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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2022.152 (vigilanza sull'esecutore testamentario: richiesta di destituzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 febbraio 2022 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (Messico) (con recapito presso , ) |
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quale esecutore testamentario di
C (1926-2019), già in
e nella causa repertoriata con l'identico numero della stessa Pretura promossa mediante istanza del 24 febbraio 2022 da AO 1 per ottenere la destituzione di AP 1 quale esecutore testamentario di C__________,
giudicando sull'appello del 30 giugno 2022 presentato da AP 1 e sull'appello incidentale del 15 luglio 2022 presentato da AO 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 17 giugno 2022;
Ritenuto
in fatto: A. C__________ (1926), vedova dal __________ marzo 2001, domiciliata ad __________, è deceduta ad __________ (Messico) il __________ agosto 2019, lasciando quali eredi i figli AP 1 (1955) e AO 1 (1957). In un testamento pubblico del 28 marzo 2018, rogato dal notaio messicano M__________ e pubblicato il 17 gennaio 2020 dal notaio Ma__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, essa ha istituito i due figli eredi universali in parti uguali e ha previsto legati consistenti nella ripartizione in loro favore al 50% dei suoi conti e investimenti, come pure l'attribuzione a AP 1 di un appartamento a I__________ (Spagna) e l'assegnazione a AO 1 di due appartamenti, l'uno a I__________ e l'altro ad A__________. Essa ha designato inoltre i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire separatamente o congiuntamente. Mediante decisione del 16 giugno 2020 il Pretore ha rilasciato ai due fratelli l'attestazione di esecutori testamentari con facoltà di agire solo congiuntamente, visto un accordo da loro concluso il 30 marzo 2020 in esito a un tentativo di conciliazione chiesto da AP 1 (inc. CM.2020.4).
B. L'esecuzione testamentaria da parte dei fratelli si è rivelata subito problematica. Il 7 agosto 2020 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, segnalando inadempienze del fratello. Con decisione del 23 novembre 2020 il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di menzionare sul foglio della particella di A__________ che AP 1 sono esecutori testamentari e agiscono congiuntamente, vietando al C__________ AG e al C__________ SA di dar seguito ad atti di disposizione sui conti della defunta se non richiesti in modo congiunto dagli esecutori testamentari. A AO 1 il Pretore ha ordinato di chiedere con il fratello a tutte le banche in cui sono depositati averi della defunta un estratto dei conti dal 1° gennaio 2010 fino al giorno della richiesta, di incaricare – sempre congiuntamente al fratello – un perito per stimare il valore dei fondi appartenuti alla defunta e di allestire un inventario dei quadri e dei mobili che si trovano negli appartamenti di I__________, trasmettendone copia alla Pretura. Contestualmente il Pretore ha avvertito lo stesso AO 1 che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni per i conti e di 60 giorni per le stime immobiliari e l'inventario dei mobili, sarebbe stata avviata una procedura per la sua destituzione (inc. SO.2020.648). Il 17 dicembre 2021 AP 1 ha inoltrato al Pretore un'azione di rendiconto, collazione e riduzione. La causa è tuttora pendente.
C. Dopo di allora sono stati conferiti gli incarichi per le stime immobiliari e si sono raccolti gli estratti bancari. L'esecuzione testa-mentaria da parte dei fratelli è rimasta però difficile. Il 14 febbraio 2022 AP 1 si è rivolto di nuovo al Pretore, postulando la destituzione di AO 1, cui imputava di essere passivo, ostruzionista, confusionario, ricattatore, incapace di svolgere la funzione, ancor meno in modo condiviso, e di trovarsi in un conflitto d'interessi. Invitato a formulare osservazioni scritte, AO 1 si è opposto il 24 febbraio e il 3 marzo 2022 alla propria destituzione, chiedendo a sua volta la destituzione del fratello per avere – in sintesi – agito più volte senza il suo consenso, non avere rispettato gli ordini di cui alla sentenza del 23 novembre 2020 e avere rallentato l'esecuzione testamentaria. In replica e duplica del 30 marzo 2022 e del 9 aprile 2022 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni.
