Incarto n.
11.2021.172

Lugano

22 febbraio 2023/jh                    

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2021.44 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 maggio 2021 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 20 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 9 dicembre 2021;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da AO 1 (1969) e un appello presentato da AP 1 (1959) contro la sentenza emanata il 4 marzo 2020 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2020.21 e 11.2020.22). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in tale ambito il marito è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7915.– mensili dal settembre del 2018 fino al dicembre del 2019 e di fr. 7980.– dal gennaio del 2020 in poi.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 24 settembre 2020, AP 1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 3200.– mensili soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Il procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2020.39). Motivata la petizione il 18 maggio 2021, quello stesso giorno AP 1 ha poi chiesto di ridurre in via cautelare il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 3200.– mensili dal 1° agosto 2021. Al contraddittorio cautelare del 6 luglio 2021 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, postulando una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Replicando e duplicando oralmente, le parti hanno riaffermato le loro domande ed entrambe hanno notificato prove. AP 1 è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato a decorrere dal 31 luglio 2021.

 

                                  C.   L'istruttoria del procedimento cautelare si è chiusa il 20 ottobre 2021 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre 2021 AP 1 ha adeguato la pretesa riduzione del contributo alimentare a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio 2022, instando per la completa soppressione del contributo dal 1° mar­zo 2022. In un allegato del 29 novembre 2021 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.

 

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 9 dicembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ponendo le spese processuali di fr. 900.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1800.– per ripetibili. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem presentata da AO 1, rifiutando a quest'ultima anche il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 dicembre 2021 nel quale chiede che il decreto cautelare impugnato sia riformato nel sen­so di accogliere la sua istan­za. Con osservazioni del 10 gennaio 2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello o, in subordine, per il rinvio degli atti al Pretore affinché le impartisca un termine per esprimersi sui nuovi fatti e mezzi di prova presentati dal marito nelle conclusioni. Mediante replica e duplica spontanea del 24 gennaio e 2 febbraio 2022 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   I decreti cautelari emanati in una causa di divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato al patrocinatore dell'istante il 10 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 20 dicembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Alle sue osservazioni all'appello AO 1 acclude una visu­ra storica per soggetto” del 7 gennaio 2022 sulla situazione dei suoi immobili a __________ (__________; doc. 4), uno scambio

                                         di posta elettronica intercorso fra il 20 e il 21 luglio 2013 tra il marito e la ‟__________ˮ relativo alla vendita di tali fondi (doc. 5), copia di due rogiti del 29 luglio 2013 inerenti alla vendita dei medesimi (doc. 6 e 7) e i documen­ti allegati a una sua istan­za di provvisione ad litem formulata nel merito (inc. CA.2021.60; doc. 8). Con l'allegato spontaneo del 24 gennaio 2022 il marito esibisce avvisi di addebito alla __________ SA per fr. 211 000.– del 22 dicembre 2012, del 16 dicembre 2013, del 20 e 21 novembre 2017 (plico doc. A), così come una dichiarazione del 24 gennaio 2021 della Banca __________ in merito ai movimenti sul conto a lui intestato (doc. B). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, nella misura in cui si riferiscono a circostanze precedenti il 30 novembre 2021 (introduzione dei memoriali conclusivi), i documenti in questione non sono quindi ricevibili.

 

                                   3.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che nel quadro di misure provvisionali in pendenza di divorzio il giudice accerta i fatti d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio “limitato”, ma che incombe pur sempre alle parti allegare e sostanzia­re, per quanto possibile, le circostanze loro note. Egli ha rilevato altresì che, dandosi le condizioni per modificare un precedente assetto, il nuovo contributo di mantenimento andreb­be determinato applicando il metodo a due fasi stabilito dal Tribunale federale. A mente sua, tuttavia, l'applicazione di tale metodo non può prescindere dall'allegazione di tutti i parametri necessari, tra i quali vi è anche quello del fabbisogno del coniu­ge debitore, in casu del marito. Se non che, egli ha proseguito,

                                         l'istante non ha quantificato il proprio fabbisogno dopo il pensionamento, limitandosi a sostenere che egli dovrà ‟adeguare notevolmente il proprio dispendioˮ, stimandolo in modo sommario (e solo irritualmente, nel memoriale conclusivo) in “poco oltre”

                                         fr. 10 000.– mensili. Nelle condizioni descritte il Pretore ha respinto l'istanza cautelare già per ragioni d'ordine.

