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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2020.340 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 5 maggio 2020 da
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CO 1
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contro |
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IS 1 (già patrocinato dall'avv. ), |
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giudicando sull'istanza di ‟proroga del termine per l'obiezione” del 9 giugno 2021 presentata da IS 1 nei confronti del decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 28 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. In seguito a una sentenza di divorzio pronunciata il 19 aprile 2021 dal Tribunale circondariale di __________, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha stralciato dal ruolo il 28 maggio 2021 una procedura a protezione dell'unione coniugale che CO 1 (1979), cittadina senegalese, aveva promosso il 5 maggio 2020 contro IS 1 (1970) per essere autorizzata a vivere separata, ottenere l'affidamento del figlio L__________ (nato il 31 maggio 2013), riservato il diritto di visita paterno che l'Autorità regionale di protezione 11 aveva limitato nel frattempo a un colloquio telefonico quotidiano di 20 minuti, come pure un contributo alimentare dal 1° marzo 2020 di fr. 1100.– mensili per L__________ (assegno familiare compreso) e di fr. 500.– mensili per sé (o come contributo di accudimento per L__________). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili. Contestualmente il Pretore aggiunto ha concesso all'istante il beneficio del gratuito patrocinio, mentre ha rifiutato tale beneficio al convenuto.
B. Il 9 giugno 2021 IS 1 si è rivolto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello con un'istanza in cui chiede che, a causa delle conseguenze di un infortunio, gli sia prorogato fino al 31 luglio 2021 il termine per opporsi alla decisione del Pretore. Il memoriale è stato trasmesso a questa Camera per competenza. Non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto 1. Un decreto di stralcio dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una decisione appellabile, sempre che il valore litigioso della causa raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020, consid. 1 con rinvii). Ciò posto, il memoriale di IS 1 è stato iscritto al ruolo della prima Camera civile, competente per trattare gli appelli contro le decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in materia di diritto di famiglia (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Nella fattispecie il presupposto del valore litigioso non si pone, le misure a tutela dell'unione coniugale davanti al primo giudice non limitandosi a pretese pecuniarie, ma vertendo anche sull'affidamento del figlio, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Per quel che è della tempestività, il decreto impugnato, emesso con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e appellabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), è stato recapitato al precedente patrocinatore del convenuto il 31 maggio 2021 (tracciamento dell'invio n.__________, agli atti). Depositata il 9 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), entro il termine per appellare, l'istanza in esame è di per sé tempestiva.
2. IS 1 acclude al proprio memoriale un certificato 28 maggio 2021 di __________ M__________, medico assistente nell'Ospe-
dale cantonale dei __________, che quel giorno lo ha avuto in cura per un non meglio precisato infortunio (Unfall) e gli ha attestato un'incapacità lavorativa completa fino al 13 giugno 2021. Contestuale al decreto impugnato, il documento in questione è di per sé ricevibile anche sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Come si vedrà oltre (consid. 5a), nondimeno, esso non sussidia ai fini del giudizio.
3. Il convenuto fa valere di avere subìto un incidente che lo ha lasciato ‟gravemente invalidoˮ e totalmente inabile al lavoro. Egli afferma di avere tentato più volte di raggiungere il proprio patrocinatore d'ufficio per discutere i passi da intraprendere, ma l'avv. __________ G__________ non ha risposto alle sue chiamate né alle sue lettere. Ciò posto, egli deplora l'operato del legale, che non rappresenterebbe i suoi diritti né capirebbe il tedesco, e chiede di essere rappresentato dall'avv. __________ Ga__________. Onde la richiesta di prorogare fino al 31 luglio 2021 il termine per fare ‟obiezioneˮ al decreto di stralcio.
4. Nella misura in cui IS 1 chiede che gli sia prolungato il termine per opporsi al decreto di stralcio, la richiesta si rivela d'acchito improponibile. I termini stabiliti dalla legge – come quello per l'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) – non possono infatti essere prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC).
5. La situazione non muterebbe neppure se si interpretasse la richiesta del convenuto come domanda di restituzione del termine per appellare. Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC, “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. Nella fattispecie IS 1 invoca una totale assenza di colpa, facendo valere – come si è accennato – che durante il termine per appellare egli era del tutto inabile al lavoro e non ha potuto raggiungere il proprio patrocinatore, che non rispondeva alle sue chiamate.
a) Riguardo all'incapacità lavorativa, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che un impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini. Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa o un infortunio di una certa gravità, che non consenta a una parte di attivarsi nei termini o di de-legare un rappresentante o un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). Nel caso specifico neppure il convenuto pretende tanto. Il fatto di non essere riuscito a raggiungere il patrocinatore d'ufficio ‟per discutere l'ulteriore proceduraˮ non è da ascrivere allo stato di salute, bensì – secondo l'interessato medesimo – all'irreperibilità dell'avv. __________ G__________ ch'egli avrebbe invano ‟cercato più volteˮ. Le conseguenze dell'incidente non hanno impedito pertanto all'interessato di agire nei termini per appellare (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_507/2016 del 15 agosto 2016, consid. 6). Senza dimenticare che il certificato del medico
assistente nell'Ospedale cantonale dei __________ è generico, non specifica la tipologia dell'infortunio né rende verosimile l'impossibilità di agire per tempo (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4b).
b) Che poi il patrocinatore d'ufficio si sia reso irreperibile, come sostiene il convenuto, non modifica l'esito del giudizio. A prescindere dal fatto che, dagli atti, emerge piuttosto la difficoltà dell'avv. __________ G__________ nel ritrovare il proprio assistito (comunicazione del 20 maggio 2021 al Pretore aggiunto: ‟il signor IS 1 risulta irrintracciabileˮ), l'interessato perde di vista che in ogni caso la condotta processuale di un rappresentante legale, sia esso avvocato o patrocinatore occasionale, va ascritta alla parte stessa (e viceversa), senza possibilità di discolpa (RtiD I-2012 pag. 949 consid. 4). Le eventuali responsabilità del legale ricadono così sul cliente. Anche su questo punto l'istanza di IS 1 è destinata così all'insuccesso.
6. Per quanto attiene alla denuncia ‟contro l'avvocato di turno perché non rappresenta i miei diritti e inoltre non capisce la mia
linguaˮ, la prima Camera civile del Tribunale d'appello non ha
alcuna competenza in materia (art. 24 e 28 della legge sull'avvocatura: RL 951.100). Al proposito la richiesta è quindi manifestamente irricevibile. Dovesse inoltre l'interessato rimettere in causa la designazione dell'avv. __________ G__________ quale patrocinatore d'ufficio, basti ricordare che la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha già avuto modo di dichiarare irricevibile un reclamo introdotto dal convenuto contro quel provvedimento (sentenza inc. 13.2020.115 dell'11 febbraio 2021). Sulla questione non giova dunque ripetersi. Infine non spetta a questa Camera autorizzare la rappresentanza in questa sede da parte dell'avv. __________ Ga__________, patrocinatore di fiducia. Nelle condizioni descritte l'atto in esame vede la sua sorte segnata.
7. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
8. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di proroga del termine per l'impugnazione è respinta.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).