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Incarto n. |
Lugano 25 marzo 2025
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa OR.2020.8 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 maggio 2020 da
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AP 1 , e AP 2
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello del 22 febbraio 2022 presentato da AP1 e AP2 contro la sentenza emessa il 19 gennaio 2022 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. C______ Z______ (1956), nubile, domiciliata nel Comune di G______, è deceduta il __ g______ 2019 a B______, senza lasciare discendenti. Affetta da schizofrenia paranoide, dal 6 aprile 2006 essa era provvista di una tutela volontaria (art. 372 vCC), commutata in curatela generale dal 1° gennaio 2013 (art. 398 e 14 cpv. 2 tit. fin. CC), della quale era stata inizialmente incaricata B______ G______ e che dal 31 ottobre 2014 è affidata all'avv. M______ G______. Con testamento del 30 dicembre 2017, pubblicato il 4 luglio 2019 dallo stesso notaio M______ G______ davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna, essa ha disposto quanto segue:
P______, __-12-17
Testamento
in caso di morte lascio la vecchia
casa e il terreno in M______
al secondo cugino nato il 29-12-66
AO 1
giardiniere con famiglia residente
in P______, in via D______.
Non avendo altri famigliari
con la disponibilità d'animo
per occuparsi di una vecchia casa,
con un magazzino per mettere legna.
Nipote della prozia Gi__________
che mi ha curato da piccolina
a Ma__________.
Col papà F__________ e la nonna G__________
venivano a trovare mio nonno Gi__________,
fratello, nato 1898 a V__________.
C__________ Z__________
A Studio legale del Curatore
Avv. M______ G______
La testatrice dichiarava così di lasciare a AO1 (1966) le sue particelle n. 70 (196 m², su cui sorgono due edifici) e n. 391 (1033 m², censita come humus e bosco) RFD di G______, sezione di P______. Così richiesto, il Pretore aggiunto ha poi emesso il 4 settembre 2019 un certificato ereditario in cui figurano quali uniche eredi fu C______ Z______ la madre AP1 (1929) e la sorella AP2 (1959).
B. Il 26 novembre 2019 AP1 e AP2 hanno convenuto AO1 per un tentativo di conciliazione dinanzi al medesimo Pretore aggiunto per vedere annullato il menzionato testamento olografo e confermato il certificato ereditario del 4 settembre 2019. Con l'accordo delle parti, al contraddittorio del 22 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura, precisando che la stessa sarebbe stata riattivata su semplice richiesta di parte e che in tal caso l'autorizzazione ad agire sarebbe stata rilasciata senza altre formalità. Sollecitato al proposito dalle istanti il 13 febbraio 2020, l'indomani il primo giudice ha rilasciato l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di
fr. 500.– sono state poste a carico delle istanti e le ripetibili sono state compensate (inc. CM.2019.144).
C. L'11 maggio 2020 AP1 e AP2 hanno promosso davanti al medesimo giudice un'azione di nullità volta a ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. AO1 ha proposto l'8 giugno 2020 di respingere la petizione, chiedendo di sostituire il certificato ereditario con uno in cui figurino quali unici eredi la madre della defunta, AP1, e lui stesso. Le attrici hanno replicato il 2 settembre 2020 e il convenuto ha duplicato il 23 settembre 2020, confermando le rispettive richieste di giudizio. Alle prime arringhe dell'11 novembre 2020 le attrici hanno notificato prove e prodotto nuovi documenti. AO1 si è associato alla sola audizione del curatore, opponendosi a tutte le altre richieste di prova avversarie. Il Pretore aggiunto ha dato avvio seduta stante all'istruttoria, procedendo all'audizione dell'avv. M______ G______ e il 18 novembre 2020 ha emanato una prima ordinanza sulle prove. Esperite quelle ammesse, fra cui l'audizione del dott. G______ D______, medico psichiatra curante della defunta, con ordinanza del 25 giugno 2021 il Pretore aggiunto si è pronunciato sulle ulteriori prove, respingendole, e ha chiuso l'istruttoria. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 29 e 30 settembre 2021 esse hanno reiterato le loro posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 19 gennaio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 3135.– sono state poste in solido a carico delle attrici, tenute a rifondere al convenuto, sempre in via solidale, fr. 9300.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP1 e AP2 sono insorte a questa Camera con un appello del 22 febbraio 2022 per ottenere in riforma del giudizio impugnato l'accoglimento della loro petizione. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2022 AO1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (e dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, il Pretore aggiunto avendo accertato il valore litigioso in fr. 135 813.– (pag. 7), cifra che le parti non contestano e che non appare inverosimile, considerando quanto spetterebbe alle attrici ove fosse accolta la petizione e fosse annullato il testamento olografo (sul criterio: sentenza del Tribunale federale 5A_41/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.3 e sentenza 5A_763/2018 del 1° luglio 2019 consid. 8.3.1.3.1). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore delle attrici il 24 gennaio 2022 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto il 23 febbraio 2022. Introdotto il 22 febbraio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo l'art. 519 cpv. 1 CC una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata – tra l'altro – se “al momento in cui essa fu fatta” il disponente non aveva la capacità di disporre (n. 1) oppure se essa non è l'espressione di una libera volontà (n. 2). La prima ipotesi si verifica, in particolare, se il testatore è privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda – estranea alla presente fattispecie – rinvia a quanto prevede l'art. 469 cpv. 1 CC, cioè alla nullità di disposizioni prese sotto l'influenza di un errore, un inganno, una violenza o una minaccia (sentenza del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5a con rinvii).
