione cautelare di una perizia sulla datazione dell'inchiostro usato per redigere il testamento. La perizia è stata ordinata dal Pretore il 15 dicembre 2015 ed è stata esperita il 2 giugno 2016 (inc. SO.2015.4997). Nel frattempo, il 23 novembre 2015, l'attrice ha replicato, riaffermando la propria domanda. AO 1 ha duplicato il 16 febbraio 2016, confermandosi nella risposta.
E. Alle prime arringhe del 6 aprile 2016 l'attrice e AO 1 hanno ribadito le loro posizioni e notificato prove. La AO 4 ha comunicato di non intervenire nella lite, rimettendosi al giudizio del Pretore, mentre i convenuti AO 2 e AO 3 non sono comparsi all'udienza. L'istruttoria, durante la quale il dott. G__________ è stato chiamato a rilasciare una perizia medica sulla capacità di discernimento del testatore, mentre M__________ a rilasciarne una grafologia, è terminata l'11 settembre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 30 novembre e dell'11 dicembre 2020 l'attrice e AO 1 hanno poi reiterato le loro posizioni.
F. Statuendo con sentenza del 20 ottobre 2021, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 72 000.– complessivi sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 60 000.– per ripetibili. Non sono state assegnate ripetibili a AO 2 né all'AO 3 né alla AO 4.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 novembre 2021 nel quale chiede, previa assunzione di talune prove respinte dal Pretore, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la sua petizione e annullato il testamento olografo o, in
subordine, vedere ridotte per lo meno le spese processuali a fr. 10 000.– e le ripetibili a fr. 10 000.–. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. AO 2, AO 3 e la AO 4 non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione“ impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 1 364 260.– (consid. 10), valore che le parti non contestano e che non appare inverosimile, giacché corrisponde a quanto spetterebbe all'attrice qualora fosse accolta la petizione e fosse annullato il testamento olografo (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_41/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.3 e sentenza 5A_763/2018 del 1° luglio 2019 consid. 8.3.1.3.1). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'attrice il 22 ottobre 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 21 novembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 22 novembre 2021(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo avere riassunto i motivi che rendono nulla una disposizione per causa di morte, ha ritenuto indubbio che il testamento olografo di F__________ adempie i requisiti di forma. Quanto alla data indicata sull'atto, il 3 ottobre 2011, il primo giudice ha appurato che in realtà il testamento era stato redatto il 9 dicembre 2013, quando il notaio E__________ di era recato a casa del testatore per ricevere l'atto in deposito (stilato quel giorno) e aveva notato che il documento era retrodatato senza che F__________ l'aveva voluto correggere perché intendeva riprendere la data del testamento precedente, nel quale prevedeva di lasciare tutti i beni alla moglie. E siccome l'art. 520a CC ha relativizzato le conseguenze di una data erronea, il Pretore ha ritenuto che ciò non nuoccia alla validità del testamento. Inoltre – egli ha continuato – il testamento precedente, che non è stato rinvenuto ed è stato verosimilmente distrutto, sarebbe ad ogni modo revocato dal testamento litigioso. Quanto alla firma per esteso, essa permette di identificare il testatore, onde l'adempimento dei requisiti posti dall'art. 505 CC.
In seguito il Pretore si è interrogato sulla capacità di discernimento di F__________. A tal fine egli ha passato in rassegna la perizia giudiziaria del dott. G__________, il quale ha rilevato in base alle cartelle cliniche e alle audizioni dei medici curanti del testatore che dal 1986 quest'ultimo aveva sofferto di importanti patologie croniche, tra cui ipertensione arteriosa, diabete melillo, morbo di Paget, epilessia, tumore alla prostata e cardiopatia. Ciò aveva comportato numerosi ricoveri ospedalieri. In ogni modo durante l'ultimo ricovero precedente la redazione del testamento, dal 28 ottobre al 18 novembre 2013, salvo il primo giorno F__________ era capace di discernimento e senza stati confusionali. Il Pretore ha così desunto che, a parte puntuali episodi di temporanea alterazione della coscienza dovuti allo stato di salute, nulla indizia un'incapacità di discernimento del testatore, tanto meno alla luce delle testimonianze dei medici citati, i quali hanno riferito che durante le loro cure F__________ era in grado di prendere decisioni autonomamente. Anche durante l'ultimo ricovero avvenuto il 2 gennaio 2014, a pochi giorni dalla morte, il dott. C__________ ha riferito che il rapporto della neurologa non attestava alcuna grave compromissione cognitiva di base nonostante l'emorragia cerebrale e la compromissione organica generale.
