Incarto n.
11.2021.93

Lugano

9 marzo 2023/jh                   

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2012.98 (vicinato) della Pretura del Distret­to di Bellinzona promossa con petizione del 4 ottobre 2012 da

 

 

  AP 1 , e

  AP 2  

(patrocinati dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 6 luglio 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 22 giugno 2021;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 e AP 2 sono comproprietari dal 7 luglio 2009, in ragione metà ciascuno, della particella n. 1913 RFD di __________, che confina a sud con la particella n. 1914 appartenente dal 4 maggio 2007 a AO 1. Su quei fondi si trovano due abitazioni contigue di uguale altezza e due giardini alla medesima quota, separati da una palizzata di legno. I rapporti di vicinato si sono subito rivelati tesi, tanto da culminare dal 2010 in vicendevoli denunce penali, anche nei confronti di A__________ __________, a quel tempo convivente

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

                                         di AO 1, per danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia, ingiuria, diffamazione e calunnia. L'11 aprile 2014 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono di tutti i procedimen­ti. AP 1 e AP 2 hanno chiesto inoltre a più riprese a AO 1 di evitare la crescita di piante a confine, di togliere talune cassette di legna poste davanti alla finestra della loro cucina e di evitare di gettare scarti vegetali nel loro giardino.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 6 giugno 2012, AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Segretario assessore del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO 1 inteso a ottenere, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, la cessazione di ogni turbativa “della proprietà e del possesso (emissione di rumori, di gas di scarico della motosega, di lancio di oggetti e di acqua, di danneggiamento e vandalismo)”, l'eliminazione di ogni manufatto “che diminuisce e impedisce la vista e la luminosità” dalla loro abitazione, il versamento di complessivi fr. 18 000.– a titolo di risarcimento del danno (fr. 8000.–) e in riparazione del torto morale
(fr. 10
000.–) con interessi al 5% dal 12 aprile 2012. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti il 4 luglio 2012 l'autorizzazione ad agi­re, senza riscuotere spese (inc. CM.2012.82).

 

                                  C.   Con petizione non motivata del 4 ottobre 2012 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1

                                     

                                        

                                         davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, sollecitando con procedura semplificata quanto postulato in sede conciliativa. All'udienza del 20 febbraio 2013, indetta per il dibattimento, le parti si sono accordate per l'esecuzione di un sopralluogo ai fini di una conciliazione. Esperita la prova, su richiesta delle parti il Pretore aggiunto ha sospeso il 1° luglio 2013 la procedura in vista di trattative per una soluzione amichevole della lite. Riattivata la causa il 17 ottobre 2014, egli ha assegnato agli attori un termine di 20 giorni (più volte prorogato) per motivare la petizione. In un memoriale del 13 dicembre 2014 costoro hanno poi ribadito le loro doman­de. Il termine assegnato alla convenuta per presentare osservazioni scritte è scaduto infruttuoso.

 

                                  D.   Alle prime arringhe dell'8 ottobre 2015 gli attori hanno riaffermato il loro punto di vista, mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione sulla base di un memoriale. Su invito del Pretore aggiunto, gli attori hanno replicato per iscritto il 29 ottobre 2015 e la convenuta ha duplicato il 23 novembre 2015, ognuno reiteran­do le rispettive domande. A una successiva udienza del 27 gennaio 2016 le parti hanno notificato le prove. L'istruttoria, nel corso della quale l'arch. __________ __________ ha esperito una perizia sulla situazione degli immobili, è terminata il 7 settembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 9 novembre 2020 in cui hanno mantenuto le loro posizioni. Il 2 dicembre 2020 questa Camera ha respinto un reclamo per ritardata giustizia introdotto nel frattempo dagli attori (inc. 11.2020.156).

