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Incarto n. 11.2022.61 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d’appello |
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composta della giudice: |
Giamboni, giudice presidente |
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vicecancelliera: |
Gaggini |
sedente per statuire nella causa CA.2021.9 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa da
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AO 1 AP 1 nata AA 1,
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giudicando sull'appello del 31 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la decisione cautelare emessa dal Pretore il 18 marzo 2022 (inc. 11.2022.60) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.61);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura di divorzio già pendente tra AO 1 (1970) e AP 1 (1969) con decisione cautelare intermedia del 23 luglio 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha affidato al padre la figlia minore E__________ (2005) e ha condannato il marito a corrispondere alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 3264.– dal 1°gennaio al 30 giugno 2021, dedotto quanto già versato, e di fr. 2800.– dal 1° luglio 2021 in poi.
B. Facendo seguito all'istanza del 10 febbraio 2022 del marito, con decisione cautelare intermedia del 18 marzo 2022 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare a favore della moglie a fr. 1865.– dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, a fr. 1900.– dal 1° settembre al 31 dicembre 2022, a fr. 1890.– dal 1° gennaio al 31 agosto 2023 e a fr. 1955.– dal 1° settembre 2023 in poi (inc. CA.2021.9).
C. Contro la decisione cautelare appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 marzo 2022 per ottenere che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia “riformata e annullata”, nel senso di mantenere valido quanto stabilito con la decisione cautelare intermedia del 23 luglio 2021. Non sono state chieste osservazioni al memoriale.
D. Il 13 dicembre 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio contemplante anche un accordo in relazione all'impugnativa.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuta a farsi carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello e non vengono assegnate ripetibili, come concordato dalle parti stesse.
3. Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. A supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello, la domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).