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Incarti n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2021.2604 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 giugno 2021 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 20 ottobre 2021 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto l'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.140),
così come sull'appello del 21 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2021.141)
e sull'appello del 20 giugno 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 2 giugno 2022 (inc. 11.2022.100);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1968) e AP 1 (1974), divorziata, si sono sposati a __________ il 29 gennaio 2011. Dal matrimonio è nato L__________, il 24 giugno 2011. Il marito è dipendente della società __________ SA di __________, fiduciaria attiva nella gestione patrimoniale, di cui è amministratore e azionista unico, e siede altresì in consigli di amministrazione di società svizzere ed estere. La moglie, titolare di un diploma come tecnico di microelettronica conseguito in Ucraina, lavora al 40% come sales manager per la __________ SA di __________, attiva soprattutto nel settore del commercio di macchinari industriali, di cui il marito era amministratore unico.
B. Il 4 giugno 2021 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di autorizzare i coniugi a vivere separati, di attribuirgli l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 613 RFD di sua proprietà), di ingiungere alla moglie di lasciare tale alloggio entro il 30 giugno 2021, di affidargli il figlio L__________ (riservato il diritto di visita materno), di stabilire che egli avrebbe provveduto direttamente al mantenimento del figlio durante le permanenze presso di lui e di fissare in fr. 450.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione coniugale.
C. All'udienza del 9 agosto 2021, indetta per il dibattimento e il contraddittorio cautelare, il marito ha confermato le proprie domande, offrendo alla moglie fr. 20 000.– per le spese di trasloco in acconto sulla liquidazione del regime dei beni. La convenuta ha aderito alla richiesta di vita separata, rivendicando l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per sé di fr. 5000.– mensili, oltre a uno per il figlio di fr. 1950.– mensili, assegni familiari non compresi. Le parti hanno replicato e duplicato, confermando le loro posizioni e notificando prove.
D. Statuendo in via cautelare con decreto dell'8 ottobre 2021, il Pretore aggiunto ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, mettendo a carico di lui i relativi costi, ha impartito alla moglie un termine di 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione per lasciare l'immobile, ha affidato il figlio al padre, disciplinando l'assetto minimo del diritto visita materno, e ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5366.– mensili dall'uscita dall'abitazione coniugale. La decisione sulle spese è stata rinviata al giudizio finale.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 ottobre 2021 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 450.– mensili (inc. 11.2021.140). Il giorno seguente anche AP 1 ha appellato il decreto cautelare del Pretore aggiunto, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di attribuirle l'abitazione coniugale (mettendo i relativi costi a suo carico e assegnando al marito un termine di 20 giorni per trasferirsi altrove), di affidarle il figlio (riservato il diritto di visita paterno) e di obbligare AO 1 a versare un contributo alimentare per lei di fr. 6728.80 mensili, più uno per il figlio di fr. 2227.75 mensili (inc. 11.2021.141). Con decreto del 28 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2021 le parti hanno proposto vicendevolmente di respingere gli appelli reciproci.
F. L'istruttoria sulle misure protettrici, durante la quale la psicologa __________ ha rilasciato una perizia sulle capacità genitoriali, è terminata il 24 marzo 2022. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 7 aprile 2022 AO 1 ha sostanzialmente confermato le proprie domande, chiedendo ad ogni modo di limitare il diritto di visita materno a “un sabato o una domenica” fino alla nomina del curatore educativo e, dopo di allora, di estenderlo gradualmente a dipendenza dei rapporti del curatore medesimo, così come di obbligare AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 200.– mensili. La convenuta non ha presentato conclusioni.
