Incarti n.
11.2022.3

11.2023.153

Lugano

27 dicembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2021.2910 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 giugno 2021 da

 

 

 AO 1,  

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 ,

 

giudicando sul ‟reclamoˮ (appello) del 14 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 gennaio 2022 (inc. 11.2022.3)

e sulla domanda di gratuito patrocinio del 6 novembre 2023 presentata da AO 1con le osservazioni all'appello (inc. 11.2023.153);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1979) e AO 1 (1988), cittadini serbi, si sono sposati a __________ (Serbia) il 7 settembre 2010. Dal matrimonio sono nate N__________, il 1° giugno 2011, e K__________, il 2 febbraio 2013. Il marito è tassista indipendente con una vettura propria. Talvolta utilizza un'automobile intestata alla ditta A__________ Sagl di __________, della quale è socio gerente suo padre D__________. La moglie ha iniziato il 31 agosto 2020 un tirocinio come addetta alle cure sociosanitarie (ACSS) per il __________, presso la casa per anziani __________. I coniugi si sono separati il 9 ottobre 2020, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dai suoi genitori a __________.

 

                                  B.   Il 18 giugno 2021 AO 1 si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e inaudita parte – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento delle figlie, un contributo alimentare per sé e le figlie di complessivi fr. 2601.70 mensili (sen­za cenno ad assegni familiari), l'ordine al __________ di indicare se AP 1 possieda conti, producendone gli estratti degli ultimi 24 mese e bloccandone la disponibilità. Essa ha postulato altresì una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio. Nel merito essa ha chiesto inoltre che sia regolato il diritto di visita paterno e ha rivendicato retroattivamente dall'ottobre del 2020 un contributo alimentate per sé di fr. 400.– mensili, uno per N__________ di fr. 1200.85 mensili e uno per K__________ di fr. 1000.85 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie delle figlie.

 

                                  C.   Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza superprovvisionale. Il 2 agosto 2021 la polizia è intervenuta nell'abitazione coniugale per violenza domestica e due procedimenti penali sono stati aperti d'ufficio nei confronti dei coniugi. In seguito a tali accadimenti l'assistente sociale N__________, dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Servizio aiuto vittime di reati, ha invitato l'Autorità regionale di protezione 3 a eseguire approfondimenti sulla situazione familiare di AP 1 e della figlia N__________, apparentemente trattenuta dal padre. La lettera è stata trasmessa per competenza al Pretore aggiunto. Il 1° agosto 2021 moglie e figlie si sono trasferite in un altro appartamento, sempre a __________.

 

                                  D.   All'udienza del 10 agosto 2021, indetta per il contradditorio cautelare e il dibattimento sulle misure protettrici, l'istante ha confermato le proprie richieste, salvo chiedere che il diritto di visita paterno si svolga il venerdì sera con la cena e con rientro alle ore 21.00, la domenica dalle 9.00 fino alle 20.00 e il mercoledì dalle 11.30 con la cena e rientro alle 20.00, più due settimane durante le ferie estive, una settimana a Natale (alternativamente quella che comprende Natale e quella che include Santo Stefano), una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e regolari contatti telefonici. Essa ha chiesto altresì al marito l'edizione degli estratti dei suoi conti dal gennaio del 2019 e il blocco di tali conti in garanzia dei contributi alimentari per le figlie, notificando prove. Il convenuto ha proposto di respingere le richieste della moglie e ha postulato l'affidamento delle figlie, riservato un ampio diritto di visita materno. Egli ha notificato a sua volta prove. In replica e duplica le parti hanno mantenuto le loro rispettive posizioni.

 

                                  E.   L'istruttoria è cominciata il 12 agosto 2021, quando oltre ad ammettere i documenti trasmessi dalle parti e ordinare loro la presentazione di altra documentazione, il Pretore aggiunto ha ordinato l'ascolto delle figlie, avvenuto nell'agosto del 2021 a cura della psicologa __________, la quale ha redatto un rappor­to del 14 ottobre 2021. Nel frattempo, il 1° ottobre 2021, il marito è tornato nell'abitazione coniugale di __________. Il 2 dicembre 2021 egli ha comunicato al Pretore aggiunto che N__________ si trovava presso di lui e non voleva tornare dalla madre, sollecitando un nuovo ascolto delle figlie. Con ordinanza del 6 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha citato le parti per la continuazione del dibattimento, comprese ‟se del casoˮ le arringhe finali.

