Incarto n.
11.2021.51

Lugano,

9 agosto 2022/jh      

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2020.255 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 agosto 2020 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 16 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 aprile 2021;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1978) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2009, adottando la separa-zione dei beni. Dal matrimonio è nata B__________, il 7 agosto 2009. Il marito, fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________ SA di __________, di cui è amministratore unico. Igieni-sta di professione, la moglie lavora al 60% in uno studio dentistico a __________. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2016, quando AO 1 ha lasciato, con la figlia, l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 31 733, pari a 71/1000 della particella n. 1535 RFD, allora appartenente al marito) per trasferirsi prima dalla madre di lei, a __________, e poi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Stuatuendo su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 7 marzo 2016 da AO 1, con sentenza del 5 novembre 2018 il Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha confermato una curatela educativa in favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie compreso tra fr. 1045.– e fr. 1206.– mensili dal 1° marzo 2016 al 30 giugno 2018 e di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi, come pure un contributo alimentare per la figlia variante tra fr. 1066.– e fr. 1646.– mensili dal 1° marzo 2016, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.1033). In esito a un appello presentato il 14 novembre 2018 da AP 1 e a un appello esperito il 15 novembre 2018 da AO 1, con sentenza del 7 novembre 2019 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore sulla disciplina del diritto di visita e sull'ammontare del contributo alimentare per la moglie, che ha aumentato a fr. 1075.– mensili dal 1° luglio 2018 (inc. 11.2018.125/127). Nel mentre, il 21 giugno 2018, la moglie si è trasferita con la figlia dal compagno L__________ __________ a __________.

 

                                  C.   Frattanto, il 3 settembre 2018, AP 1 ha promos­so azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2018.221) e il 31 agosto 2020 ha presentato un'istanza cautelare in cui ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal settembre del 2020. All'udienza del 5 ottobre 2020, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria cautelare è iniziata il 9 dicembre 2020 e si è conclusa il 30 marzo 2021, quando si è tenuto il dibattimento finale nel corso del quale le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Statuendo il 7 aprile 2021, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico del marito, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 1350.– per ripetibili (inc. CA.2020.155).

 

                                  D.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 aprile 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere dal settembre del 2020 il contributo alimentare in favore della moglie. Mediante osservazioni del 7 maggio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

                                  E.   In pendenza di appello il Pretore ha emanato il 10 novembre 2021 la sentenza di divorzio nella quale non ha riconosciuto contributi alimentari per AO 1 (inc. DM.2017.19). Tale dispositivo non è stato appellato. La sentenza è stata impugnata invece sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, sulla custodia della figlia, sul diritto di visita e sul contributo alimentare per quest'ultima da AP 1 con appello e da AO 1 con appello incidentale. Entrambi i ricorsi sono attualmente in attesa di giudizio (inc. 11.2021.167).

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   I decreti cautelari emessi in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario è esperibile solo reclamo. Nella fattispecie l'appellabilità della causa è data, ove si consideri che il marito chiede la soppressione del contributo cautelare per la moglie di fr. 1075.– mensili dal settembre del 2020 fino al passaggio in giudicato del dispositivo che nella sentenza di divorzio, emanata nel novembre del 2021, non prevede più alcun contributo. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare impugnato è giunto al legale dell'istante l'8 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 16 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nelle sue osservazioni AO 1 sostiene che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante non contestando puntualmente gli argomenti del Pretore. La censura è infondata. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Certo, doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2020.117 del 29 luglio 2021 consid. 4). Nel caso specifico nondimeno l'appellante si confronta in modo adeguato con gli argomenti del Pretore, spiegando perché questi sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (appello n. 10 a 13, in cui l'appellante riassume le motivazioni del Pretore e poi le contesta partitamente). Il rimedio giuridico è dunque motivato a sufficienza.

