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Incarti n. 11.2021.167 |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2018.221 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 3 settembre 2018 da
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AP 1AP 1
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contro |
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AO 1 nata , |
e nella causa CA.2020.298 (provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 5 ottobre 2020 da AO 1 nei confronti di AP 1,
giudicando sull'appello del 14 giugno 2021 presentato da AP 1 contro
il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 giugno 2021 (inc.11.2021.81),
come pure sull'appello del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 novembre 2021 e sull'appello incidentale del 25 gennaio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza
(inc. 11.2021.167);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) AO 1 (1978) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2009, adottando la separa-zione dei beni. Dal matrimonio è nata B__________, il 7 agosto 2009. Il marito, fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________, di cui è amministratore unico. Igieni-sta dentale, la moglie lavora al 50% in uno studio dentistico di __________. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2016, quando AO 1 ha lasciato con la figlia l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 31 733, pari a 71/1000 della particella n. 1535 RFD, allora appartenente al marito) per trasferirsi prima da sua madre, a __________, e poi in un appartamento a __________.
B. Statuendo con sentenza del 5 novembre 2018 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 7 marzo 2016 da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha ordinato una curatela educativa in favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per la moglie compresi tra fr. 1045.– e fr. 1206.– mensili dal 1° marzo 2016 al 30 giugno 2018, rispettivamente di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi, oltre a contributi alimentari per la figlia dal 1° marzo 2016 compresi tra fr. 1066.– e fr. 1646.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.1033). Il 21 giugno 2018 moglie e figlia si sono trasferite dal compagno della stessa AO 1, __________, a __________.
In parziale accoglimento di appelli presentati dai coniugi il 14 e il 15 novembre 2018, l'11 novembre 2019 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore in merito al diritto di visita paterno, fissandolo in un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30 (con la cena), in una sera infrasettimanale – di principio il martedì – dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina e nel pranzo del lunedì. Il padre si sarebbe occupato di recuperare la figlia a casa o a scuola e di riaccompagnarla a casa o a scuola in occasione delle visite. La madre si sarebbe organizzata, da parte sua, per accompagnare la figlia dal padre almeno una volta la settimana, indicativamente in occasione della visita infrasettimanale, oltre a una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, una settimana durante le vacanze scolastiche e cinque settimane durante le vacanze scolastiche estive. La Camera ha aumentato inoltre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1075.– mensili dal 1° luglio 2018 (inc. 11.2018.125/127).
C. Nel frattempo, il 3 settembre 2018, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore con una petizione non motivata in cui ha chiesto l'esercizio in comune dell'autorità parentale e l'affidamento congiunto di B__________ (una settimana presso ciascun genitore dal lunedì al lunedì con suddivisione a metà delle vacanze), ha rifiutato contributi alimentari alla moglie e ha offerto per la figlia un contributo alimentare compreso tra fr. 855.– e fr. 1055.– mensili fino a 18 anni (senza cenno ad assegni familiari). Egli non ha avanzato pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Ha postulato invece la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accantonate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
D. All'udienza di conciliazione del 5 novembre 2018 i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio e sul principio della divisione a metà della previdenza professionale, mentre non hanno raggiunto un'intesa sugli altri punti, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione. In un memoriale del 28 febbraio 2019 AP 1 ha mantenuto le richieste iniziali, salvo rivendicare fr. 9542.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Nella sua risposta del 20 maggio 2019 AO 1 ha aderito al principio dell'autorità parentale congiunta, alla rinuncia di contributi alimentari tra coniugi e alla suddivisione a metà degli averi previdenziali, ma ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia (riservato l'usuale diritto di visita paterno), ha chiesto un contributo alimentare per B__________ variante da fr. 1066.– a fr. 1366.– mensili fino ai 18 anni, assegni familiari non compresi, e ha respinto ogni pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali.
In via riconvenzionale AO 1 ha sollecitato inoltre un contributo alimentare per sé compreso tra fr. 1713.– e fr. 3713.– mensili (o almeno tra fr. 1000.– e fr. 3000.– mensili) fino al 31 agosto 2025 o, in subordine, una provvigione ad litem di fr. 40 000.–. Con replica e risposta riconvenzionale del 14 agosto 2019 AP 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, proponendo di respingere la riconvenzione della moglie. In una duplica e replica riconvenzionale del 14 ottobre 2019 AO 1 ha confermato anch'essa le proprie richieste. Mediante duplica riconvenzionale del 10 dicembre 2019 il marito ha poi aumentato la sua pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali a fr. 29 378.70. La moglie non ha duplicato.
E. All'udienza del 30 gennaio 2020, indetta per le prime arringhe e per il contraddittorio su un'istanza cautelare presentata dal marito l'8 ottobre 2019 per ottenere un'estensione del diritto di visita, il Pretore ha omologato una richiesta dei coniugi intesa all'affi-damento alternato della figlia (una settimana presso ogni genitore dal venerdì sera fino al venerdì successivo) in prova per sei settimane. Terminata la prova con buon esito, su indicazione della psicologa __________ le parti hanno convenuto di modificare l'assetto cautelare, passando da un'alternanza settimanale a un'alternanza giornaliera nel seguente modo:
Durante le vacanze estive la figlia sarebbe rimasta per due settimane da ciascun genitore. L'alternanza si sarebbe applicata anche alle altre vacanze. Tale disciplina è stata omologata dal Pretore con decreto cautelare del 26 maggio 2020 (inc. CA.2019.394).
In seguito, mediante istanza cautelare del 31 agosto 2020 AP 1 ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal settembre successivo. A un'udienza del 5 ottobre 2020 si sono tenute le prime arringhe nella causa di merito e la discussione dell'istanza cautelare, che AO 1 ha proposto di respingere. Costei ha presentato inoltre una sua istanza cautelare per riottenere l'affidamento esclusivo della figlia. Il 3 dicembre 2020 il Pretore ha revocato la curatela educativa.
F. L'istruttoria di merito e quella inerente all'istanza cautelare del marito sono cominciate il 9 dicembre 2020. L'istanza cautelare è poi stata respinta dal Pretore con decreto del 7 aprile 2021 (inc. CA.2020.155) e un appello presentato il 16 aprile 2021 da AP 1 contro tale decreto cautelare è stato rigettato a sua volta da questa Camera con sentenza dell'11 agosto 2022 (inc. 11.2021.51). Nel frattempo, chiamato a presentare
osservazioni all'istanza cautelare della moglie, AP 1 ha proposto il 26 aprile 2021 di respingerla. Statuendo il 7 giugno 2021, il Pretore ha respinto anche l'istanza cautelare della moglie, salvo sopprimere la custodia alternata prevista il mercoledì con il decreto cautelare del 26 maggio 2020, nel senso che il mercoledì ha lasciato la figlia alla madre. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste per un quinto a carico del marito e per il resto a carico di AO 1, tenuta a rifondere al marito fr. 800.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2020.298).
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 giugno 2021 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di annullare o di dichiarare nullo il decreto cautelare medesimo o, in subordine, di riformarlo nel senso di “emendare” il dispositivo sulla custodia parentale del mercoledì, ripristinando l'alternanza, e di porre le spese processuali a carico della moglie, con obbligo di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 9 luglio 2021 presidente della Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo (inc. 11.2021.81).
