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Incarto n. |
Lugano 23 luglio 2024
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
Ghirardelli |
sedente per statuire nella causa SO.2022.739 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 9 febbraio 2022 da
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per ottenere il rilascio del certificato ereditario fu PI1 (1942-2022), già in V______, |
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giudicando sul reclamo in materia di spese processuali del 17 marzo 2022 presentato da
RE1, RE3, V______, e
RE2, L______
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contro la decisione emessa dal Pretore l'8 marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. PI1 (1942), coniugato, domiciliato a V______, è deceduto il 6 febbraio 2022 senza lasciare disposizioni di ultima volontà. Il 9 febbraio 2022 il figlio RE1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il rilascio del certificato ereditario. Il Pretore lo ha invitato il 10 febbraio 2022 a produrre l'atto di morte in originale del padre e il certificato relativo allo stato di famiglia registrato, come pure una dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte degli eredi. Il 17 febbraio 2022 RE1 ha trasmesso i documenti richiesti, segnalando al Pretore che l'accettazione dell'eredità era già allegata all'istanza del 9 febbraio 2022. Con decisione dell'8 marzo 2022 il Pretore ha rilasciato il certificato ereditario in cui ha dichiarato che unici eredi di PI1 sono la moglie RE3 (1946) con i figli RE2 (1974) e RE1 (1977). Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico della successione.
B. Contro il dispositivo sulle spese processuali appena citato RE3 e i figli sono insorti a questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2022 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 200.–. Invitato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 21 marzo 2022 di respingere il reclamo. In una replica spontanea del 1° aprile 2022 i reclamanti hanno confermato la loro posizione. Il Pretore non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata come in concreto – con la procedura
sommaria (il rilascio di un certificato ereditario è un atto di volontaria
giurisdizione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.62 del 30 dicembre 2021 consid. 1),
il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie non è dato di sapere quando la decisione impugnata sia stata
notificata agli eredi, il Pretore avendo intimato la decisione per posta
semplice, secondo una prassi per altro non conforme all'art. 138 cpv. 1 CPC. Considerato
tuttavia che il reclamo è stato inoltrato nove giorni dopo l'emanazione della
decisione impugnata, il reclamo appare tempestivo. Visto poi il valore dell'asse
successorio di oltre
fr. 700 000.– (come indicano i reclamanti),
la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a
n. 8a LOG).
2. Al reclamo gli eredi accludono, oltre a documenti che già figurano nell'incarto della Pretura, la tassazione 2020 dei coniugi PI1 e RE3. Ora, in una procedura di reclamo la produzione di nuovi mezzi di prova non è di regola ammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022 consid. 2). Se non che, il nuovo documento è stato prodotto in concreto per contestare un'argomentazione sul valore della successione formulata dal Pretore nelle osservazioni al reclamo, questione alla quale gli eredi non sono stati confrontati in precedenza. Esso può quindi ritenersi ricevibile (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2 con rinvii).
3. I reclamanti ricordano che per determinare le spese giudiziarie è necessario far capo al principio della copertura dei costi e a quello dell'equivalenza. Determinante è anche il valore litigioso, che in caso di rilascio di un certificato ereditario corrisponde al valore lordo della successione. Quanto ai documenti sollecitati dal Pretore il 10 febbraio 2022, continuano i reclamanti, la richiesta è stata loro rivolta con un formulario prestampato, mentre uno dei documenti in questione, ovvero la dichiarazione di accettazione dell'eredità, era già stato prodotto con l'istanza. I reclamanti sottolineano quindi il limitato dispendio di tempo e risorse per la richiesta di documenti. Riguardo al certificato ereditario, esso si limita a una pagina, non indica i mezzi di impugnazione ed è stato intimato per lettera semplice. Tutto ciò considerato, i reclamanti lamentano che le spese processuali fissate dal Pretore non sono conformi al principio dell'equivalenza e risultano eccessive. Essi ne chiedono così la riduzione da fr. 800.– a fr. 200.–, rivendicando un'indennità d'inconvenienza di fr. 500.–.
4. Nel certificato ereditario in esame il Pretore ha posto a carico della successione spese processuali per fr. 800.– senza indicare come abbia determinato tali oneri. Con le osservazioni al reclamo egli spiega di ritenere la tassa di giustizia proporzionata al valore della prestazione fornita, soggiungendo di essersi fondato per fissare la tassa di giustizia sul valore lordo della successione e sull'interesse delle parti a ottenere il certificato ereditario. Il Pretore fa valere inoltre di avere tenuto conto del principio “secondo cui l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo tale da compensare le perdite subìte nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia”. Infine il primo giudice contesta l'affermazione dei reclamanti, i quali sostengono di avere già prodotto la dichiarazione di accettazione con l'istanza, rilevando che occorreva una dichiarazione di accettazione da parte di tutti gli eredi, mentre agli atti figurava unicamente il libretto di famiglia del defunto e non il certificato relativo allo stato di famiglia registrato, unico documento attendibile per accertare l'esistenza di discendenti. E da tale documento sarebbero potuti risultare altri eredi. A mente sua la richiesta di una dichiarazione di accettazione da parte di tutti gli eredi era quindi legittima.
5. Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamen-
to dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel settore penale. Analogo precetto è consolidato del resto nel diritto pubblico. Il principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo a carico dell'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dal-l'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD-II 2021 pag. 710 consid. 6 con rinvii).