                                     

                                   3.   Litigiosa rimane, in questa sede, la questione di sapere se la moglie viva in concubinato stabile. A tal fine il Pretore, ricordati i presupposti necessari per modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale (pag. 4 in basso) e i criteri che governano l'esistenza di un concubinato qualificato (pag. 5 a metà), ha escluso simili estremi nella fattispecie. Egli ha constatato che già nella procedura a tutela dell'unione coniugale la moglie risultava vivere insieme con L__________ __________ e che nell'attuale istan­za cautelare AP 1 si è limitato ad affermare l'esistenza di un concubinato stabile, senza tuttavia spiegare perché quel concubinato sia ormai qualificato. Tanto meno ‒ ha continuato il Pretore ‒ pensando al fatto che la convivenza di AO 1 con L__________ __________ dura da tre anni scarsi, mentre un concubinato stabile si presume solo dopo cinque. Oltre a ciò, nell'appello introdotto contro la senten­za a protezione dell'unione coniugale AP 1 non aveva contestato l'accertamento secondo cui non sussistevano elementi, salvo la stabilità della relazione, per intravedere la natura qualificata del concubinato (pag. 5 in fine). E nell'istanza cautelare egli non ha addotto altri elementi, verificatisi nel frattempo, atti a rendere verosimile un concubinato qualificato, tranne insistere una volta ancora sulla stabilità della relazione (pag. 6 in alto).

 

                                   4.   Nell'appello l'interessato riepiloga i requisiti che caratterizzano un concubinato e fa valere di non essersi limitato nell'istanza cautelare a rilevare che la moglie continua a vivere con L__________ __________, ma di avere allegato che quella convivenza deve ritenersi ormai qualificata in ragione di vari elementi nuovi emersi dalle audizioni di entrambi. A suo avviso, inoltre, anche un concubinato di tre anni va ritenuto qualificato se denota una stabilità sufficiente. Egli fa valere che nella sua testimonianza del 30 marzo 2021 L__________ __________ ha ammesso di vivere con la convenuta dal 2018 e che già nel 2016, ovvero cinque anni or sono, i due formavano una coppia. Soggiunge poi che la convivenza comporta un reciproco flusso di denaro per i costi dell'alloggio, per le spese e per l'abitazione di vacanza a M__________, senza dimenticare che la coppia dorme nello stesso letto e mangia alla medesima tavola, sia a G__________ sia a M__________. Per di più, i due trascorrono tutte le vacanze assieme, anche con B__________, e AO 1 è stata vicina al convivente durante un'operazione alla spalla nel 2019. Infine la convenuta e L__________ __________ usano indistintamente le rispettive automobili. Anzi, il veicolo della moglie, il cui leasing è stato acceso da L__________ __________, è spazioso appositamente per accogliere le carrozzine di lui, invalido. A ciò si aggiunge che L__________ __________ porta B__________ a scuola il lunedì e talvolta anche alle lezioni di piano.

 

                                         L'appellante prosegue sottolineando che la convenuta riconosce i flussi finanziari derivanti dal concubinato e gli aiuti reciproci, ammettendo la stabilità del rapporto nonostante talune crisi, in seguito alle quali essa avrebbe anche potuto chiudere la relazio­ne, ma L__________ __________ esitava, ciò che tuttavia ‒ aggiunge l'appellante ‒ durante il suo interogatorio L__________ __________ non ha confermato. In virtù di quanto precede l'appellante reputa di conseguenza che, sebbene la convivenza della moglie non duri da cinque anni, ci si trovi in presenza di un concubinato qualificato, non potendosi ragionevolmente pretendere da lui altre prove per rendere verosimile un legame analogo al matrimonio. Che nella procedura a tutela dell'unione coniugale sia stato escluso dal Pretore un concubinato qualificato e ch'egli non abbia impugnato quella sentenza poco importa, la situazione essendo nel frattempo mutata per le altre ragioni desumibili proprio dalla testimoninaza di L__________ __________. Onde, per finire, la richiesta di sopprimere il contributo alimentare per la moglie dopo il 31 agosto 2020.

 

                                   5.   I criteri preposti alla definizione di un contributo alimentare per un coniuge che vive in comunione domestica con un nuovo partner, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede cautelare nelle cause di separazione o di divorzio, sono già stati rammentati da questa Camera (RtiD I-2015 pag. 874 con rinvio a DTF 138 III 97 consid. 2.3.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_852/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 2.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 10). Si ricordi al proposito che, quand'an­che non possa più seriamente contarsi su una ripresa della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 6a con rinvii). Per determinare un contributo alimentare occorre dipartirsi così dagli accordi presi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1 con rinvio; sentenza del Tribunale federale 5A_409/2021 del 4 marzo 2022, consid. 3.5.1). Nel caso in cui un coniuge viva in comunione domestica con un nuovo partner, determinante è sapere pertanto quale sia l'impatto del concubinato sul diritto al mantenimento.