G. Statuendo con sentenza del 2 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito (con mobili e suppellettili), mettendo a carico di lui i relativi costi (oneri ipotecari e spese accessorie ordinarie), ha fissato alla moglie un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione per lasciare l'immobile, ha affidato il figlio al padre disciplinando “dall'uscita dall'abitazione coniugale” le relazioni personali fra madre e figlio (un giorno intero con la cena ogni fine settimana, il mercoledì pomeriggio dal termine della scuola fino al momento di accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio, oltre a regolari contatti telefonici), ha istituito una curatela educativa in favore di L__________, enunciando i compiti del curatore, ha ingiunto ai genitori di proseguire la presa a carico psicoterapeutica a beneficio del ragazzo, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 855.– mensili “dall'uscita dall'abitazione coniugale” (senza cenno ad assegni familiari), ha condannato AO 1 a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4080.– mensili “dall'uscita dall'abitazione coniugale” fino al 31 maggio 2023 e di fr. 2510.– mensili dopo di allora, autorizzandolo a dedurre dal contributo per la moglie fr. 855.– mensili a saldo di quello per il figlio. Le spese processuali di fr. 12 000.– (compresi fr. 800.– per l'ascolto, fr. 4220.– per la perizia sulle capacità genitoriali e i costi per gli esami tossicologici della moglie) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (ad eccezione dei costi per i citati esami, addebitati interamente al marito), compensate le ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 giugno 2022 in cui sollecita – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di “poter continuare ad utilizzare l'abitazione coniugale, con il marito, fino al 31 agosto 2022”, di affidare il figlio “ad ambedue i genitori”, di estendere il suo diritto di visita secondo determinate modalità, di obbligare AO 1 a versare un contributo alimentare per lei di fr. 4908.80 mensili e uno “a titolo di conguaglio” per il figlio di fr. 600.– mensili. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 6 luglio 2022 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo (inc. 11.2022.100).
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame riguardano la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Conviene esaminare prima l'appello contro la sentenza sulle misure protettrici e in seguito quelli contro il decreto cautelare.
2. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i decreti in materia di provvedimenti cautelari adottati in tali procedimenti (art. 248 lett. d CPC). Se le decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiose essendo
anche la custodia del figlio, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023 consid. 1.1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione finale è stata notificata al patrocinatore della convenuta l'8 giugno 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 18 giugno 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 20 giugno 2022, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Quanto al decreto cautelare dell'8 ottobre 2021, esso è pervenuto ai legali delle parti l'11 ottobre 2021 (tracciamenti degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrati il 20 e il 21 ottobre 2021, anche tali appelli sono di conseguenza ricevibili.
I. Sull'appello di AP 1 contro la sentenza
finale
3. Litigioso è in primo luogo l'affidamento del figlio, che l'appellante chiede rimanga sottoposto alla custodia congiunta dei genitori. Ora, se i coniugi hanno figli minorenni il giudice adito a protezione dell'unione coniugale prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). I criteri preposti all'affidamento dei figli in una tale procedura non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio. Decisivo rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire in maniera definitiva sull'affidamento, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 8). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1), che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).
a) Dovendo statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Ove si dia sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. Di rilievo è anche il desiderio del figlio, seppure egli non disponga (ancora) della capacità di discernimento necessaria per valutare la portata della questione. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655 consid. 6 con ulteriori richiami; I CCA, sentenza 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 8a).
b) In concreto il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che con il decreto cautelare dell'8 settembre 2021 L__________ era stato affidato al padre in ragione dei problemi incontrati dalla convenuta per abuso di alcool e sulla base delle considerazioni della delegata all'ascolto, la quale aveva rilevato la mancanza di fiducia del figlio nella madre. Dalla perizia, egli ha soggiunto, è emerso poi che le capacità genitoriali del padre garantiscono “un apprezzabile andamento”, mentre quelle della madre sono risultate “assai fragili”, di modo che l'affidamento ad AO 1 è auspicabile, tenuto conto anche della volontà ripetutamente espressa dal figlio. Il primo giudice ha quindi confermato l'affidamento di L__________ al padre, verosimilmente il genitore più idoneo alla custodia, anche perché ciò risponde all'auspicio dal ragazzo.
c) L'appellante sostiene che l'affidamento esclusivo di L__________ al padre è contrario all'interesse del figlio, il cui sviluppo necessita della presenza e delle attenzioni costanti di entrambi i genitori. Essa rileva di essere una madre amorevole e capace, facendo valere che i numerosi medici ed esperti interpellati in merito al suo stato di salute hanno sottolineato in modo unanime le controindicazioni della soluzione adottata dal primo giudice. L'appellante soggiunge che la delegata all'ascolto ha ricondotto il disagio del figlio non tanto a ragioni attribuibili a lei medesima quanto piuttosto al conflitto fra i genitori, tant'è che L__________ ha denotato malessere in ragione delle ripetute audizioni. Essa sottolinea inoltre che dall'inizio della procedura non ha più abusato di bevande alcoliche né si sono verificati “altri spiacevoli eventi”. Per finire, essa ritiene impossibile che il figlio possa essersi espresso “liberamente e con coscienza nei termini presentati nei rapporti”, adducendo che L__________ non desidera essere tolto dalle cure di lei e che, in ogni modo, data l'età, quegli non è ancora in grado di fare astrazione dalle pressioni esterne né di formulare una volontà stabile e indipendente.
