Incarti n.
11.2021.178

11.2021.179

Lugano,

12 giugno 2023/jh                               

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Gaggini

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2020.10 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 2 luglio 2020 da

 

 

 CO 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 RE 1  

(rappresentata dalla madre  RA 1 ,

e patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

Stato del Cantone Ticino,

Dipartimento della sanità e della socialità,

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

 

 

 

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 15 dicembre 2021 (inc. 11.2021.178) e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.179);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   CO 1 (1968) e RA 1 (1971) si sono sposati a __________ il 19 luglio 1997. Dal matrimonio sono nati V__________ (3 dicembre 1997), B__________ (28 agosto 2001) e RE 1 (31 marzo 2007). Con sentenza del 16 maggio 2019 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano ‒ tra l'altro ‒ l'affidamento di B__________ al padre e di RE 1 alla madre, CO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per RE 1 di fr. 910.– mensili dal 1° marzo 2018 fino al 18° compleanno di B__________ e di fr. 1300.– mensili dal 18° compleanno di B__________ fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale di RE 1, assegni familiari non compresi. Secondo l'accordo, inoltre, finché RA 1 avesse percepito per RE 1 fr. 504.– dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento CO 1 le avrebbe versato la differenza di fr. 406.– mensili. La sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. DM.2016.6).

 

                                  B.   Ai tempi del divorzio il marito era senza lavoro e riscuoteva indennità di disoccupazione, mentre la moglie era venditrice a tempo parziale. Il 30 gennaio 2019 CO 1 è poi stato assunto a ore dall'__________ come tecnico per la manutenzione. Lamentando trascuranza nel versamento dei contributi alimentari, il 7 giugno 2020 RE 1, rappresentata dalla madre, si è rivolta al Pretore perché ordinasse al datore di lavoro del padre di trattenere dallo stipendio di lui fr. 600.– mensili, pari alla differenza tra quanto anticipava l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e quanto prevedeva la sentenza di divorzio (inc. SO.2020.146).

 

                                 C.   Da parte sua CO 1 ha promosso causa il 2 luglio 2020 davanti al medesimo Pretore contro la figlia RE 1 e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, chiedendo – previa ammissione al gratuito patrocinio – di modificare la sentenza di divorzio, nel senso di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 200.– mensili. In via cautelare egli ha sollecitato la riduzione immediata del contributo a fr. 700.– mensili (inc. DM.2020.10).

 

                                  D.   All'udienza del 10 settembre 2020, indetta per il contraddittorio sull'istanza cautelare contestuale alla petizione di CO 1, il Pretore ha congiunto la causa intentata da quest'ultimo e la richiesta di diffida ai debitori presentata dalla figlia RE 1. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha dichiarato, seduta stante, di “subentrare quale cessionario di RA 1” nella procedura di diffida ai debitori. RE 1 ha proposto quel 10 settembre 2020, a suo turno, di respingere l'istanza cautelare formulata dal padre, instando anch'essa per il gratuito patrocinio. In esito all'udienza le parti hanno poi stipulato un accor­do cautelare, valido fino al 28 febbraio 2021 e omologato dal Pretore, in virtù del quale il contributo alimentare per la figlia veniva ridotto a fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi), mentre CO 1 si impegnava a versare subito fr. 700.– ogni mese all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. La procedura di diffida ai debitori è stata sospesa.

 

                                  E.   A una seconda udienza del 9 marzo 2021, convocata per proseguire la discussione sull'istanza cautelare, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo nelle more istruttorie, non vincolato a scadenze, in conformità del quale CO 1 si impegnava a versare alla figlia fr. 800.– mensili a titolo di contributo alimentare (assegni familiari non compresi) e fr. 700.– mensili all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. In seguito le parti hanno notificato le prove destinate all'emanazione del decreto cautelare. Nell'ambito di una terza udienza, tenutasi il 4 maggio 2021, è stato sentito un testimone e l'escussione di un secondo testimone è stata annunciata dal Pretore a un'altra udienza che si sarebbe tenuta il 15 giugno 2021.

