|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
|
vicecancelliera: |
Gaggini |
sedente per statuire nella causa CA.2021.208 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 23 giugno 2021 da
|
|
AO 1 () AO 2 () e
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 3 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 23 febbraio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di riduzione intentata da AO 1, AO 2 e AO 3 contro AP 1 per contestare un testamento pubblico del 23 maggio 2012 lasciato dal padre L__________ __________ (1940-2019) le attrici si sono rivolte il 23 giugno 2021 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo l'edizione in via cautelare dalla __________ SA, __________ e __________, “rispettivamente __________ AG, __________”, di una serie di documenti su relazioni bancarie intrattenute dal genitore con l'istituto di credito fra il 13 maggio 2011 e il 25 dicembre 2019 o fino alla chiusura di tali relazioni. Giudicando il 23 febbraio 2022, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla banca di produrre entro 20 giorni un certo numero di documenti relativi alle relazioni da essa avute con L__________ __________ in veste di titolare, contitolare, avente diritto di firma o avente diritto economico. Le spese processuali di fr. 400.– e le ripetibili sono state rinviate al giudizio di merito.
B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 marzo 2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere respinta l'istanza di edizione o, quanto meno, nel senso di vedere autorizzato l'accesso alla documentazione bancaria solo “a chi è erede o lo diverrà”. Nelle loro osservazioni del 1° aprile 2022 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere l'appello. Con decreto del 7 aprile 2022 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta dell'appellante di conferire l'effetto sospensivo all'appello. Il 13 aprile 2022 AP 1, “visto l'esito della richiesta di effetto sospensivo”, ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.
Considerando
In diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Ciò esime dall'esaminare la questione di sapere se l'avvocato PA 1, e la giurista praticante, MLaw __________ __________, cofirmataria dell'appello, versino in un conflitto d'interesse, ovvero se dispongano della capacità di postulare.
2. Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). L'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto,
tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG), ma è
correlata altresì al giudizio sulla richiesta di effetto sospensivo.
L'appellante rifonderà alle opponenti, che hanno presentato osservazioni per il
tramite di patrocinatori, un'adeguata indennità per ripetibili. L'ammontare
tiene conto del fatto che il memoriale in questione è identico per le tre
procedure di appello.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
|
|
– avv. ; – avvocati e .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).