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Incarti n. 11.2021.40 |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa SO.2021.1138 (rettificazione di dati dello stato civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° marzo 2021 da
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AP 1 , per sé e in rappresentanza della figlia AP 2
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nei confronti del |
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AO 1 , |
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giudicando sull'appello del 24 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 15 marzo 2021 (inc. 11.2021.39) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.40);
Ritenuto
in fatto: A. RE 1, sedicente cittadina eritrea, nata in un'imprecisata data del 1999, è giunta in Svizzera nel giugno del 2016 come richiedente l'asilo. Sprovvista di documenti, essa è stata posta dalla polizia degli stranieri al beneficio di un'ammissione provvisoria (permesso F). Il 16 agosto 2019 essa ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata iscritta negli atti dello stato civile senza indicazione della paternità. Preso atto che E__________ __________ (2000), cittadino eritreo dimorante a __________, chiedeva di riconoscere AP 2 come sua figlia, il Servizio circondariale dello stato civile di __________ ha invitato AP 1 a rivolgersi al giudice “per la determinazione completa dei propri dati”.
B. Agendo per sé e in rappresentanza della figlia AP 2, AP 1 ha promosso così il 1° marzo 2021 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di rettificazione (art. 42 CC) nei confronti del Servizio circondariale dello stato civile di Lugano, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – le seguenti modifiche:
stato civile di AP 1: da “non accertato” a “nubile”,
cittadinanza di AP 1: da “non accertata” a “eritrea”,
luogo di nascita di AP 1: da “non accertato” a “__________, Eritrea”,
data di nascita di AP 1: da “1999” a “03.05.1999”,
paternità di AP 1: da “non accertata” a “__________”,
maternità di AP 1: da “non accertata” a “__________” e
cittadinanza di AP 2: da “non accertata” a “eritrea”.
L'istanza non è stata notificata al Servizio circondariale dello stato civile di Lugano.
C. Statuendo con sentenza del 15 marzo 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di rettifica per carenza di legittimazione passiva, rimproverando alle interessate di avere coinvolto nella procedura il Servizio circondariale dello stato civile di __________, mentre esse avrebbero dovuto introdurre una “semplice istanza di parte”. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a carico di AP 1. La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta.
D. Contro la decisione appena citata RE 1è insorta a questa Camera, per sé e per la figlia AP 2, con un appello del 24 marzo 2021 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in seconda sede, di accogliere l'azione di rettifica e di ritornare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Un'azione volta alla rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile è retta dalla procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 4 CPC). Non si tratta di una controversia patrimoniale, di modo che la relativa decisione è impugnabile entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) senza riguardo a questioni di valore (cfr. DTF 135 III 391 consid. 1). In concreto la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata al patrocinatore delle istanti il 16 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 24 marzo 2021, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione intesa alla rettifica di dati dello stato civile giusta l'art. 42 CC è una procedura di volontaria giurisdizione e “si caratterizza dal fatto che si promuove su semplice istanza di parte senza necessità di coinvolgere altri soggetti oltre all'autorità giudicante”. Preso atto che nel caso specifico l'azione era stata promossa nei confronti del Servizio circondariale dello stato civile di __________, egli ha respinto quindi l'istanza per carenza di legittimazione passiva.
3. Le appellanti sostengono anzitutto che l'indicazione “Servizio circondariale dello Stato civile di __________” nella loro istanza non è errata, poiché anche in altre sentenze emanate dal Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 42 CC figura quale parte convenuta l'Ufficio dello stato civile. A mente loro, precisare l'ufficio dello stato civile competente è di “cruciale importanza” per determinare il foro, giacché a norma dell'art. 22 CPC occorre adire il giudice “del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo”. In concreto si trattava pertanto di un'indicazione necessaria per consentire al Pretore aggiunto di accertare la propria competenza territoriale. Secondo le appellanti, la legittimazione passiva del Servizio circondariale dello stato civile di Lugano deve di conseguenza essere riconosciuta, tanto più che altre Preture, anche del Distretto di Lugano, hanno “accettato di buon grado l'indicazione (…) senza nulla obiettare”. Ad ogni modo, soggiungono le interessate, quand'anche l'azione di rettificazione dello stato civile non richiedesse il coinvolgimento del Servizio citato, “l'indicazione errata di una parte convenuta “comunque non necessaria” non può comportare la reiezione dell'istanza, una designazione errata potendo sempre essere corretta, per lo meno ove non sussistano dubbi sull'identità del soggetto fisico o giuridico. Nel caso in rassegna la reiezione dell'istanza trascende perciò, a parere delle appellanti, in un formalismo eccessivo.
4. Un'azione di rettificazione dello stato civile (art. 42 CC) ha natura costitutiva ed è destinata a correggere iscrizioni inesatte fin dal momento in cui sono state eseguite, o per errore dell'ufficiale o perché questi è stato tenuto all'oscuro di fatti rilevanti (RtiD I-2017 pag. 648 n. 11c). Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione (DTF 131 III 203 consid. 1.2; v. anche Sutter-Somm/ Grieder in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 22; Dietschy Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 22). E nei procedimenti di volontaria giurisdizione non esistono parti contrapposte, il rito non essendo contenzioso. Esistono piuttosto “partecipanti” alla procedura, il cui numero non può essere delimitato. L'autorità apporta così il suo concorso per fondare, modificare, proteggere o sopprimere diritti privati in assenza di contestazione (Haldy, Procédure civile suisse, Basilea 2014, pag. 9 n. 13 con richiamo), applicando a tal fine il principio inquisitorio (art. 255 lett. b CPC).
