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Incarti n. 11.2022.172 |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Giamboni e Jaques |
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cancelliera: |
Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2022.137 (azione di mantenimento: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 maggio 2022 da
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contro |
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AO1, P______ C______ (V______)
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giudicando sull'appello dell'11 novembre 2022 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emanato dal Pretore aggiunto il 26 ottobre 2022 (inc. 11.2022.171) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.172);
Ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione tra AO1 (1971), cittadino i______, e N______ M______ (1974), sono nati il 27 settembre 2003 AP1. e il __ __ 2007 M______. A quel tempo i due vivevano insieme. Il 6 novembre 2003 e il 4 ottobre 2007 l'Autorità regionale di protezione 12 ha approvato due convenzione in cui – tra l'altro – il padre si impegnava a versare per i figli un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili ciascuno fino al sesto anno di età, di fr. 650.– mensili dal settimo fino al dodicesimo anno di età, di fr. 800.– mensili dal tredicesimo al sedicesimo anno di età e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), oltre a metà delle spese straordinarie. Entrambe le convenzioni prevedevano che l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Questi ultimi si sono separati all'inizio del 2021, quando AO1 si è trasferito in una casa di sua madre a P______ C______ (provincia di V______).
B. Il 17 maggio 2022, AP1, che a quel momento aveva già raggiunto la maggiore età e frequentava il secondo anno al centro professionale di commercio di Massagno, ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa per ottenere dal padre un contributo di mantenimento di fr. 1500.– mensili dall'ottobre del 2021 fino al termine di una prima adeguata formazione (assegni familiari non compresi). Egli ha postulato inoltre una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto del 18 maggio 2022, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza supercautelare. All'udienza del 27 giugno 2022, indetta per il contradittorio, l'istante ha confermato le sue richieste, mentre il convenuto ha proposto di respingerle. Le parti hanno poi replicato e duplicato oralmente, confermando le loro posizioni, e hanno notificato prove.
C. Il 5 luglio 2022 l'istante ha sollecitato una pronuncia “nelle more istruttorie”, postulando un contributo alimentare per sé di almeno fr. 1000.– mensili dal mese di luglio 2022. Con decisione dell'8 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto tale richiesta. L'istruttoria si è chiusa il 30 agosto 2022 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 settembre 2022 l'istante ha sostanzialmente ribadito le sue domande, segnalando di aver iniziato nel mese di settembre 2022 uno stage remunerato di 52 settimane presso la Polizia cantonale di Bellinzona. Nel suo allegato del 29 settembre 2022 il convenuto ha concluso una volta di più per il rigetto dell'istanza.
D. Statuendo con decreto cautelare del 26 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, così come le richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 novembre 2022 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento dell'istanza cautelare. Contestualmente egli ha postulato una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2022 AO1 propone di respingere l'appello.
F. Nel frattempo, con sentenza del 26 novembre 2024, il medesimo Pretore aggiunto ha respinto una petizione introdotta da AO1 volta alla soppressione o alla sospensione a tempo indeterminato del contributo alimentare per la figlia M______ e ha parzialmente accolto una domanda riconvenzionale formulata da N______ M______ aumentando il contributo di mantenimento a
fr. 1500.– (assegni familiari non compresi) dall'ottobre del 2022 (compreso) fino alla maggiore età, rispettivamente fino al termine di una formazione appropriata (inc. SE. 2022.252). Con decisione odierna, questa Camera ha respinto l'appello di AO1 del 10 gennaio 2025 contro tale decisione (inc. 11.2025.4).
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un provvedimento cautelare, nel senso dell'art. 303 cpv. 1 CPC, emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi che davanti al Pretore aggiunto l'istante postulava un contributo di mantenimento di fr. 1500.– mensili retroattivamente da ottobre del 2021. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato alla legale dell'istante il 2 novembre 2022 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Depositato l'11 novembre 2022, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha appurato innanzitutto che AP1 è iscritto al quarto anno al centro professionale di commercio di Massagno, che nel settembre del 2022 il ragazzo ha iniziato uno stage remunerato di 52 settimane presso la Polizia cantonale di Bellinzona e che dopo il conseguimento del diploma lo stesso sarebbe intenzionato a proseguire la formazione in Germania o presso una scuola superiore di micromeccanica. A suo parere, quindi, l'istante non ha ancora conseguito una formazione appropriata. Premesso ciò, egli ha determinato il reddito dell'istante in fr. 1000.– mensili netti durante lo stage a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1235.– mensili arrotondati e ha constatato che, previa deduzione dell'assegno di formazione di fr. 250.– mensili, l'interessato registra un ammanco di fr. 985.– mensili fino all'agosto del 2022 e un'eccedenza di fr. 15.– mensili dopo di allora.
Relativamente alla situazione economica dei genitori dell'istante, il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del padre in fr. 1095.– mensili fino all'agosto del 2022 (fr. 210.– da attività indipendente e fr. 885.– dalla sostanza immobiliare), ridotto successivamente a fr. 706.– mensili (fr. 210.– di attività indipendente e fr. 496.– dalla sostanza immobiliare), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1688.– mensili, onde uno scoperto di fr. 1393.– mensili fino al mese di agosto 2022 e di fr. 1782.– mensili dopo di allora. Relativamente alla madre, egli ne ha determinato il reddito in fr. 2675.– mensili (senza gli assegni familiari per i due figli) e ha stabilito il fabbisogno minimo, riconosciuto dal convenuto, in fr. 2930.– mensili arrotondati, onde uno scoperto di fr. 255.– mensili. In siffatte circostanze il Pretore aggiunto ha appurato che il padre non ha la disponibilità economica sufficiente per coprire l'ammanco del figlio. Ad agni modo, per il primo giudice, l'istante dispone di sostanza per fr. 19 864.28 con cui far fronte al proprio scoperto mensile. Donde in definitiva la reiezione dell'istanza, così come delle richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio.
3. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di avergli imputato l'intero reddito mensile da stagista e di avere preteso che egli utilizzi i propri risparmi per far fronte al proprio fabbisogno minimo e alle spese giudiziarie e di patrocinio. Egli contesta altresì l'ammontare del proprio fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice in soli di fr. 1235.– mensili. Relativamente alle entrate del padre, il figlio ribadisce di nutrire dubbi sul fatto che il genitore abbia dichiarato tutto e si duole della mancata imputazione di un reddito ipotetico.
4. Nel caso in esame, AP1 ha adito il Pretore aggiunto con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa per ottenere dal padre un contributo di mantenimento. Secondo l'art. 281 cpv. 1 e 2 vCC, applicabile fino all'entrata vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (1° gennaio 2011), in casi in cui il rapporto di filiazione era accertato misure provvisorie potevano essere richieste “solo a condizione che l'azione di mantenimento fosse pendente”. Tale norma è stata sostituita dall'attuale art. 303 cpv. 1 CPC, il quale non riprende, nel suo testo, il requisito della pendenza dell'azione di mantenimento. Al riguardo è sorta una controversia dottrinale in merito alla sussistenza di tale esigenza anche nel nuovo diritto (sulle varie correnti: v. sentenza del Tribunale federale 5A_1006/2020 del 16 marzo 2021 consid. 3.2.3).
Ora questa Camera in un primo tempo non aveva escluso la possibilità di presentare una richiesta cautelare prima della pendenza dell'azione di merito, a condizione tuttavia che l'istante spiegasse perché dovesse agire con tanta sollecitudine da non potersi ragionevolmente esigere che egli postulasse, contestualmente al provvedimento cautelare, il tentativo di conciliazione ai fini del merito. Per la Camera, in effetti, una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa (art. 263 CPC) non doveva tradursi in una scelta di comodo, contando sul fatto che in caso di accoglimento dell'istanza il giudice avrebbe fissato un termine entro cui promuovere l'azione di merito (art. 265 cpv. 2 CPC), evitando così il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC: cfr. RtiD II-2023 pag. 708 consid. 6, con un rinvio alla sentenza inc. 11.2015.116 del 17 agosto 2017 consid. 9). Successivamente, fondandosi su una decisione del Tribunale federale del 30 agosto 2021 (5A_1025/2020, consid. 3.3, in: FamPra.ch 2021 pag. 1140) la Camera ha poi adeguato la sua prassi stabilendo che la richiesta di provvedimenti cautelari è ammissibile solo dal momento in cui è inoltrata la causa principale (RtiD II-2024 n. 27c pag. 700 consid. 7 con numerosi rimandi; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2024 consid. 4).
Visto quanto precede e tenuto conto che l'istanza cautelare del 17 maggio 2022 non è stata pacificamente presentata contestualmente a quella di conciliazione per l'azione di merito, al Pretore aggiunto difettava la competenza per statuire sull'istanza cautelare. Egli non sarebbe quindi dovuto entrare nel merito dell'istanza ma avrebbe dovuto dichiararla irricevibile. Ciò rende altresì inammissibile l'appello volto a ottenere l'accoglimento di
un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
5. Si aggiunga che ad analoga conclusione si giungerebbe anche applicando la prassi antecedente di questa Camera meno restrittiva di quella attuale. In concreto, l'istante non ha infatti addotto alcuna giustificazione sulla necessità di postulare contributi alimentari in via cautelare prima della pendenza della causa, limitandosi a invocare l'applicabilità dell'art. 303 CPC perché il padre lo aveva riconosciuto alla nascita e non versava alcun contributo di mantenimento benché disponesse di mezzi necessari. Se non che, pur lamentandosi che il padre non ha mai versato il contributo pattuito dopo la separazione nel dicembre 2020, egli ha aspettato fino il 17 maggio 2022 per inoltrare l'istanza senza tuttavia motivare l'urgenza a quel momento dell'intervento giudiziario. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello non può trovare ascolto.
6. Relativamente alle richieste di provvigione ad litem di fr. 4000.– e, quella subordinata di concessione del gratuito patrocinio in prima sede, esse non entrano in linea di conto già per il fatto che l'istanza, d'acchito irricevibile, era sprovvista di qualsiasi probabilità di esito favorevole. Al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
7. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della verosimile precaria situazione finanziaria dell'istante accertata dal Pretore aggiunto (sopra consid. 2), si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di oneri processuali. Ciò non esonera l'appellante, in ogni modo, dal versare ripetibili al convenuto che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore. Relativamente alla provvigione ad litem e al gratuito patrocinio sollecitati dall'appellante in questa sede, alla luce della manifesta irricevibilità dell'appello, le richieste non possono entrare in linea di conto.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in secondo grado (sopra, consid. 1). I provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale federale soltanto per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
4. La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
5. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
6. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).