Incarto n.
11.2022.106

Lugano

21 agosto 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

cancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2020.302 (nullità di matrimonio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 novembre 2020 dal

 

 

 Dipartimento delle istituzioni,

 Sezione della popolazione,

 Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza

 

contro

 

 AO1, L______

(rappresentata dalla curatrice CU1

e patrocinata dall'avv. PA2, L______)

AP1, nato AP1*, L______

(patrocinato dall'avv. PA1, L______),

 

 

giudicando sull'appello del 1° luglio 2022 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 31 maggio 2022;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP1* (1994), cittadino albanese, e AO1 (1998), cittadina italiana, si sono sposati il 23 ottobre 2019 a K______, frazio­ne di U______ V______ (Berat), in Albania. Il matrimonio è stato riconosciuto e documentato nel registro dello stato civile in Svizzera. Con decisione del 27 marzo 2020, in esito a una valutazione chiesta prima del matrimonio, l'Autorità regionale di protezione 3 ha istituito in favore di AO1 una curatela generale a nor­ma dell'art. 398 CC per durevole incapacità di discernimento, designando in seguito CU1 quale curatrice generale.

                                         I coniugi vivevano inizialmente con la madre di AO1, R______ G______, in un appartamento a L______ e il 28 agosto 2020 si sono trasferiti in un altro appartamento, sempre a L______. Il 1° lu­glio 2023 AO1 è infine tornata a vivere da sua madre. Invalida, essa percepisce rendite d'invalidità. AP1 è muratore per la U______ Sagl di B______.

 

                                  B.   Venuta a conoscenza della gravidanza di AO1, che per legge non può esercitare l'autorità parentale siccome incapace di discernimento, l'Autorità regionale di protezio­ne 3 ha istituito sin dal 28 maggio 2020 in favore dalla nascitura una curatela di rappresentanza e il 10 giugno 2020 una curatela educativa, nominando quali curatrici rispettivamente l'avv. A______ P______ e Al______ A______. Il 25 giugno 2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha poi privato cautelativamente AP1 del diritto di determinare il luogo di dimora della nascitura, disponendo il collocamento di quest'ultima nel Centro educativo per minorenni (CEM) della C______ S______ E______ a L______.

 

                                  C.   Il 2 luglio 2020 è nata E______ S______, che l'8 luglio 2020 è stata accolta nella C___S____E____. Alla madre è stato organizzato un progetto di esternato diurno presso la struttura e al padre sono stati concessi diritti di visita serali di 15 minuti in presenza della madre. Il 2 settembre 2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha istituito in via cautelare una tutela in favore di E______ S______ conformemente all'art. 327a CC e la curatrice educativa Al______ A______ è stata designata in qualità di tutrice.

 

                                  D.   Su richiesta dell'Autorità regionale di protezione 3, il 29 settembre 2020 la dott. S______ B______ del Servizio medico-psicologico (SPS) ha allestito una valutazione sulle capacità genitoriali di AO1 ed AP1, prospettando un affidamento extrafamiliare. Il 10 dicembre 2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha provvisoriamente privato il padre dell'autorità parentale e ha confermato la tutela della bambina. Un procedimento penale è poi stato aperto a carico di lui per presunte violenze sulla moglie e per una presunta entrata in Svizzera nonostante un divieto ancora in vigore (inc. 2020.8346). Nel novembre del 2020 E______ S______ è stata collocata nella Casa C______ E______ a L______ e il 18 febbraio 2021 l'Autorità regionale di protezione 3 ha infine confermato sia la privazione dell'autorità parentale riguardante AP1 sia la tutela della minore, regolando le relazioni personali dei genitori con la figlia in un diritto di visita di almeno un'ora una volta la settima-na, sotto sorveglianza. Un reclamo presentato dal marito contro tale decisione è stato respinto dalla Camera di protezione il 9 novembre 2021 (inc. 9.2021.45).

 

                                  E.   Il 13 novembre 2020 l'Ufficio dello stato civile ha ordinato quale autorità di vigilanza il blocco superprovvisionale dell'uso dei dati dello stato civile riguardanti AO1, AP1 ed E______ S______. In segui­to, con petizione del 25 novembre 2020 esso ha convenuto AP1 e AO1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 6, postulando l'annullamento del matrimonio per incapacità di discernimento della moglie (art. 105 n. 2 CC). AP1 ha presentato il 22 dicembre 2020 un'istanza di gratuito patrocinio. All'udienza di conciliazione del 29 marzo 2021 AO1 non si è presentata ed è stata considerata dal Pretore ‟assente ingiustificataˮ. Constatata l'impossibilità di trovare un'intesa, il Pretore ha impartito ai coniugi un termine per la risposta. In un allegato del 10 mag­gio 2021 AO1 ha aderito alla richiesta di annullare il matrimonio e ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. Nella sua risposta dell'11 maggio 2021 AP1 ha proposto invece di respingere la petizione.

 

                                  F.   Il 29 ottobre 2021 il Pretore ha impartito alle parti un termine per esprimersi sulle conseguenze accessorie dell'eventuale annullamento del matrimonio. In un memoriale del 18 novembre 2021 l'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza ha dichiarato di non potersi esprimere in proposito per mancanza di informazioni e ha chiesto che di fronte al disaccordo delle parti il Pretore decida in loro vece, che sia sciolto il regime matrimoniale, ognu-no conservando i propri beni, che sia fissato un contributo alimentare per la figlia e che siano mantenute le misure di protezione in favore di quest'ultima.