D. Con decisione del 17 giugno 2022 il Pretore ha destituito tanto AO 1 quanto AP 1 dalla funzione di esecutori testamentari. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AO 1 è stato tenuto a rifondere al fratello fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 giugno 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare la sua destituzione. Con osservazioni del 15 luglio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello e chiede in via incidentale di annullare la propria destituzione. L'appello incidentale non è stato notificato a AP 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1). La procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225; sentenza del Tribunale federale 5A_146/2023 del 23 maggio 2023 consid. 5.3.1). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1; per l'esecutore testamentario: I CCA, sentenza inc. 11.2017.39 del 29 gennaio 2019 consid. 1 con rinvio).
2. Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano la destituzione di esecutori testamentari. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale federale 5A_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.39 del 29 gennaio 2019 consid. 2).
Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 20 000.–, ovvero il valore dei contratti di fornitura di acqua, elettricità e gas dei due appartamenti in Spagna che fanno parte dell'asse ereditario e che AO 1 non vuole disdire, calcolati su vent'anni a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC (pag. 4 a metà), importo che le parti non revocano in dubbio. Ci si potrebbe domandare se il valore litigioso non sia maggiore, controverso essendo l'intero mandato dell'esecutore testamentario e quindi anche la gestione dei conti (‟reclamoˮ del 14 febbraio 2022. pag. 10 e doc. V; v. anche doc. At di appello in cui lo stesso AP 1 quantifica il saldo dei conti in oltre fr. 300 000.–). Comunque sia, il valore litigioso di fr. 10 000.– è raggiunto. Circa la tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al legale di AP 1 il 20 giugno 2022 (traccia dell'invio n. 98.41.912373. 00178837, agli atti). Introdotto il 30 giugno 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.
3. L'invito a formulare osservazioni all'appello è stato notificato a AO 1 il 14 luglio 2022, sicché il memoriale di risposta e di appello incidentale del 15 luglio 2022 pervenuto a questa Camera il 19 luglio 2022 è tempestivo. In procedura sommaria non è ammissibile tuttavia esperire appello incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui AO 1 chiede non solo di respingere l'appello principale, ma anche di modificare la sentenza impugnata nel senso di annullare la sua destituzione, non impugnata in via principale, egli formula quindi una conclusione improponibile.
4. All'appello AP 1 acclude la petizione di riduzione presentata il 20 aprile 2022 (doc. At) e un'ordinanza del Pretore del 28 giugno 2022 nella stessa procedura (doc. Au). AO 1 allega alle proprie osservazioni una sua lettera del 6 ottobre 2020 (doc. A) e uno scritto del 30 maggio 2022 del giudice messicano __________ con traduzione e autentica (doc. B a D). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Tale principio si applica anche alle procedure in cui il giudice accerta i fatti d'ufficio (DTF 144 III 351 consid. 4.2.1, 142 III 415 consid. 2.2.2, 138 III 625; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.14 del 24 dicembre 2020 consid. 3). A prescindere dalla loro compatibilità con l'art. 317 cpv. 1 CPC, comunque sia, come si vedrà in appresso, né i nuovi documenti prodotti dall'appellante né quelli trasmessi da AO 1 appaiono di rilievo ai fini del giudizio (consid. 9). Conviene pertanto procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
5. Nella decisione impugnata il Pretore, accertato che entrambi gli esecutori testamentari chiedono vicendevolmente la destituzione dell'altro, ha ritenuto che l'alta conflittualità tra di loro rende l'esecuzione testamentaria impossibile, anche su questioni minori come il pagamento dei costi di manutenzione degli immobili di cui si compone l'asse ereditario. Senza esprimersi sulle singole responsabilità, egli ha reputato nondimeno che la destituzione di uno solo di loro sarebbe contraria alla volontà della testatrice, la quale ha voluto che entrambi i fratelli fossero esecutori testamentari. Inoltre – egli ha continuato – l'esecuzione testamentaria da parte di AP 1 farebbe sorgere un conflitto d'interessi, visto che i due figli sono unici eredi. Per il Pretore occorre di conseguenza destituire entrambi, sicché costoro gestiranno la comunione ereditaria solo in qualità di eredi. Inoltre – ha soggiunto il primo giudice – qualora il conflitto tra fratelli dovesse continuare, ambedue potranno chiedere la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria a norma dell'art. 602 cpv. 3 CC.
