Incarti n.
11.2021.22

11.2021.23

Lugano

12 aprile 2022/jh                    

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2019.721 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 17 settembre 2019 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 ora in

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 15 febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 5 febbraio 2021 (inc. 11.2021.22) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.23);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 (1972) e AP 1 (1972) si sono sposati a __________ l'11 marzo 1998. Dalla loro unione sono nati L__________ (il 1° luglio 1998), M__________ (il 21 giugno 2001) e Ma__________ (il 13 gennaio 2005). L__________ frequenta dal 2019 l'Accademia __________ di __________, M__________ è iscritta al liceo privato musicale __________ di __________ e Ma__________ studia dal settembre del 2020 al liceo statale __________ di __________. Il marito è direttore del __________ di __________. Di formazione impie-gata di commercio, la moglie si è dedicata durante i primi anni della vita in comune al governo della casa e alla cura della famiglia, iniziando nel 2010 a lavorare a tempo parziale come animatrice per scuole e corsi per adulti. I coniugi vivono separati dal giugno del 2018, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1855 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi inizialmente in un appartamento a __________ e poi, dal 1° settembre 2019, in un appartamento a __________, dove l'hanno raggiunto prima la figlia M__________ e quattro mesi più tardi anche il figlio Ma__________.

 

                                  B.   Il 17 settembre 2019 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione del­l'unio­ne coniugale, chiedendo – già in via cautelare e inaudita parte – di essere autorizzata a vivere separata, di pronunciare la separazione dei beni, di assegnarle in uso l'abitazione coniugale (facendosi carico di “ogni spesa ordinaria a essa connessa a partire dal 1° settembre 2019”), di affidarle il figlio Ma__________ (riservati i diritti di visita paterni), di obbligare il marito a versare dal-l'agosto del 2019 un contributo alimentare per lei di fr. 3143.25 mensili e uno per Ma__________ di fr. 1398.10 mensili, assegno familiare non compreso. Con decreto cautelare del 19 settembre 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie e uno di fr. 1500.– mensili per il figlio Ma__________ (assegni familiari compresi).

 

                                  C.   Al contraddittorio cautelare del 7 ottobre 2019 il convenuto ha rivendicato l'affidamento di Ma__________ (riservati il diritto di visita materno) e ha proposto di assicurare il sostentamento di tutti i figli, senza versare alcun contributo alimentare per la moglie. Dopo discussione, il Pretore ha confermato l'autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, ha disposto e regolamentato la custodia alternata del figlio Ma__________ e ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di complessivi fr. 1400.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2019. All'udienza del 7 maggio 2020, indetta per il dibattimento sulle misure a protezione dell'unione coniugale, AP 1 ha consentito all'affidamento di Ma__________ al padre (riservato il proprio diritto di visita) e alla riduzione a fr. 300.– mensili del contributo alimentare per il figlio, ma ha chiesto di aumentare il contributo di mantenimento per sé a fr. 4187.– mensili. Il convenuto ha riconfermato il suo punto di vista. In coda all'udien­za il Pretore ha deciso di affidare Ma__________ al padre. L'istruttoria è cominciata seduta stante.

 

                                  D.   L'assunzione delle prove è terminata il 9 novembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 21 dicembre 2020, l'istante ha ribadito le sue richieste, salvo ridurre la pretesa alimentare per sé a fr. 3178.85 mensili e aumentare quella per Ma__________ a fr. 500.– mensili, previa “deduzione dei contributi versati dal convenuto e quanto da lui già versato per l'abitazione coniugale. In un allegato conclusivo del 31 gennaio 2021 AO 1 ha reiterato le sue domande, postulando inoltre la restituzione dei “versamenti assicurati dal marito alla moglie tra il gennaio 2020 e il momento della crescita in giudicato della decisione (…) in ragione di fr. 1400.– mensili” e offrendo un contributo alimentare per M__________ e L__________ di complessivi fr. 730.– mensili.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 5 febbraio 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, “che si farà carico dei relativi costi”, ha affidato il figlio Ma__________ al padre (riservati il diritto di visita mater­no) e ha stabilito i seguenti contributi alimentari:

                                         fr. 600.– per la moglie e fr. 400.– per Ma__________ per il settembre del 2019;

                                         fr. 1400.– mensili complessivi per la moglie e per Ma__________ dall'ottobre al dicembre del 2019;