La capacità di discernimento consiste nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione. Essa implica anche una componente volitiva, ovvero la capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze, secondo la propria volontà, e di opporsi a eventuali tentativi di influenze esterne (sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid. 6.2.3; I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b con rinvii). Trattandosi di adulti, la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta a chi la contesta dimostrare il contrario (DTF 144 III 271 consid. 6.1 e 6.1.2). Per ovviare alle difficoltà insite nel comprovare l'incapacità di intendere e di volere di una persona deceduta la giurisprudenza si accomoda in ogni modo della cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (DTF 144 III 270 consid. 5.4). Quando l'esperienza generale della vita fa presumere invece con verosimiglianza preponderante il contrario, la presunzione dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta all'altra parte recare la controprova, sempre con verosimiglianza preponderante, che il defunto ha preso le sue disposizioni in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; RtiD II-2017 pag. 800, I-2018 pag. 691 consid. 6 con rimandi; sentenza del Tribunale federale 5A_914/2019 del 15 aprile 2021 consid. 3.2; da ultimo: ICCA, sentenza 11.2021.159 del 1° ottobre 2023 consid. 6). La parte che si prevale della disposizione di ultima volontà, infatti, può dimostrare che nonostante il suo stato generale il defunto in relazione a tale disposizione era in grado di agire in modo ragionevole (relatività della capacità di discernimento: DTF 134 II 235 consid. 4.3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_1/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 3.2.3 con rinvii).
3. In concreto il Pretore aggiunto ha reputato sufficientemente verosimile che al momento di disporre la testatrice versasse in uno stato importante e duraturo di alterazione delle sue facoltà mentali dovuto alla schizofrenia paranoide cronica da cui era affetta, diagnosi confermata dal suo psichiatra e psicoterapeuta curante e dal fatto che dal 2007 essa era al beneficio di una curatela generale. Ha quindi concluso che l'onere della prova in merito alla capacità di discernimento di C______ Z______ era sovvertito.
Ciò posto, il primo giudice ha considerato nondimeno che AO1 ha reso verosimile in modo preponderante che la testatrice aveva redatto il testamento in un intervallo di lucidità. Egli ha rilevato che secondo lo psichiatra e psicoterapeuta curante l'interessata non necessitava di somministrazione forzata di medicamenti o di un ricovero e che poteva avere sprazzi di lucidità atti a permetterle di rappresentarsi correttamente la realtà per una questione specifica e di determinarsi di conseguenza. Per lo specialista in simili circostanze al momento di stilare il testamento essa poteva anche essere in grado di capire il senso, l'opportunità e la portata di quanto faceva, la sua paziente essendo in grado per altro di opporsi a influenze dirette. Da un punto di vista medico – ha soggiunto il professionista – non può essere escluso dunque che essa abbia scritto le sue ultime volontà in un momento di lucidità, anche perché – ha sottolineato il Pretore aggiunto – il curatore ha dichiarato che C______ Z______ si era informata su come redigere un testamento e aveva sempre detto di non voler lasciare niente alla sorella. Inoltre il curatore ha riferito che il giorno della redazione essa gli era sembrata perfettamente lucida, che successivamente essa si era assicurata più volte che lui si ricordasse e conservasse il testamento senza divulgarlo, confidandogli anche di non avere informato AO1 e dimostrando così di essere consapevole di quanto stesse facendo.
