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Incarti n. 11.2022.187 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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cancelliera: |
Ghirardelli |
sedente per statuire nella causa DM.2020.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 febbraio 2020 da
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AO1, ora in Minusio
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contro |
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AP1, nata L______, O______ |
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giudicando sull'appello del 16 dicembre 2022 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 novembre 2022 (inc. 11.2022.186) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.187);
Ritenuto
in fatto: A. AO1 (1960) e AP1 (1966), cittadini italiani, si sono sposati a G______ il 28 febbraio 1986. Dal matrimonio sono nati R______ (1986) e P______ (1986), entrambe ora maggiorenni e indipendenti. Già manovale ferroviario per E__________SA
, il marito ha cessato l'attività nel giugno del 2020 ed è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato. La moglie, riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 100%, percepisce dal 1° aprile 2019 rendite del primo e del secondo pilastro. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2013, quando AO1 ha lasciato l'abitazione coniugale di Po______ (particella n. 593 RFD, allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a B______. I coniugi sono comproprietari inoltre, un mezzo ciascuno, di un immobile a M______ (provincia di A______).
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 25 gennaio 2013 da AP1, con decreto emesso “nelle more istruttorie” del 12 febbraio 2013 il Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili dal 1° febbraio 2013 e ha ordinato alla E______ SA di trattenere dallo stipendio di lui tale importo, riversandolo a AP1 (inc. SO.2013.15). Il 28 giugno 2018 i coniugi hanno venduto l'immobile di Po______ e successivamente si sono accordati sulla liquidazione della comproprietà, nel senso che il marito ha riconosciuto alla moglie un importo di fr. 14 000.– oltre alla metà del ricavo netto (inc. CA.2018.7). AP1 si è poi trasferita in un appartamento a O______.
C. Il 26 novembre 2019 AO1 ha promosso azione di divorzio non motivata davanti al medesimo Pretore, proponendo che in esito allo scioglimento del regime matrimoniale ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. Egli ha rifiutato altresì ogni contributo alimentare per la moglie. Il Pretore, accertata la propria incompetenza per territorio, ha trasmesso gli atti il 4 febbraio 2020 al Pretore del Distretto di Riviera. All'udienza di conciliazione dell'11 marzo 2020 i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, ma non sugli altri effetti accessori, di modo che il Pretore ha assegnato a AO1 un termine per motivare la petizione. Con decreto del 4 maggio 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha stralciato dal ruolo la procedura a tutela dell'unione coniugale.
D. In un memoriale dell'11 maggio 2020 AO1 ha confermato le proprie domande di divorzio. Nella sua risposta del 14 settembre 2020 AP1 ha rivendicato, previa concessione di una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, in subordine, del gratuito patrocinio, un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili e il versamento di fr. 60 000.– in liquidazione del regime dei beni, precisando che la ripartizione degli averi previdenziali sarebbe dovuta avvenire a norma di legge.
E. Il 24 luglio 2020 AO1 ha postulato già in via cautelare la soppressione del contributo alimentare per la moglie. All'udienza dell'8 ottobre 2020, indetta per il contraddittorio, i coniugi si sono accordati per una riduzione del contributo alimentare a fr. 820.– mensili. In un memoriale del 23 ottobre 2020 AP1 ha poi proposto di respingere l'istanza cautelare del marito. Con replica del 16 dicembre 2020 sulla cautelare e nel merito AO1 ha ribadito le proprie domande, avversando quelle della moglie. AP1 ha duplicato il 4 febbraio 2021, confermando il proprio punto di vista. All'udienza del 4 marzo 2021, indetta per il contraddittorio cautelare e le prime arringhe, le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria cautelare e di merito è terminata il 22 febbraio 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 maggio 2022 AO1 ha ribadito le proprie richieste cautelari e di merito. Nel suo allegato del 25 maggio 2022 AP1, senza alludere alla cautelare, ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili vita natural durante, il pagamento di fr. 25 000.– quale conguaglio per l'assegnazione in proprietà esclusiva al marito dell'immobile di M______, la metà del valore di riscatto di una polizza A______ SA e la metà della prestazione d'uscita accantonata dal marito stesso durante il matrimonio, pari a fr. 102 668.–, senza più accennare né alla provvigione ad litem né al gratuito patrocinio.
