Incarti n.
11.2022.156

11.2022.157

11.2022.158

Lugano

30 ottobre 2025

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici

e della giudice

Giani, presidente, e Jaques

Giamboni

 

cancelliera

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2021.41 (filiazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 agosto 2021 da

 

 

AP1, B______

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

AO1, ora in C______

(patrocinata dall'avv. PA1, L______)

e

Stato del Cantone Ticino,

(rappresentato dall’Ufficio RAPP1, Be______),

 

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2022 in materia di gratuito patrocinio e spese giudiziarie presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 settembre 2022 (inc. 11.2022.156),

 

così come sull'appello (“reclamo”) del 24 ottobre 2022 presentato da AP1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.157)

 

e sulle contestuali domande di gratuito patrocinio contenute in entrambi i rimedi giuridici (inc. 11.2022.158);

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 13 maggio 2005 AO1 (1977), cittadina b______, ha dato alla luce un figlio, G______ M______ G______, che è stato riconosciu­to da AP1 (1966). Il 25 febbraio 2011 l'allora Commissione tutoria regionale __ ha approvato una convenzione in cui AP1 si impegnava a versare per il figlio, affidato alla madre, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili dalla nascita fino al sesto anno di età, di fr. 900.– mensili dal settimo al dodicesimo anno di età e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata, assegni familiari non compresi. Il 28 novembre 2014 i genitori si sono accordati per l'esercizio in comune dell'autorità parentale con attribuzione paritaria degli accrediti per i compiti educativi. AP1, disegnatore edile indipendente, dall'agosto del 2020 vive a B______, mantenendo una casa di vacanza a R___. AO1 è responsabile vendita di una boutique a L______ e vive, unitamente al figlio, con il marito A______ M______ a C______.

 

                            B.  Da gennaio 2021 RAPP1' anticipa i contributi alimentari per G______ M______ G______ in luogo e vece del pa­dre. Il 15 giugno 2021 AP1 ha adito l'Autorità regiona­le di protezione 10 rivendicando, segnatamente, la custodia di G______ M______ G______ e un contributo alimentare dalla madre per il figlio. AO1 ha avversato tali richieste. All'udienza del 4 agosto 2021 l'autorità di protezione ha constatato il mancato accordo delle parti.

 

                            C.  Il 12 agosto 2021 AP1 si è rivolto al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la custodia alternata del figlio G______ M______ G______, un contributo alimentare per il figlio di fr. 2800.– mensili dal 15 giugno 2021 (assegni familiari non compresi), la soppressione del contributo a suo carico e la restituzio­ne di un diamante di sua proprietà in possesso della convenuta. Con ordinanza del 13 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha avoca­to a sé in forza dell'art. 298d cpv. 3 CC la competenza per statui­re su tutte le questioni inerenti al minore, e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di protezione 10. Invitato a presentare osservazioni, in un memoriale del 1° settembre 2021 l'RAPP1 ha auspica­to che con la procedura “si possa far chiarezza sulla situazione finanziaria del signor AP1 e definire un congruo contributo per il mantenimento di G______ M______ G______”. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2021 AO1 ha proposto di respingere la petizione.

                            D.  Alle prime arringhe del 30 novembre 2021 AP1 e AO1, unici comparenti, hanno confermato le lo­ro posizioni e notificato prove. Contestualmente la convenuta ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Il 16 dicembre 2021 G______ M______ G______ è stato sentito dal Pretore aggiunto. Il 27 maggio 2022 AP1 ha instato a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria è stata chiusa il 24 giugno 2022 e alle arringhe finali del 5 luglio seguente l'attore ha ribadito le sue doman­de chiedendo una decurtazione del contributo alimentare da lui dovuto pari al 60%, l'istituzione di una curatela educativa in favo­re del figlio e l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali e sullo stato di salute di G______ M______ G______. La convenuta ha ribadito il pro­prio punto di vista, chiedendo inoltre un'indennità per torto mora­le e l'adozione di adeguate misure affinché “l'attore smetta di denigrarla”. L'RAPP1 si è rimesso al giudizio del Pretore aggiunto.

 

                            E.  Statuendo con sentenza del 19 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 3000.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 6300.– per ripetibili. Le domande di gratuito patrocinio sono state respinte.