d) Che per uno sviluppo equilibrato di un figlio il rapporto con entrambi i genitori sia essenziale è indiscutibile. Che l'appellante voglia bene al figlio è altresì pacifico. E che prima di af-fidare la custodia esclusiva a un genitore il giudice esamini se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre una custodia alternata è altrettanto vero. Ciò non toglie che la premessa necessaria per l'attribuzione dei diritti parentali è la capacità dei genitori. E nel caso in esame la psicologa e psicoterapeuta __________ ha reputato che quella di AP 1 è “assai fragile”, quantunque
l'esperta si sia dipartita dal presupposto che “una vulnerabilità psichica e/o uso di sostanze non implicano, di per sé,
una condizione di pregiudizio” (referto del 18 marzo 2022, pag. 28). La professionista ha fatto notare in particolare che la convenuta è ancorata tuttora a meccanismi di “negazione della consapevolezza, della responsabilità e dell'impatto su L__________ delle vicende legate all'abuso pregresso” di alcolici e soprattutto “poco consapevole dello strascico psicologico e relazionale (madre-figlio)”. Per la professionista inoltre l'interessata mostra fragilità nella “capacità di mantenere l'esame della realtà”, nelle “competenze relative alla lettura dei propri stati emotivi e, di riflesso, quelli del figlio L__________”, come pure nella “capacità di controllo degli impulsi e di tollerare le frustrazioni, nonché di modulare la relazione affettiva” (referto, pag. 27). La perita ha quindi segnalato le misure a protezione del minore da lei ritenute necessarie e ha auspicato che L__________ sia affidato al padre, constatando un “apprezzabile andamento delle [di lui] competenze genitoriali” (pag. 28). L'appellante contesta “integralmente” tali risultanze, ma non spiega per quali motivi le conclusioni della specialista sarebbero inattendibili. La sua personale convinzione non basta per relativizzare quanto ha constatato la specialista, persona disinteressata, di sicura esperienza e chiamata a esprimersi con oggettività per il bene del minore. In concreto non sussistono dunque le condizioni per scostarsi dal referto peritale (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 6e).
e) Relativamente al consumo di alcolici, dagli atti risulta che nell'aprile del 2021 AP 1 è stata portata, su segnalazione del marito e del figlio che l'avevano trovata in cucina “in uno stato di grave alterazione per avere ingerito una bottiglia di cognac” (rapporto della dott. __________, del 20 agosto 2021), al Pronto soccorso __________ per “un'intossicazione acuta di etile” (lettera EOC del 1° aprile 2021). Dimessa dal nosocomio, per un mese essa è rimasta alla Clinica __________ per una cura di disintossicazione. Ancora nel maggio del 2021 essa ha ammesso di bere “un paio di mezzi litri” du-rante il week end (doc. 6, pag. 6). Non si disconosce che gli ultimi esami specialistici esperiti in corso di causa non hanno messo “in evidenza un eventuale abuso di alcool” da parte della convenuta, rispettivamente hanno dato “risultati compatibili con un'astinenza nei 3-4 mesi antecedenti al prelievo” (risultati dei prelievi eseguiti dall'istituto __________ dal 16 settembre al 19 ottobre 2021, nel relativo fascicolo; risultati del prelievo del 2 settembre 2021: doc. 23–25).
