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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OR.2017.106 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'8 maggio 2017 dall'
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contro |
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giudicando sull'appello del 16 aprile 2021 presentato dalla AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1° marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 aprile 2016 R______ G______, giornalista AP1, ha chiesto all'avv. prof. AO1 di rilasciare un'intervista sul tema delle società offshore nel sistema finanziario svizzero. L'intervista sarebbe stata diffusa prevedibilmente l'11 maggio 2016 durante la trasmissione R_____, in onda ogni mercoledì in prima serata sul canale svizzero-tedesco S______. L'avvocato AO1 ha accettato, ma ha precisato che non avrebbe parlato di casi specifici. Il giornalista ha poi precisato l'indomani che intendeva sentirlo come esperto e professore di diritto bancario e finanziario, oltre che come persona-lità della piazza finanziaria svizzera avente legami con istituti bancari privati (banca L______ O______, P______ SA, B______ M______).
B. L'intervista si è tenuta il 28 aprile 2016, in tedesco, negli uffici dell'avvocato AO1 a L______. Il legale ha ripetuto che si sarebbe espresso come professore di diritto, non come membro del consiglio di amministrazione della banca L______ O______ o della P______ SA. Se non che, partendo dal tema delle società offshore e degli obblighi di diligenza delle banche in generale, il giornalista ha progressivamente portato il discorso sul cosiddetto “scandalo P______ P______”, un'inchiesta per corruzione e riciclaggio risalente al 2014 che ha coinvolto i dirigenti della compagnia petrolifera statale P______ S.A. e le principali aziende brasiliane per costruzioni e lavori pubblici, compresa la multinazionale O______ O______. I dirigenti della P______ P______ sono stati accusati, in particolare, di avere “gonfiato” contratti di appalto per costruire infrastrutture petrolifere, lucrando in tal modo almeno 800 milioni di dollari. Dall'inchiesta sono emersi anche presunti collegamenti della vicenda con istituti finanziari svizzeri, in particolare con la P______ SA di L______, di cui l'avvocato AO1 era presidente del consiglio d'amministrazione. Dagli atti penali pubblicati dalle autorità brasiliane è risultata invero l'esistenza, presso tali istituti, di conti intestati a società offshore che i responsabili dello scandalo avevano creato e usato per dissimulare la provenienza illecita del denaro.
C. Quel 28 aprile 2016 l'avvocato AO1 ha risposto alle domande del giornalista, tenendosi sulle generali in merito ai documenti che costui gli ha esibito, pur non mancando di definire unfair il comportamento dell'intervistatore, al quale egli aveva detto di non voler commentare casi specifici. Il giorno seguente l'avvocato AO1 ha scritto inoltre al giornalista, censurando come
“assez unfair” il suo modo di procedere, raccomandandogli di rendere conto fedelmente (e non solo in parte) delle risposte da lui date alle domande e chiedendo di trasmettergli per osservazioni, prima della diffusione, le immagini e il testo selezionati. R______ G______ non ha reagito, sicché con lettera del 4 maggio 2016 l'avvocato AO1 ha revocato l'accordo alla diffusione (anche solo parziale) dell'intervista e ha invitato la AP1 a confermargli che essa non avrebbe usato, pubblicato né reso accessibile la registrazione dell'intervista a terzi. La AP1 si è limitata a dichiarare che si sarebbe attenuta alle direttive vigenti in materia di comunicazione radiotelevisiva.
D. Nelle circostanze descritte l'avvocato AO1 si è rivolto il 10 maggio 2016 con un'istanza cautelare al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse alla AP1 – già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “trasmettere nell'ambito della trasmissione R_____ dell'11 maggio 2016 o nell'ambito di altre trasmissioni proposte da controparte, di pubblicare altrimenti o rendere accessibile al pubblico tramite Internet o in altra forma e di consegnare a terzi parte o l'intera intervista del 28 aprile 2016 e/o di riferirsi in qualsiasi modo a quest'ultima e/o al suo contenuto e/o di riferirsi alla presente istanza”. Con decreto cautelare emanato lo stesso 10 maggio 2016 senza contraddittorio il Pretore ha accolto la richiesta, impartendo il divieto e comminando alla AP1 una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di disobbedienza (inc. CA.2016.178).
