Incarto n.
11.2021.27

Lugano

5 maggio 2022/bs       

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2014.41 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 gennaio 2014 da

 

 

 AP 1

(patrocinata dagli avvocati PA 1 e , )

 

 

contro

 

 

 

AO 1  

(ora patrocinato dall'  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando ora sull'appello del 3 marzo 2021 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 16 febbraio 2021;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 (1965) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 27 giugno 1997. Dal matrimonio sono nati L__________, il 21 agosto 1999, e Le__________, il 15 gennaio 2003. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2011, quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. Il 13 giugno 2012 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale avente per oggetto – fra l'altro – le sue relazioni personali con i figli e il mantenimento di questi ulti­mi. In pendenza di procedura L__________ e Le__________ sono stati affi-dati alla madre, riservato il diritto di visita paterno, mentre AO 1 è stato tenuto a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ciascun figlio (inc. SO.2012.2487).

 

                                  B.   Con petizione non motivata del 28 gennaio 2014 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2014.7). Contestualmente essa ha chiesto in via cautelare l'affidamento dei figli, la limitazione del diritto di visita paterno a Le__________, così come l'aumento dal 15 gennaio 2013 del contributo alimentare per L__________ a fr. 1150.– mensili e di quello per Le__________ a fr. 1100.– mensili, senza cenno ad assegni familiari (inc. CA.2014.41). Il Pretore ha citato le parti per il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio e per il contraddittorio cautelare a un'udienza già prevista per il 31 marzo 2014 nella protezione dell'unione coniugale. In tale occasione egli ha preferito rinviare il tentativo di conciliazione, ritenendo ingiustificato “trattare il nuovo incidente cautelare della moglie, visto che lo stesso riguarda esclusivamente questioni in merito alle quali la moglie ha avuto ampia possibilità di esprimersi e di offrire prove; pendente il procedimento a tutela dell'unione coniugale, che farà chiarezza anche su questi aspetti, non c'è ragione alcuna di aprire un nuovo fronte giudiziario”. Egli ha deciso così che “non si fa luogo a nuovo contraddittorio sulla cautelare della moglie; quest'ultima rimane libera di far valere le sue ragioni sull'assetto relazionale nel procedimento a tutela dell'unione coniugale”.

 

                                  C.   Statuendo il 6 aprile 2017 sulla protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 400.– mensili dal luglio del 2012 al­l'agosto del 2013, di fr. 340.– mensili dal settembre del 2013 al dicembre del 2015 e di fr. 250.– mensili dal gennaio del 2016 in poi, assegni familiari non compresi. Al marito egli ha imposto inoltre di rimborsare alla moglie fr. 280.– per costi di psicoterapia riguardanti L__________. Adita da AP 1, con sentenza del 28 gennaio 2019 questa Camera ha fissato il contributo di mantenimento per L__________ in fr. 415.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013 e in fr. 365.– mensili dal 1° settembre 2013 in poi, come pure quello per Le__________ in fr. 375.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013 e in fr. 335.– mensili dal 1° settembre 2013 in poi, assegni familiari non compresi (inc. 11.2017.47).

 