 

                             F.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 3 ottobre 2022 per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio in primo grado. Il 24 ottobre seguen­te AP1 ha impugnato altresì il merito con un altro recla­mo in cui chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione, o quanto meno di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. I rimedi giuridici non sono stati notificati a AO1 né all'RAPP1 per osservazioni. Il 13 maggio 2023 G______ M______ G______ è divenuto maggiorenne.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  I due rimedi giuridici sono diretti contro la medesima decisione e riguardano lo stesso oggetto: l'uno verte sul merito e l'altro sulle spese giudiziarie e sul gratuito patrocinio. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

 

                             2.  Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata, come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC), sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la custodia del figlio, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore

                                  (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023 consid. 1.1). Nella fattispecie AP1 ha introdotto “recla­mo”, non appello. Egli ha agito però senza il patrocinio di un lega­le e non risulta avere cognizioni giuridiche. Non è il caso dunque di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Circa la tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 23 settembre 2022 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine per ricorrere sareb­be scaduto così la domenica 23 ottobre 2022, salvo protrarsi al lu­nedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 24 ottobre 2024, l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguen­za ricevibile.

 

                                  Nella misura in cui chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico della convenuta, l'interessato trascura che qualora una parte intenda contestare, oltre a dispositivi sulle spese, anche il contenuto della decisione stessa e tale decisione sia – come nel caso precipuo – appellabile, il dispositivo sulle spese è impugnabile con l'appello. In tale misura il reclamo del 3 ottobre 2022 va considerato quindi come parte integrante dell'appello (analogamen­te: I CCA, inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 12 con rinvio).

 

                              I.  Sull'appello

 

                             3.  I documenti acclusi da AP1 all'appello figurano già nel carteggio trasmesso d'ufficio alla Camera di modo che essi risultano superflui. Il 9 aprile 2025 l'appellante, nel segnalare a questa Camera l'avvenuto matrimonio della convenuta, ha sollecitato la produzione di una copia del certificato di matrimonio, oltre a de­terminata documentazione fiscale dei coniugi. Le prove richieste, come si vedrà in appresso, non sono di rilievo ai fini del giudizio. Nulla osta alla trattazione dell'appello.

 

                             4.  AP1 ha convenuto in giudizio, oltre a AO1, anche l'RAPP1, ente che ha anticipato i contributi alimentari per G______ M______ G______ in luogo e vece del padre. In realtà, secondo la più recente giuri-sprudenza, in un'azione di modica o soppressione del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, l'ente pubblico che anticipa il mantenimento non dispone della legittimazione passiva (DTF 148 148 III 270 e III 296; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 2.2 in FamPra.ch 2023 pag. 525; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.17 del 14 dicembre 2023 consid. 3). Ne segue che in concreto l'azione contro lo Stato non ha più ragion d'essere.

 

                             5.  Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, rammentati i criteri per disporre un affidamento congiunto, ha accertato che i fatti addotti dal padre a sostegno della richiesta di modifica riguardano un singolo litigio avuto fra madre e figlio nell'agosto 2021 che ha determinato una modifica solo temporanea del diritto di visita. A suo avviso, tale episodio non rappresenta un cambiamento significativo e duraturo tale da giustificare una modifica dell'attuale assetto. Per di più, egli ha evidenziato, dall'ascolto è emerso come la volontà di G______ M______ G______ sia quella di rimanere con la madre e di non volersi trasferire a B______ dal padre. Il primo giudice ha negato poi che l'attuale assetto configuri già una custodia alternata, come sostenuto dall'attore, poiché quest'ultimo non si è mai preso effettivamente cura del minore, né è in misura di farlo in futuro vista la distanza geografica e la precaria situazione finanziaria. A suo avviso il fatto che G______ M______ G______ frequenti i genitori in egual misura e che essi percepiscano paritariamente gli accrediti per i compiti educativi non è un motivo sufficiente per riconoscere una custodia alternata. In circostanze siffatte il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ciò che ha reso superfluo esaminare l'opportunità di una modifica del contributo di mantenimento, tanto più che l'attore non ha dimostrato una sostanziale modifica dell'assetto concordato nel 2011.

 

                             6.  AP1 chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di disporre una custodia alternata e di obbligare la convenuta a versare un contributo alimentare per il figlio o, in subordi­ne, di annullare la decisione stessa e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito sgombrare il campo. L'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve desumersi quindi in che modo vada modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda volta al mero annullamento della decisione appellata con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo in via eccezionale, qualora l'autorità di ricorso non possa statuire nel caso in cui accolga l'appello, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel caso specifico l'appellante postula il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti essenziali e assuma le prove da lui notificate. Si duole in particolare che non sia stato rivalutato il reddito del compagno (poi marito) della convenuta, non sia stato sentito il dott. A______ B______ né sia stata assunta una perizia sullo stato di salute del figlio.

 

                                  Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore aggiunto, l'interessato disconosce che avrebbe dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire sin­goli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di ri­assumere mezzi di prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante non può esigere (da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.106 del 21 agosto 2024 consid. 8 con riferimenti). Ne segue che la richiesta subordinata vol­ta a far annullare la decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima sede per nuovo giudizio non può entrare in linea di conto.