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 2 giugno 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato a AO 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, quanto segue:

Smantellare ed eliminare con effetto immediato dal fondo di sua proprietà (particella n. 1914 RFD di __________) ogni manufatto e/o ingombro che diminuisce e impedisce la vista dall'abitazione situata sulla particella n. 1913 RFD di __________ di proprietà di AP 1 e AP 2, __________, e la luminosità della loro abitazione, segnatamente:

a)  smantellare ed eliminare con effetto immediato ogni manufatto e/o ingombro sul suo gradino che oltrepassi in altezza la misura di 1.00 m dal pavimento finito esterno al davanzale (esterno) della finestra sita al piano terra della facciata dell'abitazione di AP 1 e AP 2;

b)  mantenere con effetto immediato il taglio dell'oleandro, della camelia e della pianta palustre poste sul suo giardino di fronte alla facciata dell'abitazione di AP 1 e AP 2, affinché non abbiano a superare l'altezza di 220 cm l'oleandro e la camelia e l'altezza di 150 cm la pianta palustre.

 

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 6800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Una domanda di rettifica presentata da AO 1 per quanto riguarda l'altezza dei manufatti da smantellare è stata respinta dal Pretore aggiunto il 22 giugno 2021.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 6 luglio 2021 in cui chiedono di riformare il giudizio impugna­to accogliendo integralmente la petizione e ordinando a AO 1 di cessare con effetto immediato “ogni e qualsiasi turbativa della loro proprietà e del possesso (segnatamente l'emissione di rumori, di gas di scarico della motosega, di lancio di oggetti e di acqua e di danneggiamenti e vandalismo) alla loro proprietà”, come pure di mantenere il taglio di ogni pianta posta sul suo giardino di fronte alla facciata della loro abitazione “affinché non superi 150 cm il gelsomino e in generale ogni pianta”. Essi hanno chiesto inoltre di condannare la convenuta a versar loro complessivi fr. 18 000.– in risarcimento del danno (fr. 8000.–) e in riparazione del torto morale (fr. 10 000.–) con interessi al 5% dal 12 aprile 2012. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notifi-cazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 28 000.–, importo che non è contestato e che non appare d'acchito inverosimile. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice degli attori l'8 giugno 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 6 luglio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   All'appello AP 1 e AP 2 accludono alcune fotografie del 1° luglio 2021 e una loro lettera del 15 giugno 2021 all'avv. PA 1. Da parte sua AO 1 produce con le osservazioni all'appello uno scambio di posta elettronica con il proprio patrocinatore e talune fotografie delle citate cassette per la legna, della camelia e del gelsomino. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla decisione impugnata e introdotti senza indugio, i documenti in questione sono quindi ricevibili.

 

                                   3.   Per quel che è dell'azione intesa alla cessazione della turbativa, nella sentenza impugnata il primo giudice ha riassunto anzitutto le molestie rimproverate alla convenuta, ha individuato come immissioni eccessive soltanto il danneggiamento della parete in legno a confine, la rottura di alcuni rami di una camelia, il lancio in un'occasione di “un po' d'acqua” e un “tentativo” di sputo da par­te dell'allora convivente della convenuta. Tutte le altre asserite molestie non sono risultate dimostrate per mancanza di prove sulla loro sussistenza, intensità e durata. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha sì ravvisato la responsabilità della convenuta sulla base dell'art. 679 cpv.1 CC, ma ha accertato che “di fatto per tutta la durata della procedura, tutte le turbative denunciate dagli attori sono cessate e non minacciano di rinnovarsi”. In circostan­ze del genere egli ha ritenuto che gli attori hanno diritto unicamente al risarcimento del danno.

 

                                         Relativamente alla richiesta di eliminare ogni manufatto che ridu­ce o impedisce la vista e la luce, il Pretore aggiunto ha riscontrato un'immissione negativa nel senso dell'art. 684 cpv. 2 CC, e quindi un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà da parte della convenuta, nelle cassette per la legna posate presso la finestra della cucina degli attori. Egli ha ordinanato così a AO 1 di eliminare ogni manufatto e/o ingombro che superi l'altezza di 1.20 m “dal pavimento finito esterno verso la facciata dell'abitazione degli attori”. Quanto alle piante messe a dimora sul fondo della convenuta (un oleandro, una camelia e una pianta palustre), il primo giudice ha ritenuto che, quantunque rispettose delle distanze da confine, esse potrebbero avere effetti negativi, onde l'ordine alla convenuta di mantenere le prime due a un'altezza di 2.20 m e la terza a un'altezza di 1.50 m.

