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Incarti n. 11.2021.99 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SE.2017.5 (filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 gennaio 2017 da
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AO 1 ora in (NL) per sé e in rappresentanza della figlia AO 2 (2009)
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 2 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1° giugno 2021 (inc. 11.2021.92)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 10 agosto 2021 da AO 1 e AO 2 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2021.99);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 23 maggio 2019 con cui questa Camera ha respinto un appello di AP 1 (1985) e accolto parzialmente un appello di AO 1 (1987) e AO 2 (27 aprile 2009) contro una sentenza emessa il 2 agosto 2018 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città (inc. 11.2018.99 e 11.2018.101). In tale decisione questa Camera, riformando parzialmente la sentenza del Pretore aggiunto in cui questi modificava un precedente assetto pattuito convenzionalmente tra AP 1 e AO 1, genitori di AO 2 (nata il 27 aprile 2009), ha autorizzato il trasferimento di quest'ultima nei Paesi Bassi insieme con la madre, alla quale la figlia è affidata con esercizio congiunto dell'autorità parentale, non appena il primo giudice avesse regolato mediante decisione esecutiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per AO 2 dopo l'espatrio. Questa Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la figlia sino al trasferimento, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando fino all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle 19.00, con estensione durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc. 11.2018.99, 11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.
B. Nel frattempo, con petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione del diritto di visita paterno dopo il trasferimento nei Paesi Bassi in un fine settimana mensile, quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze autunnali olandesi, una settimana alternativamente a Natale o Pasqua (compatibilmente con il calendario scolastico olandese) e una settimana durante le vacanze di primavera. Esse hanno chiesto altresì un contributo alimentare per la figlia, sempre dal trasferimento in Olanda, di fr. 1350.– mensili per i primi sei mesi (con ammanco di fr. 906.– sul contributo di accudimento), di fr. 1350.– mensili fino al 27 aprile 2021 (con ammanco di fr. 264.– sul contributo di accudimento), di fr. 1350.– mensili dal 28 aprile 2021 fino al 27 aprile 2025 (con ammanco di fr. 103.– sul contributo di accudimento) e di fr. 1136.– mensili dal 28 aprile 2025 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, oltre agli assegni familiari e a metà delle spese straordinarie per la figlia.
C. Invitato a presentare osservazioni all'istanza cautelare, AP 1 ha proposto l'11 dicembre 2019 di respingerla, presentando a sua volta un'istanza cautelare intesa a ottenere la nomina di un rappresentante legale e di un curatore educativo alla figlia, il divieto alla madre ‒ sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di modificare il domicilio di AO 2 e la traduzione di documenti allegati all'istanza. Nelle loro osservazioni del 20 dicembre 2019 le attrici hanno proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 17 gennaio 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e le prime arringhe, le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni e notificato prove. AP 1 ha precisato che le proprie osservazioni cautelari valevano anche come risposta nel merito. L'istruttoria cautelare e quella di merito sono iniziate il 14 aprile 2020.
D. Terminata l'istruttoria cautelare, nell'ambito della quale la figlia è stata ascoltata dallo psicologo D__________ D__________, con memoriali conclusivi le parti si sono confermate essenzialmente nelle richieste provvisionali. Statuendo mediante decreto cautelare del 28 luglio 2020, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza delle attrici e ha regolato il diritto di visita paterno dopo l'espatrio in quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana a Natale, una settimana alternata ogni anno a Pasqua, al padre essendo garantiti inoltre regolari contatti telefonici e una videoconversazione con la figlia una volta la settimana. Il Pretore ha fissato inoltre un contributo alimentare per la figlia, dal trasferimento in Olanda, variante da fr. 1000.– a fr. 2050.– mensili, oltre agli assegni familiari, accertando che il fabbisogno in denaro di lei accusa un ammanco compreso tra fr. 325.– e fr. 710.– mensili. Contestualmente Il Pretore ha respinto le richieste cautelari di AP 1.
E. Contro il decreto cautelare AP 1 ha inoltrato a questa Camera un appello del 7 agosto 2020, postulando in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo (inc. 11.2020.103 e 11.2020.107). Tale richiesta è stata accolta con decreto del 19 agosto 2020 dal presidente di questa Camera. Un ricorso in materia civile introdotto AO 1 e AO 2 contro il decreto in questione è stato respinto e un ricorso sussidiario in materia costituzionale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale mediante sentenza 5A_678/2020 del 30 marzo 2021. L'appello introdotto da AP 1 contro il decreto cautelare è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2020.103).