Dandosi un'azione di rettificazione dello stato civile, procedura di volontaria giurisdizione, non sussiste di conseguenza una parte convenuta. Ciò non significa che il tribunale decida – come reputa il Pretore aggiunto – sulla sola scorta dell'istanza. Intanto l'art. 42 cpv. 1 CC prescrive che il giudice “sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza”, tali autorità essendo legittimate ad appellare (ZR 105/2006 pag. 262 consid. 4.2). Inoltre, conformemente al principio inquisitorio imposto dall'art. 255 lett. b CPC per le procedure di volontaria giurisdizione, il giudice è tenuto a un uso accresciuto dell'interpello (art. 56 CPC; FF 2006 pag. 6720 verso il basso). Anzi, ove sia in discussione la sorte di figli minorenni egli applica finanche il principio inquisitorio illimitato e non è vincolato nemmeno a quanto figura nell'istanza né alle prove offerte, ma ordina d'ufficio l'assunzione di tutti i mezzi istruttori che occorrono per accertare le circostanze determinanti (Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 255 con rinvii).
5. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha rimproverato alle istanti di avere proceduto a torto nei confronti del Servizio circondariale dello stato civile di Lugano, estraneo alla procedura di rettifica. Il rimprovero è pertinente. Ancora nell'appello le istanti continuano a designare il Servizio circondariale dello stato civile come parte in causa, confondendolo con l'autorità di vigilanza, che nel Cantone Ticino è il Dipartimento delle istituzioni, il quale esercita simile attribuzione per il tramite dell'Ufficio dello stato civile (art. 32 LAC e art. 4 del regolamento sullo stato civile). Né questa Camera ha mai riconosciuto a un servizio circondariale dello stato civile qualità di parte. Nell'intestazione della sentenza cui le appellanti alludono (inc. 11.2014.71 del 29 settembre 2016) figura – appunto – il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile, quale ente da sentire e al quale notificare la decisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.110 del 10 febbraio 2015). Che altri Pretori abbiano “accettato di buon grado l'indica-zione del Servizio circondariale competente senza nulla obiettare” poco giova. In proposito l'appello manca di consistenza.
6. Diversa è la situazione per quanto riguarda l'asserita carenza di legittimazione passiva, al cui riguardo l'opinione del Pretore aggiunto è doppiamente erronea. In primo luogo perché, non sussistendo – come detto – parti contrapposte in una procedura di volontaria giurisdizione, neppure sussiste un convenuto contro cui l'istanza debba essere diretta e non può dunque farsi questione di legittimazione passiva. In secondo luogo perché è corretto che in una procedura di rettifica dello stato civile l'istante indichi l'autorità di vigilanza cui comunicare l'atto a norma dell'art. 42 cpv. 1 CC, oltre al nome di eventuali terzi che sarebbero toccati dalla rettifica. Certo, le istanti hanno indicato come ente da interpellare il Servizio circondariale dello stato civile anziché il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza. In una procedura retta dal principio inquisitorio il giudice avrebbe dovuto tuttavia far uso dell'interpello e segnalare l'errore, tanto più che nel caso specifico non sussiste una controparte la cui posizione potrebbe risultare pregiudicata. A maggior ragione ove si consideri che tra le istanti figura una minorenne, la quale chiede di rettificare i dati dello stato civile della madre per poter essere riconosciuta dal padre.
7. Ne segue che in concreto la sentenza impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice perché faccia uso dell'interpello e solleciti la correzione dell'istanza. Sentire in questa sede il Servizio circondariale dello stato civile, estraneo alla procedura di rettifica, non avrebbe senso. Sentire il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile, sarebbe prematuro, l'autorità di vigilanza dovendo ancora essere interpellata dal giudice di primo grado. Il Pretore aggiunto riprenderà dunque la procedura con l'interpello. Dovessero le istanti rifiutare di dar seguito all'invito, esse assumeranno le conseguenze della loro scelta. Dovessero invece correggere l'istanza, il Pretore aggiunto comunicherà la medesima al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza. Egli esaminerà in seguito se le prove offerte siano sufficienti per il giudizio o se ne occorrano altre, che incomberà alle istanti addurre nella misura del possibile.
8. Non si prelevano spese per l'attuale sentenza. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dalle appellanti, ci si potrebbe domandare se la decisione impugnata non sia dovuta anche all'opera del loro patrocinatore, il quale non distingue nemmeno davanti a questa Camera tra Servizio circondariale dello stato civile e Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato ci-vile quale autorità di vigilanza. Dato ad ogni modo che le appellanti ottengono l'annullamento della decisione impugnata, si giustifica di ammettere entrambe al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al loro avvocato d'ufficio va riconosciuta l'indennità che un legale solerte e speditivo si sarebbe visto riconoscere per far valere sinteticamente il mancato interpello da parte del Pretore aggiunto. In difetto di una nota professionale, che il legale non era tenuto a presentare (art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC), occorre procedere per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3). E un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del predetto regolamento), cui si può aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA (8%). In definitiva si giustifica pertanto di fissare l'indennità di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– arrotondati.
9. Circa i rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura facendo uso dell'interpello.
2. Non si riscuotono spese.
3. AP 1 e AP 2 sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per le appellanti al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–. Le appellanti saranno tenute a rifondere la somma al Cantone non appena saranno in grado di farlo.
4. Notificazione:
– avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione:
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– ; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).