 

                                  G.   Nel proprio allegato del 22 novembre 2021 AO1 ha postulato la conferma delle misure di protezione adottate in favore della figlia e del diritto di visita già concesso dall'Autorità regionale di protezione 3, come pure la condanna del marito a versare un contributo alimentare per lei e per la figlia. Essa non ha avanzato pretese in liquidazione del regime dei beni, ma ha chiesto che il marito assuma gli oneri fiscali negli anni del matrimonio e che gli averi previdenziali da lui accumulati durante l'unione le siano versati per metà. Nel suo memoriale del 22 novembre 2021 AP1 ha riaffermato la propria opposizione all'annullamento del matrimonio, rivendicando in caso contrario l'affidamento della figlia con autorità parentale congiunta (senza contributi alimentari a suo carico) o, almeno, un ampio diritto di visita. Egli ha aderito inoltre alla proposta dell'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza di non dividere gli averi previdenziali, chiedendo che la liquidazione del regime matrimoniale non abbia luogo e che eventuali comproprietà, acquisti e beni propri siano da assegnare a lui senza conguaglio.

 

                                  H.   All'udienza del 29 novembre 2021, indetta per le prime arringhe, le parti hanno sostanzialmente mantenuto le loro posizioni. AO1 ha quantificato nondimeno il contributo di mantenimento chiesto per la figlia in almeno fr. 206.10 mensili e a un quinto dell'eventuale eccedenza del bilancio familiare, rinuncian-do a contributi alimentari per sé. L'istruttoria è cominciata il 3 dicembre 2021 e si è chiusa il 28 febbraio 2022. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale dell'8 aprile 2022 l'Ufficio dello stato civile ha mantenuto le proprie richieste. Nei loro allegati del 19 aprile 2022 AP1 e AO1 hanno riaffermato per l'essenziale le rispettive domande. AO1 ha quantificato tuttavia il contributo di mantenimento chiesto per sé in fr. 1000.– mensili e quel­lo per la figlia in fr. 713.79 mensili (oltre assegni familiari) fino al 10° compleanno e in fr. 913.79 mensili (oltre assegni familiari) dopo di allora, fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. Essa ha precisato altresì in fr. 1724.22 la pretesa per la metà degli averi previdenziali accantonati dal marito durante il matrimonio.

 

                                    I.   Statuendo con sentenza del 31 maggio 2022, il Pretore ha dichiarato nullo il matrimonio per incapacità di discernimento della moglie all'atto della celebrazione, incapacità rimasta immutata da quel momento, ha sciolto il regime dei beni nel senso che ogni coniuge rimane proprietario di ciò che detiene o è iscritto a suo nome, ha suddiviso a metà gli averi di previdenza accumulati dai coniugi durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per determinare gli importi soggetti a conguaglio), ha confermato la privazione dell'autorità parentale dei coniugi su E______ S______ e la tutela istituita in suo favore, ha mantenuto il di lei collocamento nella Casa C______ E______, ha regolato il diritto di visita dei genitori in forma sorvegliata (almeno una volta la settimana per almeno un'ora) e ha confermato la curatela educativa.

 

                                         Per il resto, il primo giudice non ha previsto contributi di mantenimento tra coniugi, ha condannato AP1 a versare alla tutrice un contributo alimentare per la figlia di fr. 501.– mensili fino al giugno del 2030, di fr. 661.– mensili dal luglio del 2030 fino al giugno del 2036 e di fr. 621.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi) e ha condannato AO1 a versare alla tutrice la rendita completiva per figli da lei percepita di fr. 662.– mensili. Infine il Pretore ha previsto che gli oneri fiscali del periodo di tassazione comune vanno solidalmente a carico dei coniugi e ha posto le spese processuali di fr. 5000.– complessivi per un decimo a carico dell'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza, per due decimi a carico di AO1 e per sette decimi a carico di AP1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 3320.– per ripetibili ridotte. Egli non ha assegnato ripetibili né indennità d'inconvenienza. Le richieste di gratuito patrocinio sono state respinte.

 

                                  L.   Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° luglio 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di non annullare il matrimonio, di non scioglie­re il regime dei beni e di non dividere la previdenza professionale. Egli chiede anche l'autorità parentale e l'affidamento della figlia, la revoca del di lei collocamento e la rinuncia a contributi alimentari per la bambina. Egli rinnova inoltre la richiesta di gratuito patrocinio. In via subordinata l'appellante sollecita l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché integri l'istruttoria e senta l'ufficiale albanese dello stato civile che ha celebrato il matrimonio. In via ancor più subordinata, ove l'annullamento del matrimonio fosse confermato, AP1 chiede di revocare la privazione dell'autorità parentale, la tutela e il collocamento della figlia, di cui rivendica l'affidamento esclusivo.

 

                                         Invitato a presentare osservazioni, l'Ufficio dello stato civile propone di respingere l'appello. AO1 non è stata chiamata a presentare osservazioni. Con decreto dell'8 luglio 2022 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto sospensivo all'appello, già provvisto di tale attribuzione per legge. In pendenza di appello, l'11 luglio 2022, il procedimento penale a carico del marito è stato abbandonato, non essendosi ravvisati indizi di reato suo carico.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate in una causa di nullità del matrimonio (art. 294 cpv. 1 CPC) o di divorzio su azione di un coniuge (art. 290 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Se l'appello riguarda controversie esclusivamente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva raggiungere fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Quest'ultima restrizione è estranea al caso specifico, in cui contesa è la validità stessa del vincolo matrimoniale. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 1° giugno 2022 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________). Presentato il 1° luglio 2022 (sportello automatico ‟My Post 24ˮ, impostazione del 1° luglio 2022), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'appello AP1 acclude una lettera 20 aprile 2022 dell'Ufficio cantonale della migrazione. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto del­le circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento menzionato precede l'emanazione del giudizio impugnato, ma è posteriore ai memoriali conclusivi. Risulta di conseguenza ricevibile e di esso si terrà conto ove risultasse utile per il giudizio.