 

                                         Ciò premesso, qualora un coniuge sia aiutato finanziariamente dal nuovo partner, il contributo alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni da lui effettivamente ricevute. Ove non si dia alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate o rese verosimili, può sussistere nondimeno una semplice convivenza (“concubinato semplice”, “comunione di tetto e di tavola”), che consente economie di scala. Determinante non è in tal caso la durata della convivenza, bensì il beneficio economico che ne deriva. I conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni, seppure il contributo effettivo dell'uno sia inferiore a quello dell'altro, compreso il costo dell'alloggio (salvo che l'alloggio sia destinato a ospitare anche i figli dell'uno o dell'altro: RtiD I-2015 pag. 874; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 10).

 

                                         Se invece il coniuge creditore ha costituito con il nuovo partner una comunione di vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (“concubinato qualificato”), il contributo alimentare può essere soppresso già nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di separazione o divorzio. In tale ipotesi poco importa che i due conviventi dispongano o non dispongano dei mezzi economici necessari allo scopo (sentenza del Tribunale federale 5A_109/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.3.1). Le conseguenze di un “concubinato qualificato” non si differenziano, sotto questo profilo, dagli effetti che esplicano le nuove nozze di un coniuge beneficiario, il quale perde il diritto al mante­nimento quand'anche il nuovo coniuge non sia in grado di offrirgli lo stesso tenore di vita garantito dal precedente coniuge. Un “concubinato qualificato” comporta perciò la sospensione o la soppressione del contributo alimentare, diversamente dalla semplice convivenza che – come si è appena spiegato – implica unicamente una riduzione dei costi di mantenimento per i partecipanti, ovvero un adeguamento del contributo alimentare, ma non la sospensione né la riduzione del medesimo (RtiD I-2015 pag. 874; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 10).

 

                                   6.   In concreto l'appellante chiede di sopprimere il contributo alimentare per AO 1, sostenendo ‒ appunto ‒ che quest'ultima vive in concubinato qualificato con L__________ __________. Affer­ma che i due formano una coppia sin dal 2016, seppure la convivenza non duri da cinque anni (periodo dopo il quale il concubinato si presume qualificato: DTF 138 III 104 consid. 3.4.2; più recentemente: sentenza 5A_109/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.3.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 875 consid. 8 con richiami). Ora, una durata della convivenza inferiore ai cinque anni non esclude, di per sé, una soppressione del contributo alimentare. Incombe però all'interessato, in simili condizioni, rendere verosimile che, nonostante una durata inferiore ai cinque anni, il concubinato presenti, in virtù di altri elementi, una stabilità sufficiente per essere equiparato a un concubinato qualificato, cioè a un matrimonio (DTF 145 I 108 consid. 4.4.6 con rinvio;). A tal fine occorre perciò apprezzare la qualità della comunione di vita, ponderando le circostan­ze della convivenza nel loro insieme (sentenza del Tribunale federale 5A_852/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 2.1.3).

 

                                   7.   Nella fattispecie è pacifico che AO 1 ha una relazione fissa con L__________ __________ dal 2016 e che i due vivo­no in comunione domestica dal giugno o luglio del 2018. Con loro abita inoltre B__________, oggi tredicenne, figlia di AO 1 e di AP 1. Tutti insieme trascorrono anche le vacan­ze (verbale del 30 marzo 2021, pag. 2 in fine). Dal settembre del 2020 B__________ ha le chiavi dell'abitazione (appartente a L__________ __________) e capita che L__________ __________ la porti a scuola il lunedì mattina quan­do la ragazza passa il fine settimana con la convenuta (verbale del 30 marzo 2021, pag. 3 in fine). Tra AO 1 e L__________ __________ si è instaurato così, pur con alti e bassi, un concubinato stabile. L'interessata conferma del resto la stabilità della relazione (verbale del 30 marzo 2021, pag. 5 in alto), che L__________ __________ confida ‒ come lui stesso ha dichiarato (loc. cit., pag. 3 in basso) ‒ di poter continuare. La questione è sapere se tale concubinato sia anche qualificato, ossia configuri una comunione di vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far apparire un partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza all'altro alla medesima stregua di quanto prescrive l'art. 159 cpv. 3 CC trattandosi di coniugi.