                                         fr. 1425.– mensili per la moglie dal gennaio al giugno del 2020;

                                         fr. 2115.– mensili per la moglie dal luglio del 2020 al maggio del 2021;

                                         fr. 425.– mensili per la moglie dal giugno del 2021 al gennaio del 2023;

                                         fr. 175.– mensili per la moglie dal febbraio del 2023 fino al termi­ne della formazione di L__________;

                                         fr. 890.– mensili per la moglie dal termine della formazione di L__________ fino al termine della formazione di M__________;

                                         fr. 1850.– mensili per la moglie dal termine della formazione di M__________ fino al termine della formazione di Ma__________;

                                         fr. 2425.– mensili per la moglie dal termine della formazione di Ma__________;

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 febbraio 2021 per otte-nere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di ottenere l'aumento contributi alimentari nel seguente modo:

                                         –   per lei e per Ma__________:

                                              fr. 1400.– complessivi per il settembre del 2019,

                                         –   per lei:

                                             fr. 2504.60 mensili dal gennaio del 2020 al gennaio del 2023,

                                             fr. 3372.35 mensili dal febbraio del 2023 fino al termine della formazione di L__________ e di M__________ e

                                             fr. 3614.85 mensili dal termine della formazione di Ma__________.

                                        

                                         L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante l'8 febbraio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 15 febbraio 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono, in concreto, il contributo alimentare per la moglie e per il figlio Ma__________ relativamente al settembre del 2019, così come il contributo alimentare per la moglie dal gennaio del 2020 in poi. Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo avere stabilito l'applicazione del metodo di calcolo “a due fasi”, ha determinato anzitutto il fabbisogno minimo di Ma__________ in fr. 909.05 mensili fino al dicembre del 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 229.85 [un terzo di fr. 689.55], spese accessorie fr. 77.45 [un terzo di fr. 232.30], premio della cassa malati fr. 105.05, assicurazione complementare LCA fr. 48.70, assicurazione cure dentarie fr. 48.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–), in fr. 1350.15 mensili dal gennaio del 2020 al gennaio del 2021 (adeguamento dei costi dell'alloggio e delle spese accessorie a quelli riferiti al padre), in fr. 1300.15 mensili dal febbraio del 2021 al gennaio del 2023 (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.–) e in fr. 1900.15 mensili dal febbraio 2023 fino al termine della formazione (aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1200.–).

 

                                         In merito al fabbisogno minimo delle figlie maggiorenni, il primo giudice ha definito quello di L__________ in fr. 1436.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo adeguato al minor costo della vita a __________ fr. 748.30, costo dell'alloggio fr. 310.75, premio della cassa malati fr. 331.95, assicurazione complementare LCA fr. 34.–, assicurazione cure dentarie fr. 31.–, tasse scolastiche fr. 230.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–) e quello di M__________ in fr. 1911.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 373.85, assicurazio­ne complementare LCA fr. 49.90, assicurazione cure dentarie fr. 38.–, tasse scolastiche fr. 500.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–).

 

                                         Riguardo al marito, il Pretore ha accertato il reddito di lui in

                                         fr. 10 315.60 mensili fino al dicembre del 2019 e in fr. 10 408.40 mensili dopo di allora per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 5633.25 mensili fino al dicembre del 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo del­l'alloggio fr. 1900.–, spese gas naturale AIM fr. 345.15, premio della cassa malati fr. 298.55, assicurazione complementare LCA fr. 61.80, RC automobile fr. 154.85, imposta di circolazione fr. 24.65, assicurazione dell'economia domestica fr. 24.05, leasing dell'automobile fr. 444.10, terzo pilastro fr. 466.70, pasti fuori casa fr. 211.20, onere fiscale fr. 352.20), di fr. 4884.85 mensili dal gennaio del 2020 al gennaio del 2023 (riduzione del costo dell'alloggio a fr. 1266.65 e delle spese gas naturale AIM a fr. 230.10 per tenere conto delle quote inserite nel fabbisogno in denaro di Ma__________), di fr. 4734.85 mensili da febbraio 2023 fino al termine della formazione di Ma__________ (riduzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1350. a fr. 1200.–) e di fr. 5483.25 mensili in seguito (aumento del costo dell'alloggio a fr. 1900. e delle spese gas naturale AIM a fr. 345.15).

