|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
|
vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa SE.2021.22 (mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 maggio 2021 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 AO 2
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 1° luglio 2021 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto l'8 giugno 2021 (inc. 11.2021.90)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.91);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 giugno 2021 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha dichiarato irricevibile, per mancata conciliazione previa, un'azione di mantenimento promossa il 6 maggio 2021 da AP 1 (2001) nei confronti dei genitori divorziati AO 1 (1967) e AO 2 (1971). Non sono state prelevate spese processuali né assegnate ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'attrice è stata respinta. Contestualmente il Pretore aggiunto ha aperto un procedimento cautelare prima della pendenza dell'azione di merito.
B. Contro la decisione appena AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° luglio 2021 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la sua petizione. Gaspare e AO 2 non sono stati invitati a formulare osservazioni. Il 6 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha trasmesso a questa Camera copia del verbale del dibattimento cautelare tenutosi quello stesso giorno in cui AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a rece-dere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –
in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di
oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante andrebbe tenuta così a farsi
carico dei costi dovuti alla procedura di appello, ma viste le condizioni
economiche difficili in cui essa versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni
prelievo. Non si pone di problema di ripetibili, AO 1 e AO 2 non essendo stati
chiamati a formulare osservazioni all'appello.
3. Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. La domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribu-nale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello essa non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione a:
|
|
– avv. ; – avv. ; – avv. .
|
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).