                                     

                                         Per quanto riguarda il risarcimento danni, il Pretore aggiunto ha rimproverato agli attori di averlo indicato in fr. 8000.–, senza però specificarne le poste e rinviando “unicamente” alla documentazione prodotta “malgrado le contestazioni della convenuta”. Di conseguenza egli ha respinto la pretesa già per tale motivo. In ogni modo egli ha rilevato che gli attori non avevano dimostrato, come loro incombeva, l'ammontare del danno, limitandosi a presentare “un elenco di singoli importi con relativa motivazione senza alcun giustificativo”. Né, a suo avviso, il danno può essere stabilito in base all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma non dispensan­do le parti dal recare al giudice gli elementi che permettano una stima del pregiudizio. Infine il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa per torto morale di fr. 10 000.– poiché gli attori non avevano “invocato l'applicazione degli art. 28 segg. CC, ma unicamente l'art. 679 seg. CC”. Oltre a ciò, per il primo giudice, gli attori, pur avendo patito una certa sofferenza, non ne avevano dimostrato la gravità.

 

                                   4.   Gli appellanti chiedono l'accoglimento integrale dell'azio­ne intesa alla cessazione delle turbative. Evocano le molestie riconducibili alla vicina, sostengono di averle ampiamente dimostrate con la documentazione e i video da loro presentati, anche perché queste sono avvenute tutte all'interno del giardino della convenuta, inaccessibile a terzi. Essi affermano poi che, contrariamente all'opinione del primo giudice, la convenuta non ha mai cessato

                                         “i propri atti molesti”, tanto che l'oleandro e la camelia superano l'altezza stabilita nella sentenza impugnata. Per di più, essi soggiungono, la vicina ha messo a dimora un gelsomino, già alto oltre 2 m, che non può essere potato poiché non è oggetto dell'ingiunzione pretorile. Gli appellanti chiedono così di ordinare alla convenuta di cessare con effetto immediato ogni turbativa alla loro proprietà (segnatamente l'emissione di rumori, di gas di scarico della motosega, di lancio di oggetti e di acqua e di danneg-giamenti e vandalismo) e di mantenere con effetto immediato il taglio di ogni pianta posta di fronte alla facciata della loro abitazione in modo che non superi 150 cm il gelsomino “e in generale ogni pianta”.

 

                                         a)   L'art. 679 cpv. 1 CC abilita chiunque sia danneggiato o minacciato di danno in seguito a un eccesso nell'esercizio della proprietà altrui (art. 684 segg. CC) a promuovere le azioni di cessazione della molestia, di prevenzione del danno temuto e di risarcimento (RtiD II-2018 pag. 755 consid. 2.1). A tali azioni si aggiunge quella di accertamento della turbativa (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 269 n. 2758). Scopo della prima azione è di far cessare una lesione attuale, ovvero di impedire che un'immissione eccessiva continui a dispiegare i suoi effetti. La turbativa dev'essere attuale, ovvero “ancora esistente, continuata” (Rey/ Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 15 ad art. 679; Göksu in: Handkommentar zum Schweizer Privat-recht [CHK], 3ª edizione, n. 10 ad art. 679 CC; v. anche DTF 143 III 245 consid. 3.1). Essa deve quindi non solo sussiste­re all'introduzione della causa (Steinauer, op. cit., pag. 281 n. 2796), ma anche persistere allorché il giudice statuisce. Se essa dovesse cessare in pendenza di causa, l'azione diviene senza oggetto (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 46 n. 45).

