Incarti n.
11.2021.170

11.2022.36

Lugano

7 febbraio 2023/jh                          

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Gaggini

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2017.5 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 12 gennaio 2017 da

 

 

 AO 1 ora in  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

e

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 16 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza di divorzio emessa dal Pretore il 15 novembre 2021 (inc. 11.2021.170)

 

e sull'appello incidentale dell'11 febbraio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza, come pure sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.36);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1969) e AO 1 (1961) si sono sposati a __________ il 5 dicembre 1992. A quel momento essi avevano già un figlio, F__________, nato il 4 settembre 1992. In costanza di matrimonio è nata Fe__________, il 23 settembre 1994. Il marito è funzionario cantonale e lavora nel Centro di manutenzione stradale __________ a __________ come capo operaio. La moglie è totalmente inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità del primo e del secon­do pilastro. I coniugi vivono separati dal 2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 687 RFD di __________, di sua proprietà) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________. La vita separata è stata autorizzata dal Pretore del Distretto di Leventina con decreto “supercautelare” del 29 gennaio 2010 nell'ambito di un'azio­ne di divorzio su richiesta comune promossa nel 2010, tuttora sospesa (inc. DI.2010.3).

 

                                  B.   Il 20 dicembre 2016 AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al medesimo Pretore una nuova richiesta comune di divorzio corredata di un accodo parziale che prevedeva – tra l'altro – l'impegno della moglie a lasciare definitivamente l'abitazione coniugale entro il 30 settembre 2016 e il versamento in favore di lei di un'indennità adeguata (nel senso dell'art. 124 vCC) pari alla differenza tra il capitale accantonato dal marito durante il matrimonio e quello accantonato della moglie, diviso 2 meno fr. 15 000.–. In merito al contributo alimentare per la moglie, questione oggetto di disaccordo, essi hanno demandato la decisione al Pretore. Ricordato che la conciliazione era già avvenuta nella precedente causa di divorzio, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per presentare conclusioni sull'unico punto rimasto controverso.

 

                                  C.   Nel suo memoriale del 3 marzo 2017 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare per la moglie. Nel proprio, del 20 marzo 2017, AO 1 ha rivendicato, previo conferimen­to del gratuito patrocinio, un contributo alimentare indicizzato di fr. 1000.– mensili dal momento in cui avrebbe lascia­to l'abitazio­ne coniugale fino al pensionamento del marito. Alle prime arringhe del 9 maggio 2017 le parti hanno si sono confermate nelle loro domande e hanno notificato prove. Su loro richiesta, il Pretore ha poi sospeso il 31 agosto 2017 la procedura per trattative. Riattivata la causa il 20 febbraio 2020, a un'udienza del 2 luglio 2020 indetta “per incombenti” le parti hanno ribadito le loro posizioni. L'istruttoria è stata chiusa il 1° dicembre 2020 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 29 gennaio 2021 essi hanno reiterato le loro richieste. Su richiesta del Pretore, essi hanno aggiornato i dati sulla rispettiva situazione previdenziale.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 15 dicembre 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione parziale, ha ordinato all'istituto previdenziale del marito di versare a quello della moglie la somma di fr. 99 867.50 e ha obbligato il marito a eroga­­re alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 806.10 mensili dalla partenza dall'abitazione coniugale fino al di lui pensionamento. Le spese processuali di fr. 2600.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 dicembre 2021 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per la moglie sia soppresso. Nelle sue osservazioni del­l'11 febbraio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare il contributo alimentare a fr. 967.10 mensili dall'ottobre del 2021, instando per il beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni del 18 marzo 2022 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello principale, la senten­za impugnata è pervenuta al legale del marito il 16 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 16 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello principale è perciò tempestivo. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2022. Inoltrato l'11 febbraio 2022 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), ultimo giorno utile, sotto questo profilo anche tale rimedio giuridico è ammissibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude due messaggi di posta elettronica del proprio legale al curatore della moglie (doc. 38 e 39), due certificati medici e un rapporto del medico del personale cantonale (doc. 40 e 41). Con le osservazioni all'appello incidentale egli produce altri due certificati medici e il conteggio stipendio del gennaio 2022 (doc. 42 e 43). In pendenza di procedura egli ha fatto seguire inoltre ulteriori certificati medici e conteggi di salario fino al novembre del 2022 (doc. da 44 a 55) e ha chiesto l'edizione dalla moglie del nuovo contratto di locazione. AO 1 allega a sua volta alle proprie osservazioni e all'appello incidentale il contratto di locazione del 22 settembre 2021 di un appartamento di __________ (doc. 1), quattro conteggi delle prestazioni non riconosciute dalla cassa malati per il 2021 (doc. 2) e una decisione di prestazione complementare del 21 gennaio 2022 (doc. 3).

