Incarto n.
11.2021.38

Lugano,

4 maggio 2021/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

vista la memoria difensiva del 22 marzo 2021 presentata da

 

 

 IS 1  (Novara)

 IS 2  (Varese), e

 IS 3  (Varese)

(patrocinate dall'avv.  PA 1 )

 

 

perché sia rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello introdotto da

 

 

 

 CO 1

(patrocinata dall'avv.   )

 

 

 

 

                                          contro le decisioni CA.2020.280, CA.2020.281, CA.2020.282 e CA.2020.283 (assunzione di prove a titolo cautelare) emanate il 10 marzo 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, su istanze introdotte il 18 settembre 2020 dalle tre litisconsorti;

 

preso atto che le citate decisioni con cui il Pretore ha ordinato l'edizione di documenti all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di __________, al C__________ __________ SA di __________ e alla Banca __________ di __________ non sono state appellate nemmeno nel termine di 30 giorni (Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 17 in fine ad art. 158);

 

                                         considerato che, ciò premesso, le memorie difensive sono divenute senza interesse e vanno tolte dal ruolo (art. 242 CPC);

 

                                         ritenuto che in simili circostanze si giustifica di rinunciare al prelievo di spese, la caducità delle memorie non essendo dovuta al comportamento delle litisconsorti, ma alla circostanza che CO 1 ha rinunciato ad appellare;

 

 

decreta:                   1.   Le memorie difensive sono dichiarate prive d'oggetto e sono stralciate dal ruolo.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione all'avv.   .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).