 

                                  F.   Il 10 maggio 2021 CO 1 ha comunicato al Pretore di desistere dalla lite, chiedendo lo stralcio della causa dal ruolo. Preso atto di ciò, il 19 maggio 2021 RE 1 ha invitato il Pretore a porre le spese processuali a carico del padre, rimettendosi per le ripetibili al “prudente giudizio” del Pretore stesso, non senza precisare che il suo avvocato aveva profuso nella trattazione della pratica circa 23 ore di lavoro. Inoltre essa ha invitato il Pretore a riattivare la procedura di diffida ai debitori “per la differen­za tra l'importo anticipato dall'USSI e quello fissato nella sentenza di divorzio”.

 

                                  G.   Nelle circostanze descritte, con decreto del 15 dicembre 2021 il Pretore ha stralciato dal ruolo la causa intesa alla modifica della sentenza di divorzio e ha posto le spese processuali di fr. 500.– a carico di CO 1, tenuto a rifondere a RE 1 fr. 4300.– per ripetibili, compreso il 10% di spese forfettarie e il 7.7% di IVA. Le richieste di gratuito patrocinio presentate dalle parti sono state dichiarate senza interesse. L'indomani il Pretore ha stralciato dai ruoli anche la procedura di diffida ai debitori, senza prelevare spese processuali né accordare ripetibili. Quest'ultimo decreto non è stato impugnato.

 

                                  H.   RE 1 ha presentato reclamo a questa Camera invece il 27 dicembre 2021 contro il decreto di stralcio nella procedura volta alla modifica della sentenza di divorzio per ottenere che tale decreto sia riformato accertando formalmente una violazione del principio di celerità, aumentando le ripetibili in suo favore a fr. 7360.– e conferendole il beneficio del gratuito patrocinio, quanto meno a condizione di rendere verosimile l'impossibilità di incassare le ripetibili. Infine essa postula il beneficio del gratuito patrocinio anche davanti a questa Came­ra, rivendicando ripetibili per fr. 2400.–. Invitato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 18 gennaio 2022 di respingere il reclamo. CO 1 non ha reagito. Il recla­mo non è stato notificato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, non toccato dal dispositivo sulle spese del decreto di stralcio. In una replica spontanea del 7 marzo 2022 RE 1 ha poi ribadito le sue conclusioni. Il Pretore non ha duplicato.

                                     

Considerando

 

in diritto:                 1.   RE 1 ha introdotto reclamo in un unico memoriale contro l'indennità per ripetibili fissata dal Pretore nella procedura di modifica di sentenza di divorzio e contro la decisione con cui il primo giudice ha stralciato dal ruolo la sua richiesta di gratuito patrocinio in quella causa. Riguardo alla contestazione delle spese ripetibili, la competenza per materia di questa Camera è data, giacché litigiose era­no davanti al Pretore contributi alimentari per la figlia minorenne (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Quanto invece al reclamo contro lo stralcio del gratuito patrocinio dal ruolo, la relativa trattazione rientrerebbe – di per sé – nelle attribuzioni della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Dato però che nella fattispecie questa Camera è chiamata a statuire su un reclamo in materia di spese e ripetibili, per economia di giudizio e per attrazione essa dirime anche la contestazione sul gratuito patrocinio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.194 del 3 gennaio 2023 consid. 1).

 

                                   2.   Un decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile soltanto in materia di spese giudiziarie mediante reclamo (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Con lo stesso rimedio è impugnabile una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio (art. 121 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il reclamo sulle spese giudiziarie era proponibile nei 30 gior­ni successivi alla notifica del decreto di stralcio (art. 321 cpv. 1 CPC), indipendentemente dal fatto che si trattasse di una causa retta dalla procedura ordinaria (art. 284 cpv. 3 CPC) o semplificata (art. 295 CPC). La richiesta intesa all'ottenimento del gratuito patrocinio era governata invece dal rito sommario (art. 119 cpv. 3 combinato con art. 321 cpv. 2 CPC), di modo che il termi­ne di reclamo era di 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è giunto al patrocinatore di RE 1 il 16 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 27 dicembre 2021, nel termine di 10 giorni, il reclamo in oggetto è quindi in ogni modo ricevibile.