Come ha rilevato il medico di base, tuttavia “la disintossicazione dall'alcool è un percorso lungo e difficile, con possibilità di ricadute”, tant'è che nel caso della convenuta precedenti trattamenti e ricoveri non hanno avuto un esito risolutivo (rapporto della dott. __________, del 20 agosto 2021). Né l'interessata nega che in passato episodi spiacevoli legati al consumo di alcool da parte sua abbiano coinvolto anche il figlio (rapporto d'inchiesta di Polizia giudiziaria del 21 luglio 2021, doc. I richiamato dal Ministero pubblico). L'evoluzione dello stato di salute dell'appellante è quindi incoraggiante e testimonia un lodevole impegno, ma i rischi (nell'ottica della tutela del bene del figlio) correlati a una simile patologia non possono essere sottovalutati. Così, per la dott. __________ l'affidamento al padre potrebbe “tutelare il minore dal rivivere esperienze drammatiche” (rapporto del 20 agosto 2021, pag. 3 in fine).
f) Non si trascura che il personale curante di AP 1 ha espresso timori per le possibili conseguenze negative sulla paziente nel caso di un affidamento del figlio al padre (lettere di __________ della __________, del 17 agosto 2021, della psichiatra __________, del 20 agosto 2021 e dello psicologo __________, del 20 agosto 2021). Anche il medico di base ha ricordato che l'affidamento del figlio al padre “potrebbe gravare su un già compromesso stato psico-fisico, minando un già precario equilibrio psico-emotivo”, non senza precisare tuttavia che una decisione in tal senso “avrebbe anche potuto “stimolar[la] ad affrontare il percorso di disintossicazione con più fermezza” (rapporto della dott. __________, del 20 agosto 2021, pag. 3 alla fine). Sta di fatto che per l'attribuzione dei diritti parentali gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, una custodia parentale non deve in nessun caso fungere da strumento terapeutico per un genitore. L'affidamento del figlio, in altri termini, non deve servire per tutelare l'equili-brio psichico del genitore (RtiD II-2022 pag. 696 consid. 6b con rinvii). E i referti del personale curante si concentrano appunto sulla salute dell'appellante e non sul bene del figlio.
g) Quanto alla posizione del figlio, le indicazioni contenute nella relazione della delegata all'ascolto __________, del 20 settembre 2021, hanno trovato conferma nella perizia della psicologa e psicoterapeuta __________, la quale ha riferito il desiderio di L__________ di essere affidato al padre e i suoi timori rispetto al rischio che la madre abusi di alcool durante le permanenze presso di lei (referto del 18 marzo 2022, pag. 23). Le inquietudini sullo stato di salute della madre sono state esposte dal ragazzo, in presenza di lei, anche alla psicoterapeuta __________ (relazione del 13 luglio 2021). L'appellante, tuttavia, non pare comprenderle. Anzi, come detto, per la perita costei “è ancorata a meccanismi di negazione (…) della consapevolezza, della responsabilità e dell'impatto sul minore delle vicende legate all'abuso pregresso e, soprattutto, poco consapevole dello strascico psicologico e relazionale (madre-figlio) che da tali vicende sono scaturite” (referto del 18 marzo 2022, pag. 27).
Posto ciò, che L__________ risenta anche del conflitto fra i genitori è verosimile, così com'è possibile che egli possa avere espresso alla madre insofferenza per le ripetute audizioni. La perita ha evidenziato nondimeno che le potenzialità intellettive, la capacità di discernimento e di autodeterminazione di L__________ sono adeguate al suo sviluppo e che egli ha saputo e voluto esprimersi nonostante il timore per le reazioni della madre (referto del 18 marzo 2022, pag. 22). La posizione del figlio appare dunque ferma e coerente. Né si intravedono elementi dai quali si possa desumere che l'opinione di lui sia in qualche modo indotta. Certo, alla sua età – 10 anni e 8 mesi al momento della perizia – non è scontato che un minore sia in grado di formarsi un'opinione propria. Per tacere del fatto nondimeno che tale età si avvicina a quella che permette a ragazzi di elaborare ragionamenti logici e possedere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (di solito fra gli 11 e i 13 anni: DTF 133 III 150 consid. 2.4, 131 III 556 consid. 1.2.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.1616 del 12 giugno 2023 consid. 8d), L__________ ha sorretto la sua posizione in base a esperienze concrete e argomenti logici e adeguati alla sua maturità. A un esame sommario non sussistono dunque motivi per scostarsi dalla propensione del figlio.