Riguardo alla capacità di discernimento di F__________ al momento di redigere il testamento olografo, il Pretore ha ricordato che il notaio E__________ ha assistito alla stesura dell'atto e non ha espresso dubbi sulla lucidità né sulla capacità di intendere e di volere del disponente. Secondo il perito poi – ha soggiunto il primo giudice – nel dicembre del 2013 F__________ era capace di discernimento anche per questioni particolari e complesse. Il perito non ha mancato invero di rilevare stati confusionali temporanei pregressi, ma ha dichiarato che questi erano riconoscibili anche da non professionisti, di modo che – per il Pretore – il notaio se ne sarebbe sicuramente accorto. Per di più il pubblico ufficiale ha riscontrato nel testatore la determinatezza che lo ha sempre contraddistinto, avendolo egli seguito in altre questioni. Deliberatamente quindi F__________ aveva indicato una data diversa da quella della redazione per far sì che coincidesse con il momento in cui egli aveva deciso di lasciare tutti i propri averi alla moglie.
Il Pretore ha rilevato altresì che la determinazione del testatore è stata confermata dall'avv. F__________ B__________, il quale dal 2008 si occupa della locazione delle Ca__________ __________ in cui aveva sede l'azienda vinicola della famiglia. A mente del Pretore non sono di rilievo invece gli errori di ortografia ‟unifersaleˮ e ‟cechiˮ, del tutto trascurabili e riconducibili piuttosto a stanchezza e disattenzione, i quali non possono indiziare una diminuita capacità di discernimento. Né indiziava estremi del genere la calligrafia, ove si consideri che il testo è ordinato e il contenuto è chiaro e semplice. In definitiva il Pretore ha ritenuto perciò F__________ capace di disporre, l'attrice non avendo dimostrato il contrario come le incombeva di fare, pur trattandosi di un testatore in età avanzata, indebolito e occasionalmente confuso. Donde la reiezione della petizione.
3. AP 1 rimprovera anzitutto al Pretore di non avere assunto talune prove da lei offerte, salvo ravvisare poi una carenza probatoria. Essa chiede dunque a questa Camera di esperire in appello le prove in questione o di rinviare gli atti al Pretore perché proceda al riguardo.
a) L'appellante chiede di nominare un esperto ‟psicologo grafologo o/e un neurologoˮ in vista di svolgere una perizia grafologica sulla valenza cognitiva degli errori, della firma e della scrittura del testatore. Essa afferma di avere recato una sua perizia in proposito, mentre il Pretore ha affidato il referto alla __________ AG, che si occupa di servizi tecnici in criminologia e ha redatto la relazione in tedesco fondandosi su una traduzione del testamento. Inoltre la __________ AG non ha potuto rispondere alla domanda di indicare ‟se la firma, i grossolani errori ortografici e la calligrafia del testamento (…) possono essere l'espressione di un problema cognitivoˮ, domanda ritenuta poco chiara che il Pretore ha respinto. L'attrice non disconosce che il Pretore ha poi chiesto al dott. G__________ di esprimersi su tale aspetto, ma quegli non aveva le competenze necessarie e si è limitato a rilevare anomalie nella firma. L'appellante si duole così di non avere potuto dimostrare le ripercussioni dei problemi neurologici e cognitivi sulla scrittura del testatore, diversa da quella usuale e che denota scarsa lucidità, e chiede di assumere la citata prova.
La richiesta, avversata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 18 febbraio 2022, è finalizzata per l'essenziale a ottenere da un altro esperto la risposta al quesito n. 8 così formulato: Indichi il perito se la firma e la calligrafia del testamento olografo datato 3.10.2011 possono essere espressione di un “problema cognitivoˮ definito ‟nicht verständlichˮ dal perito giudiziario (perizia M__________ del 29 maggio 2018, pag. 17). Ora, che lo scopo di una perizia grafologica possa anche essere quello di determinare lo stato della salute psichica dell'estensore è possibile. A ragione l'esperto ha reputato nondimeno che il testo della versione tedesca del quesito (“Es nenne der Gutachter ob die Unterschrift und die Schriftart im handschriftlichen Testament Expressionen eines Problems des Erkennung sein können”) non fosse chiaro. Non tuttavia perché il perito non disponesse della formazione necessaria ai fini di una risposta, come sostiene l'appellante, ma perché la maldestra traduzione del quesito impediva oggettivamente allo specialista di capirne il senso, non accennando per altro la domanda alla questione cognitiva. Spettava all'attrice esplicitare se mai in sede di delucidazione peritale il quesito “poco chiaro” anziché formulare nuove domande che sono state respinte dal primo giudice con decisione del 20 dicembre 2018. Sia come sia, e come si vedrà in appresso, l'assunzione della prova non gioverebbe all'esito del giudizio, la presenza di altri elementi che saranno esposti più oltre essendo sufficienti per vagliare la capacità di discernimento del testatore al momento di redigere l'atto.
b) Quanto alla perizia medica, l'interessata deplora di non avere potuto porre quesiti al perito, in violazione del suo diritto di essere sentita. Essa lamenta che le domande da lei formulate siano state respinte dal Pretore perché tendenziose, anche dopo essere state riformulate, mentre i quesiti di complemento resisi necessari dalle considerazioni grafologiche contenute nella perizia non sono stati accettati perché il perito non aveva la necessaria formazione medica. Essa chiede dunque di eseguire il complemento di perizia, ammettendo ‟le domande pertinenti già poste dall'attriceˮ.