 

                                   3.   Litigiosa è anzitutto la nullità del matrimonio. Al proposito il Pretore, accertata la propria competenza e l'applicazione del diritto svizzero, ha constatato che l'Ufficio dello stato civile ha chiesto di dichiarare nullo il matrimonio a norma degli art. 105 n. 2 e 106 cpv. 1 CC per incapacità di discernimento della moglie al momento della celebrazione dell'atto, incapacità rimasta immutata da allora. Egli ha rilevato che la moglie ha aderito all'azione, mentre il marito vi si è opposto, lamentando che l'incapacità di discernimento non è sta­ta dimostrata tramite una perizia, per tacere del fatto che l'unione protegge i di lei interessi.

 

                                         In diritto il primo giudice ha ricordato che la durevole incapacità di discernimento è una causa di nullità assoluta del matrimonio e che almeno dal 2007 AO1 accusa un'insufficienza mentale medio-grave, tant'è che nell'aprile 2019 è stata segnalata dallo s______ S______ al Servizio psico-sociale, il quale ha diagnosticato un chiaro ritardo cognitivo. Una valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019 ha rivelato poi una disabilità intellettiva di grado moderato-grave. Il 27 marzo 2020 – ha continuato il Pretore – l'Autorità regionale di protezione 3 ha nominato così all'interessata una curatrice generale, privandola dell'esercizio dei diritti civili. Inoltre il rapporto del Servizio psico-sociale del 29 aprile 2020 attesta un ritardo mentale grave e lo stesso Servizio ha appurato il 27 ottobre 2020 che AO1 non conosce il concetto di matrimonio, né l'essenza del medesimo né i relativi effetti, onde l'impossibilità di verificare se l'unio­ne sia nell'interesse di lei.

 

                                         Posto ciò, il primo giudice ha sottolineato che all'udienza del 28 febbraio 2022 la moglie poco punto ricordava delle nozze, della relazione con il marito e della figlia, ammettendo di non sapere se il matrimonio sia qualcosa di importante e di non capire il motivo delle domande poste dal Pretore, ritenendo per altro ‟normaleˮ la situazione in cui si trova la figlia. Per il Pretore poi la versione del marito sul ritardo mentale della moglie è contraddittoria, poiché prima egli ha dichiarato di essersene accorto sei mesi dopo il matrimonio e poi dopo un anno. Il marito stesso – ha proseguito il Pretore – ha riconosciuto che al momento di sposarsi la moglie non era consapevole per il 60% del significato del matrimonio. E secondo il Pretore essa è tuttora incapace di discernimento e non comprende l'istituto del matrimonio né i compiti che ne derivano. Nemmeno può dirsi – ha soggiunto il primo giudice – che l'unione protegga gli interessi di lei, giacché essa non rischia un abbandono sociale né instabilità, dal momento che sua madre, con cui essa abitava, vive nel Ticino ed essa medesima sta svolgendo uno stage nel panificio ‟L______ F______ˮ a L______. Senza dimenticare – ha concluso il Pretore – che essa ha aderito all'azione.

 

                                   4.   L'appellante fa valere che la capacità di discernimento è relativa e può sussistere anche in caso di malattia mentale. Ripete che agli atti non vi è una perizia chiara suscettibile di attestare l'incapacità di discernimento della sposa all'atto del matrimonio. Per AP1 la valutazione della moglie risalente al 2007, chiesta dalla madre (ovvero senza ‟garanzia di neutralità e/o imparzialitàˮ), non sondava la capacità di sposarsi né chiariva l'evoluzione psicologica dell'interessata, ma sottolineava un bisogno di ‟confermeˮ e di ‟attaccamentoˮ. A suo parere anche la segnalazione dello s______ S______ al Servizio psico-sociale, sempre chiesta dalla madre, sorvolava sulla capacità di contrarre matrimonio e rinviava su questo punto a una valutazione specialistica, denotando il desiderio di un legame sentimentale, solo in apparenza povero e appiattito. Quanto alla valutazione del 23 dicembre 2019, l'appellante ribadisce che essa è successiva al matrimonio, così come la curatela generale, istituita il 27 marzo 2020, la quale per l'appellante non ha valenza medica e non si esprime sul grado di discernimento della moglie sei mesi prima, poco importando che all'autorità non fossero noti eventi improvvisi dopo il matrimonio.