H. L'istruttoria di merito si è chiusa il 31 marzo 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 agosto 2021 l'attore ha postulato la custodia alternata di B__________ a settimane alterne dal venerdì sera al termine della scuola fino al venerdì successivo con suddivisione delle vacanze a metà o, in via subordinata, a giorni alterni come segue:
Egli si è impegnato inoltre ad andare a prendere la figlia a scuola (o dalla madre quando non c'è scuola) e ha proposto che le telefonate fossero libere per entrambi. Infine egli ha chiesto che dal 2023 al 2025 la figlia stesse con lui durante le vacanze di Carnevale e trascorresse le vacanze di Pasqua con la madre, mentre le vacanze natalizie sarebbero state da dividere nel periodo di Natale che va dal termine della scuola fino al 30 dicembre e nel periodo dal 30 dicembre al giorno antecedente l'inizio della scuola alle ore 21.00 con cena, come pure dal 24 dicembre alle ore 14.30 fino al 25 dicembre alle ore 10.00.
AP 1 ha poi rifiutato contributi alimentari alla moglie, instando perché ogni genitore provveda alle spese della figlia quando essa gli è affidata e che la madre continui a percepire l'assegno familiare, assumendo il premio della cassa malati con i costi sanitari della figlia non coperti. Quanto ai rapporti di dare e avere delle parti, egli ha sollecitato la condanna della moglie a versargli fr. 29 378.70 con interessi al 5% dal 5 novembre 2018. Da ultimo egli ha chiesto che la previdenza professionale sia suddivisa nel senso che la sua cassa pensione versi a quella della moglie fr. 110 686.90 e che ogni altra domanda della moglie sia respinta.
I. Nel proprio allegato conclusivo del 26 agosto 2021 AO 1 ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia, riservato un ampio diritto di visita del padre disciplinato come prevedeva la sentenza a protezione dell'unione coniugale del 5 novembre 2018. Inoltre essa ha sollecitato dal 1° luglio 2018 un contributo alimentare per sé di fr. 1075.– mensili e uno per B__________ di fr. 1066.– mensili (assegni familiari non compresi), come pure la suddivisione a metà delle rispettive pretese previdenziali. Infine essa ha sollecitato una provvigione ad litem di fr. 40 000.–. In una replica spontanea del 13 settembre 2021 l'attore ha reiterato la propria posizione. Altrettanto ha fatto la convenuta con duplica del 27 settembre 2021.
L. Statuendo con sentenza del 10 novembre 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha confermato l'esercizio congiunto dell'autorità parentale con custodia alternata regolata nel seguente modo:
Egli ha precisato che ogni genitore è responsabile dell'organizzazione delle trasferte nei periodi in cui la figlia gli è assegnata, che ai genitori sono garantiti liberi contatti telefonici, che le vacanze vanno suddivise a metà tra i genitori tenendo conto degli impegni e della volontà della figlia e che ogni genitore può trascorrere con la figlia almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive. Le altre vacanze sono state così regolate: una settimana durante le vacanze autunnali, alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, una settimana durante le vacanze scolastiche, alternativamente di Carnevale o Pasqua (in caso di disaccordo quelle di Carnevale 2022 con il padre e quelle di Pasqua 2022 con la madre), una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente una volta la prima settimana (fino a San Silvestro) e una volta la seconda settimana (in caso di disaccordo quelle di Natale 2021/22 con la madre e quelle di Capodanno 2022/21 con il padre) e alternativamente la settimana di Ognissanti (in caso di disaccordo quella 2022 con la madre). Il domicilio della figlia è stato fissato presso la madre.
Il Pretore non ha fissato contributi alimentari fra coniugi, mentre ha posto a carico di AP 1 un contributo alimentare di fr. 280.– mensili per la figlia e ha abilitato la madre a percepire gli assegni familiari, con obbligo di assumere il premio della cassa malati di B__________. Egli respinto invece la pretesa dell'attore in liquidazione dei rapporti patrimoniali e ha suddiviso la previdenza professionale dei coniugi facendo ordine alla Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del personale di versare dall'avere previdenziale dell'attore fr. 110 686.90 a un conto presso la __________ della convenuta. Infine ha rigettato l'istanza di provvigione ad litem. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
M. Contro la sentenza appena citata AP 1 ha ricorso a questa Camera con un appello del 13 dicembre 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta a versargli fr. 29 378.70 con interessi in liquidazione dei rapporti patrimoniali e di regolare la custodia alternata di B__________ in settimane alterne dal venerdì sera al termine della scuola fino al venerdì successivo o, in subordine, nel modo chiesto in subordine nel memoriale conclusivo. In ogni caso egli chiede di poter trascorrere le vacanze di Carnevale dal 2023 al 2025 con la figlia e che la madre trascorra con B__________ quelle di Pasqua, mentre nel 2026 e nel 2027 tali vacanze andranno alternate (in caso di disaccordo quelle nel 2026 di Carnevale con lui e quelle di Pasqua con la madre).
Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale rivendica l'affidamento esclusivo della figlia, riservato un diritto di visita paterno come quello da lei proposto nell'allegato conclusivo davanti al Pretore. Inoltre essa sollecita un contributo alimentare per B__________ di fr. 1400.– mensili, chiede di poter continuare a riscuotere gli assegni familiari e propone che il premio della cassa malati della figlia sia incluso nel contributo alimentare. Nelle proprie osservazioni del 3 marzo 2022 AP 1 insta per il rigetto dell'appello incidentale (inc. 11.2021.167).
N. Il 18 luglio 2023, considerato il tempo trascorso dall'ultimo ascolto della figlia, il presidente di questa Camera ha disposto una nuova audizione di B__________ da parte della psicologa __________, che il 15 settembre 2023 ha trasmesso il proprio rapporto alla Camera.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti l'uno contro un decreto cautelare emanato nel quadro della causa di stato e l'altro contro la sentenza di merito che ha fatto seguito nella medesima causa. Si giustifica così di congiungere le due procedure, fondate sul medesimo complesso di fatti, e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sull'appello principale di AP 1 e sull'appello incidentale di AO 1 contro la sentenza di divorzio (inc.11.2021.167)
2. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina della custodia parentale, che non è di indole patrimoniale. Circa la tempestività dell'appello, in concreto la decisione impugnata è stata notificata all'attore l'11 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 11 dicembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 13 dicembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello principale andava presentata entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 23 dicembre 2021. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2022 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2022, esso sarebbe scaduto così il 1° febbraio 2022. Depositato il 25 gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è pertanto ricevibile.
3. AP 1 ha trasmesso il 12 aprile 2022 a questa Camera un estratto del Foglio ufficiale svizzero di commercio del 5 aprile 2022 da cui risulta che egli è presidente e gerente della __________ e un estratto del 26 agosto 2021 attestante l'iscrizione di tale ditta nel registro di commercio. Il 15 aprile successivo AO 1 ha prodotto, da parte sua, le classifiche delle gare sciistiche del 2021 e del 2022 alle quali la figlia ha partecipato. Nuovi e prodotti a questa Camera senza indugio, i documenti in questione sono ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella misura in cui appaiono utili per la decisione, essi andranno così tenuti in considerazione ai fini del giudizio.
4. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2022 AO 1 eccepisce che l'appello principale è irricevibile per carenza di motivazione, AP 1 non contestando puntualmente gli argomenti del Pretore. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_647/2023 del 5 marzo 2024 consid. 5.2; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2022.12 del 18 settembre 2023 consid. 2a). Nel caso specifico l'appellante principale si confronta adeguatamente con gli argomenti del Pretore, spiegando perché questi sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (appello, pag. 5 a metà, pag. 6 in alto, pag. 14 a metà). L'appello principale può quindi essere vagliato nel merito.
5. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'affidamento della figlia, la disciplina della custodia alternata (o eventualmente del diritto di visita paterno), il contributo alimentare per la figlia stessa e la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024, consid. 4). Non v'è ragione nel caso in esame di scostarsi da tale principio.
6. Contesa è in primo luogo – come detto – la liquidazione dei rap-porti di dare e avere tra i coniugi. Nel suo appello AP 1 ribadisce la sua pretesa di fr. 29 378.70 con interessi. Il Pretore l'ha respinta. Egli ha accertato che le parti sottostanno al regime della separazione dei beni e che il marito pretendeva fr. 26 262.– per contributi alimentari pagati in eccesso, più fr. 3116.70 a titolo di conguaglio per spese e ripetibili fissate nella sentenza 7 novembre 2019 del Tribunale d'appello. Riguardo ai contributi alimentari versati in eccesso, il primo giudice ha ritenuto la pretesa non sufficientemente motivata, l'attore non avendo dimostrato il pagamento dei contributi previsti a protezione dell'unione coniugale dal 1° marzo al 31 agosto 2016, ma sembrando piuttosto compensare l'assunzione di spese che lui ascrive alla moglie e che in realtà sono estranee al fabbisogno di lei. Quanto alla pretesa di fr. 3116.70, il Pretore ha reputato la questione definitivamente liquidata dal Tribunale d'appello nella sentenza dell'11 novembre 2019, titolo esecutivo passato in giudicato (sentenza impugnata, consid. 5 secondo paragrafo). Ciò non lascia spazio a una seconda condanna sul medesimo oggetto.
L'appellante principale sostiene di avere dimostrato il versamento di contributi alimentari in esubero. Egli ricorda che il Pretore ha omologato il 27 luglio 2017 (recte: 2016) un accordo ‟nelle more istruttorieˮ che prevedeva il versamento di fr. 2000.– mensili in favore della moglie e fr. 1000.– mensili per la figlia, mentre nella sentenza a protezione dell'unione coniugale del 5 novembre 2018 ha previsto i seguenti contributi alimentari:
– per la figlia:
fr.
1113.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr. 1646.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1566.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e
fr. 1066.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi,
assegni familiari non compresi, e
– per la moglie:
fr.
1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
fr. 1189.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e
fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.
In seguito, prosegue l'appellante principale, il Tribunale d'appello ha così riformato i contributi alimentari per la moglie:
fr. 1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1205.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
fr. 1190.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e
fr. 1075.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.
L'interessato calcola così che dal 1° marzo 2016 al 31 ottobre 2019 egli avrebbe dovuto versare alla moglie fr. 50 905.. Dal doc. OO risulta invece che egli ha versato fr. 104 628.– complessivi, di cui fr. 65 476.– destinati alla convenuta, ovvero fr. 2000.– per 27 mesi, dedotti fr. 500.– per un pagamento di soli fr. 1500.– concernente una mensilità relativa al periodo dal settembre del 2016 all'ottobre del 2018 e fr. 998.– dal dicembre del 2018 al
novembre del 2019. AP 1 rileva che nella sentenza del 5 novembre 2018 il Pretore lo aveva autorizzato a compensare i contributi alimentari con costi da lui assunti direttamente, purché considerati nel fabbisogno della moglie e della figlia, e afferma di avere provato con il riassunto di cui al doc. MM e i giustificativi di cui al doc. NN tali costi, di fr. 10 716.60 (vitto fr. 4800.–, elettricità fr. 454.–, assicurazione responsabilità civile dell'appartamento fr. 168.60, telecomunicazioni fr. 249.–, Swisscom “casa” fr. 938.40, spese di gestione 2016 fr. 1999.90, assicurazione dell'automobile fr. 1326.10, cambio gomme fr. 780.–). Avendo versato complessivi fr. 76 192.– per la moglie tra il marzo del 2016 e il novembre del 2019 rispetto ai fr. 50 905.– dovuti, egli sostiene così di avere corrisposto fr. 25 287.– in eccesso, somma di cui chiede il rimborso.
a) L'appellante principale fa valere dinanzi a questa Camera – come detto – una pretesa di fr. 25 287.– per contributi alimentari erogati in esubero e un'altra pretesa di fr. 3116.70 per spese e ripetibili a lui dovute in conformità alla sentenza di appello emessa il 7 novembre 2019. Se non che, a quest'ultimo riguardo egli non spende una parola per confrontarsi con la citata opinione del Pretore. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto il rimedio giuridico non può essere vagliato oltre.
b) Relativamente alla pretesa di fr. 25 287.–, nel suo calcolo l'appellante principale considera – contrariamente a quanto adduce la convenuta nelle osservazioni all'appello (pag. 6, n. 1.1) – anche la mensilità del novembre 2019. Ciò posto, per il periodo dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2019 egli avrebbe dovuto versare alla convenuta contributi alimentari per complessivi fr. 50 905.– (fr. 1045.– mensili per sei mesi dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr. 1190.– mensili per quattro mesi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, fr. 1205.– mensili per dodici mesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fr. 1190.– mensili per sei mesi dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e fr. 1075.– mensili per diciassette mesi dal 1° luglio 2018 al 30 novembre 2019). A ciò si aggiungono contributi alimentari in favore della figlia per fr. 59 572.– (fr. 1113.– mensili per sei mesi dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr. 1646.– mensili per quattro mesi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, fr. 1566.– mensili per diciotto mesi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e fr. 1066.– mensili per diciassette mesi dal 1° luglio 2018 al 30 novembre 2019). Ne segue che dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2019 AP 1 avrebbe dovuto erogare a moglie e figlia fr. 110 477.– complessivi. L'attore ha prodotto la movimentazione del suo conto bancario UBS dal 12 settembre 2016 al 5 novembre 2019 (doc. OO). Da questa si evincono versamenti a AO 1 per complessivi fr. 104 628.–.