Intanto ci si potrebbe interrogare se per giustificare la richiesta dell'attrice sia sufficiente un generico rinvio a ‟domande pertinentiˮ. Sia come sia, l'interessata non spiega perché i singoli quesiti di complemento (30 in tutto) da lei formulati il 20 aprile e il 4 maggio 2020 siano “necessari”, né essa si confronta con i motivi per cui il Pretore non li ha ammessi l'11 settembre 2020. I rimproveri da lei mossi alla perizia medica del dott. G__________ sono in realtà la connessione del referto con la testimonianza del notaio E__________, per tacere di generiche critiche sullo stato di salute del testatore. Non adeguatamente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello non può dunque essere vagliato oltre.
c) L'appellante postula una nuova escussione dei testimoni N__________ P__________ e F__________o B__________ perché illustrino le loro relazioni con AO 1 e i loro interessi nella vicenda. Essa adduce di avere scoperto che costoro erano in trattativa con la vedova per l'acquisto delle Ca__________ __________, prospettiva cui F__________ si opponeva, ciò che rende i testimoni inaffidabili, in particolare nella misura in cui l'avvocato B__________ insiste sulla determinatezza del testatore. Essa allega inoltre di avere inoltrato nei loro confronti procedure penali per danneggiamento e amministrazione in-fedele e chiede di assumere agli atti nuova documentazione (due bozze del contratto di compravendita delle Ca__________ __________, datate 23 dicembre 2013 e gennaio 2014, e verbali di interrogatorio di N__________ P__________ e dell'avvocato B__________).
La doglianza è inconsistente. Già dalle deposizioni risulta invero che entrambi i testimoni erano coinvolti in trattative con F__________, in particolare per avere partecipato il 23 dicembre 2013 a un incontro con F__________, D__________ e AO 1 allo scopo di discutere la vendita delle citate Ca__________, progetto poi abbandonato (deposizione di N__________ P__________ del 30 maggio 2017, verbale pag. 3; deposizione di F__________ B__________ del 6 giugno 2018, verbale pag. 2). Quanto poi ha riferito N__________ P__________ non è stato neppure citato dal Pretore, il quale non ha fatto uso di tali dichiarazioni per motivare la sentenza impugnata. Non è il caso dunque di riassumere quel testimone. Relativamente all'avv. F__________ B__________, in realtà il Pretore ha menzionato solo a titolo abbondanziale quanto lui ha riferito sul carattere determinato del testatore. Egli ha fondato l'accertamento sulla capacità di discernimento del testatore all'atto di redigere il testamento olografo, infatti, sulla perizia medica e, in parte, sulla testimonianza del notaio E__________. La deposizione dell'avvocato B__________ ha avuto solo un influsso marginale per appurare la capacità di discernimento di F__________, ciò che non giustifica di ripetere l'assunzione della prova. Altrettanto secondaria è la documentazione che l'appellante chiede di versare agli atti e che non appare idonea per incidere sull'esito del giudizio.
d) L'appellante chiede inoltre di versare agli atti una dichiarazione di D__________, cognata del defunto, a suo dire rilevante per comprendere lo stato di salute del testatore. Essa non disconosce che nel frattempo D__________ è deceduta, ma ritiene che quella dichiarazione smentisce l'assunto dell'avv. F__________ B__________, secondo cui alla citata riunione del 23 dicembre 2021 il testatore era attivo e loquace. Se non che, come si è appena spiegato, la testimonianza di quel legale concorre solo marginalmente alla decisione impugnata. La dichiarazione in cui D__________ afferma che a quella riunione ‟F__________ assisteva passivamenteˮ non rende verosimile, del resto, che il disponente fosse nello stesso stato d'animo il 9 dicembre 2013, quando ha redatto il testamento. Nemmeno D__________ evoca una mancanza di lucidità. E la mera passività di un individuo, per altro da tempo malato, a un incontro per definire il destino di un determinato bene non basta, da sé sola, per determinare un'incapacità di discernimento del soggetto. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
e) L'interessata chiede poi l'audizione dell'arch. M__________, marito della giudice di primo grado, affinché riferisca del suo interesse per il fondo delle Ca__________ __________, ciò di cui essa è venuta a conoscenza, onde la necessità di fare chiarezza al riguardo. Oltre al fatto però che mai prima d'ora l'interessata ha chiesto approfondimenti al riguardo pur accennando in prima sede a un eventuale interesse nella causa da parte dell'architetto M__________, essa non indica su che cosa si fondino i sospetti legati a un interesse nella causa da parte del marito della giudice. Basata su mere congetture e senza che l'interessata spieghi le conseguenze dell'asserito interesse, la richiesta di escussione non può essere accolta.