                                  D.   Nel frattempo il Pretore, verificato l'interesse manifestato da AP 1 alla procedura di divorzio, ha citato i coniugi all'udienza del 4 giugno 2018 per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio cautelare. In tale circostanza egli ha accertato il motivo di divorzio e l'impossibilità di raggiungere un'intesa sui relativi effetti, assegnando alla moglie un termine per motivare la petizione. Quanto all'istanza cautelare, AP 1 l'ha confermata, rivendicando inoltre la rifusione di fr. 2893.– per cure dentarie in favore dei figli. AO 1 ha contestato le richieste, postulando la soppressione del contributo per L__________ dal giugno del 2018 (raggiungimento della maggiore età) e offrendo un contributo di fr. 250.– mensili per il solo Le__________, a condizione che egli rispettasse i diritti di visita. In replica l'istan­te ha ribadito il proprio punto di vista e ha offerto prove. In duplica il convenuto ha mantenuto le sue richieste. L'istruttoria è consistita nell'edizione di documenti dal marito e dall'autorità fiscale. Terminata il 14 ottobre 2020 l'istruttoria cautelare e quella di merito, le parti hanno rinunciato ad arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 17 novembre 2020 e 12 gennaio 2021 esse hanno formulato conclusioni sull'azione di divorzio, senza far cenno alle richieste cautelari.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 16 febbraio 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha liquidato il regime matrimoniale nel senso che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Egli non ha fissato contributi alimentari fra i coniugi, ma ha obbligato AO 1 a versare un contributo di mantenimento indicizzato per L__________ di fr. 565.– mensili fino al 31 ottobre 2021, assegni familiari non compresi, e di fr. 610.– mensili fino al termine di una formazione adeguata, come pure uno per Le__________ di fr. 720.– mensili fino al 31 ottobre 2021, assegni familiari non compresi, e di fr. 775.– mensili fino al termine di una formazione adeguata. La procedura cautelare è stata stralciata dal ruolo “in quanto divenuta priva di oggetto” (dispositivo n. 6). Le spese processuali di complessivi fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro lo stralcio del procedimento cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 marzo 2021 in cui chiede di annullare il dispositivo n. 6 della decisione pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice perché condanni AO 1 a versare dal 28 gennaio 2014 contributi di mantenimento di fr. 565.– mensili a L__________ e di fr. 720.– mensili a Le__________ (senza cenno ad assegni familiari), dedotto quanto già versato sulla base della precedente sentenza di questa Camera. Nelle sue osservazioni del 31 marzo 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. In memoriali spontanei del 15 aprile e 23 aprile 2021 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La decisione con cui il giudice stralcia dal ruolo un procedimento per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è appellabile, sempre che il valore litigioso della causa raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.78 del 7 luglio 2021 consid. 1 con rinvii). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari cautelari in discussione davanti al Pretore (da fr. 365.– a fr. 1150.– mensili per L__________ e da fr. 335.– a fr. 1100.– mensili per Le__________). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto di stralcio impugnato, quantunque contestuale alla sentenza di divorzio, concerneva un procedimento cautelare, ed è stato adottato perciò con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Era appellabile così entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Pervenuto al patrocinatore della moglie il 22 febbraio 2021 (traccia dell'invio n.__________, agli atti) e introdotto il 3 marzo 2021, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   AO 1 contesta anzitutto la legittimazione a ricorrere di AP 1, sostenendo che questa non avrebbe un valido motivo per opporsi alla sentenza del Pretore (osservazioni all'appello, pag. 4). La censura non è un esempio di chiarezza. Sia come sia, il Pretore ha rammentato che i figli, diventati maggiorenni in pendenza di causa, avevano approvato le richieste di contributo alimentare dopo la maggiore età formulate dalla madre (sentenza impugnata, consid. 8). Con tale motivazione – conforme alla giurisprudenza (DTF 142 III 81 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021 consid. 2 con rinvii) – l'interessato non si confronta. Né egli pretende, per ipotesi, che il consenso dei figli (doc. Y e PP) fosse limitato alla procedura di primo grado o sia stato nel frattempo revocato. Sulla questione non occorre pertanto dilungarsi.

 

                                   3.   Riguardo al procedimento cautelare, il Pretore ha ricordato che le richieste formulate dalla moglie con la petizione di divorzio “non sono mai state decise”, sicché all'udienza del 31 marzo 2014 si era deciso di trattarle nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale in esito alla quale è stata emessa la sen-

                                         tenza del 6 aprile 2017 e ‒ su appello ‒ la sentenza 28 gennaio 2019 di questa Camera. A suo parere, pertanto, simili richieste “risultano superate dall'emanazione di tali decisione”. Il primo giudice non ha trascurato che all'udienza del 4 giugno 2018 la moglie aveva dichiarato di mantenere la propria istanza cautelare, ma ha ritenuto che spettasse alla medesima sollecitare

                                         l'emanazione di un giudizio al proposito. Nelle circostanze descritte la procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli “in quanto divenuta priva d'oggetto”.

