Incarti n.
11.2022.162

11.2022.163

Lugano

26 giugno 2023/jh   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta della     giudice:

 

Giamboni, giudice presidente

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2020.36 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 ottobre 2020 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

 

 

 

giudicando sul “ricorso” del 27 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 17 ottobre 2022 (inc. 11.2022.162)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'impugnativa (inc. 11.2022.163);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 26 agosto 2013 AO 1 (1981), cittadina portoghese, ha dato alla luce un figlio, L__________, riconosciuto da AP 1 (1975), pure cittadino portoghese. Nell'ambito di una procedura promossa il 16 ottobre 2020 da AO 1 per ottenere la modifica del contributo per il figlio stabilito con contratto di mantenimento approvato il 23 novembre 2018 dall'Autorità regionale di protezione 10, con decreto cautelare del 17 ottobre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha regolato le relazioni personali tra padre e figlio “in forma esclusivamente sorvegliata presso il Punto d'Incontro, nelle modalità e negli orari dettati dalle esigenze organizzative della struttura”, atteso che “gli incontri avverranno preferibilmente ogni settimana, ma se e/o fintantoché ciò non fosse possibile, perlomeno a cadenza bisettimanale”. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.

 

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 27 ottobre 2022 per ottenerne, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'annullamento e la conseguente conferma dell'assetto vigente. L'impugnativa non è stata oggetto di intimazione.

 

                                  C.   Statuendo con sentenza del 28 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha – tra l'altro – deciso che “le relazioni personali tra L__________ e il padre AP 1 si svolgono in forma sorvegliata presso il Punto d'incontro di Locarno, nelle modalità e negli orari dettati dalle esigenze organizzative della struttura”. Tale decisione non è stata impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.    Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto aveva disciplinato provvisoriamente le relazioni personali di AP 1 con il figlio L__________ da esercitarsi nella modalità sorvegliata presso il Punto d'Incontro. Nella sua impugnativa il padre chiedeva di annullare tale giudizio con conferma dell'assetto precedente. Se non che, statuendo nel merito il 28 marzo 2023, in pendenza di appello, il Pretore aggiunto ha disciplinato in via definitiva il diritto di visita paterno con le medesime modalità. Tale sentenza non è stata impugnata. Ora, con il passaggio in giudica­to di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Ne segue che la decisione finale, passata in giudicato, rende ormai senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi. In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC).

 

                                   2.   Relativamente alle spese processuali, qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ora, vista la particolarità del caso si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stata chiamata dalla Camera a formulare osservazioni e non ha dunque sopportato costi apprezzabili.

 

                                   3.   Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede da AP 1, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.176/177 del 20 gennaio 2022 consid. 4). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza di merito, che ha statuito definitivamente sul diritto di visita. E a quel momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito. 

                                     

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio formulate da AP 1 è dichiarata senza interesse.

 

                                   4.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).