 

                                   3.   Al reclamo RE 1 acclude copia di decisioni pregresse in procedure del diritto di famiglia intercorse fra i suoi genitori. Interrogarsi sulla proponibilità di simili documenti è superfluo, gli atti non apparendo di rilievo ai fini del giudizio. Irricevibile è per contro la nota d'orario del patrocinatore che RE 1 produce per la prima volta dinanzi a questa Camera. Certo, la reclamante fa valere di avere espressamente offerto tale specifica il 19 maggio 2021 al Pretore, che non ha reagito (memoriale, pag. 4). Tuttavia spettava a lei produrre la parcella del proprio avvocato, non al giudice richiederla. In assenza di una notula, in casi del genere il giudice statuisce per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3). Nella sentenza odierna si terrà conto, per converso, di quanto la reclamante ha addotto con la replica spontanea, dopo avere ricevuto le osservazioni del Pretore.

 

                                         La reclamante postula inoltre il richiamo degli incarti riguardanti la causa di modifica del divorzio (inc. DM.2020.10), la diffida ai debitori (inc. SO.2020.146), il divorzio stesso (inc. DM.2016.6), due procedimenti cautelari (inc. CA.2017.1, CA.2017.4) e due procedure a tutela dell'unione coniugale (inc. SO.2015.136 e 140). Il primo carteggio è già stato trasmesso d'ufficio dalla Pretura a questa Camera, sicché il richiamo è superfluo. Gli altri inserti non appaiono incidere sull'ammontare dell'indennità per ripetibili in favore della convenuta né sul conferimento del gratuito patrocinio. Al riguardo non giova quindi attardarsi.

 

                                   4.   Nella fattispecie, stralciata dai ruoli per desistenza il 10 dicembre 2021 la causa tendente alla modifica della sentenza di divorzio, il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 500.– a carico di CO 1, con obbligo di rifondere alla figlia RE 1 fr. 4300.– per ripetibili in base a un dispendio temporale, ritenuto “corretto e opportuno”, di 13 ore di lavoro da parte del patrocinatore, più spese forfettarie del 10% e IVA del 7.7%. Contestualmen­te egli ha dichiarato senza interes­se le istanze di gratuito patrocinio presentate da entrambe le parti, evocando il principio per cui richieste di assistenza giudiziaria diventano senza interes­se se i richiedenti perdono la qualità di parte nel corso del processo, ciò che nella fattispecie è avvenuto il 10 maggio 2021 quando CO 1 ha dichiarato di ritirare la petizione.

 

                                   5.   La reclamante sostiene anzitutto che in materia di ripetibili il decreto impugnato è carente di motivazione, poiché non consente di capire come il Pretore abbia stimato in 13 ore il tempo profuso dal suo avvocato nella trattazione della pratica. Sta di fatto che la convenuta si era limitata anch'essa, davanti al Pretore, a indicare genericamente in 23 ore il tem­po dedicato dal suo patrocinatore all'assolvimento del mandato. E un giudice non è tenuto a motivare una decisione sull'ammontare delle spe­se e delle ripetibili (DTF 111 Ia 1), se non nelle ipotesi ‒ estranee alla fattispecie ‒ in cui egli deroghi ai minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, nelle eventualità in cui dinanzi a lui siano invocati elementi straordinari o nelle evenienze in cui, di fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, egli accordi un'indennità inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben definita (DTF 139 V 504 consid. 5.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_755/2022 del 20 febbraio 2023, consid. 6.2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 del­l'11 novembre 2019 consid. 5a). In concreto il Pretore ha poi spiegato nelle osservazioni al reclamo del 18 gennaio 2022 come egli ha quantificato il dispendio orario stimato nel dispositivo sulle spese. E la reclamante ha avuto modo di esprimersi al proposito con la replica spontanea del 7 marzo 2022. Ha potuto dunque determinarsi sul tema con cognizione di causa.

 

                                   6.   Per quanto attiene all'ammontare delle ripetibili, la reclamante chiede di portare l'indennità a fr. 7360.– (arrotondati): onorario fr. 6210.– (22 ore e 10 minuti a fr. 280.– l'ora), spese fr. 372.60 (6% di fr. 6210.–), costi di trasferta fr. 254.–, IVA del 7.7%. Nella decisione impugnata il Pretore ha condannato l'attore invece a rifondere alla convenu­ta, come detto, ripetibili limitate a fr. 4300.– arrotondati (13 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'ora, più spe­se forfettarie del 10% e IVA).