 

                                   4.   L'appellante contesta che la sua istanza cautelare del 28 gennaio 2014 sia superata dall'emanazione della sentenza a protezione dell'unione coniugale del 6 aprile 2017 o della sentenza di questa Camera del 28 gennaio 2019. Essa ribadisce di avere mantenuto le proprie richieste cautelari all'udien­za del 4 giugno 2018 e afferma che non spettava a lei sollecitare una decisione. Sostiene altresì che l'inoltro di un'istanza cautelare in pendenza di divorzio fa decadere la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale, di modo che i contributi fissati in tale ambito sono dovuti solo fino al 28 gennaio 2014. In assenza di una decisione riguardo ai contributi dovuti da allora e fino alla sentenza di merito del 16 febbraio 2021, essa conclude, il Pretore non poteva stralciare la procedura cautelare dal ruolo.

 

                                   5.   Nel caso in esame AP 1 ha instato il 28 gennaio 2014, contestualmente all'avvio dell'azione di divorzio, per l'emanazione di provvedimenti cautelari allorché era ancora pendente il procedimento a tutela dell'unione coniugale promosso da AO 1 il 13 gennaio 2012. Questa Camera si è già pronunciata più volte sulla delimitazione delle competenze del giudice a protezione dell'unione coniugale e di quello dei provvedimenti cautelari in una causa di divorzio. In sintesi, il giudice delle misure protettrici è competente per regolare gli effetti della separazione per il periodo precedente la litispendenza dell'azione di divorzio (art. 176 CC), indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi, mentre per il periodo successivo incombe al giudice del divorzio prendere i necessari provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CC). Le misure disposte dal giudice competente a tutela del­l'unio­ne coniugale rimangono in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, fintanto che il giudice del divorzio non le sopprima o le modifichi (art. 276 cpv. 2 CPC combinato con l'art. 179 cpv.1 CC; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_120/2021 dell'11 febbraio 2022 consid. 4.2 con rinvii).

                                         a)   Posto ciò, la giurisprudenza più recente ha precisato che qualora la decisio­ne del giudice a tutela dell'unio­ne coniugale sia impugnata, nuo­ve allegazioni possono ancora essere fatte valere in appello a norma del­l'art. 317 cpv. 1 CPC. L'appellante non deve essere rinviato in tal caso a far valere le nuove argomentazioni in una procedura di modifica davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella cau­sa di stato. Spetta alla giurisdizione di appello, in circostanze del genere, modificare eventualmente i provvedimenti adottati dal primo giudice (DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, ma non addotte in un appello a tutela dell'unio­ne coniuga­le, non possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica (DTF 143 III 44 consid. 5.3; più recentemente: sentenza 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4 seg., in: SJ 2021 I 230) e, quindi, neppure davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato.

 

                                         b)   La questione è di sapere nella fattispecie quale sia la relazio­ne tra il diritto delle parti di addurre nuovi fatti o nuovi mezzi di prova fondato sugli art. 229 e 317 CPC e la procedura di modifica (art. 276 cpv. 2 CPC in combinazione con l'art. 179 cpv. 1 CC). Ora, se una causa è matura per il giudizio, il procedimento si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito (art. 236 cpv. 1 CPC). La causa è matura per il giudizio quando il giudice dispone di tutti gli elementi necessari per decidere sulla fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio e il procedimento si è svolto correttamente (DTF 144 III 400 consid. 4.3.2.2; 140 III 453 consid. 3.2). Il regolare svolgimento del processo comprende anche l'esame dei fatti (rilevanti per l'esito del procedimento) e delle prove (idonee) che una parte può legittimamente introdurre nel procedimento in virtù degli art. 221 cpv. 1 lett. d e lett. e, art. 229 e 317 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_294/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.3 e 4.3.1, destinata a pubblicazione). 