Il primo giudice ha accertato poi che il testamento è coerente con la volontà di non lasciare beni alla madre né alla sorella, che il testo è chiaro e che il contenuto è lineare e preciso, giacché indica i beni, il beneficiario, il legame con lui e i motivi della scelta. Ne ha desunto il Pretore aggiunto che quando la testatrice ha disposto delle sue proprietà era lucida, in grado di capire quello che stava facendo e di determinarsi di conseguenza. Per di più, egli ha soggiunto, anche ammettendo che la disponibilità del convenuto nei confronti della testatrice possa avere influito sulla scelta di lei, le attrici non hanno mai preteso che quegli l'abbia circuita. In definitiva il Pretore aggiunto ha quindi respinto la petizione, come ha respinto la richiesta del convenuto intesa a modificare il certificato ereditario in cui figurano come uniche eredi le attrici, la disposizione litigiosa riguardando l'attribuzione di legati e non un'istituzione di erede.
4. Le appellanti obiettano anzitutto che, per quanto attiene alle risultanze istruttorie dell'aspetto medico, il Pretore aggiunto ha trascurato che lo psichiatra e psicoterapeuta della testatrice ha riconosciuto come, “siccome era affetta da malattia cronica, ogni sua decisione era comunque influenzata dalla malattia”. Esse lamentano altresì che il primo giudice ha negletto uno scambio di corrispondenza intervenuto a seguito di un procedimento penale che ha coinvolto la testatrice, nel cui ambito è stato certificato che la medesima non era capace d'intendere e di volere. Le attrici si dolgono altresì che il Pretore aggiunto non ha fatto cenno né all'incarto richiamato dal Servizio psico-sociale, dal quale emerge un quadro clinico inquietante che attesta a loro dire “la totale nonché cronica incapacità di intendere e di volere” dell'interessata, né al fascicolo richiamato dall'Autorità regionale di protezione, che conferma l'incapacità di discernimento della testatrice al momento in cui è stata provvista di una curatela generale. Alla luce di tutto ciò, esse affermano, il Pretore aggiunto “avrebbe dovuto valutare le risultanze probatorie secondo un approccio diverso e giungere quindi a diversa conclusione”.
a) Invero i numerosi atti evocati dalle appellanti confermano che la testatrice era da tempo affetta da schizofrenia paranoide cronica, che essa è stata seguita fin dal 1993 dal Servizio psico-sociale per tale patologia ed è stata ricoverata più volte in strutture psichiatriche, oltre al fatto che C______ Z______ ha necessitato di una misura di protezione incisiva come la curatela generale e, in precedenza, la tutela (doc. II richiamato dal Servizio psico-sociale di B______, doc. III richiamato dall'Autorità regionale di protezione 12, lettera del Servizio psico-sociale di B______ del 28 giugno 2002 e della Clinica p______ c______ di Me______ del 17 marzo 2006 all'attenzione della Commissione tutoria regionale 12, nel fascicolo “certificati medici e perizie”). Anche più di recente l'avv. M______ G______, che è stato curatore generale di lei, ha prodotto nel quadro di un procedimento penale nei di lei confronti un certificato medico rilasciato il 18 febbraio 2018 dal dott. G______ D______, psichiatra e psicoterapeuta, capoclinica presso il Servizio psico-sociale di B______, il quale attesta che l'interessata non era capace d'intendere e di volere (doc. H). Lo specialista, che ha seguito C______ Z______ dal 2013 fino alla morte, ha confermato tale conclusione durante la sua testimonianza, ribadendo che “a causa della schizofrenia paranoide [essa] non era in grado di intendere e di volere” (deposizione dell'11 giugno 2021, verbale pag. 2 verso il basso).
