Incarto n.
11.2021.88

Lugano

28 giugno 2022/bs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Giamboni e Grisanti

 

vicecancelliera:

Gaggini

 

 

sedente per statuire nella causa OR.2014.44 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 dicembre 2014 da

 

 

 RE 1  

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

CO 3,  

CO 1,  e

CO 3  

(patrocinati dall'  PA 2 ),

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 25 giugno 2021 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 maggio 2021;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   E__________ C__________, nata __________ (1931), è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 28 giugno 2013, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano il marito CO 3 (1930) e le tre figlie RE 1 (1958), CO 1 (1968) e CO 2 (1973). Il 18 giugno 2014 RE 1si è rivolta al Segretario assessore del Distretto di Bellinzona con un'istanza di conciliazione per essere autorizzata a promuovere un'azione di divisione ereditaria e di riduzione. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 15 settembre 2014 l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese processuali (inc. CM.2014.102).

 

                                  C.   Il 15 dicembre 2014 RE 1 ha convenuto CO 3, CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto segue:

                                         1.    È appurata, tramite inventario (previo scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi), la consistenza della massa ereditaria relitta dalla defunta E__________ C__________ e ne è ordinata la divisione giudiziale, con nomina di un notaio incaricato dell'inventario e della divisione.

                                         2.    Qualora quanto ancora indiviso non bastasse a soddisfare la quota ereditaria intera, in subordine la quota legittima dell'attrice, i convenuti sono condannati a rifonderle l'importo necessario a ricostruirla, o meglio, la convenuta n. 1 fr….; la convenuta n. 2 fr…..

                                         3.    Qualora risultasse che l'istante avesse comunque ricevuto la sua quota, è accertato che l'importo che le convenute hanno percepito oltre alla loro rispettiva quota varrà quale anticipo fatto a loro favore dal convenuto n. 3.

 

                                         Nella loro risposta del 12 marzo 2015 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione in ordine e nel merito. In una replica del 28 aprile 2015 l'attrice ha ribadito le proprie richieste. Altrettanto hanno fatto i convenuti in una duplica del 19 maggio 2015. Alle prime arringhe del 30 giugno 2015 le parti hanno confermato le loro domande e notificato prove.

 

                                  D.   L'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sul valore venale di alcuni fondi appartenenti alla de cuius, è terminata il 15 novembre 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 17 ottobre 2018 l'attrice ha ribadito la domanda di divisione dell'eredità con la nomina di un notaio divisore o “in via alternativa” di accertare che l'asse successorio ammonta a fr. 964 746.–, che le spettano ancora fr. 52 291.– o fr. 18 707.65, o almeno fr. 12 093.– e di ordinare la vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 696 e 756 RFD di __________ così come della n. 1012 RFD di __________ con la conseguenza che la sua pretesa “aumentata o diminuita a dipendenza del ricavato della vendita per rapporto al valore peritale, è soddisfatta mediante ripartizione del ricavato stesso, fermo restando che l'eccedenza spetta a CO 3”, proponendo, in alternativa all'incanto pubblico, due ipotesi di formazione dei lotti. Nel loro memoriale del 20 agosto 2018 i convenuti hanno proposto una volta di più di respingere la petizione, postulando, in via subordinata, l'attribuzione a CO 3 “per divisione o liquidazione del regime dei beni” delle particelle n. 696 e 757 RFD di __________ così come della n. 1012 RFD di __________, mentre per la rimanenza “ogni erede risulta essere già tacitato con quanto finora percepito, CO 3 rinunciando a ulteriori pretese rispetto a quanto richiesto sia per liquidazione del regime matrimoniale sia per divisione”.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 31 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha attribuito a CO 3 in proprietà esclusiva le particelle n. 696 e 757 RFD di __________ così come la n. 1012 RFD di __________, respingendo per il resto tutte le altre domande. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti complessivi fr. 14 000.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 giugno 2021 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma del dispositivo impugnato nel senso di porre il 90% degli oneri processuali a carico dei convenuti con obbligo di rifonderle fr. 12 600.– per ripetibili ridotte. Con decreto del 6 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 30 luglio 2021 CO 3, CO 1 e CO 2 concludono per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 13 agosto 2021 e duplica spontanea del 19 agosto seguente le parti ribadiscono le loro domande.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 4 giugno 2021 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Introdotto il 25 giugno 2021, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile. Visto il valore litigioso di fr. 416 105.–, come ha indicato il Pretore aggiunto, la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG).