 

                                         Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alle arringhe finali e finanche alla decisione impugnata, i documenti prodotti dalle parti non potevano essere sottoposti al Pretore (DTF 143 III 276 consid. 2.3 et 2.3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_467/2019 del 23 mar­zo 2022 consid. 7.3.1.1, in: RSPC 2022 pag. 440). Esibiti senza indugio, essi sono dunque ammissibili e nella misura in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio. Quanto all'edizione del nuovo contratto di locazione della moglie con la relativa pigione, la circostanza non è contestata, sicché non occorre assumere prove al riguardo.

                                        

                                   3.   Litigioso rimane in appello il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per determinare il contributo di mantenimento in favore di AO 1 il Pretore ha ritenuto anzitutto che il matrimonio aveva influito concretamente sulla situazione di lei, constatando che i coniugi sono separati da oltre 14 anni, ragione per cui determinante non è più il tenore di vita da loro raggiunto durante la vita in comune, ma quello sostenuto da AO 1 durante la vita separata. Premesso ciò, il primo giudice ha accertato il reddito della moglie in fr. 2274.– (rendita AI fr. 1647.–, rendita di invalidità del “secondo pilastro” fr. 627.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1959.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, elettricità fr. 134.35, riscaldamento fr. 107.40, leasing dell'automobile fr. 248.–, imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto fr. 109.–, assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale fr. 117.30), onde un margine disponibile di fr. 314.60 mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lei al momento in cui avrà lasciato l'abitazione coniugale, il Pretore l'ha determinato in fr. 2765.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e costi accessori per un appartamento “idealmente situato nella zona della bassa Leventina” fr. 1100.–, leasing dell'automobile fr. 248.–, imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto fr. 109.–, assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale fr. 65.15). Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che con le sue rendite di fr. 2274.– mensili AO 1 non è in grado di finanziare il proprio tenore di vita di fr. 3080.10 mensili (fr. 2765.50 + fr. 314.60) e registra un ammanco di fr. 806.10 mensili.

 

                                         Quanto alla situazione economica del marito, il Pretore ha appurato un reddito di fr. 6300.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3776.60 mensili una volta rientrato in possesso del­l'abitazione coniugale (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 211.20, costo dell'alloggio fr. 821.80, spese di manutenzione fr. 192.–, premio della cassa malati fr. 501.55, partecipazione alle spese mediche fr. 54.60, spese professionali fr. 268.80, onere fiscale fr. 526.65). Per il primo giudice, con un margine disponibile di fr. 2523.40 mensili il marito è quindi in grado di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 806.10 mensili dal momento in cui quest'ultima avrà lasciato l'abitazione coniugale, fino al di lui pensionamento.

 

                                   4.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimen­ti). Al proposito basti ricordare come, ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dal­l'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

 

                                         a)   Riguardo al criterio da adottare per il calcolo dei contributi alimentari dopo il divorzio, in tre sentenze recenti, in parte successive alla decisione del Pretore, il Tribunale federale ha deciso che applicabile a livello svizzero per il calcolo è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale ecce-denza con i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 301). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizio­ni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 10b). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione, il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.4.2 con richiami).

 

                                         b)   Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei mini­mi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti del­l'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del dirit­to di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4a).

