Incarti n.
11.2022.116

11.2022.117

Lugano

12 giugno 2023/jh                

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2022.3039 (modifica di misure a protezione del­l'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 giugno 2022 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(ora patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 12 agosto 2022 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 2 agosto 2022 (inc. 11.2022.116) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.117);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 (1966) e AP 1 (1970), di origine ucraina, si sono sposati a __________ il 14 dicembre 2002. A quel momento essi avevano già due figli: D__________ (1998) e A__________ (2001), ora maggiorenni. Dal matrimonio sono nati An__________ il 14 agosto 2005, I__________ il 2 novembre 2008, e Al__________ il 3 novembre 2011. Perito elettronico, il marito lavora per la ditta __________ di __________. La moglie, di formazione impiegata di commercio, ha interrotto la sua attività professionale alla nascita del primo figlio, dedicandosi in seguito al governo della casa e della cura dei figli, salvo una breve esperienza nella gestione di un'associazione culturale costituita su sua iniziativa nel 2017 e sciolta già nel 2018. Attualmente essa vende estratti di frutta e verdura al mercato di __________ del venerdì mattina. I coniugi vivono separati dal 1° luglio 2020, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 28 712, pari a 343/1000 della particella n. 2450 RFD, a lui intestata) per trasferirsi in un appartamento prima a __________ e poi a __________.

 

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 28 giugno 2021 da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui i coniugi hanno pattuito l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, l'affidamento congiunto dei tre figli minorenni alla medesima, con domicilio prevalente presso la madre, così come la regolamentazione del soggiorno dei figli dall'uno o dall'altro genitore durante la settimana e le vacanze scolastiche. AO 1 si è impegnato da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 3935.– mensili per la moglie, di fr. 625.– mensili per An__________, di fr. 1250.– mensili per I__________ e di fr. 1830.– mensili per Al__________, assegni familiari non compresi (inc. SO.2021.2994).

 

                                  C.   Il 23 giugno 2022 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere la custodia esclusiva dei figli, riservato “il più ampio diritto di visita materno”, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (tranne mobili e suppellettili), così come la soppressione di ogni obbligo alimentare a suo carico. Sentiti i figli e assunto agli atti un rapporto dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, al dibattimento del 28 luglio 2022 AP 1 ha proposto di respingere

                                         l'istanza di modifica. Non dovendosi assumere altre prove, il Pretore ha indetto seduta stante la discussione finale, nel corso della quale le parti hanno riaffermato le loro domande.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 2 agosto 2022, il Pretore ha attribuito la custodia esclusiva dei figli al padre, ha riservato alla madre il più ampio diritto di visita, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso al marito (tranne mobili e suppellettili) “a partire da tre mesi dalla presente decisione” e ha soppresso i contributi alimentari a carico di lui. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 1990.– per ripetibili ridotte.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 agosto 2022 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, che il giudizio impu-gnato sia riformato respingendo l'istanza di modifica. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. Con decreto del 12 settembre 2022 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. In replica e duplica spontanea del 16 settembre e del 30 settembre 2022 le parti hanno reiterato le loro posizioni.

 

                                  F.   Nel frattempo, il 20 gennaio 2023, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La procedura è attualmente allo stadio dell'udienza di conciliazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina della custodia parentale, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è pervenuta alla convenuta, a quel momen­to non più patrocinata, il 3 agosto 2022 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 12 agosto 2022, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                    2.   L'appellante postula il richiamo degli incarti SO.2022.3039, SO.2021.2994 e CA.2021.142, dei rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione e di atti dell'Autorità regionale di protezione 3, chiedendo inoltre l'audizione dell'avv. __________ __________ e del sergente __________ __________, come pure l'assunzione di una perizia e/o di un'ispezione oculare volte ad accertare “la genitorialità della madre e del padre”. All'appello e alla replica spontanea essa acclude inoltre una serie di documenti nuovi (da A a U). AO 1 sostiene che l'appello è irricevibile perché, a suo parere, l'allegato “più che una critica puntuale al giudizio pretorile” è un “concentrato di nuovi fatti, nuove allegazioni e nuove richieste probatorie”. Egli fa valere, in sintesi, che la sua idoneità genitoriale non è mai stata messa in discussione, che le limitazioni poste dall'art. 317 cpv. 1 CPC si applicano anche ai procedimenti di tutela dell'unione coniugale, che la moglie non può prevalersi della sua decisione di non farsi patrocinare al dibatti-mento per giustificare la propria negligenza, che la moltitudine di nuove prove addotte con l'appello contraddice la natura sommaria del procedimento e che, in ogni modo, tali prove sono irrilevanti ai fini del giudizio.                               