 

                                         Secondo l'appellante, neppure il rapporto 29 aprile 2020 del Servizio psico-sociale, redatto un anno dopo il matrimonio, si espri­me sulla capacità di discernimento della moglie e illustra le indagini mediche svolte. Quanto alla deposizione di lei, AP1 ammette una certa confusione, ma non reputa decisiva la scarsa conoscenza del concetto di matrimonio, ponendo invece l'accen­to sui sentimenti manifestati dalla moglie per lui e sull'importanza che essa dà all'unione quando dichiara di essere felice e di voler continuare la vita insieme. Nelle condizioni descritte per l'appellante la sentenza impugnata lede così il diritto alla vita privata e familiare e quello di sposarsi della moglie. Per di più, stando a lui, se un matrimonio protegge gli interessi e favorisce il benessere di un coniuge incapace, tanto basta per accertarne la validità. E nella fattispecie – continua l'appellante – AO1 riconosce che l'unione la rende felice, mentre senza marito essa si troverebbe a distanza di tre anni dal matrimonio in una situazione di disagio, sofferenza, abbandono sociale e instabilità. AP1 ritiene così di essere un sostegno personale ed economico per la moglie, legata solo alla di lei madre, a lui e alla figlia.

 

                                   5.   Secondo l'art. 105 n. 2 CC sussiste una causa di nullità del matrimonio, rilevabile in ogni tempo (art. 106 cpv. 3 CC), se uno sposo è durevolmente incapace di discernimento. Un matrimonio celebrato nonostante l'incapacità di discernimento non è tuttavia nullo, bensì meramente annullabile. L'art. 105 n. 2 CC costituisce un'eccezione al principio generale dell'art. 18 CC che prevede la nullità degli atti compiuti da incapaci di discernimento (Pellaton in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 11 ad art. 105 CC). L'annullabilità del matrimonio presuppone tre requisiti cumulativi. In primo luogo l'incapacità di discernimento di un coniuge dev'essere data alla celebrazione del matrimonio. Inoltre tale incapacità deve perdurare al momento del giudizio. Infine l'incapacità, durevole o passeggera che sia, non dev'essere cessata durante l'intervallo (a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 105). Non configura più un requisito invece l'assenza di malattie mentali (art. 97 cpv. 2 vCC), che nel vecchio diritto poteva dar luogo all'annullamento (art. 120 n. 2 vCC; a Marca, op. cit., n. 3 ad art. 105 ). La malattia mentale può avere dunque un ruolo solo se comporta l'incapacità di sposarsi (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 7a edizione, n. 9 ad art. 105).

 

                                         a)   I criteri idonei a valutare la capacità di discernimento in generale so­no già stati diffusamente enunciati da questa Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b con rinvii). Basti rammentare che, trattandosi di adulti, la capacità di discernimento si presume (art. 16 CC). L'incapacità di discernimento si presume invece qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile”. La nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione del­l'art. 16 CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento. Non ogni malattia o debolezza di mente lede la capacità di discernimento (I CCA, sentenza inc. 11.2008.38 dell'11 gennaio 2010, consid. 5c con rimandi). Quest'ultima invero è relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (sentenza del Tribunale federale 5A_162/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.2.1 in: RtiD II-2017 pag. 800; v. anche RtiD I-2018 pag. 691 n. 6c consid. 6).

 

                                         b)   Riguardo in particolare alla capacità di discernimento per contrarre matrimonio, già riassunta dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5), essa consiste principalmente nella capacità dei coniugi di cogliere ragionevolmente la natura, l'importan­za del matrimonio e gli obblighi che ne derivano. A tal fine occorre apprezzare tutte le circostanze del caso (a Marca, op. cit., n. 18 ad art. 105). La giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 105 n. 2 CC ha così stabilito che se il coniuge comprende almeno in linea di principio la natura del matrimonio, ha inteso sposarsi con quel determinato partner in definite circostanze e il matrimonio è nel suo interesse (ad esempio per la sicurezza sociale e per il sostegno emotivo), la capacità è data quand'anche tale persona abbia capacità intellettive paragonabili a quelle di un bambino di prima elementare (DTF 109 II 273). Ciò riflette il diritto fondamentale della libertà matrimoniale (art. 14 Cost.; art. 12 CEDU).

 

                                   6.   L'appellante sostiene che in concreto le risultanze istruttorie non dimostrano l'incapacità della moglie di sposarsi perché sono troppo lontane dalla data del matrimonio. Sta di fatto che, per ovviare alle difficoltà probatorie incontrate da chi intenda dimostra­re l'incapacità di discernimento di un soggetto a un determinato momen­to, la giurisprudenza si accomoda della cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (cfr. sull'incapacità di discernimento di un testatore al momento di redigere le ultime volontà: I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b; senten-za del Tribunale federale 5A_162/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.2.1 in: RtiD II-2017 pag. 800). Così, se risulta con verosimiglian­za preponderante che a un determinato momento la capacità di discernimento necessaria per contrarre matrimonio non sussisteva, spetta all'interessato dimostrare con verosimiglianza preponderante che la persona ha agito in un lucido intervallo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 3c). Occorre dunque vagliare in primo luogo, nella fattispecie, se i singoli elementi accertati dal Pretore siano sufficienti per concludere con verosimiglianza preponderante che al momento del matrimonio AO1 non avesse la capacità di discernimento necessaria per sposarsi.

