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Incarti n. 11.2022.180
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Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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cancelliera: |
Gaggini |
sedente per statuire nella causa DM.2020.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 febbraio 2020 da
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AO 1 ora in
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 28 novembre 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 novembre 2022 (inc. 11.2022.179) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.180);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960) e AP 1Ligato (1966), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 28 febbraio 1986. Dal matrimonio sono nati R__________ (1986) e P__________ (1992), entrambe ora maggiorenni e indipendenti. Il marito lavorava come manovale ferroviario per la E__________ di __________. La moglie, riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 100%, percepisce dal 1° aprile 2019 rendite d'invalidità del primo e del secondo pilastro. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di P__________ (particella n. 593 RFD, allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), per trasferirsi in un appartamento a B__________. I coniugi erano anche comproprietari, un mezzo ciascuno, di un immobile a M__________ (provincia di A__________).
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 25 gennaio 2013 da AP 1, con decreto “nelle more istruttorie” del 12 febbraio 2013 il Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili dal 1° febbraio 2013 e ha ordinato alla E__________ di trattenere dallo stipendio di lui tale importo, riversandolo a AP 1 (inc. SO.2013.15). Il 28 giugno 2018 i coniugi hanno venduto l'immobile di P__________ e successivamente si sono accordati sulla liquidazione della comproprietà nel senso che il marito ha riconosciuto alla moglie l'importo di fr. 14 000.– oltre alla metà del ricavo netto (inc. CA.2018.7). AP 1 si è poi trasferita in un appartamento a O__________.
C. Il 26 novembre 2019 AO 1 ha promosso azione di divorzio non motivata davanti al medesimo Pretore proponendo, in esito allo scioglimento del regime matrimoniale, che ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti, rifiutando anche ogni contributo alimentare per la moglie. Il Pretore, accertata la propria incompetenza per territorio, ha trasmesso il 4 febbraio 2020 gli atti al Pretore del Distretto di Riviera. All'udienza di conciliazione dell'11 marzo 2020 i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, ma non sugli altri effetti accessori, di modo che il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine per motivare la petizione. Con decreto del 4 maggio 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha stralciato dal ruolo la procedura a tutela dell'unione coniugale.
D. In un memoriale dell'11 maggio 2020 AO 1 ha confermato le proprie domande di divorzio. Nella sua risposta del 14 settembre 2020 AP 1 ha rivendicato, previa concessione di una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, in subordine, del gratuito patrocinio, un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili e il versamento di fr. 60 000.– in liquidazione del regime dei beni, precisando che la ripartizione degli averi previdenziali sarebbe dovuta avvenire a norma di legge.
E. Nel frattempo, nel giugno del 2020, il marito ha cessato la propria attività per la E__________ ed è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato. Il 20 luglio 2020 AP 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse alla F__________ di trattenere dalla rendita ponte della cassa pensione percepita dal marito la somma di fr. 1400.– mensili e di riversare tale importo direttamente a lei. L'indomani il Pretore ha accolto la richiesta inaudita parte. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2020 il convenuto ha poi proposto di respingere
l'istanza e ha postulato già in via cautelare la soppressione del contributo alimentare per la moglie. All'udienza dell'8 ottobre 2020, indetta per il contraddittorio sulla diffida ai debitori, i coniugi si sono accordati per una riduzione del contributo alimentare a fr. 820.– mensili con adeguamento della trattenuta dalla rendita pensionistica. La procedura di diffida ai debitori è stata così stralciata dal ruolo (inc. SO.2020.202).
F. In un memoriale del 23 ottobre 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare del marito. Replicando il 16 dicembre 2020 sulla cautelare e nel merito, AO 1 ha ribadito le proprie domande, avversando quelle della moglie. AP 1 ha duplicato il 4 febbraio 2021, confermando il proprio punto di vista. All'udienza del 4 marzo 2021, indetta per il contraddittorio cautelare e le prime arringhe, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria cautelare e di merito è terminata il 22 febbraio 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 maggio 2022 AO 1 ha ribadito le proprie richieste cautelari e di merito. Nel proprio allegato del 25 maggio 2022 AP 1, senza alludere alla cautelare, ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili vita natural durante, il pagamento di fr. 25 000.– quale conguaglio per l'assegnazione in proprietà esclusiva al marito dell'immobile di M__________, la metà del valore di riscatto di una polizza AXA Vita SA e la metà della prestazione d'uscita accantonata dal marito durante il matrimonio, pari a fr. 102 668.–, senza più accennare né alla provvigione ad litem né al gratuito patrocinio.