4. Nel merito l'appellante censura un erroneo accertamento dei fatti da parte del Pretore. A suo dire la testimonianza del notaio E__________ non è credibile perché quegli non è medico e la mancanza di lucidità dovuta a stanchezza, farmaci e svariate malattie del testatore non poteva dirsi manifesta. Inoltre l'insistenza di lui nel retrodatare l'atto e gli errori di ortografia dovevano far dubitare il notaio. L'attrice ritiene poi oscuro il motivo per cui occorresse un nuovo testamento, il cui contenuto sembrerebbe identico a quello di un testamento precedente, questione che il notaio non ha saputo chiarire, limitandosi ad asserire che con il nuovo testamento F__________ intendeva donare oggetti precisi, dei quali però non v'è traccia. Né il notaio sarebbe credibile quando afferma che la morte del testatore è sopraggiunta improvvisamente, mentre in realtà quegli era gravemente malato da tempo. Secondo l'appellante, poi, il nuovo testamento è stato confezionato di fretta, poco prima dell'offerta di acquisto delle Ca__________ __________ da parte di N__________ P__________ e dell'avv. F__________ B__________, ciò che fa sorgere ulteriori sospetti. L'interessata definisce altresì errata la perizia medica del dott. G__________, influenzata – a suo dire – dalla testimonianza non affidabile del notaio. A mente sua il peggioramento della salute psicofisica e la minore vitalità del de cuius ha sminuito la capacità di scelta e di resistere a pressioni. Il perito avrebbe ignorato inoltre che la salute di F__________ si è aggravata dopo la morte di un suo amico e del fratello, avvenute sei mesi prima del suo decesso, portandolo a perdere ogni interesse per la vita. Per di più il perito non ha tenuto conto del fatto che nell'ultimo mese di vita il testatore non è stato visitato da medici, e ciò mentre durante gli ultimi ricoveri egli denotava limitazioni ideomotorie. Infine la causa della morte rimane ignota.
Per l'appellante il testatore non era così in grado di determinarsi, e ciò è dimostrato dagli errori ortografici nell'atto, dalla retrodatazione, dalla firma inusuale, come pure dalla dichiarazione di D__________ sullo stato di apatia. Anche l'insistenza nel retrodatare l'atto è incomprensibile e tradisce scarsa lucidità. Secondo l'appellante occorreva perciò una perizia che relazionasse la calligrafia del testatore con la sua salute mentale, vista la scrittura tremolante, imprecisa e insolita, tanto più alla luce della perizia privata prodotta dall'attrice medesima, dalla quale risulta che alla redazione del testamento F__________ non era nelle condizioni psichiche per disporre. A parere dell'attrice, poi, gli errori di ortografia, la scrittura incerta e la firma inusuale contrastano con l'uso di un termine particolare come “erede universale” e inducono a supporre che il testo sia stato copiato o – peggio – dettato. E il fatto che il testamento rechi nome e cognome del-l'estensore, ma non la firma, inficia ulteriormente la validità dell'atto.
L'appellante ritiene altresì che il Pretore abbia applicato in modo erroneo il diritto definendo il testatore in grado di intendere e di volere quando, per i motivi esposti, quegli non era tale. Al Pretore essa imputa di avere disatteso gli art. 16 e 8 CC per avere invertito l'onere della prova. A suo parere infatti, vista l'età, le malattie, gli stati confusionali e gli errori ortografici F__________ doveva presumersi incapace di discernimento. L'attrice rimprovera inoltre al Pretore di avere considerato a torto il testamento formalmente valido. A suo avviso l'art. 505 CC prevede la firma del testamento olografo, mentre in concreto il disponente non ha firmato, copiando solo il suo nome o riportandolo per dettatura allorché egli non era solito sottoscrivere in tal modo, onde l'assenza del requisito della firma. Per l'interessata poi, sebbene l'art. 520a CC preveda che un testamento sia valido anche se la data manca o è inesatta, in concreto è molto verosimile che la retrodatazione dell'atto sia avvenuta intenzionalmente proprio perché il testatore era debole e affaticato. Retrodatare l'atto al 2011 avrebbe evitato contestazioni. In presenza di un altro testamento, l'indicazione della data diviene infatti essenziale. Ne discende dunque, per l'attrice, la nullità del testamento.
5. In primo luogo occorre accertare validità formale del testamento olografo (art. 520 cpv. 1 CC). Ora, dimostrare l'inefficacia di
una disposizione a causa di morte incombe a chi si prevale di tale vizio (RtiD II-2013 pag. 813 consid. 5; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2017.19 dell'11 febbraio 2019 consid. 4). E un testamento olografo dev'essere “scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto” (art. 505 cpv. 1 CC).
a) Che la firma apposta da F__________ in calce al testamento non fosse quella usuale è possibile. La giurisprudenza ha stabilito in ogni modo che la firma prevista dall'art. 505 cpv. 1 CC non deve consistere per forza nel nome e nel cognome a tutte lettere; può limitarsi anche al nome, a uno pseudonimo, a un soprannome o all'indicazione del legame di parentela (RtiD I-2009 pag. 628 n. 23c consid. 5a). Essenziale è che essa permetta di individuare il testatore e che si trovi alla fine del testamento (DTF 135 III 206 consid. 3). Poco importa che non corrisponda al segno usato usualmente dal testatore per identificarsi. L'apposizione in calce all'atto, di proprio pugno, di nome e cognome del testatore è sufficiente (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, n. 698 pag. 379; Leuba in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 18 ad art. 505; Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 33 ad art. 505 CC).