 

                                         a)   Una causa volta alla modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio (o a protezione dell'unione coniuga­le o di mantenimento) è una controversia patrimoniale, ovve­ro una “pratica con valore determinato o determinabile” nel senso dall'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). L'onorario dell'avvocato va calcolato di conseguen­za in base al valore litigioso (ad valorem), non secondo il dispendio orario (RtiD II-2008 pag. 619 consid. 6b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019 consid. 8 con rinvii). L'art. 12 del regolamento applicato dal Pretore (e al quale si riferisce anche RE 1 nel reclamo) non è un criterio pertinente.

 

                                               Nella fattispecie l'attore chiedeva con la petizione del 2 luglio 2020 di ridurre il contributo alimentare per la figlia, nata il 31 marzo 2007, da fr. 1300.‒ mensili (stabiliti nella sentenza di divorzio) a fr. 200.‒ mensili fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale, da presumersi raggiun­gere a 25 an­ni d'età (marzo del 2032). Il valore litigioso risultava così di fr. 155 100.‒ (fr. 1100.‒ per 141 mesi). Quanto al gra­do di difficoltà della pratica, la citata tariffa prevede per processi dal valore litigio­so tra fr. 100 000.‒ e fr. 500 000.‒ aliquo­te comprese tra il 6 e il 9% del valore stesso (art. 11 cpv. 1 del noto regolamento). In concreto la causa non appariva elementare, ma nemmeno particolarmente complessa rispetto a procedure analoghe, sicché si sarebbero giustificate ripetibili del 7%, per un onorario di fr. 10 860.‒. A ciò sarebbero state poi da aggiungere le spese forfettarie del 6% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA del 7.7%, onde un'indennità totale di fr. 12 860.‒ (arrotondati).

 

                                         b)   Il processo è terminato nondimeno anzitempo, dopo la terza udienza cautelare, prima ancora che nel merito la convenuta fosse invitata a presentare il memoriale di risposta. L'indennità per ripetibili andava quindi moderata, in ossequio all'art. 13 cpv. 2 del menzionato regolamen­to, stan­do al quale cui “se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridot­te in misura adegua­ta”. Il regolamento non enuncia criteri particolari a tal fine. Continua dunque ad applicarsi il principio per cui, anche in caso di riduzione, le ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguar­do allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Concretamente la giurisprudenza di questa Camera determina l'indennità per ripetibili ridotte nei casi di retribuzione ad valorem giusta l'art. 11 del regolamento combinando i cano­ni dell'onorario ad valorem con quelli dell'onorario ad horam dell'art. 12 in base al­la formula:

 

                                               O = 2 x Ov x Ot

                                                        Ov + Ot

 

                                               nella quale O è l'indennità da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.120 del 17 novembre 2020 consid. 7 con richia­mo).

 

                                               La formula che precede si applica anche nell'altra ipotesi prevista dall'art. 13 cpv. 1 del regolamento, secondo cui “nel ca­so di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”, intendendosi con ciò l'ordinaria retribuzione ad valorem o ad horam degli art. 11 e 12. Il che può verificarsi soprattutto qualora una causa di poco valore abbia richiesto un gran lavoro o qualora una cau­sa di alto valore abbia richiesto al patrocinatore soltanto un impegno limitato (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.132 dell'8 novembre 2019 consid. 11).

 

                                         c)   L'applicazione della formula nelle ipotesi cui si riferisce l'art. 13 cpv. 1 del regolamento non è oggetto dell'odierno reclamo, che ver­te sull'applicazione della medesima in un caso previsto dall'art. 13 cpv. 2 (ritiro dell'azione, cioè desistenza). Il problema invece è che far capo alla formula per definire l'entità di ripetibili parziali a norma dell'art. 13 cpv. 2 ‒ come fa la prassi attuale ‒ può dare risultati insoddisfacenti e obbligare a correttivi, in particolare ove l'onorario ridotto del patrocinatore si riveli ancora troppo elevato per rapporto allo stadio cui è giunta la causa al momen­to dello stralcio dal ruolo. Ciò non favorisce la sicurezza giuridica. Ponderati vantaggi e svantaggi, convie­ne rinunciare pertanto ad applicare la formula nei casi previsti dal­l'art. 13 cpv. 1 del regolamento e propendere per una definizione del­l'onorario ridotto seguen­do un metodo più intuitivo.