 

                                         a)   La valutazione neuropsichiatrica dell'interessata risalente all'inizio del 2007, quando AO1 aveva meno di nove anni, è in effetti temporalmente troppo lontana dal matrimonio, celebrato allorché la sposa aveva compiuto 21 anni. Non più significativa è la segnalazione dello s______ S______ del­l'aprile 2019, di cui vi è traccia solo in una lettera 11 settembre 2020 del Servizio psico-sociale di V______ (doc. H in principio) e che non permette accertamenti concreti, anche perché nell'aprile 2019 quello studio non era verosimilmente a conoscenza del fatto che AO1 avrebbe contratto matrimonio a breve. Che poi la segnalazione al Servizio psico-sociale sia ope­ra della madre di AO1 non depone per l'imparzialità della segnalazione medesima. Un indizio di compromessa salute mentale è, se mai, la nomina di una curatrice generale da parte dell'Autorità regionale di protezione 3 per durevole incapacità di discernimento e la conseguente privazione dell'esercizio dei diritti civili. Ad ogni modo ciò non basta per trarre deduzioni sulla specifica capacità di contrar­re matrimonio (sopra, consid. 5).

 

                                         b)   A torto invece l'appellante definisce ininfluente la valutazione neuropsicologica ambulatoriale 10 dicembre 2019 del dott. L______ S______ e della psicologa A______ A______ perché successiva al matrimonio. Intanto tale valutazione è di appena qualche settimana posteriore alle nozze, celebrate il 23 ottobre 2019. Inoltre l'appellante, il quale ammette che quel giorno AO1 ‟al 60% non sapeva (…) cosa fosse il matrimonioˮ (verbale del 28 novembre 2022, pag. 7), non pretende che la salute mentale della moglie si sia deteriorata in quel breve lasso di tempo. Ora, dalla menzionata valutazione risulta che AO1 capisce ordini semplici, mentre ha notevoli difficoltà per quelli semicomplessi e complessi. Essa poi appare spesso confusa, non ha alcun senso del tempo e non sa dare ragguagli sulla sua relazione con il marito. Agli esperti essa si è detta felice della gravidanza, ha dichiarato di non avere progetti o desideri, di uscire solo in compagnia del marito e non avere amici (pag. 2). Dalla valutazione neuropsicologica si evince che essa non è in grado di seguire, comprendendolo, un discorso elaborato e tende a fidarsi del prossimo senza essere in grado di mantenere un adeguato distacco. Se non si sente al sicuro, invece, essa rende impossibile ogni contatto (pag. 3). Il referto conclude nel senso che la disabilità intellettiva dell'interessata è di grado moderato-grave, che la sua capacità di giudizio e decisionale è limitata e che essa non è sempre in grado di interpretare gli stimoli sociali. In sintesi, secondo gli esperti essa non è in grado di prendere decisioni responsabili per il proprio bene né per quello degli altri (pag. 3).

 

                                         c)   Agli atti figura anche un lungo rapporto medico del 29 aprile 2020 stilato dalla dott. G______ D______ e dalla psicoterapeu­ta L______ V______ al quale è allegata una valutazione psicologica del maggio 2019 (circa cinque mesi prima del matrimonio) della stessa psicoterapeuta L______ V______, a quel tempo in formazione. Si tratta di uno studio inteso a delineare il progetto di collocamento della moglie in ambiente lavorativo, corredato di numerosi test che hanno permesso di approfondire anche le caratteristiche affettive e la personalità della pazien­te (pag. 3). Questi hanno denotato un ritardo mentale grave che non compare nell'osservazione clinica perché – secondo l'esperta – si riscontrano nella paziente buone competenze relazionali, affettive e di adattamento alle norme sociali. Per la psicoterapeuta, AO1 mostra apertura, capacità di affidamento e interesse nello scambio relazionale, oltre a una marcata presenza del suo mondo affettivo. A cau­sa delle difficoltà cognitive però essa cerca l'aiuto dell'altro e dipende dalla strutturazione cognitiva dell'altro. La specialista sottolinea che ‟la tendenza alla dipendenza è quindi fisiologica nel suo ritardo mentaleˮ, che la paziente corre ‟il rischio di essere manipolataˮ per l'incapacità di ‟discriminare in mo­do autonomo l'influenza dell'altro su di séˮ, tanto da auspica­re misure di protezione (ultima pagina).

 

                                         d)   Sempre dagli atti emerge che il 27 ottobre 2020 la psicoterapeuta L______ V______ e il dott. A______ B______ hanno avuto un colloquio clinico con AO1 per approfondire in modo mirato le domande inerenti alla di lei consapevolezza circa il concetto di matrimonio. Da tale indagine gli esperti hanno desunto che ‟la paziente non sa cosa significhi il concetto di matrimonio, né è consapevole della sua essenzaˮ, ‟non è consapevole degli effetti del matrimonio né di cosa comporti”, onde l'incapacità “di comportarsi conformemente a quanto previsto dall'istituto del matrimonioˮ e che, ‟non conoscendo il concetto stesso del matrimonio, non è possibile concludere se il matrimonio sia manifestamente nell'interesse della signoraˮ. Gli specialisti hanno riferito inoltre di avere interroga-to la medesima sullo svolgimento del matrimonio, ma che essa nulla ricordava (doc. L).

 

                                         e)   Quanto alla deposizione di AO1 davanti al Pretore, per valutare la comprensione del matrimonio da parte di lei poco importa – contrariamente all'opinione dell'appellante –che essa abbia risposto affermativamente alla domanda se fosse felice di stare con lui (verbale del 28 febbraio 2022, pag. 5). Decisiva è invero la capacità di comprendere la natura e l'importanza del matrimonio, non tanto la sensazione di felicità nel vivere con il marito, che può sussistere anche indipendentemente dalla comprensione del concetto di matrimonio. I coniugi devono cooperare per la prosperità dell'unio­ne e provvedere in comune ai bisogni della prole, assicurandosi vicendevolmente assistenza e fedeltà (art. 159 cpv. 2 e 3 CC). Dalla menzionata deposizione non traspare nulla che conforti questi ultimi aspetti. Da essa emerge piuttosto una grande confusione, con la moglie che non comprende nemmeno il motivo per cui è interrogata e non sa dire se il matrimonio sia qualche cosa di importante (loc. cit., pag. 5). Essa ha dichiarato di voler continuare a vivere con il marito, ma ciò non basta per accertare che essa abbia capito per lo meno a grandi linee il concetto di matrimonio.

