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Incarto n. |
Lugano 9 marzo 2023/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta della giudice: |
Giamboni, giudice delegata |
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vicecancelliera: |
Gaggini |
sedente per statuire nella causa SO.2021.1604 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 2021 da
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AO 1 (ora patrocinata dall'abg. PA 2 ) |
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e |
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AP 1 (ora patrocinata dall'avv. dott. ), |
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giudicando sull'appello del 12 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° luglio 2021 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 1° luglio 2021 emanata a tutela
dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
autorizzato i coniugi AP 1 (1971) e AO 1 (1976) a vivere separati, omologando
una convenzione in virtù della quale – fra l'altro – la custodia dei figli J__________
(nato il 19 maggio 2005) e C__________ (nata il 16 aprile 2008) era attribuita
alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e il marito si impegnava
a versare un contributo alimentare mensile per la moglie di
fr. 3025.–.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 luglio 2021 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di fissare in fr. 2481.– mensili il contributo di mantenimento per la moglie. Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.
C. Il 2 marzo 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, essendosi in tal senso impegnato con un accordo transattivo concluso in occasione dell'udienza cautelare e di conciliazione per il divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –
in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di
oneri processuali. In concreto l'appellante va così tenuto a farsi carico dei
costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto,
agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto
all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), AO 1 non
l'ha richiesta né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto sostenere
costi rilevanti relativi all'allestimento delle sue osservazioni. Non
soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità d'inconvenienza.
3. Notificazione a:
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– abg. ; – avv. dott. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice delegata La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).