4. L'appellante chiede, in caso di reiezione dell'appello sull'affidamento congiunto, di “fissare un adeguato diritto di visita”. Al riguardo il Pretore aggiunto, rammentato che l'assetto cautelare stabilito con decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 rispecchiava quanto proposto dalla convenuta, ha sottolineato le preoccupazioni espresse dal figlio circa l'eventualità che la madre possa trovarsi in uno stato alterato a causa di abuso di alcolici e al suo desiderio di stare con lei il fine settimana “solo se sta bene”, come pure il mercoledì, restando anche a “dormire ogni tanto”. Il primo giudice ha disciplinato quindi il diritto di visita in un giorno intero durante il fine settimana e nel mercoledì pomeriggio, dal termine della scuola fino all'inizio degli allenamenti di calcio, precisando che le relazioni potranno essere gradualmente estese sulla base delle indicazioni del curatore educativo. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Essa lamenta che il Pretore aggiunto “non ha speso una parola al riguardo delle usuali vacanze del calendario scolastico”, sicché a suo avviso non sussistono “controindicazioni” a stabilire diritti di visita, come da prassi, di “un fine settimana ogni due oltre alcune settimane durante le vacanze”. Se non che, così argomentando, essa trascura una volta di più le remore e i timori espressi dal figlio in merito all'andamento dei diritti di visita presso di lei (perizia del 18 marzo 2022, pag. 23 in basso e seg.). Considerati anche gli antefatti (sopra, consid. 3e), le preoccupazioni dal minore sono comprensibili e meritano ascolto. Un'estensione graduale del diritto di visita non può prescindere, oltre che dal consolidamento dello stato di salute della madre, dal recupero di un rapporto di fiducia madre-figlio. Del resto il Pretore aggiunto ha già incaricato il curatore educativo di coordinare le relazioni personali madre-figlio e di proporre puntuali aggiustamenti, valutando la possibilità di estendere gradualmente tale assetto e cerziorandosi sul seguito della presa a carico psicoterapeutica di L__________. Anche in proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
5. Per quanto attiene all'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'appellante chiede unicamente di posticipare al 31 agosto 2022 il termine per lasciare l'immobile. Tale scadenza è decorsa in pendenza di appello e dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop risulta che nel settembre del 2022 AP 1 si è trasferita altrove. Su questo punto l'appello è divenuto perciò privo di oggetto.
6. Relativamente ai contributi alimentari, il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la situazione della famiglia prima della separazione, accertando il reddito del marito in complessivi fr. 13 210.– mensili netti (fr. 7961.– stipendio dalla sua fiduciaria, fr. 520.– di indennità quale consigliere d'amministrazione di un'azienda italiana e fr. 3652.– per analoghe indennità per società svizzere) e quello della moglie in fr. 1750.– mensili. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del nucleo familiare in fr. 8665.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, interessi ipotecari fr. 141.–, spese di gestione e manutenzione dell'immobile fr. 288.–, riscaldamento fr. 389.85, premio della cassa malati del marito fr. 471.80 e della moglie fr. 510.25, spese mediche fr. 169.30, tassa canalizzazioni fr. 37.45, assicurazione stabili fr. 153.75, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 39.40, premio “terzo pilastro” fr. 280.30, assicurazione RC auto moglie fr. 232.–, imposta di circolazione moglie fr. 95.85, imposta federale fr. 705.25, cantonale fr. 1582.– e comunale fr. 1266.25, oltre al minimo esistenziale del figlio di fr. 600.– mensili). Per il primo giudice, di conseguenza, durante la comunione domestica ogni coniuge poteva disporre di un margine di fr. 2520.– mensili, pari a due quinti dell'eccedenza complessiva di fr. 6295.– mensili.
Quanto alla situazione dopo la separazione, il Pretore aggiunto ha confermato il reddito del marito in complessivi fr. 13 210.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5990.– mensili complessivi (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 655.05 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], riscaldamento fr. 389.85, premio della cassa malati fr. 471.80, tassa canalizzazioni fr. 37.45, assicurazione stabili fr. 153.75, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 39.40, premio “terzo pilastro” fr. 280.30, onere fiscale stimato fr. 3000.–). Quanto alla moglie, il Pretore aggiunto ha imputato a quest'ultima dal 1° giugno 2023 un reddito ipotetico di fr. 4375.– mensili conseguibile estendendo il grado di occupazione al 100% e ha valutato il di lei fabbisogno minimo in fr. 4310.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio stimato fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 510.25, spese mediche fr. 169.30, assicurazione RC auto fr. 232.–, imposta di circolazione fr. 95.85, onere fiscale stimato fr. 500.–). Il fabbisogno minimo del figlio, infine, è stato accertato in fr. 855.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 163.80, premio della cassa malati fr. 166.–, spese mediche fr. 5.–, spese accudimento terzi-mensa fr. 120.–, dedotti l'assegno familiare di fr. 200.–).