 

                                   2.   Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'azione di divisione dell'attrice quantunque abbia attribuito a CO 3 la proprietà di tre fondi appartenenti alla de cuius, così come richiesto dai convenuti con il memoriale conclusivo. Egli dopo avere accertato che le tre figlie avevano ricevuto più delle loro quote, e che pertanto la porzione legittima dell'attrice non era lesa, ha constatato che il vedovo oltre che ancora ampiamente scoperto nella sua posizione di creditore della successione (…), risulta di fatto ancora del tutto scoperto nelle sue pretese di erede”. In tali circostanze il primo giudice ha ritenuto giustificata la richiesta dei convenuti poiché così facendo CO 3 risulta per lo meno parzialmente soddisfatto relativamente alle sue pretese in liquidazione del regime matrimoniale nonché successorie”, donde il “formale parziale accoglimento della petizione”. Riguardo agli oneri processuali egli li ha posti a carico dell'attrice “integralmente soccombente in tutte le sue domande di merito”.

 

                                   3.   La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di averle addebitato integralmente le spese giudiziarie, scostandosi dal principio della reciproca soccombenza, malgrado la petizione sia stata parzialmente accolta. La reclaman­te lamenta al proposito una lesione del principio della soccombenza. Essa fa valere di essere risultata vincente sull'azione di divisione, avversata dai convenuti ma ordinata dal Pretore aggiunto, e di essere risultata soccombente solo sull'azione di riduzione. E sulla prima azione, i convenuti andrebbero finanche ritenuti acquiescenti, e quindi soccombenti, visto che con le conclusioni parrebbero avere accettato in via subordinata l'ipotesi di una divisione ereditaria”. Tenuto conto che il valore dell'azione di divisione ammontava a

                                         fr. 416 105.– mentre quello dell'azione di riduzione variava tra

                                         fr. 52 291.– e fr. 12 093.– il suo grado di soccombenza non risulta essere superiore al 10%. In definitiva, essa chiede di porre gli oneri processuali per il 90% a carico dei convenuti, tenuti a rifonderle un'indennità di ripetibili di fr. 12 600.–, corrispondenti al 90% dell'importo stabilito dal Pretore aggiunto (fr. 14 000.–).

 

                                         a)   Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta, dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità, facendo capo al proprio apprezzamento (art. 107 cpv. 1 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.7 del 29 dicembre 2020 consid. 6a).

 

                                         b)   Per tornare all'azione di divisione (art. 604 CC), essa tende ad accertare l'entità del compendio ereditario e ad attuare la divisione a cura del tribunale. Secondo l'opinione dominante una tale azione si connota come un'actio duplex in cui il convenuto è libero di proporre richieste di giudizio e non deve formalmente presentare una riconvenzione, ogni parte ricoprendo simultaneamente il ruolo di attore e di convenuto (I CCA sentenza inc. 11.2019.73 del 10 novembre 2020 consid. 7b con rinvii). In tali circostanze risulta estremamente arduo stabilire la parte vincente e quella soccombente in quanto ogni erede riceve la propria porzione ma allo stesso tempo perde ogni diritto sugli altri beni ereditari che non gli sono stati attribuiti. A seconda delle circostanze, può quindi essere giustificata una ripartizione delle spese giudiziarie in equità in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_5/2019 del 4 giugno 2019 consid. 3.3.2 con rinvii; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 29 ad art. 107; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 32 ad art. 107; v. anche Schmid/Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 10 ad art. 107; Zotsang, Prozessko-sten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, pag. 213 in alto). Per una parte della dottrina, poi, soccombente è in linea di principio solo chi ha resistito a torto alla divisione (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 36 ad art. 604 CC; Wolf in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 70 ad art. 604 CC; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 3ª edizione, pag. 114 n. 203; Sutter-Somm/Lötscher, Der Erbrechts-prozess unter der Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis in: successio 2013 pag. 357).