 

                                         Relativamente alla moglie, il primo giudice ha determinato le entrate di lei in fr. 1010.– mensili fino al maggio del 2021 per poi imputarle un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2818.50 mensili fino al dicembre del 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 459.70 [già dedotta la quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro di Ma__________], spese accessorie fr. 154.85 [già dedotta la quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro di Ma__________], premio della cassa malati e assicurazione complementare LCA fr. 495.95, assicurazione stabile, RC ed economia domestica fr. 99.05, RC automobile fr. 43.60, imposta di circolazione fr. 15.35, onere fiscale fr. 200.–), di fr. 3124.60 mensili dal gennaio del 2020 al gennaio del 2023 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 689.55, spese accessorie fr. 232.30, premio della cassa malati fr. 444.75, assicurazione stabile, RC ed economia domestica fr. 99.05, RC automobile fr. 43.60, imposta di circolazione fr. 15.35, spese esercizio diritto di visita fr. 200., onere fiscale fr. 200.–) e di fr. 2924.60 mensili dal febbraio del 2023 in poi (stralcio delle spese esercizio diritto di visita).

 

                                         In siffatte circostanze il Pretore ha condannato AO 1 a versare, per il settembre del 2019, un contributo alimentare di fr. 600.– per la moglie e uno di fr. 400.– per Ma__________, conferman­do quello di complessivi fr. 1400.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2019. Dopo il trasferimento di Ma__________ dal padre il primo giudice ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1425.– mensili dal gennaio al giugno del 2020, di fr. 2115.– mensili dal luglio del 2020 al maggio del 2021, di fr. 425.– mensili dal giugno del 2021 al gennaio del 2023, di fr. 175.– mensili dal febbraio del 2023 fino al termine della formazione di L__________, di fr. 890.– mensili da allora fino al termine della formazione di M__________, di fr. 1850.– mensili da allora fino al termine della formazione di Ma__________ e fr. 2425.– mensili da allora in poi.

 

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto che nel metodo di calcolo dei contributi alimentari “a due fasi” il fabbisogno minimo delle figlie maggiorenni agli studi non entra in considerazione. A suo avviso, tenendo conto solo del fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi e del figlio minorenne Ma__________, il Pretore non poteva imputarle un reddito ipotetico, il bilancio familiare non trovandosi in una situazione di ammanco.

 

                                         a)   Come accertato dal Pretore, il Tribunale federale ha recentemente deciso che il metodo di calcolo da applicare a livello svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia è quello “a due fasi”, in esi­to al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, 147 III 293, 147 III 301; più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.2).

 

                                         b)   Per quel che riguarda il mantenimento di un figlio maggioren­ne in formazione il Tribunale federale ha stabilito, in sintesi, che dandosi sufficienti risorse i genitori e i figli minorenni hanno diritto alla copertura del fabbisogno minimo “allargato” e, dall'altro, che un'eccedenza nel bilancio familiare vi può essere solo se i genitori hanno adempiuto l'obbligo nei confronti del maggiorenne (DTF 147 III 284 consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza 5A_1035/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 3.3.7). In altri termini, qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi e dei figli minorenni rimangano ancora risorse, prima di ripartire l'eccedenza i genitori devono prima assicurare con le risorse rimanenti il mantenimento dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è quello “minimo del diritto di famiglia” (incluse le spese per la formazione). Tale limitazione deriva dal fatto che l'unico scopo del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne è quello di consentire al maggiorenne una formazione appropriata. Il maggiorenne non partecipa più pertanto alla ripartizione di un'eventuale eccedenza (sentenze del Tribunale federale 5A_340/2021 del 16 novembre 2021 consid. 5.3.2 con rimandi e 5A_1072/2020 del 25 agosto 2021 consid. 8.4). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, pertanto, nel metodo “a due fasi” occorre tenere conto anche delle due figlie maggiorenni ancora in formazione, mentre il contributo di mantenimento in loro favore non è in discussione.