 

                                               In breve, i citati rapporti confermano che AO1 accusa un deficit mentale grave e che gli esami del suo quoziente intellettuale, paragonabile a quello di un bambino di scuola elementare, attestano un ritardo importante (rapporto medico del 29 apri­le 2020, risultati dei test cognitivi), onde una disabilità intellettiva di grado moderato-grave (valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019). Come si è visto, i citati esami hanno confermato che l'interessata non è in grado di prendere decisioni responsabili per il suo bene e ha limitate capacità di giudizio (valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019), che essa ha una tendenza alla dipendenza e rischia di essere manipolata (rapporto medico del 29 aprile 2020) e che il ritardo mentale non compare nell'osservazione perché essa ha buone competenze relazionali. In circostanze del genere la portata probatoria della deposizione della moglie risulta dunque di poco sussidio.

 

                                         f)    Alla luce di quanto precede, in ultima analisi l'appellante lamenta a torto la mancanza di una chiara perizia che attesti l'incapacità di discernimento della sposa il 23 ottobre 2019, al momento del matrimonio. A sostegno di una verosimiglianza preponderante circa tale incapacità si annoverano il citato esame neuropsicologico ambulatoriale del 10 dicembre 2019, il lungo rapporto medico del 29 aprile 2020 con allegata la valutazione psicologica del maggio 2019 con precisi test cognitivi, il resoconto del colloquio clinico del 27 ottobre 2020 con il dott. A______ B______ e con la psicoterapeuta L______ V______, la quale aveva redatto il lungo rapporto e la valutazione del maggio 2019 e aprile 2020. Non si disconosce che quest'ultimo referto è succinto e che gli esperti si limitano a riferire quanto hanno osservato durante il colloquio, ma si tratta di specialisti che già avevano esaminato AO1, redigendo un rapporto particolareggiato sull'esito dei vari test inerenti al ritardo mentale. E l'appellante non ha recato alcun elemento concreto atto a smentire siffatta verosimiglianza preponderante.

 

                                         g)   AP1 invoca un precedente della Corte europea dei diritti dell'uomo per sostenere come in mancanza di una perizia sia contrario all'art. 12 CEDU dichiarare nullo un matrimonio. Tale fattispecie riguardava tuttavia una persona privata del diritto di sposarsi per schizofrenia, persona alla quale era stata negata la possibilità di risposarsi senza che fosse stata esperita una nuova perizia sulle sue condizioni mentali perché rimanevano dubbi sulle sue reali condizioni (Lashin vs Russia n. 33117/02 del 22 gennaio 2023; citata in:https: //ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_12_ita›). Nella fattispecie invece sono state assunte perizie particolareggiate sulle condizioni mentali della sposa prima e dopo il matrimonio. Inoltre AO1 ha presenziato alle udienze e il Pretore l'ha sentita personalmente. Nell'appello AP1 invoca anche un altro caso che riguardava una valutazio­ne psicologica carente, la quale non permetteva di accertare un'infermità mentale (Shtukaturov vs Russia n. 44009/05 del 27 marzo 2008). Nella fattispecie però, seppure sintetico, il rapporto sulla comprensione del matrimonio da parte della moglie è corroborato da numerosi e chiari esami sul di lei quadro cognitivo. Non può dirsi perciò che le risultanze probatorie siano carenti.

 

                                   7.   L'appellante fa valere poi che, in conformità alla giurisprudenza, prima di annullare un vincolo coniugale occorre ponderare anche l'interesse della persona al matrimonio. Egli si vale della senten­za pubblicata in DTF 109 II 273 consid. 2 che concerneva una donna dal quoziente intellettivo di una bambina di scuola elementare, con una modesta comprensione del significato del matrimonio, la quale desiderava sposarsi e avere figli. Essa sapeva in ogni modo che bisognava prendersi cura dei bambini e gestire la casa, incombenze che sarebbero state di sua competenza e che essa già assolveva da tre anni e mezzo. L'interessata era in grado per altro di gestire l'economia domestica, di svolgere compiti in maniera indipendente e di curare il bambino avuto dal partner che intendeva sposare. Inoltre essa aveva motivi rispettabili per maritarsi e la sua vita poteva definirsi normale, né i suoi problemi psicologici rendevano difficile la quotidianità con il partner (DTF 109 II 273 consid. 5). Il caso in esame è del tutto diverso, gli esperti avendo appurato che AO1 non conosce nemmeno per sommi capi il concetto e l'essenza del matrimonio, i relativi effetti e le conseguenze, né è in grado di comportarsi conformemente agli obblighi che ne discendono, al punto che durante la sua deposizione ha ammesso di non sapere perché sia convolata a nozze. Il che è compatibile con i risultati delle valutazioni specialistiche sul suo stato psicologico.