6. Riassunta la vicenda, l'appellante rimprovera al Pretore di avere pronunciato in modo sommario e ‟salomonicoˮ la destituzione sua e quella del fratello senza vagliare i fatti e le prove da lui addotti. Egli rammenta i motivi per cui un esecutore testamentario può essere rimosso e sostiene che, contrariamente all'opinione del primo giudice, in concreto la destituzione di entrambi non rispetta la volontà della de cuius, la quale mirava a un'esecuzione testamentaria per agevolare la gestione e la ripartizione dei beni situati sia in Svizzera sia in Spagna. In secondo luogo – continua l'appellante – il Pretore ha ignorato che all'origine dei problemi è il solo AO 1, il quale contesta la competenza del Pretore e l'applicazione del diritto svizzero poiché, a suo avviso, sono competenti le autorità messicane e si applica la legge messicana. Se non che, così facendo, egli rifiuta la funzione di esecutore testamentario secondo il diritto svizzero. L'appellante sottolinea essere, da parte sua, immune da colpe e fa valere di non poter essere destituito solo perché il fratello deve essere rimosso. AO 1 poi, a suo giudizio, non è in grado di svolgere la funzione perché mal comprende il diritto, richiama storie familiari ininfluenti, rifiuta l'aiuto di un legale e risiede in Messico.
L'appellante rimprovera inoltre al fratello di versare in un conflitto di interessi che lo porta a intralciare l'esecuzione per essere stato favorito in modo indebito dalla madre nel testamento e nega che come unico esecutore testamentario egli verrebbe a trovarsi in un conflitto analogo. A mente sua, la prassi di affidare l'esecuzione testamentaria a un erede è usuale e tale erede può essere destituito solo nel caso in cui denoti un conflitto d'interessi perché favorito in un testamento che gli altri impugnano. Ciò giustifica la destituzione di AO 1. Costui – a suo parere – privilegia i propri interessi personali rispetto a quelli di una corretta esecuzione, tant'è che ha proposto di ritirare ogni eventuale procedimento in Messico a condizione che egli riconosca quanto stabilito nel testamento. Da parte sua, l'appellante sottolinea invece di non essere stato favorito nel testamento e di non avere violato i propri obblighi. Nulla lascia presagire per altro – egli prosegue – violazioni imminenti. Del resto – egli epiloga – in caso di future violazioni il fratello potrà ancora adire l'autorità di vigilanza. La destituzione di entrambi per contro creerà una fase di stallo nella gestione della successione e arrecherà perdite finanziare, senza dimenticare che la nomina di un rappresentante della successione comporterebbe alti costi.
7. L'autorità di vigilanza può impartire a un esecutore testamentario avvertimenti o istruzioni e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi all'incapacità, alle gravi manchevolezze o al conflitto d'interessi in cui l'esecutore versa, essa può anche pronunciare la destituzione (RtiD II-2018 n. 11c pag. 734 consid. 3 con rinvii). Trattandosi della sanzione disciplinare più incisiva che l'autorità di vigilanza può infliggere, la destituzione costituisce l'ultima ratio e va riservata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per garantire una corretta liquidazione ereditaria, rispettando il principio della proporzionalità (RtiD II-2018 n. 11c pag. 734 consid. 3; si veda per analogia, nel caso di un amministratore della successione: RtiD I-2020 n. 9c pag. 616 consid. 9; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 4.2).
8. L'art. 517 cpv. 1 CC prevede che il testatore può nominare una o più persone per eseguire le sue ultime volontà. Nel caso in cui siano nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore (art. 518 cpv. 3 CC). In concreto AP 1 reputa che la volontà della de cuius fosse quella di avere per lo meno un'esecuzione testamentaria, quand'anche non fosse possibile un'esecuzione testamentaria in coppia da parte di entrambi i figli. A suo dire, in effetti, trovandosi gli attivi della successione in Spagna e in Svizzera, la presenza di un esecutore agevola la gestione e la futura ripartizione dei beni. AO 1 non contesta tale argomento, ma chiede di essere designato lui stesso – e non il fratello – in veste di esecutore testamentario. Così facendo, nondimeno, egli riconosce che la volontà della defunta fosse di avere un'esecuzione testamentaria, quand'anche svolta da uno solo dei figli. Nel testamento, del resto, C__________ aveva designato i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire anche separatamente (sopra, lett. A).