 

                                         b)   In concreto si può disquisire sul fatto che le molestie ascrit­te alla convenuta siano state sufficientemente dimostrate. Quand'anche si ammettesse nondimeno che i comportamenti asseriti dagli attori siano trascesi in un eccesso pregiudizievole, gli appellanti non si confrontano con la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui durante la litispendenza le turbative denunciate dagli attori “sono cessate e non minaccia­no di rinnovarsi”. Gli attori non pretendono, in particolare, che da quando A__________ __________, allora convivente della convenu­ta e principale autore delle lamentate molestie, si è trasferito altrove le turbative siano continuate. Anzi, lo stesso AP 1 ha ammesso che dal 28 giugno 2013, data del sopralluogo (sopra, consid. C), ‟la controparte non ha più commesso atti contrari al buon vicinatoˮ (deposizione del 30 giugno 2016: verbali, pag. 8). Né si intravede un rischio imminente che la convenuta sia sul punto di reiterare molestie, ciò che potrebbe giustificare ‒ se mai ‒ un'azione preventiva (Rey/Strebel, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 679; Bovay in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 40 ad art. 679; Bohnet, op. cit., § 46 n. 46). Ne segue che sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste alla critica.

 

                                   5.   Gli appellanti rimproverano poi alla vicina di lasciar crescere

                                         l'oleandro e la camelia oltre l'altezza fissata dal primo giudice, così come di avere messo a dimora un altro gelsomino proprio davanti alla pianta palustre, in modo da poterlo lasciare crescere fino a 2 m.

 

                                         a)   Per quel che concerne l'oleandro, la camelia e la pianta palustre, il superamento del limite di altezza non trova riscontro agli atti, le fotografie accluse al­l'appello non permettendo accertamenti affidabili. A parte ciò, gli interessati sembrano scordare che dispongono di un titolo esecutivo grazie al quale possono esigere il rispetto dell'ingiunzione emanata dal Pretore aggiunto. Dovesse AO 1 lasciar crescere oltre misura le tre piante indicate nella sentenza, AP 1 e AP 2 potranno sempre rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far eseguire la sentenza impugnata (art. 335 segg. CPC). Su questo punto non giova diffondersi oltre.

 

                                         b)   Quanto al gelsomino, la convenuta riconosce di averlo mes­so a dimora dopo la sentenza impugnata per sostituire una pianta di rose distrutta durante la costruzione di un muro da parte dei vicini. In simili circostanze la richiesta degli attori volta a mantenere l'altezza del gelsomino a 1.50 m è sì nuo­va, ma fondata su fatti nuovi e mezzi di prova nuovi, di modo che è ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Premesso ciò, il gelsomino non è un rampicante, ma un vegetale che può raggiungere l'altezza di qualche metro, tanto da essere classificato tra le piante di basso fusto che devono rispettare le distanze a confine dell'art. 157 LAC (sentenza del Tribunale federale 5P.7/2000 del 29 febbraio 2000 consid. 3d). Inoltre il Pretore aggiunto ha accertato, senza essere smentito dalla convenuta, che le piante poste a dimora davanti alla finestra della cucina degli attori riducono sensibilmente la vista e la luminosità, al punto da configurare un eccesso nel senso del­l'art. 684 cpv. 2 CC. Né AO 1 contesta la posizione della nuova pianta (“accanto alla camelia…, proprio davanti alla pianta palustre”), come risulta per altro dalle fotografie allegate al­l'appello. Si giustifica così di ordinare alla convenuta di limitare l'altezza del gelsomino a 1.50 m. Poco importa che attualmente esso non superi 1.30 m, un gelsomino potendo agevolmente superare ‒ come detto ‒ anche 2 m d'altezza. Nemmeno avrebbe senso costringere gli attori a promuovere una nuova causa nel caso in cui la convenuta lasciasse crescere il gelsomino oltre misura. Al proposito l'appello si rivela di conseguenza fondato.