F. Nel mentre, il 7 settembre 2020, AO 1 e AO 2 hanno presentato una domanda di revi-sione a questa Camera contro la sentenza emanata il 23 maggio 2019, adducendo di avere scoperto fatti rilevanti che non avevano potuto addurre nella procedura precedente. Tale domanda è stata accolta il 31 agosto 2021 dalla Camera, che ha modificato il contributo alimentare per AO 2 in fr. 1255.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, in fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, in fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 e in fr. 1350.– mensili dal 1° giugno 2019 fino alla partenza per i Paesi Bassi, assegni familiari non compresi, constatando che il fabbisogno in denaro di IS 2 rimane scoperto per fr. 1775.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, per fr. 680.– mensili dal 1° giugno 2019 al 27 aprile 2021 e per fr. 380.– mensili dal 28 aprile 2021 in poi (inc. 11.2020.119). Un ricorso in materia civile presentato dalle attrici l'8 settembre 2021 contro tale sentenza al Tribunale federale è tuttora pendente (causa 5A_845/2021).
G. L'istruttoria di merito è terminata il 18 febbraio 2021. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle loro, del 30 marzo 2021, AO 1 e AO 2 hanno chiesto la regolamentazione del diritto di visita paterno dopo il trasferimento in Olanda in un fine settimana ogni mese con accompagnamento da parte della madre e costi di trasferta verso la Svizzera a carico della medesima, il padre dovendo assumere i costi dei propri spostamenti in Olanda (o, subordinatamente, in un fine settimana ogni tre, alternativamente una visita in Ticino con accompagnamento e assunzione dei costi da parte della madre e una visita in Olanda con assunzione dei costi da parte del padre), più quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana a Natale e una settimana alternata ogni anno a Pasqua. Le attrici hanno sollecitato anche un contributo alimentare per la figlia, dal trasferimento in Olanda, di fr. 3611.– mensili per i primi sei mesi, di fr. 2969.– mensili fino al 27 aprile 2021, di fr. 2726.– mensili dal 28 aprile 2021 fino al 27 aprile 2025 e di fr. 1335.– mensili dal 28 aprile 2025 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, oltre agli assegni familiari e a metà delle spese straordinarie per AO 2. Esse hanno altresì reiterato altresì la richiesta di gratuito patrocinio.
H. Nel suo memoriale conclusivo ‟con richiesta di modifica della custodia e dei diritti di visitaˮ del 19 aprile 2021 AP 1 ha rivendicato in via cautelare, nell'attesa del giudizio finale da parte della Camera, la custodia alternata della figlia in una o due settimane presso di lui, da definire con la curatrice, con domicilio da lui ed esercizio in comune dell'autorità parentale, come pure la divisione a metà delle vacanze estive, alternandole per il resto. Per la figlia egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili oltre all'assegno familiare, l'assunzione del premio della cassa malati e quella delle spese mediche. In caso di trasferimento in Olanda egli ha rivendicato nuovamente la custodia alternata, da definire dalla curatrice o dalle autorità olandesi in una o due settimane alterne con domicilio in Olanda ed esercizio comune dell'autorità parentale, proponendo come contributo alimentare per la figlia gli assegni familiari. Infine egli ha chiesto che dal trasferimento nei Paesi Bassi in poi il diritto di visita sia regolato in modo che la figlia trascorra metà delle vacanze nel Ticino, da lui, e che i relativi costi siano suddivisi a metà tra i genitori. La richiesta di modificare la custodia e il diritto di visita è tuttora pendente davanti al Pretore (inc. CA.2021.4).