F. Statuendo con giudizio unico del 16 novembre 2022, il Pretore ha ridotto in via cautelare dal 24 luglio 2020 il contributo alimentare per la moglie a fr. 585.– mensili, adeguando di conseguenza la diffida ai debitori. Per l'emanazione del decreto cautelare egli non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili. Nel merito il primo giudice ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto alla moglie la metà del provento netto della vendita dell'immobile a M______, ha ordinato alla F______ V______ di trasferire fr. 96 000.– su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, così come alla A______ SA di versare a AP1 la metà del valore di riscatto di una polizza intestata al marito, e ha obbligato AO1 a erogare un contributo alimentare per la moglie di fr. 585.– mensili fino al 30 aprile 2025. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Adita da AP1, con decisione dell'8 aprile 2024 questa Camera ha respinto in quanto ricevibile un appello del 28 novembre 2022 contro il decreto cautelare appena citato (inc. 11.2022.179). Avverso la sentenza di merito AP1 è poi insorta a questa Camera con un appello del 16 di-cembre 2022 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1041.95 mensili fino al proprio pensionamento ordinario. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2024 AO1 conclude per il rigetto dell'appello.
H. Nel frattempo, con decisione del 30 novembre 2022 il Pretore ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio introdotta da AP1. Adita il 12 dicembre 2022 da quest'ultima, con sentenza del 3 gennaio 2023 questa Camera ha annullato tale decisione e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse previamente sulla richiesta di provvigione ad litem sollecitata dalla moglie negli allegati preliminari (inc. 11.2022.190). Con decisione del 5 aprile 2023 il Pretore ha respinto la provvigione ad litem e ha ammesso l'interessata al beneficio del gratuito patrocinio. Tale decisione è passata in giudicato.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza è giunta al patrocinatore della moglie il 17 novembre 2022 (traccia degli invii n. __.__.______.________, agli atti). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto il 17 dicembre 2022. Introdotto il 16 dicembre 2022 (timbro sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. All'appello AP1 acclude una serie di documenti volti ad aggiornare la propria situazione finanziaria (copia del contratto di lavoro della figlia P______ con un conteggio di stipendio, copia di una decisione del 15 novembre 2022 dell'Ufficio degli aiuti allo studio riguardante la figlia stessa, una tabella del marzo 2022 relativa a pigioni arretrate dovute dalla figlia e un estratto del registro delle esecuzioni munito di un conteggio dell'Ufficio di esecuzione di Biasca, del dicembre 2021). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Salvo i documenti precedenti le arringhe finali del 30 maggio 2022 (la scadenza del termine fissato per presentare memoriali conclusivi: DTF 143 III 276 consid. 2.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2021.27 del 5 maggio 2022 consid, 6), che potevano essere sottoposti al Pretore (attestazione delle rendite 2021, fattura della B______ SA, fattura imposta di circolazione del 2022, tabella degli arretrati ed estratto dell'UE), gli altri documenti, esibiti senza indugio in appello, sono ammissibili e saranno esaminati nella misura in cui appariranno di rilievo ai fini del giudizio.
3. Litigioso rimane nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Al riguardo il Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i contributi di mantenimento dopo il divorzio, ha riscontrato anzitutto un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, ciò che conferisce a quest'ultima il diritto di conservare – per quanto possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Egli ha constatato poi che AP1 ha __ anni ed è totalmente inabile al lavoro, ciò che esclude a mente sua la ripresa di qualsiasi attività lucrativa. Premesso ciò, sulla base delle risultanze della procedura cautelare il primo giudice ha accertato il reddito del marito in fr. 4063.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3480.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con posteggio fr. 1410.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 59.20, premio della cassa malati fr. 490.75, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 100.–, assicurazione RC privata fr. 11.70, assicurazione dell'automobile fr. 156.35, imposta di circolazione fr. 52.70).
Relativamente alla moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate in complessivi fr. 1948.– mensili arrotondati (rendita AI fr. 1839.– e rendita LPP fr. 109.40). Preso atto che l'interessata abita con la figlia P______, la quale consegue un reddito e partecipa verosimilmente ai costi dell'alloggio, egli ha stabilito il fabbisogno minimo “allargato” di AP1 in fr. 2515.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, pigione con posteggio fr. 734.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno minimo della figlia], premio della cassa malati fr. 524.55, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 107.60, assicurazione RC fr. 10.25, assicurazione del-
l'automobile fr. 121.45, imposta di circolazione fr. 29.25, contributi AVS fr. 136.35).