b) Il Pretore aggiunto, pur senza menzionare partitamente gli atti di causa evocati dalle attrici, è giunto alla medesima conclusione, ovvero che le attrici hanno reso verosimile in modo preponderante come “la defunta versasse in uno stato importante e duraturo di alterazione delle sue facoltà mentali dovuto alla schizofrenia paranoide cronica di cui era affetta”. In seguito egli ha esaminato se da parte sua il convenuto avesse reso verosimile, in modo preponderante, che C______ Z______ avesse “agito in un intervallo di lucidità al momento di redigere le sue ultime volontà” (sentenza impugnata, pag. 3). Le appellanti pretendono che il primo giudice avrebbe dovuto avere un “approccio diverso”, ma non spiegano quale. Inoltre il modo di procedere adottato dal Pretore aggiunto è conforme alla giurisprudenza (sopra, consid. 4). Le attrici fanno valere che le risultanze istruttorie riguardanti l'aspetto medico confortano “la totale nonché cronica incapacità di intendere e di volere” della defunta. Se non che, neppure dagli atti che esse invocano risultano accertamenti sullo stato mentale della testatrice al momento della stesura del testamento o sulla circostanza che, data la sua affezione, C______ Z______ non potesse godere di “intervalli di lucidità” almeno per quanto concerne un atto di ultima volontà come quello in rassegna. Il rimprovero al Pretore aggiunto è dunque infondato.
c) Si aggiunga che valutare se una persona affetta da una patologia e con una storia clinica come quella della defunta possa godere di “intervalli di lucidità” atti a consentirle di disporre validamente o se simile eventualità sia di per sé esclusa dalle caratteristiche e dal decorso della malattia è un accertamento soggetto a cognizioni specialistiche che eccedono il livello di conoscenze generali e che va pertanto affidato a un perito (DTF 117 II 234 consid. 2b con rinvii). Non si disconosce che davanti al primo giudice le attrici avevano chiesto di assumere una perizia “sullo stato mentale della de cuius” (elenco delle prove annesso al verbale dell'11 novembre 2020) e che il Pretore aggiunto ha respinto tale mezzo di prova con ordinanza del 25 giugno 2021. In appello, tuttavia, esse non ne ripropongono l'assunzione (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Neppure sotto tale profilo gli elementi probatori citati giovano di conseguenza alla posizione delle appellanti.
5. Per le attrici, in ogni modo, la deposizione dello psichiatra dott. G______ D______, medico curante della testatrice, non consente di ritenere con verosimiglianza preponderante che al momento di redigere il testamento C______ Z______ abbia agito in un intervallo di lucidità. Esse fanno valere che il professionista si è espresso in termini meramente ipotetici al riguardo e che il concetto di “sprazzi” non coincide con quello di “intervallo”, tanto più che a parere di lui ogni decisione della testatrice “era comunque influenzata dalla malattia”.
a) In occasione della sua testimonianza il dott. G______ D______, che ha seguito la defunta dal 2013/2014, ha dichiarato in termini generali che certi pazienti, “in funzione della gravità della malattia [schizofrenia paranoide], possono anche avere degli sprazzi di lucidità”, onde la possibilità “che una persona affetta da schizofrenia paranoide possa rappresentarsi correttamente la realtà per una questione specifica e determinarsi in funzione di questa visione corretta delle cose in modo libero”. Egli ha poi precisato che la testatrice soffriva di schizofrenia paranoide “già quando [egli è] diventato il suo medico di riferimento ed è rimasta affetta da questa malattia fino alla morte”, confermando che “a causa della schizofrenia paranoide [essa] non era in grado di intendere e di volere”, essendovi “momenti in cui [essa] era in grado di rappresentarsi la realtà in modo corretto, ma non posso dire quando fossero questi momenti”. Presa conoscenza del testamento olografo, lo specialista ha ribadito che la testatrice “poteva avere degli sprazzi di lucidità”, che essa “potrebbe anche avere redatto le sue ultime volontà essendo in grado di capire il senso, l'opportunità e la portata della sua dichiarazione testamentaria”, giacché aveva “la lucidità per opporsi a influenze esterne dirette”, fermo restando che a parer suo “siccome [essa] era affetta da una malattia cronica, ogni sua decisione era comunque influenzata dalla malattia” (deposizione dell'11 giugno 2021, verbale pag. 2 seg.).