 

                                   5.   In merito al fabbisogno minimo della moglie, AP 1 fa valere che, contrariamente alle previsioni del Pretore, costei non è rimasta a vivere in __________, ma ha trovato un appartamento a __________. Dopo avere riconosciuto con l'appello una pigione di fr. 1500.– mensili, nelle osservazioni all'appello incidentale egli chiede di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 1000.– mensili, salvo rilevare infine che l'onere attuale ammonta a fr. 1350.– mensili (lettere del 6 e 15 dicembre 2022). L'appellante postula inoltre lo stralcio dei costi d'automobile, sostenendo che la moglie non dispone più di un veicolo e non ha quindi alcuna spesa. Da parte sua, con l'appello incidentale AO 1 chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo fr. 175.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Quanto al costo dell'alloggio, il Pretore ha riconosciuto alla moglie complessivi fr. 1100.– mensili per uno spazioso appartamento (3 o 3.5 locali) idealmente situato nella zona della bassa __________”. In appello AO 1 ha comunicato di avere lasciato l'alloggio di __________ e di essersi trasferita dal 1° ottobre 2021 in un appartamento di 3.5 locali in locazione a __________, pagando una pigione di fr. 1500.– mensili (comprese le spese accessorie di fr. 100.–: doc. 1 di appello). Il 6 e il 15 dicembre 2022 AP 1 ha segnalato a questa Camera che nel frattempo la moglie ha traslocato in un altro appartamento, sempre a __________, e che ora la pigione ammonta a fr. 1350.– mensili. AO 1 non ha reagito alla comunicazione.

 

                                               Ai fini del calcolo dei contributi alimentari nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inserite, per principio, solo spese effettive, non spese virtuali (sentenza del Tribunale federale 5A_665/2020 dell'8 luglio 2021 consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 10a). In concreto la previsione formulata dal Pretore non si è avverata, di modo che in luogo della spesa presunta va incluso nel fabbisogno minimo della moglie l'esborso reale. Premesso ciò, nella misura in cui AO 1 non ha contestato di abitare ora in via __________ (ciò che risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop), non sussistono ragioni per riconoscerle la pigione di fr. 1500.– mensili versata per l'appartamento di via __________ (doc. 1 di appello). Nel fabbisogno minimo di lei va inserito pertanto l'importo, non contestato, di complessivi fr. 1350.– mensili.

 

                                         b)   Relativamente alle spese d'automobile, il Pretore è partito dal presupposto che AO 1 rimanesse a vivere nella bas­sa __________, sicché ha riconosciuto la quota del leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC del veicolo di cui essa ha sempre usufruito nel periodo della separazione. AP 1 obietta che per motivi medici la moglie non potrà più condurre veicoli, di modo che essa “non potrà riprendere le targhe da lei depositate in seguito alla distruzio­­ne del veicolo”, e fa valere che il leasing è ormai estinto. La moglie contesta l'ammissibilità di tali allegazioni, poiché l'idoneità della guida e la rottamazione dell'automobile avvenuta nel 2019 erano già note. Essa rileva ad ogni modo che la rinuncia alla licenza di condurre è temporanea e che si giustifica di riconoscerle tali spese, dato che essa “ha sempre beneficiato di un'autovettura e deve poterne beneficiare anche in futuro”.

 

                                               Ora, che dopo il divorzio l'interessata abbia diritto di conservare ‒ per principio ‒ il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune è pacifico. Resta il fatto che, come si è detto, ai fini del calcolo dei contributi alimentari nel fabbisogno minimo di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, esclu­se spese ipotetiche per le quali non si sa se alla fine esse esisteranno – e per quale importo – e se saranno poi coper­te. Né la parità di trattamento o esigenze meramente virtuali giustificano spese cui il coniuge potrebbe anche avere diritto, ma che all'atto pratico egli non sopporta (analogamente:

                                               RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 10a). In concreto è vero che le allegazioni del marito sono nuove. Resta il fatto che l'appellante non nega di abitare ora a __________, motivo per cui i motivi che hanno indotto il Pretore a riconoscerle i costi della vettura sono venuti meno. Né essa allega di necessitare di un veicolo privato per ragioni mediche. Tali spese vanno quindi espunte dal fabbisogno minimo dell'interessata, alla quale vanno riconosciuti nondimeno fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamen­to “arcobaleno” di due zone), come per altro da lei stessa rivendicato nel memoriale conclusivo del 29 gennaio 2021 (pag. 5).