Il Pretore aggiunto ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3085.– mensili fino al 31 maggio 2023 e di fr. 6430.– mensili dopo di allora. In applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” egli ha così determinato il contributo alimentare per la moglie in fr. 4080.– mensili per il primo periodo e in fr. 2510.– mensili per il secondo. D'altro canto AP 1, genitore non affidatario, è stata obbligata a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 855.– mensili. AO 1 è stato autorizzato da parte sua a dedurre tale importo dal contributo di mantenimento dovuto alla moglie.
7. In merito alle proprie entrate l'appellante sostiene di percepire attualmente fr. 1623.– per 13 mensilità e fa valere che la custodia alternata del figlio osta a estendere a tempo pieno la sua attività. Essa soggiunge che ad ogni modo le sue origini, così come l'assenza di particolari competenze professionali e linguistiche comportano “una limitata fruizione delle possibilità lavorativa che la regione offre”. A suo parere, dopo tanti anni di attività al 40% un'estensione dell'impiego a tempo pieno con i tempi previsti dal primo giudice, oltre a non essere ragionevole, sarebbe in inconciliabile con il percorso di riabilitazione da lei intrapreso.
a) Secondo i conteggi più recenti agli atti, l'interessata guadagna fr. 1614.40 mensili netti (doc. 2, febbraio–maggio 2021). Nel reddito di un dipendente, tuttavia, va computata anche la quota di tredicesima, calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 6b con rinvio). L'introito di fr. 1750.– mensili determinato dal primo giudice è quindi giustificato.
c) Quanto al reddito ipotetico imputato alla convenuta dal 1° giugno 2023, costei non ottiene la custodia alternata del figlio. Non sussistono di per sé ostacoli, quindi, a un'estensione del grado d'occupazione. Quanto al percorso riabilitativo, le attestazioni degli operatori sanitari agli atti non alludono a limitazioni dell'abilità lucrativa della paziente. L'appellante allega difficoltà nel trovare un nuovo impiego, ma non contesta di poter estendere l'attuale attività come prospetta il primo giudice. Né risulta che essa abbia già intrapreso ricerche di lavoro risultate infruttuose (deposizione del 14 febbraio 2022: verbali, pag. 4). A un esame di verosimiglianza non si può dire di conseguenza che la prognosi sia sfavorevole. Per il resto, l'appellante non contesta l'ammontare del guadagno ipotetico stimato dal primo giudice.
8. Per quel che riguarda i fabbisogni minimi, l'appellante contesta le poste relative all'affidamento esclusivo del figlio al padre conteggiate dal Pretore aggiunto. Inoltre afferma di non comprendere e di non condividere il calcolo del primo giudice, anche perché quegli non “spiega le ragioni che l'hanno spinto a non considerare” le imposte di fr. 1500.–, le spese legali di fr. 500.– e le spese mediche di fr. 550.– mensili. Chiede poi di tenere conto “delle spese della pigione ipotetica per il nuovo alloggio, comprensivo di ogni prevedibile tassa ed imposta”. Rimprovera infine al Pretore aggiunto di avere “imbasti[to] un calcolo di fabbisogno della moglie diverso da quello da lei indicato” senza “motiva[re] adeguatamente questa impostazione, di modo che anche per questa ragione la sentenza impugnata va riformata come richiesto”.
a) Quanto alla lamentata carenza di motivazione, l'art. 239 cpv. 2 CPC prescrive che ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che essa permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD
II-2018 pag. 807 n. 35c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.73 del 14 luglio 2022 consid. 4a) e quindi – di riflesso – per le misure a protezione dell'unione coniugale, equiparate – come si è visto – a provvedimenti cautelari. In concreto, come detto poc'anzi (consid. 6), il Pretore aggiunto ha esposto in modo particolareggiato il metodo di calcolo adottato per fissare i contributi di mantenimento in favore di moglie e figlio. Il rimprovero formale alla sentenza impugnata manca dunque di pertinenza.