Certo, davanti al Pretore aggiunto entrambi i figli hanno poi accettato di agire solo congiuntamente (sopra, lett. A in fine), ma la volontà della testatrice era che i figli potessero agire anche individualmente. E se un testatore designa più esecutori testamentari, la destituzione di uno di essi non comporta per ciò solo anche la destituzione di altri (Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 96 ad art. 518 con richiami). Nella fattispecie rispecchia meglio la volontà di C__________, di conseguen-za, lasciar continuare l'esecuzione testamentaria da uno dei figli piuttosto che lasciare la successione senza alcuna esecuzione testamentaria, alla mercé di due eredi discordi che dovrebbero per finire postulare la nomina di un rappresentante dell'eredità. Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento.
9. Nelle circostanze descritte rimane ancora da apprezzare se AP 1 sia idoneo ad assolvere da sé solo il ruolo di esecutore testamentario. AO 1 contesta che ciò sia il caso. A suo dire “più volte [il fratello] non ha compiuto il suo ruolo di esecutore testamentario congiunto”, “è andato contro la sentenza del 23 novembre 2020, non rispettandola” e “ha ritardato notevolmente la successione testamentaria”. Simili rimproveri non sono tuttavia concretamente motivati. AO 1 rinvia genericamente alle sue “osservazioni del 24 febbraio e del 3 marzo 2022” (le osservazioni all'istanza di AP 1 volta a ottenere la sua destituzione quale esecutore testamentario e l'istanza dello stesso AO 1 volta a ottenere l'analoga destituzione del fratello), ma ciò non è ammissibile. La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare globalmente ad allegati di prima sede né ad argomentazioni di carattere generale (sentenza del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5). L'interessato non pretende per altro che alle asserite mancanze del fratello egli non possa rimediare rivolgendosi al Pretore quale autorità di vigilanza sugli esecutori testamentari (sopra, consid. 1), senza che ciò denoti per forza un'inidoneità del fratello a rivestire la carica.
10. Quanto infine al conflitto d'interessi che – a dire del Pretore – si creerebbe lasciando quale esecutore testamentario un erede, un conflitto d'interessi non si riscontra per il solo fatto che un esecutore testamentario sia allo stesso tempo erede (Künzle in: Berner Kommentar, edizione 2011, n. 8 e 9 ad art. 517 e 518 CC; Brazerol, Der Erbe als Willensvollstrecker, 2018 pag. 56, n. 158, 159 con rinvii). La mera circostanza che in concreto esecutore testamentario rimanga unicamente AP 1, erede unitamente al fratello AO 1, non significa in altri termini che costui si presuma privilegiare i propri interessi a scapito di quelli del fratello, come sembra supporre il Pretore aggiunto. Per altro nemmeno AO 1 pretende ciò e nulla impedirà al medesimo di adire l'autorità di vigilanza se mai ne abbia a intravedere gli estremi in futuro (consid. 7, v. in proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_176/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.2 in: ZBGR 102/2021 pag. 317; Künzle, loc. cit).
11. Se ne conclude che l'appello principale merita accoglimento e che la decisione impugnata va riformata di conseguenza. Le relative spese si attengono al precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC)AO 1 rifonderà inoltre all'appellante principale un'adeguata indennità per ripetibili. ll dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado segue identica sorte. Non si prelevano spese per l'appello incidentale, irricevibile, redatto da una persona senza particolari cognizioni giuridiche.
12. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), toccherà al ricorrente rendere verosimile, nel caso di un ricorso in materia civile fondato sull'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza di AP 1 è accolta e di conseguenza AO 1 è destituito dalla funzione di esecutore testamentario di C__________ a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
2. L'istanza di AO 1 volta alla destituzione di AP 1 da esecutore testamentario è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2400.– per ripetibili.
II. L'appello incidentale è irricevibile.
III. Le spese dell'appello principale, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
IV. Non si riscuotono spese per l'appello incidentale.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).