Incarti n.
11.2021.7

11.2021.9

Lugano,

24 giugno 2021/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2019.54 (modifica di contributo alimentare: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 15 ottobre 2019 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AO 1  

(rappresentato dalla madre  RA 1 ,

e già patrocinato dall'avv.   ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 25 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 dicembre 2020;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   In esito a un tentativo di conciliazione chiesto da AO 1 (9 giugno 2015) nei confronti del padre AP 1 (1987) davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna, le parti hanno raggiunto il 9 febbraio 2017 un accordo in base alla quale il convenuto si impegnava a versare per il figlio un contributo alimenta­re di fr. 200.– mensili dal 1° luglio 2016 al 28 febbraio 2017 (assegni familiari compresi), di fr. 200.– mensili dal 1° marzo 2017 al 31 agosto 2018 (assegni familiari non compresi) e di fr. 300.– mensili dal 1° settembre 2018 in poi (assegni familiari non compresi). Altri fr. 400.– che AP 1 aveva erogato a AO 1 tra il 1° luglio e il 28 febbraio 2017 sono rimasti “acquisiti per il sostentamento del figlio” (inc. CM.2016.169).

 

                                  B.   Il 15 ottobre 2019 AO 1 ha promosso causa contro AP 1 dinanzi al Pretore del Distretto di Vallemaggia perché il contribu­to di mantenimento in suo favore fosse aumentato retroattivamente dal 25 agosto 2018 a fr. 1600.– mensili indicizzati e perché il convenuto fosse tenuto a versargli fr. 574.40 per spe­se straordinarie, fr. 195.– per un premio della cassa malati e fr. 1200.– per assegni familiari arretrati. Nell'ambito di tale causa il Pretore ha emesso il 30 dicembre 2020 un decreto cautelare in cui ha condannato AP 1 a erogare per il figlio, pendente causa, un contributo di fr. 1440.– mensili (assegni familiari non compresi). Le spese del decreto cautelare, di fr. 823.–, sono state poste a carico di AP 1, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  C.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 gennaio 2021 nel quale propone che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio anche in seconda sede, il contributo alimentare per il figlio sia ricondotto a fr. 775.45 mensili (assegni familiari compresi). Una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 2 mar­zo 2021. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

                                  D.   Il 18 giugno 2021 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere sottoscritto un accordo cautelare nell'ambito di un'udienza tenutasi il 17 giugno 2021 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, impegnandosi a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 806.90 mensili in gennaio e febbraio del 2021, di fr. 700.– mensili dal mar­zo al giugno del 2021 e di fr. 315.– mensili dal luglio del 2021 in poi (assegni familiari non compresi). In conseguenza di ciò egli dichiara di ritirare l'appello presentato contro il decreto cautelare del 30 dicembre 2020, pur mantenendo la richiesta di gratuito patrocinio.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a rece-dere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante andrebbe tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, ma viste le condizioni economiche difficili in cui egli versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone inoltre di problema di ripetibili, AO 1 non essen­do stato chiamato a formulare osservazioni nemmano sulla richiesta di effetto sospensivo.

 

                                   3.   Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera, richiesta esplicitamente mantenuta da AP 1 nella lettera in cui dichiara di ritirare l'appello. Tale doman­da si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.

 

                                   4.   Notificazione:

 

– avv.   ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).