Nella fattispecie F__________ ha scritto in calce al testamento olografo, di proprio pugno, nome e cognome. Poco giova dunque che egli non abbia usato il segno distintivo utilizzato abitualmente, tanto meno ove si consideri che – come ha accertato il perito (referto di M__________, risposta n. 5pag. 15), perizia non contestata in appello – l'identificativo è stato apposto proprio dal testatore. Su questo punto l'appello vede perciò la sua sorte segnata. Che il disponente abbia scritto nome e cognome per copiatura o sotto dettatura è una mera supposizione (perizia, risposta n. 6, pag. 17), confutata dal notaio E__________, il quale che ha dichiarato che F__________ ha scritto il testo di proprio pugno ‟senza l'aiuto di nessunoˮ (deposizione del 25 aprile 2018, verbale pag. 2 a metà). Simile circostanza inoltre riguarda se mai la capacità di discernimento del testatore, sulla quale si tornerà in appresso (consid. 7e).
b) Per quanto attiene alla data, se l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre, l'ordine cronologico di più testa-menti o un'altra questione relativa alla validità del testamento (art. 520a CC). In sostanza, l'omissione o l'inesattezza della data può comportare l'annullamento dell'atto solo se la data serve per attestare un elemento che non può essere determinato altrimenti (DTF 143 III 645 consid. 4.2 con rinvio; v. anche: DTF 135 III 211 consid. 3.6). La data è pertanto un mezzo di prova e non (più) un'imprescindibile esigenza di forma (I CCA, sentenza inc. 11.2011.37 del 30 luglio 2012 consid. 10 con rinvii).
Contrariamente a quanto assevera l'interessata, i motivi per cui F__________ ha apposto sul testamento una data inveritiera non sono influenti. Benché l'art. 520a CC sia previsto in primo luogo per le sviste, la norma non esclude il caso di datazioni volontariamente mancanti o inesatte, come ad esempio nel caso in cui il testatore desideri indicare intenzionalmente la data del suo compleanno o di altre ricorrenze. Una retrodatazione è valida quand'anche sia destinata a celare un'eventuale successiva incapacità di disporre e tutelare così il testamento (Seiler/Sutter-Somm/Ammann in: Berner Kommentar, edizione 2023, n. 21 ad art. 520a CC). Quanto alla pretesa necessità di datare l'atto per stabilire la priorità tra diverse disposizione a causa di morte, l'appellante evoca la presenza di un altro testamento olografo, che tuttavia non è mai stato rinvenuto (lettera 21 gennaio 2019 di AO 1, agli atti). Certo, il notaio E__________ ha accennato a un precedente testamento datato 3 ottobre 2011, ma ha soggiunto che tale atto era superato dal testamento successivo (quello impugnato), redatto in sua presenza il 9 dicembre 2013 e retrodatato al 3 ottobre 2011, il disponente intendendo riprendere la data del testamento precedente in cui assegnava tutti i suoi beni alla moglie (deposizione del 25 aprile 2018, verbale pag. 2 a metà). L'attrice non pretende che ciò non sia vero. Anche in proposito l'appello cade pertanto nel vuoto.
6. In secondo luogo la validità del testamento olografo è contestata dall'appellante per incapacità d'intendere e di volere del testatore. I presupposti per annullare una disposizione di ultima volontà per tale motivo sono già stati diffusamente enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 8a). Al riguardo basti ricordare che in forza dell'art. 519 cpv. 1 CC una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata – tra l'altro – se “al momento in cui essa fu fatta” il disponente non aveva la capacità di disporre (n. 1) oppure se essa non è l'espressione di una libera vo-lontà (n. 2). La prima ipotesi si verifica, in particolare, se il testa-tore è privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda – estranea alla presente fattispecie – rinvia a quanto prevede l'art. 469 cpv. 1 CC, cioè alla nullità di disposizioni prese sotto l'influenza di un errore, un inganno, una violenza o una minaccia (sentenza del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5a con rinvii).