Quanto all'intervallo dal 1° marzo al 31 agosto 2016, allorché i coniugi vivevano ancora insieme, il Pretore ha definito il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3523.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 398.–, rata del leasing fr. 380.–, imposta di circolazione fr. 119.–, assicurazione dell'automobile fr. 216.–, contributo al “terzo pilastro” fr. 560.–, imposte fr. 500.–) e il contributo alimentare in favore di lei per tale periodo in fr. 1045.– mensili. Dopo di che egli ha calcolato il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1113.– mensili sulla base della tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (dedotti il costo dell'alloggio [la famiglia viveva ancora sotto lo stesso tetto], la metà della posta per “cura e educazione”, prestata in natura dalla madre, come pure l'assegno familiare, compreso nella tabella), determinando così il contributo alimentare per lei in fr. 1113.– mensili dal marzo all'agosto del 2016. Il Pretore ha autorizzato inoltre il marito a compensare con i contributi alimentari, documentando la pretesa, quanto egli avesse anticipato fino al termine della comunione domestica, il 31 agosto 2016 (sentenza impugnata, pag. 13 a 15).
c) Il problema è che, come ha sottolineato il Pretore (e con tale argomento l'appellante principale non si confronta), in relazione al periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2016 l'interessato pone in compensazione spese estranee al fabbisogno minimo della moglie. Si tratta in particolare del costo dell'alloggio, che il Pretore non ha considerato (e, anzi, ha fatto rientrare nel fabbisogno minimo del marito, di complessivi fr. 4589.90) proprio perché a quel tempo le parti vivevano ancora insieme, come pure dell'esborso per il “cambio gomme”. La spesa fissa inerente al vitto di complessivi fr. 4800.– per sei mesi, poi, riguarda l'intera famiglia. L'unica posta che a ragione egli chiede di considerare è quella relativa all'assicurazione dell'auto, posta che risulta documentata e che era compresa nel fabbisogno minimo della convenuta (fr. 216.– mensili), sicché nella misura di fr. 1296.– può essere considerata. Rimane il fatto che, a fronte di contributi alimentari stabiliti nella sentenza a tutela dell'unione coniugale per complessivi fr. 110 477.–, l'attore ha corrisposto fr. 105 564.–.
L'appellante principale reputa che fr. 65 476.– dei citati versamenti erano destinati alla sola convenuta, alla quale spettavano in realtà non più di fr. 50 905.–. Solo con le spiegazioni addotte in appello tuttavia si intravedono le ragioni di tale calcolo: prima della sentenza a tutela dell'unione coniugale (la quale ha fissato contributi alimentari retroattivi dal 1° marzo 2016) le parti avrebbero pattuito infatti il 27 luglio 2016, ‟nelle more istruttorieˮ, che al momento in cui la moglie avesse lasciato l'abitazione coniugale il marito le avrebbe versato un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, più un contributo di fr. 1000.– mensili per B__________ (inc. SO.2016.1033). L'appellante principale parrebbe far valere di conseguenza che, rispetto al calcolo esposto dianzi, la ripartizione tra la somma spettante alla moglie e quella spettante alla figlia era diversa, sicché egli avrebbe erogato per il mantenimento della prima più del dovuto. In prima sede tuttavia egli si è limitato a rinviare al noto doc. MM, in cui asseriva che per la moglie egli aveva versato complessivi fr. 65 476.– quando alla medesima spettavano solo fr. 49 930.–, assunto che però non era confortato da alcun conteggio o spiegazione. L'argomento del Pretore, secondo cui il calcolo di quanto versato alla convenuta in eccesso non risultava motivato, resiste in definitiva alla critica.
7. Litigioso è in secondo luogo, nella fattispecie, l'affidamento congiunto della figlia e le modalità della custodia alternata. Il Pretore,
ricordati i presupposti per un affidamento congiunto (osteggiato da AO 1: sentenza impugnata, consid. 8.1 a 8.3), ha accertato che dopo la separazione delle parti B__________ è rimasta affidata alla madre fino al 30 gennaio 2020, quando i genitori hanno concordato in via cautelare l'affidamento congiunto con custodia alternata in prova per sei mesi, regime rimasto in vigore da allora. Riassunto l'andamento della custodia alternata, il primo giudice non ha mancato di riscontrare conflitti tra genitori e visioni divergenti sul bene della figlia, ma è giunto alla conclusione che a ben vedere si trattava di visioni complementari, le parti essendo in grado di collaborare e di mostrarsi disponibili per la figlia. A giudizio del Pretore inoltre le relazioni tra padre e figlia sono migliorate nel tempo e la stessa B__________, dodicenne al momento del giudizio, desiderava mantenere il principio della custodia alternata, in vigore da oltre un anno e in ultima analisi adeguato alle circostanze (sentenza impugnata, consid. 8.4).
Quanto alle modalità della custodia alternata, il Pretore ha respinto la proposta di AP 1, che mirava a una custodia con alternanza settimanale, seppure questa fosse più pratica, di più semplice attuazione per i genitori e potesse garantire regolarità alla figlia, la quale riferiva di difficoltà nella gestione del materiale di apprendimento e delle attività extrascolastiche. Il primo giudice ha rilevato nondimeno che in concreto l'assetto a giorni alterni è stato elaborato in base ai bisogni della figlia, la quale dichiarava di gradirlo, salvo per quanto riguarda il mercoledì, giorno in cui essa preferiva stare con la madre. Il Pretore ha confermato così la cadenza a giorni alterni già applicata in via cautelare, lasciando però la figlia alla madre il mercoledì e precisando che l'organizzazione dei trasferimenti della ragazza spettava al genitore cui questa è affidata. Riguardo alle ferie, egli ha rigettato la richiesta dell'attore volta a trascorrere con B__________ le vacanze di carnevale di un triennio (dal 2023 al 2025) per consentire alla figlia ‟la selezione dello sci nella relativa squadraˮ. A mente sua, simile proposta non era stata discussa né si desumeva un'esigenza del genere dalle audizioni della minore, di modo che egli ha regolato anche tali ferie in alternanza, fermo restando che i genitori sarebbero stati liberi di concordare un'altra soluzione per il bene della ragazza. Il Pretore ha deciso infine di permettere libere chiamate tra i genitori e la figlia, il cui domicilio è stato fissato presso la madre (sentenza impugnata, consid. 8.5).
8. In appello l'attore contesta le modalità della custodia alternata, mentre la convenuta postula l'affidamento esclusivo della figlia e chiede che in funzione di ciò il contributo alimentare per B__________ sia portato a fr. 1400.– mensili, compreso il premio della cassa malati, ma non gli assegni familiari. Essa ritiene l'affidamento congiunto inadatto perché le parti non comunicano, collaborano scarsamente, mantengono un rapporto conflittuale e hanno visioni distanti sull'educazione e sulle attività extrascolastiche della ragazza, la quale si trova così in bilico tra due mondi. Essa fa notare altresì che la figlia adolescente frequenta la scuola di __________, dove intrattiene le sue amicizie, ciò che non può fare quando è con il padre a __________, anche perché costui pretende sempre che essa svolga attività extrascolastiche. L'appellante incidentale soggiunge che – come emerge dal rapporto d'ascolto del 5 febbraio 2021 – la figlia è ‟sballottataˮ tra i genitori e reprime i propri desideri per compiacere loro, in una situazione per finire non serena.
A parere di AO 1 l'insofferenza della figlia per il padre è dimostrata dall'ascolto di B__________ del 25 marzo 2021 e dal suo manoscritto allegato al rapporto, in cui essa afferma di non voler passare i mercoledì con papà. La convenuta non nega che le parti riescano a organizzare correttamente la custodia alternata, ma assume che il padre non considera i desideri della figlia, non la ascolta, le impone determinati abbigliamenti, come ad esempio vestiti eleganti quando essa predilige abiti sportivi, la costringe a praticare il golf e proprio per evitare la pratica di quello sport la figlia non vuole trascorrere i mercoledì con lui. AO 1 rimprovera al Pretore altresì di essersi fondato unicamente sui rapporti d'ascolto, trascurando quanto ha dichiarato la figlia nel manoscritto del 5 febbraio 2021 in cui essa dice di voler ‟ritornare come primaˮ, cioè all'affidamento esclusivo. Solo in seconda battuta, pur scrivendo nuovamente ‟ritornare come primaˮ (cancellando però la frase), essa si accomoda della custodia alternata, ma chiede almeno di praticare il mercoledì lo judò anziché il golf. Per l'interessata la figlia vive con stress l'affidamento congiunto, poiché teme di non riuscire a organizzarsi con la scuola e con gli studi che diverranno sempre più impegnativi.