 

                                  F.   Il 24 dicembre 2021 AP 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che la moglie lo ha denunciato per violenza domestica e si è trasferita con le figlie in un luogo protetto. Egli ha contestato però ogni addebito e ha chiesto – previo conferimento del gratuito patrocinio – regolari contatti telefonici e un diritto di visita alle figlie. oltre che un ulteriore loro nuovo ascolto. Il Pretore aggiunto ha respinto il 27 dicembre 2021 tali richieste inaudita parte. Il 3 gennaio 2022 la moglie ha chiesto di sospendere il diritto di visita paterno e di ordinare nei confronti del convenuto una perizia psicologica/psichiatrica per valutarne le capacità genitoriali.

 

                                   G.   All'udienza del 4 gennaio 2022, indetta per la continuazione del dibattimento e le eventuali arringhe finali, le parti hanno raggiun­to il seguente accordo a completa definizione del procedimento:

1.   I coniugi sono autorizzati a vivere separati. La separazione decorre dal 9 ottobre 2020.

2.   Le figlie N__________ (1° giugno 2011) e K__________ (2 febbraio 2013) sono affidate alla madre per cura e educazione.

3.   Il padre vedrà le figlie N__________ e K__________ nella forma sorvegliata presso il Punto d'incontro di __________, per un'ora almeno ogni 15 giorni.

4.   Il padre verserà, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, sul conto presso __________ (n. conto: __________) intestato alla madre i seguenti i contributi di mantenimento per le figlie:

      per N__________ fr. 300.– oltre agli AF, se da lui percepiti, dal mese di ottobre 2020 (compreso) e fino alla maggiore età, rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale;

      per K__________ fr. 300.– oltre agli AF, se da lui percepiti, dal mese di ottobre 2020 (compreso) e fino alla maggiore età, rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale.

      Per le spese straordinarie vale quanto previsto dall'art. 286 cpv. 3 CC.

      A garanzia del pagamento dei suddetti contributi il padre si impegna a stabilire un ordine permanente presso la banca __________.

      Per i contributi di mantenimento arretrati, ammontanti a complessivi fr. 9000.–, a partire dal 5 gennaio 2022 il padre li rimborserà in rate mensili di fr. 200.–, sempre presso il conto __________ intestato alla madre.

      L'intero importo sarà direttamente esigibile qualora non dovesse essere pagata una rata.

5.   Per il momento non si stabiliscono contributi di mantenimento tra coniugi.

6.   Le spese processuali sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili e le indennità di inconvenienza, riservate le rispettive richieste di gratuito patrocinio e per la moglie comprensivo del gratuito patrocinatore.

                                         La transazione è stata omologata dal Pretore aggiunto seduta stante. AO 1 è stata ammessa al gratuito patrocinio, mentre l'istanza di gratuito patrocinio presentata dal marito è stata respinta. Le spese processuali di fr. 1800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  H.   Contro l'omologazione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un ‟reclamoˮ del 14 gennaio 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di non prevedere il pagamento di contributi alimentari arretrati e di affidare le figlie congiuntamente ai genitori con custodia alternata. Egli ha chiesto altresì di avere subito relazioni con le figlie e, se del caso, di procedere a un nuovo ascolto delle medesime. In pendenza di appello il Pretore aggiunto ha trasmesso a questa Camera, per competenza, una ‟richiesta di annullamento decisione supercautelareˮ dell'11 aprile 2022 presentata dal marito in cui questi chiede di regolamentare il suo diritto di visita in modo libero, di disporre un ascolto delle figlie e di ordinare una perizia psichiatrica sulla moglie.

 

                                    I.   Il 18 luglio 2023 questa Camera ha chiesto al Punto d'incontro __________ i rapporti del diritto di visita sorvegliato, che sono stati puntualmente trasmessi alla Camera il 20 luglio 2023.

