Incarto n.
11.2022.124

Lugano

1° settembre 2022/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2022.25 (filiazione: modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 novembre 2021 da

 

 

 AO 1  

 

 

contro

 

 

 AP 1  

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 22 agosto 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 4 agosto 2022;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 (1981) ha dato alla luce il 14 agosto 2012 una figlia, G__________, che è stata riconosciuta da AP 1 (1981). Il 13 dicembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale 1 ha approvato una convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________, un contributo alimentare di fr. 250.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni familiari non compresi)

 

                                  B.   Il 29 novembre 2021 AO 1 si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere AP 1 un adeguamento del contribu­to di mantenimento in favore della figlia. All'udienza del 28 gennaio 2022, indetta per la conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore, in virtù del quale il contributo alimentare in favore di G__________ è stato fissato in fr. 480.– mensili dal 1° gennaio 2022. A una successiva udienza dell'8 aprile 2022 l'accordo cautelare è stato modificato nel senso che il contributo di mantenimento in favore della figlia è stato ridotto dal 1° aprile 2022 a fr. 300.– mensili (oltre l'assegno familiare). Preso atto dei conteggi delle indennità di disoccupazione percepite da AP 1, il Pretore ha emesso il 4 agosto 2022 un decreto cautelare in cui ha condannato il convenuto a erogare per la figlia, dal 1° aprile 2022, un contributo di fr. 500.– mensili (assegni familiari non compresi). Non sono state riscosse spese processuali.

 

                                  C.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 22 agosto 2022 in cui fa valere sostanzialmente di non essere in grado di versare il contributo alimentare per la figlia. L'atto non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Occorre esaminare la tempestività del rimedio giuridico.

 

                                   2.   La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente: sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA, sentenza inc. 11.2021.98 del 30 luglio 2021 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella fattispecie il decreto cautelare impugnato è stata spedito al convenuto giovedì 4 agosto 2022 e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella cassetta delle lettere di quest'ultimo l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi venerdì 12 agosto 2022. Ne deriva che in concreto il termine per appellare il decreto cautelare citato, di cui il convenuto doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute varie udienze, ha iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di consegna infruttuoso ed è così scaduto lunedì 22 agosto 2022. L'appello in esame, seppur datato 22 agosto 2022, è stato tuttavia consegnato alla Posta solo il 23 agosto 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) e si rivela quindi tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC). Manifestamente irricevibile, l'appello sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

 

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.  

 

                                   5.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).