Incarto n.
11.2022.182

Lugano,

30 agosto 2023/jh  

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

Ghirardelli

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2022.285 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 28 settembre 2022 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dagli avvocati PA 2

 )

 

 

contro

 

 

 

  AP 1 già in

 AP 2  

 (patrocinati dall'avv.  PA 1 ) e

AO 2  

(rappresentata dall'RA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 5 dicembre 2022 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 24 novembre 2022;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare del 24 novembre 2022, emanato prima della pendenza della causa, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato su istanza di AO 1 a AP 1, a AP 2 “e/o” alla AO 2 di depositare in Pretura entro 10 giorni “tutte le opere in loro possesso e derivanti da negozi giuridici di qualsiasi genere intervenuti con il defunto P__________ __________ e/o con la signora AO 1 dal 1° gennaio 2021, ma almeno tutte le 55 opere” d'arte elencate in un documento versato agli atti. L'ordine è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.‒ in caso di inosservanza. Con il decreto cautelare il Pretore aggiunto ha approvato inoltre un rapporto intermedio allestito il 21 novembre 2022 da un esperto fiscale

                                         incaricato dal giudice stesso di raccogliere documenti utili per la conciliazione delle parti, invitando l'esperto a presentare un “rapporto completivo” entro 30 giorni.

 

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del
5 dicembre 2022 per ottenere che il decreto medesimo sia riformato nel senso di annullare gli ordini loro impartiti, di annullare l'incarico conferito all'esperto fisca­le (compresa l'approvazione del di lui rapporto intermedio) e di condannare AO 1 a prestare una garanzia di fr. 300 000.–, con obbligo di rifondere loro un'indennità di fr. 2000.‒ per ripetibili. Contestualmente essi hanno chiesto che all'appello fosse conferito effetto sospensivo.

 

                                  C.   Invitata a esprimersi, in osservazioni del 21 dicembre 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, come pure la richiesta di effetto sospensivo. AP 1 e AP 2 hanno replicato spontaneamente il 20 gennaio 2023, reiteran­do per l'essenziale le loro domande. AO 1 ha duplicato a sua volta spontaneamente il 3 febbraio 2023, postulan­do ulteriormente la reiezione dell'appello e della richiesta di effetto sospensivo. Tale richiesta è stata respinta dal presidente di questa Camera mediante decreto del 7 febbraio 2023.

 

                                  D.   Il 24 agosto 2023 AP 1 e AP 2 hanno comunicato alla Camera di ritirare l'appello “a seguito di eventi succedutisi e discussioni in atto con la controparte”.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, quand'anche il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), statuendo su spese processuali e ripetibili.

 

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese e delle ripetibili dovute all'introduzione del suo ricor­so (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Nella fattispecie questa Camera ha costituito l'incarto, ha fissato a AO 1 un termine per formulare osservazioni scritte ha invitato gli appellanti a depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte, ciò che ha richiesto l'assegnazione di un lasso di tempo supplementare per scaden­za infruttuo­sa del primo termine. In seguito il presidente della Camera ha statuito sulla richiesta di effetto sospensivo in un decre­to motivato, la cui redazione ha necessitato la lettura degli allegati preliminari (circa 40 pagine). Considerato il lavoro e il tempo dedica­to alla pratica dal tribunale, le spese processuali possono così essere stabilite in fr. 1000.‒ com­plessivi.

 

                                   3.   Quanto alle ripetibili, che come si è appena visto vanno a carico dei convenuti, esse devono retribuire adeguatamente l'avvocato dell'istante per la stesura delle osservazioni all'appello (12 pagi­ne) e della duplica spontanea (altre 12 pagine), per l'invio di alcune lettere (di cui quattro alla Camera) e per un breve colloquio con la cliente. Il fascicolo processuale non contiene alcuna indicazione sul valore litigioso, nemmeno per ordine di grandezza. Si può stimare ad ogni modo per apprezzamento, in mancanza di una nota d'onorario (incombeva al legale produrla: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), che un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso nella trattazione di un mandato simile una buona quindicina d'ore (da rimunerare fr. 280.– l'una: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), cui si aggiungono spese forfettarie del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA. Onde un'indennità di fr. 5000.– (arrotondati).

 

                                   4.   Quanto alle spese di primo grado, spetterà al Pretore aggiunto stabilirle, il decreto cautelare non contemplando alcun dispositivo in proposito.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avvocati   e   ;

–  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).