 

                                  L.   Nelle sue osservazioni all'appello del 6 novembre 2023 AO 1 propone, previa concessione del gratuito patrocinio, la reiezione dell'appello e comunica di avere inoltrato alla Pretura il 17 ottobre 2023, nel frattempo, un'azione di divorzio unilaterale e poi, il 6 novembre 2023, un'istanza di misu­re cautelari con cui postula l'affidamento della figlia maggiore al padre e un suo ampio diritto alle relazioni personali con le figlie.  

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 4 gennaio 2022 configura una sentenza a protezione dell'unione coniugale impugnabile con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la soglia del valore litigioso prevista dal­l'art. 308 cpv. 2 CPC (fr. 10 000.–) non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023, consid. 1.1). In realtà nella fattispecie AP 1 ha introdotto “reclamo”, non appello. Ha agito però senza il patrocinio di un legale e non risulta avere cognizioni giuridiche. Non è il caso dunque di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.136 del 1° dicembre 2023 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto seduta stante il 4 gennaio 2022. Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 14 gennaio 2022 l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Al memoriale AP 1 acclude un certificato medico del dott. __________ del 30 dicembre 2021, la seconda pagina di uno scritto non datato del dott. __________, una lettera di dimissione provvisoria del 30 ottobre 2021 del dott. __________, un'attestazione medica del 30 ottobre 2021 e taluni atti del procedimento di prima sede. Già trasmessi d'ufficio a questa Camera dal Pretore, tali documenti si rivelano dunque superflui. Il resto della nuova documentazione prodotta è ammissibile, poiché in cause inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato e vanno presi in esame nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Riguardo alla rilevanza di simili documenti per il giudizio, la questione sarà esaminata in appresso.

 

                                   3.   Il 15 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha inviato alla Camera, per competenza, una ‟richiesta annullamento decisione supercautelareˮ dell'11 aprile 2022 in cui AP 1 chiede, in sintesi, di regolamentare in modo libero il suo diritto di visita, se del caso previo ascolto delle figlie. Se non che, diversamente da quanto crede l'interessato, la decisione a verbale del 4 gennaio 2022 non è un decreto supercautelare, bensì una sentenza finale a

                                         tutela dell'unione coniugale, tant'è che l'accordo è stato stipulato dalle parti ‟a completa evasione del presente procedimentoˮ (verbale d'udien­za del 4 gennaio 2022, pag. 2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza più recente, qualora una decisione a tutela dell'unione coniugale sia impugnata, nuove allegazioni possono ancora essere fatte valere in appello giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC. Spetta alla giurisdizione di appello, in tal caso, modificare eventualmente i provvedimenti adottati dal primo giudice (DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, ma non addotte in un appello a tutela del­l'unione coniugale, non possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica (RtiD I-2023 pag. 647 n. 32 consid. 5a con rinvio a DTF 143 III 44 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4 seg., in: SJ 2021 I 230). Ne segue che quanto postula AP 1 con la richiesta del 11 aprile 2022 sarà vagliato da questa Camera nel quadro dell'appello.

 

                                   4.   All'udienza del 4 gennaio 2022, accertata la comparsa del marito personalmente e della moglie con la sua patrocinatrice, si è svol­ta una discussione informale in cui sono stati quantificati, tra l'altro, redditi e fabbisogni dei componenti del nucleo familiare

                                         (verbale, pag. 1 e 2). Le parti hanno poi liquidato l'intero procedimento con un accordo che prevede – segnatamente – l'affidamento delle figlie alla madre con diritto di visita paterno sorvegliato presso il Punto d'incontro della __________ per un'ora almeno ogni 15 giorni, il versamento da parte del padre di un contributo alimentare per le figlie di fr. 300.– mensili ciascuna, oltre agli assegni familiari dall'ottobre 2020, e il rimborso dei contributi di mantenimento arretrati di complessivi fr. 9000.– in rate di fr. 200.– mensili a partire dal 5 gennaio 2022 (verbale, pag. 3). Il Pretore aggiunto, preso atto dell'accordo, non ha reputato necessario sentire nuovamente le figlie, già ascoltate il 14 ottobre 2021, e ha omologato seduta stante la convenzione (verbale, pag. 3 in fine).