 

                                         c)   Dandosi mutamenti delle circostanze, il giudice adatta le misure di protezione coniugale su richiesta di uno dei coniugi (art. 179 cpv. 1 CC). Dopo la litispendenza dell'azione di divorzio, la competenza per una tale modifica spetta al giudice del divorzio (art. 276 cpv. 2 seconda frase CPC). In linea di principio, possono dar luogo a una modifica fatti e prove che si sono verificati o che sono diventati disponibili solo dopo il momento in cui i nuovi mezzi di attacco e di difesa potevano essere sollevati per l'ultima volta nel procedimento anteriore, concluso con una sentenza definitiva. Fatti “nuovi” sono anche quelli che esistevano già nel procedimento precedente ed erano noti alla parte che li faceva valere, ma che non sono stati addotti da tale parte in quel momento a causa della mancanza di possibilità di prova (pseudonova: DTF 143 III 42 consid. 5.2; più di recente: sentenza 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.2). Per contro, nuove argomentazioni a sostegno di mutamenti non devono essere prese in considerazione in un procedimento di modifica se e nella misura in cui avrebbero potuto ancora essere sollevate nel procedimento che ha portato alla decisione da modificare in applicazione degli art. 229 o 317 cpv. 1 CPC. Il Tribunale federale ha considerato arbitraria così la decisione di un'autorità cantonale di non tenere conto di nuove allegazioni ammissibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC e di rinviare la parte ad addurre tali allegazioni una procedura di modifica (DTF 143 III 42; v. anche sentenza 5A_294/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.3.2, destinata a pubblicazione).

                                              

                                         d)   Riassumendo, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adito prima della litispendenza dell'azione di divorzio prende le misure necessarie per regolare la vita separata dei coniugi, le quali rimangono in vigore anche dopo l'introduzio­ne della causa di divorzio fintanto che il giudice del divorzio non le sopprima o le modifichi. Il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale conclude così i procedimenti pendenti davanti a lui (compresi quelli d'appello) anche se nel frattempo è stata presentata un'azione di divorzio su richiesta comune o su azione di un coniuge. Ma una decisione è pre­sa solo quando la causa è matura per il giudice, il che compren­de anche tutti i fatti e le prove che entrano nel procedimento in virtù dell'art. 229 CPC (ed eventualmente dell'art. 317 cpv. 1 CPC). Tale procedimento si conclude di regola, al più tardi, con la notifica della decisione d'appello (cfr. art. 318 cpv. 2 CPC), un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non sospendendo per legge il passaggio in giudicato di tale decisione (DTF 146 III 285 consid. 2).

                                     

                                               D'altro lato, le circostanze che possono giustificare una modifica della decisione a tutela dell'unione coniugale da parte del giudice delle misure protettrici o di quello dei provvedimenti cautelari in applicazione dell'art. 179 cpv. 1 CC (eventualmente in combinazione con l'art. 276 cpv. 2 CPC) possono essere solo quelle fondate su fatti o prove che si sono verificati o che sono divenuti disponibili solo dopo il momento in cui i nuovi mezzi di attacco e di difesa potevano essere solle-vati per l'ultima volta nel procedimento anteriore, concluso con sentenza definitiva, o quelli che esistevano durante tale procedimento ed erano noti alla parte che li faceva valere, ma che non sono stati recati dalla medesima a quel momento per mancanza di possibilità di prova (DTF 143 III 42 consid. 5.2; sentenza 5A_874/2019 del 22 giugno 2020 consid. 3.2). Può succedere quindi che il giudice delle misure protettrici debba considerare fatti sorti dopo la litispendenza dell'azione di divorzio e che hanno effetto solo durante quel procedimento. Ciò si giustifica per ragione di economica di giudizio, nell'ottica del coordinamento tra le procedure a tutela dell'unione coniugale e quelle di divorzio, assicurando che le misure protettrici siano il più possibile attuali e corrispondano alle reali circostanze (sentenza del Tribunale federale 5A_294/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.4 e 4.5, destinata a pubblicazione).