G. Statuendo con giudizio unico del 16 novembre 2022, il Pretore ha ridotto in via cautelare dal 24 luglio 2020 il contributo alimentare per la moglie a fr. 585.– mensili, adeguando di conseguenza la diffida ai debitori. Per l'emanazione del decreto cautelare egli non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili. Nel merito il primo giudice ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto alla moglie la metà del provento netto della vendita dell'immobile di __________, ha ordinato alla Fondazione collettiva vita di trasferire fr. 96 000.– su un conto di libero passaggio intestato alla mo-glie, così come alla AXA Vita SA di versare a RE 1 la metà del valore di riscatto di una polizza intestata al marito, e ha obbligato CO 1a erogare un contributo alimentare per la moglie di fr. 585.– mensili fino al 30 aprile 2025. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 novembre 2022 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo e del beneficio del gratuito patrocinio – l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore “affinché sia ricalcolato il contributo alimentare per sé dal mese di luglio 2020 in poi, previo interpello da parte del Giudice per colmare le evidenti lacune fattuali presenti nel caso concreto”. Chiamato a esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, in un memoriale del 20 dicembre 2022 AO 1 ha proposto di respingerla. Con decreto del 21 dicembre 2022 il vicepresidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda il contributo di mantenimento cautelare a carico di AO 1 dal luglio 2020 fino al 16 novembre 2022, mentre ha respinto la richiesta per il contributo alimentare cautelare dovuto in seguito.
I. Contro la sentenza di merito AP 1 è poi insorta a questa Camera con un appello del 16 dicembre 2022 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1041.95 mensili fino al proprio pensionamento ordinario. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2022.186).
L. Nel frattempo, con decisione del 30 novembre 2022 il Pretore ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio introdotta da AP 1. Adita il 12 dicembre 2022 da quest'ultima, con sentenza del 3 gennaio 2023 questa Camera ha annullato tale decisione e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse previamente sulla richiesta di provvigione ad litem sollecitata dalla moglie negli allegati preliminari (inc. 11.2022.190). Con decisione del 5 aprile 2023 il Pretore ha respinto la provvigione ad litem e ha ammesso l'interessata al beneficio del gratuito patrocinio. Tale decisione è passata in giudicato.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri la riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è giunto al patrocinatore della moglie il 17 novembre 2022 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica 27 novembre 2022, salvo protrarsi al lunedì seguente in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 28 novembre 2022, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude una serie di documenti volti ad aggiornare la propria situazione finanziaria, copia del contratto di lavoro della figlia P__________ con un conteggio di stipendio e copia di una decisione del 15 novembre 2022 dell'Ufficio degli aiuti allo studio relativa alla figlia. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi al memoriale conclusivo del 25 maggio 2022, tutti i documenti in questione non potevano più essere sottoposti al Pretore. Esibiti senza indugio in appello, essi sono quindi ricevibili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021, consid. 2 con riferimento).
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che rispetto al febbraio del 2013, quando era stato fissato il contributo alimentare nella procedura a tutela dell'unione coniugale, le circostanze sono mutate in modo durevole e rilevante, poiché con la cessazione dell'attività lucrativa e la riscossione di una rendita pensionistica le entrate del marito si sono ridotte da fr. 5060.– a fr. 4063.– mensili. Ridefinendo il contributo alimentare in applicazione del metodo ‟a due fasiˮ, il primo giudice ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3480.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con un posteggio fr. 1410.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 59.20, premio della cassa malati fr. 490.75, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 100.–, assicurazione RC privata fr. 11.70, assicurazione dell'automobile fr. 156.35, imposta di circolazione fr. 52.70).
Relativamente alla moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate in complessivi fr. 1948.– mensili arrotondati (rendita AI fr. 1839.– e rendita LPP fr. 109.40). Preso atto che l'interessata vive con la figlia P__________, la quale consegue un reddito e partecipa verosimilmente ai costi dell'alloggio materno, egli ha stabilito il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 2515.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, pigione comprensiva di un posteggio fr. 734.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno minimo della figlia], premio della cassa malati fr. 524.55, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 107.60, assicurazione RC fr. 10.25, assicurazione dell'automobile fr. 121.45, imposta di circolazione fr. 29.25, contributi AVS fr. 136.35).
Ciò posto, il Pretore ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 16.– mensili, ma che la situazione “sarebbe invece di ammanco nel caso in cui la moglie non convivesse con la figlia”. Nelle condizioni descritte egli ha fissato pertanto il contributo alimentare per lei dal luglio del 2020 in fr. 585.– mensili, “pari alla disponibilità” del marito (fr. 4063.– ./. fr. 3480.–).
4. L'appellante chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore “affinché sia ricalcolato il contributo alimentare per sé dal mese di luglio 2020 in poi, previo interpello da parte del Giudice per colmare le evidenti lacune fattuali presenti nel caso concreto”. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve desumersi quindi in che modo debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_60/2022 del 21 marzo 2023 consid. 7.3.1, in: RSPC 2023 pag. 633; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2021.127 del 19 maggio 2023 consid. 2). Una domanda volta al mero annullamento della decisione appellata con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo in via eccezionale, qualora l'autorità di ricorso non possa statuire perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Quest'ultima ipotesi può ravvisarsi in caso di gravi errori procedurali, segnatamente in caso di violazione del diritto di essere sentito, sempre che il vizio non possa essere sanato davanti all'autorità superiore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 4 con riferimenti dottrinali).