Il
vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità
di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento
di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al
sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il
valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie
quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la
tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei
processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo
tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori,
purché ciò
non intralci l'accesso alla giustizia (RtiD-II 2021 pag. 710 rinvii).
6. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), è un atto di volontaria giurisdizione (sopra, consid. 1). La procedura applicabile è pertanto quella sommaria (art. 248 lett. e CPC). Per tali procedure la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG: RL 178.200) prevede tasse di giustizia pari alla metà di quelle applicabili alla procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG). Essa non contiene norme invece sulla tassa di giustizia applicabile alla giurisdizione non contenziosa, limitandosi a fissare una tassa di giustizia tra fr. 10.– e fr. 10 000.– “nelle altre procedure” (art. 11), cioè nelle procedure che non sono di rito ordinario (art. 7), semplificato (art. 8), sommario contenzioso (art. 9) o che non riguar-dano provvedimenti cautelari (art. 10). Ciò premesso, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che la particolarità di un procedimento non contenzioso giustifica di far capo all'art. 11 LTG, il quale prevede tasse di giustizia varianti tra fr. 100.– e fr. 10 000.– (RtiD-II 2021 pag. 711 consid. 7b con richiami). All'atto pratico, poi, la tassa si determina caso per caso in funzione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG).
7. In linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – gli oneri corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1 con rimandi). La questione è di sapere pertanto, nel caso in esame, se l'emolumento litigioso rispetti il principio dell'equivalenza.
a) Il valore litigioso di un procedimento per il rilascio di un certificato ereditario corrisponde di massima, come quello di
ogni altro provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria, al valore lordo della successione (RtiD-II 2021 pag. 713 consid. 8). In concreto il Pretore adduce nelle sue osservazioni al reclamo di avere fissato la tassa di giustizia anche sulla base del valore litigioso. Agli atti non figurano tuttavia documenti che permettano di stimare il valore della successione, se non la tassazione 2020 dei coniugi PI1 e RE3 (doc. 5). In circostanze del genere non v'è ragione di scostarsi dal valore netto dell'eredità indicato dai reclamanti in fr. 705 000.–, corrispondente alla metà del valore della sostanza imponibile.
b) L'emissione di un certificato ereditario consiste nel rilascio di un'attestazione che, seppure provvisoria, conferisce a chi è indicato nel documento un titolo di legittimazione verso terzi, abilitandolo a disporre dei beni della successione. L'operazione implica dunque una sicura responsabilità da parte di chi emana l'atto. In concreto poi l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che deriva all'erede dall'ottenimento del certificato appariva ragguardevole. Quanto alla procedura, essa ha sicuramente richiesto del tempo da parte del primo giudice. Egli ha dovuto esaminare l'incarto, sollecitare agli eredi la produzione di altri documenti e controllare la completezza dei giustificativi.
In merito ai documenti ulteriormente sollecitati, i reclamanti definiscono la richiesta superflua. Il Pretore ha precisato da parte sua che ciò si giustificava poiché il libretto di famiglia prodotto con l'istanza non era sufficiente per determinare gli eredi del defunto, di modo che qualora fossero risultati eredi non figuranti nel libretto di famiglia sarebbe stata necessaria una nuova dichiarazione di accettazione. Sia come sia, la richiesta del documento non ha causato al Pretore un'apprezzabile perdita di tempo, essendo stata formulata contestualmente alla richiesta di altra documentazione. Vero è poi che la procedura non poteva definirsi complessa, non dovendosi interpretare eventuali disposizioni testamentarie, mentre già dalla documentazione trasmessa con l'istanza appariva verosimile che unici eredi di PI1 sarebbero stati la moglie e i figli, tant'è che il certificato ereditario risulta per finire di una sola pagina. Né il Pretore inoltre ha dovuto – per ipotesi – esaminare opposizioni al rilascio del certificato, risolvere questioni preliminari o indire udienze. Inoltre lo scritto con il quale egli ha richiesto ulteriore documentazione era un semplice formulario precompilato.
c) Tutto ciò considerato, le spese processuali di fr. 800.– per
l'emissione di un certificato ereditario come quello in rassegna risultano oggettivamente elevate. A titolo di esempio, in una sentenza dell'11 febbraio 2021 questa Camera è stata chiamata a statuire sugli oneri processuali riscossi per il rilascio di un certificato ereditario nel contesto di una successione dal valore pressoché identico a quello del caso in oggetto (fr. 707 000.–: inc. 11.2020.37, consid. 8), rilevando che quelle spese processuali di fr. 1200.– erano troppo alte e riducendole a fr. 500.–. In concreto non sussistono ragioni per fare diversamente. Il reclamo di RE1, RE3 e RE2 merita quindi parziale accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
8. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti ottenendo causa vinta in misura preponderante, conviene tuttavia rinunciare al prelievo della modesta quota dei costi che andrebbe a loro carico, così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone. Quanto all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), gli eredi hanno pro-ceduto senza un patrocinatore e non pretendono di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno per la redazione del reclamo (cinque pagine) e per la replica spontanea (una pagina). Non soccorrono pertanto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC per riconoscere loro indennità d'inconvenienza (sentenza 5A_357/2019 del 27 agosto 2021 consid. 8.6, in: RSPC 2022 pag. 46).
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della successione.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano indennità d'inconvenienza.
3. Notificazione:
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- RE1, Via a______ R______ __, RE3 |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).