I. Statuendo nel merito con sentenza del 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno dopo l'espatrio di AO 2 in un fine settimana ogni quattro dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio con accompagnamento in Svizzera e rientro nei Paesi Bassi e costi a carico della madre, come pure in quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana a Natale e una settimana alternata ogni anno a Pasqua, al padre essendo garantiti regolari contatti telefonici e in videoconferenza con la figlia una volta la settimana. Egli ha fissato inoltre un contributo alimentare in favore della figlia dopo l'espatrio di fr. 1070.– mensili per i primi sei mesi, di fr. 2210.– mensili dal settimo mese fino al 30 aprile 2024, di fr. 2160.– mensili
dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025 e di fr. 1020.– mensili dal 1° maggio 2025 fino alla maggiore età o il termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di fr. 13 800.– sono state poste per tre quinti a carico del convenuto e per il resto a carico delle attrici, alle quali AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte. Le attrici sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 2 luglio 2021 per ottenere che la figlia sia affidata ai genitori in regime di custodia alternata (una o due settimane ciascuno), che AO 2 sia domiciliata presso di lui e che il contributo alimentare a suo carico sia fissato in fr. 300.– mensili (assegni familiari non compresi) più il premio della cassa malati e le eventuali spese mediche per la figlia. Qualora AO 2 sia trasferita nei Paesi Bassi egli chiede ugualmente che essa sia affidata ai genitori in regime di custodia alternata (una o due settimane ciascuno), che l'autorità parentale rimanga in comune e che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto al versamento dei soli assegni familiari, assumendo egli l'intero mantenimento della figlia durante i periodi in cui questa soggiornerà da lui. Preliminarmente egli propone di concedere l'effetto sospensivo all'appello, di accertare che il domicilio di AO 2 rimane in Svizzera “fino al termine dell'intera procedura di merito”, di affidare pendente causa la figlia alle parti in regime di custodia alternata, di dividere a metà fra i genitori le vacanze estive di AO 2 e di fissare il contributo alimentare a suo carico per la durata dell'appello in fr. 300.– mensili, più il premio della cassa malati e l'assunzione di eventuali spese mediche.
M. L'8 luglio 2021 AO 1 e AO 2 hanno chiesto, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'esecuzione anticipata della decisione pretorile. Con decreto del 14 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto sospensivo, l'appello essendo provvisto di effetto sospensivo già per legge, e ha respinto le richieste di provvedimenti cautelari formulate da AP 1, come pure l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile postulata da AO 1 e AO 2, rinviando il giudizio sulle spese alla decisione finale. Nelle loro osservazioni di merito del 10 agosto 2021 le attrici hanno proposto poi, previo conferimento del gratuito patrocinio, di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia si svolgono in procedura semplificata (art. 295 CPC). Le relative sentenze sono impugnabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale riserva non si pone, contesa essendo anche la disciplina del diritto di visita, appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 2 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________). Introdotto il 2 luglio 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante postula il richiamo del carteggio relativo all'odierna causa di merito (inc. SE.2017.5), così come quelli concernenti le procedure davanti a questa Camera (inc. 11.2020.103 e inc. 11.2020.119). All'appello egli acclude anche un rapporto della curatrice, del 5 febbraio 2021 (doc. A), e una propria risposta cautelare del 17 giugno 2021 (doc. B). A loro volta le attrici hanno prodotto con le osservazioni all'appello una pagina internet (‹www.numbeo.com/cost-of-living›) che raffronta il costo della vita a __________ e ad __________. Il 25 agosto 2021 esse hanno trasmesso poi un rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 19 agosto 2021 e il 7 ottobre 2021 hanno esibito uno scambio di posta elettronica tra AO 1 e la direttrice della scuola che la figlia dovrebbe frequentare a __________, unitamente a un riassunto in italiano di tale corrispondenza. Il 20 ottobre 2021 il convenuto ha inviato infine una comunicazione 12 ottobre 2021 del Servizio medico psicologico circa l'esecuzione di una valutazione psico-affettiva della figlia.
Gli atti processuali e i documenti allegati da AP 1 all'appello sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera dal Pretore. Si rivelano dunque superflui. Il resto della nuova documentazione prodotta delle parti è ammissibile, poiché in cause inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato e vanno presi in esame nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto ‒ a ragione ‒ di essere “chiamato a statuire unicamente sulle relazioni personali tra AP 1 e la figlia AO 2 dopo il trasferimento di quest'ultima nei Paesi Bassi, come pure sul contributo di mantenimento dovuto dal padre a favore della figlia una volta attuato il predetto trasferimento” (consid. 1). Nell'appello AP 1 chiede una volta ancora che ‟in caso di permanenza in Ticino della minore con domiciliazione presso il padreˮ AO 2 gli sia affidata in custodia, d'intesa con la curatrice, una o due settimane alternativamente, come pure per la metà delle vacanze estive.