 

                                               Punto di partenza è in concreto l'indennità per ripetibili su cui poteva contare il legale allorché ha assunto le difese di RE 1 (fr. 10 860.‒ più spese e IVA, come si è visto). Tale indennità sarebbe corrisposta, per la causa completa, a un compenso di fr. 280.– orari (art. 12 del regolamento) per circa 39 ore di lavoro. L'avvocato era consapevole così sin dall'inizio che, per principio, le ripetibili ad valorem sarebbero equivalse a tale dispendio orario a quella tariffa (e non oltre). Dato che la cau­sa è terminata anzitem­po, occorre valutare quale indennità (ridotta) si giustifichi di riconoscere per gli atti compiuti dal patrocinatore rispetto al tempo che avrebbe richiesto la conduzione della causa nel suo intero. Un criterio di valutazione affine si applicava del resto, in circostanze simili, nel vecchio diritto cantonale di procedura (Cocchi/ Trezzini, CPC ticine­se massimato e commentato, Lugano 2000, n. 39 e 40 ad art. 150).

 

                                         d)   Nel caso specifico il Pretore ha stimato l'indennità ridotta per ripetibili in fr. 3570.– (più spese e IVA), pari a 13 ore di lavo­ro. Ha riconosciuto così circa un terzo della piena indennità ad valorem. Ora, al momento dello stralcio dal ruolo la causa di merito si trovava ancora allo stadio della petizione. Il lega­le della convenuta aveva redatto un memoriale di osservazioni all'istan­za cautelare dell'attore (11 pagine) con richiesta di gratuito patrocinio, aveva partecipato a tre udienze cautelari (di cui una destinata anche all'escussione di un testimo­ne) e aveva scritto cinque lettere al Pretore (di cui tre dopo il ritiro del­l'azione da parte di CO 1). Se appena si considera che rimaneva ancora da concludere l'istruttoria cautela­re, tenere il dibattimento finale cautelare ed esperire l'intero procedimento di merito non è sicuramente fuori luogo stima­re che a quel momento il legale si trovasse a circa un terzo dell'opera. Ammettere 23 ore di lavoro (su un massimo equivalente a 39 ore), come pretende RE 1, significherebbe riconoscere che il patrocinio fosse già stato assolto per oltre la metà di quanto avrebbe richiesto la causa completa, ciò che non era sicuramente il caso. Ne segue che, indipendentemente dal metodo di calcolo non pertinente adottato dal Pretore (ad horam anziché ad valorem), nel risultato il dispositivo in materia di ripetibili contenuto nel decreto di stralcio resiste alla critica. Su questo punto l'appel­lo è destinato al­l'insuccesso.

                                     

                                   7.   Per quel che è del gratuito patrocinio, il Pretore ha dichiarato

                                         l'istanza di RE 1 senza interesse perché ‒ come detto (consid. 4) ‒ richieste di assistenza giudiziaria diventano senza interes­se se il richiedente perde la qualità di parte nel corso del processo, ciò che nella fattispecie è avvenuto il 10 maggio 2021 quando CO 1 ha ritirato la petizione. La reclamante non contesta che il diritto all'assistenza giudiziaria sia una prerogati­va altamente personale e che un'istanza di gratuito patrocinio divenga senza interesse nel caso in cui l'attore desista dall'azione, a meno evidentemente di essere già stata accolta (RtiD II-2006 pag. 614 in bas­so con citazioni; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.133 del­l'11 febbraio 2021 consid. 3; ancora più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richia­mi). Essa lamenta che, nonostan­te i solleciti, in concre­to il Pretore non ha statuito sul­l'istan­­za, da lei presentata il 10 settembre 2020, salvo dichiarare la richiesta senza interes­se quan­do l'attore ha ritirato la causa otto mesi dopo, ciò che viola il principio di celerità. Nelle sue osservazioni al reclamo il Pretore obiet­ta di non aver potuto statuire prima sul gratuito patrocinio, la situazione economica delle parti non essendo sufficientemente chiara, tanto che si stavano compiendo accertamenti in sede cautelare. Nel suo memoriale del 7 marzo 2022 la reclamante replica che la situazione delle parti era nondimeno “notoria” per il Preto­re in seguito alle procedure matrimoniali intervenute fra i suoi genitori, niente inducendo a credere che nel frattempo le condizioni finanziarie della famiglia fossero migliorate.