                                        

                                         Abbondanzialmente il Pretore ha rilevato che l'istante sapeva da tempo come a 62 anni egli sarebbe stato posto al beneficio del pensionamento anticipato, tant'è che nella procedura a tutela dell'unione coniugale aveva chiesto di limitare – invano – il contributo alimentare per la moglie al 31 luglio 2021. E siccome egli non ha più riproposto tale richiesta in appello, secondo il Pretore la circostanza non può ritenersi nuova, “essendo appunto stata tematizzata” nella precedente procedura e “di fatto decisa con la sentenza 4 marzo 2020”. Per di più, stando al Pretore, anche la situazione finanziaria del marito non risulta notevolmente mutata. Il primo giudice ha accertato sì che il reddito di lui ha subìto una notevole flessione, passando da fr. 25 000.– a fr. 10 340.– mensi­li, ma ha constatato che AP 1 possiede risparmi per oltre fr. 500 000.–, come pure immobili a __________ e a __________. In

                                         simili circostan­ze, visto che la moglie dispone unicamente di fr. 35 000.– (onde una manifesta sproporzione tra le situazioni economiche dei coniugi), il Pretore ha reputato infondata l'istan­za cautelare anche da questo profilo.

 

                                   4.   Il decreto cautelare impugnato, come si è appena visto, poggia su tre motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa. In tal caso, un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.91 del 21 luglio 2022 consid. 3c). Premesso ciò, riguardo alla prima motivazione del Pretore l'appellante contesta la carente allegazione del proprio fabbisogno minimo, ricordando di avere precisato nell'istanza che tale fabbisogno rimaneva quello di fr. 12 400.– mensili stabilito nella procedura a tutela dell'unione coniuga­le, importo finanche ripreso senza contesta-zioni dalla moglie nelle sue osservazioni. Egli non disconosce che il principio inquisitorio “limitato” non permette di rimediare a insufficienze di allegazio­ne, ma fa valere che grazie al richiamo degli atti il Pretore aveva a disposizione tutta la documentazione allegata ai fascicoli processuali riguardanti le parti (merito e misure protettrici), sicché poteva “svolgere i calcoli relativi e conseguenti alla modifica”. Per di più, egli soggiunge, denota parzialità il fatto che il primo giudice non abbia desunto dagli incarti richiamati i dati sul suo fabbisogno minimo mentre, senza nemmeno essere sollecitato dalla moglie, ha “ripescato da quei medesimi incarti i dati relativi ai risparmi da lui effettuati in costanza di matrimonio”. A suo parere, in assenza di dati sufficienti sul suo fabbisogno il Pretore avrebbe dovuto invitarlo, se mai, a presentare una distinta, “come avviene davanti ad altre Preture”.

 

                                         a)   Nell'istanza cautelare AP 1 aveva indicato il proprio fabbisogno minimo di fr. 12 400.– mensili, come il Pretore aveva accertato nella procedura a tutela dell'unione coniuga­le, rinviando per la documentazione al doc. Q di quel fascicolo (inc. SO.2018.374), non senza sottolineare che “dopo il proprio pensionamento [egli] dovrà adeguare notevolmente il proprio dispendio non più sostenibile con la rendita pensionistica di cui disporrà” (pag. 5 in alto). Al contraddittorio del 6 luglio 2021 egli ha ripetuto che il contributo alimentare cautelare “va certamente ridefinito in considerazione solo della riduzio­ne del suo reddito dal 1° agosto 2021 e del reddito ipotetico e forse attuale della moglie”, affermando che “qualora la moglie pretendesse un ricalcolo dei fabbisogni, incom­be alla stessa promuovere la richiesta e relativa istruttoria” (verbale pag. 2 a metà). Nel memoriale conclusivo, per finire, egli ha stimato il proprio fabbisogno minimo dopo il pensionamento in “poco oltre fr. 10 000.– mensili”, rinviando per quan­to concerne le singole poste all'elenco del plico doc. EE nel­l'incarto di divorzio DM.2020.139 (pag. 11).

 

                                         b)   Ora, che l'istante non abbia indicato con precisione il proprio fabbisogno minimo dopo il pensionamento è vero, l'importo invocato nel memoriale conclusivo (“poco oltre fr. 10 000.– mensili”) essendo di per sé approssimativo. Resta il fatto che AP 1 è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato solo durante l'istruttoria e che il suo nuovo fabbisogno minimo non poteva essere specificato sin dall'inizio, co­me opina il Pretore (che lo ha ritenuto tardivo). Nel memoriale conclusivo, poi, egli ha indicato quel fabbisogno in “poco oltre fr. 10 000.– mensili”, rinunciando ai fr. 12 400.– mensili iniziali con rinvio alla distinta del citato plico di giustificativi doc. EE nel­l'incarto di divorzio. La convenuta e il Pretore disponevano così delle informazioni necessarie per stralciare dal fabbisogno minimo dell'istante le poste da ridurre (o da togliere) dopo il pensionamento anticipato. Non che tale quantificazione del fabbisogno minimo sia esemplare, tanto meno da parte di un patrocinatore professionista. Resta il fatto che in qualche modo l'istante ha adempiuto l'onere di allegazione che gli incombeva.

