Incarto n.
11.2021.21

Lugano

15 ottobre 2021/jh  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2018.16 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 gennaio 2018 da

 

 

 AP 1 ( 2021), già in  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

e

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 12 febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2021 dal Pretore;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con sentenza dell'11 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1965) e AP 1 (1970), affidando i figli G__________ (nato il 31 marzo 2004) e A__________ (nata l'11 giugno 2007) alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale. Egli ha disciplinato le modalità di scioglimento della comproprietà dei coniugi sulla particella n. 1256 RFD di __________, e ha riconosciuto alla moglie fr. 13 170.– in liquidazione del regime dei beni, così come fr. 16 797.80 da una polizza di previdenza vincolata del marito. Gli averi previdenziali accumulati da quest'ultimo durante il matrimonio sono stati ripartiti a metà e alla cassa pensione di lui è stato ordinato di trasferire fr. 337 025.95 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie. AO 1 è stato inoltre obbligato a versare, in particolare, un contributo alimentare per la moglie di fr. 4540.– mensili fino al sedicesimo anno di età di A__________ e di fr. 5405.– mensili dopo di allora fino al di lei pensionamento. Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 febbraio 2021 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, di aumentare il contributo alimentare in suo favore a fr. 5621.30 mensili fino al sedicesimo anno di età di A__________ e a fr. 6506.30 mensili dopo di allora fino al proprio pensionamento mentre per il periodo successivo essa ha postulato l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo complemento istruttorio. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

                                  C.   Il 25 agosto 2021 l'avv. PA 1 ha comunicato che AP 1 era deceduta il 27 luglio precedente prospettando lo stralcio dai ruoli della procedura. Il 27 agosto 2021 il presidente della Camera ha assegnato al patrocinatore dell'appellante e ad AO 1 un termine fino al 13 settembre 2021 per esprimersi sull'attribuzione delle spese giudiziarie conseguenti alla caducità dell'appello con l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera avrebbe statuito d'ufficio. Gli interessati non hanno reagito.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Litigioso in appello rimaneva unicamente l'ammontare e la durata del contributo di mantenimento in favore della moglie. Ora, di regola il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero, e non solo dal passaggio in giudicato del dispositivo che concerne lo scioglimen.o del matrimonio (senten­za del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 5a). E un simile obbligo di mantenimento si estingue alla morte del creditore (art. 130 cpv. 1 CC). In concreto, non essendo in discussione oneri di mantenimento scaduti nel periodo antecedente il decesso dell'appellante, il rimedio giuridico in esame è diventato privo di oggetto e va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.28 del 29 ottobre 2020 consid. 1 con rinvio).

 

                                   2.   Qualora una causa diventi senza oggetto ed è stralciata dal ruolo le spese processuali vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende così dalle circostanze del caso specifico, considerando segnatamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite, quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stes­so piano), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che han­no reso il procedimento senza oggetto. Per valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza), senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 5a con rinvii).

 

                                   3.   L'appellante chiedeva anzitutto di rivalutare il proprio fabbisogno, stabilito dal Pretore in fr. 5370.– mensili, in fr. 6506.30 mensili per tenere conto del costo del gas, della rata di un leasing riguardante l'auto, delle spese del veicolo privato così come dell'aumento della franchigia e della partecipazione alla cassa malati.

 

                                         a)   Relativamente al costo del gas, il Pretore l'aveva espunto dal fabbisogno della moglie poiché la spesa è già compresa nell'importo di base del diritto esecutivo. A ragione l'appellante faceva valere che la tesi era pertinente nella misura in cui concerne il costo per la cucina e l'elettricità, ma non se destinato al riscaldamento (FU 68/2009 pag. 6292 n. II.1 e pag. 6293 n. II.2). Documentata (doc. P.1.3, 3° foglio), la “valutazione” dell'appellante poggiava su elementi oggettivi. Quanto alle obiezioni del marito, la pretesa non poteva dirsi essere stata formulata la prima volta in seconda sede giacché essa era desumibile interpretando in buona fede alla luce dell'insieme delle circostanze gli atti di prima istanza. Né si poteva ritenere che contrattualmente l'appellante non assumesse personalmente le spese di riscaldamento. Su questo punto l'appello sarebbe stato verosimilmente fondato.

 

                                         b)   Quanto alla rata del leasing, il Pretore non l'aveva ammessa poiché il contratto era terminato nell'ottobre del 2019. Il che è pacifico (doc. P.1.10). Il primo giudice non poteva pertanto riconoscere nel fabbisogno della moglie costi inesistenti per mera parità di trattamento con l'altro coniuge. La domanda volta al riconoscimento di una posta della stessa entità per il finanziamento della sostituzione del veicolo privato, per altro, era stata formulata la prima volta in appello e sarebbe stata presumibilmente dichiarata irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC).