9. Nella fattispecie la custodia parentale è stata esercitata a titolo esclusivo da AO 1 fino all'ottobre del 2019, dopo di che le parti hanno convenuto la custodia parentale alternata di B__________ in via cautelare nell'ambito della causa di merito, prima in prova (a settimane alterne) e poi stabilmente (a giorni alterni). Da allora tale assetto è rimasto invariato, salvo essere modificato con la sentenza finale di divorzio in cui il Pretore ha soppresso l'alternanza del mercoledì, lasciando quel giorno la figlia alla madre. La modifica però è stata impugnata da AP 1 con l'attuale appello, munito di effetto sospensivo. La questione è di sapere pertanto se ai fini del giudizio vada confermata nel merito la custodia parentale alternata (mercoledì compreso) o se occorra tornare alla custodia parentale esclusiva della madre.
a) Presupposto perché il giudice disponga una custodia parentale alternata è la capacità educativa dei genitori, in partico-lare la loro attitudine di comunicare vicendevolmente per quel che riguarda i figli e di cooperare nel prendere i necessari provvedimenti organizzativi. La comunicazione tra genitori può anche essere meramente scritta. Non osta a una custodia parentale alternata il fatto che per raggiungere un accordo nelle questioni relative ai figli i genitori facciano capo alla mediazione di un terzo. Nemmeno l'eventualità che un genitore si opponga a una disciplina in materia di custodia condivisa esclude, per ciò solo, che non sia assicurata la cooperazione necessaria. Sotto questo profilo si rinuncia a una custodia parentale alternata unicamente se le relazioni tra genitori in altri ambiti riconducibili al figlio connotino un'ostilità tanto acuta da lasciar presumere che una custodia parentale alternata esporrebbe il minorenne al grave conflitto fra le parti in maniera tale da ledere manifestamente i suoi interessi (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2022 del 28 marzo 2023 consid. 5.1 con rinvio a DTF 142 III 615 consid. 4.3, 620 consid. 3.2.3).
Una custodia parentale alternata dipende altresì dalla situazione geografica, in specie dalla distanza fra le abitazioni dei genitori. Importante è anche l'effetto per il bene del figlio della stabilità che accompagna la continuazione dell'assetto applicato fino al momento del giudizio. Una custodia parentale alternata è tanto più indicata quanto più i genitori si sono avvicendati nella custodia già prima della separazione. Ulteriori criteri che depongono per una custodia parentale alternata sono l'età del figlio, le sue relazioni con fratellastri e sorellastre, come pure il suo inserimento nell'ambiente sociale. La capacità di cooperare dei genitori merita poi speciale considerazione quando il figlio è in età scolastica o quando la distanza tra il luogo di residenza dei genitori richiede un maggior sforzo organizzativo (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2022 del 28 marzo 2023 consid. 5.1 con rinvio a DTF 142 III 615 consid. 4.3, 620 consid. 3.2.3; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 8a).
b) Fra i criteri da vagliare ai fini di una custodia parentale alternata si annovera anzitutto – come detto – l'idoneità educativa dei genitori. Al riguardo la convenuta fa valere che AP 1 non ascolta né rispetta la figlia imponendole rigide regole di comportamento. Sentita dalla psicologa __________, B__________ aveva dichiarato invero che delle attività programmate dal padre gradiva il tennis, mentre riteneva eccessive le lezioni di lingue (tedesco e inglese). Inoltre essa lamentava che il genitore le prescrivesse determinati abbigliamenti e prediligesse metodi di studio diversi da quelli scolastici (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 2), oltre a non essere flessibile nel cogliere le sue richieste (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 4). B__________ aveva poi soggiunto di voler praticare il mercoledì lo judò e non il golf – come desiderava il padre – (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 3).
Già il 30 aprile 2020 la psicologa individuava nondimeno un'adeguata idoneità educativa di entrambi i genitori (‟B__________ ha dei genitori che desiderano essere presenti in tutti i gesti di cura ed educazioneˮ: rapporto pag. 5). Inoltre nei successivi rapporti d'ascolto essa ha rilevato come la figlia riconoscesse ‟un miglioramento su tutti i fronti, in quanto il padre fa delle attività che le piacciono [ed essa] trova un'apertura maggiore riguardo all'ascolto dei suoi bisogniˮ, il padre risultando per altro meno propenso a imporsi, ad esempio sull'abbigliamento (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 1). B__________ si rallegrava inoltre perché il genitore era più affettuoso con lei e i corsi di tedesco con una nuova insegnante le riuscivano più interessanti (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 2). La psicologa segnalava altresì che AP 1 non rifiutava di adottare accorgimenti per il bene della figlia, riorganizzando gli impegni di lei e facendole praticare lo judò anziché il golf (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 3). Nel successivo ascolto B__________ ha confermato gli sforzi del padre per venirle incontro (rapporto del 25 marzo 2021). Nel più recente rapporto di ascolto, del 15 settembre 2023, la psicologa riconosce che ‟attualmente le criticità emerse nei precedenti rapporti sono state colmateˮ e che ‟in ogni gesto di cura [essa] riesce a cogliere la disponibilità dei genitori ad accompagnarla nel suo evolvereˮ, nel senso che in ognuno di loro essa vede ‟la complementarità nell'esercitare le diverse funzioni, dal sostegno al confrontoˮ (rapporto, pag. 1).
Nella sua deposizione l'attore ha riferito da parte sua che dal maggio del 2021 la figlia non pratica più il golf (udienza del 5 luglio 2021, pag. 1) e la convenuta ha ammesso il 27 settembre 2021 che l'appellante principale porta anch'egli la ragazza alle lezioni di judò (duplica del 27 settembre 2021). Sull'imposizione di un determinato abbigliamento, poi, l'obiezione è superata, dall'ultimo rapporto desumendosi che il padre non limita più la scelta del vestiario. Anche riguardo agli asseriti obblighi legati alle attività extrascolastiche svolte dalla figlia si evince dal rapporto che egli ha adeguato il programma per la figlia ai desideri di lei.
Nelle circostanze descritte non sussistono dubbi sull'idoneità educativa di AP 1, che ha seguito i consigli della psicologa per migliorare il suo rapporto personale con la figlia. E che la sua visione del benessere di B__________ sia diversa da quella della madre (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 1) non significa che il suo approccio sia inidoneo, tanto meno ove si consideri che la psicologa non ha mai espresso riserve sulla capacità educativa di lui.
e) AO 1 contesta la vicendevole capacità di comunicare e di collaborare tra genitori, anche per visioni troppo distanti sull'educazione della figlia. In realtà essa non manca di contraddirsi, giacché si duole della mancata cooperazione, ma poi riconosce che le parti riescono a organizzare convenientemente la custodia alternata. In effetti nulla induce a ritenere che in concreto i genitori denotino carenze al proposito. La convenuta stessa nella sua deposizione dichiarava che ‟ad oggi in rare occasioni ho dovuto discutere con l'attore in merito a modifiche sugli orari della custodia alternataˮ (udienza del 5 luglio 2021, pag. 3). La psicologa ha definito anzi eccellente la collaborazione dei genitori nell'attuazione della custodia alternata (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 1), come confermano anche i vari scambi di posta elettronica e i messaggi Whats-App tra le parti (doc. HH a LL e SSS). Che poi si sia verificato qualche incomprensione o problema di comunicazione per il mancato avviso alla madre nel senso che la figlia pratica lo judò è possibile, ma ciò non denota un conflitto marcato e persistente di comunicazione suscettibile di ledere il bene della ragazza.