 

                                          In realtà, contrariamente all'opinione dell'appellato, alla fattispecie non si applica il principio inquisitorio limitato dell'art. 272 CPC applicabile alle protezioni dell'unione coniugale, bensì quello illimitato a tutela dei figli minorenni (art. 296 CPC). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono quindi proponibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC e vanno presi in esame nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Quanto alle altre prove richieste dell'appellante, gli incarti pretorili SO.2022.3039, SO.2021.2994 e CA.2021.142, nei quali figurano già i rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione e gli atti dell'Autorità regionale di protezione 3, sono stati trasmessi d'ufficio alla Camera. Il loro richiamo si rivela dunque superfluo. Come si vedrà in appresso (consid. 6 e 7), poi, altre prove non sussidiano, sicché conviene trattare l'appello senza indugio.                   

 

                                    3.   Nell'appello AP 1 lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il Pretore ha emanato la sentenza impugnata senza fissarle un termine per provare di avere limitato il numero di rifugiati ucraini da lei accolti in casa, tanto più che un'offerta in tal senso era stata formulata da lei al dibattimento del 28 luglio 2022. Essa postula pertanto, in via subordinata, l'annullamento della sentenza in questione e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio, previa indizione di una nuova udienza. Ora, nel verbale dell'udienza citata non figura alcun accenno all'offerta di prova indicata dalla convenuta. Costei allega nell'appello di avere smesso nel frattempo di accogliere rifugiati, limitandosi a ospitare una sola ragazza, ciò che il marito non discute (replica spontanea, pag. 3; duplica spontanea, pag. 5). Essa ha potuto quindi allegare la circostanza, rimasta incontestata, davanti a questa Camera, autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo, di modo che un'eventuale irregolarità nel diritto di essere sentita può ritenersi sanata (cfr. DTF 146 III 105 consid. 3.5.2 con rinvii, 145 I 174 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 6). Quanto alla rilevanza del citato argomento, essa sarà trattata in appresso (consid. 8).

 

                                   4.   Litigiosa è principalmente, in questa sede, la modifica dell'affidamento dei tre figli minorenni, finora sottoposti alla custodia congiunta dei genitori. Una modifica della custodia parentale deve giustificarsi alla luce di circostanze nuove e importanti che ren-dano imprescindibile il provvedimento per il bene dei figli, ovvero quan­do l'assetto vigente rischia di recare pregiudizio al bene del figlio e lo minaccia seriamente (sentenza del Tribunale federale 5A_633/2022 dell'8 marzo 2023 consid. 4.1). Una nuova disciplina si impone, in altri termini, ove la situazione attuale appaia più dannosa per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità nell'educazione che ne segue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate (sentenza del Tribunale federale 5A_230/2022 consid. 2.1 del 21 settembre 2022, in: FamPra.ch 2023 pag. 518; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 7a).

 

                                   5.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha preso atto che per l'istan­te la situazione dei figli si è degradata per le ripetute assenze della moglie, recatasi più volte e per vario tempo in Polonia con l'intento di riportare con sé rifugiati ucraini. E la presenza di costoro nell'abitazione coniugale ha “esautorato” i figli dai loro spazi, motivo per cui i ragazzi si sono trasferiti dal padre. Dal­l'ascolto dei minori, ha soggiunto il primo giudice, è emersa l'esistenza di un rapporto conflittuale con la madre, per altro confermato da quest'ultima, “che ha indicato i toni e le parole che i figli usano nei suoi confronti”, così come la chiara volontà dei figli di voler vivere con il padre. Per il primo giudice, AP 1 sembra essere talmente impegnata nell'assistenza ai profughi ucraini “da mettere in secondo piano le necessità dei figli”. Inoltre, egli ha epilogato, già in passato la cura della prole e il governo della casa erano stati monitorati dall'Ufficio dell'aiuto e della protezio­ne. Alla luce di ciò e dell'idoneità di AO 1 di provvedere alla cura dei minori, il Pretore ha modificato l'affidamento dei figli, attribuendoli al solo padre.