Nelle circostanze descritte il Pretore ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 16.– mensili, situazione che “sarebbe invece di ammanco nel caso in cui la moglie non convivesse con la figlia”. Egli ha fissato così il contributo alimentare per la convenuta in fr. 585.– mensili, “pari alla disponibilità” del marito (fr. 4063.– ./. fr. 3480.–) fino al pensionamento di lui. Per il primo giudice il risultato non muterebbe neppure nel caso in cui si considerasse il fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, ovvero limitato all'importo di base, al costo dell'alloggio senza il posteggio e al premio della cassa malati senza le coperture complementari. Dandosi un fabbisogno del marito di fr. 3021.– mensili e uno della moglie di fr. 2060.–, ripartendo a metà l'eccedenza di fr. 930.– (fr. 5957.– redditi totali ./. fr. 5081.– mensili) il
marito potrebbe conservare fr. 3486.– mensili e versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 585.– mensili.
Quanto alla situazione dopo il pensionamento ordinario di AO1, il Pretore ne ha stimato le presumibili rendite in fr. 3075.– mensili (rendita AVS fr. 2390.–, rendita LPP fr. 685.–) e ha escluso la disponibilità di sostanza, i fr. 100 000.– accertati dall'autorità fiscale nel 2020 essendo verosimilmente destinati a essere consumati “per coprire le proprie spese”. In condizioni siffatte il primo giudice ha concluso che AO1 non avrà alcuna disponibilità per partecipare al mantenimento della moglie. A suo parere, inoltre, il risultato non muterebbe nemmeno se si tenesse conto del solo fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo.
4. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economica e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze le-gate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
Anche il criterio da applicare per il calcolo di contributi alimentari elaborato di recente dal Tribunale federale (metodo “a due fasi”: DTF 147 III 265, 293, 301) è già stato esposto dal Pretore. Al proposito basti ricordare che nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”).
Riassumendo, in sintesi, dandosi coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria, ovvero nel caso in cui il bilancio familiare registri un ammanco, occorre determinare anzitutto il fabbisogno minimo “del diritto esecutivo” che il coniuge debitore ha diritto di conservare e determinare poi quello di eventuali figli minorenni, compreso l'eventuale contributo di accudimento, definendo infine il fabbisogno minimo dell'altro coniuge (DTF 145 III 284 consid. 7.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_257/2023 del 4 dicembre 2023 consid. 5.2.1 con riferimenti).
5. L'appellante rivendica un contributo alimentare di fr. 1041.95 mensili almeno fino al proprio pensionamento (febbraio del 2031). Essa non contesta gli accertamenti del Pretore sui rispettivi redditi, ma censura alcune poste ammesse dal primo giudice nei rispettivi fabbisogni minimi “allargati”. Quanto al proprio, AP1 chiede di non tenere conto della convivenza con la figlia P______, che non può partecipare alle spese dell'economia domestica, e di riconoscerle quindi il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.– mensili con l'intera pigione di fr. 1130.– mensili. La convenuta postula inoltre l'inserimento nel fabbisogno minimo dei costi relativi al veicolo privato e le spese mediche non coperte dalla cassa malati. Le voci in questione vanno esaminate singolarmente.
a) Per quel che riguarda la partecipazione della figlia P______ alle spese dell'economia domestica materna, le argomentazioni dell'appellante sono sostanzialmente già state esaminate da questa Camera al momento di trattare l'appello della moglie contro il decreto cautelare (sentenza inc. 11.2022.179 dell'8 aprile 2004). Ai fini dell'odierno giudizio basti ricordare che la comunione domestica di un genitore con un figlio maggiorenne non è paragonabile a quella di due partner, di modo che il minimo esistenziale di tale genitore non corrisponde alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente, di fr. 850.– mensili (DTF 144 III 507 consid. 7.7, 132 III 485 consid, 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4a). Inoltre, qualora sia al beneficio di risorse proprie (come in concreto), un figlio maggiorenne va tenuto di regola a contribuire al costo della locazione del genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3). Ne segue che il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'appellante va stabilito in fr. 1200.– mensili, mentre la pigione, posteggio compreso, va confermata in fr. 734.– mensili.