 

                                         c)   Un'altra questione è sapere se il fabbisogno minimo di “poco oltre fr. 10 000.– mensili” si giustificasse dopo il pensionamento. Ciò dipendeva anche dalle puntuali contestazioni della moglie, dovendosi applicare per il calcolo del contributo alimentare il nuovo metodo a “due fasi”. E in ossequio a tale metodo il fabbisogno dell'attore andava definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza, composto in primo luogo del cosiddetto “importo base mensile”, al qua­le andavano aggiunti ‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o le spese connesse all'immobile (se il coniuge abita in casa propria), il premio della cassa malati obbligatoria e le eventuali spese correnti indispensabili. Si sarebbero potuti aggiungere così – per esempio – i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), i premi di assicurazioni non obbligatorie (come la complementare contro le malattie e l'assicurazione dell'economia domestica, quella contro la responsabilità civile e quella sulla vita), le imposte, un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione e il rimborso di eventuali debiti contratti durante la comunione domestica, mentre rimanevano escluse le spese voluttuarie o per diporto, come viaggi, vacanze, tempo libero e così via (cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4a). L'opinione del Pretore, secondo cui l'attore non ha determinato per nulla il proprio fabbisogno minimo dopo il pensionamento, non può in ogni modo essere condivisa.

 

                                   5.   In merito al secondo motivo per cui il Pretore ha respinto l'istan­za cautelare, ovvero il fatto che l'interessato sapeva da tempo che a 62 anni egli sarebbe stato posto al beneficio del pensionamen­to anticipato, tant'è che nella procedura a tutela dell'unione coniugale aveva chiesto di limitare – invano – il contributo alimentare per la moglie al 31 luglio 2021, AP 1 sostiene che in realtà il suo prepensionamento del 31 luglio 2021 costituisce un fatto nuovo. Egli adduce che, sebbene prevedibile, la circostanza non è stata “tematizzata” nella procedura a tutela del­l'unione coniugale, tant'è che egli non ha mai preteso una definizione dei contributi alimentari per la moglie dopo il 1° agosto 2021. A quel momento, inoltre, il fatto non era affatto certo, poiché la rendita che egli avrebbe percepito non era “conosciuta” e nemmeno era “scontata” la cessazione di una qualsiasi attività lucrativa da parte sua, la banca potendo ancora chiedergli di continuare a prestare servizio.

 

                                         a)   I criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale per opera del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basti ricordare che quel giudi­ce modifica o sopprime tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1).

 

                                               Un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per la determinazione del contributo alimentare nella precedente sentenza. Determinante non è la sua prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo sia stato definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto (sentenza del Tribunale federale 5A_378/2021 del 7 settembre 2022 consid. 3 con richiamo a DTF 141 III 376 e 138 III 289 consid. 11.1.1). Tutt'al più si presume che un contributo di mantenimento sia stato determinato in funzione di eventi futuri già certi o altamente probabili al momento della pattuizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36 del 21 giugno 2021 consid. 5). Se ciò è il caso, l'autorità di forza giudicata relativa di cui beneficia una decisione a tutela dell'unio­ne coniugale – come un decreto cautelare in una causa di divorzio (DTF 127 III 498 consid. 3, confermato in DTF 141 III 381 consid. 3.4), al quale essa si apparenta (DTF 137 III 477 consid. 4.1) – osta a una modifica. Una modifica è esclusa pertanto, in sintesi, se è chiesta sulla base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il giudizio di cui è postulata la modifica. Se dinanzi a tale autorità una parte non ha reca­to allegazioni pertinenti, non ha offerto determinate pro­ve o ha commesso errori di procedura, quella parte non può poi rimettere in discussione il giudizio mediante un'istan­za di modifica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.118 del 30 settembre 2021 consid. 4 con riferimen­to).