                                     

                                   6.   Gli appellanti criticano altresì il rigetto della richiesta di risarcimento del danno, contestando di non avere specificato le poste del pregiudizio come reputa il Pretore aggiunto. Essi adducono che i fr. 8000.– da loro pretesi corrispondono al costo di riparazione della recinzione, dell'illuminazione e delle persiane, al lavoro amministrativo, alle spese di pulizia e ai danni provocati dall'acqua gettata dalla convenuta, rinviando ai singoli importi elencati in una tabella (doc. B). A loro parere, tutti i danni sono dimostrati dalle fotografie e dai video prodotti, mentre il lavoro amministrativo corrisponde alle spese e al dispendio di tempo occorso per preparare il fascicolo da consegnare al loro patrocinatore. Circa l'entità del danno, essi non negano di non avere prodotto preventivi né fatture, ma rilevano di essere stati demoralizzati al punto da non avere avuto la forza di affrontare anche tale incombenza. Per gli appellanti, infine, grazie al materiale probatorio da loro prodotto il primo giudice avrebbe potuto stimare per apprezzamento l'ammontare del danno in applicazione dell'art. 42 CO.

 

                                         a)   Nelle cause rette dal principio dispositivo le parti devono addurre i fatti su cui poggiano le loro domande (one­re di allegazione: art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti inoltre devono essere sufficientemente motivati perché, da un lato, il convenuto possa specificare quali di essi riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali invece sono contestati dal convenuto (per i quali si dovrà procedere all'assunzione delle prove) e applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1).

 

                                               L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. Di regola, un rimando globale agli atti del processo non basta, poiché non incombe al giudice né alla controparte desumere da tali atti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non che un rinvio a un determinato atto non pos­sa, eccezionalmente, adempiere gli obblighi di specificazio­ne. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere addotti nei loro tratti essenziali nei memoriali di causa. Non basta che negli inserti figurino, in qualche forma, le informazioni richie-ste. Il rimando a un memoriale deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (DTF 144 III 523 consid. 5.2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018 consid. 4c).

 

                                         b)   Nel caso in esame gli attori hanno quantificato nella petizione la loro pretesa in fr. 10 000.–, corrispondenti alle spese da loro sopportate, “tra cui il costo della recinzione, di illuminazione, per la riparazione dei danni apportati alle persiane in legno, lavoro amministrativo per riparare i danni causati, costi di pulizia e danni provocati dall'acqua che la convenuta gli ha tirato addosso, come si evince dalla tabella già prodotta e agli atti” (pag. 10 in alto). Il documento B, al quale gli attori rinviano però è un CD nel quale si trovano un file word di 57 documenti ‟Geschichte von loroˮ, come pure due cartelle con 25 sottocartelle ognuna contenenti la prima centinaia di fotografie e la seconda 18 fotografie. Un rinvio del genere, tuttavia, non permetteva manifestamente alla convenuta, né al giudice, di ricavare le necessarie informazioni che permettessero di capire quali fossero i danni lamentati e, soprattutto, il relativo costo. In altri termini, il documento richiamato non può considerarsi esplicito (“selbsterklärend”), ove appena si pensi che l'elenco dei danni e la loro quantificazione si trova unicamente alle pagine 53 e 54 del documento word. In circostanze siffatte gli attori non hanno assolto l'onere di sostanziare la loro pretesa. La conclusione del primo giudice, che nel caso specifico ha respinto la richiesta di risarcimento già per tale motivo, sfugge di conseguenza alla critica.