                                   5.   Ciò premesso, nel caso in esame il Pretore aggiunto ha omologato un accordo stipulato a definizione di una procedura a tutela dell'unio­ne coniugale sull'autorizzazione a vivere separati, sull'affidamen­to delle figlie alla moglie, sulla disciplina del diritto di visita paterno in forma sorvegliata, sui contributi di mantenimento dovuti dal marito alle figlie, sugli alimenti arretrati, sull'assenza di contributi alimentari tra coniugi e sulle spese. Una simile convenzione è ammissibile (cfr. DTF 142 III 519 consid. 2.5). L'omologazione del giudice è indispensabile secondo la dottrina maggioritaria (Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC) e l'orientamento di questa Camera (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.110 del 6 novembre 2020, consid. 3) almeno in presenza di figli minorenni, per quanto vi sia anche chi sostiene l'opinione contraria (Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 38 n. 1.42 segg.). Sta di fatto che una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza del­l'art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio. Ciò non significa tuttavia che la giurisdizione d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi sull'omologazione di effetti della vita separata l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.174 del 20 febbraio 2023 consid. 2 con riferimenti).

 

                                   6.   AP 1 afferma anzitutto che all'udienza egli non era in grado di prendere decisioni corrette a causa del suo stato psicologico, la polizia avendo appena prelevato le sue figlie da scuola, figlie che egli non ha più visto dopo il 23 dicembre 2021. A comprova del suo stato di salute a quel momento egli produce un certificato medico del 30 dicembre 2021. Egli sostiene inoltre di avere firmato l'accordo per rivedere le figlie e tranquillizzare la moglie di non costituire un pericolo. Allega inoltre di non avere fatto capo a un avvocato perché, lavorando come tassista durante l'emergenza sanitaria, la sua situazione economica era precaria, ma il Pretore aggiunto gli ha anticipato che non gli avrebbe concesso l'assistenza giudiziaria, poiché mancavano documenti. E a quel punto egli non aveva alcun legale. L'appellante si vale quindi, in primo luogo, di un vizio della volontà.

                                         a)   Il coniuge che invoca un difetto della volontà deve recarne la prova (art. 8 CC; I CCA, sentenza inc.11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 6a con rinvii). Premesso ciò, a sostegno del suo stato di salute alla citata udienza l'attore produce in appello – come detto (consid. 2) – copia di un certificato medico del 30 dicembre 2021 in cui il dott. __________ attesta, in modo estremamente sintetico, che a causa di stress egli non sarebbe stato in grado di comparire in Pretura ‟nei prossimi 30 giorniˮ. Dal certificato – invero scarno – non risulta però se e in che misura tale stress influisse sulla sua capacità di discernimento all'udienza del 4 gennaio 2022 (art. 16 CC). Nonostante il certificato medico, AP 1 è in ogni modo comparso all'udienza, ha consegnato la documentazione bancaria richiesta e ha potuto riferire della sua situazione economica. Il certificato non dimostra dunque che a quel momento egli fosse ancora sotto stress al punto da non poter prendere decisioni corrette. Non si disconosce che l'intervento della polizia avvenuto il 23 dicembre 2021 possa avere turbato l'interessato, ma neppure tale circostanza dimostra che l'inquietudine ha influito sulla sua capacità di discernimento. Né l'interessato accenna eventuali altri elementi suscettibili di dimostrare la pretesa incapacità di agire in udien­za secondo le sue reali intenzioni o di capire la portata delle clausole della convenzione che ora impugna. Men che meno ove si consideri che l'udienza in Pretura si è protratta per oltre due ore (dalle 14.00 alle 16.40: verbale del 4 gennaio 2022).

 

                                         b)   Può anche darsi che alla menzionata udienza AP 1 sia stato indotto ad accettare l'intesa per rivedere le figlie al più presto, ma ciò non riguarda la sua capacità di discernimento. Anzi, la sua analisi della situazione denota lucidità e consapevolezza, di modo che capiva ciò che faceva. Né egli pretende che la moglie abbia fatto leva sulle figlie per fargli sottoscrivere la convenzione. Certo, egli sembra addurre di avere firmato per compiacenza. L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce invero che il giudice omologa una convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.174 del 20 febbraio 2023 consid. 4 con rinvio). Non si vede tuttavia – né l'appellante spiega – sulla base di quali indizi il Pretore aggiunto avrebbe dovuto scorgere nella fattispecie estremi del genere.