 

                                         b)   A mente del Pretore nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale AP 1 aveva già prospettato il proprio pensionamento dal 31 luglio 2021, ove appena si pensi che egli aveva chiesto di sopprimere il contributo alimentare per la moglie sulla base di tale evento da quella data (istanza del 2 maggio 2018, pag. 3 n. 2 e pag. 12 seg.) o, quanto meno, di ridurlo a fr. 2000.– mensili (memoriale conclusivo del 3 febbraio 2020, pag. 27). La domanda era stata avversata dalla moglie, secondo cui il marito non aveva suffragato la verosimiglianza delle allegazioni (osservazioni del 29 maggio 2018, pag. 10; memoriale conclusivo del 3 febbraio 2020, pag. 19). Resta il fatto che per finire il Pretore non ha limitato il contributo alimentare nel tempo, né ha accennato al pensionamento anticipato del marito. Per determinare il contributo di mantenimento in favore della moglie egli si è dipartito unicamente dal reddito di oltre fr. 25 000.– mensili ordinariamente percepito da AP 1, senza alcun accenno al futuro evento.

 

                                         c)   Non si trascura che ‒ come detto ‒ un contributo alimentare si presume determinato tenendo conto di circostanze future già certe o altamente prevedibili. Nulla rende verosimile tuttavia che in concreto il giudice della tutela dell'unione coniuga­le abbia apprezzato redditi futuri formulando una prognosi sulla situazio­ne economica dell'interessato dopo il pensionamento, anche perché a quel momento difettavano elementi concreti relativi a un prossimo mutamento di circostanze. E una fattispecie futura, incerta e ipotetica non può essere considerata nel calcolo di un contributo alimentare, men che meno nel caso in esame, se si pensa che l'orizzonte temporale allegato dal marito era lungi dall'apparire verosimile. Non potendosi formulare una prognosi con sufficiente certezza, quand'anche il marito avesse appellato la decisione a tutela dell'unione coniugale anche su questo punto, il pensionamento a 62 anni (con conseguente riduzio­ne del contributo alimentare) non poteva con ogni verosimiglianza essere preso in considerazione. Né l'azio­ne di modifica promossa dal marito tendeva a rimettere in discussione il contributo alimentare per la moglie fino al 31 luglio 2021. In circostanze siffatte non si può dunque ritenere che l'istante avesse già fatto valere nella protezione dell'unione coniugale quanto egli adduce nell'attuale procedimento cautelare di divorzio.

 

                                   6.   Per quel che è della terza motivazione recata dal Pretore, ovvero l'esistenza di sostanza tale da permettere la marito di far fronte all'obbligo contributivo, AP 1 non contesta che nel 2019 il suo patrimonio ammontasse a fr. 538 000.–, di cui fr. 20 000.– per ‟veicoli, mobilio e suppellettiliˮ, ma sostiene trattarsi di sostanza pervenutagli in eredità dalla madre nel 2014 e non di risparmi accumulati durante il matrimonio, mentre gli immobili di __________ e di __________, in parziale proprietà comune con le sorelle e con un valore di stima di complessivo fr. 15 000.–, derivano anch'essi da un'eredità. A suo avviso, tale patrimonio non può dunque essere intaccato per mantenere la moglie, anche perché tra i coniugi vige la separazione dei beni. Per di più, egli soggiunge, tale sostanza è destinata a consumarsi in breve tempo, visto che con l'attuale reddito di fr. 10 340.– mensili egli deve far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 12 000.– mensili e al contributo alimentare di fr. 7980.– mensili. L'appellante rimprovera poi al primo giudice di non avere esaminato se fossero dati i presupposti per un consumo della sostanza già in via cautelare, ove si pensi che la moglie vanta aspettative ereditarie ed è comproprietaria di immobili a __________ stimati in almeno € 770 000.–. Egli ritiene in definitiva che, prima di imporgli un uso della sostanza, il Pretore avrebbe dovuto appurare se la moglie ha diritto a un contributo alimentare.

 

                                         a)   Quando è chiamato a fissare contributi di mantenimento il giudice si fonda – per principio – sul reddito effettivo conseguito dai coniugi. Se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia, egli può imputare all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico, sempre che ciò sia fattibile. Al reddito da attività lucrativa si aggiunge il reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito ipotetico. Ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) bastino per il sostentamento, poco importa in genere l'ammontare della sostanza. Qualora invece i redditi siano insufficienti, il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, beni propri compresi. Ciò vale tanto in sede cautelare quanto ai fini del merito (DTF 147 III 395 consid. 6.1.1). Secondo la funzione e la composizione della sostanza delle parti, pertanto, un debitore alimentare può essere tenuto – come il beneficiario – a erodere il proprio patrimonio. Se tale patrimonio è sta­to accumulato a scopo di previdenza per la vecchiaia, l'uso del medesimo si giustifica in specie per garantire il mantenimento delle parti dopo il pensionamento. Il consumo di patrimonio non si giustifica invece – di regola – qualora si tratti di sostanza non agevolmente realizzabile, di beni ricevuti per successione o di attivi investiti nell'alloggio coniugale (DTF 147 III 396 consid, 6.1.3 e 6.1.4 con rinvii; in materia di protezione dell'unione coniugale, più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_399/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 2.1.1; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020, consid. 8b).