 

                             7.  Relativamente alla custodia parentale, nella misura in cui G______ M______ G______ è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il 13 maggio 2023, la questione è ormai superata. Su questo punto l'appello è divenuto pertanto senza oggetto. Quanto alla richiesta dell'appellante di obbligare la convenuta a versargli un contributo alimentare per il figlio di fr. 2800.– mensili (assegni familiari non compresi), essa non ha portata autonoma, ma era subordinata all'accoglimento della sua domanda di custodia alternata. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, tale domanda si rivela anch'essa sen­za oggetto. Ad ogni modo, l'appellante nel suo ricorso – per lo più ridondante – non spiega né come giunga all'importo di fr. 2800.– mensili, né si confronta con la motivazione del primo giudice sul fatto che non sussiste una modifica sostanziale dell'assetto concordato nel 2011. In proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Per quel che è della richiesta di restituzione di un diaman­te, non esaminata dal Pretore aggiunto, la questione esula dalla presente procedura e non può quindi essere vagliata. Al proposito l'appello non può trovare ascolto.

 

                             8.  Il 9 aprile 2024, come detto, AP1 ha postulato la soppressione del contributo di mantenimento a suo carico “dalla da­-ta della presente istanza”, subordinatamente la riduzione “in considerazione dell'effettiva capacità contributiva delle parti (incluso il marito dell'opponente) e della “partecipazione alla cura da par­te del padre”. A suo avviso il matrimonio della convenuta, così come l'intenzione del figlio di iniziare nel 2025 gli studi al Politecnico federale di Zurigo, modificano “fondamentalmente le circostanze rilevanti ai fini del mantenimento”. Egli fa valere inoltre che la sua situazione finanziaria è “ulteriormente peggiorata rispetto alla procedura di prima istanza” mentre quella della madre è invece “notevolmente migliorata a seguito del matrimonio”. Ta­le richieste configurano una mutazione dell'azione, la quale in ap­pello è ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b).

 

                                  Nel caso precipuo, per tacere del fatto che sul peggioramento della situazione finanziaria dell'appellante (aumento dell'indebitamente) manca qualsiasi riscontro probatorio, l'interessato disconosce che qualora una conclusione abbia per oggetto una som­ma di denaro, la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto a livello cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie quantificate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti contribuiti alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). In concreto, l'appellante, che pretende una partecipazione della convenuta al mantenimento di G______ M______ G______ dopo la maggiore età, non ha tuttavia mai indicato a quanto tale partecipazione dovrebbe ammontare. In questa sede, quindi, la rivendicazione dell'appellante cade nel vuoto.

 

                             9.  AP1 contesta infine la suddivisione delle spese giudiziarie adottata dal primo giudice chiedendo di porre tutti gli oneri processuali a carico della convenuta. Ancora una volta tale domanda non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto. Ad ogni modo, nella misura in cui l'attore è risultato interamente soccombente non è dato a divedere perché il Pretore aggiunto, nell'applicare l'art. 106 cpv. 1 CPC, sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice (al proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio).

 

II.  Sul reclamo

 

                           10.  Una decisione che rifiuti o revochi il beneficio del gratuito patrocinio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato tuttavia alla sentenza in materia di filiazione impugnata con appello, di modo che per unità della materia ed economia di giudizio, oltre che per attrazione di competenza, questa Camera esamina anche la controversia sul gratuito patrocinio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.178 del 12 giugno 2023 consid. 1). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche nel caso in cui – come in concreto – il diniego del gra­tuito patrocinio sia stato pronunciato nel contesto di una senten­za finale appellabile (RtiD I-2025 pag. 680, consid. 14c). Introdotto entro 10 giorni, anche il reclamo in esame è quindi ricevibile.

 

                           11.  Al reclamo AP1 acclude svariati nuovi documentazione. Se non che in una procedura di reclamo la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA sentenza inc. 11.2022.50 del 23 luglio 2024 consid. 2). Nella misura in cui non figurano già agli atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio.

 

                           12.  In merito al gratuito patrocinio, per AP1 l'esito della procedura non poteva dirsi privo di esito favorevole, come appurato dal Pretore aggiunto. Egli sostiene – in sintesi – che non essendo patrocinato il primo giudice avrebbe dovuto concedergli un “periodo di grazia” per produrre la documentazione mancante e rimprovera inoltre al primo giudice di non avergli designato un patrocinatore d'ufficio.

 

                                  a)   Per quel che riguarda la concessione di un “periodo di grazia” per produrre ulteriori documenti, dal fascicolo processuale emerge che il Pretore aggiunto ha sollecitato più volte l'attore a produrre la necessaria documentazione concedendogli altresì diverse proroghe (ordinanze del 5 gennaio, 25 gennaio e 30 maggio 2022 nel fascicolo “atti di cancelleria”). In tali circostanze non è dato di vedere perché dopo le inottemperanze dell'interessato il primo giudice avrebbe dovuto ancora sollecitarlo. Al riguardo il reclamo manca di consisten­za.