 

                                   6.   Nell'appello la convenuta espone le motivazioni e i modi della sua attività di accoglienza di rifugiati ucraini. Essa fa valere – in sintesi – di avere agito in ragione delle proprie origini e del fatto che i suoi genitori vivono ancora in quel Paese, di avere deciso “di comune accordo con i figli di condividere l'abbondanza in cui viveva la famiglia con i più bisognosi”, di avere rispettato tutte le norme in merito e di avere ospitato “provvisoriamente dei disperati bambini ucraini nelle camerette dei figli” durante l'assenza di questi ultimi per le vacanze con il padre. A suo parere inoltre i ragazzi hanno tratto giovamento dall'interazione con i rifugiati a livello di occasioni di gioco e di esperienze della cultura d'origine, essendo giusto dal profilo educativo “replicare ai nostri giovani che abbiano il dovere di salvare e condividere con chi fugge dalla disperazione”. L'appellante rimprovera inoltre al marito di avere inoltrato l'istanza senza la “benché minima remora per una guerra in corso”, come pure al Pretore di avere dimenticato che essa si attivava per intenti lodevoli e di avere trascurato “una comparazione degli interessi in gioco anche dei genitori”. Essa rammenta infine la situazione d'urgenza umanitaria venutasi a creare, sottolineando che molte famiglie hanno accolto profughi.

 

                                         Senza nulla togliere alla generosa e all'encomiabile disponibilità dell'appellante ad accogliere persone in fuga dalla guerra, in una fattispecie come quella in esame simili allegazioni sussidiano poco. Come si è visto, decisivo è infatti accertare in concreto, a un esame di verosimiglianza, se a causa di circostanze nuove e importanti mantenere l'affidamento vigente rischia seriamente di recare pregiudizio al bene dei figli. Non si tratta di apprezzare

                                         l'adempimento di disposizioni legali in materia di accoglienza dei profughi o di esprimersi – in astratto – sulla valenza educativa di esperienze siffatte. In proposito le prove offerte nell'appello (testimonianze dell'avv. __________ __________ e del sergente __________ __________) non soccorrono ai fini del giudizio. Né giova appurare se in un primo tempo i figli fossero d'accordo con tale attività, ciò che AO 1 contesta.  

 

                                   7.   L'appellante revoca in dubbio l'idoneità educativa del marito sostenendo, in sostanza, che negli ultimi 25 anni egli non si è mai curato dei figli, che egli lavora all'estero a tempo pieno, che non è in grado di assicurare la presenza necessaria per garantire ai ragazzi sufficiente stabilità e nemmeno dispone di un alloggio adeguato. AO 1 fa notare da parte sua che la propria capacità genitoriale è messa in discussione per la prima volta in appello (tant'è che egli condivide tuttora l'affidamento della prole) e sostiene di non lavorare all'estero, ma quasi esclusivamente da casa. Quantunque occupato a tempo pieno, tale possibilità gli consente di occuparsi dei figli e di dedicare loro le attenzioni necessarie. Egli rileva inoltre che le accuse della moglie sono assolutamente infondate e finanche smentite dai rapporti di ascolto dei minori. Quanto alla propria soluzione logistica, l'istante spie­ga di aver dovuto trovare una sistemazione in poco tempo a causa di un ripensamento della moglie, la quale intendeva trasferirsi altrove, e adduce che la situazione attuale è meramente provvisoria, il Pretore avendogli assegnato l'abitazione coniugale.

 

                                         Premesso che l'idoneità di un genitore non dipende del grado di occupazione o dalla contingente sistemazione logistica, nel caso specifico l'appellante riconosce che, anche dopo la fine dell'emergenza pandemica, il marito ha “drasticamente ridotto” i viaggi per lavoro. A un sommario esame non si ravvisano quindi motivi per ritenere che le assenze del padre siano tanto frequenti o prolun-gate da mettere in discussione la sua possibilità di occuparsi dei figli. Né l'appellante adombra dubbi sulla capacità del marito di organizzare un'adegua­ta assistenza ai figli in caso di prolungati soggiorni all'estero, fermo restando che l'età dei minori non richiede più la sorveglianza costante di un adulto. Del resto, la stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente dei figli svolgono un ruolo predominante nel caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente è più importante l'appartenenza a una determinata cerchia sociale (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 7).