 

                                   4.   Per quel che è del reddito ipotetico imputato alla moglie, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal maggio del 2018, che una ripresa della vita comune è del tutto inverosimile e che Ma__________ vive dal padre dal gennaio del 2021, sicché nulla osta a che la moglie lavori a tempo pieno. Tanto più che, egli ha soggiunto, essa medesima ha dichiarato di “essersi attivata nella ricerca di un lavoro, anche nella propria attività originaria di impiegata di commercio”, la sua attività lucrativa legata ai corsi essendo già stata avviata durante la vita comune, “segnatamente dopo dieci anni di matrimonio, per modo che ella risulta a ogni modo esercitare un'attività lavorativa da lungo tempo”. Il primo giudice ha ritenuto così che l'istante, quarantaseienne al momento della separazione e in buona salute, può conseguire un reddito di almeno fr. 3000.– netti mensili “ottenibile mediante professioni semplici e umili”, lasciandole un periodo di quattro mesi per cercare un posto di lavoro o estendere l'attività attualmente svolta.

 

                                         a)   AP 1 contesta il reddito ipotetico, rilevando che in una procedura a tutela dell'unione coniugale vige l'ob-bligo del mantenimento reciproco tra i coniugi e la conservazione dei ruoli assunti all'interno della famiglia. Essa sostiene che in concreto la disunione non può dirsi definitiva (“prossi­ma al divorzio”), sicché i principi dell'art. 125 CC non sono applicabili. A suo avviso, poi, un reddito ipotetico può essere imputato solo in caso di ammanco nel bilancio familiare, ciò che in concreto è il caso solo se si considera anche il fabbisogno delle figlie maggiorenni. Ricordato di avere ripreso un'attività lucrativa dopo vent'anni di matrimonio dal quale sono nati tre figli, essa rimprovera al Pretore di non avere considerato che dalla fine di gennaio del 2021 essa non percepisce più indennità di disoccupazione, che l'attuale mercato di lavoro è precario e che con la pandemia le sue entrate si sono ridotte. Per l'appellante, poi, “è utopico pretendere da una donna di 48 anni uno stipendio di fr. 3000.– netti mensili dopo un termine di soli quattro mesi, considerati inoltre l'aumento della disoccupazione femminile e il parziale

                                               lockdown in vigore dal 18 gennaio 2021”. Essa chiede pertanto di ascriverle un reddito massimo di fr. 1010.– mensili, corrispondente a quello stimato dalla Cassa contro la disoccupazione.

 

                                         b)   Sulla questione di sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda l'esercizio di una professione, questa Camera ha già avuto modo di illustrare che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 27a primo paragrafo).

 

La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 27a secondo paragrafo).

 

                                         c)   Nella fattispecie è vero che il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 19 settembre 2019, ma determinante è sapere quando i coniugi si sono separati di fatto (sentenza del Tribunale federale 5A_242/2015 del 17 giugno 2015 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2016 pag. 277). E al riguardo l'appellante medesima ammette che già nell'aprile del 2018 la coppia era in crisi e che nel maggio di quell'anno il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per locare un appartamento a __________ (istanza, pag. 3). Poco importa che fino al settembre del 2019 AO 1 abbia mantenuto il domicilio amministrativo a __________. Che poi la coppia sia tornata a vivere assieme nel 2019, come sostiene l'appellate in questa sede, è un'asserzione che, oltre a essere nuova e quindi inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC), non è minimamente resa verosimile, fermo restando che un breve tentativo di ripresa della vita in comu­ne terminato con un insuccesso non interrompe il termine biennale dell'art. 114 CC (Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 15 ad art. 114). È possibile che sino alla fine di agosto del 2019 AP 1 abbia potuto far capo a un conto bancario del marito, ma ciò nulla muta al fatto che i coniugi vivessero separati. Nelle circostanze descritte, a un esame di verosimiglianza l'accertamento del Pretore, il quale ha ritenuto definitiva la disunione dei coniugi dopo due anni di separazione (giugno del 2020) e ha imputato alla moglie un reddito ipotetico già nella procedura a tutela dell'unione coniugale, va esente da critiche.

 

                                         d)   Per determinare quindi se AP 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre applicare di conseguenza – per analogia – l'art. 125 CC. Il giudice delle misure protettrici esami­na pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 5c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte di quel coniuge.

 

                                         e)   Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – in linea di principio – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 2b).

 

                                              Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazio-

­ne quel coniuge avesse già 45 an­ni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una recente sentenza pubblicata il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in preceden­za, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 seg. consid. 5.5 e 5.6; 258 seg. consid. 3.4.4).