 

                                         c)   Quanto alle spiegazioni sui motivi che hanno indotto il convenuto a non farsi patrocinare, è possibile ch'egli abbia sottovalutato il rischio di difendersi da sé, ma chi sceglie di rinuncia­re all'assistenza di un legale assume tale rischio. L'interessa­to non contesta tuttavia che in assenza di documentazione sulla sua situazione finanziaria il Pretore aggiunto non potes­se rifiutargli il gratuito patrocinio. Anche al proposito il ricorso cade dunque nel vuoto.

 

                             7.   L'appellante non reputa poi corretto dover versare contributi alimentari arretrati. Fa valere di avere pagato ogni fattura fino al dicembre del 2021 e di essersi occupato con i suoi genitori delle figlie. A comprova di ciò egli riferisce di avere accumulato un debito di fr. 4000.– per spese alimentari e la pigione. Ora, dagli atti risulta che in concreto il marito ha lasciato l'abitazione coniugale il 9 ottobre 2020 e che a causa del mancato pagamento della locazione la moglie unitamente alle figlie è stata oggetto di sfrat­to. Che AP 1 abbia debiti bancari di fr. 4000.– per generi alimentari ancora non basta per dimostrare però che fino al dicembre del 2021 egli abbia ottemperato al mantenimento delle figlie, le quali a quel momento risiedevano con la madre. E quest'ultima ha sempre affermato che dopo il suo trasferimento altrove egli non ha più pagato alcunché. A un sommario esame su questo punto l'omologazione dell'accordo va perciò esente da critiche.

 

                             8.   L'interessato chiede di avere immediatamente relazioni personali libere con le figlie, che queste ultime gli siano affidate in custodia alternata e siano sentite un'altra volta. Nel suo allegato del­l'11 aprile 2022 poi egli assicura di non essere un pericolo per la famiglia e che prevedere un diritto di visita sorvegliato è un provvedimento eccessivo e sproporzionato. Egli lamenta che il 13 febbraio 2022, contrariamente a quanto previsto, non si è svolto alcun incontro sorvegliato e si rammarica di non aver potuto festeggiare il compleanno di K__________. Non manca di ammettere invece che le altre visite sorvegliate hanno avuto luogo. Si duole nondimeno che è triste per lui e per le figlie avere solo brevi incontri sorvegliati e fa notare che queste desiderano passare più tempo con lui. Chiede così di essere autorizzato a visite libere e di poter seguire normalmente le ragazze nella loro crescita. Egli definisce false le accuse della moglie e deplora che costei manipola le figlie, chiedendo che sia esperita una perizia psichiatrica su di lei e sul suo avvocato. Infine egli propone nuovamente l'ascolto delle figlie.

 

                                         a)   Per quel che è di un nuovo ascolto delle figlie, il Pretore aggiunto ha già avuto modo di sentirle entrambe tramite la psicologa __________, che ha presentato un rapporto il 14 ottobre 2021. Dopo l'ascolto sono intervenuti accadimenti, per vero, che hanno portato a pattuire un diritto di visita sorvegliato (rapporto del 14 ottobre 2021, pag. 2). Comunque sia, nell'ambito del diritto di visita sorvegliato in essere dal gennaio 2022 gli esperti hanno seguito le figlie e monitorato il loro rapporto con il padre. Non è il caso perciò di procedere a una nuova audizione. Che le figlie gradiscano i rapporti con il padre – come questi ripete – già si evince, in ogni modo, dal precedente ascolto e dai rapporti del punto d'incontro.

 

                                         b)   Dalla richiesta di una perizia psichiatrica in capo all'avvocata della moglie occorre sgomberare il campo, il problema sollevato dal convenuto riguardando la moglie e le figlie, non la legale di lei. Tanto meno si ravvisano gli estremi, a un sommario esame, per ordinare una perizia psichiatrica su AO 1. Che essa manipoli le figlie non consta. N__________ e K__________ hanno mostrato i loro sentimenti e punti di vista sul rapporto con il padre senza che emergessero indizi di alienazione parentale. Inoltre ai fini dell'ascolto delle figlie la psicologa __________ ha incontrato anche la moglie e le minori senza riscontrare alcun condizionamento da parte della madre. Senza dimenticare che l'interessato non contesta le capacità educative della moglie. Riguardo alle accuse di quest'ultima, competerà alle autorità penali accertarne la fondatezza.

