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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa CA.2021.53 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 3 dicembre 2021 dal
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello in materia di spese giudiziarie del 29 settembre 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 12 settembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1974) si sono sposati ad __________ il 27 aprile 2000. Dal matrimonio sono nati V__________, il 27 luglio 2004 (oggi maggiorenne), F__________, il 2 marzo 2006, e T__________, il 14 settembre 2008. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2018.
B. Nell'ambito di in una procedura di divorzio promossa il 3 dicembre 2021 da AP 1, con decreto cautelare del 12 settembre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha assegnato in uso l'abitazione coniugale al marito con arredo e suppellettili, affidando T__________ e F__________ alla custodia esclusiva del medesimo, riservato alla madre un usuale diritto di visita. Le spese processuali di complessivi fr. 9504.55 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili. In calce al decreto il Pretore aggiunto ha indicato, tra l'altro, che “il dispositivo in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo scritto e motivato in italiano (…) da presentare al Tribunale d'appello (…) entro 10 giorni dalla sua notificazione”.
C. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2022 per ottenere la riforma di tale pronunciato, nel senso di vedere posti gli oneri processuali a carico della moglie, tenuta a rifondergli fr. 3000.– per ripetibili. Il memoriale non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria, il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di AP 1 il 19 settembre 2022. Introdotto il 29 settembre 2022, il rimedio giuridico in esame è dunque tempestivo.
2. Nella fattispecie AP 1 impugna il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto cautelare con appello anziché con reclamo. L'appello risulta dunque irricevibile. Rimane da esaminare se può entrare in linea di conto una conversione dell'appello in reclamo.
Ora, la giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente op-tato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid. 3.4.2.2; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 2).
3. In concreto l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come “appello” nel senso degli art. 308 segg. CPC, ma l'istante dichiara esplicitamente di “appellare” il dispositivo n. 3 della decisione impugnata, protesta le spese giudiziarie “della procedura di appello” e sottolinea che “il termine per appellare” è stato ossequiato. AP 1 ha quindi inoltrato appello con la chiara intenzione di presentare appello, non reclamo. D'altro lato, l'improponibilità dell'appello nel caso specifico era evidente e il reclamo era stato correttamente indicato dal Pretore aggiunto nei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato. Ne discende l'impossibilità di convertire l'appello in reclamo.
4. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.
5. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).