b) Relativamente alle contestazioni di voci del fabbisogno minimo correlate alla custodia congiunta riconosciute al marito, per tacere del fatto che in mancanza di una precisa allegazione e di una relativa quantificazione le censure sarebbero finanche inammissibili, dandosi conferma dell'affidamento esclusivo del figlio al padre la questione si rivela senza oggetto.
c) Per quel che è del fabbisogno minimo della convenuta, il Pretore aggiunto ha elencato le spese “che per giurisprudenza rientrano nel fabbisogno minimo allargato”, stimando il carico fiscale in fr. 500.– e precisando il documento in base al quale ha calcolato le spese mediche della moglie di fr. 5.– (doc. LL). L'appellante si limita a rivendicare apoditticamente un aumento del carico fiscale a fr. 1500.– mensili e delle spese mediche a fr. 550.–, ma non spiega tuttavia come giunga al primo importo né indica quale altro documento, non considerato dal Pretore aggiunto, renderebbero verosimili il secondo ammontare. Al proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
d) Per quanto concerne le spese legali, è vero che il coniuge istante può chiedere al giudice di tenere conto dei costi a suo carico già nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2022.116 del 12 giugno 2023 consid. 12). Se non che in tal caso un importo analogo andrebbe riconosciuto anche nel fabbisogno minimo del marito, ciò che in concreto non modificherebbe apprezzabilmente l'ammontare del contributo. Ad ogni modo, decorrendo quest'ultimo dall'uscita dall'alloggio coniugale, intervenuta dopo l'emanazione della decisione, l'onere non riguarda più spese legali correnti, bensì ormai un debito ordinario, al quale l'interessata può far fronte con la sua quota di eccedenza risultante dal bilancio familiare.
e) Né è destinata a miglior esito la richiesta di considerare, oltre alla pigione “ipotetica” per il nuovo alloggio, “ogni prevedibile tassa ed imposta”, l'appellante non quantificando nemmeno tali spese. Per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi). Ciò vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 9a). Anche al riguardo l'appello denota pertanto la sua irricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC).
9. AP 1 chiede infine di porre tutti gli oneri processuali di primo grado a carico del marito e di obbligare quest'ultimo a versarle un'indennità per ripetibili. La pretesa non può essere accolta per le considerazioni che seguono.
a) Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese giudiziarie secondo equità giusta l'art. 107 CPC, in specie nelle cause del diritto di famiglia (cpv. 1 lett. c) o qualora si dia una forte ineguaglianza dal profilo economico (cpv. 1 lett. f; sentenza del Tribunale federale 5A_457/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.5 con rinvii). In simili procedure non è escluso che la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri processuali.
b) Nella fattispecie Pretore aggiunto ha appurato che nel complesso il marito risultava vittorioso in maniera preponderante, avendo ottenuto causa vinta sulla custodia del figlio e sull'attribuzione dell'abitazione coniugale, come pure in gran parte sulla disciplina del diritto di visita, mentre sui contributi entrambi i coniugi sono usciti soccombenti. Egli ha spiegato che ciò giustificherebbe di addebitare le spese giudiziarie in misura preponderante alla moglie, ma che vista la disparità economica fra i coniugi si giustificava di suddividere equitativamente a metà gli oneri processuali (ad eccezione dei costi per gli esami tossicologici che il marito aveva accettato di assumere) e di compensare le ripetibili. Nella misura in cui fa valere di non possedere sostanza e di non essere neppure in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo, tant'è che il primo giudice le aveva riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 2400.–, l'appellante trascura che il primo giudice ha già tenuto conto delle circostanze di natura economica di cui essa si prevale. E l'interessata non spiega perché nel suddividere a metà gli oneri processuali e nel compensare le ripetibili il Pretore aggiunto avrebbe ecceduto o abusato del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili. Senza dimenticare che, relativamente alla richiesta di obbligare il marito a versare ripetibili, la domanda non è nep-pure cifrata e riesce dunque irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con riferimenti).
