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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2020.119 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 maggio 2020 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 ,
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giudicando sull'appello dell'8 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 12 settembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 settembre 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1975) ed AO 1 (1983), ha affidato i figli L__________ (nato il 18 aprile 2011) e Lu__________ (nato il 30 settembre 2013) alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato, in particolare, AP 1 a versare un contributo alimentare per L__________ di fr. 400.– mensili, (assegni familiari non compresi), fino ad agosto 2023 e di fr. 360.– mensili in seguito, così come uno per Lu__________ di fr. 270.– mensili (assegni familiari non compresi) fino ad agosto 2023 e di fr. 310.– mensili in seguito, per entrambi fino alla maggiore età o al termine alla formazione professionale. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2022 nel quale lamenta l'inadeguatezza dei contributi di mantenimento “alle [sue] possibilità finanziarie” chiedendo di “valutare le [sue] motivazioni per un'eventuale modifica”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Litigioso, in appello, è unicamente il contributo alimentare dovuto da AP 1 ai figli L__________ e Lu__________. Al proposito il Pretore aggiunto dopo avere accertato che il convenuto percepisce un'indennità di disoccupazione di fr. 2325.– mensili netti, ha ritenuto che al termine del periodo quadro egli non potesse limitarsi a opporre al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli la sua situazione di inattività lavorativa. Il primo giudice gli ha pertanto imputato un reddito ipotetico di pari importo. Quanto al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha stabilito in fr. 1656.– mensili (fr. 850.– minimo esecutivo, fr. 675.– quota pigione, fr. 8.– quota Swisscaution, fr. 63.– premio cassa malati con sussidi, fr. 27.– assicurazione e RC auto, fr. 33.– imposta circolazione auto), donde un margine di fr. 669.– mensili che ha destinato al mantenimento dei figli.
2. L'appellante chiede, in estrema sintesi, di esaminare le sue motivazioni “per un'eventuale modifica” del contributo alimentare in favore dei figli. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della decisione (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventual-mente in combinazione con il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.35 del 18 febbraio 2022 consid. 2).
Nel caso specifico è indubbio che AP 1 persegue la riduzione del contributo alimentare in favore dei figli L__________ e Lu__________, tant'è che chiede di “valutare le [sue] motivazioni per un'eventuale modifica”. Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal formulare pretese pecuniarie quantificate nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_236/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 9a). Le contestazioni relative a contributi alimentari per minorenni non sfuggono dunque alla regola (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d).
In concreto l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo alimentare egli intenda offrire ai figli in luogo e vece di quello fissato dal Pretore aggiunto (fr. 400.– e fr. 270.– mensili, assegni familiari non compresi). La cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata, all'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non alludendo nemmeno di scorcio. Ne segue che, pur con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata.
3. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che pur volendo fare astrazione dall'inammissibilità dell'appello, in concreto l'impugnazione non sarebbe destinata a miglior sorte. AP 1 sostiene che dopo la fine del periodo di disoccupazione egli è a carico della pubblica assistenza e che la sua attuale compagna non esercita alcuna attività lucrativa. In realtà, così argomentando, egli disconosce che trattandosi di contributi alimentari per minorenni, soprattutto nel caso di ristrettezze economiche i genitori devono profittare al massimo della loro potenzialità di guadagno e che ove non sia il caso, gli va ascritto, un reddito ipotetico nella misura in cui sia esigibile ed effettivamente possibile, tenuto conto dell'età, dello stato di salute, della formazione, dell'esperienza professionale, della situazione sul mercato del lavoro e dei doveri educativi. Premesso ciò, come si è detto, il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito del convenuto in fr. 2325.– mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione, imputandogli dopo la fine del periodo quadro lo stesso importo quale reddito ipotetico. Con tale motivazione l'interessato non si confronta, non pretendendo in particolare che, alla luce della sua situazione personale, quel reddito ipotetico non sia esigibile né conseguibile.
Né, per altro, la riscossione di prestazioni assistenziali basta per indiziare un impedimento al lavoro. Da un debitore alimentare con figli si può inoltre pretendere un impegno che si sospinga oltre le esigenze poste da un ufficio di collocamento ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il conseguimento di un reddito ipotetico può anche richiedere un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione. Se necessario, si può esigere quindi che l'interessato estenda le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in ambiti meno qualificati (cfr. RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con richiami). Quanto al fatto che l'attuale compagna non eserciti un'attività lucrativa, con l'entrata in vigore del salario minimo cantonale l'interessato dovrebbe in ogni caso essere in grado di finanziare il proprio fabbisogno minimo effettivo. Ne segue, in ultima analisi, che l'impugnazione vede la sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
4. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) incomberà all'interessato precisare se il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, non avendo egli formulato alcuna conclusione cifrata in appello.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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– ; – avv.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).