E. L'11 maggio 2016 la AP1 ha mandato in onda durante la trasmissione R______, senza l'intervista all'avvocato AO1, un servizio intitolato S______ G______, il quale riferiva di presunte implicazioni, segnatamente della P______ SA, nella vicenda P______ P______ (‹https://www.______ news/international/petrobras-skandal-ist-auch-ein-fall-fuer-die-schweizer-justiz›). Statuendo il giorno medesimo “nelle more istruttorie”, il Pretore ha poi confermato nuovamente il decreto supercautelare del giorno prima con un altro decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 29 luglio 2016, dopo un doppio scambio di atti scritti. Conclusa l'istruttoria cautelare, le parti hanno prodotto memoriali conclusivi del 12 dicembre 2016 in cui l'avvocato AO1 ha ribadito la propria istanza e la AP1 ha proposto di respingerla.
F. Infine con decreto cautelare del 24 febbraio 2017 il Pretore ha accolto l'istanza, confermando i due decreti emessi “nelle more istruttorie” il 10 maggio e il 29 luglio 2016 e assegnando all'istante un termine di 30 giorni (prorogato il 23 marzo 2017 di 30 giorni e il 20 aprile 2017 di altri 10 giorni) per intentare l'azione di merito (inc. CA.2016.177). Un appello presentato il 13 marzo 2017 dalla AP1 contro tale decreto cautelare è stato nondimeno accolto da questa Camera, che con sentenza del 29 dicembre 2017 ha respinto l'istanza cautelare e ha revocato i decreti pretorili del 10 maggio e del 29 luglio 2016, non ravvisando in concreto gli estremi dell'art. 266 CPC per giustificare provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici (inc. 11.2017.35).
G. Nel frattempo, l'8 maggio 2017, l'avvocato AO1 ha introdotto
l'azione di merito, postulando quanto segue:
I. È accertato che la messa in onda del materiale audio e video raccolto dalla AP1 nel corso dell'intervista del 28 aprile 2016 al prof. AO1 costituisce una lesione dei diritti della personalità del prof. AO1.
Di conseguenza:
1. È fatto divieto alla AP1:
– di trasmettere nell'ambito della trasmissione R______ o nell'ambito di altre trasmissioni,
– di pubblicare altrimenti o rendere accessibile al pubblico tramite internet o in altra forma,
– di consegnare a terzi,
parte o l'intera intervista al prof. AO1 (comprese le immagini filmate e/o la registrazione audio) del 28 aprile 2016 e/o di riferirsi in qualsiasi modo a quest'ultima e/o al suo contenuto, rispettivamente agli atti della procedura cautelare e di merito.
In caso di violazione dei suddetti ordini la AP1 è passibile di una multa disciplinare fino a fr. 5000.–.
2. È fatto ordine alla AP1 di procedere entro 5 giorni dalla crescita in giudicato della decisione alla distruzione di tutti i supporti audio e video contenti parte o l'intera intervista al prof. AO1 (comprese le immagini filmate e/o la registrazione audio) del 28 aprile 2016, dandone contestuale conferma al Pretore, nonché di confermare che nessuna copia è stata messa a disposizione rispettivamente trasmessa a terzi.
In caso di violazione dei suddetti ordini, AP1 è passibile di una multa disciplinare sino a fr. 1000.– per ogni giorni di ritardo.