La capacità di discernimento consiste nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione. D'altro lato essa implica anche una componente volitiva, ovvero la capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze, secondo la propria volontà, e di opporsi a eventuali tentativi di influenze esterne (sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid. 6.2.3; I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b con rinvii). Trattandosi di adulti, la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla parte che la contesta dimostrare il contrario (DTF 144 III 271 consid. 6.1 e 6.1.2). Per ovviare alle difficoltà che incontra una parte nel comprovare l'incapacità di intendere e di volere di una persona deceduta la giurisprudenza si accomoda nondimeno della cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (DTF 144 III 270 consid. 5.4). Quando l'esperienza generale della vita fa presumere invece con verosimiglianza preponderante il contrario, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta all'altra parte portare la controprova, con verosimiglianza preponderante, che il defunto ha preso le sue disposizioni in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; RtiD II-2017 pag. 800, I-2018 pag. 691 consid. 6 con rimandi; I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b, confermata in: sentenza del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 3.2). Ad ogni modo l'incapacità di discernimento è data solo quando il disponente si trovava, al momento in cui ha stilato il testamento, in uno stato di degrado duraturo e importante delle proprie facoltà intellettive, per malattia o per età (RtiD I-2018 n. 6c pag. 691 consid. 6 con riferimenti).
a) Diversamente da quanto l'appellante assume, l'età del testatore o momenti di confusione in cui il testatore possa essere incorso non sovvertono la presunzione testé citata. Va dimostrata anche se il testatore è anziano, fisicamente indebolito, di tanto in tanto confuso, soggetto a sporadiche amnesie per trauma cerebrale o a lacune mnemoniche (I CCA, sentenza inc.11.2008.38 dell'11 gennaio 2010 consid. 5a con citazioni). Né l'appellante può essere seguita quando opina che le patologie croniche di cui era affetto F__________ fondino una presunzione d'incapacità. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'incapacità di discernimento si presume solo qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile” e che la nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione dell'art. 16 CC) si riferisce a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento. Non ogni malattia o debolezza mentale lede la capacità di discernimento (I CCA, sentenza inc. 11.2013.45 del 27 gennaio 2016 consid. 4 con rimandi).
In concreto l'interessata afferma che le varie patologie hanno provocato nel testatore un declino psicomotorio, ma non pretende che F__________ fosse affetto da turbe psichiche. Le patologie croniche elencate dal dott. G__________ (ipertensione arteriosa, diabete melillo, morbo di Paget, epilessia, tumore alla prostata e cardiopatia: perizia medica, n. 1.1, pag. 1 a 6), non riguardano turbe psichiche atte a pregiudicare la capacità di discernimento, mentre gli stati confusionali si sono rivelati episodici e dovuti all'epilessia o all'acuirsi delle malattie croniche (perizia medica, n. 3.1, pag. 7). Quanto alla presunzione d'incapacità dovuta agli errori ortografici, semplici strafalcioni non suffragano una presunzione di incapacità a norma dell'art. 16 CC. Sulla questione di sapere se l'ortografia, gli errori di scrittura e la firma inusuale del testatore capovolgano la presunzione legata alla capacità di discernimento si tornerà in appresso.
b) L'appellante asserisce che nella fattispecie la perizia medica è stata influenzata dalla testimonianza del notaio E__________. La tesi non è seria. L'esperto si è limitato a rilevare che la citata testimonianza conferma ‟senza ragionevole dubbioˮ le sue valutazioni sulla capacità di discernimento del testatore nel dicembre del 2013, fondate sugli atti medici e sulle testimonianze degli specialisti che hanno curato F__________ nel corso degli anni (perizia medica, pag. 9 e 10, n. 3.1 e n. 3.2). Nulla lascia intendere pertanto che quanto esposto dal perito si fondi o sia stato influenzato dalla testimonianza del notaio.
Sempre a parere dell'appellante, la presenza di malattie croniche e il peggioramento dello stato di salute ha modificato i valori del testatore. Sta di fatto che simile circostanza non può desumersi dai referti medici, concernendo essa i pensieri più profondi del soggetto. Che il peggioramento dello stato di salute di F__________ abbia modificato i suoi valori è possibile, ma da ciò non può desumersi un'incapacità di intendere e di volere. Secondo la comune esperienza i valori possono anche cambiare, tanto più con l'avanzare dell'età. Inoltre il contenuto del testamento olografo in cui F__________ istituisce erede universale la moglie e prevede tre legati, di poco conto rispetto al suo cospicuo patrimonio, non appare anomalo. Tanto meno se si considera che, come ha spiegato al notaio, egli intendeva lasciare i suoi beni alla moglie ‟dopo 30 anni che stavano assieme e dopo tutto quello che aveva fatto per lui e tutto quello che stava facendoˮ (deposizione del 25 aprile 2018, verbale pag. 2 a metà). Circa la ridotta capacità di resistere a pressioni psicologiche di terzi, si tratta di asserti generici dell'interessata, sconfessati dalla perizia in cui il dott. G__________ ha riepilogato le malattie croniche e i ricoveri subìti dal testatore, accertando che nel dicembre del 2013 F__________ era in pieno possesso delle proprie capacità nonostante le gravi patologie e l'età avanzata (perizia, pag. 9, 10 n. 3.1 e 3.2).