Quanto alle pretese visioni inconciliabili delle parti sull'educazione di B__________, AO 1 si confronta poco o punto con la motivazione del Pretore, il quale in base ai rapporti della psicologa ha definito gli approcci delle parti complementari. Nel suo rapporto del 30 aprile 2020 l'esperta aveva rilevato in effetti che ogni genitore ha propri valori e visioni, ‟il padre molto sull'impronta del futuro a livello di sviluppo del contesto formativo ed economico, la madre con uno sguardo al presente in quanto un benessere armonico può creare le basi per affrontare il futuroˮ, il tutto costituendo un insieme di funzioni genitoriali di cui la figlia avrebbe potuto beneficiare nella sua crescita (rapporto, pag. 1). Anche nel secondo rapporto la psicologa ha notato la diversa visione dei genitori riguardo al benessere della figlia, ma ha considerato i due punti di vista importanti e complementari, tant'è che B__________ si sente amata da entrambe le parti e riconosce le buone intenzioni di loro (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 3 in fine). L'appellante incidentale si limita ad affermare l'esistenza di due mondi nei quali la figlia è ‟sballottataˮ, ma non spiega per quale ragione gli approcci dei genitori non possano conciliarsi né evoca casi concreti in cui le due ottiche si siano riflettute negativamente sul bene della figlia. Dagli atti si evince piuttosto che le parti hanno trovato soluzioni condivise e che B__________ non ha risentito delle diverse opinioni. Nulla dimostra perciò che i genitori si affrontino in un conflitto marcato e persistente pregiudizievole per lei. Se mai con l'aiuto della psicologa le differenti visioni dei genitori si sono avvicinate e secondo il rapporto del 15 settembre 2023 la figlia stessa riscontra complementarietà negli approcci diversi dei genitori stessi, riconoscendo che “rispetto a prima” costoro sono più aperti e non la fanno sentire contesa (pag. 1).
f) Riguardo agli altri presupposti di una custodia parentale alternata, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni è fatta valere da AO 1, la quale asserisce che la custodia alternata allontana la figlia dalla sua cerchia di amici. Non bisogna dimenticare tuttavia che nella fattispecie la custodia alternata è in vigore dall'ottobre del 2019 e che __________ non dista da __________ più di 7 km, né la figlia ha mai accennato a problemi in tal senso. Certo, essa ha dichiarato che quando sta con la mamma i rapporti con gli amici sono più facili (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 2) e che la custodia a settimane alterne le infonde nostalgia (rapporto del 30 aprile 2020 pag. 3), ma proprio per tali motivi la custodia è stata ripristinata a giorni alterni dopo il periodo di prova. Dal secondo ascolto, del 5 febbraio 2021, risulta inoltre che B__________ va d'accordo con il figlio della compagna del padre (pag. 1), che le difficoltà dovute allo scambio di materiale scolastico sono state risolte con un armadietto e che essa non avverte più una sensazione di distanza dalla cerchia di amici. La psicologa ha rilevato poi che con l'assetto a giorni alterni le precedenti criticità si sono sistemate e che i timori della madre sul preteso stress della figlia non sono giustificati (pag. 3). Ancora recentemente, del resto, B__________ ha dichiarato alla psicologa di essersi abituata alla situazione odierna, definita funzionale (rapporto del 15 settembre 2023, pag. 1 in basso). Anche su questo punto la sentenza del Pretore sfugge dunque alla critica.
g) Relativamente all'ulteriore elemento della custodia parentale alternata consistente nell'opinione del figlio, nel caso specifico
secondo la madre B__________ desidera tornare all'affidamento esclusivo, contrariamente a quanto reputa la psicologa. Ora, B__________ (nata il 7 agosto 2009) ha raggiunto un'età – di solito fra gli 11 e i 13 anni – che le permette di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2024 consid. 5.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 8f). E la madre ammette che la figlia versa in un conflitto di lealtà, riconoscendo che modera i suoi desideri per compiacere ai genitori. Per di piùAO 1 trascura che nei rapporti d'ascolto la psicologa ha accertato un'altra opinione della ragazza. Che poi B__________ sia insofferente nei confronti del padre perché non desidera stare con lui il mercoledì è manifestamente una forzatura, dai rapporti della psicologa evincendosi piuttosto un forte attaccamento della figlia al padre (‟ci tiene a sottolineare il grande amore che prova verso suo padreˮ: rapporto del 25 marzo 2021, pag. 1) e il desiderio di ‟vivere un modello di relazioni genitoriali nel quale [essa] può avere una relazione attiva e continuativa con ciascun genitore ˮ (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 3).
È vero che nel noto manoscritto del 5 febbraio 2021 B__________ dichiarava di ‟volere tornare come primaˮ, cioè all'affidamento esclusivo della madre. Tuttavia già nel rapporto del 5 febbraio 2020 la psicologa ha appurato che ‟quando ha espresso il desiderio di cambiare assetto, [la figlia] era nel periodo in cui ha visto gli ostacoli di conciliare l'organizzazione del-l'inizio della scuola media con l'organizzazione delle relazioni genitorialiˮ e che in seguito, grazie ad aggiustamenti organizzativi, la situazione è migliorata (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 3). Dal rapporto del 25 marzo 2021 risulta poi che, proprio perché è migliorata l'organizzazione della custodia alternata, la figlia ha chiesto di mantenere il calendario stabilito, salvo preferire trascorrere il mercoledì con la madre (pag. 1). Dall'ultimo ascolto emerge finanche come la figlia difenda in modo chiaro l'assetto alternato, il quale le permette di vivere momenti significativi con entrambi i genitori senza soffrirne poi la mancanza (rapporto, pag. 1). Anche in proposito la sentenza impugnata va dunque esente da critiche.
h) AO 1 postula l'aumento del contributo alimentare per la figlia a fr. 1400.– mensili. La domanda non ha tuttavia portata propria, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello incidentale sull'affidamento esclusivo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
10. Confermata la custodia alternata, rimangono da verificare in concreto le modalità dell'alternanza. AP 1 ribadisce che un avvicendamento di settimana in settimana sarebbe migliore rispetto all'attuale avvicendamento giornaliero, poiché risulterebbe più pratico e indicato, imporrebbe meno spostamenti, eviterebbe il difficile scambio di materiale scolastico, agevolerebbe l'organizzazione per la famiglia e preverrebbe discontinuità nei rapporti tra genitori e figlia. Inoltre i conflitti tra genitori si stempererebbero ed egli potrebbe programmare meglio il proprio lavoro. Per altro già le vacanze estive – allega l'appellante principale – sono gestite “a blocchi”, con piena soddisfazione della figlia. Ad ogni modo l'interessato chiede che nel caso in cui si mantenga la cadenza a giorni alterni si conservi l'avvicendamento del mercoledì. Nemmeno la figlia – egli continua – ha escluso in occasione del suo ascolto del 25 marzo 2021 l'ipotesi di mantenere tale assetto, a condizione di poter praticare lo judò, di studiare, di invitare le amiche o giocare con il figlio della compagna di lui. Stando a AP 1, B__________ non ha mai detto in modo chiaro di rinunciare al mercoledì con lui, limitandosi a dichiarare di voler praticare lo judò, ciò che egli le consente di fare. Né la psicologa – soggiunge l'interessato – ha proposto di modificare l'assetto in vigore, ma soltanto di ascoltare maggiormente la figlia.