 

                                         c)   A parte quanto precede, già si è visto che l'azione di risarcimento del­l'art. 679 cpv. 1 CC concorre con le azioni fondate sulla responsabilità per atti illeciti (art. 41 segg. CO) e sulla responsabilità del proprietario di un'opera (art. 58 CO), fondando una responsabilità oggettiva, ovvero indipendente da un'eventuale colpa del proprietario (DTF 119 Ib 334 consid. 3c; 119 II 416 consid, 4d; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.1; v. anche Steinauer, op. cit., pag. 283 n. 2806). Ma ciò non esonera il richiedente dal dimostrare il danno subìto, così come il nesso di causalità adeguata tra il danno e l'eccesso del diritto di proprietà (Rey/Strebel, op. cit., n. 11 ad art. 679; Bovey, op. cit., n. 44 ad art. 679; Bohnet, op. cit., § 46 n. 48). Conformemente alle norme generali in materia di prove, spettava quindi agli attori dimostrare l'entità e l'am-montare del danno (art. 8 CC, 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò fosse impossibile e si debba far capo perciò al prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO).

 

                                         d)   Nel caso precipuo, come ha ricordato il Pretore aggiunto,

                                               l'elenco del doc. B enuncia i seguenti danni:

                                               Costo recinzione furto fr. 3000.–; illuminazione costi fr. 200.–; Criminal danni legno persiane fr. 1100.–; lavoro amministrativo da parte nostra fr. 2000.–; Nube acqua getto danni fr. 1100.–; Water spot da acqua colata/pulizie fr. 300.–; rettifiche di valore a causa di emissioni di odori fr. 400.–; namento Phobia di minaccia fr. 400.–, Compensazione sputando fr. 1000.–.

 

                                               Intanto ci si potrebbe interrogare se, per i danni dovuti al lancio di oggetti, di acqua o di altre sostanze si ravvisi un ecces­so nell'esercizio del diritto di proprietà inteso come un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento di un fondo, che determini una violazione del diritto di vicinato (DTF 132 III 246 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2000.111 del 1° febbraio 2001 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2784, pag. 276; Rey/Strebel, op. cit., n. 11 ad art. 679). Il comportamento umano deve denotare ad ogni modo un rapporto non fortuito, connesso con il normale uso del fondo. Se il comportamento umano non è connesso con il normale uso del fondo, come il lancio di oggetti sull'altro fondo, non si può far capo all'azione dell'art. 679 CC, ma procedere a norma dell'art. 41 CO (cfr. Meier-Hayoz, op. cit., n. 78, 79 e 85 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2785, pag. 278). In concreto gran parte delle molestie sono riconducibili ad A__________ __________. In tale misura AO 1 sarebbe finanche sprovvista, pertanto, della legittimazione passiva.

 

                                         e)   Relativamente all'entità dei danni, gli attori si sono limitati ad avanzare svariate cifre, senza fornire tuttavia alcun elemento utile alla quantificazione del pregiudizio. Quand'anche i danni sofferti fossero stati sufficientemente allegati, agli atti manca manifestamente un qualsiasi riscontro probatorio che suffraghi l'ammontare della pretesa. Anzi, a ben vedere, gli attori hanno chiesto per finire di pronunciare un risarcimento a discrezione, rinunciando così implicitamente a recare elementi utili per la sua determinazione, benché nulla induca a crede­re che ciò le fosse impossibile, trattandosi per lo più di danni materiali. Che gli attori fossero demoralizzati e non avessero la forza di procurarsi preventivi o fatture è possibile, ma ciò non li esimeva dall'allegare e sostanziare, nella misura possibile, tutti i fatti rilevanti per accertare l'ammontare della pretesa, tanto meno ove si rammenti che essi agivano con il patrocinio di un avvocato. In simili circostanze la decisione del Pretore aggiunto sfugge una volta ancora alla critica.