II. I suddetti ordini/divieti vengono impartiti con la comminatoria di cui all'art. 292 CP, il quale recita (…).
H. Nella sua risposta del 25 agosto 2017 la AP1 ha chiesto di respingere la petizione. L'avvocato AO1 ha replicato il 13 novembre 2017, confermandosi nella petizione. La procedura è stata sospesa il 23 febbraio 2018 per consentire alle parti di trovare un accordo amichevole. Cinque giorni dopo, il 28 febbraio 2018, la AP1 ha mandato in onda, nell'ambito della trasmissione R_____, un servizio intitolato Brasiliens Korruptionsskandal: Ermittlungen gegen C______ C______ nel quale si evocava lo “scandalo P______ P______” con riferimento anche al gruppo edile O______ O______. In tale contesto sono stati diffusi due o tre minuti dell'intervista all'avvocato AO1 del 28 aprile 2016, qualificato come presidente del consiglio di amministrazione della P______ SA, coinvolta nella vicenda (‹https://www.s______ =urn:srf:video:________-____-____-____-____________›).
I. Risultate infruttuose le trattative, la causa è stata riattivata il 30 settembre 2018. La convenuta non ha duplicato. Le prime ar-ringhe si sono tenute il 13 marzo 2019 e l'istruttoria si è chiusa il 2 maggio 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 19 luglio 2019 l'attore ha reiterato le domande iniziali, chiedendo inoltre di ordinare alla AP1 di “rimuovere dal web e rendere inaccessibili i servizi andati in onda aventi per oggetto (o cui si faccia riferimento) l'intervista del 28 aprile 2016”. Nel proprio allegato del giorno medesimo la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2021, il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che la messa in onda della nota intervista lede i diritti della personalità dell'attore e ha impartito alla Società svizze-ra di radio televisione i divieti enunciati nella petizione, comminandole la sanzione disciplinare prevista in caso di ritardo e quella dell'art. 252 CP in caso di disobbedienza. Le spese processuali di fr. 1250.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 4000.– per indennità d'inconvenienza.
L. Contro la sentenza appena citata la AP1 è insorta con un appello del 16 aprile 2021 a questa Camera per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione. Nelle proprie osservazioni del 4 giugno 2021 l'avvocato AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo carattere patrimoniale, tranne qualora verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazione del torto morale, sulla consegna dell'utile oppure abbia finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Ipotesi del genere sono estranee al caso specifico. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è giunta alla convenuta il 2 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 28 marzo (settimo giorno precedente la Pasqua) fino all'11 aprile 2021 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 16 aprile 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che nella fattispecie la controversia riguarda il consenso dell'attore all'intervista rilasciata il 28 aprile 2016, consenso che la AP1 reputa essere intervenuto per atti concludenti nel corso della registrazione, poiché l'avvocato AO1 non si è opposto a interrompere il colloquio. Il Pretore ha scartato l'argomento, rilevando che un consenso per atti concludenti non va ammesso alla leggera, tanto meno in materia di protezione della personalità. Nel caso specifico – egli ha proseguito – la convenuta non ha recato la prova che per finire l'attore abbia accettato, contrariamente alle sue esplicite riserve iniziali, di esprimersi su temi specifici come lo “scandalo P______ P______”. E quando l'intervistatore ha portato le domande su quei temi egli ha censurato più volte la scorrettezza del giornalista (unfaireness), chiedendo infine, al termine della registrazione, di trasmettergli prima della diffusione le immagini e il testo selezionati per osservazioni, ciò che il giornalista non ha fatto. Lo stesso giornalista – ha continuato il Pretore – ha riconosciuto in coda all'intervista che l'avvocato AO1 si era riservato tale facoltà, senza però ricevere nulla.