 

                                         c)   Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, essa deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indica­te dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensio­ne e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio. Tale diritto può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del figlio, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del minore, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). II bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una limitazione o un'estensione delle relazioni personali deve rispon-dere poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a con riferimenti). La sorveglianza degli incontri dev'essere per principio – e per quanto possibile – un provvedimento transitorio (sentenza del Tribunale federale 5A_177/2022 del 14 settembre 2022 consid. 3.1.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020 consid. 5a). Siccome per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano

                                               infatti di essere promosse (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022 consid. 7a).

 

                                         d)   In concreto il Pretore ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti che prevedeva una sorveglianza sine die del diritto di visita, limitato a un'ora ogni 15 giorni con entrambe le figlie. È possibile che a quel momento, in cui moglie e figlie erano riparate in una casa protetta a seguito delle denunce penali, fosse adeguato un diritto di visita sorvegliato, almeno per rassicurare il genitore affidatario (Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 35 ad art. 308). Il convenuto medesimo ammette, del resto, di avere accettato l'accordo per dimostrare di non essere una minaccia per le figlie. Non appariva tuttavia conforme al precetto della proporzionalità istituire una sorveglianza senza limiti di tempo, ove si consideri che dall'ascolto delle figlie intervenu­to il 31 agosto 2021, prima del trasferimento della moglie con le figlie in una casa protetta, N__________ e K__________ trascorrevano momenti piacevoli con il padre, con il quale avevano tutto sommato un buon rapporto (rapporto del 14 ottobre 2021, pag. 2).

 

                                         e)   Sta di fatto che nel frattempo il diritto di visita sorvegliato si è svolto dal 30 gennaio 2022 (rapporto del 19 settembre 2022) con buona regolarità (lettera del Punto d'incontro, del 20 luglio 2023). Dai rapporti acquisiti d'ufficio da questa Camera presso il Punto d'incontro risulta inoltre che la sorveglianza non è più giustificata, così come eccessivamente restrittiva è la limitazione degli incontri a un'ora ogni 15 giorni. I responsabili hanno spiegato come si svolge in concreto il diritto di visita, ponendo l'accento sull'impegno del padre nel pensare e poi organizzare con cura lo spazio che condividerà con le figlie e nel preparare personalmente una merenda. Essi hanno sottolineato come l'interazione tra padre e figlie sia spontanea e come queste conversino con il genitore coinvolgendolo nella loro quotidianità. Tanto che essi auspicano una riflessione sull'attuale assetto. Nel rapporto del 19 settembre 2022, poi, i responsabili del Punto d'incontro hanno consta-tato le buone relazioni tra padre e figlie con scambi vicendevoli di gesti che denotano affetto e interesse sincero da parte del genitore per il loro stato. Delicata è se mai la separazione tra di loro, visto il desiderio di trascorrere più tempo assieme, espresso anche verbalmente dalle figlie agli operatori sociali. Le minori – continuano i responsabili – discutono poi con il padre delle attività che potrebbero svolgere quando la sorveglianza sarà finita. Nei colloqui con loro la madre e il padre concordano inoltre sul buon funzionamento delle visite, l'andamento positivo degli incontri e i miglioramenti rilevati. Gli operatori hanno caldeggiato così un ampliamento delle relazioni tra padre e figlie.