 

                                         c)   Relativamente alla posta “spese auto” esclusa dal Pretore in quanto la documentazione agli atti non si riferiva a interventi di manutenzione ricorrente, nelle conclusioni il marito aveva in realtà prospettato solo la spesa del mezzo pubblico salvo riconoscere nell'eventualità fosse stata ammessa la necessità di utilizzare un veicolo privato, “complessivi fr. 200.– mensili” (pag. 11). Interpretando l'affermazione nel suo contesto, non si poteva ragionevolmente intendere che egli ammettesse un importo superiore ai costi dell'assicurazione auto e dell'imposta di circolazione già ammessi dal primo giudice nel fabbisogno della moglie per complessivi fr. 282.– mensili. Per il resto l'appellante non discuteva la conclusione del primo giudice secondo cui le fatture prodotte non si riferivano alla manutenzione corrente, che la spesa per il carburante era fondata su una distinta priva di giustificativi e quindi insufficiente a dimostrare l'entità della pretesa. Nulla, infine, essa aveva chiesto in prima sede per la vignetta autostradale. In sintesi al proposito l'appello non avrebbe presumibilmente trovato ascolto.

 

                                         d)   Per quanto riguarda la “franchigia e partecipazioni” il Pretore, visto lo stato di salute della moglie, aveva ammesso la spesa limitatamente a quanto risultava dagli atti. Per tacere del fatto che il documento su cui si è fondato il Pretore concerneva la spesa del 2017 e non poteva ritenersi più determinante considerata la grave malattia della moglie insorta nel frattempo, visto il precario stato di salute diagnosticato dal medico curante nel luglio 2020 (doc. HHH), l'esborso per i costi di partecipazione e di franchigia sarebbe apparso ricorrente e durevole. Ciò avrebbe giustificato la pretesa dell'appellante, donde la verosimilmente fondatezza dell'appello.

                                     

                                   4.   Per quel che è del contributo alimentare dopo il pensionamento della moglie, il Pretore premesso che il sistema dello splitting, degli accrediti per compiti educativi o assistenziali e della divisione dell'avere di vecchiaia permettono, di regola, di evitare lacune di previdenza nel periodo anteriore al divorzio, ha sostanzialmente rimproverato all'interessata di non avere dimostrato di non essere in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento dopo il pensionamento. Per di più, egli ha soggiunto, dopo il pensionamento il coniuge creditore è tenuto a far fronte al proprio mantenimento anche intaccando la propria sostanza.

 

                                         Ora questa Camera ha avuto modo di ricordare che quantunque in tale ambito viga il principio dispositivo, se il giudice constata che per la decisione mancano ancora documenti necessari deve ingiungere alle parti di esibirli. Ciò è il caso, in particolare, in assenza di dati sulle entrate del creditore alimentare dopo il suo pensionamento (RtiD I-2021 pag. 732 consid. 7a e 7b; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 8d). In concreto è vero che AP 1 nulla aveva addotto sulla sua situazione, ma essa nemmeno era stata invitata a esibire la documentazione mancante. Fosse stata sollecitata, l'interessata avrebbe potuto ottenendo così informazioni affidabili su prognosi di carattere pensionistico. In mancanza di tali dati non era pertanto possibile formulare previsioni serie e sindacare il diritto di lei a un contributo alimentare dopo il pensionamento ordinario. Né il primo giudice aveva effettuato una stima di quanto l'interessata avrebbe potuto prelevare mensilmente dal ricavato netto della vendita dell'abitazione coniugale per far fronte al proprio mantenimento. In tali circostanze, questa Camera avrebbe verosimilmente annullato il giudizio impugnato su tale aspetto e rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio come richiesto dall'appellante (analogamente: RtiD I-2021 pag. 733 consid. 7c; I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 8f). Ciò avrebbe altresì giustificato l'annullamento del dispositivo sugli oneri di primo grado sui quali il primo giudice avrebbe dovuto nuovamente giudicare alla luce dell'esito del giudizio sul rinvio.

 

                                   5.   Visto quanto precede, in sintesi, l'appellante avrebbe presumibilmente ottenuto un lieve aumento del contributo in suo favore fino al suo pensionamento (ma non nella misura richiesta) e l'annullamento il giudizio impugnato sul contributo di mantenimento dopo il pensionamento. Tutto ponderato si giustifica equitativamente di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Nella commisurazione delle spese processuali si tiene conto che il processo di appello, pur terminando senza sentenza, ha comportato l'esame sommario del presumibile risultato del procedimento.

                                        

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Le spese processuali, ridotte, di fr. 1000.– da anticipare dall'appellante sono poste a per metà a carico della successione della medesima e per l'altra metà a carico di AO 1. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).