Da parte sua – ha soggiunto il Pretore – la AP1 “fa completa astrazione” dall'impegno che il giornalista ha assunto, insistendo nel sostenere che l'avvocato AO1 ha accondisceso all'intervista e disconoscendo che un consenso dev'essere chiaro, a maggior ragione se tacito. L'avvocato AO1 invece si era rifiutato sin dall'inizio di parlare tanto della P______ SA quanto della banca L______ O______. Anzi, durante l'intervista egli ha ripetuto chiaramente a R______ G______ che non intendeva affrontare quegli argomenti, criticando più volte la scorrettezza dell'interlocutore. Egli non ha accordato quindi alcun consenso. Ne segue che – secondo il Pretore – a ragione l'attore AO1 lamenta una lesione della personalità (art. 28 CC), anche perché la convenuta ha violato l'impegno di mettergli a disposizione il materiale audiovisivo per consentirgli di esercitare il suo diritto di controllo e di opporsi – eventualmente – a una diffusione che trascendesse il suo consenso iniziale all'intervista.
Quanto all'interesse pubblico che la AP1 invocava per giustificare il proprio operato, il Pretore ha ammesso che il buon funzionamento della piazza finanziaria svizzera “e degli eventuali ostacoli allo stesso” sono temi compresi nella missione informativa della convenuta, ma ciò non toglie – egli ha sottolineato – “che il pubblico ha diritto di ricevere informazioni vere, in quanto comprovate”, mentre la trasmissione R______ dell'11 maggio 2016 (senza l'intervista all'avvocato AO1) ha messo affrettatamente la P______ SA e lo stesso avvocato AO1 sul banco degli imputati, dando per assodati fatti non dimostrati e contestati a carico di entrambi. La lesione della personalità non era dunque giustificata nemmeno sotto il profilo di un interesse pubblico preponderante. Onde, per finire, l'accoglimento della petizione.
3. L'appellante esordisce con una lunga esposizione dei fatti, narrati dal suo punto di vista, come se la lite si trovasse ancora davanti al Pretore. In appello tuttavia il processo non ricomincia daccapo (sentenza del Tribunale federale 5A_790/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2). Gli accertamenti di prima sede vincolano l'autorità di secondo grado, tranne che siano censurati siccome errati o incompleti (art. 310 lett. b CPC). Ai fini del giudizio questa Camera deve fondarsi perciò sulla fattispecie che risulta dalla sentenza impugnata, a meno che – come detto – determinate constatazioni si rivelino erronee o manchevoli. Ciò premesso, l'appellante ribadisce che l'attore ha accettato di esprimersi sullo “scandalo P______ P______” e avrebbe potuto interrompere l'intervista ove non avesse inteso rispondere all'una o all'altra domanda, ma non si è opposto alla diffusione del materiale registrato “né a margine dell'incontro del 28 aprile 2016 né nei giorni immediatamente successivi”. Così, avendo accondisceso all'intervista, egli poteva ritirare il consenso solo per questioni inerenti alla sua sfera intima o privata. Quanto alla lettera del 4 maggio 2016 con cui egli dichiarava di revocare alla AP1 l'accordo alla diffusione (anche solo parziale) dell'intervista (sopra, lett. C), essa era “evidentemente tardiva”.
La convenuta sostiene poi che la diffusione dell'intervista “corrisponde a un eminente interesse pubblico”, giacché risponde ai criteri del giornalismo d'inchiesta, garantito dalla libertà di stampa. Fa valere inoltre che l'intervista si è tenuta nell'ambito prefissato, che il tema dello “scandalo P______ P______” è stato esplicitamen-te preannunciato dal giornalista e che l'avvocato AO1 si è limitato a escludere il rilascio di dichiarazioni a nome della P______ SA, non sullo “scandalo P______ P______” come tale. Se egli ha preferito non interrompere l'intervista, pur definendo scorretto il comportamento del giornalista, secondo l'appellante ciò si deve a una libera scelta, sicché egli non poteva più tornare sul proprio consenso in seguito. Riguardo all'impegno assunto dal giornalista nei confronti dell'avvocato AO1, la convenuta allega che per finire gli stralci dell'intervista destinati alla diffusione sono stati trasmessi all'attore solo per conoscenza e per cortesia, non avendo egli alcun diritto di opporsi alla diffusione. In seguito l'appellante torna a ripetere che l'avvocato AO1 non ha revocato il consenso neppure al termine dell'incontro e che con il suo comportamento ha finanche “palesemente dimostrato di ritenere autorizzato R______ G______ a diffondere l'intervista”.