a) A parte il fatto che con l'opinione del Pretore sul potere cognitivo del giudice chiamato a statuire su rinvio l'appellante nemmeno si confronta, la richiesta avanzata dal convenuto è manifestamente irricevibile. Un giudice cui è rinviata una causa con indicazioni vincolanti è legato ai considerandi in diritto enunciati dalla giurisdizione d'appello (o di reclamo). Coerentemente, quando un ricorso è interposto contro una decisione su rinvio presa dal primo giudice, l'autorità di ricorso non riesamina le questioni di diritto ch'essa medesima ha già vagliato nella sentenza di rinvio. Tale principio discende dalla constatazione per cui la giurisdizione superiore non è un'autorità di ricorso contro le sue stesse decisioni. Il Tribunale federale applica l'identico precetto qualora una causa gli sia nuovamente sottoposta dopo ch'esso ha statuito in precedenza sulla medesima causa in una sentenza di rinvio (DTF 140 III 470 consid. 4.2.1 e richiami). E ciò vale, a maggior ragione per un tribunale d’appello, il quale è vincolato anch'esso ai considerandi in diritto di una sua propria sentenza di rinvio (sentenza del Tribunale federale 5D_213/2021 del 15 giugno 2022 consid. 2.1 con rinvii).
b) Nel caso specifico questa Camera ha definitivamente autorizzato con la sentenza del 23 maggio 2019 “il trasferimento di AP 2 con la madre nei Paesi Bassi al momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione con cui sarà stato regolato il contributo di mantenimento e saranno state disciplinate le relazioni personali della figlia con il padre dopo la partenza” (dispositivo n. 5), confermando a tali condizioni l'autorizzazione rilasciata dal primo giudice. Al Pretore rimaneva unicamente da statuire sul diritto di visita paterno alla figlia dopo il trasferimento di quest'ultima nei Paesi Bassi e sul contributo alimentare per lei a carico del convenuto dopo il trasferimento. L'ipotesi che la figlia rimanga nel Ticino e possa essere affidata in custodia alternata all'appellante non entra più, quindi, in considerazione. Certo, AP 1 chiede che la custodia alternata sia disposta almeno dopo l'espatrio della figlia. Si tratta però di una richiesta che è già stata respinta da questa Camera con la sentenza del 23 maggio 2019 (consid. 5 segg.). Non essendo stata rinviata tale questione al primo giudice per nuova decisione, a giusto titolo il Pretore non è più entrato nel merito dell'argomento. Al riguardo l'appello del convenuto vede perciò la sua sorte segnata.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita a AO 2 dopo l'espatrio, nella sentenza impugnata il Pretore l'ha stabilito in un fine settimana ogni quattro dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio con accompagnamento in Svizzera e rientro nei Paesi Bassi e costi a carico della madre, come pure in quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana a Natale e una settimana alternata ogni anno a Pasqua, al padre essendo garantiti altresì regolari contatti telefonici e in videoconferenza con la figlia una volta la settimana. Nell'appello AP 1 formula conclusioni soltanto per l'eventualità in cui la figlia gli sia affidata in custodia alternata (“la metà delle vacanze scolastiche previste nei Paesi Bassi in Ticino e comunque con il padre; i costi per le visite in Svizzera della minore sono sostenuti a metà tra i due genitori”: memoriale, pag. 3 in alto). Nel caso in cui dopo l'espatrio la custodia esclusiva di AO 2 rimanga alla madre (questione che, come si è appena visto, non può più essere discussa nell'attuale procedura), egli non prospetta alcuna richiesta di giudizio. V'è da interrogarsi se in condizioni del genere l'appello possa essere vagliato oltre.
a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni. Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della decisione (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.35 del 18 febbraio 2022 consid. 2).
b) Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere, scorrendo la motivazione dell'appello, come il convenuto vorrebbe vedere modificata la disciplina del suo diritto di visita dopo la partenza di AO 2 per i Paesi Bassi. Egli critica ‒ in sintesi ‒ il modo in cui è stata sentita la figlia, auspicandone un nuovo ascolto, solleva una miriade di interrogativi sul futuro di AO 2, rimprovera a AO 1 di avere tentato di allontanare la figlia da lui, biasima il Pretore per non avere avviato una mediazione tra le parti al fine di raggiungere “una soluzione condivisa” sul diritto di visita, riepiloga vicissitudini pregresse, lamenta che in vista dell'espatrio non sia stato attivato per la figlia un percorso terapeutico di accompagnamento, proposto anche dal dott. D__________ D__________, fa carico al Pretore di avere disciplinato le visite con superficialità, senza precisare orari, tempi e luoghi degli incontri. Non fa seguire tuttavia alcuna indicazione da parte sua. Inoltre il convenuto recrimina sul contegno di AO 1, ma una volta ancora non prefigura concretamente neppure da lungi una diversa disciplina delle relazioni personali regolate dal Pretore. Quanto l'appellante cerca di rimettere in causa è, con tutta evidenza (come davanti al primo giudice: sentenza impugnata, consid. 2.7), la custodia esclusiva di AO 1, ch'egli vorrebbe sia condivisa almeno dopo il trasferimento della figlia nei Paesi Bassi. Se non che, la questione esula apertamente ‒ come detto ‒ da quanto il Pretore era chiamato a giudicare su rinvio. Ne segue che, per quanto attiene alla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, nonostante la sua verbosità l'appello si rivela irricevibile per totale mancanza di conclusioni.
5. Riguardo ai contributi alimentari dopo l'espatrio della figlia, il
Pretore ha determinato il reddito di AP 1 in fr. 6630.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4.1) e quello ipotetico di AO 1 in fr. 1200.– mensili fino al 30 aprile 2025 (sei mesi dopo il trasferimento ad __________), portato a fr. 2000.– mensili dopo di allora (consid. 4.2). Relativamente ai fabbisogni minimi, egli ha calcolato quello del convenuto in fr. 3450.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1220.–, premio della cassa malati fr. 277.55, premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 49.50, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 700.–: sentenza impugnata, consid. 5.2) e quello di AO 1 in fr. 2340.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo di un debitore sposato, rapportato al costo della vita ad __________ fr. 640.–, alloggio fr. 1480.‒ [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 220.–: consid. 5.3).
Per quel che concerne il fabbisogno minimo di AO 2, il Pretore lo ha accertato in fr. 1070.– mensili fino al 15° compleanno (minimo esistenziale del diritto esecutivo rapportato al costo della vita ad __________ fr. 450.–, alloggio fr. 740.80, premio della cassa malati fr. 21.85, spese scolastiche fr. 55.80, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–) e in fr. 1020.– mensili dopo di allora (assegno familiare di fr. 250.– mensili). Egli non ha ravvisato inoltre i presupposti per un contributo di accudimento durante i primi sei mesi dal trasferimento in Olanda, mentre ha fissato tale contributo in fr. 1140.– mensili fino all'aprile del 2025 (corrispondenti all'ammanco della madre rispetto al fabbisogno minimo dal settimo mese di permanenza in Olanda fino al 16° compleanno di AO 2).
In funzione di quanto precede il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la figlia in fr. 1070.– mensili durante i primi sei mesi dal trasferimento in Olanda, in fr. 2210.– mensili dal settimo mese fino all'aprile del 2024, in fr. 2160.– mensili dal maggio del 2024 fino all'aprile del 2025 e in fr. 1020.– mensili dal maggio del 2025 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, consid. 7).
a) L'appellante contesta il reddito ipotetico di AO 1, rimproverando alla medesima una cattiva gestione economica e scarso impegno nel rendersi finanziariamente autonoma. Afferma che secondo giurisprudenza una madre deve intraprendere un'attività lucrativa al 50% dal momento in cui il figlio comincia la scuola e un'attività lucrativa all'80% dal momento in cui il figlio frequenta le scuole superiori. Il convenuto si domanda dunque perché egli debba erogare un contributo di accudimento dopo sei mesi dal trasferimento della figlia nei Paesi Bassi. Così argomentando, AP 1 sembra voler imputare a AO 1 un maggior reddito ipotetico. Non indica tuttavia a quanto tale reddito ammonterebbe, mentre in una conclusione che ha per oggetto una somma di denaro la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 143 III 112 consid. 1.2; 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto sul piano cantonale, in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) e in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice è svincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 9a). La rivendicazione dell'appellante cade dunque nel vuoto.
b) Relativamente al fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante reputa il costo dell'alloggio in Olanda riconosciuto dal Pretore, di € 3000.– mensili, esagerato per rapporto ai redditi medi conseguiti nei Paesi Bassi, di € 2000.–/3000.– mensili. Egli non dice però a quanto ammonterebbe il costo dell'alloggio che ritiene congruo né si confronta con la constatazione del Pretore, secondo cui “i prezzi per gli alloggi ad __________ sono del 50% maggiori rispetto a quelli della nostra regione” (sentenza impugnata, consid. 5.3 in fine). Privo una volta ancora di motivazione sufficiente (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello si dimostra anche su questo punto irricevibile.