 

                                         c)   Per quel che è delle spese mediche non coperte dalla cassa malati, AO 1 fa valere che a causa della sua fragilità per 4 ‒ 6 settimane l'anno ha dovuto soggiornare alla Clinica __________ di __________, i cui costi di fr. 175.– mensili sono a suo carico, come risulta dai conteggi della cassa malati prodotti in appello (doc. 2). Fondata su documenti nuovi ammissibili (sopra consid. 2), la pretesa è ricevibile. Precisato ciò, da tali conteggi risulta che l'importo in questione si riferisce al contributo ospedaliero, ovvero alla partecipazione individuale che un paziente stazionario deve versare per ogni giorno trascorso in ospedale (fr. 15.– per ogni giorno di degenza). E siccome la moglie è affetta da problemi psichici, contrariamente all'assunto del marito non si può dire che l'esborso sia puntuale, tanto meno se si pensa che già nel 2020 essa era stata degente per alcuni mesi all'Ospedale __________ di __________ (lettera del 17 agosto 2020, agli atti). In simili circostanze si giustifica di riconoscere la posta litigiosa.

 

                                         d)   Alla luce di quanto precede il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 ammonterebbe a fr. 2860.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e costi accessori fr. 1350.–, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 175.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 55.50, assicurazione RC fr. 15.70, onere fiscale fr. 65.15). Se non che, in questa sede AP 1 non contesta l'importo di fr. 314.60 mensili riconosciuto alla moglie dal Pretore in aggiunta al fabbisogno minimo “allargato”. Ne deriva che quest'ultimo può essere fissato in fr. 3175.– mensili arrotondati.

 

                                   6.   Relativamente alle entrate di AO 1, stabilite dal Pretore in complessivi fr. 2274.– mensili (fr. 1647.– rendita AI, fr. 647.– di rendita invalidità del “secondo pilastro”), il marito chiede di conteggiarle altresì fr. 672.– mensili percepiti quale prestazione complementare AVS/AI. A torto. Se le prestazioni di assicurazioni sociali o private destinate a coprire la perdita di guadagno, passeggera o duratura, riconducibile a rischi assicurati (disoccupazione, infortunio, malattia o invalidità) vanno qualificate come reddito, ciò non è il caso per le prestazioni complementari AVS o AI (sentenza del Tribunale federale 5A_465/2020 del 23 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 6a con rinvii). Posto ciò, dalla nuova documentazione trasmessa dalla moglie a questa Camera risulta che l'attuale rendita AI ammonta a fr. 1661.– mensili, onde introiti per complessivi fr. 2288.– mensili.

                                     

                                   7.   Per quanto concerne il reddito del marito, accertato dal Pretore in fr. 6300.– mensili, AP 1 fa valere che a causa della persistente inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2022 egli non percepisce indennità per lavoro notturno e servizio “di picchetto”, ma riceve unicamente lo stipendio di base di fr. 5248.45 mensili, che dal novembre del 2022 si è ulteriormente ridotto a fr. 4880.05 mensili. Al proposito egli allega una serie di certificati medici attestanti un'inabilità lavorativa al 100% dal 30 ottobre 2021 al 25 dicembre 2022, così come i certificati di stipendio fino al novembre del 2022.

 

                                         a)   L'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è

                                               ragionevolmente possibile formulare con oggettiva atten-dibilità una prognosi a medio termine (I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 9 con rinvio). Dai certificati medici agli atti non risulta nulla di concreto sulla patologia di cui soffre l'interessato, salvo non meglio precisati disturbi nervosi. Certo, egli parrebbe avere inoltrato una domanda d'invalidità, ma ciò non basta per dimostrare una durevole incapacità lucrativa.

 

                                         b)   Circa il reddito conseguito dall'appellante, si evince dai conteggi prodotti in questa sede che fino al 31 ottobre 2022 egli ha percepito, conformemente all'art. 30 cpv. 1 prima frase della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip: RL 173.300), il salario calcolato in base al suo grado d'occupazione per i primi 365 giorni dell'inabilità lavorativa, senza supplementi. Dal novembre del 2022 il salario è ridotto al 90% per i successivi 365 giorni (art. 30 cpv. 1 seconda frase LStip), fermo restando che al più tardi allo scadere di tale periodo il pagamento dello stipendio cessa (art. 30 cpv. 3 LStip). Vista la prognosi incerta (sopra, lett. a), in concreto non resta che fondarsi sull'attuale reddito, che può essere accertato in fr. 5320.– mensili, tredicesima mensilità compresa (calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro”: I CCA sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6e). Dandosene gli estremi, del resto, l'interessato potrà sempre chiedere una modifica del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1 CC).