 

                                         Né il fatto che in passato il padre abbia lavorato (anche) all'este­ro significa che egli non abbia consapevolezza delle necessità dei ragazzi (si vedano anzi le dichiarazioni dei figli nel rapporto di aggiornamento dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 28 luglio 2022, pag. 4 in alto; rapporto di ascolto del 28 luglio 2022, pag. 2; doc. FF prodotto in appello, pag. 2). Quanto ai disagi dovuti alle limitate dimensioni dell'attuale appartamen­to locato dal marito, proprio per ovviare a ciò egli ha ottenuto l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Non si può dire pertanto che quegli trascuri il problema o che non si sia curato di trovare, compatibilmente con gli aspetti pratici e finanziari di un trasloco, una soluzione a medio termine. In definitiva, gli argomenti sollevati dal­l'appellante non risultano atti – e da lungi – ad alimentare dubbi sull'idoneità genitoriale di AO 1. Non appaiono di conseguenza di necessari accertamenti peritali o ispezioni oculari sulla sua idoneità alla custodia, come chiede l'appellante.

 

                                   8.   Secondo l'appellante la modifica della custodia dei figli è arbitraria perché non sorretta da sufficienti ragioni, perché l'uso temporaneo delle camere dei minori per l'accoglienza di profughi non mette in pericolo il bene dei ragazzi e perché la sua attività di accoglienza dimostra come lei sia “un ottimo genitore affidatario”. La convenuta censura altresì la violazione del principio della proporzionalità, argomentando che in concreto sarebbero bastati ammonimenti o istruzioni sulla questione dell'accoglienza ai profughi oppure un “incontro (ad esempio sorvegliato)” tra genitori e figli allo scopo di “smuovere aspetti emotivi”. Essa si duole poi dell'assenza di una “valutazione ponderata” dei rischi che corro­no i figli nel dover provvedere essi medesimi alla spesa, al bucato o alla preparazione dei pasti. A mente sua, non sussisteva alcuna situazione di pericolo che imponesse la modifica della custodia parentale, sia perché i rifugiati ospitati erano regolarmente notificati alle autorità sia perché le si può tutt'al più rimproverare “una semplice disorganizzazione”. L'appellante afferma che alla base della decisione v'è un'“inchiesta non equidistante” e che la mancanza di “analisi genitoriali” può essere sanata solo con l'annullamento della sentenza. Per di più, essa soggiunge, l'attività d'accoglienza è sostanzialmente cessata, di modo che nulla giustifica di modificare l'assetto della custodia precedentemente concordato. Anzi, essa epiloga, mancano prove atte a dimostra­re “con certezza” che lei stesse agendo contrariamente ai suoi obblighi genitoriali, mentre una repentina modifica della situazione attuale nuoce al bene dei figli.

 

                                         a)   In concreto il rapporto tra AP 1 e i tre figli minoren­ni appariva conflittuale già prima dell'inizio dell'emergenza umanitaria in Ucraina. Dal rapporto di aggiornamento dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 28 luglio 2022 risulta che An__________ accusava una situazione di malessere da tre anni, riconducibile al rientro della madre dopo un ricovero ospedaliero per un collasso nervoso (“è più aggressiva e cambiata”: pag. 2). I__________ ha dichiarato che dopo l'allontanamento del padre “le cose sono peggiorate”, che la madre era “disorganizzata” e che senza la presenza del padre “molto ordinato, anche le cose a casa sono diventate piuttosto caotiche” (pag. 4). Infine Al__________ ha riferito che, già prima della situazione venutasi a creare (accoglienza di rifugiati ucraini), “accadeva frequentemente” che la madre adottasse un comportamento incoerente, mancando di promesse ai figli (pag. 3).