c) Il convenuto sostiene che il proprio reddito da attività lucrativa non eccede fr. 6500.– mensili, calcolati in base a una media delle sue entrate fra il 2017 e il 2020. Non discute minimamente tuttavia la motivazione del Pretore, il quale ha specificato come sia giunto al risultato di fr. 6630.‒ mensili, ovvero cumulando il reddito medio di fr. 2628.75 mensili da attività dipendente con quello di fr. 4000.38 mensili conseguito come indipendente, comprese le indennità per perdita di guadagno percepite dall'interessato quale consulente assicurativo (sentenza impugnata, consid. 4.1). Anche al riguardo l'appello manca così di adeguata motivazione, onde la sua irricevibilità.
d) Con riferimento al proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 4581.– mensili in caso di ‟custodia alternata con domiciliazione di AO 2 in Ticinoˮ, più fr. 4600.‒ mensili in caso di “custodia alternata con domiciliazione di AO 2 nei Paesi Bassi”. Già si è spiegato tuttavia che una custodia alternata non entra più in considerazione ai fini dell'attuale giudizio (consid. 3), sicché la quantificazione di quel fabbisogno minimo è inconferente. Si aggiunga che in caso di custodia esclusiva della madre il Pretore ha dato puntuale ragione dell'ammontare relativo alle poste inserite nel fabbisogno minimo del convenuto (fr. 3450.‒ mensili complessivi: sopra, consid. 5), mentre nell'appello AP 1 si limita a esporre le proprie cifre senza alcuna giustificazione e ignorando semplicemente l'entità delle voci riconosciute dal Pretore. Una volta ancora il ricorso non adempie pertanto i requisiti formali di un appello.
e) Circa il fabbisogno minimo della figlia, infine, l'appellante fa valere di partecipare alla cura di AO 2 in proporzione maggiore rispetto agli usuali diritti di visita, in particolare assumendo i costi relativi alle attività extrascolastiche. Non adduce minimamente tuttavia quali importi dovrebbero essere ridotti o dedotti nel contributo alimentare per la figlia a causa di ciò. Egli reputa eccessiva anche la posta riconosciuta dal Pretore per l'alloggio, poiché a mente sua fr. 200.– o fr. 300.– mensili sarebbero sufficienti. Non allega però le ragioni di un importo tanto modesto rispetto al costo dell'alloggio che grava sulla madre. Il convenuto parrebbe contestare poi la legittimità di un contributo di accudimento con l'asserto che AO 1 è sposata ed è compito del marito mantenerla, ma l'assunto sfiora il pretesto, ove appena si consideri che un contributo di accudimento è destinato a garantire cura e educazione al figlio, assicurando al genitore affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). Mal si comprende perché incomberebbe al marito di AO 1 sostentare quest'ultima per il tempo dedicato alla cura e all'educazione di AO 2, il matrimonio della madre non esonerando AP 1 dai propri obblighi alimentari verso la figlia.
6. Se ne conclude che, inutilmente prolisso, l'appello in esame è destinato al rigetto nella limitata (e invero esigua) misura della sua ammissibilità. Nelle richieste di giudizio AP 1 postula l'addebito delle spese processuali per quattro quinti a AO 1 e la rifusione di fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Tale domanda non ha portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
7. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre l'attribuzione di adeguate ripetibili rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 e AP 2 (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2). Nella sentenza di rinvio tale beneficio era stato conferito alle attrici perché il convenuto non appariva in grado di finanziare indennità per ripetibili (inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019, consid. 36). Dai nuovi calcoli eseguiti dal Pretore nella decisione presa su rinvio si evince ora che, dopo avere versato il contributo alimentare per la figlia dopo l'espatrio, AP 1 conserva un margine disponibile di almeno fr. 1000.‒ mensili. L'indennità per ripetibili non è dunque di difficile o impossibile incasso.
8. Con l'emanazione della presente sentenza diviene senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello (sopra, lett. L).
9. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – la disciplina delle relazioni personali con il padre (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dalle attrici con le osservazioni all'appello è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
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‒ avv. ; ‒ avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).