 

Comunque sia, nella fattispecie neppure risulta che il matrimonio sia nell'interesse della moglie. AP1 si limita a ripetere quanto costei ha dichiarato nella citata deposizione, ovvero che è felice di stare con lui. Il problema è che – come detto – essa non è in grado di operare scelte per il proprio bene, sicché non ci si può fondare ragionevolmente su tali dichiarazioni. Attualmente risulta poi che AO1 non vive più con il marito, il quale neanche parrebbe aiutarla economicamente, poiché essa si sostenta da sé grazie a rendite d'invalidità (sentenza impugnata, consid. 6.5). Nell'appello AP1 non accenna del resto a contributi di mantenimento. Anzi, chiede che si rinunci a liquidare il regime matrimoniale e che eventuali comproprietà, acquisti e beni siano da assegnare a lui senza conguaglio (sopra, lett. F).

 

                                         Quanto al sostegno emotivo del marito, gli atti sono discordanti. Da un lato l'appellante afferma di volersi occupare della moglie ed esprime affetto per lei (valutazione delle capacità genitoriali eseguita dalla dott. S______ B______, pag. 11; deposizione del 28 febbraio 2022, pag. 7 in fine: ‟è la donna della mia vitaˮ), dall'altro emergono criticità. La curatrice di rappresentanza della figlia ha dichiarato che AP1 non compren­de la gravità e la complessità della situazione e banalizza i problemi della moglie (osservazioni dell'avv. A______ P______, pag. 2). Nella citata valutazione la dott. S______ B______ ha notato la mancanza di comunicazione tra coniugi e atteggiamenti per nulla affettuosi verso la moglie, che viene ignorata o trattata a male parole (valutazione, pag. 9 e 21). Che poi l'interessata abbia legami solo con il marito e sua madre deriva anche dalla circostanza che AP1 non ha mai permesso alla consorte di frequentare altre persone (valutazione, pag. 10). Nel complesso il Pretore ha così escluso a ragione che per AO1 il matrimonio rivesta particolare interesse, a prescindere dal fatto che l'interessata medesima ne postula l'annullamento.

                                        

                                   8.   In subordine l'appellante chiede di annullare la decisione impugnata perché il Pretore non ha sentito E______ D______, ufficiale albanese dello stato civile. Costui – assume l'appellante – ha celebrato il matrimonio e ha ritenuto pertanto gli sposi capaci di discernimento (ordinanza sulle prove del 3 dicembre 2021). Inoltre egli avrebbe potuto rilasciare spiegazioni sulla volontà dei fidanzati e sulle verifiche da lui compiute. L'appellante chiede così di invitare il Pretore ad ascoltarlo. In realtà egli avrebbe dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.72 del 22 marzo 2023 consid. 5 con riferimenti). Ad ogni modo, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare ad esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (‟apprezzamento anticipato delle proveˮ: DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con richiami). In concreto, di fronte alle valutazioni degli esperti svolte poco prima e poco dopo il matrimonio, la testimonianza di E______ D______, il quale non risulta avere competenze specialistiche, sarebbe stata presumibilmente di scarso peso. A maggior ragione ove si pensi che, come risulta dal citato rappor­to medico del 29 aprile 2020, in apparenza la moglie poteva anche sembrare idonea al matrimonio (consid. 6e), sicché l'ufficiale dello stato civile poco avrebbe potuto riferire.

 

                                   9.   In via di ulteriore subordine AP1 chiede che qualora il matrimonio sia annullato gli sia riconosciuta l'autorità parentale sulla figlia e che quest'ultima sia affidata a lui per la cura e l'educazio­ne. Il Pretore ha condiviso invece la decisione del 18 febbraio 2021 con cui l'Autorità regionale di protezione 3 ha privato l'appellante dell'autorità parentale, decisione confermata dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello il 9 novembre 2021 (inc. 9.2021.45). In sintesi, per il primo giudice, dopo di allora non sono emersi fatti nuovi che inducano a modificare l'autorità e la custodia parentale, né l'appellante li invoca. Anzi, stando al Pretore l'autorità di protezione aveva rilevato elementi di criticità che ostano a una modifica dell'assetto in vigore.

 

                                         a)   Quanto all'autorità parentale, l'appellante fa notare che il procedimento penale a suo carico è stato archiviato (decreto di abbandono n. 1092/2022 dell'11 luglio 2022), il che rende infondato il rimprovero di non poter assolvere i doveri correlati all'autorità parentale. Inoltre, a suo dire, dai rapporti di C______ E______ emerge che la figlia necessita della sua presenza per stare bene ed essere felice. L'appellante sottolinea di non avere mai mostrato comportamenti violenti o inadeguati verso E______ S______, sicché eventuali biasimi in tal senso sono fuori luogo. Egli chiede dunque di vedersi reintegrare nell'autorità parentale.

 

                                                Riguardo alla custodia della minore, AP1 fa valere che l'Ufficio della migrazione gli ha confermato il 20 aprile 2022 il rinnovo del permesso di dimora B, di modo che nessun rischio sussiste di un suo allontanamento dalla Svizzera, il centro dei suoi interessi trovandosi nel Ticino. L'interessato afferma poi di possedere le dovute capacità educative e di potersi occupare personalmente, oltre che economicamente, della figlia. I rapporti di Casa C______ E______ sull'esercizio del diritto di visita dimostrano non solo che la piccola sta bene ed è felice con lui, ma avvalorano anche la serenità di quei momenti, caratterizzati dalla vicinanza, dall'interazione e dalla presen­za comunicativa tra genitori e figlia. L'appellante allega infine di avere perfezionato nel frattempo le sue conoscenze di italia­no, di avere migliorato le relazioni personali e di avere ottenuto il necessario supporto psicologico. Gli elementi di criticità che avevano indotto l'autorità di protezione a privar­lo della custodia parentale sono quindi venuti a cadere.