 

                                   6.   In concreto è pacifico che il Pretore è stato adito quale giudice a protezione dell'unione coniugale prima dell'introduzione della causa di divorzio. E al momento in cui la moglie ha intentato azio­ne di divorzio con contestuale istanza cautelare il Pretore non aveva ancora statuito come giudice a tutela dell'unione coniugale. In tale veste egli era dunque competente per regolare la vita separata dei coniugi e le sue misure sarebbero rimaste in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, fintanto che il giudice del divorzio non le avrebbe modificate alle condizioni dell'art. 179 CC. Come giudice a tutela dell'unione coniugale egli avrebbe dovuto tenere conto così di tutti i fatti e mezzi di prova che una parte poteva legittimamente introdurre nel procedimento in virtù degli art. 221 cpv. 1 lett. d ed e CPC, compresi fatti e mezzi di prova nuovi allegati entro la deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC), ovvero entro la scadenza del termine fissato per presentare memoriali conclusivi (DTF 138 III 789 consid. 4.2; più di recente: sentenza 5A_756/2017 del 6 novembre 2017 consid. 3.3). Adita con appello da uno dei coniugi e trattandosi di una fattispecie retta dal principio inquisitorio illimitato, poi, questa Camera avrebbe anch'essa dovuto tenere conto di tutti i fatti e delle prove nuove allegate dalle parti, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1).

 

                                         In altri termini, finché era pendente la procedura a tutela dell'unio­ne coniugale, terminata con la notifica della sentenza di appello del 31 gennaio 2019, le parti potevano (e dovevano) far valere tutte le loro argomentazioni e mezzi di prova in quella procedura, sempre che ciò fosse ammissibile a norma degli art. 229 e 317 CPC, sotto pena di inammissibilità in una successiva procedura. Certo, questa Camera, dopo che all'udienza del 31 marzo 2014 il Pretore aveva deciso di non trattare il procedimento cautelare, rinviando AP 1 “a far valere le proprie ragioni nella procedura a tutela dell'unione coniugale ancora pendente”, ha ritenuto il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale non più competente per modificare i contributi di mantenimento dovuti ai figli dopo il 28 gen­naio 2014 (sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 8). Sta di fatto che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato, quantunque la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 143 III 42 fosse già stata presa il 24 novembre 2016 e fosse stata pubblicata nella raccolta ufficiale il 4 maggio 2017.

 

                                   7.   Quanto alla sorte dell'istanza cautelare, contrariamente all'assunto del Pretore, essa non era divenuta priva d'oggetto. Avesse anche statuito sulle richieste della moglie come giudice delle misure provvisionali, nondimeno, il Pretore non avrebbe potuto tenere conto di fatti e mezzi di prova sorti anteriormente alla deliberazione della sentenza di appello (sulla nozione: DTF 142 III 418 consid. 2.2.5, 143 III 277 consid. 2.3.2). E in concreto tutte le allegazioni cautelari delle parti e le prove assunte in sede cautelare sono, appunto, precedenti la notificazione della sentenza di questa Camera (1° febbraio 2019), tant'è che AP 1 giustificava le proprie richieste ‒ per l'essenziale ‒ con le risultanze del procedimento a tutela dell'unione coniugale (istanza, pag. 5 e verbale d'udienza del 4 giugno 2018, da pag. 2). In circostanze del genere non soccorrevano le premesse per una modifica dei contributi e l'istanza andava respinta. Quan­to al periodo successivo, nemmeno l'appellante pretende che dopo la notifica della decisione di questa Camera si siano verificati fatti nuovi o siano divenuti disponibili nuovi mezzi di prova suscettibili di giustificare una modifica del contributo, né che in mancanza di prove essa non potesse far valere determinate circostanze durante la procedura anteriore. Non essendo stati resi verosimili i presupposti per una modifica dei contributi alimentari in favore dei figli, l'istanza andava una volta di più respinta. In circostanze del genere un rinvio al Pretore non si giustifica. La decisione impugnata resiste dunque alla critica, ma va intesa non come decreto di stralcio, bensì come decreto cautelare.

 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma la particolarità del caso giustifica una modera-zione della tassa di giustizia. L'appellante rifonderà in ogni modo alla controparte, che ha presentato osservazioni e una duplica spontanea tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1) ove si consideri che l'aumento dei contributi litigioso in appello è chiesto dal 28 gennaio 2014. Trattandosi in concreto, comunque sia, di un provvedimento cautelare, davanti al Tribunale federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese processuali ridotte di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   e , ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).