 

                                         f)    Nel caso in esame la moglie, che ha una formazione da impiegata di commercio, ha dichiarato di avere smesso di lavorare “20 anni fa [nel 2000]” e di avere iniziato dopo “10 anni [nel 2010]” un'attività accessoria “nelle scuole e nei corsi per adulti”, ma non come impiegata d'ufficio. Oltre a ciò, essa ha affermato di proporre attualmente “tanti corsi alle scuole, ai corsi per adulti ecc. quale animatrice, ma non sempre questi vanno a buon fine” e di continuare “a fare domande nel [suo] settore” (interrogatorio di AP 1 del 21 settembre 2020: verbali, pag. 2 in fondo e pag. 3 in alto). Dal 2019 al 2021 essa ha riscosso indennità di disoccupazione (doc. U). Non consta, né è preteso, che essa abbia problemi di salute.

 

                                         g)   Relativamente all'età, quando i coniugi si sono separati, nel giugno del 2018, AP 1 aveva 46 anni, ma doveva ancora occuparsi di un figlio tredicenne. E a quel momento vigeva il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza più recente pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede un'attività lucrativa all'80% al momento in cui il figlio minore inizia la scuola secondaria, è stata adottata il 21 settembre 2018. Comunque sia, dal 1° gennaio 2020 anche Ma__________ si è trasferito dal padre a __________, motivo per cui da quel momento la moglie non doveva più accudire a figli minorenni. Già nelle osservazioni del 7 ottobre 2019 il marito ave-va manifestato la volontà di non versarle più contributi ali-men­tari e all'udienza del 7 maggio 2020 egli l'ha sollecitata a trovare un'occupazione a tempo pieno, chiedendo di imputarle un reddito ipotetico di almeno fr. 3000 – mensili e rilevando che essa “non ha dimostrato di essersi adoperata in alcun modo per incrementare il suo reddito da attività, quan­do poteva certamente adoperarsi in tal senso (duplica, pag. 2, n. 7). Alla luce di quanto precede nulla permette di concludere pertanto che sussistessero veri ostacoli all'esercizio di una professione a tempo pieno.

 

                                         h)   Si conviene che l'assenza oltre ventennale dal mondo del lavoro rende oggettivamente impensabile un reinserimento professionale dell'istante come impiegata di commercio. Si potrebbe pensare forse a un aggiornamento della formazio­ne, l'interessata avendo dichiarato di cercare lavoro in tale settore, ma ciò appare poco realisti­co già per la durata che tale aggiornamento richiederebbe. In ogni caso, se in un primo tempo AP 1 poteva ancora fare assegnamento su un'estensione della propria attività come animatrice nelle scuole e nei corsi per adulti, quantunque intralciata dalla situazione pandemica, non trovan­do lavoro in quel settore essa avreb­be dovuto orientarsi altrimenti, ripiegando anche ‒ come le ha ricordato il Pretore ‒ su occupazioni meno qualificate, come donna delle pulizie, venditrice, addetta alla ristorazione o impiegata semplice. Ed essa non pretende di essere inabile a esercitare simili attività o che determinati ostacoli le impediscano di svolgerli.

 

                                         i)     Per quel che riguarda la possibilità effettiva di esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno, l'interessata sottolinea di non avere più diritto a indennità di disoccupazione dal 2021 e fa valere che le condizioni attuali del mercato di lavoro (situazione pandemica e disoccupazione femminile) la penalizzano nella ricerca di un impiego. Ora, si conviene che a 49 anni d'età le occasioni di collocamento per la convenuta nel Cantone Ticino possano rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di mano d'ope­ra frontaliera più giovane, flessibile e pron­ta ad addestrarsi. Sta di fatto che essa non risulta nemmeno avere tentato una ricer­ca. E nulla lascia presumere che, attivandosi debitamente per reperire un'attività a tempo pieno almeno nel settore delle pulizie, seppure sprovvista di particolare esperienza, dal giugno del 2020 (decorsi cioè i due anni di separazione) l'interessata non potesse contare su un reddito di fr. 3000.– mensili, come ha stimato il primo giudice (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 mar­zo 2021 consid. 6e).