 

                                  b)  Circa la designazione di un patrocinatore d'ufficio, il giudice può ingiungere a una parte non patrocinata di far capo a un rappresentante ove questa sia manifestamente incapace di condurre la propria causa (art. 69 cpv. 1 CPC). Premesso che, in linea di principio, le parti hanno il diritto di condurre personalmente la loro causa senza l'ausilio di un legale, l'incapacità di condurre la causa non deve essere ammessa con troppa facilità (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8 ad art. 69). Questa dev'essere quindi manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre la propria causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa disposizione deve applicarsi in maniera restrittiva. Anche se constata un'incapacità manifesta, il giudice dispone ad ogni modo di un margine di apprezzamento sull'opportunità di applicare tale norma (sentenza del Tribunale federale 5A_367/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.3; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.22 del 22 ottobre 2019 consid. 5 con rinvii).

 

                                       In concreto, premesso che il richiamo all'art. 69 CPC non esonera la parte dal compito di trovare un patrocinatore disposto a rappresentarlo, è vero che AP1 ha chiesto in due occasioni una “proposta di contatti per la consulenza legale” (lettere del 24 gennaio 2021 e del 27 maggio 2022). Egli non pretende tuttavia di essere stato incapace di condurre la propria causa e men che meno di essere stato nell'impossibilità di affidare la tutela dei suoi interessi a un legale. Anzi davanti al Pretore aggiunto egli ha saputo esporre i motivi della sua richiesta di modifica della custodia e di soppressione o di riduzione del contributo alimentare per il figlio. Né la poca padronanza del­la lingua italiana bastava, di per sé, per ravvisare un'inettitudine palese nel condurre la causa (I CCA, sentenza inc. 11.2024.4 del 12 febbraio 2024 consid. 5 con rinvio). In tali circostanze, non si può ritenere che l'attore apparisse incapace di far valere le sue ragioni e di discutere la propria cau­sa con la necessaria chiarezza. Ancora in appello, del resto, egli procede da sé solo e il suo ricorso è perfettamente comprensibile. Certo, chi agisce senza l'ausilio di un patrocinato­re rischia di commettere errori. Deve assumere tuttavia la responsabilità delle sue scelte processuali. Ne segue che al Pretore non può rimproverarsi di avere disatteso l'art. 69 CPC. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                  c)   Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio, inteso co­me esonero dal pagamento delle spese processuali, il reclamante sostiene che l'azione da lui promossa non era priva di fondamento. Se non che, il primo giudice ha rilevato che l'am­pio diritto di visita esercitato dal padre non implicava un riconoscimento automatico della custodia alternata “considerato altresì il domicilio di lui a B______ e il fatto di avere dichiarato di non poter provvedere al mantenimento del figlio”. Con tale motivazione l'interessato non si confronta, riprendendo stralci teorici che esulano dalla fattispecie poiché inerenti a coppie sposate e ripetendo argomentazioni già sollevate in prima se­de. Che poi la sua situazione economica renda il pagamento delle spese insostenibile, non basta per esonerarlo dall'addebito di oneri processuali, tanto meno in mancanza di riscon­tri probatori. Né l'indigenza è sufficiente – da sé sola – per ot­tenere il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Su questo punto il reclamo è destinato di conseguenza all'insuccesso.

 

                            III.  Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

                           13.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO1 per osservazioni. Circa il gratuito patrocinio postulato da AP1 in questa sede, tale beneficio, limitato all'esenzione delle spese processuali, non può entrare in linea di conto. Si trovasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, i rimedi giuridici apparivano fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificati alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmen­te difficili in cui essa versa si tiene conto, in via del tutto eccezionale, rinunciando a riscuotere oneri processuali. In tale misura la richiesta di gratuito patrocinio si rivela finanche senza oggetto.

 

                           IV.  Sui rimedi giuridici a livello federale e sulla comunicazione della presente sentenza

                           14.  Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina della custodia sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, con-sid. 2). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Relativamente al reclamo, il valore litigioso delle spese giudiziarie di primo grado non raggiunge invece il minimo di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche al figlio G______ M______ G______.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Le cause inc. 11.2022.156 e 11.2022.157 sono congiunte.

 

                             2.  Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             3.  Il reclamo è respinto.

 

                             4.  Non si riscuotono spese.

 

                             5.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

 

                             6.  Notificazione:

 

AP1, B______;

avv. PA1, L______;

RAPP1, Be______.

                                  Comunicazione:

 

Pretura della giurisdizione di Locarno Città;

G______ M______ G______, C______ (in estratto: consid. 7
  parzialmente e 8 e dispositivo n. 2).

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).