b) Alla luce di quanto precede, in effetti, le dichiarazioni del dott. G______ D______ non sono sufficienti per rendere verosimile, almeno in modo preponderante, che C______ Z______ abbia redatto il testamento in un intervallo di lucidità. Lo specialista non si è pronunciato sullo stato di salute della testatrice quel giorno. E il Pretore aggiunto si è limitato a concludere come alla luce della deposizione del medico curante non possa “essere escluso con assoluta certezza che il giorno in cui ha scritto le sue ultime volontà la de cuius non fosse in uno di questi momenti di lucidità” (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Il dott. G______ D______ ha dato atto nondimeno, sia in termini generali sia con riferimento al caso specifico, che una persona affetta da schizofrenia paranoide può rappresentarsi correttamente la realtà per una questione specifica e determinarsi in funzione di questa visione corretta delle cose in modo libero, onde la possibilità che l'interessata abbia redatto il testamento in un momento di lucidità. Che egli abbia utilizzato i termini “sprazzi di lucidità” nulla muta, non ravvisandosi al proposito una differenza significativa rispetto al concetto di “intervallo di lucidità” prescritto dalla giurisprudenza. Né risulta, o le attrici pretendono, che il medico intendesse sconfessare quanto appena dichiarato quando ha aggiunto di ritenere che “ogni decisione era comunque influenzata dalla malattia”. Anche al proposito, pertanto, la sentenza impugnata resiste alla critica.
6. Le appellanti asseverano poi che la testimonianza dell'avv. M______ G______, già curatore della defunta, non è convincente già per il fatto che egli ha dichiarato di non conoscere la diagnosi relativa allo stato di salute dell'appellante, mentre in una lettera dell'anno precedente egli aveva dichiarato che C______ Z______ era affetta da schizofrenia paranoide. Inoltre egli si è limitato a “ricordare che la consegna brevi manu del testamento sembrerebbe essere avvenuta il giorno della redazione “ossia sabato 30 luglio [sic] 2017”. Le attrici sottolineano altresì che il curatore ha dichiarato unicamente che la defunta gli era “sembrata” perfettamente lucida e che, dunque, “non ne era certo bensì semplicemente possibilista”. Per di più, soggiungono, costui non ha assistito alla stesura del testamento e si limita a supporre che l'interessata abbia redatto il documento quello stesso giorno. A mente loro ciò non basta per dimostrare con verosimiglianza preponderante che il testamento sia stato redatto in un momento di lucidità.
a) Per quanto attiene alla pretesa inattendibilità del testimone, il curatore della defunta ha dichiarato di sapere che la pupilla soffriva di problemi psichiatrici, ma di non essere al corrente della diagnosi. Confrontato con un proprio scritto del 22 febbraio 2019 alla Polizia cantonale cui era allegato un certificato medico rilasciato dal dott. G______ D______, egli ha detto di “non ricorda[rsi] assolutamente della questione della schizofrenia paranoica menzionata in questo certificato” (deposizione dell'11 novembre 2020, verbale pag. 3 in fondo). Più oltre egli ha dichiarato di avere chiesto al medico psichiatra quel documento “anche in maniera un po' strumentale” per attestare l'incapacità penale della defunta e far chiudere “quella vertenza senza senso”, con riferimento a un procedimento penale scaturito da un diverbio con una vicina (verbale citato, pag. 5). Ne discende che nella sua lettera del 22 febbraio 2019 il curatore si è concentrato sull'aspetto penale della questione riguardante la sua pupilla (doc. H). Il fatto che egli non abbia memorizzato la diagnosi contenuta nel certificato medico accluso non ne sminuisce apprezzabilmente l'affidabilità. Di contro non stupisce che l'avvocato M______ G______ abbia ricordato con facilità la data in cui gli è stato consegnato il testamento, dal momento che tale accertamento risultava dal semplice confronto con la data scritta sulla disposizione di ultima volontà. E al proposito il curatore ha spiegato che, quando la testatrice gli ha consegnato il testamento, lui ha controllato che le formalità prescritte dalla legge fossero adempiute e ne ha letto il contenuto (deposizione citata, verbale pag. 4 a metà). La memorizzazione di tale circostanza è quindi facilmente spiegabile. I dubbi sulla credibilità del testimone avanzati dalle appellanti non possono dunque essere condivisi.
b) Il curatore ha dichiarato che la defunta “il giorno in cui [gli] ha consegnato il testamento [gli] è sembrata perfettamente lucida” (deposizione citata, verbale pag. 4 in fondo). Contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il termine usato dall'avvocato M______ G______ non esprime una “possibilità”, bensì la soggettività della constatazione da parte di una persona, con formazione giuridica, conscia di non avere competenze mediche. Che poi il legale non abbia assistito alla stesura del testamento è vero (deposizione citata, verbale pag. 4 in alto). Ma la consegna del testamento è avvenuta, come si è spiegato poc'anzi (consid. a), lo stesso giorno della redazione. Non sussiste dunque motivo di ritenere che l'impressione suscitata dalla testatrice nel curatore non corrispondesse, con un grado di verosimiglianza preponderante, alla realtà. Dalla testimonianza dell'avvocato M______ G______ risulta pertanto sufficientemente verosimile che al momento di stilare le sue ultime volontà la defunta godesse di un intervallo di lucidità sufficiente per redigere un testamento olografo dal contenuto, come si vedrà in appresso (consid. 7), chiaro e lineare.