Non si esclude che il decesso del fratello e di un amico abbiano inquietato profondamente il testatore, ma il perito non ha attribuito rilievo a ciò perché non risultano ricoveri o consultazioni psicologiche in quel periodo e perché dagli incontri con i medici avvenuti negli ultimi sei mesi di vita il testatore non ha accusato problemi psicologici, salvo episodici stati confusionali. I citati accadimenti non hanno infirmato quindi la capacità di discernimento di lui, che per la perizia medica è rimasta sostanzialmente integra fino alla morte. L'interessata reputa mere supposizioni le valutazioni del perito sulle condizioni di F__________ nell'ultimo mese di vita. Se non che, il testatore è stato degente all'ospedale dal 25 settembre al 2 ottobre 2013, dal 28 ottobre al 18 novembre 2013 (il testamento è del 9 dicembre 2013) e ancora dal 2 gennaio 2014 fino alla morte, intervenuta il __________ gennaio 2014. Per quanto i dati anamnestici del paziente nel dicembre del 2013 non siano esaurienti, ciò di cui il perito ha dato atto, l'anziano era perciò sotto controllo medico. Inoltre, secondo il perito, gli stati confusionali e le crisi epilettiche accertati in precedenza sarebbero stati immediatamente riconoscibili.
L'appellante sottolinea il ‟rallentamento ideomotorioˮ denotato dal testatore nell'ultimo mese di vita. Il perito ha spiegato nondimeno che l'affezione era dovuta a un trauma cranico, il quale però non aveva inciso sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, il quale era ‟orientato nei tre dominiˮ
(perizia, pag. 9 n. 3 in fondo). È vero che la causa della morte non si evince dalla perizia. Risulta tuttavia da una lettera 14 gennaio 2014 dei dottori M__________ P__________ e M__________ M__________ (nella cartella “edizione dott. D__________ S__________”) in cui costoro, riassunti i motivi dell'ultimo ricovero, hanno precisato che il paziente è deceduto per un improvviso peggioramento del quadro clinico. Neppure l'interessata pretende che il testatore sia venuto meno per altre cause o contesta simile accertamento.
c) Quanto alla testimonianza del notaio __________, non fa dubbio che le affermazioni di lui sulla capacità di testare di F__________ non valgono come una perizia medica. Ma agli atti figura proprio un referto medico in cui il dott. G__________ ha appurato che nel dicembre del 2013 il testatore era in grado di intendere e di volere (perizia, pag. 10 n. 3.1). Invano l'attrice pretende dunque il contrario. Mancanza di
lucidità e stanchezza potranno anche essere talvolta difficilmente ravvisabili, tuttavia in concreto il perito ha spiegato che – come detto – salvo i saltuari stati confusionali in cui la mancanza di lucidità era manifesta, il testatore aveva la piena capacità di discernimento. Che poi il notaio avrebbe mentito su tale facoltà per coprire le proprie carenze è una mera insinuazione, priva di qualsiasi riscontro agli atti. Anzi, il notaio ha descritto puntualmente e senza contraddirsi come si è svolta la sua visita al domicilio di F__________ e come è avvenuta la redazione dell'atto, specificando perché il testatore aveva voluto retrodatarne la stesura, mentre i due errori ortografici apparivano di poco momento, visto il chiaro contenuto della disposizione (deposizione del 25 aprile 2018, verbale pag. 2 a metà). Del resto la ragione per cui quel 9 dicembre 2013 il notaio ha invitato F__________ a redigere un nuovo un testamento è addotta dal notaio stesso (‟Ho letto il testamento e mi sono accorto che lo stesso non regolava il destino dei propri oggetti personali (…) e non disponeva nemmeno dell'arredamento domestico e delle suppellettili della casaˮ (deposizione del 25 aprile 2018, loc. cit.).
d) Relativamente agli altri motivi che fonderebbero la verosimiglianza preponderante di incapacità di discernimento esposte dall'interessata, si è già illustrato che la retrodazione voluta dal testatore non rende verosimile nulla del genere (sopra, consid. 5b e 7b), tanto meno se tale volontà è chiaramente motivata e un notaio può confermare la vera data della stesura. Quanto alla dichiarazione di D__________, si è detto che in definitiva costei si è limitata a notare un comportamento passivo di F__________, senza intravedere una mancanza di lucidità (loc. cit.). Anche l'asserto secondo cui il testo della disposizione di ultima volontà sarebbe stato copiato o scritto sotto dettatura è privo di qualsiasi riscontro, oltre che smentito dal notaio (redatto ‟davanti a me, senza l'aiuto di nessunoˮ: deposizione del 25 aprile 2018, verbale pag. 2 nel mezzo). Se mai la perizia grafologica attesta che la scrittura è stata libera e che non sussistono indizi di condizionamenti (referto di M__________, risposta n. 6 pag. 17).