 

                                         b)   Sta di fatto che con l'accoglienza di rifugiati ucraini in casa la conflittualità con la madre si è acuita. Secondo An__________, l'arrivo dei profughi è stata “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Egli ha affermato che con “l'esordio dell'emergenza Ucraina, la situazione è ulteriormente peggiorata”, nel senso che dopo un primo momento positivo in cui con i fratelli ha raccolto vestiti e materiale, in un secondo tempo la madre ha cominciato a compiere viaggi per portare il tutto in Polonia, lasciando loro soli a casa senza considerare le loro necessità. Per di più, dopo avere assicurato ai figli di non alloggiare rifugiati, essa “ha tradito la promessa”, causandogli notevole dispiacere. Egli ha poi raccontato che gli ospiti dormivano nei loro letti “al loro posto” e che la madre non ha mai trovato altre soluzioni, nonostante le loro richieste. Ha così sottolineato “con sofferenza la mancata sensibilità della madre nell'ignorare le cose per lui importanti, quali la sua privacy e intimità”. Onde l'epilogo: “La mamma non mi ascolta mai, mi sento profondamento tradito da lei e in questo momento ho bisogno di lasciarla perché mi fa male” (aggiornamento rapporto UAP del 28 luglio 2022, pag. 2). Tali sensazioni sono poi state sostanzialmente ripetute davanti al Pretore (rappor­to d'ascolto del 28 luglio 2022: verbale, pag. 3).

 

                                               I__________ ha ricordato che con la simultanea presenza in casa di una ventina di rifugiati “le cose sono ulteriormente peggiorate”. Essa ha confermato che al rientro da una visita dal padre ha trovato la sua camera occupata ed estranei nel suo letto, sicché la madre non aveva mantenuto la promossa di non ospitare profughi nell'abitazione, ciò che l'ha fatta “molto soffrire”. La presenza di numerosi bambini ospiti generava inoltre forte rumore e disordine, impedendole di studiare (aggiornamento rapporto UAP, pag. 4). Al Pretore la ragazza ha confermato le lunghe assenze della madre, che aveva lascia­to lei e i fratelli soli, così come l'occupazione dei loro letti da parte di rifugiati (rapporto d'ascolto del 28 luglio 2022, verba­le, pag. 2).

 

                                               Al__________, infine, ha narrato di un rapporto teso con la madre causato soprattutto da “una promessa non mantenuta”, ovvero la garanzia che nessun profugo avrebbe soggiornato a casa loro. Per la figlia, “non è stato bello” trovarsi in casa contemporaneamente una quindicina di persone, anche per la disorganizzazione della madre, al punto che “spesso il frigo era vuoto”. Essa ha espresso forte sofferenza, come i fratelli, nel ricordare di non aver potuto usare la sua camera, occupata dai rifugiati (aggiornamento rapporto UAP, pag. 3). Al primo giudice Al__________ ha confermato che la situazione era divenuta insostenibile, la casa era “affollata, i profughi dormivano nel suo letto e in quello dei fratelli”, mentre loro dovevano accomodarsi su materassi per terra. Inoltre lei e i fratelli dovevano “pulire la sporcizia dei profughi” (rapporto d'ascolto del 28 luglio 2022: verbale, pag. 2).

 

                                         c)   Nel maggio o giugno del 2022, vista la situazione, tutti e tre i figli sono andati ad abitare dal padre. A precisa doman­da dell'operatrice sociale e del Pretore, An__________ ha finanche sottolineato come sia “imprescindibile rimanere a vivere con il padre”, presso il quale egli è più tranquillo ed è più concentrato nello studio. I__________ ha detto di “non voler in alcun modo” rientrare a vivere con la madre e di voler continuare a rimanere dal padre, con il quale “sta meglio”. Anche Al__________ ha espresso il chiaro desiderio di rimanere a vivere dal padre, sul quale può “contare” (rapporti citati).

 

                                         d)   Nelle circostanze descritte la ferma e coerente volontà dei tre figli non può essere ignorata. Certo, il solo desiderio di un fi-glio non basta per giustificare una modifica dell'affidamento parentale, ma l'opinione di lui va tanto più considerata quando egli ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 133 III 150 consid. 2.4, 131 III 556 consid. 1.2.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_1321/2021 del 10 settembre 2021 consid. 3.3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 13 con rimandi). E in concreto An__________ è quasi maggiorenne, mentre I__________ è quindicenne. Riguardo ad Al__________, è vero che alla sua età non può darsi per scontata la capacità di formarsi un'opinione propria, ma secondo l'operatrice sociale la figlia rispetto alle dinamiche intrafamiliari è parsa riflessiva”.