 

                                         a)   Intanto non è vero che il Pretore sia stato sollecitato tempestivamente a statui­re sulla richiesta di gratuito patrocinio introdotta dalla convenuta, come costei asserisce nel recla­mo. Al Pretore la convenuta ha inviato due lettere, il 29 aprile 2021 e il 30 apri­le 2021, le quali tuttavia non alludevano alla questione. Nessun sollecito si evince nemmeno dal verbale dell'udienza tenutasi il 4 maggio 2021, nel corso della quale il patrocinatore della convenuta è stato autorizzato a superare fino a fr. 7000.–, “impregiudicata la decisione di ammissione al beneficio del gratuito patrocino”, la soglia di fr. 4200.– prevista per le cause di divorzio dall'art. 5 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione del­le ripetibili. I solleciti contenuti in tre successive lettere al Pretore del 19 maggio, 9 giugno e 27 luglio 2021 sono intervenuti quando CO 1 aveva ormai ritirato la petizio­ne, sicché la causa era venuta a cadere. E che il decreto di stralcio, puramente dichiarativo (DTF 139 III 133 consid. 1.2), sia stato emesso dal Pretore solo il 15 di­-cembre 2021 nulla muta.

 

                                         b)   Per quanto attiene al principio di celerità, nel caso in cui si ravvisi una disattenzione di tale precetto occorre accogliere il relativo rimedio giuridico e accertare nella sentenza l'intervenuta violazione, il che costituisce una forma di riparazione. Inoltre si può chiedere allo Stato un risarcimento del danno morale e materiale subìto. Infine il tribunale deve tenere conto dell'avvenuta violazione al momento di statuire sulle spese processuali e le ripetibili, sempre nel segno di una

                                               riparazione del torto (sentenza del Tribunale federale 4A_412/2021 del 21 aprile 2013 consid. 15.1, in: RSPC 2022 pag. 446). Ciò non significa tuttavia che una violazione del principio di celerità comporti per ciò solo l'accoglimento di una richiesta (nella fattispecie di gratuito patrocinio) in forza dell'art. 29 cpv. 3 Cost. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che, indugiando il giudice a statuire, l'interessato deve sollecitare anzitutto l'emanazione del giudizio (DTF 126 V 248 consid. 2d; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 1C_648/2022 del 10 maggio 2023 consid. 1.2). Ne segue ch'egli non può impugnare il diniego di un gratuito patrocinio per violazione del principio di celerità senza avere previamente sollecitato il Pretore, dolendosi unicamente del lungo tempo trascorso (sentenza del Tribunale federale 5A_62/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.2; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 56 ad art. 117; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizio­ne, vol. 1, n. 32 ad art. 119).

 

                                         c)   Nel caso precipuo, come si è visto, la convenuta ha sollecitato il Pretore a statuire sull'istanza di gratuito patrocinio solo tardivamente, dopo lo stralcio della causa dal ruolo. Non può quindi lamentare una violazione del principio di celerità. Se mai essa avrebbe potuto censurare con le citate lettere del 19 maggio, 9 giugno e 27 luglio 2021 una mancata celerità nell'emanazione del decreto di stralcio con cui il Pretore ha statuito sull'indennità per ripetibili, sette mesi dopo il ritiro della petizione da parte di CO 1. Nel reclamo tuttavia essa non deplora tale remora. Deplora che il Pretore non abbia statuito sulla richiesta di gratuito patrocinio prima di stralciare la causa dal ruolo. Certo, essa invoca anche l'art. 122 cpv. 2 CPC, secondo cui “se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscos­se presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone”. L'argomento tuttavia non le è di soccorso, giacché ‒ come precisa la norma stessa ‒ l'intervento del Cantone è subordinato al­l'ottenimento del gratuito patrocinio, ciò che fa difetto nel caso specifico. Se ne conclude che, una volta ancora, il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                   8.   Le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato osservazioni al reclamo. Quanto al gratuito patrocinio postulato in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Il reclamo, che appariva fin dall'inizio senza probabilità di buon esito (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), si conferma in effetti privo di consistenza.

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'indennità per ripetibili (e del gratuito patrocinio) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

    ;

    ;

 .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).