 

                                         l)     Quanto al lasso di tempo concessole dal Pretore per trovare un lavoro a tempo pieno, l'appellante definisce utopico ascriverle la possibilità di conseguire un reddito di fr. 3000.– mensili con un preavviso di soli quattro mesi, in particolare alla luce delle condizioni attuali del mercato di lavoro dovute alla situazione pandemica che ha comportato un aumento della disoccupazione femminile. Il fatto è che non tutti i settori economici sono ugualmente toccati dalla pandemia, di modo che un riferimento generale alla situazione in Svizzera non è sufficiente per rendere verosimile che il conseguimento di un reddito ragionevole non sia possibile o sia possibile solo dopo lunghe ricerche (I CCA, sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 6d con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_467/2020 del 7 settembre 2020 consid. 5.3, in: FamPra.ch 2021 pag. 136). E in concreto l'istante non consta avere dato prova di essersi attivata con zelo per reperire un impiego. Il periodo transitorio concessole dal Pretore appare pertanto adeguato, tanto più che dal giugno del 2020 la disunione era ormai definitiva. Ne segue che al proposito l'appel­lo è destinato all'insuccesso.

 

                                   5.   Per quel che è del proprio fabbisogno minimo “allargato”, l'appellante ribadisce la pretesa di fr. 300.– mensili destinati all'ammortamento dell'abitazione coniugale a lei assegnata. Come ha rilevato il Pretore, tuttavia, essa non ha reso verosimile di dover affrontare un tale esborso. E con simile argomento l'interessata non si confronta. Privo di motivazione, al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile (nel sen­so del­l'art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                   6.   Relativamente al fabbisogno “allargato” del marito, il primo giudice ha riconosciuto a quest'ultimo una pigione di fr. 1900.– mensili, come pure il premio di una polizza assicurativa di fr. 446.70 mensili per l'ammortamento indiretto del mutuo ipotecario. Riguardo alla locazio­ne, l'appellante afferma che essa “appare eccessiva”, ma per finire riconosce al marito un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4418.15 mensili, che corrisponde a quello calcolato dal Pretore senza il premio dell'assicurazione “terzo pilastro”. In merito a quest'ultimo, l'appellante si limita una volta di più a reiterare la propria contestazione, ma con la motivazione del Pretore, secondo cui dagli atti non risulta quanto da lei allegato, non si confronta minimamente. Anche al proposito l'appello si rivela perciò irricevibile.      

 

                                   7.   Per quanto concerne la situazione del figlio Ma__________, l'appellante sostiene che questi ha cominciato a frequentare il liceo nel set-tembre del 2020, ragione per cui l'aumento dell'assegno familiare a fr. 250.– mensili decorre già da quella data e non – come ha reputato il Pretore – solo dal compimento del 16° anno di età (febbraio del 2021). Il che è vero, l'art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam in vigore dal 1° agosto 2020 prevedendo il versamento dell'assegno di formazione già dall'inizio del mese in cui il figlio ha iniziato una formazione post-obbligatoria, se a quel momento il ragazzo ha già compiuto 15 anni. Sta di fatto che ai fini del giudizio sul contributo alimentare in favore della moglie ciò non ha alcuna incidenza. Posto che il fabbisogno minimo “allargato” dell'appellante è ad ogni modo assicurato, la riduzione del fabbisogno minimo “allargato” del figlio Ma__________ comporta, se mai, un aumento delle risorse rimanenti a beneficio delle figlie maggiorenni, fintanto che il loro fabbisogno minimo “allargato” registra un ammanco. Dopo di allora, per tacere del fatto che l'eccedenza aumenterebbe in maniera irrisoria, nel fabbisogno minimo “allargato” del figlio non è stata presa in considerazione alcuna quota fiscale (DTF 147 III 457). Al proposito non occorre pertanto diffondersi.

 

                                   8.   AP 1 sostiene altresì che il fabbisogno minimo delle figlie maggiorenni è quello del diritto esecutivo e non quello “allargato” fissato dal Pretore. Essa chiede pertanto di ridurre il fabbisogno di L__________ a fr. 1371.– mensili (fr. 1436.– ./. l'assicurazio­ne complementare LCA di fr. 34.– e quella per cure dentarie di fr. 31.–) e il fabbisogno di M__________ a fr. 1473.85 mensili (fr. 1911.75 ./. l'assicurazione complementare LCA di fr. 49.90 e quella per cure dentarie di fr. 38.–, riducendo inoltre il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 850.– per la convivenza di lei con il padre). In tal caso non sussisterebbe più ammanco nel bilancio familiare. L'argomentazione non può essere seguita.