e) Per quel che è degli errori ortografici, come pure delle imprecisioni calligrafiche e sintattiche ravvisabili nel testamento, il dott. G__________ li ha spiegati con uno stato di debolezza e di disattenzione, senza impatto sulla facoltà d'intendere e di volere, e che la corretta struttura del testo depone tutt'al più per la capacità di discernimento (referto, n. 4). La scrittura atipica poi si riscontra spesso – ha soggiunto M__________ – in persone in età avanzata o nel caso di patologie motorie e per capirne le cause occorrerebbe una constatazione diretta, impossibile nella fattispecie, vista la morte del soggetto (referto grafologico, n. 4 pag. 16). Le due perizie sono pertanto complementari. L'appellante ribadisce l'importanza di nominare uno psicologo grafologo o/e un neurologo, ma le risposte date dal perito grafologo e da quello medico hanno consentito di rispondere alle sue richieste. Commissionare un'altra perizia non apporterebbe verosimilmente ulteriori elementi di rilievo. Circa la grafia imprecisa e tremolante del defunto sotto il profilo della salute fisica e mentale, M__________ non ha risposto al quesito – come si è accennato (consid. 3a) – perché nella sua versione tedesca la domanda era oggettivamente incomprensibile. Egli ha rinviato nondimeno alle sue risposte n. 3 e 4 che riguardavano le citate anomalie.
L'attrice invoca la perizia privata da lei affidata a un esperto grafico-analista della scrittura. Una perizia privata tuttavia non è un mezzo di prova nel senso dell'art. 168 cpv. 1 CPC, ma va assimilata a un'allegazione di parte. È vero che allegazioni di parte fondate su una perizia privata possono assurgere a livello di prova, ove siano puntualmente motivate, una volta combinate con indizi desumibili a loro volta da prove (DTF 148 III 409 consid. 4.5.1, 141 III 433 consid. 2.6). Ciò vale anche quando non occorra recare una prova piena, ma basti rendere i fatti verosimili (sentenza del Tribunale federale 5A_2/2023 del 30 marzo 2023 consid. 3.2.2.2.1 con rinvio). Nella fattispecie tuttavia non si annoverano elementi desumibili da altre prove che sorreggano le conclusioni del perito privato, contestate da AO 1 (risposta, pag. 10), secondo cui la scrittura del testatore denota incapacità di discernimento. Quanto si desume dalle altre prove va, se mai, in direzione contraria. Ne discende, in ultima analisi, che al momento di redigere il testamento F__________ non risultava trovarsi, per malattia o per età, in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue facoltà intellettive. L'appello vede così la sua sorte segnata.
7. Nelle richieste di giudizio AP 1 postula l'addebito degli oneri processuali a AO 1. Tale domanda non ha però portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta riesce così senza oggetto.
8. In subordine l'appellante contesta l'ammontare delle spese giudiziarie, chiedendo di ridurre gli oneri processuali da fr. 72 000.– a fr. 10 000.– e l'indennità per ripetibili in favore di AO 1 da fr. 60 000.– a fr. 10 000.–. Il Pretore ha posto gli oneri processuali a carico dell'attrice, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), determinando i citati importi in base sia al valore litigioso di fr. 1 364 260.– sia alla circostanza che la trattazione del processo, l'istruttoria e la redazione della sentenza hanno richiesto un rilevante dispendio di tempo e grande impegno, oltre a un cospicuo numero di ordinanze, emanate senza riscuotere spese, necessarie per decidere le tante domande processuali introdotte dall'attrice.
a) L'appellante sostiene che le sue numerose richieste di assunzione suppletoria di prove, mezzi istruttori che ha proposto di esperire anche a questa Camera, erano legittime. In realtà – come detto – l'assunzione di simili prove non si giustifica (sopra, consid. 3). La valutazione del Pretore resiste pertanto alla critica.
b) Afferma l'appellante di avere contestato a ragione il testamento litigioso perché la data indicata da F__________ non è veritiera, e si duole che AO 1 non ha collaborato alla ricerca della verità. Alla convenuta essa rimprovera, in particolare, di avere sottaciuto l'effettiva data di redazione dell'atto il 9 dicembre 2013, pur avendo assistito alla stesura, di non essere credibile quando dichiara di avere ignorato l'esistenza di un precedente testamento e di avere esitato nel produrre manoscritti del marito atti a permettere un confronto grafologico. Non tenendo conto di ciò, l'attrice lamenta che a torto il Pretore ha posto a suo carico tutte le spese e le ripetibili secondo tariffa, finanche aumentandole.
L'argomentazione non può trovare ascolto. Intanto non risulta che il Pretore abbia ecceduto i relativi limiti tariffari. Le ragioni addotte dall'appellante poi non sono un motivo per ridurre le spese processuali (secondo gli art. 6 seg. LTG) né le ripetibili (secondo l'art. 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). Se mai l'art. 106 cpv. 1 lett. b CPC prevede che il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e suddividere le spese secondo equità quando “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”, ma la norma ha carattere eccezionale (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107) e le ragioni evocate dall'appellante non configurano estremi che ne sorreggano l'applicazione.
9. Le spese dell'attuale giudizio seguono una volta ancora il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice rifonderà inoltre a AO 1, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, adeguate ripetibili. Le spese processuali si attengono al dettato dell'art. 7 cpv. 1 e 13 LTG. L'indennità per ripetibili è commisurata al prescritto dell'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a del regolamento sulla citata tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
10. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 35 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 35 000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).