L'appellante principale chiede nuovamente inoltre che la figlia trascorra con lui le vacanze di Carnevale del 2023 e del 2025 e con la madre quelle pasquali, ripetendo l'alternanza nel 2026 e 2027. In caso di disaccordo egli propone che B__________ trascorra almeno le vacanze di Carnevale 2026 con lui e quelle pasquali con la madre. Egli ribadisce l'importanza per B__________ di passare il Carnevale con lui per frequentare la selezione dello sci nella squadra, tanto più ch'egli è ora direttore di una scuola di sci, mentre la madre nemmeno scia e si oppone alla sua proposta con il pretesto che la figlia non ama quello sport. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, egli prosegue, la richiesta è stata pre-sentata già il 27 febbraio 2019 ed è quindi stata discussa. E in realtà – egli epiloga – la figlia apprezza molto lo sci, anche se rimane sempre libera di cambiare idea.
a) A torto l'appellante principale assevera, intanto, che una custodia a giorni alterni si giustifica per ragioni ‟preponderantiˮ. Sulla regolamentazione pratica della cadenza alternata non vi è infatti un modello di riferimento preferenziale: tutto dipende dalle circostanze concrete e dalle specificità del caso (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 769 n. 1159 n. 2753). Circa la custodia a settimane alterne auspicata da AP 1, però, tale cadenza non è invisa solo alla moglie, ma non è gradita nemmeno dalla figlia. Già nel rapporto di ascolto del 30 aprile 2020 la psicologa aveva accertato che B__________ desidera “vivere un modello di relazioni genitoriali nel quale può avere una relazione attiva e continuativa con ciascun genitore” (pag. 4), non solo una relazione a intervalli settimanali. Già allora la psicologa aveva proposto così alle parti di rinunciare alle settimane alterne adottate in prova. E ancora nell'ultimo rapporto di ascolto, del 15 settembre 2023, la figlia ha ripetuto chiaramente di preferire l'assetto a giorni alterni, più adeguato ai suoi ritmi e alle sue esigenze, che le permette di non soffrire l'assenza di un genitore per troppo tempo (pag. 1). E tale assetto è in vigore, come noto, dall'ottobre del 2019.
b) AP 1 fa valere nell'appello principale che la volontà della figlia non è determinante, ma dimentica che una custodia – anche alternata – va orientata prioritariamente al bene del minorenne (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3, 614 consid. 4.2 con rinvii); gli interessi dell'uno o dell'altro genitore passano in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). Quanto agli inconvenienti dell'alternanza giornaliera evocati dall'appellante principale, come per esempio il disagevole scambio di materiale scolastico e una certa complessità nell'organizzazione della custodia, essi si sono progressivamente risolti, tanto che nell'ultimo rapporto di ascolto la psicologa ha accertato come B__________ medesima chieda di mantenere il calendario in vigore (rapporto del 15 settembre 2023, pag. 1), né le “attività extrascolastiche” accennate dal padre appaiono pregiudicate dall'assetto attuale della custodia. Non si disconosce che le vacanze sono gestite dai genitori “a blocchi di settimane”, ma la figlia stessa ha spiegato che un conto è la cadenza a giorni alterni, giustificata da ragioni scolastiche e legate alla sua quotidianità, e un altro conto è la disciplina correlata al periodo delle vacanze (rapporto del 15 settembre 2023, pag. 1). Tale distinzione appare oggettivamente comprensibile.
c) Per quanto concerne l'alternanza del mercoledì, essa è stata soppressa dal Pretore con la sentenza impugnata, ma tale soppressione non è mai divenuta esecutiva, poiché la sentenza è stata impugnata da AP 1 con appello, rimedio giuridico munito di effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). L'alternanza del mercoledì sussiste pertanto da quattro anni. In passato la figlia aveva invero sostenuto la proposta materna di sopprimere quell'alternanza (rapporto del 25 marzo 2021, pag. 1). Nel suo ultimo rapporto del 15 settembre 2023 __________ ha accertato tuttavia che B__________ chiede ora di lasciare l'assetto attuale invariato e “che venga mantenuto il calendario sia per il tempo scolastico che per le vacanze così come attualmente è” (pag. 1). Non risulta per altro che l'alternanza impedisca a B__________ di svolgere attività extrascolastiche, come lo judò che lei pratica. Neppure si scorgono ragioni oggettive che inducano a modificare una disciplina in vigore con buon esito da quattro anni. Su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento, onde la necessità di riformare la sentenza impugnata al riguardo.
d) Con l'appello principale AP 1 chiede infine che dal 2023 al 2025 la figlia trascorra le vacanze di Carnevale con lui e le vacanze di Pasqua con la madre, giustificando la richiesta con l'opportunità che la figlia frequenti la selezione dello sci nella squadra. Nel rapporto di ascolto del 30 aprile 2020 la psicologa aveva accertato in effetti che B__________ ‟gradisce molto le uscite a sciareˮ (pag. 2). Nell'ultimo rapporto, del 15 settembre 2023, essa ha rilevato nondimeno che la figlia desidera rallentare tale pratica e le lezioni di sci (come quelle di golf), preferendo svolgere simili attività solo ogni tanto, con il padre (pag. 2). Ora B__________ chiede esplicitamente infatti – come si è visto – di mantenere il calendario delle vacanze come esso è oggi (loc. cit.). Non consta che il bene della figlia imponga di contrastare tale desiderio e di obbligare B__________ a una pratica più intensa dello sci, sopprimendo l'alternanza delle vacanze di Carnevale. Al riguardo l'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso. Per il resto l'appellante principale sembra contestare anche la ripartizione delle altre vacanze, ma a ben vedere egli postula l'assetto che il Pretore stesso ha previsto. Al proposito non soccorre dunque diffondersi.
11. In conclusione, l'appello principale merita parziale accoglimento, mentre l'appello incidentale va respinto. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza. Gli oneri dell'appello principale vanno suddivisi così tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene l'alternanza della custodia parentale per quanto attiene al mercoledì (sopra, consid. 10c), ma esce sconfitto sia sulla postulata condanna della moglie al versamento di fr. 29 378.70 con interessi (sopra, consid. 6), sia sulla richiesta di regolare la custodia parentale a settimane alterne (sopra, consid. 10a), sia sulla pretesa di trascorrere le vacanze di Carnevale fino al 2025 con la figlia (sopra, consid. 13c). Nel complesso si giustifica così di porre equitativamente tre quarti delle spese processuali a suo carico, mentre il resto va addebitato alla convenuta che, patrocinata da un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale vanno addebitate invece a AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà al marito un'adeguata indennità per ripetibili.