Nella fattispecie l'appellante postula – come detto – il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti essenziali e assuma le prove sulla situazione finanziaria della figlia P__________, rispettivamente sulla partecipazione di quest'ultima ai costi dell'alloggio materno. Senza formulare esplicite conclusioni di merito, essa rimprovera al Pretore di non averla interpellata sull'effettiva vita in comune con la figlia e di non averla invitata ad addurre prove in merito all'assenza di partecipazione della figlia alle spese dell'economia domestica.
a) Nella misura in cui lamenta il mancato esercizio dell'interpello da parte del Pretore, la violazione dell'art. 56 CPC costituisce un'errata applicazione del diritto, ovvero un motivo di appello (art. 310 lett. a CPC; Hurni in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 46 ad art. 56; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 14 ad art. 56; Trezzini Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 30 ad art. 56). Una parte può tuttavia far valere la violazione di tale norma solo se rende verosimile che il corretto esercizio del dovere di interpello da parte del giudice avrebbe portato a un risultato più favorevole per lei (sentenza del Tribunale federale 4A_90/2022 del 13 aprile 2022 consid. 5.4 con riferimenti). In caso contrario all'interessato manca un interesse degno di protezione (sentenza del Tribunale federale 4A_444/2013 del 5 febbraio 2014 consid. 6.3.2, in: sic! 2014 pag. 367; v. anche Hurni, op. cit., n. 46 ad art. 56 CPC; Sutter-Somm/Seiler, op. cit., n. 14
ad art. 56 CPC; Trezzini op. cit., n. 30 ad art. 56 CPC).
b) Se l'autorità superiore accerta una disattenzione dell'art. 56 CPC, la parte il cui diritto è stato leso dev'essere posta nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se le fosse stata data l'opportunità di rimediare alle allegazioni poco chiare, contraddittorie o imprecise che imponevano al primo giudice di far capo all'interpello. Se ciò è possibile in seconda sede, la violazione può essere sanata e l'autorità superiore può riformare essa medesima la sentenza impugnata (Hurni, op. cit., n. 47 ad art. 56 CPC; Sutter-Somm/Seiler, loc. cit.). Un annullamento della decisione impugnata entra in linea di conto invece se, a causa della violazione dell'obbligo d'inter-pello, intere questioni di fatto sono rimaste irrisolte (Hurni, op. cit., n. 48 ad art. 56 CPC; Sutter-Somm/Seiler, loc. cit.).
c) Nel caso in esame il Pretore ha giudicato la fondatezza del-l'istanza cautelare, di modo che l'appellante, patrocinata da un legale, doveva aspettarsi che questa Camera potesse statuire essa medesima sulla lite (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC). Occorrevano dunque conclusioni riformatorie. Certo, l'interessata pretende che i fatti debbano essere completati su punti essenziali, ma non spiega perché, ritenesse fondato l'appello, questa Camera non potrebbe giudicare essa medesima il buon fondamento dell'istanza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_342/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.1.2, in: RSPC 2023 pag. 323). Quand'anche la figlia P__________ non partecipasse in alcun modo alle spese di alloggio, del resto (ciò che non sarebbe decisivo: sotto, consid. d), questa Camera sarebbe perfettamente in grado di ridefinire il fabbisogno minimo di AP 1 e di fissare il contributo alimentare per lei. In tali condizioni del genere l'appello si rivela di conseguenza inammissibile.
d) Il destino dell'appello sarebbe ad ogni modo segnato seppure dalla motivazione dell'appello si desumesse che AP 1 intende ottenere la reiezione dell'istanza cautelare del marito volta alla soppressione del contributo alimentare in suo favore. Con l'interessata si può convenire che la comunione domestica di un genitore con un figlio maggiorenne non è equiparabile a quella di due partner, ragione per cui il minimo esistenziale di tale genitore non corrisponde alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente, di fr. 850.– mensili (DTF 144 III 507 consid. 7.7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4a). Qualora sia al beneficio di risorse proprie, in effetti, un figlio maggiorenne va tenuto di regola a partecipare al costo della locazione del genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3).
In concreto l'appellante non contesta gli accertamenti del Pretore sulla situazione finanziaria del marito e non nega che, si aumentasse il fabbisogno minimo di lei, il bilancio familiare registrerebbe un ammanco. E in tal caso il giudice limita il contributo a carico del debitore alimentare rispettando il minimo esistenziale di quest'ultimo secondo il diritto esecut-ivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Ne segue che, dandosi un reddito di fr. 4063.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3480.– mensili, per il mantenimento della moglie il marito può unicamente versare il proprio margine disponibile di fr. 585.– mensili. Ne discende che, in ultima analisi, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
5. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, al beneficio di sole rendite d'invalidità, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili in materia di effetto sospensivo (sul contenuto dell'appello non sono state chieste osservazioni all'attore), considerato il parziale accoglimento della richiesta si giustifica di compensarle. Circa la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1, essa non può entrare in linea di conto. Seppure la richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, l'appello appariva invero fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per osservazioni alla controparte.
6. Riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, comunque sia, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono spese. Le ripetibili inerenti al decreto di effetto sospensivo sono compensate.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.
4. Notificazione a:
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– avv. , ; – avv. , . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).