 

                                         c)   Premesso ciò, in concreto, con la petizione l'attrice aveva chiesto di accertare, previo scioglimento del regime dei beni, la consistenza della massa successoria e di ordinare la divisione dell'eredità. Essa aveva postulato altresì la reintegra della sua quota ereditaria o quanto meno della sua porzione legittima, fermo restando la condanna delle due sorelle a versarle quanto necessario per ricostituirla qualora i beni indivisi non fossero bastati. I convenuti hanno avversato l'azione fintanto è in vita il padre” così come la riduzione. Nel secondo scambio di allegati scritti, le posizioni sono rimaste inalterate.

 

                                               Nelle conclusioni, l'attrice ha ribadito la domanda di divisione e ha chiesto di ordinare la vendita ai pubblici incanti dei tre fondi ancora intavolati a nome della madre proponendo, in alternativa, due ipotesi di formazione dei lotti con attribuzione a sé di uno dei due. I convenuti hanno proposto nuovamente di respingere la petizione postulando, in via subordinata, l'attribuzione a CO 3 “per divisione o liquidazione del regime dei beni” delle tre proprietà indivise. Il Pretore aggiunto, nella sentenza impugnata, ha ordinato la divisione attribuendo i beni indivisi nelle modalità proposte dai convenuti previo accertamento che la porzione legittima dell'attrice non era stata lesa.

 

                                         d)   Ora, è indubbio che visto il diniego dei convenuti, da loro non contestato, di procedere a una divisione convenzionale l'attrice, non essendoci motivi per farla rimanere in comunione, era legittimata a promuovere l'azione di divisione (art. 604 cpv. 1 CC). Ed è altrettanto indubbio che, malgrado l'avversione dei convenuti palesata fino alle conclusioni scritte, il principio sulla divisione è stato accolto, ciò che ha comportato previo scioglimento del regime dei beni l'accertamento del compendio ereditario e delle rispettive quote ereditarie (sentenza del Tribunale federale 5A_512/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 4.1.2.1 con rinvii in: RSPC 2020 pag. 235). Sotto questo aspetto i convenuti devono essere indubitabilmente ritenuti soccombenti.

 

                                               Non si deve tuttavia trascurare che RE 1, dopo avere postulato in un primo tempo l'attribuzione a sé dei beni ancora indivisi salvo poi proporre con le conclusioni la vendita ai pubblici incanti dei fondi ancora intestati alla madre o mediante divisione in natura dei medesimi con attribuzione a sé di almeno una particella, in esito all'azione di divisione non ha ricevuto nulla. Al contrario, il Pretore aggiunto ha attribuito i beni indivisi nella modalità prospettata dai convenuti, i quali come si è detto erano liberi di proporre richieste di giudizio senza presentare una riconvenzione. Sulle modalità della divisione, la soccombenza dell'attrice è altrettanto evidente.

 

                                         e)   Visto quanto precede e preso atto che la reclamante non contesta di essere uscita perdente sull'azione di riduzione, l'apprezzamento del primo giudice di ritenere l'attrice integralmente soccombente non resiste alla critica. Né si può ritenere che essa sia risultata pressoché vittoriosa come prospettato dalla reclamante. Tutto ponderato, nel complesso, l'attrice sembra comunque essere uscita dalla lite con un grado di soccombenza preponderante ciò che giustifica una riduzione del grado di soccombenza e una nuova commisurazione delle ripetibili. Ne segue che, in parziale accoglimento del reclamo, il dispositivo sulle spese di primo grado dev'essere riformato nel senso che gli oneri processuali, non contestati come tali, vanno posti per due terzi a carico dell'attrice e per il resto, in solido, a carico dei convenuti. RE 1 rifonderà inoltre ai convenuti un'indennità per ripetibili ridotta (un terzo dell'indennità piena, non contestata nel suo ammontare: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

                                     

                                   5.   Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante vede ridurre le spese giudiziarie poste a suo carico ma non nella misura richiesta. Visti l'entità dei valori in gioco, tutto sommato, si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alle controparti, che hanno formulato osservazioni e una duplica spontanea per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.  

 

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Le spese processuali, comprese quelle peritali, già anticipate dalle parti, di complessivi fr. 10 000.– sono poste per due terzi a carico dell'attrice e per il resto, in solido, a carico dei convenuti. L'attrice rifonderà ai convenuti complessivi fr. 4700.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Le spese del reclamo di fr. 1000.–, sono poste per due terzi a carico della reclamante e per un terzo in solido a carico degli opponenti, ai quali la reclamante rifonderà complessivi fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

   ;

   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).