 

                                         e)   Non si disconosce che l'appellante rimprovera al marito di avere “sicuramente aiutato al convincimento unanime dei tre figli”. A suo avviso le dichiarazioni dei minori sono uno “sfo­go” in un periodo di conflitto con lei che il marito ha incoraggiato, consentendo l'interruzione di alcune attività extrascolastiche e strumentalizzando il tutto per mere questioni finanziarie. Essa soggiunge che per essere attendibili le audizioni sarebbero dovute essere ripetute nel tempo e inviatele “spontaneamente”, mentre in concreto la prova non è stata assunta in contraddittorio. La doglianza non può essere condivisa. Come detto, i figli sono stati ascoltati in tempi diversi da un'operatrice sociale e dal Pretore. Né si ravvisano violazioni procedurali, il primo giudice avendo notificato alle parti le risultanze delle due audizioni all'inizio dell'udienza tenutasi il 28 luglio 2022 (verbale, pag. 1). La convenuta ha dunque avuto modo di esprimersi al riguardo.

 

                                               Per altro, nelle loro dichiarazioni i figli hanno escluso in più occasioni comportamenti denigratori del padre verso la convenuta. L'interruzione da parte loro di talune attività extrascolastiche, poi, non basta per indiziare pressioni psicologiche da parte dell'istante. Né la posizione dei figli pare dovuta a una mera rivalsa nei confronti della madre per i disagi dovuti alla coabitazione con i profughi ucraini o alla condiscendenza del padre. Essi hanno fornito spiegazioni coerenti che trova­no le loro radici, oltre che in mancanze nell'accudimento, in difficoltà relazionali preesistenti ed emerse già durante la prima procedura a tutela dell'unione coniugale (relazione della delegata all'ascolto __________ __________ del 18 settembre 2021, in particolare pag. 4 in fondo nell'inc. SO.2021.2994). Che l'attività d'accoglienza sia stata frattanto limitata o interrotta non è perciò determinante.

 

                                         f)    Nel caso in esame non è in discussione la visione dell'appellante sulle modalità e la valenza dell'accoglienza di rifugiati fuggiti da una guerra. Ed è fors'anche verosimile che, in sé, l'attività di accoglienza dell'interessata non abbia messo in pericolo il bene dei figli. Resta il fatto che la sofferenza dei figli si è manifestata in tutta la sua ampiezza con i disagi occasionati dall'accoglienza dei profughi ucraini, che ha portato a una preoccupante frattura delle relazioni con la madre, aggravata da lacune organizzative della medesima, situazione che ora i figli non sono più in grado di accettare. AP 1 si diparte dalla convinzione che la sua visione degli eventi sia l'unica valida e pertinente, dimostrandosi però incapace di comprendere le necessità dei figli e la loro pena. Non riesce a comprendere, suo malgrado, che di fronte ai disagi e alle preoccupazioni dei ragazzi essa non può imporre la sua concezione unilaterale e perseguire nei suoi intenti, pur lodevoli che siano.

 

                                         g)   Tutto ponderato e sentiti i figli, allo stato attuale delle cose la custodia alternata in vigore, fonte di sofferenza e di conflitti, non appare più rispondere al bene dei minori e impone una modifica. E il beneficio che appare verosimile ridondare in caso di affidamento esclusivo al padre appare prevalere sul principio di stabilità. Né appare indicato mantenere l'affidamento congiunto per la sola Al__________, contrario alla sua volontà, tale disciplina esponendo la medesima alla separazione dai fratelli (sull'inopportunità di separare i fratelli: sentenza del Tribunale federale 5A_707/2019 del 18 agosto 2020 consid. 3.1.1; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2019.54 del 17 giugno 2020 consid. 7 con riferimento). Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, non si riscontra una modifica “tanto brusca” dell'assetto odierno, ove appena si consideri che in precedenza la custodia era pur sempre alternata e che in vista della modifica della medesima il Pretore ha assegnato l'abitazio­ne coniugale a AO 1, ciò che permetterà ai ragazzi di tornare nel loro ambiente. Quanto al­l'adozione di altre misure come istruzioni, ammonimenti o percorsi di mediazione, tali provvedimenti a protezione del figlio accompagnano l'affidamento e non servono a giustificare il mantenimento di una disciplina che rischia di recare pregiudizio al bene del minorenne. In definitiva, la decisione di affidare in concreto la custodia esclusiva dei figli al padre merita dunque conferma.