b) In merito ai costi d'automobile il Pretore ha riconosciuto il premio dell'assicurazione di fr. 121.45 mensili e l'imposta di circolazione di fr. 29.25, ma non i costi di manutenzione del veicolo di fr. 50.– mensili, poiché “non sufficientemente allegati”. In questa sede l'appellante produce una fattura della B______ SA del marzo 2022, di fr. 1458.55, senza tuttavia inserire alcun importo nel calcolo del proprio fabbisogno minimo (cfr. pag. 7 ad 4). A prescindere dall'irricevibilità del documento (sopra, consid. 2), senza l'indicazione sulla causale dell'intervento del garagista la fattura non può ritenersi attestare spese ricorrenti. La pretesa non può dunque essere ammessa.
c) Circa le spese mediche non coperte dalla cassa malati, la censura appare incomprensibile, ove si consideri che il primo giudice ha già riconosciuto l'importo di fr. 107.60 mensili come esposto dalla convenuta. Se ne conclude che con
l'adeguamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo
il fabbisogno minimo “allargato” di AP1 risulta di fr. 2865.– mensili.
6. Per quel che concerne il fabbisogno minimo “allargato” del marito, l'appellante chiede di stralciare i costi d'automobile e le spese mediche non coperte dalla cassa malati.
a) In merito alla necessità di disporre di un mezzo privato, il Pretore l'ha riconosciuta per lo stato fisico dell'interessato “e la conseguente necessità di spostarsi con maggiore agio (finanche di tempo) per le visite mediche e le cure”. L'appellante afferma che il marito non ha dimostrato la necessità di usare un veicolo per motivi medici senza poter usufruire di mezzi di trasporto pubblici. Dagli atti risulta tuttavia che AO1 deve recarsi due volte la settimana presso studi medici e di fisioterapia in condizioni di ridotta mobilità (doc. da S a W). La relativa spesa di fr. 209.05 mensili è pertanto giustificata.
b) Quanto alle spese mediche non coperte dalla cassa malati, il Pretore, accertato che nel periodo dal 2017 al 2019 il marito ha sopportato un carico mensile medio di circa fr. 500.– mensili, ma che per gli anni successivi nulla ha reso verosimile, ha ritenuto che alla luce degli interventi medici e della verosimile necessità di cure si giustifica di riconoscere a AO1 un indennizzo di fr. 100.– mensili. L'appellante ribadisce la mancanza di giustificativi, ma non contesta che le condizioni di salute dell'attore siano tali da necessitare trattamenti indispensabili e ricorrenti suscettibili di comportare fr. 100.– mensili non coperti dalla cassa malati. In definitiva il fabbisogno minimo “allargato” di AO1 va pertanto confermato in fr. 3480.– mensili.
7. Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:
Reddito del marito fr. 4063.–
Reddito della moglie fr. 1948.– fr. 6011.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3480.–
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2 865.–
fr. 6345.– mensili
Ammanco fr. 334.– mensili
Avendo il coniuge debitore del contributo alimentare il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, che in concreto senza il premio di un'assicurazione non obbligatoria ammonta a fr. 3470.– mensili arrotondati, il margine a disposizione di AO1 ammonta di conseguenza a fr. 593.– mensili. Per assicurare il proprio fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”, che senza il premio dell'assicurazione non obbligatoria risulta di fr. 2855.– mensili, AP1 registra invece un ammanco di fr. 314.– mensili.
Dandosi risorse insufficienti, si pone così la questione di sapere se AO1, debitore alimentare, debba essere chiamato a finanziare il mantenimento della convenuta con la propria sostanza. Ora, che sia possibile imporre il consumo di capitali per provvedere al sostentamento proprio o dell'ex coniuge è pacifico (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC) ed è un principio invalso segnatamente quando si tratta di garantire il sostentamento dopo il divorzio (DTF 147 III 395 consid. 6.1.1 con rinvii). I criteri per imporre a un coniuge di far capo alla sostanza dipendono dalle circostanze, e in specie dall'entità della sostanza stessa, dall'uso che ne è stato fatto in pendenza di matrimonio, dall'ampiezza e dalla durata del previsto consumo e del rispetto della parità di trattamento degli ex coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_211/2021 del 29 giugno 2022 consid. 5.3.1 con rinvio a DTF 147 III 393; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9c, II-2013 pag. 789 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023 consid. 6a).