 

                                         f)    Nelle circostanze descritte l'assetto attuale non risulta più consono alle circostanze. Gli operatori hanno – come detto – sottolineato la buona volontà del padre nell'attenersi al diritto di visita sorvegliato e la sua intraprendenza nel gestire il po­co tempo a lui concesso con le figlie in modo proficuo. N__________, di 13 anni, e K__________, di dieci, si trovano per altro in un'età – fra gli 11 e i 13 anni – che permette solitamente a un figlio di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.116 del 12 giugno 2023 consid. 8d). E in concreto entrambe le ragazze hanno espresso agli operatori il desiderio di trascorrere più tempo con il padre. Come si è visto, poi, neppure la madre sembra contestare il buon andamento delle relazioni personali (rapporto del 19 settembre 2022) tra il padre e le figlie, tant'è che le parti hanno congiuntamente auspicato già nel settembre del 2022 un ampliamento delle visite. Anzi, in una recente istan­za cautelare promossa il 6 novembre 2023 davanti al Pretore aggiunto la moglie stessa, visti “gli improvvisi avvenimenti che han­no essenzialmente riguardato la figlia maggiore della coppia, N__________” (osservazioni all'appello del 6 novembre 2023, n. 8), la quale vive presso il padre dal 18 ottobre 2023 poiché “in grave conflitto con la genitrice” (rapporto 22 ottobre 2023 del Punto d'incontro), ha chiesto l'affidamento della ragazza al padre, riservato per lei il “più ampio diritto di visita”.

 

                                         g)   In definitiva, nulla osta nella fattispecie alla modifica dell'assetto in vigore dal 30 gennaio 2022 che limita e sorveglia le relazioni del padre con le figlie. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento. Non si disconosce che nel suo memoriale il convenuto sembrava chiedere l'affidamento congiunto delle figlie, ma nella sua lettera del 13 febbraio 2022 egli si è limitato poi a postulare un diritto di visita. Sul­l'affidamento delle figlie deciderà in ogni modo il giudice nel quadro dell'azione di merito.

 

                                   9.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce sconfitto sul preteso vizio della volontà e sui contributi alimentari arretrati, mentre ottiene causa vinta sulla disciplina del diritto di visita. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere le spese processuali a metà. Quanto alle ripetibili, soltanto l'attrice è munita di un patrocinatore, sicché il convenuto non può rivendicare indennità. Egli va tenuto così a rifondere alla moglie un mezzo di quello che sarebbe stato l'indennizzo spettante a quest'ultima in caso di vittoria piena (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Nel complesso

                                         l'esito del giudizio odierno non incide invece sul dispositivo riguardante le spese giudiziarie di prima sede (suddivise a metà), che può rimanere invariato.

 

                                10.   Circa la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalla moglie in questa sede, l'attribuzione di ripetibili renderebbe tale richiesta – almeno in parte – sen­za oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche RtiD II-2021 pag. 12). Nella fattispecie tuttavia l'indenni­tà dovuta dall'appellante appare di difficile o improbabile incasso, di modo che conviene accordare sin d'ora il beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC; DTF 122 I 322). In effetti la convenuta risulta versare in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), giacché il suo reddito di fr. 1369.– mensili non basta nemmeno per coprire il di lei fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, di fr. 2181.– mensili, né essa può riscuotere contributi alimentari dal marito. È vero che in appello la sua è soltanto una vittoria a metà, ma ciò non giustifica di ridurre l'indennizzo che anticipa in tali casi lo Stato (sentenza del Tribunale federale 5D_7/2019

                                         del 5 agosto 2019 consid. 1.2, 2.1, 2.2 e 2.3, in: RSPC 2019 pag. 508).

 

                                         Per quanto riguarda l'indennità spettante nella fattispecie alla patrocinatrice d'ufficio, in mancan­za di una nota professionale (che incombeva a lei produr­re: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per redigere osservazioni all'appello di tre pagine (più il frontespizio) limitate a questioni di fatto in una causa già nota un avvoca­to solerte e speditivo avrebbe dedicato quattro ore al massimo, retribui­te fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese fisse (10%) e l'IVA (7.7%). Nel caso specifico l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 850.– arrotondati.

 

                                11.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Le misure a tutela dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), davanti al Tribunale federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.  È omologata la seguente convenzione:

2.  Al padre è garantito il più ampio diritto di visita. In caso di disaccordo, vale almeno quanto segue:

– un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, come pure

     – una settimana a Natale;

     – una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale;

     – una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;

     – tre settimane durante le ferie estive.

 

     Per il resto l'omologazione della convenzione rimane invariata.

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 650.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.– complessivi.

 

                                 IV.   Notificazione:

 

–   ;

–    ;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 10 e dispositivo III).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).