Incarto n.
11.2022.32

11.2022.33

Lugano

30 novembre 2022/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente

 

vicecancelliera:

Gaggini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2020.231 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 2 marzo 2020 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 10 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 gennaio 2022;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 14 ottobre 2019 da AO 1, nata __________ (1966) nei confronti di AP 1 (1965) il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha omologato un accordo dei coniugi in virtù del quale il marito si impegnava a versare alla moglie dal 1° novembre 2019 un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili (inc. SO.2019.801).

 

                                  B.   Adito il 2 marzo 2020 da AP 1, con sentenza del 25 gennaio 2022 ha ridotto il contributo alimentare in favore di AO 1 a fr. 770.– mensili dal 1° marzo al 31 luglio 2020 e a fr. 480.– mensili dal 1° agosto al 30 novembre 2020. Dal 1° dicembre 2020 invece egli ha lasciato inalterato il contributo originale di fr. 1600.– mensili. Non sono state riscos­se spese processuali né sono state assegnate ripetibili.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 febbraio 2022 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia riformata nel senso di sopprimere il contributo di mantenimento per la moglie dal 1° dicembre 2020, subordinatamente di ridurlo a fr. 1200.– mensili. Una richiesta di effetto sospensivo all'appello è stata dichiarata senza interesse dal presidente di questa Camera con decreto del 17 febbraio 2022. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

                                  D.   Il 16 novembre 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo nel frattempo raggiunto un accordo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. In concreto l'appellante andrebbe tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, ma viste le condizioni economiche difficili in cui egli versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essen­do stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

 

                                   3.   Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. La doman­da si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribu-nale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.

                                     

                                   4.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).