4. Nel caso in esame è pacifico che l'avvocato AO1 ha consentito il 22 aprile 2016 a rilasciare un'intervista alla AP1 sul tema delle società offshore (doc. B e C), e ciò in qualità di esperto e professore di diritto bancario e finanziario, oltre che come personalità della piazza finanziaria svizzera avente legami con istituti bancari privati (doc. D). È pacifico altresì che l'intervista ha avuto luogo il 28 aprile 2016 ed è stata portata a termine, nonostante nel corso del colloquio l'avvocato AO1 abbia definito più di una volta “scorretto” (unfair) il comportamento di R______ G______ (doc. N, pag. 8 e 14). Tant'è che il giorno dopo l'intervista, 29 aprile 2016, l'avvocato AO1 ha scritto a R______ G______ il seguente messaggio di posta elettronica (doc. E):
Cher M______ G______,
Su______ à notre entretien d'hier, je me permets de vous confirmer que j'ai trouvé assez “unfair” le fait de me soumettre pour réaction immédiate de très nombreux documents sans m'an avoir préalablement informé ni permis d'en prendre connaissance. Ce n'était d'ailleurs pas l'objet annoncé (par vous) de notre entretien. Je compte quoi qu'il en soit sur votre professionnalisme pour faire en sorte que ce que vous utiliserez reflète fidèlement l'ensemble (et pas seulement une partie) du message dont j'ai tenté de vous faire passer en réponse à vos questions. Comme convenu, vous voudrez bien m'adresser, suffisamment à l'avance avant l'émission, les images et le texte que vous avez sélectionné afin que je puisse le cas échéant vous faire part de mes observations.
Bien cordialement
AO1
R______ G______ non ha dato alcun seguito al messaggio, di modo che il 4 maggio 2016 l'avvocato AO1 ha scritto alla AP1, comunicando di revocare l'accordo alla diffusione (anche solo parziale) dell'intervista perché con le sue domande il giornalista non si era attenuto ai temi preannunciati e lo aveva tratto in inganno. Di conseguenza – come detto – egli ha invitato la AP1 a confermargli che la registrazione dell'intervista non sarebbe stata usata, pubblicata né resa accessibile a terzi (doc. H). La AP1 ha riconosciuto il 6 maggio 2016 che al termine dell'intervista il giornalista si era impegnato a mostrare all'avvocato AO1 i passaggi della registrazione destinati alla diffusione, ma si è limitata a dichiarare che, da parte sua, si sarebbe attenuta alle direttive vigenti in materia di comunicazione radiotelevisiva (doc. I).
5. Nelle condizioni illustrate l'avvocato AO1 si è rivolto con un'istanza cautelare del 10 maggio 2016 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse alla AP1 – in sintesi – ogni diffusione dell'intervista, ciò che il Pretore ha decretato il giorno stesso senza contraddittorio (sopra, lett. D). Nel corso dell'istruttoria è poi stato sentito il giornalista R______ G______, il quale ha confermato di essersi impegnato, in coda all'intervista, a sottoporre preventivamente all'avvocato AO1 i passaggi della registrazione da mandare in onda, trattandosi di “una modalità normale in un'intervista controversa” (deposizione del 14 ottobre 2016, verbale pag. 2 in fondo). In realtà l'avvocato AO1 ha ottenuto la registrazione dell'intervista soltanto il 25 agosto 2016, in via di edizione, nell'ambito dell'istruttoria cautelare. Fino ad allora la sua resistenza alla diffusione dell'intervista era pertanto giustificata, non avendo egli avuto modo, fino a quel momento, di formulare le proprie osservazioni (“vous faire part de mes observations”) sui passaggi dell'intervista che la AP1 intendeva diffondere. Dopo la ricezione del materiale, il 25 agosto 2016, gli spettava così di formulare le osservazioni. Già il 10 maggio 2016 tuttavia egli aveva adito il Pretore, ottenendo che fosse vietato alla AP1 la divulgazione in qualsiasi modo dell'intervista. E dopo di allora egli non ha più cambiato orientamento. La questione è di sapere pertanto se dopo il 25 agosto 2016 la sua opposizione a diffondere la registrazione fosse giustificata.