 

                                   8.   Allega l'appellante che nel caso specifico la convivenza comporta “reciproci flussi di denaro” per i costi dell'alloggio, le spese e per l'abitazione di vacanza a M__________. In realtà dagli atti si evince unicamente che AO 1 versa al convivente fr. 1400.‒ mensili come partecipazione sua e di B__________ al costo dell'alloggio (proprietà di lui: una casa di tre piani con ascensore a G__________) e delle vacanze in comune a M__________ (deposizione di L__________ __________ del 30 mar­zo 2021, verbali pag. 3 e 4). Non risultano altri “flussi di denaro”. Può darsi che AO 1 usi anche l'automobile del convivente, attrezzata per conducenti disabili, tuttavia essa possiede un suo proprio veicolo per il quale paga rate di leasing (loc. cit., pag. 2 in fondo). Altri elementi che connotino una comunione di mezzi e risorse analoga al matrimonio o che permettano di intravedere gli “aiuti reciproci” genericamen­te invocati da AP 1 non constano. Tanto meno appare che un convivente sorregga finanziariamente l'altro, entrambi risultando autosufficienti. AO 1 lavora al 60% come igienista dentale (reddito circa fr. 2800.‒ mensili, fabbisogno di fr. 2300.– mensili: verbale del 30 settembre 2016, pag. 2, nel fascicolo CA.2015.431) e L__________ __________ è impiegato di banca (stipendio di fr. 64 000.‒ lordi annui, rendita AI di fr. 24 000.‒ annui, assegno per grandi invalidi di circa fr. 13 000.‒ annui: verbale del 30 marzo 2021, pag. 2 in alto).

 

                                         Né emergono circostanze particolari che inducano a scorgere una comunione di vita e di destini così stretta da far apparire i partner disposti ad assicurare fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge. Nessuno dei due ha dato assicurazioni o è stato interpellato in tal senso. L__________ __________ confida nel fatto di poter continuare la relazione, ma nulla più. Ben diverso si presentava il precedente giudicato da questa Camera il 27 settembre 2019 nell'inc. 11.2018.35 (consid. 11). In quel caso i concubini gestivano ‒ tra l'altro ‒ una cassa comune alimentata da entrambi e alla quale facevano capo insieme per le spese del vitto. Inoltre la convivente aveva elargito al compagno un mutuo (fr. 10 000.–) in un momento di difficoltà per lui, rinunciando provvisoriamente a riscuotere anche la partecipazione di lui alle spese di alloggio (fr. 600.– mensili), mentre il compagno manifestava identica disponibilità verso di lei sotto il profilo finanziario. Ciò rendeva verosimile un concubinato qualificato.

 

                                         L'appellante sottolinea che in concreto la convenuta “è stata vicina” al convivente durante un'operazione alla spalla nel 2019. Tutto quanto si desume dagli atti è nondimeno che nel settembre del 2019 L__________ __________ si è sottoposto a __________ a un intervento chirurgico alla spalla, cui sono seguiti tre mesi di riabilitazione al centro svizze­ro per paraplegici di __________, e che la convenuta lo ha accompagnato in ospedale a __________, andandolo a riprendere tre mesi dopo, a conclusione della degenza a __________ (verbale del 30 marzo 2021, pag. 2). La circostanza non si rivela tuttavia particolarmente significativa, ove si consideri che tutto si ignora sui rapporti fra i due in quel periodo e quante volte AO 1 sia andata a trovare il compagno fuori Cantone, sempre che ciò sia avvenuto.

 

                                   9.   Se ne conclude che, come rileva il Pretore, nel caso specifico non si riscontrano risultanze sufficienti per rendere verosimile

                                         l'esistenza di un concubinato qualificato. L'appello vede così la sua sorte segnata, mentre le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge bensì la soglia di fr. 10 000.‒ (come si è visto: sopra, consid. 1), ma non quella di fr. 30 000.– nella prospettiva di un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

‒ avv.   ;

‒ avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).