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Incarti n. 11.2021.76 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Grisanti, giudice presidente, |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2021.410 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 7 aprile 2021 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 26 maggio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 18 maggio 2021 (inc. 11.2021.75)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.76);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 18 maggio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha stralciato una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa il 7 aprile 2021 da AO 1 (1967), nata __________, nei confronti di AP 1 (1949), omologando un accordo fra le parti che autorizzava i coniugi a vivere separati (punto n. 1), attribuiva l'abitazione coniugale in uso al marito (punto n. 2) e obbligava il medesimo a versare alla moglie dal giugno del 2021 un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili oltre alle spese della cassa malati (compresa la complementare) fino alla disgiunzione dei relativi conteggi (che la moglie si impegnava a sollecitare) e di fr. 2500.– mensili dopo di allora (punto n. 3). Il contributo alimentare era calcolato sulla base di un reddito del marito di fr. 5600.– mensili (rendita AVS e del secondo pilastro) e di un suo fabbisogno di fr. 3100.– mensili come pure di un fabbisogno della moglie di fr. 2600.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo per l'alloggio fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 500.–) sprovvista di entrate proprie (punto n. 3.1). Il Pretore aggiunto non ha riscosso spese e ha compensato le ripetibili, accordando alla moglie il beneficio del gratuito patrocinio.
B. Contro il decreto di
stralcio appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26
maggio 2021 per ottenere l'annullamento dell'omologazione dell'accordo (nei punti
n. 3, 3.1 e 4) e il rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuova citazione
delle parti alla discussione sul contributo alimentare e rivalutazione della
questione sulla base dei giustificativi. In subordine egli chiede che l'accordo
omologato sia modificato nel senso di limitare a fr. 1648.25 mensili il
contributo alimentare sulla scorta di un proprio reddito di fr. 5420.– mensili
e di un fabbisogno minimo di fr. 3771.75 mensili come pure di un fabbisogno
minimo della moglie di fr. 2574.– mensili (con riduzione a
fr. 474.– mensili della spesa per la cassa malati), con obbligo per la medesima
di chiedere alla cassa malati l'invio diretto a lei del conteggio del premio.
L'appellante insta altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. Il
memoriale non è stato notificato per osservazioni a AO 1.
C. Il 13 luglio 2021 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto nel frattempo un accordo – non prodotto agli atti – ‟per la modifica del merito dell'alimentoˮ. Contestualmente egli chiede di non riscuotere spese e di non assegnare ripetibili alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio. L'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG), nondimeno, per tenere conto del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni.
3. Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. A supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che l'interessato versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali, ridotte a fr. 150.–, sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).