 

                                                Valutare se e in quale misura possa concretamente pretendersi dal debitore alimentare che attinga alla propria sostan­za per assicurare il mantenimento corrente del coniuge è una questione da apprezzare in base alle circostanze del caso specifico. Significativi sono il tenore di vita anteriore, che può anche essere ridotto, l'entità della sostanza e la durata del periodo sull'arco del quale occorre far capo al patrimonio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_211/2021 del 29 giugno 2021 consid. 5.3.1 con rinvii). In tal caso si deve rispettare però la parità di trattamento, nel senso che non si può impor­re a un coniuge di far capo alla propria sostanza se non si esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest' ultimo sia sprovvisto di sostanza (DTF 147 III 395 consid. 6.1.2 con vari riferimenti; RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9c, II-2013 pag. 789 consid. 4; da ultimo: I CCA senten­za inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2018 consid. 14).

                                               

                                         b)   In concreto è pacifico che la famiglia non attingeva alla sostanza durante la vita in comune e che per stabilire il contributo di mantenimento in favore di AO 1 il giudice delle misure protettrici non ha preso in considerazione la sostanza. Ora, il Pretore ha sostanzialmente imposto al marito di intaccare il proprio capitale per continuare a versare il contributo alimentare per la moglie, ma senza verificarne la composizione e limitandosi a una generica allegazione del marito estrapolata da un allegato presentato in sede di misure protettrici. A parte ciò, come si è visto, un consumo della sostan­za è prospettabile solo a determinate condizioni, e segnatamente in caso di ammanco nel bilancio familiare. Così, dandosi una modifica duratura e rilevante delle circostanze, come per altro ha accertato il Pretore alla luce della riduzione del reddito del marito da fr. 25 000.– mensili a fr. 10 340.– mensili (decreto impugnato, pag. 5 consid. 11), il giudice non può semplicemente imporre all'istante di erodere il proprio capitale per continuare a versare il contributo alimentare fissato in precedenza, ma deve ridefinire il nuovo contributo di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021 consid. 4). Solo se le risorse risultano insufficienti il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, nel qual caso il debitore alimentare ha il diritto di conservare solo l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 147 III 281 consid. 7.2 144 III 505 consid. 6.4; I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 9a con rinvio). Anche su questo punto il Pretore non poteva respingere l'istanza con la semplice motivazione in base alla quale l'stante possiede sostanza per fr. 500 000.‒.    

                                        

                                   7.   Visto quanto precede, nessuna delle tre motivazioni addotte dal Pretore per respingere l'istanza di modifica di AP 1 resiste alla critica. In accoglimento dell'appello, che è di per sé un rimedio giuridico riformatorio, questa Camera potrebbe quindi giudicare essa medesima, l'istruttoria essendo completa (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratterebbe nondimeno di statuire per la prima volta sull'azione di modifica, che il Pretore non ha esaminato in primo luogo perché mancava a suo avviso una pretesa quantificata, in secondo luogo perché il pensionamento anticipato era già stato considerato a tutela dell'unione coniugale e in terzo luogo perché l'istante possiede una cospicua sostanza. Ciò significherebbe sottrarre alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo non solo nell'accertamento dei fatti, ma anche nell'applicazione del diritto, giacché contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari un ricorren­te può censurare davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 138 III 555). Nelle condizioni illustrate non rimane in definitiva che annullare il decreto cautelare impugnato e rinviare gli atti al Pretore a norma dell'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC perché statuisca nel senso dei considerandi, dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il pensionamento anticipato.

 

                                   8.   Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, ma non la riforma della sentenza postulata nel merito. AO 1 ha proposto, da parte sua, di respingere l'appello e solo in subordine ha proposto il rinvio degli atti al Pretore. Si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili, non potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il Pretore (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui emanerà la nuova decisione.

 

                                   9.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautela-re, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere ‒ come detto (sopra, consid. 7) ‒ soltanto la violazione di diritti costituzionali.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi in conformità ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).