L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sulle spese e le ripetibili di prima sede (che comprendono anche ad altri punti controversi, come i contributi di mantenimento e la provvigione ad litem), oneri che il Pretore ha posto a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
II. Sull'appello di AP 1 contro il decreto
cautelare del 7 giugno 2021 (inc.11.2021.81)
12. I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo la soppressione della custodia alternata il mercoledì, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al legale di AP 1 l'8 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00084610, agli atti). Inoltrato il 14 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
13. Con l'attuale sentenza questa Camera statuisce nel merito sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi, compresa la regolamentazione della custodia parentale alternata il mercoledì. La controversia sulla disciplina cautelare disposta dal Pretore diviene perciò senza oggetto e va stralciata dal ruolo (art. 242 in relazione con l'art. 241 cpv. 3 CPC). Per quel che è delle spese e delle ripetibili, in caso di stralcio dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse il giudice statuisce secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta – sommariamente – quale parte abbia provocato l'azione, quale sarebbe stato il presumibile l'esito della procedura se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbiano reso il contenzioso senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti).
a) In ordine AP 1 lamentava anzitutto, nell'appello, una violazione del suo diritto di essere sentito per avere, il primo giudice, emesso il decreto cautelare senza indire udienze né assumere prove. Ora, nelle procedure trattate con il rito sommario dell'art. 271 CPC il giudice, ricevuta
l'istanza, “convoca le parti a un'udienzaˮ. Nella fattispecie AO 1 ha presentato l'istanza cautelare il 5 ottobre 2020. Il Pretore non ha indetto udienze, ma ha invitato il 31 marzo 2021 AP 1 a presentare osservazioni scritte. Nel suo memoriale del 26 aprile 2021 AP 1 ha poi proposto di respingere l'istanza cautelare (sopra, lett. F), ma alla procedura applicata non ha mosso obiezioni.
Ciò posto, tutte le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale precetto è quello per cui una parte deve far valere le censure d'ordine senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare in sede di ricorso vizi di forma che si sarebbero già potuti eccepire in tempo utile dinanzi al grado di giurisdizione precedente (DTF 149 III 19 consid. 3.2.1 con rimandi; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 28 ad art. 52 con numerosi riferimenti; Chabloz in: Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 24 ad art. 52 con rinvii di giurisprudenza). Doglianze formali tardive, mosse dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti processuali successivi, non sono ricevibili. La censura sollevata in concreto da AP 1 poteva – e doveva – essere eccepita davanti al Pretore. Formulata per la prima volta in appello, qualora fosse stato giudicato il ricorso essa sarebbe risultata inammissibile.
b) Nell'appello AP 1 si doleva altresì che il Pretore avesse giudicato “senza neppure permettere alle parti l'assunzione di un benché minimo mezzo di prova”. Egli non indicava tuttavia quali prove egli intendesse concretamente far esperire, sicché non giova attardarsi al proposito. Sempre dal profilo formale l'appellante rimproverava poi al Pretore di avere soppresso la custodia parentale alternata del mercoledì statuendo ultra petita, giacché AO 1 chiedeva nella sua istanza cautelare l'affidamento esclusivo della figlia, richiesta che il Pretore ha respinto, salvo decretare di propria iniziativa la soppressione della custodia parentale alternata del mercoledì. In realtà v'è da domandarsi se, così facendo, il primo giudice si sia sospinto effettivamente oltre le richieste di giudizio. Comunque sia, nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato che riguardano i figli il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3, cui si riferisce l'art. 58 cpv. 2 CPC). Anche su questo punto, ove fosse stato giudicato, l'appello si sarebbe rivelato privo di consistenza.
c) Dal profilo sostanziale l'appellante censurava il dispositivo del decreto cautelare con cui il Pretore ha soppresso l'alternanza della custodia parentale il mercoledì, criticandolo – in sintesi – siccome non conforme al bene della figlia. La questione era delicata e su questo punto la fondatezza dell'appello poteva apparire dubbia. Sta di fatto che, giudicando nel merito, questa Camera accoglie tale richiesta alla luce dei dati aggiornati assunti con l'integrazione dell'istruttoria (sopra, consid. 10c). Per lo meno nel risultato, l'appello non poteva dirsi perciò sprovvisto di buon diritto se la Camera avesse avuto modo di provvedere nel frattempo a integrare l'istruttoria di merito.
14. Le spese e le ripetibili dell'appello seguono quella che sarebbe risultata la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante avrebbe visto respingere le sue censure d'ordine, ma accogliere – forse – la censura di merito. In tale situazione di incertezza si giustifica così di porre gli oneri processuali equitativamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Gli oneri di prima sede seguono identica sorte. La tassa di giustizia in appello va ridotta per tenere conto del fatto che la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG).
15. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC l'odierna decisione è notificata anche a B__________, che ha compiuto 14 anni il 7 agosto 2023, nella misura in cui il giudizio riguarda l'attribuzione della custodia parentale.
III. Sui rimedi giuridici a livello federale
16. Circa i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in controversie che coinvolgono anche la disciplina della custodia parentale sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2). Contro la decisione sull'appello in materia cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2021.81 e 11.2021.167 sono congiunte.
II. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è riformato come segue:
7. La custodia parentale alternata di AP 1 e AO 1r sulla figlia B__________ è disciplinata come segue:
– Ogni genitore è responsabile di organizzare le trasferte della figlia nei periodi in cui questa gli è affidata.
– Ai genitori sono garantite libere comunicazioni telefoniche con la figlia.
– Le vacanze scolastiche estive sono suddivise a metà fra i genitori, tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri della figlia. Durante tali vacanze ogni genitore ha diritto di trascorrere con la figlia almeno due settimane consecutive.
– La figlia trascorrerà con un genitore alternativamente, di anno in anno, le vacanze di Carnevale e con l'altro genitore quelle di Pasqua. I genitori sono liberi di organizzarsi diversamente, tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri della figlia. In caso di disaccordo per le vacanze di Carnevale e di Pasqua del 2025 la figlia trascorrerà quelle di Carnevale con il padre e quelle di Pasqua con la madre.
– La figlia trascorrerà con un genitore alternativamente, di anno in anno, la settimana di vacanza che comprende il giorno di Natale e con l'altro genitore la settimana che comprende il giorno di San Silvestro. I genitori sono liberi di organizzarsi diversamente, tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri della figlia. In caso di disaccordo per le vacanze di Natale e di San Silvestro 2024/2025 la figlia trascorrerà le vacanze di Natale con il padre e quella di San Silvestro con la madre.
– La figlia trascorrerà alternativamente la settimana di Ognissanti con un genitore e l'anno seguente con l'altro genitore. In caso di disaccordo per la settimana di Ognissanti 2024, la figlia trascorrerà quest'ultima con la madre.
– La figlia rimane domiciliata presso la madre.
Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
III. Le spese dell'appello principale, di fr. 3000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico dello stesso
AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
IV. L'appello incidentale è respinto.
V. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.
VI. L'appello di AP 1 contro il decreto cautelare è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
VII. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
VIII. Notificazione:
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– ; – . – _________, __________ (in estratto: consid. 7 a 11 e dispositivo n. II). |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).