 

                                   8.   Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

                                         Reddito del marito                                                      fr.      5 320.

                                         Reddito della moglie                                                   fr.      2 288.                                                              fr.                                         7 608. mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.      3 780.

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.      3  175.

                                                                                                                          fr.      6 955. mensili

                                         Eccedenza da ripartire                                                fr.         653.mensili

                                         metà dell'eccedenza                                                    fr.         326.50 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:                                 

                                         fr. 3780.– + fr. 326.50 =                                              fr.      4 106.50 mensili,

                                         e deve versare alla moglie

                                         fr. 3175.– + fr. 326.50 ./. fr. 2288.–  =                           fr.      1 213.50 mensili

                                        

                                         L'appello principale va pertanto respinto, mentre quello incidentale andrebbe accolto. Se non che, AO 1 pretende unicamente un contributo alimentare di fr. 967.10 mensili, di modo che la pretesa, retta dal principio dispositivo, va accolta entro tali limiti (art. 58 cpv. 1 CPC).

 

                                   9.   Per quel che riguarda la decorrenza del contributo alimentare, AO 1 chiede di fissarlo dall'ottobre del 2021, quando essa ha lasciato l'abitazione coniugale. Di regola, il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. In circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente tuttavia al giudice del divorzio di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del passaggio in giudicato del­l'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”), seppure uno o più dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati (DTF 142 III 194 consid. 5.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_581/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.4.1, in: FamPra.ch 2021 pag. 863; analogamente: RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5). In circostanze eccezionali il giudice del divorzio potrebbe far decorrere il contributo alimentare finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio. Ciò potreb­be essere il caso qualora un coniuge non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 35).

 

                                         Nel caso in esame non fa dubbio che, pendente causa, la moglie non ha percepito alcun contributo alimentare. Davanti al Pretore essa aveva chiesto di far decorrere il contributo dal momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione di __________. In realtà, come si è visto, essa si è trasferita altrove prima dell'emanazione della decisione di divorzio, di modo che tale scadenza era ormai de-corsa e rendeva la richiesta superata. Sta di fatto che essa avrebbe potuto sollecitare un contributo di mantenimento in via cautelare, ma al primo giudice l'interessata non ha sottoposto alcuna richiesta cautelare. Né essa ha postulato alcunché in pendenza di appello. In simili circostanze l'appellante non può pretendere di far retroagire il contributo ali­mentare dell'art. 125 CC, l'eccezione indicata poc'anzi non potendo ravvisarsi in un caso come quello in esame. Ne segue che su questo punto l'appello incidentale vede la sua sorte segnata.

 

                                10.   Le spese dell'appello principale seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Le spese dell'appello incidentale seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La moglie ottiene l'aumento del contributo alimentare da lei chiesto, ma esce sconfitta sulla decorrenza. Nel complesso si giustifica dunque di porre a suo carico un settimo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del marito, il quale le rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (cinque settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata alla stringatezza delle motivazioni del memoriale (cinque righe). L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di primo grado inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate).

 

                                11.   Quanto all'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 davanti a questa Camera, l'assegnazione di adeguate ripetibili, che l'interessata non pretende di difficile o di impossibile incasso, rende la richiesta in parte senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche RtiD II-2021 pag. 12). Per il resto, prima di postulare il gratuito patrocinio, essa avrebbe dovuto instare per una provvigione ad litem o, quanto meno, rendere verosimile che il marito è sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle una simile provvigione. In difetto di ciò il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.58 del 7 novembre 2022, consid. 5b).

 

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello principale è respinto.

 

                                   2.   Le spese dell'appello principale, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 967.10 fino al di lui pensionamento.

                                         Il dispositivo n. 5.1 rimane invariato.

 

                                   4.   Le spese dell'appello incidentale, di fr. 1000.–, sono poste per sei settimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale AP1 rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   5.   Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

 

                                   6.   Notificazione a:

 

    ;

    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).