 

                                         b)   Sulle ragioni che hanno spinto l'Autorità regionale di protezione 3 a privare AP1 dell'autorità parentale prima provvisoriamente, il 10 dicembre 2020, e poi in via definitiva, il 18 febbraio 2021, si è pronunciata il 9 novembre 2021 la Camera di protezione del Tribunale d'appello. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. 9.2021.45; sopra, lett. D). I motivi che han­no determinato la privazione dell'autorità parentale, senza la quale non può sussistere nemmeno la custodia parentale, non possono quindi essere ridiscussi. La questione è sapere pertanto se dopo la privazione della custodia parentale siano intervenuti mutamenti che sorreggano la richiesta sottoposta da AP1 al Pretore il 22 novembre 2021, nell'ambito del­l'azione promossa dall'Ufficio dello stato civile per far annullare il matrimonio, ovvero di vedersi reintegrare nella custodia. L'appellante adduce – come detto – che il procedimento penale a suo carico è stato abbandonato, che egli si è sempre comportato adeguatamente con la figlia, che E______ S______ si trova bene ed è felice con lui, che egli non ha alcuna intenzione di tornare in Albania e che le criticità riscontrate a suo tempo dall'Autorità regionale di protezione 3 non sussistono più. Contrariamente all'opinione del Pretore, secondo l'appellante circostanze nuovi e rilevanti legittimano quindi il ripristino della sua autorità parentale.

 

                                         c)   Se i fatti che hanno giustificato la privazione dell'autorità parentale non sono più attuali, il giudice può adattare eventuali misure a protezione del figlio (art. 446 cpv. 1 CC cui rinvia l'art. 314 cpv. 1), compresa la disciplina dell'autorità parenta-le, corredandole – se occorre – di puntuali limitazioni (Kilde in: Commentaire romand, Code civil I, 2ª edizione, n. 23 in fine ad art. 327a con rinvio). A tal fine può risultare necessario esperire una perizia complementare per sapere se e in che misu­ra la situazione sia davvero mutata (Kilde, op. cit., n. 42 ad art. 327a con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2). Nel caso in esame AP1 non era stato ritenuto inidoneo all'esercizio dell'autorità parentale esclusiva per un insieme di elementi, in particolare sulla base di una perizia eseguita dalla dott. S______ B______ del Servizio medico-psicologico, che l'aveva definito inidoneo a provvedere al bene della figlia per l'incapacità di immaginare quali possano essere le esigenze della bambina, per l'interesse verso quest'ultima limitato all'esercizio del diritto di visita, per i gravi conflitti insorti nel­l'ambito familiare, per la renitenza da lui dimostrata nei confronti degli operatori responsabili “della rete” e per le procedure penali a suo carico che gli impedivano di prestare adeguata cura e educazione a E______ S______ (sentenza della Camera di protezione del Tribunale d'appello inc. 9.2021.45 del 9 novembre 2021 consid. 7.1). Determinante è sapere se tali elementi siano venuti meno.

 

                                         d)   I fatti nuovi di cui si vale l'appellante sono sicuramente fattori positivi, che lasciano ben sperare. Non bastano tuttavia per concludere che le criticità riscontrate dall'Autorità regionale di protezione 3 siano superate. Come si è appena visto, la psicologa dott. S______ B______ aveva ravvisato anche altre ragioni (cui l'appellante non accenna) che facevano apparire AP1 inidoneo a provvedere al bene della figlia e che ostavano perciò all'esercizio dell'autorità parentale. È vero che quegli accertamenti risalgono al 2021. A distanza di tre anni potrebbe giustificarsi quindi una verifica dello stato di fatto per appurare se, alla luce del comportamento tenuto da AP1 dopo di allora, la privazione del­l'autorità parentale sia tuttora un provvedimento necessario e proporzionato. Trattandosi di un aggiornamento sulle capacità genitoriali dell'appellante, ciò richiede verosimilmente conoscenze specialistiche, da raccogliere con un complemento di perizia (sopra, lett. c). Ai fini del presente giudizio questa Camera può solo constatare che sulla base di quanto fa valere l'interessa­to non sussistono (ancora) le condizioni per reintegrare AP1 nell'esercizio dell'autorità parentale. E ciò preclu­de ogni forma di custodia. Anche su questo punto l'appello vede quindi la sua sorte segnata.

                                     

                                10.   L'appellante chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio per la procedura di primo grado. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la domanda perché con un reddito di fr. 4130.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1919.– mensili AP1 è in grado di far fronte ai costi del procedimento, anche dopo avere elargito il contributo alimentare di fr. 501.– mensili per la figlia. Con tale argomento AP1 non si confronta minimamente. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), sul diniego del gratuito patrocinio in prima sede l'appello risulta di conseguenza irricevibile.

 

                                11.   Le spese della presente decisione seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni, mentre l'Ufficio dello stato civile dispone di giuristi propri ed è intervenuto nel procedimento in forza delle sue attribuzioni ufficiali (art. 8 cpv. 2 LAC; art. 49 cpv. 2 prima frase LPAmm).

 

                                12.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

                                        

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appel-lante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

avv. PA1, L______;

Sezione della popolazione, Ufficio centrale dello stato civile, Bellinzona;

avv. PA2, L______.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).