c) Oltre a ciò, come sottolinea il Pretore aggiunto, il curatore ha ricordato che la defunta gli ha parlato della questione del testamento anche in altre occasioni. Prima di disporre gli aveva chiesto “come si faceva” e lui le aveva spiegato le particolarità del testamento olografo. Successivamente, ogni volta che si incontravano, la defunta gli raccomandava di ricordarsi del suo testamento, esortazione che ripeteva anche nella sua corrispondenza. Inoltre essa si era assicurata che il legale tenesse la questione riservata e lui le aveva detto che non era necessario informare il beneficiario (deposizione citata, verbale pag. 4 a metà). Tali interazioni confermano che, sulla questione del testamento, davanti al curatore la defunta si dimostrava logica e orientata. E del resto le appellanti non contestano la portata di simili circostanze. In definitiva la valutazione del primo giudice sfugge pertanto a censura.
7. Le attrici fanno valere altresì che, secondo giurisprudenza, l'apparenza di logica o di chiarezza di una disposizione testamentaria non dimostra un intervallo di lucidità o la capacità di discernimento. In realtà, a meno che una disposizione testamentaria appaia assurda, per valutare la capacità di discernimento non è determinante sapere se la disposizione sia saggia, giustificata dalle circostanze o semplicemente equa (DTF 124 III 17 consid. 4c/cc con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_162/2016 dell'11 novembre 2016 consid. 7.2 con rinvio, pubblicata in: RtiD II-2017 n. 12c pag. 805). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha rilevato che il testamento è “chiaro poiché scritto in modo comprensibile, lineare e preciso”, C______ Z______ avendo designato il convenuto con dovizia di particolari come la data di nascita, la professione, l'indirizzo e la parentela, e abbia esposto le ragioni della propria scelta con riferimento a circostanze che trovano riscontro agli atti (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Le appellanti non contestano tali accertamenti, seppure non decisivi per giudicare la capacità di discernimento. Sta di fatto che in concreto non si è neppure in presenza di una disposizione testamentaria assurda, atta a indiziare mancanza di discernimento e a smentire la valutazione del primo giudice. L'argomento delle attrici non si rivela quindi concludente.
8. Per finire le appellanti adducono di non avere mai preteso che il convenuto abbia potuto influenzare attivamente la defunta, ma sottolineano che ciò non era nemmeno necessario, ogni decisione della testatrice essendo influenzata dalla malattia o “dal delirio (…) legato alla natura”. Invero il dottor G______ D______ ha spiegato che “uno dei deliri [della defunta] era legato alla natura che lei amava molto e che tendeva a difendere”, che “tutte le scelte [di lei] erano basate per il bene dell'ambiente”, ciò che ha .empre influenzato il suo pensiero schizofrenico” (verbale dell'11 giugno 2021, pag. 3). Comunque sia, il curatore ha dichiarato che nei colloqui avuti con C______ Z______ questa gli ha sempre ribadito “la sua volontà di non lasciare niente a sua sorella”, con la quale non aveva un bel rapporto perché era “arrabbiata delle modalità di divisione della successione” paterna, avendo ricevuto la casa in nuda proprietà senza il posteggio e il giardinetto gravato unicamente di usufrutto (deposizione dell'11 novembre 2020, verbale pag. 4 in fondo). Quanto alla scelta di elargire il legato a AO1, come ricorda il Pretore aggiunto, nel testamento essa ha spiegato di ritenere il convenuto una persona “con la disponibilità d'animo per occuparsi di una vecchia casa, con un magazzino per mettere la legna” e di non avere “altri famigliari” con simili caratteristiche (consid. A). Le motivazioni espresse dalla testatrice, pertanto, non risultano in relazione con i deliri caratteristici della sua malattia. Ne discende che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In applicazione dell'art. 106 cpv. 3 vCPC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024 (tuttora applicabile al caso in esame: art. 407f CPC a contrario) e considerato che le attrici hanno proceduto insieme, si giustifica che costoro rispondano solidalmente delle spese. Le appellanti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
10. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno a AO1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).