6. Il Pretore reputa che, riservandosi il giorno dell'intervista la facoltà di formulare osservazioni alle immagini e al testo selezionati dal giornalista, l'attore si sia riservato anche il diritto di vietare la diffusione del materiale registrato (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Dagli atti però non si evince nulla di simile. Un intervistato che si riserva il diritto di formulare osservazioni può esigere che nel testo registrato il giornalista corregga errori evidenti e deve poter riconoscere, se l'intervista è abbreviata, le sue proprie dichiarazioni. Può anche riservarsi il diritto di proibire la diffusione dell'intervista, ma a tal fine deve farne menzione esplicita (cfr. Consiglio svizzero della stampa, Codice deontologico, Direttive relative alla Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista, n. 4.5 e 4.6, in: ‹https://______ direttive/›). Nella fattispecie non risulta un presupposto del genere. L'intesa raggiunta il 28 aprile 2016 con R______ G______, tenuto a sottoporre previamente all'avvocato AO1 la registrazione e a consentirgli – come rileva il Pretore – “il controllo” del materiale selezionato, non ostava pertanto alla diffusione dell'intervista. In proposito la sentenza impugnata non resiste alla critica.
7. È vero che in seguito, a prescindere dall'accordo intercorso con il giornalista, il 4 maggio 2016 l'avvocato AO1 ha revocato ex tunc l'accordo alla diffusione – in tutto o in parte – dell'intervista e ha invitato la AP1 a confermargli che non avrebbe usato, pubblicato né reso accessibile la registrazione a terzi (doc. H). Il problema è che – come fa valere l'appellante (che invoca quanto pubblicato in DTF 136 III 401) – revocare il consenso a un'intervista è possibile solo nell'ipotesi in cui l'intervista trattasse temi inerenti alla sfera intima o privata, in difetto di che non sussiste un interesse sufficiente alla revoca (Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 48 in fine ad art. 28 con rimando). Al punto che la diffusione di un'intervista secondo gli accordi non può essere impedita nemmeno se l'intervistato si pente delle proprie dichiarazioni e intende ritirarle (Schweizer, Recht am Wort, Berna 2012, pag. 173 n. 284).
Certo, nella lettera del 4 maggio 2016 con cui revocava l'accordo all'intervista l'avvocato AO1 si valeva anche dell'inganno in cui lo aveva tratto il giornalista, prima annunciando che il colloquio era destinato al tema delle società offshore nel sistema finanziario svizzero e poi portando surrettiziamente il discorso sullo “scandalo P______ P______” e sul ruolo avuto della P______ SA. Ora, che il consenso rilasciato dall'avvocato AO1 non si riferisse all'intervista così come questa si è tenuta il 28 maggio 2016 è possibile. Nulla obbligava tuttavia il legale a rispondere al giornalista nel caso in cui ritenesse le domande di R______ G______ fuori posto. Tanto meno ove si consideri che l'intervista è durata una ventina di minuti e che sin dal decimo minuto R______ G______ era passato a evocare lo “scandalo P______ P______”, mostrando all'avvocato AO1 atti penali pubblicati dalle autorità brasiliane (doc. N, pag. 6 seg.). Se l'avvocato AO1 ha preferito non interrompere la registrazione e limitarsi a lamentare la scorrettezza del giornalista, temendo di essere messo altrimenti in cattiva luce dall'interlocutore, ciò si deve effettivamente a una sua scelta di comportamento e non può essere interpretato come un mancato consenso all'intervista. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello merita accoglimento e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.
8. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale decisione impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 1250.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'attore, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).