Incarto n.
11.2022.170

Lugano,

21 settembre 2023/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2022.2560 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 maggio 2022 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello dell'8 novembre 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emeso dal Pretore aggiunto il 28 ottobre 2022;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare del 28 ottobre 2022, emesso a tutela del­l'unione coniugale, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1980) a versare alla moglie AO 1 (1979), cittadina portoghe­se, un contributo alimentare di fr. 3161.– dal 1° ottobre 2021, ordinando inoltre al datore di lavoro del marito una trattenuta di stipendio per lo stesso importo. AP 1 è stato tenuto infine a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Le spese giudiziarie sono state rinviate al merito.

 

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 novembre 2022 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il decreto in questione sia annullato, subordinatamente che tale decreto sia riformato nel senso di sopprimere il contributo di mantenimento in favore della moglie e che sia revocata la diffida ai debitori, unitamente all'obbligo di versare alla medesima una provvigione ad litem.

 

                                  C.   La giudice delegata di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo parziale, limitato ai contributi alimentari dovuti da AP 1 dal 1° ottobre 2021 fino al 24 ottobre 2022 e al versamento della provvigione ad litem. Per i contributi alimentari dovuti dal 24 ottobre 2022 la richiesta di effetto sospensivo è stata respin­ta. Non sono state chieste a AO 1 osservazioni sul contenuto dell'appello.

 

                                  D.   In pendenza di appello, il 14 giugno 2023, il Pretore aggiunto ha emanato la senten­za finale a tutela dell'unione coniugale, fissando – tra l'altro – contributi alimentari a carico di AP 1 di fr. 1295.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, di fr. 1755.– mensili dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, di fr. 1909.– mensili per il marzo del 2021, di fr. 1037.– mensili per l'aprile del 2022, di fr. 2301.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2022 e di fr. 1497.– mensili dal 1° gennaio 2023 in poi. La diffida ai debitori per la trattenuta di stipendio è stata confermata, non invece l'obbligo per AP 1 di corrispondere alla moglie una provvigione ad litem. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  E.   Il 16 agosto 2023 AP 1 ha comunicato a questa Camera che nelle circostanze descritte l'appello contro il decreto cautelare del 28 ottobre 2022 è divenuto senza interesse sicco­me superato dalla sentenza finale e ha chiesto lo stralcio dell'appello dal ruolo. Sulle spese dello stralcio egli non si è espresso, salvo rilevare nella richiesta che l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel suo appello era stata parzialmente accolta dalla giudice delega­ta. Invitata a formulare eventuali osservazioni sulla richiesta di stralcio, AO 1 non ha reagito.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   L'appello presentato da AP 1 l'8 novembre 2022 è effettivamente divenuto senza interesse. I provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – il giudice disponga diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza finale emanata dal Pretore aggiunto il 14 giugno 2023 ha fatto decadere il decreto cautelare del 28 ottobre 2022. Domandarsi oggi se l'appello diretto contro quel decreto fosse fondato o infondato non ha rilievo giuridico. Ne segue che, divenuto senza interesse, l'appello va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).

 

                                   2.   Ove una causa sia tolta dal ruolo il giudice si limita a statuire sulle spese e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta sommariamente quale parte abbia provocato l'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della procedura se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbia­no reso il contenzioso senza oggetto o senza interesse (RtiD

                                         II-2021 pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stes­so piano: sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020 consid. 3.1 con richiami), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine

                                         dei motivi che han­no reso il procedimento caduco (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con richiami di dottrina). Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

 

                                   3.   In concreto il Pretore aggiunto aveva condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3161.– mensili dal 1° ottobre 2021 e una provvigione ad litem di fr. 5000.–, ordinando inoltre al datore di lavoro una trattenuta di stipendio pari all'importo del contributo. L'interessato chiedeva di sopprimere sia il contributo alimentare sia la provvigione ad litem. Con la sentenza finale il Pretore aggiunto ha ricondotto il contributo alimentare alla metà circa e ha soppresso la provvigione ad litem, mentre ha confermato la diffida ai debitori. Avesse statuito sull'istan­za cautelare, questa Camera avrebbe verosimilmente deciso alla stes­sa stregua del Pretore aggiunto nella sentenza finale, la cui decisione non è stata impugnata dalle parti ed è passata in giudicato. Anche le spese dell'appello sarebbero state così verosimilmente ripartite a metà, come quelle di prima sede. Quanto alle ripetibili in materia di effetto sospensivo (sul contenuto del­l'appello non sono state chieste osservazioni alla convenuta) avrebbero verosimilmen­te seguito identica sorte, la richiesta di effetto sospensivo essen­do stata parzialmente accolta.

 

                                   4.   Riguardo all'ammontare delle spese, esso va commisurato al­l'entità degli atti compiuti dal tribunale (art. 21 LTG). Nella fatti-specie la Camera ha costituito l'incarto, ha fissato all'appellante un termine entro cui depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte e a AO 1 un termine entro cui esprimersi sull'istanza di effetto sospensivo. In seguito la giudice delegata della Camera ha statuito sulla richiesta di effetto sospensivo in un decreto motivato. Considerato il lavoro e il tempo dedicato alla pratica dal tribunale, le spese processuali possono pertanto essere stabilite in fr. 250.– complessivi. Le spese del decreto cautelare emanato dal Pretore aggiunto, comprese in quelle fissate nella sentenza finale non impugnata, non sono in discussione.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili inerenti al decreto di effetto sospensivo.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).