II. Sugli appelli di AO 1 e AP 1 contro il decreto cautelare dell'8 ottobre 2021
10. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha regolato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e delle relative spese, l'affidamento del figlio al padre, il diritto di visita materno e il contributo di mantenimento in favore della moglie (fr. 5366.– mensili dall'uscita dall'abitazione coniugale). Contro tale decreto sono insorti entrambi i coniugi. Sulla protezione dell'unione coniugale il Pretore ha statuito poi con sentenza finale il 2 giugno 2022 e l'appello della moglie contro tale sentenza è stato esaminato nella presente decisione.
Ora, con il passaggio in giudicato di una decisione finale i relativi decreti cautelari decadono per legge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ‒ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza medesima, salvo ove questa abbia ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in oggetto ‒ carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; cfr. DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che l'attuale decisione passa in giudicato con la notifica, ciò che rende senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi. Gli appelli in esame vanno così stralciati dal ruolo (art. 242 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.170 del 21 settembre 2023 consid. 2).
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
11. Le spese dell'appello contro la decisione finale seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo restando che anche sulla questione dell'attribuzione dell'alloggio coniugale, frattanto divenuta priva di oggetto, verosimilmente l'appello si sarebbe risolto in un giudizio d'irricevibilità, l'interessata non confrontandosi con la motivazione del primo giudice. Motivi di equità per scostarsi da tale principio non se ne scorgono, tanto meno se si considera che dal 1° giugno 2023 AP 1 fruisce di un margine disponibile di fr. 1715.– mensili. L'appellante va tenuta inoltre a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata al limitato impegno profuso dal di lui patrocinatore nella stesura delle osservazioni (7 pagine) e in altre prestazioni minori.
12. Quanto agli appelli contro il decreto cautelare, ove una causa sia tolta dal ruolo il giudice si limita a statuire sulle spese e le ripeti-bili dello stralcio (“secondo equità”: art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta sommariamente quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con riferimenti). In concreto la caducità delle procedure è dovuta all'emanazione della sentenza finale ed è estranea al comportamento delle parti. Conviene così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il presumibile esito dei due rimedi. A tal fine il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza, evitando di apprezzare prove o analizzare questioni giuridiche. Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili vanno addebitate – come noto – “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
Si è visto nel quadro dell'appello presentato dalla moglie contro la decisione finale che le richieste di lei intese a ottenere la custodia congiunta e, di riflesso, l'uso dell'abitazione coniugale erano destinate all'insuccesso, ponderate le considerazioni della delegata all'ascolto quanto alle ripercussioni sul figlio delle vicende legate all'abuso di alcool da parte della convenuta (già note a quel momento in seguito alla sua audizione). Alla luce di quanto precede inoltre AP 1 non avrebbe verosimilmente conseguito pertanto un aumento del contributo alimentare cautelare in suo favore. Quanto all'appello del marito, non si disconosce che con la sentenza finale il contributo alimentare per la moglie è stato stabilito in fr. 4080.– mensili fino al 31 maggio 2023 e in fr. 2510.– mensili dopo di allora. A livello cautelare nell'ambito delle misure protettrici, tuttavia, sarebbe stato prematuro esigere dalla convenuta un'estensione del grado d'occupazione. Pur non potendosi escludere qualche aggiustamento delle voci del fabbisogno minimo delle parti, non appare verosimile che AO 1 potesse contare su una riduzione del contributo alimentare a fr. 450.– mensili. A un sommario esame dunque, non andassero stralciati dal ruolo, gli appelli contro il decreto cautelare sarebbero stati verosimilmente respinti con spese a carico dei rispettivi appellanti, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, le procedure non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia
dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni
di valore (sopra, consid. 1). Nel caso in esame poi, ove appena si capitalizzi
la differenza litigiosa del contributo cautelare per la moglie (di fr. 4916.–
mensili), il valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF raggiunge
ampiamente la soglia di fr. 30 000.–
per un eventuale ricorso in materia civile già considerando il solo appello del
marito contro il decreto dell'8 ottobre 2021. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate in ogni caso a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2021.140, 11.2021.141 e 11.2022.100 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello di AP 1 contro la sentenza del 2 giugno 2022 (inc. 11.2022.100) è respinto e la decisione impugnata è confermata.
3. Le spese di tale appello di fr. 3000.– sono poste carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
4. L'appello di AO 1 contro il decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.140) è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
5. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
6. L'appello di AP 1 contro il decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.141) è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
7. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
8. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).