 

                                   9.   L'appellante critica altresì il fatto che l'affidamento dei figli al padre rende impossibile per lei mantenere i contatti con loro, soprattutto dopo non averli incontrarli per oltre un mese ed essen­do riuscita nel frattempo a ricreare una “bella unione” con loro. L'argomentazione non è di facile interpretazione, l'affidamento esclusivo al padre non costituendo – di per sé – un ostacolo al mantenimento di relazioni personali fra madre e figli, anche perché il Pretore ha stabilito un ampio diritto di visita. Né consta che AO 1 si opponga a tali contatti o li ostacoli. Anzi, stando alla figlia I__________ egli tenta di promuoverli (doc. FF prodotto in appello, pag. 2). È vero che oggi le relazioni personali fra madre e figli sono sporadiche e che ciò non appare soddisfacente. Trattandosi del figlio quasi maggiorenne, se persiste nel respingere ogni tentativo di avvicinamento egli va rimesso tuttavia alle sue responsabilità. Quanto alle due figlie minori, l'adozione di eventuali misure volte a ristabilire adeguate relazioni personali andrà valutata alla luce di approfondimenti specialistici da compiere nell'azione di divorzio pendente.

 

                                10.   Circa l'attribuzione dell'alloggio coniugale, che l'appellante chie­de di lasciare intatta, la domanda non ha portata propria, ma è subordinata al mantenimento della custodia alternata sui figli. In difetto di tale presupposto, tale questione risulta senza oggetto. Analoga conclusione vale riguardo alla conferma dei contributi alimentari per i figli.

 

                                 11.   Da ultimo l'appellante assevera che il contributo alimentare in suo favore va modificato anch'esso “in esito all'annullamento della decisione impugnata”, dolendosi che il marito decide a suo piacimento quanto versare. Essa argomenta alla sua età non può esserle imposta la ripresa di un'attività lucrativa, tanto meno nell'attuale situazione in cui versa il mercato del lavoro. Se non che, l'interessata equivoca la decisione del Pretore, giacché questi non ha modificato il contributo alimentare di fr. 3935.– mensili in suo favore pattuito nella convenzione omologata il 10 novembre 2021. L'assunto cade dunque nel vuoto. Quanto alle lamentate decurtazioni del contributo operate unilateralmente dal marito, il Pretore ha revocato, dal momento in cui il marito rientrerà nell'abitazione coniugale, l'autorizzazione a dedurre dai contributi l'importo di fr. 1385.– mensili per il pagamento degli oneri ipotecari (dispositivo n. 2.5 della citata convenzione). Dandosi trattenute ingiustificate sul contributo alimentare, l'appellante potrà sempre far valere le sue ragioni con un procedimento esecutivo o un'azione creditoria. La questione esula in ogni modo dalla presente procedura.

 

                                12.   Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha presentato osservazioni e un memoriale di duplica spontanea per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio formulata dall'appellante, essa non può entrare in linea di conto. I costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale, analogamente a quelli di una causa di separazione o di divorzio, sono per principio a carico delle parti. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 148 III 23 consid. 3.1, 142 III 36 consid. 2.3

                                         con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_972/2021 del 2 febbraio 2023 consid. 2.1.2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.26 del 4 marzo 2022 consid. 1).

 

                                         Nella fattispecie l'appellante ha chiesto per vero, in via subordinata, una provvigione ad litem, ma per costante giurisprudenza di questa Camera una tale partecipazione non è prevista nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a). Ciò non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale. Quest'ultimo può infatti chiedere al giudice di tenere conto delle spe­se legali e processuali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5 e 7). Nel caso in esame l'interessata non pretende di avere chiesto al marito, in pendenza di procedura, un aumento del contributo di mantenimento atto a finanziare anche le spese del processo. Né rende verosimile che una richiesta in tal senso sarebbe risultata infruttuosa. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essa si trova va tenuto conto, ad ogni modo, moderando nel limite del possibile la tassa di giustizia.

                                     

                                 13.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, copia della presente decisione va comunicata anche ai figli An__________ e I__________.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4500.– per ripetibili.

                                        

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

                                     

                                   4.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

                                         –   ;

                                         –   .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).