In concreto il Pretore ha accertato la sostanza del marito in fr. 100 000.–, costituita con ogni verosimiglianza dal provento della vendita nel 2018 della particella n. 593 RFD di Po______. Secondo il Pretore medesimo, l'interessato ha consumato “almeno in parte” tale sostanza per far fronte al proprio sostentamento. Nulla dimostra però tale conclusione, tanto meno ove si consideri che, come ha constatato il primo giudice, il marito si è dimostrato renitente nell'accertare l'entità del proprio patrimonio. Tenuto conto che AP1 non dispone di sostanza apprezzabile, si giustifica così di imporre a AO1 di colmare l'ammanco della moglie, prelevando dal capitale fr. 314.– mensili fino al pensionamento di lui, che interverrà il 18 aprile 2025. Ne segue che il contributo alimentare in favore dell'appellante va fissato in fr. 910.– mensili arrotondati.
8. Per quel che riguarda la durata del contributo alimentare, l'appellante chiede di stabilirlo fino al raggiungimento del proprio pensionamento e non solo fino al pensionamento del marito, come ha deciso il Pretore.
a) Il primo giudice ha ritenuto che dopo il pensionamento AO1 disporrà di un reddito complessivo di fr. 3075.– mensili (rendita AVS fr. 2390.–, rendita LPP fr. 685.–) e che nel frattempo per coprire le proprie spese egli avrà consumato in parte la sostanza di fr. 100 000.– accertata nel 2020 dall'autorità fiscale. Il Pretore ha fissato così il contributo alimentare per la moglie fino al pensionamento del marito, poiché dopo di allora AO1 “non avrà disponibilità per sovvenzionare la moglie”. L'appellante contesta tale conclusione e chiede che anche dopo il pensionamento il marito sia tenuto a versarle un contributo alimentare attingendo alla propria sostanza.
b) L'art. 125 CC non stabilisce un limite alla durata di un contributo alimentare dopo il divorzio. A tale scopo il giudice applica i criteri enunciati – in modo non esaustivo – dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi (cpv. 5) e le aspettative dell'assicurazione vecchiaia e della previdenza professionale o di altro tipo (n. 8). In pratica, l'obbligo contributivo è spesso fissato al raggiungimento dell'età pensionabile del debitore alimentare (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid, 4.1 in: FamPra.ch 2024 pag. 192). Determinante in ogni modo non è il raggiungimento dell'età pensionabile, quanto la modifica effettiva dei redditi. Di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto per il tempo necessario finché il coniuge creditore riacquisti la propria autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di garantire da sé il proprio debito mantenimento, di modo che in linea di massima il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario. Se in seguito il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti.
c) In concreto l'appellante non contesta che al pensionamento le entrate del marito si contrarranno da fr. 4063.– a fr. 3075.– mensili. Dandosi un fabbisogno minimo “del diritto esecutivo” di fr. 3470.– mensili arrotondati, AO1 non solo non disporrà dopo di allora di alcun margine disponibile, ma registrerà un disavanzo di fr. 395.– mensili. Anche volendo fare astrazione dai prelievi considerati dal Pretore, dopo il versamento del contributo alimentare per la moglie di fr. 910.– mensili per un anno il capitale residuo si ridurrà a quel mo-mento a circa fr. 95 000.–. Per colmare il proprio scoperto di fr. 395.– mensili per i circa 16 anni della sua aspettativa di vita egli dovrà prelevare complessivi fr. 75 840.–. Gli rimarranno così circa fr. 20 000.–. Nelle circostanze del caso non appare giustificato tuttavia costringere l'interessato a spossessarsi di tutta la sostanza senza lasciargli una piccola riserva di emergenza per eventuali casi di necessità. Ne segue che al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
9. Le spese processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, e soccombe interamente sulla durata del mantenimento. Ciò giustificherebbe di addossarle quattro quinti degli oneri processuali. Viste le precarie condizioni finanziarie in cui essa si trova, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo, così come si riuncia a riscuotere la quota a carico del marito. AO1, che ha presentato osservazioni per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto in ogni modo a
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di primo grado inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate).
10. La richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello da AP1 merita accoglimento, l'indigenza dell'interessata essendo pacifica e l'appello non potendo dirsi senza probabilità di successo sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da essere parzialmente accolto. Inoltre un'istanza di provvigione ad litem è stata respinta dal Pretore. Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente l'appello in una causa già nota (17 pagine) un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso poco più di una giornata di lavoro, retribuita fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (8.1%), nel caso specifico l'indennità di patrocinio va fissata in fr. 1750.– arrotondati.
11. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
AO1 è condannato a versare a AP1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 910.– fino al 18 aprile 2025.
2. Non si riscuotono spese. AP1 rifonderà alla controparte fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
3. AP1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1750.–.
4. Notificazione a:
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– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e dispositivo n. 3). |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).