 

                                         f)    Quanto all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma costituisce un'eccezione al prescritto dell'art. 42 cpv. 1 CO. Trova quindi applicazione solo quando il danno è di natura tale che una prova certa è oggettivamente impossibile o non può essere ragionevolmente pretesa, di modo che in relazione alla prova stessa il richiedente si trova in uno stato di necessità (Beweis­not: DTF 147 III 467 consid. 4.2.3, 144 III 160 consid. 2.3). L'art. 42 cpv. 2 CO non permette invece di chiedere al giudi­ce, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento a discrezione (DTF 144 III 159 consid. 2.3 con rinvii). In concreto le prove del danno non erano impossibili da addurre e nemmeno risulta che non potessero essere ragionevolmente pretese. Anzi, sarebbero state possibili, ma non sono state recate. Poco importa in frangenti simili che l'esistenza del danno possa essere considerata certa (DTF 144 III 160 consid. 2.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_311/2020 del 17 maggio 2022 consid. 5.2.1 con rinvii). Ne discende che, anche su questo punto, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                   7.   Circa la mancata riparazione del torto morale, gli appellanti si valgono del principio iura novit curia, il Pretore aggiunto avendo rimproverato loro di non avere invocato l'art. 28 CC allorquando la pretesa sottostà all'art. 49 CO. Oltre a ciò, essi contestano di non avere dimostrato le sofferenze patite, F__________ B__________ avendo testimoniato disturbi alla salute, così come violenze fisiche e psicologiche. A loro avviso, se quanto addotto non giustificava la pretesa di fr. 10 000.–, il primo giudice poteva anche ridurla.

 

                                         a)   Che un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà possa trascendere anche in una lesione della personalità è vero (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di sapere se l'assegna­zione di un'indennità per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono. Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12 ad art. 679). Per altri autori, invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg. CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit. n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz, op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet, op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione. Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole agli appellanti l'esito dell'appello non muta.

 

                                         b)   L'art. 49 cpv. 1 CO prevede il versamento di un'indennità per torto morale “quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e que-sta non sia stata riparata in altro modo”. La disposizione subordina il versamento di un indennizzo a una lesione della personalità oggettivamente e soggettivamente grave, allorché le sofferenze subìte dal richiedente eccedano per intensità quelle che, secondo le concezioni abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_326/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 3.2 con rinvii). Spetta al richiedente dimostrare la lesione patita e le circostanze dalle quali si possa desumere la grave sofferenza morale (DTF 135 IV 47 consid. 4.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_758/2020 del 3 agosto 2021 consid. 8.4.2 con rinvio; analogamente: RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.120 del 15 febbraio 2017 consid. 6).

 

                                         c)   In concreto, per tacere del fatto che la convenuta non può essere chiamata a rispondere del contegno di A__________ __________, gli appellanti ribadiscono la loro personale sofferenza evocando tutte le circostanze addotte, ma non dimostrano quali effetti concreti queste abbiano avuto su di loro. Che i comportamenti dei vicini, a tratti inqualificabili, possano avere avuto ripercussioni sulla loro qualità di vita è plausibile. Se non che, costoro non hanno precisato, né tanto meno comprovato sulla base di certificati medici l'intensità dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero negli atti elementi suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o tribolazioni. Certo, F__________ __________, conoscente degli attori, ha dichiarato che AP 2 ‟soffre molto per questa situazione e il marito soffre di riflesso” (deposizione del 16 febbraio 2017: verbali, pag. 13). Ciò non basta tuttavia per sostanziare una sofferenza fisica o psichica tanto grave da giustificare una riparazione pecuniaria. Sfornito di buon diritto, anche al proposito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

 

                                   8.   Le spese della decisione odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono unicamen­te la limitazione in altezza del gelsomino messo a dimora in pendenza di procedura, ma escono sconfitti per il resto. Tutto ponderato, si giustifica così di addebitare loro quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado.

 

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 lett. b della sentenza impugnata è così riformato:

                                         È ordinato a AO 1 di mantenere con effetto immediato il taglio del­l'oleandro, della camelia, del gelsomino e della pianta palustre posti sul suo giardino di fronte alla facciata dell'abitazione di AP 1 e AP 2 in modo tale che non superino l'altezza di 220 cm l'oleandro e la camelia e di 150 cm la pianta palustre e il gelsomino.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 3300.– sono poste per quattro quinti, a carico degli appellanti in solido e per il resto a carico di AO 1, alla quale AP 1 e AP 2 rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2400.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).