 

                                         Intanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, proprio nella sentenza da lei indicata (DTF 147 III 265 consid. 7.2) il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il mantenimento di un figlio maggiorenne non si limita al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma si estende al minimo esistenziale del diritto di famiglia, comprese quindi le spese di formazione. Ciò non toglie che la copertura del fabbisogno minimo degli altri membri della famiglia sia prioritario. Se i redditi coniugali non bastano per finanziare il fabbisogno minimo del diritto di famiglia, i maggiorenni devono accomodarsi di un fabbisogno ridotto (DTF 147 III 283 consid. 7.3 con rinvio a DTF 146 III 171 consid. 4.2). Il Pretore ha ragionato alla stessa stregua, come si evince chiaramente dai calcoli esposti nella sentenza impugnata, tant'è che in concreto il fabbisogno minimo dei figli maggiorenni secondo il diritto di famiglia è rimasto parzialmente scoperto.

 

                                         Quanto alla riduzione del minimo esistenziale del diritto esecuti­vo riguardante M__________, ciò che comporterebbe un aumento del­l'eccedenza da ripartire tra coniugi e figli minorenni, si volesse anche ridurre quel minimo alla metà del minimo di base per coniugi (fr. 850.– mensili), a tale importo andrebbero ancora aggiunte, le altre verosimili spese correlate alla formazione a __________ (trasferte con mezzi pubblici, materiale scolastico) e un'indennità forfettaria per i costi di telefonia, costi che secondo la giurisprudenza più aggiornata non vanno (più) ritenuti compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Nel risultato il fabbisogno minimo di fr. 1200.– mensili riconosciuto dal Pretore appare così sostenibile.

 

                                   9.   In merito al contributo alimentare per l'appellante e il figlio Ma__________ dal settembre al dicembre del 2019 fa stato, a mente del Pretore, l'assetto temporaneo deciso in sede di udienza 7 ottobre 2019, il quale non risulta fosse provvisorio e soggetto a conguaglio a seguito della decisione definitiva, le parti avendo chiesto di regolamentare i loro rapporti patrimoniali per la durata in discussione” (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Onde, per il settembre del 2019, un contributo alimentare di fr. 600.– in favore della moglie e uno di fr. 400.– per Ma__________, considerato che le spese dell'abitazione coniugale e della cassa malati per la famiglia erano interamente pagate dal marito. Per i mesi dall'ottobre al dicembre del 2019 fa stato invece “il contributo alimentare di complessivi fr. 1400.– mensili a suo tempo stabilito, impregiudicato il fatto che il marito ha per quel periodo pagato pure le spese dell'immobile coniugale e i premi della cassa malati per tutta la famiglia”.

 

                                         L'appellante chiede che il contributo di mantenimento in favore suo e del figlio Ma__________ sia portato anche per il settembre del 2019 a complessivi fr. 1400.–, come quelli successivi, dolendosi che il Pretore si sia limitato a confermare il calcolo cautelare, trascurando che durante quel periodo essa “si è vista costretta a pagarsi autonomamente parte delle sue spese quali la cassa malati, visto che il marito non pagava il suo premio (…) accumulando un importante ritardo nel pagamento delle spese relative alla famiglia”. Il problema è che simile argomentazione, contestata dal marito nella replica, non è stata resa verosimile. Non può pertanto trovare accoglimento. Se ne conclude che, per quanto riguarda i contributi alimentari, l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                10.   L'appellante contesta infine la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, sostenendo che le maggiori richieste formulate dal marito nel memoriale conclusivo giustificano di porre a carico di lui almeno due terzi dei costi. Anche l'istante, tuttavia, ha adeguato le proprie richieste di giudizio nell'allegato conclusivo (sopra, lett. E). A parte ciò, essa si limita a postulare una diversa suddivisione degli oneri processuali, ma non spiega perché quella adottata dal Pretore, che ha addebitato le spese in ragione di metà ciascuno, sarebbe contraria all'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, il quale abilita il giudice nelle cause del diritto di famiglia a prescindere dal principio della soccombenza. Anche al riguardo l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.

 

                                11.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto possibile gli oneri processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze per vero, ancorché relativamente lungo, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

 

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

 

                                   4.   Notificazione a:

 

avv.   ;

avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).